| Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |  
| COMUNICATO  |  
| Approvazione   delle   modificazioni  allo  statuto  della  CreditRas Assicurazioni S.p.a., in Milano |  
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|     Con  provvedimento  n.  1822 del 26 marzo 2001, l'Istituto per la vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha approvato,  ai  sensi  dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  175,  il nuovo testo dello statuto sociale della CreditRas  Assicurazioni  S.p.a., con le modifiche deliberate in data 27 aprile 2000, dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai  seguenti  articoli:  art.  9  (Nuova  disciplina:  obbligo per la societa'  di  non  distribuire  ai soci i certificati rappresentativi delle  azioni,  ai sensi e per gli effettidi cui all'art. 5 del regio decreto   n.   239/1942   -  in  luogo  della  precedente  previsione statutaria:  "Le  azioni  sono  nominative e, se interamente liberate possono  essere  convertite  al  portatore  o  viceversa, qualora non ostino  divieti  di  legge"); art. 14 (Riformulazione dell'articolo e nuova   disciplina   in   materia   di   intervento  degli  azionisti all'assemblea:   "Possono  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti iscritti  nel  libro  dei  soci  almeno cinque giorni prima di quello fissato  per  l'adunanza"  -  in  luogo  della  precedente previsione statutaria:   "Per   essere   ammessi  all'assemblea  i  soci  devono depositare  i  loro titoli azionari al piu' tardi cinque giorni prima di  quello  stabilito  per  l'adunanza"); art. 23 (Introduzione della possibilita'  di partecipare ed assistere alle riunioni del consiglio di   amministrazione   anche  in  teleconferenza  o  videoconferenza: condizioni   ed  effetti);  art.  25  (Introduzione  dell'obbligo  di informativa  al  collegio  sindacale, da parte degli amministratori a cui  siano  state conferite cariche o poteri, sull'attivita' svolta e sulle   operazioni   di maggior   rilievo  economico,  finanziario  e patrimoniale,  effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate ed,  in  particolare,  sulle  operazioni  in  potenziale conflitto di interesse:  modalita'); art. 30 (Soppressione dell'espressione "delle azioni  sociali  nonche'  di  determinati  atti  o" in relazione alla possibilita' da parte del consiglio di amministrazione di autorizzare la  sottoscrizione  mediante  la riproduzione meccanica della firma); art.  31  (Nuova  disciplina in materia di: a) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale; b) rieleggibilita' dei sindaci  uscenti;  c)  nomina  del presidente del collegio sindacale: modalita').  |  
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