| Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| AGENZIA DELLE ENTRATE |  
| PROVVEDIMENTO 2 aprile 2001 |  
| Riconoscimento  della  rilevanza  nazionale,  ai  sensi dell'art. 32, comma  1,  lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, all'Ente nazionale perfezionamento tecnico-agricolo - E.N.P.T.A. |  
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                      IL DIRETTORE DELL'AGENZIA  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:                              Dispone:  E' riconosciuta la rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 32, comma 1,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n. 241, all'Ente nazionale perfezionamento tecnico-agricolo - E.N.P.T.A., con sede in Roma, via Daniele Manin n. 53. Motivazioni.  Il  presente  provvedimento  e'  previsto  dall'art.  32,  comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall'art.  1,  comma  1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490,  il  quale stabilisce che le associazioni sindacali di categoria fra imprendidori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni, possono costituire centri di assistenza fiscale alle imprese se ne e' riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per  cento  degli  appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi   registri   tenuti   dalla  camera  di  commercio,  nonche' all'esistenza di strutture organizzate in almeno trenta province.  L'Ente  nazionale  perfezionamento  tecnico-agricolo,  avente fra i propri scopi sociali quello di rappresentare e tutelare gli interessi delle  imprese  agricole,  costituito il 21 giugno 1977 e, quindi, da oltre  dieci  anni,  come  risulta dall'atto costitutivo a rogito del dott.   Roberto  Janiri,  notaio  in  Roma,  ha  presentato  apposita documentata   istanza  dichiarando  che  il  numero  degli  associati rappresenta  oltre  il  5  per  cento  degli appartenenti alla stessa categoria  e  che  esistono  strutture  organizzate  in almeno trenta province.  Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);  statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);  regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);  decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. Disciplina normativa di riferimento.  Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli  adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di dichiarazione dei redditi    e   dell'imposta   sul   valore   aggiunto,   nonche'   di modernizzazione  del  sistema  di  gestione delle dichiarazioni, come modificato  dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale.  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 2 aprile 2001                                    Il direttore dell'agenzia: Romano  |  
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