Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 2 aprile 2001
Riconoscimento della rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, all'Ente nazionale perfezionamento tecnico-agricolo - E.N.P.T.A.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:
Dispone:
E' riconosciuta la rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, all'Ente nazionale perfezionamento tecnico-agricolo - E.N.P.T.A., con sede in Roma, via Daniele Manin n. 53. Motivazioni.
Il presente provvedimento e' previsto dall'art. 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, il quale stabilisce che le associazioni sindacali di categoria fra imprendidori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni, possono costituire centri di assistenza fiscale alle imprese se ne e' riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture organizzate in almeno trenta province.
L'Ente nazionale perfezionamento tecnico-agricolo, avente fra i propri scopi sociali quello di rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese agricole, costituito il 21 giugno 1977 e, quindi, da oltre dieci anni, come risulta dall'atto costitutivo a rogito del dott. Roberto Janiri, notaio in Roma, ha presentato apposita documentata istanza dichiarando che il numero degli associati rappresenta oltre il 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria e che esistono strutture organizzate in almeno trenta province.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. Disciplina normativa di riferimento.
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 aprile 2001
Il direttore dell'agenzia: Romano
 
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