Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica dei vini a denominazione di origine controllata "Bolgheri e Bolgheri" Sassicaia. |
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Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata in data 20 ottobre 2000 dal Consorzio tutela vini d.o.c. "Bolgheri", con sede in Castagneto Carducci (LI), legittimato ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994 - intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bolgheri" e "Bolgheri" Sassicaia - riconosciuta con decreto del Ministero delle risorse agricole 5 novembre 1994; Vista la delibera espressa dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione del 21 marzo 2001; Ha espresso, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale - ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994 - gli articoli del disciplinare di produzione modificati secondo l'allegato annesso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno - in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni - essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
| Allegato
Proposta di modifica degli articoli 4, 6, 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Bolgheri" e "Bolgheri" Sassicaia approvato con decreto ministeriale 5 novembre 1994. Art. 4. L'art. 4, comma 10, e' modificato cosi come nel testo di cui appresso; "Per la tipologia rosso "superiore" la resa non deve essere superiore a t. 8 per ettaro di coltura specializzata con un massimo per i nuovi impianti di kg 2 per ceppo". Art. 6. Le caratteristiche organolettiche per l'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata "Bolgheri" nella tipologia "rosso" sono modificate nel testo di cui appresso: colore: da rosso rubino a granato; odore: intensamente vinoso; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille. Art. 8. L'articolo 8 e' sostituito per intero dal testo di cui appresso. "Le bottiglie di capacita' inferiore a 5 litri in cui devono essere confezionati i vini "Bolgheri", in vista dell'immissione al consumo, debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai caratteri di un vino di pregio. Per l'immissione al consumo dei vini "Bolgheri" sono ammessi soltanto recipienti della capacita' di litri 0,375, 0,750, 1,500, 3,000, 6,000, 9,000 e 12,000. La chiusura di tali recipienti deve essere effettuata soltanto con il tappo di sughero. Qualora venga utilizzata la bottiglia "bordolese" classica il vetro deve essere di colore verde scuro e del tipo pesante. |
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