Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2001, n. 107
Regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTO l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTI gli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
VISTO il Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258;
VISTA la legge 24 aprile 1980, n. 146;
VISTA la legge 10 ottobre 1989 n. 349;
VISTO il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105;
VISTA la legge 29 ottobre 1991, n. 358;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, ed in particolare l'articolo 8;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed, in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera c), 12, comma 1, lettere n, o), e q), 13, comma 2, e 17, comma 1;
ViSTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
VISTO in particolare l'articolo 58, comma 3, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, che stabilisce che l'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del Ministero sono stabilite ai sensi dell'articolo 7, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento del meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
VISTE le preliminari deliberazioni del Consiglio del Ministri, adottate nelle riunioni del 10 novembre 2000 e del 9 gennaio 2001;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 4 dicembre 2000;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
SENTITA l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali;
VISTO il parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, espresso in data 20 febbraio 2001;
VISTO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
VISTA la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2001;
SULLA PROPOSTA del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

Il seguente regolamento:

Articolo 1
Denominazioni e oggetto

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) Per Ministro, il Ministro delle finanze;
b) per Ministero, il Ministero delle finanze;
c) per dipartimento, il dipartimento per le politiche fiscali;
d) per agenzie, le agenzie fiscali;
e) per decreto n. 300/1999, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
f) per decreto n. 29/1993, il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con le successive integrazioni e modifiche.

2. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del decreto n. 300/1999, detta disposizioni relative alla organizzazione, alla disciplina degli uffici del dipartimento ed alle dotazioni organiche del Ministero.



AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'articolo 87, quinto comma, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della Legge 23 agosto
1988 n. 400 recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214,
S.O.:

"Art. 17. (Regolamenti).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli
relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi
o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni
dettate dalla legge;
e) (lettera abrogata).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
nonne regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i
Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra
questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando
le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle
unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali.".

- Si riporta il testo degli artt. 14 e 19 del D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29, recante "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'articolo della L. 23 ottobre 1992, n. 421",
pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 1993, n. 30, SO.:

"Art. 14. (Indirizzo politico-amministrativo).

1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo
3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno
entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei
dirigenti di cui all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da
attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti
ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita' delle rispettive
amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse
necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al
comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con
le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli
altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni, con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si'
applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso
regolamento si provvede al riordino delle Segreterie
particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto
adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica) e' determinato, in attuazione
dell'articolo 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo
1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale
disciplinato dal contratti collettivi nazionali di lavoro,
fino ad una specifica disciplina contrattuale, il
trattamento economico accessorio, da corrispondere
mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi
di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli,
ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in
un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il
lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per
la qualita' della prestazione individuale. Con effetto
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
presente comma sono abrogate le norme del R.D.L. 10 luglio
1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni,
ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la
disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie
particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o
avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di
competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il
Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale
il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti.
Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza
delle direttive generali da parte del dirigente competente,
che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il
Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa
contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo
provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2,
comma 3, lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Resta altresi' salvo quanto previsto dall'articolo 6 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del
relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento
ministeriale per motivi di legittimita'.".

"Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali).

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni
dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle
caratteristiche dei programmi da realizzare, delle
attitudini e della capacita' professionale del singolo
dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in
precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al
passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo
2103, del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non
inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con
facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per
ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui
all'articolo 21, nonche' il corrispondente trattamento
economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'articolo
24 ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23
o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del
ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura non
superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico
ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in
possesso delle specifiche qualita' professionali richieste
dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono
essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con
le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro, o provenienti dal settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle
direttive generali e per i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di
risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al
comma 2 dell'articolo 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati,
modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarira'
di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta de'gli organi
di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse,
funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalita'
per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite
con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 2, comma 4, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore.".
- Il R.D.L. 8 dicembre 1927, n. 2258, recante
"Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato", e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1927, n. 288 e
convertito in legge dalla L. 6 dicembre 1928, n. 3474.
- La L. 24 aprile 1980 n.146, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1980)", e' pubblicata nella Gazz. Uff.
28 aprile 1980, n. 115.
- La L. 10 ottobre 1989, n. 349, recante "Delega al Governo
ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e
l'integrazione delle disposizioni legislative in materia
doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione
delle dogane e imposte indirette, in materia di
contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei
magazzini generali e di applicazione delle discipline
doganali ai predetti magazzini generali, nonche' delega
ad adottare un testo unico in materia doganale e di
imposte di fabbricazione e di consumo", e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1989, n. 248.
- Il D.Lgs. 26 aprile 1990, n. 105, recante "Organizzazione
centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e
delle imposte indirette e ordinamento del relativo
personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n.
349", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 1990, n.
106.
- La L. 29 ottobre 1991, n. 358 recante "Norme per la
ristrutturazione del Ministero delle finanze", e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 11 novembre 1991, n. 264.
- Il D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, recante "Regolamento
degli uffici e del personale del Ministero delle
finanze", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 1992,
n. 116, S.O.
- Il D.P.R. 31 luglio 1996, n. 526, recante "Regolamento
recante norme per il funzionamento della Scuola centrale
tributaria", e' pubblicato nella G.U. dell'11 ottobre
1996, n. 239.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del D.lgs. 30 luglio
1999, n. 287, recante "Riordino della Scuola superiore
della pubblica amministrazione e riqualificazione del
personale delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59",
pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1999, n. 193:

"Art. 8. (Riordino della Scuola centrale tributaria).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5,
all'articolo 2, comma 1, all'articolo 3, commi 1 e 4,
all'articolo 4, comma 3, all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5,
e all'articolo 6, comma 1, nonche' i principi desumibili
dalle restanti disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7
del presente decreto, costituiscono criteri direttivi per
il regolamento di riforma della Scuola centrale tributaria
del Ministero delle finanze, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, commi 3 e 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
2. Nel regolamento di cui al comma 1 e' previsto che la
Scuola centrale tributaria puo', senza oneri per la stessa
e con corrispettivo a carico del committente, svolgere
attivita' formative e di ricerca anche in favore di
soggetti privati, eventualmente consorziandosi o
associandosi con enti e societa'.
3. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 29 ottobre
1991, n. 358, e il comma 4 dell'articolo 7 del
decreto-legge 8 agosto 1996. n. 437, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. Dette
norme, nonche' quelle recate dal decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1996, n.526, continuano ad
applicarsi fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 1.".
- Il D.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150, recante "Regolamento
recante disciplina delle modalita' di costituzione e
tenuta del ruolo unico della dirigenza delle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e
della banca dati informatica della dirigenza, nonche'
delle modalita' di elezione del componente del Comitato
di garanti", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26 maggio
1999, n. 121.
- Si riporta il testo degli artt. 11, comma 1, lettera a) e
c), 12, comma 1, lettere n), o) e q), 13, comma 2, 17,
comma 1, nonche' dell'articolo 19 della L. 15 marzo 1997,
n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa", pubblicata nella Gazz.
Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.:

"Art. 11. 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31
gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso
il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) (omissis);
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di
monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti
e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) (omissis).

2.- 7. (Omissis).".

"Art. 12. 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si
atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla
legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, e dal decreto legislativo 3febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a)-m) (omissis);
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale
disciplinato dal contratti collettivi nazionali di
lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale,
il trattamento economico accessorio degli addetti ad
uffici di diretta collaborazione dei Ministri,
prevedendo, a fronte delle responsabilita' e degli
obblighi di reperibilita' e disponibilita' ad orari
disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore
di Lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva
e dei compensi di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire
criteri generali e principi uniformi per la disciplina
degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro,
in funzione di supporto e di raccordo tra organo di
direzione politica e amministrazione e della necessita'
di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con
il Ministro, lo svolgimento di attivita' amministrative
rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
p)(omissis);
q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di
controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di
supporto ed operino in collegamento con gli uffici di
statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi
sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni
che non provvedano alla istituzione dei servizi di
controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del decreto legislativo".

"Ar. 13.1. (Omissis).

2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono
trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia entro
trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso
il termine senza che i pareri siano stati espressi, il
Governo adotta comunque i regolamenti".
"Art. 17.1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si
atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. e successive
modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della L. 14
gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un
sistema informativo-statistico di supporto al controllo
interno di gestione, alimentato da rilevazioni
periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle
attivita' e dei prodotti:
b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla
base di parametri oggettivi, dei risultati
dell'attivita' amministrativa e dei servizi pubblici
favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi
e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro
violazione, e di altri strumenti per la tutela dei
diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche
in forme associate, alla definizione delle carte dei
servizi ed alla valutazione dei risultati;
c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda
periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione
di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed
economicita' ed alla valutazione comparativa dei costi,
rendimenti e risultati;
d) collegare l'esito dell'attivita' di valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione
annuale delle risorse;
e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri una banca dati sull'attivita' di valutazione,
collegata con tutte le amministrazioni attraverso i
sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema informatico
del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello
Stato e accessibile al pubblico, con modalita' da
definire con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
f) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine
del procedimento, di mancata o ritardata adozione del
provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento
degli obblighi e delle prestazioni da parte della
pubblica amministrazione, di forme di indennizzo
automatico e forfettario a favore dei soggetti
richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione
delle modalita' di pagamento e degli uffici che
assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo,
assicurando la massima pubblicita' e conoscenza da parte
del pubblico delle misure adottate e la massima
celerita' nella corresponsione dell'indennizzo stesso".

"Art. 19. 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme
previste dal presente capo aventi riflessi
sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei
pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.".

- Si riporta il testo dell'articolo 58, comma 3, del
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazz. Uff.
30 agosto 1999, n. 203, S.0.:

"Art. 58. (Organizzazione del ministero).

1.-2.(Omissis).
3. L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le
dotazioni organiche del ministero sono stabilite con
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.".

- Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1999, n. 193.

Note all'articolo 1:

- Per il testo dell'articolo 58, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n, 300, si rimanda alle note
alle premesse.
- Per l'epigrafe del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, si' rimanda alle note alle premesse.



 
Articolo 2
Il dipartimento

1. I centri di responsabilita' nei quali si articola il Ministero fanno capo al dipartimento per le politiche fiscali. Il dipartimento e' centro unitario di direzione amministrativa della fiscalita' statale; assicura il supporto istituzionale, la conoscenza di dati di base e la loro elaborazione per le decisioni dei vertici politici e ne cura l'attuazione, gestendo le relazioni con le agenzie e gli altri enti che operano nel settore, nonche' curando i rapporti con la Guardia di finanza, secondo le modalita' previste dalla legge 23 aprile 1959, n. 189, e dal presente regolamento. Nella propria attivita' il dipartimento favorisce lo sviluppo del federalismo fiscale e dell'integrazione comunitaria; concorre, nei rapporti con i cittadini, alla diffusione delle informazioni e al migliore adeguamento dei servizi fiscali alle esigenze della collettivita'.

2. Il dipartimento svolge le seguenti funzioni statali: a) analisi elaborazione e valutazione delle politiche
economico-fiscali, in relazione alle quali: assicura
l'acquisizione sistematica di dati e informazioni; predispone
analisi, studi, indagini, simulazioni e previsioni per
l'elaborazione di politiche e interventi in materia fiscale, in
campo nazionale, comunitario e internazionale; valuta gli effetti
economico-finanziari generati dalle misure fiscali; b) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche e delle misure
giuridico-tributarie, in relazione alle quali predispone analisi,
studi, indagini, simulazioni per la elaborazione della normativa
in materia tributaria, in campo nazionale e comunitario; effettua
valutazioni dell' impatto amministrativo della normativa, anche
quanto all'incidenza sulle convenzioni con le agenzie; c) pianificazione e coordinamento, in relazione ai quali: elabora
informazioni necessarie per la programmazione degli obiettivi per
la gestione delle funzioni fiscali da parte delle agenzie e degli
altri enti impositori; svolge attivita' propedeutica e
preparatoria per la stipula delle convenzioni; assicura, sulla
base degli indirizzi del Ministro, il coordinamento generale per
preservare l'unitarieta' del sistema nell'esercizio delle funzioni
della fiscalita' e promuove la collaborazione tra i soggetti
operanti in campo fiscale; d) controllo e monitoraggio, in relazione ai quali: ferma rimanendo
l'attivita' del Ministro di valutazione e controllo strategico,
nonche' di alta vigilanza, effettua la verifica sui risultati di
gestione delle agenzie in relazione agli obiettivi fissati dalla
convenzione, individuando le cause degli scostamenti; effettua il
monitoraggio organizzato e sistematico del fattori gestionali
interni alle agenzie al fine di acquisire le conoscenze necessarie
allo sviluppo dei rapporti negoziali con le agenzie; svolge le
attivita' dirette al controllo delle deliberazioni dei comitati
direttivi delle agenzie di cui all'articolo 60 del decreto n.
300/1999; svolge le attivita' di controllo previste dalla legge
nei confronti degli altri organismi di settore, inclusi i consorzi
e societa' partecipate dal Ministero; e) vigilanza, in relazione alla quale: valuta, ferma rimanendo
l'attivita' del Ministro di alta vigilanza, in particolare, le
modalita' complessive dell'esercizio delle funzioni fiscali da
parte delle agenzie sotto il profilo della trasparenza,
imparzialita' e correttezza nell'applicazione delle norme nei
confronti dei contribuenti, con particolare riferimento a quanto
previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212. f) comunicazione istituzionale, in relazione alla quale: promuove,
coordinando tale attivita' con le funzioni di informazione e
assistenza ai contribuenti delle agenzie, la conoscenza del
sistema, della normativa fiscale e dei suoi effetti; raccoglie ed
elabora notizie in merito alle aspettative e livello di
soddisfazione dei contribuenti; g) coordinamento del sistema informativo della fiscalita', in
relazione al quale: svolge attivita' di supporto al Ministro, per
la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida
dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di
comunicazione; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro,
l'attuazione, l'integrazione ed il coordinamento del sistema
informativo e della rete unitaria di settore.
3. Il Ministro con proprio decreto individua le articolazioni del dipartimento presso le quali operano gli ufficiali della Guardia di finanza con funzioni di collegamento per le materie rientranti fra i compiti istituzionali del Corpo.



Note all'articolo 2:

- La L. 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del
corpo della Guardia di finanza", e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 24 aprile 1959, n. 98.
- Si riporta il testo dell'articolo 60 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gia' citato nelle
note alle premesse:

"Art. 60. (Controlli sulle agenzie fiscali).

1. Le agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del
ministro, il quale la esercita secondo le modalita'
previste nel presente decreto legislativo.
2. Le deliberazioni del comitato direttivo relative agli
statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale
che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse
al ministero delle finanze che, nei dieci giorni successivi
alla ricezione, puo' richiedere di sospenderne
l'esecutivita'. Nei trenta giorni successivi, il ministro
puo' chiedere una nuova delibera del comitato direttivo,
prospettando le ragioni di legittimita' o di merito del
rinvio. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani
pluriennali di investimento si applicano le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
1998, n. 439.
3. Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di
gestione delle agenzie non sono sottoposti a controllo
ministeriale preventivo."
- La L. 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente", e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2000, n. 177.



 
Articolo 3
Capo del dipartimento

1. Il capo del dipartimento, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto n. 29/1993 e dal quale dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale, esercita i poteri e le funzioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto n. 300/1999.
2.Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il capo del dipartimento: assicura la stretta integrazione tra le attivita' degli uffici nello svolgimento delle funzioni di' cui all'articolo 2; rappresenta il dipartimento nelle relazioni con i vertici delle agenzie e degli altri enti della fiscalita', nonche' con la Guardia di finanza; fornisce direttamente o per il tramite degli uffici il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro.
3. Nell'esercizio dei poteri di coordinamento, direzione e controllo, il capo del dipartimento opera in modo da sviluppare la programmazione delle attivita' e dei processi, la collaborazione e l'integrazione funzionale fra le strutture dipartimentali, la cooperazione con la Guardia di finanza, anche a livello operativo, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche la creazione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono contributi di piu' strutture operative.
4. Alle dirette dipendenze del capo del dipartimento operano: a) l'ufficio per il controllo interno di gestione, che esercita le
funzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286; b) il servizio di vigilanza che esercita le funzioni di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera e), acquisendo e informazioni
necessarie e curandone l'analisi e l'elaborazione; il servizio
accerta, sulla base di metodologie e parametri predefiniti,
nonche' di un'azione programmata, la conformita' e la regolarita'
dell'azione degli uffici delle agenzie e, in base alla legge,
degli altri soggetti operanti nel settore della fiscalita' di
competenza dello Stato, nei confronti dei contribuenti, anche in
funzione di richieste specifiche del Ministro, dei vertici degli
enti interessati ovvero di soggetti terzi; sviluppa le metodologie
per migliorare l'efficacia dell'attivita' di vigilanza e ne cura
la diffusione.



Note all'articolo 3:

- Per il testo dell'articolo 19, comma 3, del decreto
legislativo 3 fe'bbraio 1993, n. 29. si rimanda alle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 3 e 5, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gia' citato
nelle note alle premesse:

"Art. 5. a dipartimenti).

1.- 2. (Omissis).
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del ministro.
4. (Omissis).
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi
del ministro:
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili per l'attuazione dei programmi secondo
principi di economicita', efficacia ed efficienza,
nonche' di rispondenza del servizio al pubblico
interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di
controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti
dell'Unione europea per la trattazione di questioni e
problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del
potere di proposta per il conferimento degli incarichi
di direzione degli uffici di livello dirigenziale
generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti
di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di
livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo
19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma
1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

6. (Omissis).".

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del D.Lgs. 30
luglio 1999, n. 286, gia' citato nelle note alle premesse:

"Art. 4. (Controllo di gestione).

1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna
amministrazione pubblica definisce:
a) l'unita' o le unita' responsabili della progettazione e
della gestione del controllo di gestione;
b) le unita' organizzative a livello delle quali si intende
misurare l'efficacia, efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa;
c) le procedure di determinazione degli obiettivi
gestionali e dei soggetti responsabili;
d) l'insieme del prodotti e delle finalita' dell'azione
amministrativa, con riferimento all'intera
amministrazione o a singole unita' organizzative;
e) le modalita' di rilevazione e ripartizione dei costi tra
le unita' organizzative e di individuazione degli
obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
f) gli indicatori specifici per misurare efficacia,
efficienza ed economicita';
g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.
2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei
controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di
cui all'articolo 16, comma 1, del decreto n. 29. Le
amministrazioni medesime stabiliscono le modalita'
operative per l'attuazione del controllo di gestione entro
tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
propria direttiva, periodicamente aggiornabile. stabilisce
in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui
deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione.
3. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di
contabilita' contribuisce a delineare l'insieme degli
strumenti operativi per le attivita' di pianificazione e
controllo.".



 
Articolo 4
Uffici di livello dirigenziale generale

1. Il dipartimento e' articolato in otto uffici di livello dirigenziale generale, nell'ambito dei quali operano uffici dirigenziali non generali individuati e disciplinati con decreto del Ministro di natura non regolamentare.
2. Gli uffici di cui al comma 1 sono:

a) ufficio studi e politiche economico-fiscali;
b) ufficio studi e politiche giuridico-tributarie;
c) ufficio agenzie e enti della fiscalità;
d) ufficio amministrazione delle risorse;
e) ufficio relazioni internazionali;
f) ufficio federalismo fiscale;
g) ufficio comunicazione istituzionale;
h) ufficio coordinamento tecnologie informatiche.
3. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con le modalita' di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto n. 29/1993.



Nota all'articolo 4:

- Per il testo dell'articolo 19, comma 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993. n. 29, si rimanda alle note
alle premesse.



 
Articolo 5
Ufficio studi e politiche economico-fiscali

1. L'ufficio studi e politiche economico-fiscali svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del presente regolamento.
2. A tali fini, l'ufficio attiva, governa, aggiorna e rende disponibili, sulla base di specifiche direttive del Ministro, i flussi informativi necessari alle funzioni di analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali; effettua previsioni sulle entrate e monitora l'andamento del gettito fiscale, assicurando le elaborazioni statistiche e la loro diffusione e curando i rapporti con il sistema statistico nazionale; predispone indagini e studi economici, di analisi fiscale, di relazione tra politica tributaria e di bilancio, delle implicazioni e degli effetti derivanti dall'adozione e applicazione di politiche e provvedimenti fiscali; fornisce gli elementi necessari alla elaborazione del documento di programmazione economico finanziaria e alla definizione dell'atto di indirizzo pluriennale della politica fiscale; concorre alla elaborazione delle proposte di politica fiscale.
 
Articolo 6
Ufficio studi e politiche giuridico-tributarie

1.L'ufficio studi e politiche giuridico-tributarie svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente regolamento.
2. A tali fini, salvo le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'ufficio effettua, anche attraverso la collaborazione degli uffici delle agenzie e degli altri enti della fiscalita', analisi, studi, indagini, simulazioni per la elaborazione della normativa in materia tributaria, in campo nazionale e comunitario, predisponendo, a richiesta del Ministro, schemi di atti normativi, di relazioni tecniche, amministrative e finanziarie sui disegni di legge e sugli emendamenti, di valutazioni dell'impatto amministrativo della regolazione, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le agenzie; monitora la legislazione fiscale; fornisce gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione di risposte ad atti di sindacato ispettivo; collabora all'elaborazione dei testi normativi comunitari e internazionali; assicura consulenza tecnico-giuridica, inclusa la redazione di atti, convenzioni e contratti e la gestione del relativo contenzioso, a tutte le strutture del dipartimento e, qualora richiesto, alle agenzie.
 
Articolo 7
Ufficio agenzie e enti della fiscalita'

1. L'ufficio agenzie e enti della fiscalita' svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d).
2. A tali fini, l'ufficio svolge attivita' di preparazione e predisposizione delle convenzioni con le agenzie, nonche' attua e gestisce le stesse nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle agenzie; verifica i risultati di gestione delle agenzie rispetto agli obiettivi negoziati in convenzione, secondo le modalita' ivi stabilite, individuando le cause degli scostamenti, e rende disponibili i dati e le informazioni ai fini della valutazione e controllo strategico; assicura la conoscenza e il monitoraggio degli assetti organizzativi e dei fattori gestionali interni alle agenzie e fornisce tempestivamente al Ministro elementi conoscitivi richiesti per la valutazione e il controllo strategico; assicura il coordinamento, l'indirizzo ed il controllo degli altri enti operanti nel campo della fiscalita' statale; assicura il supporto al capo del dipartimento ai fini del coordinamento delle attivita' e dei rapporti con le agenzie e tra di esse e gli altri enti operanti nel campo della fiscalita' statale; assicura la funzione di segreteria della Consulta tributaria; cura la raccolta di tutte le informazioni relative agli altri enti operanti nel settore della fiscalita'; svolge le attivita' istruttorie e di supporto al Ministro quanto ai controlli sulle agenzie di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto n. 300/1999; svolge le attivita' di controllo previste dalla legge nei confronti degli altri organismi di settore, inclusi consorzi e societa' partecipate dal Ministero.



Nota all'articolo 7:

- Per il testo dell'articolo 60 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, si rimanda alle note all'articolo 2.



 
Articolo 8
Ufficio amministrazione delle risorse

1. L'ufficio amministrazione delle risorse cura la gestione, lo sviluppo ed il monitoraggio delle risorse organizzative, umane, economico-finanziarie, strumentali, logistiche e tecnologiche necessarie allo svolgimento dei compiti del Ministero e all'attivita' giurisdizionale delle commissioni tributarie e del consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
2. A tali fini, l'ufficio cura, in collaborazione con gli altri uffici di livello dirigenziale generale, la gestione del personale e delle politiche di sviluppo professionale, predisponendo programmi di formazione, programmando i fabbisogni e gestendo le conseguenti attivita' di reclutamento, selezione, inserimento, in coerenza con gli indirizzi del Ministro ed in collaborazione con la Scuola centrale tributaria; assicura, mediante analisi e revisioni periodiche, che l'organizzazione del dipartimento sia funzionale al raggiungimento degli scopi che gli sono attribuiti; cura le relazioni sindacali e la gestione della contrattazione collettiva; svolge attivita' di supporto per l'elaborazione ed aggiornamento dei sistemi di valutazione delle posizioni e delle prestazioni, assicurandone la corretta applicazione; svolge attivita' di analisi dei fabbisogni informativi e collabora alla definizione dell'architettura dei sistemi informatici e telematici del Ministero, in raccordo con l'ufficio di cui all'articolo 12 e realizzando gli specifici progetti attuativi inclusi l'addestramento e l'assistenza specialistica agli uffici interessati; assicura la gestione e la manutenzione dei sistemi condivisi a supporto delle dotazioni hardware e software dell'amministrazione finanziaria; predispone le previsioni di spesa corrente e di investimento per le esigenze dell'amministrazione finanziaria; cura la programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali dell'intero Ministero e ne gestisce l'acquisizione; gestisce il patrimonio e l'inventario dei beni del Ministero; assicura il supporto al funzionamento del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, delle Commissioni tributarie e la gestione del relativo personale di segreteria; cura la gestione del personale di supporto per le esigenze di carattere generale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e del personale dei servizi di supporto dipartimentali.
 
Articolo 9
Ufficio relazioni internazionali

1. L'Ufficio relazioni internazionali assicura, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione de! Ministro anche per le necessarie intese con il Ministero degli affari esteri ed il dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la partecipazione dell'Italia allo sviluppo dell'integrazione europea e della cooperazione internazionale in campo tributario e fiscale, curando il rapporto con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali, partecipando alla formazione degli atti e delle normative in sede bilaterale, comunitaria e internazionale e assicurando il raccordo con l'ordinamento nazionale nell'adempimento degli obblighi relativi, nonche' il coordinamento per lo sviluppo della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni in tali sedi da parte delle agenzie e degli enti della fiscalita' e il collegamento con le analoghe attivita' svolte dalla Guardia di finanza.
2. A tali fini, l'ufficio predispone, coordinandosi con gli altri uffici dipartimentali, proposte, analisi e studi nelle materie di competenza, ivi incluso lo studio dei sistemi tributari degli altri Stati; monitora lo stato dei rapporti bilaterali, della normativa comunitaria, dei trattati, delle convenzioni e degli atti internazionali; partecipa alla elaborazione dei testi relativi, inclusi i provvedimenti di ratifica, di esecuzione e di attuazione della legislazione comunitaria; cura, anche con il supporto delle agenzie e degli altri enti della fiscalita', nonche' della Guardia di finanza, le relazioni nei settori di competenza, assistendo il Ministro nelle relative attivita' ed assicurando la partecipazione dell'amministrazione finanziaria, ivi compresa, ove opportuno, la Guardia di finanza, nelle sedi comunitarie, nei rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi internazionali e nelle relazioni con gli altri Stati; assume le iniziative necessarie all'attuazione del diritto fiscale comunitario e degli accordi bilaterali e multilaterali in materia, curando il relativo contenzioso; favorisce lo sviluppo della partecipazione degli enti della fiscalita' e della Guardia di finanza alla cooperazione amministrativa in sede comunitaria ed internazionale, assicurando la diffusione e lo scambio delle informazioni e, ove necessario, il coordinamento tra le agenzie.
 
Articolo 10
Ufficio federalismo fiscale

1. L'ufficio del federalismo fiscale, cura i rapporti con il sistema delle autonomie regionali e locali, per lo sviluppo del federalismo fiscale e di ogni forma di decentramento dell'imposizione e del prelievo tributario e promuove la cooperazione ed il coordinamento interistituzionale, nel rispetto delle diverse sfere di autonomia.
2. A tali fini, l'ufficio svolge attivita' di osservatorio, valutazione e raccolta degli atti normativi regionali e locali in materia tributaria; cura le relazioni con il sistema delle autonomie regionali e locali, ed il supporto alle funzioni politiche di raccordo interistituzionale; promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli enti della fiscalita' statale e quelli preposti alla fiscalita' locale, nel rispetto delle relative sfere di autonomia; predispone proposte, studi e analisi per lo sviluppo del federalismo fiscale; assicura, in collaborazione con l'ufficio studi e politiche giuridico-tributarie, consulenza ed assistenza alle Regioni ed agli enti locali; svolge attivita' di supporto quanto all'elaborazione di rilievi e osservazioni sulle leggi regionali; assicura il monitoraggio dei dati della fiscalita' regionale e locale e quello previsto dalla legge sui regolamenti comunali e provinciali in materia di tributi locali; cura la gestione e tenuta dell'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.



Nota all'articolo 10:

- Si riporta il testo dell'articolo 53 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali",
pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298,
S.O:

"Art. 53. (Albo per l'accertamento e riscossione delle
entrate degli enti locali).

1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito l'albo
dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di
liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di
riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e
dei comuni.
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione
periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la
revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
apposita commissione in cui sia prevista una adeguata
rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3.Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e
di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza
Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti
per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il
possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la
sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di
cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed
emanate disposizioni in ordine alla composizione, al
funzionamento e alla durata in carica dei componenti della
commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle
modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti
per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai
casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti
affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e
riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali,
che svolgano i predetti servizi almeno dal 10 gennaio 1997,
puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai
requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
4.Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del D.Lgs. 15
novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio
di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla
pubblicita'.".



 
Articolo 11
Ufficio comunicazione istituzionale

1. L'ufficio comunicazione istituzionale svolge, anche in collaborazione con l'ufficio stampa del Ministro e con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f).
2. A tali fini, l'ufficio elabora, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, tenuto conto dell'attivita' del suo ufficio stampa e coordinandosi con le agenzie e con gli altri enti della fiscalita', le strategie operative della comunicazione istituzionale, assicurandone la coerente attuazione tanto negli interventi a carattere generale del dipartimento, quanto nelle attivita' di informazione e di assistenza ai contribuenti da parte delle agenzie; vigila sul corretto esercizio delle funzioni attribuite agli uffici per le relazioni con il pubblico delle agenzie; progetta e cura campagne informative rivolte all'opinione pubblica; partecipa ad eventi comunicativi organizzati a livello nazionale ed internazionale; promuove la conoscenza del sistema fiscale italiano all'estero, con particolare riguardo alle esigenze degli scambi internazionali e a quelle degli italiani residenti in altri stati; cura la redazione di pubblicazioni tecniche e divulgative del Ministero; assicura la gestione tecnica e amministrativa del sito Internet del Ministero e delle infrastrutture di comunicazione condivise con le agenzie, la Guardia di finanza e gli altri enti gestori della fiscalita'; provvede alla raccolta ed alla elaborazione di notizie in merito alle aspettative e del livello di soddisfazione dei contribuenti.
 
Articolo 12
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche

1. L'ufficio coordinamento tecnologie informatiche svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g).
2. A tali fini, l'ufficio svolge attivita' di supporto al Ministero per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione; coordina ed assicura la compatibilita' delle scelte compiute in materia dal dipartimento e dalle agenzie, in collegamento con le scelte in materia compiute dalla Guardia di finanza e la coerenza con la strategia assunta; definisce le linee generali del piano triennale dell'informatica, e il suo aggiornamento annuale, anche ai fini degli investimenti da effettuare attraverso la stipula di eventuali convenzioni, concordando priorita', tempi, costi e vincoli tecnici, assicurandone il monitoraggio per garantire l'adeguatezza quantitativa e qualitativa dei servizi resi; redige entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione di consuntivo sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sullo stato dell'informatizzazione dell'Amministrazione; definisce le norme tecniche necessarie per collegare ii sistema informativo della fiscalita' statale con il sistema fiscale allargato; gestisce le relazioni con gli organismi esterni, necessarie a garantire l'unitarieta' del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria; verifica l'adeguamento all'evoluzione tecnologica dei sistemi informatici operanti nel campo della fiscalita', assicura che l'utilizzo delle tecnologie informatiche e di comunicazione avvenga nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza di cui alle leggi 31 dicembre 1996, nn. 675 e 676; assicura che il sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria sia in grado di attestare, a richiesta degli interessati, di amministrazioni pubbliche e di gestori di servizi pubblici, le posizioni di ogni contribuente in materia di obblighi e diritti di natura fiscale, nonche' di fornire ai soggetti che ne hanno diritto tutte le altre informazioni acquisite attraverso il sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria.
3. Nello svolgimento dei propri compiti l'ufficio opera in stretta collaborazione con le agenzie, contemperando le esigenze di unitarieta' del sistema con quelle del rispetto dell'autonomia gestionale delle agenzie medesime. .gruppo=3;



Note all'articolo 12:

- La L. 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali", e' pubblicata nella Gazz. Uff. 8 gennaio
1997. n. 5, S.O.
- La L. 31 dicembre 1996, n. 676. recante "Delega al
Governo in materia di tutela dello persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1997, n. 5, S.O.



 
Articolo 13
Organi collegiali del Ministero

1. Oltre agli organi collegiali espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge e regolamentari nonche' a quelli istituiti in base a contratti collettivi di lavoro che disciplinano in via generale l'organizzazione e il funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni, presso il Ministero operano:
a) la Consulta nazionale e i comitati tributari;
b) la Commissione consultiva per la riscossione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; con decreto del Ministro, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' stabilita la nuova composizione della predetta Commissione che, fino all'entrata in vigore del medesimo decreto, continua ad operare nell'attuale composizione.



Note all'articolo 13:

- Si riporta il testo dell'articolo 6 del D.Lgs. 13 aprile
1999, n. 112, recante "Riordino del servizio nazionale
della riscossione, in attuazione della delega prevista
dalla L. 28 settembre 1998, n. 337", pubblicato nella
Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n. 97:

"Art 6. (Commissione consultiva).

1. La commissione consultiva per la riscossione, di cui
all'articolo 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n.
657, esprime pareri in materia di:
a) individuazione e determinazione degli ambiti
territoriali delle concessioni e delle successive
modificazioni;
b) determinazione e revisione biennale della remunerazione
del servizio;
c) procedure di conferimento delle concessioni e di
affidamento degli incarichi di commissario
straordinario, nonche' fusioni e scissioni delle
societa' concessionarie;
d) vigilanza sull'attivita' dei concessionari, sulla
tempestivita' ed efficienza della riscossione, con
facolta' propositiva in materia di revoca e di
provvedimenti sanzionatori nei confronti dei
concessionari, compresa la decadenza dalla concessione.

2. La commissione, altresi', a richiesta degli enti
creditori esprime pareri in ordine a controversie relative
al rapporto concessorio e su ogni altra questione attinente
al servizio della riscossione.
3. La commissione si avvale della segreteria tecnica di cui
all'articolo seguente e, ove necessario, di volta in volta
su singole questioni puo' consultare singoli concessionari
o rappresentanti della categoria e puo' ricorrere alla
consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o
universitarie specializzate in analisi di costi e di
bilanci. Puo' anche acquisire, tramite la Direzione
centrale per la riscossione, dati e informazioni relativi
alle diverse forme di riscossione e all'andamento delle
gestioni.
4. L'affidamento degli incarichi di consulenza e' disposto
con provvedimento ministeriale su proposta del presidente
della commissione: gli incarichi devono essere a tempo
determinato e la loro durata non puo' superare l'anno
finanziario. Con lo stesso o con successivo decreto e'
determinato il compenso da corrispondere in relazione alla
durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato;
il compenso e' corrisposto soltanto al termine
dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito. Non
possono essere affidati incarichi di consulenza a
dipendenti dei Ministeri delle finanze, dell'interno, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in
attivita' di servizio ovvero in quiescenza da meno di due
anni.
5. I componenti della commissione durano in carica cinque
anni e possono essere confermati per non piu' di una volta,
ferme restando le disposizioni in materia di limite massimo
di eta' previsto per il pubblico impiego. La nomina a
componente della commissione degli esperti e' incompatibile
con la sussistenza di un rapporto di lavoro o di
collaborazione con i concessionari o con il consorzio
obbligatorio tra i concessionari del servizio della
riscossione.
6. Le regole di funzionamento della commissione sono
stabilite, su proposta della commissione stessa, con
apposito decreto ministeriale.".
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto
1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali", pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n.
202:

"Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata).

1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPL.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".



 
Articolo 14
Consulta nazionale e comitati tributari

1. La consulta nazionale, istituita nell'ambito del Ministero delle finanze con funzioni consultive e propositive, esamina gli effetti del prelievo tributario a livello nazionale e l'andamento della gestione della fiscalita' statale; formula proposte in merito alla semplificazione delle procedure e alle altre misure di carattere organizzativo, anche ai fini del miglioramento dei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti; esprime pareri su ogni altra questione sottoposta dal Ministro.
2. La consulta e' presieduta dal Sottosegretario di Stato delegato.
3. Sono componenti di diritto della stessa:
a) il capo del dipartimento;
b) i direttori delle agenzie, il comandante generale della
Guardia di finanza, il Direttore generale dell'amministrazione
Autonoma dei monopoli di Stato;
c) un delegato di ciascun comitato tributario.
4. Ne sono altresi' componenti, per la durata di due anni dalla nomina disposta con decreto del Ministro:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro;
b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti rappresentative in sede nazionale;
c) un rappresentante scelto tra le associazioni di categoria
rappresentative in sede nazionale del settori produttivi
dell'agricoltura, dell'industria, del commercio.
dell'artigianato e delle cooperative;
d) un rappresentante scelto tra gli ordini professionali dei
commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro;
e) un rappresentante scelto tra il consiglio nazionale del
notariato e il consiglio nazionale forense;
f) un rappresentante scelto tra le associazioni delle banche e
dei concessionari della riscossione;
g) un rappresentante scelto tra le associazioni dei consumatori;
h) un rappresentante dei centri autorizzati di assistenza
fiscale. .sp,
5. I componenti di cui al comma 4 sono designati dal soggetti ivi indicati entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza dell'incarico. In sede di prima applicazione tale designazione e' effettuata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. I Comitati tributari regionali e, nella regione Trentino-Alto Adige, i Comitati tributari delle province autonome di Trento e Bolzano, costituiscono articolazioni territoriali della Consulta nazionale.
7. I comitati tributari svolgono le seguenti attribuzioni:

a) concorrono all'attivita' di analisi delle condizioni
economico-produttive delle regioni e degli effetti del prelievo
tributario sulle varie categorie dei contribuenti, anche ai fini
della programmazione dell'attivita' di accertamento e
dell'adeguamento degli studi di settore alle realta' economiche
locali; b) esprimono pareri e formulano proposte in merito alla
semplificazione delle procedure e all'organizzazione del lavoro
degli uffici, anche ai fini del miglioramento dei rapporti tra
l'amministrazione finanziaria e i contribuenti; c) esprimono pareri su ogni altra questione loro sottoposta
dall'amministrazione finanziaria.

8. I comitati tributari possono assumere informazioni, dati e notizie dagli stessi soggetti e negli stessi limiti previsti dall'articolo 32, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Dati e notizie concernenti singoli soggetti possono essere richiesti solo se relativi a piu' posizioni individuali comprese in una serie determinata secondo le tecniche statistiche di campionatura. In tal caso, gli elementi, vengono acquisiti tramite gli uffici finanziari competenti, i quali provvedono a trasmetterli al comitati in forma anonima. Per l'adempimento dei propri compiti, il Comitato puo' altresi' acquisire la documentazione ritenuta necessaria ed invitare a comparire i contribuenti nonche' i soggetti di cui al predetto articolo 32, primo comma, numero 5), del decreto n. 600 del 1973.
9. Sono componenti di diritto di ciascun comitato i dirigenti delle competenti articolazioni territoriali delle agenzie e il comandante regionale della Guardia di finanza.
10. Sono, altresi', componenti dei comitati tributari, per la durata di due anni dalla nomina disposta con decreto del direttore dell'agenzia delle entrate:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro;
b) un rappresentante della regione;
c) due rappresentanti delle province;
d) quattro rappresentanti dei comuni;
e) un rappresentante delle camere di commercio, industria,
agricoltura e artigianato;
f) un rappresentante scelto tra le organizzazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti rappresentative in sede locale;
g) un rappresentante scelto tra le associazioni di categoria
rappresentative in sede locale dei settori produttivi
dell'agricoltura, dell'industria, del commercio,
dell'artigianato e delle cooperative;
h) un rappresentante scelto tra gli ordini professionali dei
commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro;
i) un rappresentante scelto tra il Consiglio nazionale del
notariato e il Consiglio nazionale forense;
j) un rappresentante scelto tra le associazioni delle banche e
dei concessionari della riscossione;
k) un rappresentante scelto tra le associazioni dei consumatori.

11. I componenti di' cui al comma 10 sono designati dal soggetti ivi indicati entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza dell'incarico. In sede di prima applicazione tale designazione e' effettuata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
12. I comitati tributari sono presieduti dal dirigente dell'agenzia delle entrate che ne e' componente di diritto.
13. Le regole di funzionamento della Consulta nazionale e dei comitati tributari sono stabilite, con apposita deliberazione della Consulta stessa approvata dal MInistro.
14. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.



Nota all'articolo 14:

- Si riporta il testo dell'articolo 32, primo comma, numero
5) e numero 7), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi", pubblicato nella Gazz. Uff.
16 ottobre 1973, n. 268. S.O. n. 1:

"Art. 32. (Poteri degli uffici).

Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle
imposte possono:
1) - 4) (omissis);

5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello
Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed
enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che
effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per
conto di terzi, ovvero attivita' di gestione e
intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la
comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie
relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.
Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda
i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere
richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla
durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del
premio e alla individuazione del soggetto tenuto a
corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono
essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente
o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa
disposizione non si applica all'Istituto centrale di
statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda
le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il
disposto del numero 7), all'Amministrazione postale, alle
aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i
rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di
raccoLta del risparmio o all'esercizio del credito
effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1958, n. 141;
6) - 6-bis) (omissis);
7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore
compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la
Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e
istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i
clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai
dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai
libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia
dei conti intrattenuti con il contribuente con la
specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a
tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi;
ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico
relativi agli stessi conti possono essere richiesti con
l'invio alle aziende e istituti di credito e
all'Amministrazione postale di questionari redatti su
modello conforme a quello approvato con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al
responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne
da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa
risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio
procedente".
.sp,



 
Articolo 15
Organi collegiali delle agenzie

1. Ferma restando l'autonomia delle agenzie con riferimento alla disciplina di organi collegiali del proprio ordinamento, i seguenti organi continuano ad operare secondo le disposizioni vigenti: a) presso l'agenzia delle entrate, il Comitato consultivo per
l'applicazione delle norme antielusive di cui alla legge del 30
dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni
ed all'articolo 11, comma 6, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
con decreto del Ministro, sentito il direttore dell'agenzia delle
entrate, e' stabilita la nuova composizione del predetto Comitato
che, fino all'entrata in vigore del medesimo decreto, continua ad
operare nell'attuale composizione; b) presso l'agenzia delle entrate, le commissioni istituite in base
alle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 18
aprile 1951, n.581 e 8 aprile 1998, n. 169; c) presso l'agenzia delle dogane, il Collegio centrale dei periti
doganali e i Collegi consultivi compartimentali dei periti
doganali di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni ed integrazioni; d) presso l'agenzia del territorio, la Commissione censuaria centrale
e le Commissioni censuarie provinciali di cui al D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 650, e successive modificazioni ed integrazioni.



Note all'articolo 15:

- La L. 30 dicembre 1991, n. 413, recante "Disposizioni per
ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,
facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento;
disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni
immobili delle imprese, nonche' per riformare il
contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti
tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia per reati tributari;
istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto
fiscale", e' pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre
1991, n. 305, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 6, della L.
27 luglio 2000, n. 212. gia' citata nelle note
all'articolo 2:

"Art. 11. (Interpello del contribuente).

1.- 5. (Omissis).
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello
della amministrazione finanziaria da parte dei
contribuenti.".
- Il D.P.R. 18 aprile 1951, n. 581, recante "Norme
regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del
decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attivita' di giuoco", e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 31 luglio 1951, n. 173.
- Il D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, recante "Regolamento
recante norme per il riordino della disciplina
organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il
riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78,
della L. 23 dicembre 1996, n. 662", e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 1^ giugno 1998, n. 125.
- Il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, recante "Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale", e' pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff.
28 marzo 1973, n. 80.
- Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, recante
"Perfezionamento e revisione del sistema catastale", e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292,
S.O. n. 5.



 
Articolo 16
Dotazione organica

1. La dotazione organica del Ministero e' determinata secondo l'allegata tabella A. Il personale del ruolo speciale, anche dirigenziale di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto n. 300/1999, e' interamente ripartito tra i nuovi uffici del Ministero e delle agenzie, con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 73, comma 5 del decreto n. 300/1999, e secondo le previsioni del piano adottato ai sensi del citato articolo 74.



Note all'articolo 16:

- Si riporta il testo degli articoli 73 e 74 del D.Lgs. 30
luglio 1999, n. 300, gia' citato nelle note alle
premesse:
.sp, "Art. 73. (Gestione e fasi del cambiamento).

1. Con decreto ministeriale puo' essere costituita, alle
dirette dipendenze del ministro delle finanze, un'apposita
struttura interdisciplinare di elevata qualificazione
scientifica e professionale. La struttura collabora con il
ministro al fine di curare la transizione durante le fasi
del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di
gestione previsto dal presente decreto legislativo. Alle
relative spese si provvede con gli stanziamenti ordinari
dello stato di previsione della spesa del ministero delle
finanze e dello stato di previsione della spesa
dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2. Il ministro delle finanze provvede con propri decreti
a definire e rendere esecutive le fasi della
trasformazione.
3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, vengono nominati
il direttore e i comitati direttivi di ciascuna agenzia.
Con propri decreti il ministro delle finanze approva gli
statuti provvisori e le disposizioni necessarie al primo
funzionamento di ciascuna agenzia.
4. Il ministro delle finanze stabilisce le date a
decorrere dalle quali le funzioni svolte dal ministero,
secondo l'ordinamento vigente, vengono esercitate dalle
agenzie. Da tale data le funzioni cessano di essere
esercitate dal dipartimenti del ministero.
5. Il ministro delle finanze dispone con decreto in
ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle
attivita' di ciascuna agenzia.
6. I termini di cui al presente articolo possono essere
modificati con decreto del ministro delle finanze.
7. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme
sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici
dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le
disposizioni del presente decreto legislativo e, in
particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927,
n. 2258 e successive integrazioni e modifiche, del decreto
legislativo 26 aprile 1990, n. 105 e successive
integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n.
358 e successive integrazioni e modifiche, degli articoli
da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146 e successive
integrazioni e modifiche.".

"Ar. 74. (Disposizioni transitorie sul personale).

1. A partire dalla data fissata con decreto del ministro
delle finanze, tutto il personale del ministero e' incluso
in un molo speciale e distaccato presso i nuovi uffici del
ministero o presso le agenzie fiscali secondo un piano
diretto a consentire l'avvio dalle attivita' in conformita'
con le trasformazioni attuate Con il presente decreto
legislativo. Il piano si conforma, previa concertazione con
le organizzazioni sindacali, a criteri di maggiore aderenza
alle funzioni ed alle attivita' svolte in precedenza dal
singoli dipendenti, inclusi quelli appartenenti ad uffici
soppressi.
2. Il trattamento giuridico ed economico definito o da
definire ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, continua
ad applicarsi ai dipendenti di cui al comma 1 fino alla
stipulazione dei nuovi contratti collettivi di lavoro,
fermi altresi' gli istituti e le procedure che regolano le
relazioni sindacali.
3. Ciascun dirigente svolge il proprio incarico, fino
alla scadenza del relativo termine e secondo le modalita'
del contratto individuale, presso il ministero o l'agenzia
a cui e' provvisoriamente assegnato. Dopo l'approvazione
del contratto collettivo e contemporaneamente alla stipula
del successivo contratto individuale direttamente con una
agenzia fiscale, si provvede all'inquadramento nel ruolo
della stessa agenzia. Ai dirigenti transitoriamente
distaccati presso un'agenzia fiscale si applicano, nel caso
di mancata stipulazione di un contratto individuale, le
disposizioni dell'articolo 19, comma 10 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
integrazioni e modificazioni.
4. Il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 58,
comma 3, del presente decreto legislativo disciplina, in
conformita' con le disposizioni del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e
modificazioni, l'inquadramento definitivo dei dirigenti
provvisoriamente distaccati presso il ministero a termini
del comma 3 del presente articolo e puo', a parita' di
oneri a carico del bilancio dello Stato, trasformare le
posizioni economiche regolate dalle disposizioni di leggi
vigenti per il ministero delle finanze in rapporti di
lavoro o di consulenza conformi alle funzioni attribuite
dal presente decreto Legislativo al ministero.
5. L'inquadramento definitivo del restante personale
nelle dotazioni organiche del ministero e delle agenzie
fiscali e' disciplinato dal regolamento di cui all'articolo
58, comma 3 e dal regolamenti di cui all'articolo 71, comma
2 del presente decreto legislativo, ferma in ogni caso
l'applicazione delle disposizioni previste dalla
legislazione vigente e dal contratti collettivi a garanzia
del personale dipendente dai ministeri.".



 
Articolo 17
Inquadramento definitivo del personale

1. Il personale del ruolo speciale distaccato presso il Ministero, e ad esso assegnato ai sensi dell'articolo 16, e' inquadrato con apposito provvedimento del dirigente dell'ufficio amministrazione delle risorse, entro 12 mesi nell'ambito dei posti previsti nella dotazione organica di cui all'articolo 16, secondo le disposizioni recate dal decreto n. 29/1993. Lo stato giuridico ed economico del personale e' disciplinato dal contratti collettivi nazionali.



Nota all'articolo 17:

- L'epigrafe del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e' gia'
citata nelle note alle premesse.



 
Articolo 18
Assegnazione definitiva dei dirigenti

1.All'inquadramento definitivo dei dirigenti si provvede, a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto dal provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 73 del decreto n. 300/1999, nonche' del decreto n. 29/1 993 e del contratto collettivo di comparto vigente, e nei limiti della dotazione organica.



Nota all'articolo 18:

- Per il testo dell'articolo 73 del D.Lgs. 30 luglio 1999,
n. 300, si rimanda alle note all'articolo 16.
- L'epigrafe del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e' gia'
citata nelle note alle premesse.



 
Articolo 19 .br, Disposizioni transitorie relative al personale

1. Entro il primo trimestre del 2001, per necessita' di omogeneizzazione degli interventi correlati alla prima applicazione delle disposizioni di cui al decreto n. 300/1999, e' fatta salva la facolta' di prevedere, con provvedimento ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del decreto n. 300/1999, aumenti o riduzioni delle unita' di personale collocato nel ruolo speciale e distaccato presso il Ministero.
2. Fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi, al personale del Ministero e delle agenzie continuano ad applicarsi le disposizioni di legge recanti condizioni diversificate di' trattamento economico dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria.
3. Fino alla stipulazione dei prossimi contratti collettivi nazionali, al personale del Ministero, anche successivamente alla unificazione del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e delle agenzie, continua ad applicarsi la disciplina sul Fondo di previdenza per il personale dell'amministrazione finanziaria, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n.211,e 21 dicembre 1984, n. 1034.
4. Nulla e' innovato quanto al ruolo provvisorio ad esaurimento istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n.283.



Nota all'articolo 19:

- Per il testo dell'articolo 73, comma 2, del D.Lgs. 30
luglio 1999, n. 300. si rimanda alle note all'articolo 16.
- Il D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211, recante "Unificazione
dei fondi di previdenza del personale del Ministero delle
finanze", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 1981, n.
133.
- Il D.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034, recante
"Approvazione del regolamento per l'amministrazione e
l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del
Ministero delle finanze", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18
febbraio 1985, n. 42.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs.
9 luglio 1998. n. 283, recante "Istituzione dell'Ente
tabacchi italiani", pubblicato nella Gazz. Uff. 17 agosto
1998, n. 190:

"Art. 4. (Personale).

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il personale gia' appartenente all'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato e addetto alle attivita' di cui
all'articolo 1, comma 2) e' inserito in un ruolo
provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e
distaccato temporaneamente presso l'Ente nel numero
necessario per l'avvio e la prosecuzione dell'attivita'
dell'Ente medesimo. Il predetto personale, in tutto o in
parte, viene progressivamente trasferito all'ente in base
ai fabbisogni previsti dalle determinazioni riguardanti i
programmi generali, produttivi e commerciali e i processi
di ristrutturazione di cui all'articolo 2 comma 2.



 
Articolo 20
Disposizioni finali

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutti i riferimenti ad uffici ed organi del Segretariato generale, della Direzione generale degli affari generali e del personale e dei Dipartimenti contenuti in norme legislative e regolamentari si intendono effettuati nei confronti rispettivamente degli uffici ed organi del dipartimento e in base ai propri regolamenti di amministrazione delle competenti agenzie.
2. La dotazione organica iniziale minima, impregiudicata la definizione del fabbisogno di personale nell'ambito dei programmi annuali di attivita' della scuola centrale tributaria, e' fissata secondo l'allegata tabella B. La denominazione della scuola centrale tributaria e' sostituita dalla seguente: "scuola superiore dell'economia e delle finanze".
3. Le agenzie subentrano al Ministero nei rapporti giuridici, poteri, competenze e controversie relative alle funzioni ad esse trasferite e al proprio personale. Alle agenzie si applica, in materia di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il dettato dell'articolo 43, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
4. Il dipartimento delle politiche fiscali, successivamente alla data prevista dall'articolo 55, comma 1, del decreto n. 300/1999, costituisce uno dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto n. 300/1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonche' quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri.
5. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



Note all'articolo 20:

- Si riporta il testo dell'articolo 43 del R.D. 30
ottobre 1933, n. 1611, recante l'Approvazione del T.U.
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato", pubblicato nella Gazz. Uff.
12 dicembre 1933. n. 286:
"Art. 43. L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la
rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi
avanti le Autorita' giudiziarie, i Collegi arbitrali, le
giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni
pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a
tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che
sia autorizzata da disposizione di legge, di' regolamento o
di altro provvedimento approvato con regio decreto.
Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono
essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e
giustizia e per le finanze.
Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al
primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi
indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura
dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi
di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.
Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni
ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della
Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata
delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese
agli enti regionali, previa deliberazione degli organi
competenti.".
- Si riporta il testo degli articoli 4, 7 e 55, comma 1,
del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, gia' citato nelle note
alle premesse:

"Art. 4. (Disposizioni sull'organizzazione.).

1. L'organizzazione, la dotazione organica,
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale ed il loro numero, le relative funzioni e la
distribuzione dei posti di funzione dirigenziale,
l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti
fissati dalle disposizioni del presente decreto
legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono
stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della
legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la
soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un
ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun
ministero, articolato in aree dipartimentali e per
direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico
del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i
regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i
diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel
rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per
l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le
normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione
e la dotazione organica del personale non devono comunque
comportare incrementi di spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.".

"Art. 7. (Uffici di diretta collaborazione con il
ministro).

1. La costituzione e la disciplina degli uffici di
diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio delle
funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale
a tali uffici e il relativo trattamento economico, il
riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di
Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993. n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale
svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi,
di elaborazione delle politiche pubbliche e di
valutazione della relativa attuazione e delle connesse
attivita' di comunicazione, nel rispetto del principio
di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di
gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione
e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai
centri di responsabilita', ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in
funzione della verifica della gestione effettuata dagli
appositi uffici, nonche' del compito di promozione e
sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo
interno di diretta collaborazione con il ministro,
secondo le disposizioni del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il
corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi
assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di
adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo
da assicurare: il raccordo permanente con l'attivita'
normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi
normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la
cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali,
con le autorita' indipendenti e con il Consiglio di
Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui
al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata
professionalita'.".

"Art. 55. (Procedura di attuazione ed entrata in vigore).

1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del
primo governo costituito a seguito delle prime elezioni
politiche successive all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo e salvo che non sia diversamente
disposto dalle norme del presente decreto:

a) sono istituiti:
- il ministero dell'economia e delle finanze;
- il ministero delle attivita' produttive:
- il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- il ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- il ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali;
- il ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;

b) sono soppressi:
- il ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
- il ministero delle finanze;
- il ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
- il ministero del commercio con l'estero;
- il ministero delle comunicazioni;
- il dipartimento per il turismo della presidenza del
Consiglio dei ministri;
- il ministero dell'ambiente;
- il ministero dei lavori pubblici;
- il ministero dei trasporti e della navigazione;
- il dipartimento per le aree urbane della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
- il ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- il ministero della sanita';
- il dipartimento per le politiche sociali della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
- il ministero della pubblica istruzione;
- il ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica.



 
Art. 21
Disposizioni sull'Amministrazione autonoma del Monopoli di Stato

1. Nel regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) nell'articolo 1, primo comma, le parole: ", alla quale presiede il
Ministro per le finanze assistito da un Consiglio di
amministrazione e coadiuvato da un direttore generale"; b) l'articolo 2; c) l'articolo 3, primo comma; d) nell'articolo 10, quarto comma, le parole: ", sentito il Consiglio
di amministrazione"; e) l'articolo 11; f) nell'articolo 14, primo comma, le parole: "le attribuzioni del
Consiglio di amministrazione, le norme per il funzionamento di
esso e per la nomina e la durata in carica dei suoi componenti,
nonche'".
2. Nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) al comma 1, lettera a), le parole: "i direttori generali del
Ministero, compreso"; b) al comma 1, lettera d) le parole: "un esperto in legislazione
tributaria".
3. Sono componenti del comitato generale per i giochi, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 3 della legge n. 357 del 1988, il Capo del dipartimento del Ministero delle finanze, il Direttore dell'agenzia delle entrate e tre esperti in materie tributarie e amministrative. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.



Note all'articolo 21.

- Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 10 e 14 del
R.D.L. 8dicembre 1927, n. 2258, gia' citato nelle note
alle premesse, cosi' come modificati dal presente
regolamento:

"Art. 1. I servizi dei monopoli di produzione, importazione
e vendita dei sali e tabacchi, la produzione e vendita del
chinino di Stato sono esercitati mediante la speciale
Amministrazione dei monopoli di Stato.".

"Art. 3. (Comma abrogato).

Le disposizioni sul riscontro effettivo di cui alla
legge 11 luglio 1897, n. 256 non si applicano ai magazzini
ed ai depositi di materie e merci dell'Amministrazione
autonoma.".
"Art. 10. Per ciascuna Azienda dei monopoli di Stato e'
istituito un fondo di riserva per le spese impreviste,
formato con assegnazioni da farsi nei singoli esercizi in
ragione dell'1 per cento dei prodotti di carattere
industriale e commerciale propri delle Aziende stesse.
Le somme relative saranno passate in apposito conto
corrente presso la Tesoreria centrale.
Le assegnazioni cessano quando il fondo abbia raggiunto
L. 50.000.000 per l'Azienda tabacchi, L. 3.000.000 per
quella delle saline, e lire 1.000.000 per quella del
chinino di Stato, salvo a reintegrarlo con successive
assegnazioni, allorche' le somme accumulate siano divenute
inferiori alle cifre predette.
Il prelevamento di somme al fondo di riserva e la loro
iscrizione ai rispettivi capitoli di bilancio o ad un
capitolo nuovo sono fatti per decreto Reale, su proposta
del Ministro per le finanze.
I decreti suddetti sono comunicati ai Parlamento col
conto consuntivo.".
"Art. 14. Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei
Ministri, saranno determinate le attribuzioni del direttore
generale, le facolta' dell'Amministrazione autonoma in
materia di lavori, forniture, coltivazioni, acquisti ed
alienazioni patrimoniali, anche in deroga alle disposizioni
legislative in vigore, e quanto altro occorra per
l'attuazione del presente decreto.
Con decreti del Ministro per le finanze sara'
provveduto, anche in deroga alle disposizioni legislative o
regolamentari vigenti:
1o a stabilire i nuovi ruoli speciali del personale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli, col relativo
trattamento economico, le norme per il collocamento, le
ammissioni, le promozioni nei ruoli stessi, i trasferimenti
di ruolo ed ogni altra norma eventualmente occorrente, in
materia di personale, per assicurare il funzionamento dei
servizi;
2o a determinare, sentito il Consiglio di
amministrazione, l'ordinamento centrale e periferico dei
servizi dell'Amministrazione e le attribuzioni ed il
funzionamento dei vari organi ivi compresa la ragioneria
centrale di cui all'art. 7 del presente decreto:
3o ad emanare le norme per la costituzione ed il
funzionamento del conto corrente di cui all'art. 5 del
presente decreto;
4o a disciplinare il trasferimento all'Amministrazione
autonoma delle attribuzioni affidate alle Intendenze di
finanza in materia di distribuzione e vendita dei
prodotti.".
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della L. 10 agosto
1988, n. 357, recante "Assegnazione all'Amministrazione
autonoma del monopoli di Stato di finanziamenti per la
ristrutturazione della produzione, per la costruzione della
manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del
premio incentivante di cui all'articolo 4, comma 4, del
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonche'
modificazioni delle leggi 4 agosto 1955, n. 722 , e
successive modificazioni e integrazioni, 11 luglio 1980, n.
312 , e 4 ottobre 1986, n. 657", pubblicata nella Gazz.
UFF. 20 agosto 1988, n. 195, cosi' come modificato dal
presente regolamento:
"Art. 3. 1. Presso il Ministero delle finanze e'
istituito il Comitato generale per i giochi che provvede
alla direzione delle lotterie nazionali, assumendo le
funzioni gia' svolte dal Comitato di cui all'articolo 5
della legge 4 agosto 1955, numero 722, e successive
modificazioni e integrazioni, che viene soppresso. Il
Comitato e' presieduto dal Ministro delle finanze o, su
delega di questi, da un Sottosegretario di Stato oppure
dall'impiegato con qualifica piu' elevata ed e' composto
da:

a) il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato;
b) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato:
c) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
d) (parole soppresse).

2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del
Ministro delle finanze e le funzioni di segreteria sono
esercitate da quattro funzionari dell'Amministrazione
finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di
divisione o equiparata, coadiuvati da personale della
stessa Amministrazione.
3. I titolari della concessione per la distribuzione e
la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali hanno
facolta' di rinunciare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Dalla data di decorrenza
della rinuncia, l'organizzazione, la propaganda, la
distribuzione e la vendita dei biglietti delle Lotterie
nazionali sono affidate all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato che le esercita, sentito il Comitato
generale per i giochi, secondo i principi di massima
efficienza ed economicita'. Nel bilancio della stessa
Amministrazione e' istituita, sia all'entrata che alla
spesa, una nuova rubrica denominata "Servizio delle
lotterie nazionali" con opportuna ripartizione in capitoli.
E' soppressa la contabilita' speciale di cui all'articolo 5
della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge sara' emanato, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro del tesoro, il
regolamento di applicazione ed esecuzione per le necessarie
modificazioni ed integrazioni al regolamento generale gia'
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20
novembre 1948, numero 1677, e successive modificazioni.
5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con
quelle contenute nella presente legge.".



 
Articolo 22
Disposizioni sul SECIT

1. Il Servizio consultivo e ispettivo tributario, composto di cinquanta esperti, elabora studi di politica economica e tributaria e di analisi fiscale in conformita' agli indirizzi stabiliti dal Ministro per la definizione degli obiettivi e dei programmi anche ai sensi dell'articolo 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, acquisendo informazioni e utilizzando dati in possesso dell'amministrazione finanziaria, ivi comprese le agenzie, e a richiesta del Ministro e sulla base di specifiche direttive effettua valutazioni sulle modalita' complessive dell'esercizio delle funzioni fiscali da parte del corpo della Guardia di finanza, e delle agenzie ai fini della vigilanza generale da parte del Ministro stesso. Il servizio resta disciplinato dalla legge 24 aprile 1980, n, 146. Per soddisfare esigenze di studio e di vigilanza del dipartimento, il Ministro puo' individuare e distaccare presso lo stesso, esperti del servizio nel limite di un contingente non superiore al 50 per cento dei componenti previsti. Detti esperti sono funzionalmente dipendenti dal capo del dipartimento.
2. La composizione del comitato di coordinamento di' cui all'articolo 11, quarto comma della legge 24 aprile 1980, n. 146, e' modificata con la sostituzione del segretario generale, dei direttori generali dei dipartimenti e del direttore generale degli affari generali e del personale con il capo di Gabinetto, il presidente del Servizio per il controllo interno, il capo del dipartimento e il rettore della Scuola centrale tributaria.
3. Ai componenti del servizio consultivo ed ispettivo tributario spetta un trattamento economico omnicomprensivo pari al trattamento economico fondamentale previsto dal contratto collettivo nazionale per i dirigenti di prima fascia. Tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza il trattamento economico in godimento. In aggiunta al predetto trattamento, ai componenti del servizio e' in ogni caso corrisposta una speciale indennita' di misura pari al trattamento economico fondamentale previsto dal contratto collettivo nazionale per i dirigenti di prima fascia. Ai componenti del servizio nominati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continua ad essere corrisposto il trattamento economico gia' attribuito, ove piu' favorevole.
4. Nella legge n. 146 del 1980, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 9; b) nell'articolo 10:
1) il primo comma
2) al terzo comma, le parole:", sentito il Consiglio superiore
delle finanze"; c) nell'articolo 11,
1) il primo comma;
2) il secondo periodo del terzo comma,
3) al quarto comma, il secondo periodo;
4) al quinto comma, lettera b), le parole:", previa relazione del
coordinatore della seconda sezione, per quanto riguarda
l'attivita' specifica";
5) al quinto comma, lettera c), le parole: "a norma della
lettera a), b), c) e d-bis) del secondo comma dell'articolo 9,
trasmettendole con il proprio parere agli uffici finanziari
competenti";
6) al quinto comma, lettera d), le parole: "per la programmazione
sistematica dell'attivita' antievasione e per la
predisposizione dei programmi di accertamento di cui al
secondo comma dell'articolo 9";
7) al quinto comma, la lettera e);
8) il sesto comma;
9) al settimo comma, terzo periodo, le parole: "assegnati alla
seconda sezione";
10) l'ottavo e il nono comma; d) nell'articolo 12, il primo, il secondo ed il quinto comma.



Note all'articolo 22:

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29, gia' citato nelle note alle premesse:

"Art. 3. (indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita').

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi
ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano
la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa
e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi
spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione
dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi
e direttive generali per l'azione amministrativa e per
la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di
livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili
finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da Specifiche disposizioni;
f) le richieste di' pareri alle autorita' amministrative
indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da
un lato, e attuazione e gestione dall'altro.".
- Per il testo dell'articolo 14 del D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29, si rimanda alle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 10, 11 e 12 della
Legge 24 aprile 1980, n. 146, gia' citata nelle note alle
premesse, cosi come modificati dal presente regolamento:

"Art. 10.

(Comma abrogato).

Essi (n.d.r.: Gli esperti) sono scelti tra i funzionari
dell'amministrazione finanziaria e delle altre pubbliche
amministrazioni con qualifica non inferiore a dirigente,
tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392,
con qualifica non inferiore a magistrato di appello o
equiparata, e tra soggetti non appartenenti alla pubblica
amministrazione, ai quali tutti siano riconosciute elevate
competenze ed esperienza professionale in una o piu' delle
discipline finanziarie, tributarie, economiche,
statistiche, contabili ed aziendalistiche.
Gli esperti sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle
finanze.
Per la durata dell'incarico di esperto si applica l'art.
19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come modificato dall'art. 13, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80. Gli esperti provenienti dal personale
di cuI alla legge 24 maggio 1951, n. 392, o da
amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo, o in
posizione equivalente, per la durata dell'incarico.
I posti lasciati scoperti dagli esperti provenienti
dalle pubbliche amministrazioni sono considerati
disponibili ai fini delle promozioni da conferire.".

"Art. 11. (Comma abrogato).

Organi di servizio sono il direttore del servizio e il
comitato di coordinamento.
Le funzioni di direttore del servizio sono assegnate dal
Ministro, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad un esperto
scelto nell'ambito di una terna indicata dagli esperti Il
direttore del servizio e' preposto all'amministrazione del
personale nonche' alla esecuzione delle deliberazioni del
comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle
spese del servizio nei limiti delle somme stanziate
nell'apposita unita' previsionale di base 1.1.1.3 di
pertinenza del centro di responsabilita', Gabinetto e
uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro,
dello stato di previsione della spesa del Ministero delle
finanze, o altra corrispondente unita' per i periodi
successivi.
Il comitato di coordinamento e' composto dal direttore
del servizio, che lo presiede, da otto esperti eletti dagli
esperti stessi, dal segretario generale del Ministero delle
finanze, dal comandante generale della Guardia di finanza
o, in sua sostituzione, da un ufficiale generale di tale
Corpo, dal direttori generali dei dipartimenti, dal
direttore generale dei Monopoli di Stato, dal direttore
generale degli affari generali e del personale, dal
direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. Con
tale decreto e' disciplinata la partecipazione alle sedute
di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli
argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario
generale o del direttore generale del dipartimento di
rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle
deliberazioni, non puo' partecipare al voto piu' di un
membro del comitato appartenente a ciascun dipartimento o
ufficio di corrispondente livello.
Il comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:
a)sulla base delle direttive del Ministro delle finanze,
adotta i criteri per la programmazione ed il
coordinamento dell'attivita' degli esperti:
b)riferisce periodicamente al Ministro sull'attivita'
svolta dal servizio;
c)esamina i risultati delle relazioni predisposte dagli
esperti;
d) formula proposte al Ministro;
e) (lettera abrogata).
(Comma abrogato),

Gli esperti devono osservare il segreto d'ufficio ed
astenersi relativamente ad affari nei quali essi stessi o
loro parenti od affini hanno interesse; non possono
esercitare attivita' professionali o di consulenza ne'
ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura.
L'inosservanza delle incompatibilita' e' causa di decadenza
dall'incarico. Tale disposizione non si applica agli
esperti a tempo parziale. Nei riguardi di questi ultimi si
applicano, se dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
le disposizioni recate dal commi 56 e seguenti
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
relative ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa.
(Comma abrogato).
(Comma abrogato).".

"Art. 12. (Comma abrogato).

(Comma abrogato).

La stessa indennita' compete ai soggetti che partecipano
al comitato di coordinamento di cui al precedente art. 11,
non appartenenti al servizio.
Al servizio sono addetti non piu' di duecento impiegati
designati con decreto del Ministro delle finanze per una
meta' tra il personale appartenente alla carriera direttiva
dell'amministrazione finanziaria e per l'altra meta' alla
carriera di concetto della stessa amministrazione. Ad essi
viene corrisposta una speciale indennita' di funzione non
pensionabile pari al cinquanta per cento della retribuzione
percepita, con esclusione dell'indennita' integrativa
speciale e dell'assegno temporaneo di cui alla legge 19
luglio 1977, n. 412.

(Comma abrogato).".



 
Articolo 23
Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le norme relative all'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del decreto legislativo n. 300/99 e con quelle recate dal presente regolamento e, comunque, quelle di seguito elencate:

a) il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185; b) il decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202; c) il decreto luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 724; d) il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n.72; e) la legge 3 maggio 1955, n. 405; f) nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n.
929, l'articolo 3, primo comma, lettere a), b) e c), numero 2),
l'articolo 5, primo comma, l'articolo 10, primo comma, l'articolo
12, primo comma,e l'articolo 15, primo comma; g) il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n.
1340; h) l'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612; i) la legge 19 luglio 1962, n. 959; j) il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1983, n. 691; k) la legge 15 giugno 1965, n. 703; l) il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1966, n.
1337; m) la legge 2 gennaio 1968, n. 2; n) il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n.
1281; o) il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n.
593; p) il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
644; q) il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
646; r) il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
647; s) la legge 23 aprile 1975, n. 142; t) la legge 4 agosto 1975, n. 397; u) il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96, del 12 aprile 1976; v) nella legge 19 luglio 1977, n. 412, gli articoli da 1 a 3,
l'articolo 4, primo e secondo comma, l'articolo 7 e l'articolo 8; w) il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1978, n. 511; x) la legge 23 dicembre 1978, n. 853; y) il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n.
702; z) il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n.
787, ad eccezione dell'articolo 10; aa) l'articolo 7, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n.
873; bb) il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n.
1162; cc) nel decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1984, n.
721, gli articoli 8, 9, 10 e 12; dd) il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, n.
483; ee) nella legge 4 ottobre 1986, n. 657, l'articolo 1, comma 1,
lettera h); ff) il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1986, n.
966; gg) il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1987, n.
532; hh) il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, ad eccezione
dell'articolo 20, dell'articolo 25, dell'articolo 35,
dell'articolo 36, dell'articolo 37 e dell'articolo 40; ii) nel decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, i commi 6, 7 e 9
dell'articolo 1; jj) il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1990, n.
448; kk) la legge 29 ottobre 1991, n. 358, ad eccezione dell'articolo 4,
dell'articolo 7, comma 7, comma 8 e primo periodo del comma 13,
dell'articolo 10, comma 7, dell'articolo 11 e dell'articolo 12,
comma 8; ll) nella legge 30 dicembre 1991, n. 413, i commi 2 e 3 dell'articolo
77; mm) al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992,
n. 287:

1) nell'articolo 1:
a) il comma 1;
b) la lettera a) del comma 3;
o) commi 4 e 5; 2) gli articoli da 2 a 12; 3) il comma 2, dell'articolo 13; 4) al comma 2, dell'articolo 17, le parole: "sentito il Consiglio
superiore delle finanze"; 5) il comma 4 dell'articolo 21; 6) i commi 1, 3 e 4 dell'articolo 27; 7) gli articoli da 32 a 74; 8) nell'articolo 75, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9; 9) gli articoli da 76 a 86;

nn) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n.
561; oo) nel decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, l'articolo 5; pp) nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i commi 4,
4-bis e 5 dell'articolo 27 e il comma 2, dell'articolo 62-sexies; qq) nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.
699, gli articoli 1, 3, 4, 5 e 6, nonche' le tabelle A e B; rr) il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 235.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
DEL TURCO, Ministro delle finanze
VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2001 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Finanze, foglio n. 374



Note all'articolo 23:

Per l'epigrafe del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, si rimanda alle note alle premesse.
- Il R.D. 23 marzo 1933, n. 185, abrogato dal presente
regolamento, recava "Approvazione del regolamento per il
personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle
finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi
finanziari", ed e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazz. Uff. 29 marzo 1933, n. 74.
- Il Decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202,
abrogato dal presente regolamento, recava "Ripartizione
delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle
finanze e del tesoro (stralcio)", ed e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 16 settembre 1944, n. 56, Serie speciale.
- Il Decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 724,
abrogato dal presente regolamento, recava "Istituzione,
presso il Ministero delle finanze, della Direzione
generale per la finanza straordinaria", ed e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 29 novembre 1945, n. 143.
- Il D.P.R. 4 febbraio 1955, n. 72, abrogato dal presente
regolamento, recava "Decentramento di servizi del
Ministero delle finanze", ed e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 16 marzo 1955, n. 62.
- La L. 3 maggio 1955, n. 405, abrogato dal presente
regolamento, recava "Concessione di diplomi ai benemeriti
della pubblica finanza e istituzione di un premio annuale
di un milione di lire per il migliore contributo
originale date agli studi di finanza pubblica", ed e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 23 maggio 1955, n. 117.
- Si riporta il testo degli articoli 3, 5, 10, 12 e 15 del
D.P.R. 26 agosto 1959. n. 929, recante "Approvazione del
regolamento di esecuzione della L. 3 maggio 1955, n. 405,
per la concessione di diplomi ai benemeriti della
pubblica finanza e l'istituzione di un premio annuale di
un milione di lire per il migliore contributo originale
dato agli studi di finanza pubblica", pubblicato nella
Gazz. Uff. 12 novembre 1959, n. 273, cosi come modificati
dal presente regolamento:

"Art. 3. Le segnalazioni per la concessione dei diplomi di
benemerenza sono fatte:
a) (lettera abrogata);
b) (lettera abrogata);
c) per il personale dell'Amministrazione finanziaria, di
cui allo stesso comma b) dell'art. 1 della legge:
1) dal comandante generale della Guardia di finanza, per
gli ufficiali del Corpo;
2)(numero abrogato);
d) per gli appartenenti alla Commissione centrale ed alle
Commissioni provinciali e distrettuali per le imposte
dirette e indirette sugli affari e alla Commissione
censuaria centrale ed alle Commissioni censuarie
provinciali e comunali di cui al citato comma b)
dell'art. 1 della legge:
1) dal Ministro per le finanze per i presidenti delle
Commissioni del contenzioso tributario;
2) dal presidenti delle stesse Commissioni per i membri di
esse.

L'iniziativa delle segnalazioni per la concessione dei
diplomi spetta anche agli esperti membri della Commissione
di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge.".

"Art. 5.

(Comma abrogato).

Esse (n.d.r.: Le segnalazioni) devono essere motivate ed
accompagnate da una succinta relazione sull'attivita'
svolta dal designato e sui suoi titoli di merito; dovra'
essere inoltre specificata la classe di diploma per cui e'
fatta la segnalazione.".

"Art. 10.

(Comma abrogato).

L'iniziativa delle segnalazioni di cui sopra spetta
anche ai componenti della Commissione di cui al terzo comma
dell'art. 4 della legge".

"Art. 12.
(Comma abrogato).

Esse (n.d.r.: Le segnalazioni) sono accompagnate da una
breve relazione sull'attivita' scientifica dell'autore, con
l'indicazione specifica delle opere o degli scritti per i
quali viene fatta la segnalazione stessa.

"Art. 15.

(Comma abrogato).

Le funzioni di segreteria delle Commissioni previste
dall'art. 4 della legge sono esercitate, per ciascuna di
esse da un funzionario della carriera direttiva
dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a
direttore di sezione, con funzioni di segretario, e da un
funzionario della stessa carriera, con qualifica non
inferiore a consigliere di 2^ classe, in qualita' di
segretario aggiunto.".
- Il D.P.R. 28 settembre 1959, n. 1340, abrogato dal
presente regolamento, recava "Norme per i concorsi di
ammissione e di promozione nelle carriere
dell'Amministrazione finanziaria", ed e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 20 febbraio 1960,
n. 43.
- La L. 22 dicembre 1960, n. 1612, recante "Riconoscimento
giuridico della professione di spedizioniere doganale ed
istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore
degli spedizionieri doganali", e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 5 gennaio 1961, n. 4:
- La L. 19 luglio 1962, n. 959, abrogata dal presente
regolamento, recava "Norme sulla revisione dei ruoli
organici dell'Amministrazione finanziaria", ed e'
pubblicata nel Suppl. ord. n. 1 alla Gazz. Uff. 30 luglio
1962, n. 191.
- Il D.P.R. 14 marzo 1963, n. 691, abrogato dal presente
regolamento, recava "Norme integrative al decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340,
per i concorsi di ammissione e di promozione nelle
carriere dell'Amministrazione finanziaria", ed e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1963, n. 139.
- La L. 15 giugno 1965, n. 703, abrogata dal presente
regolamento, recava "Istituzione del ruoli organici del
personale per i servizi meccanografici del Ministero
delle finanze" ed e' pubblicata nella Gazz. Uff. 25
giugno 1965, n. 156.
- Il D.P.R. 10 dicembre 1966, n. 1337, abrogato dal
presente regolamento, recava "Costituzione e
funzionamento dei Centri di elaborazione dei dati per i
servizi del Ministero delle finanze", ed e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 6 marzo 1967, n. 58.
- La legge 2 gennaio 1968, n. 2, abrogata dal presente
regolamento, recava "Riordinamento di alcuni servizi
centrali dell'Amministrazione finanziaria e norme
integrative alla legge 19 luglio 1962, n. 959", ed e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 15 gennaio 1968, n. 11.
- Il D.P.R. 15 ottobre 1969, n. 1981, abrogato dal presente
regolamento, recava "Norme integrative e modificative del
regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal
Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici
direttivi finanziari, approvato con R.D. 23 marzo 1933,
n. 185 e del D.P.R. 28 settembre 1959, n. 1340, recante
norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle
carriere dell'amministrazione finanziaria", ed e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1970, n. 105.
- Il D.P.R. 16 settembre 1972, n. 593, abrogato dal
presente regolamento, recava "Attuazione dell'art. 1, nn.
4 e 4-bis della L. 9 ottobre 1971, n. 825, relativamente
ai ruoli del personale dei servizi meccanografici del
Ministero delle finanze", ed e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 17 ottobre 1972, n. 271.
- Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 644, abrogato dal presente
regolamento, recava "Revisione delle circoscrizioni
territoriali degli uffici distrettuali delle imposte
dirette e degli uffici del registro", ed e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O. n. 4.
- Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 646, abrogato dal presente
regolamento, recava "Istituzione del Consiglio superiore
delle finanze", ed e' pubblicato nel Suppl. ord. n. 4
alla Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292.
- Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 647, abrogato dal presente
regolamento, recava "Revisione delle circoscrizioni degli
ispettorati compartimentali delle imposte dirette e di
quelli delle tasse e delle imposte indirette sugli
affari", ed e' pubblicato nel Suppl. Ord. n. 5 alla Gazz.
Uff. 11 novembre 1972, n. 292.
- La L. 23 aprile 1975, n. 142, abrogata dal presente
regolamento, recava "Sistemazione del personale della
Societa' per l'esercizio di impianti meccanografici
(S.E.I.M.), S.p.a., in liquidazione", ed e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 13 maggio 1975, n. 124.
- La legge 4 agosto 1975, n. 397, abrogata dal presente
regolamento, recava "Norme per il potenziamento dei
servizi dell'Amministrazione finanziaria", ed e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 25 agosto 1975, n. 225.
- Il D.P.R. 19 gennaio 1976, abrogato dal presente
regolamento, recava "Determinazione degli uffici del
Ministero delle finanze competenti a disporre il
collocamento a riposo del personale e la liquidazione del
trattamento di quiescenza".
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della L. 19 luglio
1977, n. 412, recante "Norme in materia di attribuzioni e
di personale della Direzione generale per
l'organizzazione dei servizi tributari e dei centri
informativi del Ministero delle finanze e disposizioni in
materia di ordinamento e trattamento economico del
personale dell'amministrazione finanziaria", pubblicata
nella Gazz. Uff. 25 luglio 1977, n. 202, cosi' come
modificato dal presente regolamento:

"Art. 4.

(Comma abrogato).

(Comma abrogato).

Il quadro M/1 di cui alla tabella B allegata alla legge
4 agosto 1975, n. 397, e' sostituito da quello allegato
alla presente legge.
Nei quadri A, C, D, G, ed L, allegati al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e
successive modificazioni, le funzioni previste per la
qualifica di primo dirigente, ferma rimanendo la dotazione
numerica complessiva dei relativi posti, sono integrate
dalle funzioni di direttore di centro informativo.".
- Il D.P.R. 1^ agosto 1978, n. 511, abrogato dal
presente regolamento, recava "Istituzione del centro
informativo della Direzione generale del catasto e dei
servizi tecnici erariali", ed e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 5 settembre 1978, n. 248.
- La L. 23 dicembre 1978, n. 853, abrogata dal presente
regolamento, recava "Disciplina delle funzioni di messo
notificatore dell'amministrazione periferica delle imposte
dirette e inquadramento dei detti messi fra il personale
non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria dello Stato",
ed e' pubblicata nella Gazz. Uff. 3 gennaio 1979, n. 2.
- Il D.P.R. 12 settembre 1980, n.702, abrogato del
presente regolamento, recava Norme per [assunzione del
personale dei centri di servizio del Ministero delle
finanze", ed e' pubblicato nella Gazz. Uff. 3 novembre
1980, n. 301.

- Si riporta il testo dell'articolo 10 del D.P.R. 28
novembre 1980, n. 787, recante "Norme sulle competenze,
sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio
del Ministero delle finanze e disposizioni integrative e
correttive del DD.PP.RR. 26 ottobre 1972, n. 636, 29
settembre 1973, nn. 600 e 602", pubblicato nella Gazz. Uff.
29 novembre 1980, n. 328:

"Art. 10. (Ricorsi).

Il ricorso contro il ruolo formato ai sensi dell'art. 7
e' presentato con la spedizione dell'originale al centro di
servizio a mezzo posta nel modo indicato dall'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
636, e con successivo deposito, da eseguirsi decorsi almeno
sei mesi e non oltre due anni dalla data di invio
dell'originale mediante spedizione o consegna nei modi
indicati dal predetto art. 17, di altro esemplare in carta
libera alla segreteria della commissione tributaria adita.
Il deposito del ricorso costituisce il rapporto
processuale; la segreteria della commissione tributaria
richiede al centro di servizio l'originale del ricorso.
Il centro di servizio, qualora ritenga il ricorso
ammissibile ed in tutto o in parte fondato, dispone il
rimborso totale o parziale, ai sensi dell'art. 42 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.
Il centro di servizio, nei quaranta giorni successivi al
ricevimento della richiesta di cui al primo comma,
trasmette alla segreteria della commissione tributaria
l'originale del ricorso unitamente alle proprie deduzioni
ed al competente ufficio delle imposte il fascicolo per la
ulteriore attivita' dinanzi alle commissioni tributarie e
per i provvedimenti conseguenziali alle loro pronunzie.
Il ricorso di cui ai commi precedenti non importa la
sospensione della riscossione; tuttavia il centro di
servizio, su domanda del contribuente, ha facolta' di
disporla, in tutto o in parte, per un periodo di tempo
limitato e comunque non superiore a sei mesi, eventualmente
condizionandola alla prestazione di idonee garanzie. Il
provvedimento di sospensione e' comunicato, oltre che al
ricorrente ed all'esattore, all'intendente di finanza
competente per i provvedimenti di cui all'art. 16, comma
secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 603.
Il centro di servizio determina l'ammontare degli
interessi da riscuotere unitamente all'imposta, e puo'
dispone la revoca della sospensione da esso concessa.
Decorsi sei mesi dalla data della spedizione del ricorso
alla commissione tributaria, la sospensione puo' essere
richiesta unicamente a norma dell'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
In ogni caso la sospensione cessa con la pubblicazione
della decisione della commissione tributaria che in tutto o
in parte respinge il ricorso del contribuente.
Le disposizioni contenute nei commi primo e terzo si
applicano anche per i ricorsi contro i provvedimenti di
rimborso di cui all'art. 8 del presente decreto.
Il secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e' sostituito dal
seguente: "La competenza e' determinata dal luogo ove ha
sede l'ufficio finanziario nei cui confronti il ricorso e'
proposto; il ricorso nei confronti di un centro di servizio
e' proposto alla commissione tributaria nella cui
circoscrizione e' l'ufficio delle imposte di cui all'art.
31, comma secondo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".".
- Il D.L. 30 settembre 1982, n. 688, recante "Misure
urgenti in materia di entrate fiscali", e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 30 settembre 1982, n. 270 e convertito
in legge con modificazioni, dall'articolo unico della L.
27 novembre 1982. n. 873, abrogato dal presente
regolamento, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre
1982, n. 328.
- Il D.P.R. 6 ottobre 1982, n. 1162, abrogato dal presente
regolamento, recava "Istituzione presso il Ministero
delle finanze del ruolo speciale previsto dall'art.
24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 Febbraio
1980, n. 33, e relativa dotazione organica", ed e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 2 aprile 1983, n. 91.
- Il D.P.R. 27 luglio 1984, n. 721, recante "Regolamento
per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in
economia da parte degli uffici centrali e periferici del
Ministero delle finanze", e' pubblicato nella Gazz. Uff.
29 ottobre 1984, n. 298.
- Il D.P.R. 26 settembre 1985, n. 483, abrogato dal
presente regolamento, recava "Aumento del contributo
annuale dovuto dagli spedizionieri doganali al Fondo
previdenziale ed assistenziale e dei valori delle marche
previdenziali", ed e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30
settembre 1985, numero 230.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 4 ottobre
1986, n. 657, recante "Delega al Governo per la
istituzione e la disciplina del servizio di riscossione
dei tributi", pubblicata nella Gazz. Uff. 15 ottobre
1986, n. 240, cosi' come modificato dal presente
regolamento:

"Art. 1. 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare le disposizioni occorrenti per l'istituzione e la
disciplina del servizio di riscossione dei tributi secondo
i seguenti principi e criteri direttivi:
a) il servizio, da istituire nell'ambito del Ministero
delle finanze come ufficio centrale alle dipendenze del
Ministro, dovra' provvedere alla riscossione dei tributi
che secondo le leggi vigenti all'entrata in vigore della
presente legge sono riscossi tramite esattorie e alla
riscossione coattiva, in dipendenza di atto avente.2
efficacia di titolo esecutivo, della imposta sul valore
aggiunto, delle imposte di registro, ipotecarie e
catastali, delle imposte sulle successioni e donazioni,
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte
erariali di consumo e dei diritti doganali nonche' alla
riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e
di ogni altro accessorio relativi ai predetti tributi:
b) il servizio potra' anche provvedere alla riscossione dei
versamenti diretti delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto che secondo le predette
leggi sono effettuati presso le tesorerie dello Stato
mediante delega alle aziende ed istituti di credito,
fermo restando tale sistema di riscossione;
c) potra' inoltre attribuirsi al servizio la riscossione
dei canoni e proventi del demanio e del patrimonio
indisponibile dello Stato, nonche' di ogni altra entrata
e credito dello Stato e di altri enti pubblici;
d) sara' previsto l'affidamento in concessione
amministrativa di durata decennale, disposta con decreto
del Ministro delle finanze, della gestione del servizio
in ambiti territoriali di norma coincidenti con il
territorio di una o piu' province, anche non contigue,
determinati con decreto del Ministro delle finanze
secondo criteri di efficienza ed economicita', tenuto
anche conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare
globale dei tributi riscuotibili, evitando in ogni caso
delimitazioni territoriali che comportino accentuati
costi differenziali anche per il non equilibrato
rapporto tra i diversi sistemi di riscossione o per
eccesso di contenzioso;
e) le concessioni potranno essere conferite esclusivamente:
1) alle aziende e istituti di credito di cui all'articolo
5, lettere a), b), d) ed e) del regio decreto-legge 12
marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonche'
alle casse rurali ed artigiane di cui alla lettera"
dello stesso articolo aventi un patrimonio non inferiore
a lire un miliardo:
2) a speciali sezioni autonome delle predette aziende e
istituti di credito;
3) a societa' per azioni con sede nel territorio dello
Stato e con capitale interamente versato non inferiore a
lire un miliardo aventi per oggetto esclusivo la
gestione in concessione del servizio e costituite da
soggetti indicati nel numero 1 o da persone fisiche e il
cui statuto preveda l'inefficacia nei confronti della
societa' del trasferimento di azioni per atto tra vivi
non preventivamente autorizzato dal Ministero delle
finanze;
4) a societa' cooperative con capitale non inferiore a lire
un miliardo che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, siano titolari di gestioni esattoriali
da almeno trenta anni;
f) la disciplina del rapporto di concessione dovra' in
particolare prevedere:
1) le procedure di conferimento delle concessioni
rispondenti all'esigenza di garantire il concorso dei
soggetti interessati e l'aggiudicazione al concorrente
che risulti piu' idoneo all'espletamento del servizio e
ad assicurare l'economicita' della gestione, nonche' le
modalita' ed i termini di recesso, nel corso della
concessione, delle parti interessate;
2) le condizioni per il rinnovo della concessione; le cause
di revoca e di' decadenza anche con riguardo alle
disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' il potere
dell'Amministrazione finanziaria di dispone
cautelarmente, su parere della commissione prevista
dalla successiva lettera h), la sospensione
dell'attivita' di gestione, quando nello svolgimento di
essa vengano commesse violazioni alle disposizioni
recate in materia di riscossione da leggi generali o
speciali;
3) l'unificazione delle concessioni conferite al medesimo
soggetto, anche nei termini di scadenza, con conseguente
unicita' di gestione del servizio;
4) l'imposizione di adeguata cauzione ai concessionari, i
criteri per il suo periodico adeguamento, e
l'attribuzione ai medesimi della qualita' di agente
della riscossione, nonche' le norme concernenti i
termini e le modalita' di versamento delle somme dovute
e la presentazione di rendiconti periodici della
gestione;
5) l'applicazione del principio del non riscosso come
riscosso relativamente ai tributi riscuotibili mediante
ruoli e le procedure per il rimborso, senza interessi,
delle quote inesigibili, ispirate a criteri di
tempestivita' e speditezza;
6) l'obbligo del concessionario di gestire il servizio
secondo le direttive dell'Amministrazione finanziaria,
anche per quanto attiene alla ubicazione e
organizzazione degli uffici destinati all'accesso dei
contribuenti nonche' di assumere, a richiesta, il
servizio di tesoreria di enti locali a condizioni che
assicurino adeguata remunerazione;
7) i compensi spettanti ai concessionari da determinare
secondo criteri di trasparenza, di correlazione con
l'attivita' richiesta e di congruita' ai costi medi
della gestione al fine di assicurarne l'equilibrio
economico, prevedendosi in particolare, su parere della
commissione di cui alla successiva lettera h):
I) una commissione per la riscossione dei versamenti
diretti stabilita in misura percentuale della somma
riscossa con la determinazione di un importo minimo e di un
importo massimo;
II) un compenso stabilito in misura percentuale delle
somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo
e di un importo massimo, per i pagamenti spontanei dei
contribuenti a seguito di iscrizione a ruolo, ingiunzione o
altro titolo esecutivo, determinato tenendo conto, oltre
che dei costi specifici, anche del prevedibile ammontare
globale di tali riscossioni;
III) un compenso stabilito in misura percentuale delle
somme riscosse coattivamente con riguardo anche
all'ammontare medio delle esecuzioni fruttuose e
all'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle
altre forme di riscossione, oltre al rimborso delle spese
delle procedure esecutive, in misura determinata per i
diversi adempimenti con tabella approvata dal Ministro
delle finanze;
IV) l'assunzione a carico dello Stato e degli altri enti
impositori dell'obbligo del pagamento della commissione di
cui al punto 1, dei compensi di cui al punto II nei casi in
cui non e' previsto il pagamento spontaneo prima della
iscrizione a ruolo, nonche' del rimborso, ridotto al
cinquanta per cento, delle spese delle procedure
infruttuose e di quelle relative a crediti per i quali e'
intervenuto provvedimento di sgravio, ed a carico dei
contribuenti dell'obbligo del pagamento degli altri
compensi, delle spese di esazione coattiva e degli
interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme
iscritte a ruolo da determinare con riguardo alla media dei
tassi bancari attivi;
V) la revisione biennale della misura delle commissioni,
dei compensi e dei rimborsi di spese e degli interessi in
base a decreto del Ministro delle finanze, da emanare di
concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica;
g) saranno emanate norme per regolare la prosecuzione
della gestione da parte di un commissario governativo nei
casi di revoca e di decadenza della concessione;
h) (lettera abrogata).
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera
h), avra' altresi' il compito di rilevare i costi delle
diverse forme di riscossione anche al fine di individuare
la misura delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi di
spese e degli interessi di cui alla lettera f), n. 7, punti
I, II, III, IV e V. A tal fine la commissione potra'
avvalersi di una apposita segreteria tecnica con compiti di
istruzione delle decisioni da assumere; potra' ricorrere
alla consulenza di esperti e di organizzazioni
professionali o universitarie specializzate in analisi dei
costi e di bilanci e potra', altresi', consultare, anche a
mezzo della segreteria tecnica, singoli esattori
concessionari o i loro rappresentanti.
3. Nei provvedimenti adottati dal Ministro delle finanze
deve essere riportato il contenuto del parere espresso
dalla commissione.
4. Ai componenti della commissione, che resteranno in
carica cinque anni e potranno essere confermati, saranno
corrisposti emolumenti adeguati all'impegno
qualitativamente e quantitativamente richiesto, da
stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro.".
- Il D.P.R. 12 dicembre 1986, n. 966, abrogato dal presente
regolamento, recava "Adeguamento del valore delle marche
previdenziali e del contributo personale annuo per il
Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri
doganali", ed e' pubblicato nella Gazz. Uff. 19 gennaio
1987, n. 14.
- Il D.P.R. 24 dicembre 1987, n. 532, abrogato dal presente
regolamento, recava "Modificazioni della misura delle
marche previdenziali ed aumento del contributo personale
annuo a favore del Fondo previdenziale ed assistenziale
degli spedizionieri doganali", ed e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 30 dicembre 1987, n. 303.
- Si' riporta il testo degli articoli 20, 25, 35, 36, 37 e
40 del D.Lgs. 26 aprile 1990, n. 105, recante
"Organizzazione centrale e periferica
dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte
indirette e ordinamento del relativo personale, in
attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349", e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 1990, n. 106.

"Art. 20. (Programmi edilizi).

1. Il Ministro delle Finanze, sentito il consiglio di
amministrazione del Dipartimento, predispone ed attua
programmi per la realizzazione di strutture edilizie per
gli uffici e, anche d'intesa con la Direzione generale
degli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, per
l'acquisizione di alloggi di servizio nelle zone disagiate.
2. Alla realizzazione delle strutture edilizie per
uffici puo' provvedersi con le procedure e modalita'
previste dall'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e
successive modificazioni. Con uno o piu' decreti del
Ministro delle Finanze sono stabilite misure di sicurezza
richieste per gli immobili da adibire a sedi degli uffici
del Dipartimento, la costruzione puo' essere affidata in
concessione a societa' con prevalente partecipazione
statale anche indiretta. I contratti e le concessioni sono
stipulati, e le relative spese sono effettuate, anche in
deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e
integrazioni, nonche' alle relative disposizioni
regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n.
827, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'art.
14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140. E' esclusa ogni
forma di gestione fuori bilancio. Sono fatte salve le
disposizioni delle leggi 8 agosto 1977, n. 584, e 30 marzo
1981, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'assegnazione degli alloggi al personale addetto
alle strutture operative del Dipartimento ha luogo in base
a criteri e procedure da definire d'intesa con le
organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.
266.
4. A decorrere dal 1^ gennaio 1991, i canoni relativi
agli alloggi di servizio concessi in uso il personale del
Dipartimento sono stabiliti con decreto del Ministro delle
Finanze, di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici,
sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia
di canone sociale.
5. Sono a carico dei concessionari gli oneri per la
manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi
fabbricati, nonche' le spese per il consumo di acqua, luce
e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi
necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza
millesimale dell'alloggio, le spese di' gestione e
funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in
comune e della loro illuminazione. Il canone i trattenuto
sulle competenze mensili del concessionario e viene versato
in apposito capitolo dello stato di previsione delle
entrate del bilancio statale.".

"Art. 25. (Addetti doganali presso le rappresentanze
diplomatiche).

1. Presso le rappresentanze diplomatiche italiane
all'estero, considerate di precipuo interesse nel campo
della cooperazione doganale, possono essere destinati
funzionari del Dipartimento, in qualita' degli addetti
doganali, secondo quanto disposto dall'art. 168 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per
la destinazione degli esperti. Gli addetti doganali
svolgono compiti di studio, osservazioni, consulenza e
informazione nel quadro dei compiti e delle attivita' delle
Rappresentanze diplomatiche, in vista dello sviluppo della
cooperazione bilaterale nel settore doganale. Il numero
degli addetti doganali viene stabilito con decreto del
Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri degli
Affari Esteri e del Tesoro.
2. Quando agli addetti doganali spetta il compito di
curare il collegamento degli organi ed uffici del
Dipartimento con gli organi operanti nel Paese di
accreditamento, essi operano nell'ambito di uffici
istituiti dal Dipartimento fuori del territorio nazionale,
nel quadro di specifici accordi di cooperazione nel settore
doganale stipulati con i Governi interessati. Tali accordi
stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici
nei confronti delle autorita' locali.
3. L'addetto doganale viene designato, tra i dirigenti o
funzionari di qualifica non inferiore alla nona, dal
Ministro delle Finanze, su proposta del direttore generale
del Dipartimento, sentito il consiglio di
amministrazione.".

"Art. 35. (Istituzione di un compenso incentivante unico).

1. E' istituito un unico compenso incentivante a favore
del personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte
indirette, che assorbe i trattamenti accessori appresso
indicati:
a) indennita' di confine a favore del personale in servizio
presso gli uffici doganali di confine ed aeroportuali
posti in localita' disagiata (cap. 5321, e cap. 5305,
parte);
b) compensi incentivanti la produttivita' al personale
civile periferico {cap. 5323, quota parte per sportello,
cassa e meccanografia);
c) fondo da ripartire per le finalita' di cui ai commi 4 e
5 dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n.
853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1985, n. 17 (cap. 1383, parte);
d)indennita' di rischio di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 (cap. 5318,
parte).

2. E' istituito un unico capitolo di spesa per il lavoro
straordinario, da erogare al personale del Dipartimento
delle dogane e delle imposte indirette, che assorbe gli
stanziamenti previsti per la erogazione dei seguenti
compensi:
a) lavoro straordinario del personale dirigente centrale
(cap. 1019, parte) e periferico (cap. 5303);
b) lavoro straordinario del personale centrale non
dirigente (cap. 1019, parte);
c) somme da erogare al personale in servizio nelle dogane
per compenso per lavoro straordinario ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978,
n. 396 (cap. 5310);
d) somme da erogare a favore del personale in servizio nei
laboratori chimici delle dogane per compenso per lavoro
straordinario ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 13 luglio 1978, n. 396 (cap. 5311);
e) somme da erogare al personale in servizio negli uffici
tecnici delle imposte di fabbricazione per compenso per
lavoro straordinario ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 13 luglio 1971, n. 396 (cap. 5312).
3. Lo stanziamento da iscrivere annualmente nel capitolo
di cui al comma 2 e' pari alla somma occorrente per
corrispondere al personale del Dipartimento i compensi per
il lavoro straordinario determinati nei limiti massimi
individuali di ore autorizzate al 31 dicembre 1989 dal
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n.
422, e, dal decreto del Presidente della Repubblica 13
luglio 1978, n. 396.
4.Le economie risultanti dalla graduale riduzione dei
limiti massimi individuali di ore di lavoro straordinario
confluiscono nel fondo del compenso incentivante unico di
cui al comma 1.".

"Art 36. (Criteri di erogazione del compenso incentivante
unico).

1. Con decreto del Ministro delle Finanze si provvede a
determinare, d'intesa con le organizzazioni sindacali di
cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, i criteri di ripartizione
del compenso incentivante unico di cui all'articolo 35;
fino all'emanazione del suddetto decreto, i compensi da
riassorbire verranno corrisposti agli aventi diritto
secondo le norme attualmente in vigore.
2. I criteri di cui al comma 1 dovranno in ogni caso
prevedere la parametrazione del compenso per ufficio e per
qualifica, con riferimento alla produttivita' ed al
disagio, avuto riguardo a particolari condizioni di
servizio, alla responsabilita' ed alla natura delle
prestazioni rese.
3. Al termine di ogni semestre solare, con le modalita'
di cui al comma 1, possono essere determinate le quote di
ore di lavoro straordinario riassorbibili per effetto della
istituzione di turni di lavoro ordinario a seguito
dell'immissione in servizio del personale di nuova nomina.
4. D'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative, con decreto del Ministro
delle Finanze saranno sottoposte a revisione tutte le norme
che regolano difformemente le modalita' di espletamento tra
i vari servizi, compresa la durata retribuibile degli
stessi, nonche' i rimborsi e le prestazioni di fare, posti
a carico dei contribuenti in relazione alle prestazioni
straordinarie svolte a loro richiesta, in modo da
realizzare la necessaria uniformita' tra tutti gli uffici
del Dipartimento.".

"Art. 37. (Istituzione della indennita' di istituto
doganale).

1. In attuazione dell'art, 3, comma 1, lettera i, n. 2),
della legge 10 ottobre 1989, n. 349, e' istituita, con
decorrenza 1^ gennaio 1990, l'indennita' di istituto
doganale. Detta indennita' e' analoga a quelle in godimento
al personale di' altre categorie del pubblico impiego
operante negli spazi doganali.
2. I criteri di attribuzione delle somme da
corrispondere a ciascuna qualifica dirigenziale, ad
esaurimento ed a ciascun livello retributivo sono stabiliti
annualmente, d'intesa con le organizzazioni sindacali di
cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, con decreto del Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro delle Finanze.
3. Unitamente alla somma aggiuntiva di lire 30 miliardi
annui prevista dall'art. 3, comma 1, lettera i, n. 2),
della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono fatti affluire in
un unico capitolo di spesa obbligatoria gli stanziamenti
previsti per la erogazione al personale del Dipartimento
del seguenti compensi:
a) compenso incentivante previsto dall'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983 n.
344;
b) maggiorazione del compenso incentivante prevista
dall'art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 302.".

"Art. 40. (Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del D.Lgs. 8
novembre 1990, n. 374, recante "Riordinamento degli
istituti doganali e revisione delle procedure di
accertamento e controllo in attuazione delle direttive n.
79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17
dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera
pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24
febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema
di procedure di esportazione delle merci comunitarie",
pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1990, n. 291, S.O.,
cosi come modificato dal presente regolamento:

"Art. 1. (Orario degli uffici del dipartimento delle dogane
e delle imposte indirette).

1. Ferme restando le disposizioni vigenti sull'orario
ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato,
l'orario ordinario di apertura degli uffici del
dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e'
fissato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nei giorni dal
lunedi' al venerdi' e dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nella
giornata di sabato, con esclusione dei giorni festivi.
2. Presso gli uffici doganali di confine, di mare e
aeroportuali e' assicurato, per tutti i giorni, compresi i
festivi, e per l'intero arco delle ventiquattro ore
giornaliere, il passaggio delle frontiere, con
l'espletamento dei corrispondenti controlli e formalita',
alle persone, ai mezzi di trasporto che circolano vuoti o
che trasportano merci in regime doganale di transito.
Nei centri di elaborazione dati delle direzioni
compartimentali e' stabilito un orario di funzionamento di
ventiquattro ore al giorno.
4. I direttori degli uffici possono disporre una diversa
articolazione ovvero una riduzione dell'orario di apertura
degli uffici qualora le esigenze di servizio lo consentano.
5. Per le operazioni doganali eseguite nel periodo di
apertura degli uffici di cui al comma 1 e per i controlli e
le formalita' di cui al comma 2 non e' addebitato agli
operatori il costo del servizio.
6. (Comma abrogato).
7. (Comma abrogato).
8. I capi degli uffici possono consentire, su richiesta
motivata degli operatori, il compimento delle operazioni
doganali oltre l'orario ordinario di apertura di ufficio o
fuori del circuito doganale, di cui all'art. 18 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, verso il pagamento del costo del
servizio.
9. (Comma abrogato).".
- Il D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 446, abrogato dal presente
regolamento, recava"Regolamento recante modificazioni
alle misure di taluni contributi dovuti al Fondo
previdenziale e assistenziale a favore degli
spedizionieri doganali", ed e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 31 gennaio 1991, n. 26.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 e 11, nonche' degli
articoli 7, 10, e 12 - questi ultimi cosi' come
modificati dal presente articolo -, della L. 29 ottobre
1991, n. 358, recante "Norme per la ristrutturazione del
Ministero delle finanze", pubblicata nella Gazz. Uff. 11
novembre 1991, n. 264,:

"Art. 4. (Altri uffici alle dirette dipendenze del
Ministro).

1. Sono istituiti, alle dirette dipendenze del Ministro,
i seguenti uffici:
a) l'ufficio del coordinamento legislativo cui e' preposto
un magistrato, in posizione di fuori ruolo, con la
qualifica di magistrato di cassazione o equiparata. Ad
esso possono essere destinati, in posizione di fuori
ruolo, magistrati ordinari, magistrati amministrativi o
avvocati dello Stato, in numero non superiore a cinque.
A tale ufficio sono demandate le funzioni attualmente
svolte dall'ufficio del coordinamento tributario,
legislazione, studi e stampa del Ministero delle
finanze, salvo quanto previsto dalla lettera b);
b) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa cui
possono essere addetti estranei all'amministrazione
iscritti negli albi professionali dei giornalisti e dei
pubblicisti.".

"Art. 7. (Uffici periferici e servizio ispettivo).

1. (Comma Abrogato).
2. (Comma Abrogato).
3. (Comma Abrogato).
4. (Comma Abrogato).
5. (Comma Abrogato).
6. (Comma Abrogato).
7. Le direzioni regionali delle entrate, sulla base
delle direttive emanate dal dipartimenti, tenendo conto
delle indicazioni fornite dal comitati tributari regionali,
d'intesa con i comandi di zona della Guardia di finanza e
con le direzioni compartimentali delle dogane
territorialmente competenti, predispongono annualmente il
piano degli accertamenti e formulano i criteri cui dovranno
attenersi gli uffici finanziari compresi nel territorio
della regione e i servizi operativi del Corpo della Guardia
di finanza, fatta salva l'attivita' d'iniziativa dei
reparti di tale Corpo.
8. Il numero delle verifiche generali da effettuarsi a
cura della Guardia di finanza, secondo il piano degli
accertamenti di cui al comma 7, verra' considerato anche ai
fini detta determinazione della capacita' operativa per
l'attivita' di controllo centralizzato da determinarsi a
cura del Ministro delle finanze, sentito il comando
generale della Guardia di finanza.
9. (Comma Abrogato).
10. (Comma Abrogato).
11. (Comma Abrogato).
12. (Comma Abrogato).
13. Le attivita' di verifica e di ispezione nei
confronti dei contribuenti sono attribuite all'esclusiva
competenza degli uffici indicati nel comma 10 e dei reparti
della Guardia di finanza.".

"Art. 10. (Organizzazione del personale).

1. (Comma Abrogato).
2. (Comma Abrogato).
3. (Comma Abrogato).
4. (Comma Abrogato).
5. (Comma Abrogato).
6. (Comma Abrogato).
7. I regolamenti di cui all'articolo 12 devono prevedere
l'istituzione, in favore del personale comunque in servizio
presso gli uffici centrali e periferici
dell'Amministrazione finanziaria, comprese la sezione
staccata del Provveditorato generale dello Stato e la
Ragioneria, di compensi incentivanti la produttivita' e
remunerativi di specifiche prestazioni disagiate,
difficoltose o di particolare responsabilita'. In tal caso
i regolamenti sono emanati di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica, in base agli accordi sindacali. I
compensi stessi debbono avere caratteristiche di
uniformita' e di perequazione rispetto a quelli previsti
dall'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 10
ottobre 1989, n. 349, e nei criteri per la loro
attribuzione dovranno essere previste espressamente forme
di esclusione e di attenuazione, in conseguenza di
comprovate diminuzioni qualitative o quantitative della
produttivita', fermi restando i trattamenti normativi ed
economici previsti per il personale del dipartimento delle
dogane ed imposte indirette dal D.Lgs. 26 aprile 1990, n.
105. Con effetto dal 1^ gennaio 1990 e' abrogato l'ultimo
comma dall'art. 5, L. 15 novembre 1973, n. 734.".

"Art. 11. (Servizio centrate degli ispettori tributari).

1. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile
1980, n. 146, gia' sostituito dall'articolo 16 della legge
16 marzo 1987, n. 123, e' sostituito dal seguente:
"Il comitato di coordinamento e' composto dal direttore
del Servizio, che lo presiede, da sette ispettori eletti
dagli ispettori stessi, dal segretario generale del
Ministero delle finanze, dal comandante generale della
Guardia di finanza o, in sua sostituzione, da un ufficiale
generale di tale Corpo, dal direttori generali dei
dipartimenti, dal direttore generale dei Monopoli di Stato,
dal direttore generale degli affari generali e del
personale, dal direttore dell'ufficio del coordinamento
legislativo. E' altresi' composto dal direttore della
Ragioneria centrale, con voto consultivo, nonche' da otto
membri nominati con decreto del Ministro fra i direttori
degli uffici centrali posti alle dirette dipendenze del
segretario generale, o fra i direttori centrali dei
dipartimenti. In tale decreto deve essere disciplinata la
partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati
in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in
sostituzione del segretario generale o del direttore
generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in
ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non puo'
partecipare al voto piu' di un membro del comitato
appartenente, rispettivamente, ad uno dei predetti uffici
centrali o a ciascun dipartimento".
2. La speciale indennita' di funzione prevista
dall'articolo 12, quarto comma, della legge 24 aprile 1980,
n. 146, spetta anche al personale appartenente alle
qualifiche funzionali dalla I alla V assegnato al Servizio
centrale degli ispettori tributari con provvedimento
formale.".

"Art. 12. (Regolamenti di organizzazione e norme di
attuazione e transitorie - Copertura della spesa).

1. (Comma abrogato),
2. (Comma abrogato).
3. ( Comma abrogato).
4. ( Comma abrogato).
5. ( Comma Abrogato),
6. (Comma Abrogato).
7. (Comma Abrogato).
8. Il finanziamento del trattamento economico previsto
dall'articolo 10, comma 7, e' assicurato mediante
l'istituzione di uno speciale fondo alimentato dagli
stanziamenti iscritti ai capitoli 1025 e 1031 dello stato
di previsione della spesa del Ministero delle finanze e
dagli stanziamenti previsti per il compenso incentivante
base di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.
9. (Comma Abrogato).
10. ( Comma Abrogato).
11. ( Comma Abrogato).
12. ( Comma Abrogato).
13. ( Comma Abrogato). ".
- Si riporta il testo dell'articolo 77 della L. 30
dicembre 1991, n. 413, recante "Disposizioni per ampliare
le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e
potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione
agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia
per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale", pubblicata nella Gazz. Uff.
31 dicembre 1991, n. 305, S.O., cosi come modificato dal
presente articolo:
"Art. 77. 1. Il direttore generale delle imposte dirette
ed il direttore generale delle tasse ed imposte indirette
sugli affari fanno parte del comitato consultivo per
l'applicazione delle norme antielusione di cui all'articolo
21, comma 4, fino alla data di nomina, in applicazione
della legge 29 ottobre 1991, n. 358, del direttore generale
e del direttori centrali del dipartimento delle entrate. Da
tale data fanno parte del predetto comitato il direttore
generale del dipartimento delle entrate ed il direttore
centrale preposto da una direzione centrale del
dipartimento stesso con competenza in materia di imposte
dirette e di tasse ed imposte indirette.
2.(Comma Abrogato).
3.(Comma Abrogato). ".
- Si riporta il testo degli articoli 1, 13, 17, 27 e 75
del D.P.R. 27 mano 1992, n. 287, recante "Regolamento degli
uffici e del personale del Ministero delle finanze",
pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 1992, n. 116, S.O.,
cosi' come modificati dal presente regolamento:

"Art. 1. (Uffici centrali e periferici).

1. (Comma abrogato).
2. Sono uffici di diretta collaborazione il Gabinetto
del Ministro nonche' le segreterie particolari del Ministro
e dei Sottosegretari di Stato, di cui al regio
decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive
modifiche ed integrazioni.
3. Sono uffici alle dirette dipendenze del Ministro:
a) (lettera abrogata);
b) l'ufficio del coordinamento legislativo;
c) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa;
d) il Servizio centrale degli ispettori tributari;
e) la Scuola centrale tributaria;
f) il servizio per il controllo interno.
4. (Comma abrogato).
5. (Comma abrogato).

6. Il Corpo della Guardia di finanza dipende
direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro delle
finanze ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge
23 aprile 1959, n. 189.".

"Art. 13, (Attribuzioni del Ministro delle finanze e del
segretario generale).

1. Il Ministro delle finanze esercita tutte le
attribuzioni relative all'organizzazione ed all'attivita'
del Servizio centrale degli ispettori tributari non
espressamente conferite dalla legge ed altri organi e puo'
dare al Servizio direttive, nonche' ordini per particolari
e motivate esigenze.
2. (Comma abrogato). ".

"Art. 17. (Decadenza e revoca dell'incarico di ispettore
tributario).

1. Il Ministro delle finanze, previa contestazione dei
fatti all'interessato e sentito il comitato di
coordinamento, accerta l'esistenza delle cause di decadenza
di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24
aprile 1980, n. 146, e di quelle di revoca di cui al comma
3 del presente articolo. Il Ministro puo' altresi'
disporre. nelle more del procedimento, la sospensione dalle
funzioni per un periodo non superiore a centottanta giorni.
2. L'ispettore tributario, nei casi di cui al comma 1,
e' dichiarato decaduto dall'incarico con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle finanze.
3. L'ispettore tributario, con lo stesso procedimento di
cui al comma 2, puo' essere revocato dall'incarico nel caso
di violazione del segreto d'ufficio, di sospensione di cui
all'articolo 19, protratta per piu' di sei mesi nel corso
degli ultimi dodici mesi, e negli altri casi in cui si
verificano fatti tali da rendere impossibile o gravemente
pregiudizievole la prosecuzione dell'incarico, anche a
seguito di persistente inosservanza delle direttive o degli
ordini del Ministro delle finanze.".

"Art. 27. (Deliberazioni del comitato di coordinamento).

1. (Comma abrogato).
2. In ogni altro caso, le deliberazioni del comitato di
coordinamento sono adottate con la presenza della
maggioranza dei componenti in carica.
3. (Comma abrogato).
4. (Comma abrogato).".

"Art. 75. (Uffici soppressi).

1. (Comma Abrogato).
2. (Comma Abrogato).
3. (Comma Abrogato).
4. (Comma Abrogato).
5. (Comma Abrogato).

6. A decorrere dalla data di attivazione delle direzioni
centrali dei dipartimenti, fanno parte del Consiglio
superiore delle finanze, fermo quanto disposto dalle
lettere a) e c) del primo comma dell'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646,
cosi' come sostituito dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 1975, n. 104, oltre al direttore
generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, al comandante generale della Guardia di finanza, al
Ragioniere generale dello Stato, al segretario generale
della programmazione economica, al direttore generale
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno e al
direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari,
in luogo dei direttori generali preposti alle direzioni
generali del Ministero delle finanze indicati nella lettera
b) del primo comma del predetto articolo 2, il segretario
generale del Ministero delle finanze, i tre direttori
generali dei dipartimenti, il direttore generale degli
affari generali e del personale, il rettore della Scuola
centrale tributaria e cinque dirigenti generali nominati
dal Ministro delle finanze fra i direttori centrali del
dipartimenti e della direzione generale degli affari
generali e del personale, nonche' fra i titolari degli
uffici centrali di cui al comma 3 dell'articolo 3 della
citata legge n. 358 del 1991.
7. (Comma Abrogato).
8. (Comma Abrogato).
9. (Comma Abrogato).".
- Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 561, abrogato dal presente
regolamento, recava "Regolamento recante modifica degli
importi delle marche e dei contributi dovuti al Fondo
previdenziale e assistenziale a favore degli
spedizionieri doganali", ed e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 4 febbraio 1993, n. 28.
- Il D.L. 21 giugno 1993, n. 199, recante "Interventi in
favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione
internazionale, dal magazzini generali e dagli
spedizionieri doganali", e' pubblicato nella Gazz. Uff.
22 giugno 1993, n. 144 e convertito, in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della L. 9
agosto 1993. n. 293, pubblicata nella Gazz. Uff. 12
agosto 1993, n. 188.
- Si riporta il testo degli articoli 27 e 62-sexies del
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, recante "Armonizzazione
delle disposizioni in materia di imposte sugli oli
minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale,
le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione
dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare
corrispondente al contributo diretto lavorativo,
l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale
straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie", pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1993,
n. 203 e convertito, con modificazioni, dalla L. 29
ottobre 1993, n. 427, cosi' come modificati dal presente
regolamento:

"Art. 27, (Prodotti soggetti ad accisa).

1. Sono considerati tabacchi lavorati:
a) i sigari e i sigaretti;
b) le sigarette;
c) il tabacco da fumo:
1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette;
2) gli altri tabacchi da fumo.
2. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)nel primo comma, la lettera e) e' sostituita dalla
seguente:
"c) il tabacco da fumo:
1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette;
2) gli altri tabacchi da fumo";
b) nel secondo comma, lettera c), dopo il numero 2) e'
aggiunto il seguente: "2-bis) e' considerato tabacco
trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette il
tabacco da fumo definito ai numeri 1) e 2) nel quale
piu' del 25 per cento in peso delle particelle di
tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un
millimetro.".

3. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 13 luglio
1965, n. 825, e' sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il
Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, si
provvede all'inserimento di ciascun prodotto soggetto a
monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'articolo 1. I
prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono
stabiliti in conformita' a quelli richiesti dal fabbricanti
e dagli importatori!'.
4. (Comma Abrogato).
4-bis. (Comma Abrogato).
5. (Comma Abrogato).
6. La rivendita al pubblico dei valori bollati e postali
deve essere svolta all'interno dell'esercizio o
dell'ufficio autorizzato, con divieto di consegna a
domicilio e con la sola pubblicita' dell'esposizione della
targa regolamentare.
7. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1992, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo periodo la parola: "dispone" e' sostituita
dalle seguenti: "puo' disporre";
b) nel secondo periodo le parole: "e' raddoppiata" sono
sostituite dalle seguenti: "puo' essere raddoppiata".".

"Art. 62-sexies. (Attivita' di accertamento nei riguardi
dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture
contabili).

1. Indipendentemente dall'attivita' di accertamento
effettuata ai sensi dell'articolo 62-ter, nell'ambito della
programmazione dell'attivita' di accertamento relativa agli
anni 1994, 1995 e 1996 una quota non inferiore al 20 per
cento della capacita' operativa degli uffici delle entrate
e di quella destinata dalla Guardia di finanza
all'attivazione del programma disposto con decreto
ministeriale e' diretta al controllo delle posizioni dei
contribuenti di cui allo stesso articolo 62-ter che nella
dichiarazione dei redditi hanno indicato:
a) per il periodo di imposta 1993, redditi d'impresa o
derivanti dall'esercizio di arti o professioni di
ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, se
gli uffici delle entrate hanno ritenuto insufficienti le
giustificazioni addotte ai sensi del comma 5
dell'articolo 62-ter;
b) per il periodo di imposta 1994, redditi d'impresa o
derivanti dall'esercizio di arti o professioni di
ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo;
c) per i periodi d'imposta 1992 e 1993, redditi d'impresa o
derivanti dall'esercizio di arti o professioni di
ammontare inferiore a quello dichiarato per il periodo
d'imposta 1991.

2. (Comma abrogato).
3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo
comma, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza
di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i
corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili
dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della
specifica attivita' svolta, ovvero dagli studi di settore
elaborati ai sensi dell'articolo 62-bis del presente
decreto.
4. All'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, lettera d), le parole: "e dal
controllo" sono sostituite dalle seguenti: ovvero dal
controllo"; 14 nel secondo comma, lettera d), le parole: "
e le irregolarita' formali" sono sostituite dalle seguenti:
"ovvero le irregolarita' formali".".
- Il D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 699, recante "Regolamento
recante individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale del Ministero delle finanze e delle
relative funzioni", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14
febbraio 199~7, n. 37, 5.0..
- Il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 235, abrogato dal presente
regolamento, recava "Revisione della composizione dei
comitati tributari regionali, nonche' istituzione presso
il Ministero delle finanze della Consulta tributaria", ed
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 1997, n. 172.



 
Tabella A
(Prevista dall'art. 16, comma 1)

MINISTERO DELLE FINANZE
Dimensionamento dell'organico

Tabella A ==================================================================== UFFICI ORGANICO DIRIGENTI DIRIGENTI ALTRI RUOLO
TOTALE UFFICI PROVVISORIO AD
DIRIGENZIALI ESAURIMENTO
GENERALI DEL MINISTERO
DELLE FINANZE
DI CUI
ALL'ART. 4
DEL D.L.G.
N.283
DEL 1998 ==================================================================== Dipartimento 1148 9 124 1015 delle politiche fiscali -------------------------------------------------------------------- Segreterie 2682 19 2663 delle commissioni tributarie -------------------------------------------------------------------- Amministra- 1400 5 23 1372 -zione autonoma dei Monopoli di Stato -------------------------------------------------------------------- Totale 5230 14 166 5050 6395 generale --------------------------------------------------------------------
Tabella B
(Prevista dall'art. 20, comma 2)

MINISTERO DELLE FINANZE
Dimensionamento dell'organico

Tabella B ==================================================================== UFFICI ORGANICO UFF. DIRIGENZ. DIRIGENTI ALTRI
TOTALE GENER. DEL
DIRETT. AMM.VO ==================================================================== Scuola centrale 84 1 4 79 tributaria --------------------------------------------------------------------
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone