Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 27 marzo 2001 |
Modalita' per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, e successive modifiche, relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario; Visto il regolamento (CEE) n. 649/87 della Commissione, del 3 marzo 1987, e successive modifiche, relativo alle modalita' di applicazione per l'istituzione dello schedario viticolo comunitario; Visto il regolamento (CE) n. 1294/96 della Commissione, del 4 luglio 1996, e successive modifiche, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare, l'art. 16 concernente la istituzione dell'inventario viticolo; Visto il regolamento (CE) n. 1227/00 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalita' di applicazione del citato regolamento (CE) n.1493/99, e, in particolare, l'art. 19 concernente l'inventario viticolo; Visto il regolamento (CE) n. 2729/00 della Commissione, del 14 dicembre 2000, recante modalita' di applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo, in particolare l'art. 5 concernente il controllo del potenziale viticolo; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 12 gennaio 1991, che contiene disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 12 febbraio 1992, concernente la "Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini"; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n.1493/99, relativo all'organizzazione comune di mercato vitivinicolo Visto il proprio decreto del 10 febbraio 1987, con il quale l'A.I.M.A. e' stata incaricata di realizzare e gestire lo schedario viticolo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2392/86; Visto il proprio decreto del 23 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 1999, concernente l'adozione della modulistica per l'aggiornamento dello schedario viticolo nazionale, la gestione del potenziale viticolo, la verifica delle superfici vitate indicate nelle dichiarazioni vitivinicole annuali e l'iscrizione delle superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG, DOC e nell'elenco delle vigne IGT, la tenuta e l'aggiornamento degli stessi; Visto il proprio decreto del 26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2000, concernente termine e modalita' per la dichiarazione delle superfici vitate; Ritenuta la necessita' di dare attuazione alle disposizioni di cui al predetto decreto del 26 luglio 2000, al fine di consentire ai produttori di completare in modo coordinato gli adempimenti di propria competenza per la definizione dell'inventario nazionale concernente in base alla predetta normativa comunitaria sia i vini da tavola sia i vqprd, anche per accedere alle misure previste dalla organizzazione comune di settore; Ritenuta inoltre la necessita', attesa la recente emanazione delle norme nazionali di settore, di definire i termini per la presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, compatibilmente con le vigenti disposizioni comunitarie di settore; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 22 marzo 2001; Decreta: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive, ai fini dell'utilizzo dei relativi dati anche per l'aggiornamento dell'inventario del potenziale viticolo nazionale, ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) 1227/00. |
| Art. 2. Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per: a) "AGEA", l'agenzia per l'erogazioni in agricoltura, subentrata all'A.I.M.A., azienda per gli interventi nei mercati agricoli, indicata nel citato decreto ministeriale 26 luglio 2000; b) "Ministero", il Ministero delle politiche agricole e forestali; c) "regione" e "ufficio regionale", rispettivamente la regione o la provincia autonoma e l'ufficio regionale o della provincia autonoma; d) "DOCG", "DOC", "DO" e "IGT", rispettivamente denominazione di origine controllata e garantita, denominazione di origine controllata, denominazione di origine e indicazione geografica tipica; e) "superficie vitata" quanto definito dall'art. 1, comma 6, del citato decreto ministeriale 26 luglio 2000; f) "dichiarazione", la dichiarazione delle superfici vitate, di cui al citato decreto ministeriale 26 luglio 2000; g) "camere di commercio", le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. |
| Art. 3. Dichiarazioni 1. La dichiarazione delle superfici vitate, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 26 luglio 2000, e le relative dichiarazioni di aggiornamento sono finalizzate a: a) tenuta e aggiornamento dello schedario viticolo, di cui ai regolamenti (CEE) n. 2392/86 e n. 649/87 e successive modificazioni; b) tenuta e aggiornamento dell'inventano del potenziale produttivo, di cui ai regolamenti (CE) n. 1493/99 e n. 1227/00 e successive modificazioni; c) aggiornamento delle superfici relative ad iscrizioni di vigneti presso gli Albi delle DO, effettuate precedentemente alla data di presentazione della dichiarazione; d) iscrizione delle superfici vitate, aventi i prescritti requisiti, nei relativi Albi delle DO, qualora il conduttore intenda richiederla contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione; e) iscrizione delle superfici vitate, aventi i prescritti requisiti, negli elenchi delle vigne per le I.G.T., qualora il conduttore intenda richiederla contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione; f) tenuta e aggiornamento del sistema informativo grafico utilizzato per il controllo del potenziale viticolo, di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 2729/00. 2. La superficie vitata indicata nella dichiarazione rappresenta la superficie, assunta a base della determinazione delle misure e degli aiuti per il settore vitivinicolo, di cui al comma 6, dell'art. 1, del citato decreto, a decorrere dalla campagna vitivinicola successiva alla data di scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione, fatte salve le superfici vitate oggetto di ristrutturazione e riconversione nella campagna 2000/2001, alle quali si applicano senza dilazioni le disposizioni del comma 4, del citato art. 1. 3. La data di scadenza per la presentazione della dichiarazione, prevista al comma 1, art. 1, del decreto ministeriale 26 luglio 2000, e' prorogata al 31 luglio 2001, fatte salve le dichiarazioni relative alle superfici vitate oggetto di ristrutturazione e riconversione nella campagna 2000/2001, per le quali tale proroga e' fissata al 30 aprile 2001. |
| Art. 4. Aggiornamento informazioni sul potenziale vitivinicolo 1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di violazioni del potenziale vitivinicolo, ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, art. 2, comma 3, la dichiarazione di cui all'art. 3 concerne, per ciascuna azienda, la superficie vitata al 1o settembre 1998 nonche' le variazioni intervenute al 1o settembre 1999 e al 1o settembre 2000. 2. A decorrere dai due mesi successivi alla data di presentazione della dichiarazione della superficie vitata, di cui all'art. 3, l'AGEA consegna lo schedario vitivinicolo nazionale in conformita' alle dichiarazioni aggiornate al 1o settembre 2000. 3. A seguito della avvenuta consegna dello schedario, di cui al comma 2, le regioni assicurano l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale, secondo modalita' idonee a garantirne la regolare prosecuzione di funzionamento e tenuto conto delle apposite disposizioni emanate dall'AGEA per quanto concerne le informazioni prescritte dalla normativa comunitaria, entro il 31 marzo successivo ad ogni campagna vitivinicola, fermo restando il rispetto dei termini fissati dal regolamento (CE) n. 1227/00. Tuttavia, per le variazioni intervenute fra il 1o settembre 2000 e la data di consegna dello schedario medesimo, la comunicazione di aggiornamento e' presentata entro il 31 marzo 2002. 4. Qualora vi sia discordanza fra i dati e relativa superficie dichiarati dal conduttore dei vigneti e quelli risultanti negli archivi dell'AGEA, la regione procede alla definizione delle dichiarazioni interessate attraverso un accertamento sulla reale consistenza del vigneto, successivo alla presentazione delle dichiarazioni medesime. Il medesimo procedimento si applica anche alle variazioni successivamente intervenute. |
| Art. 5. Gestione degli albi dei vigneti DO e degli elenchi di vigne IGT 1. Le regioni istituiscono ed aggiornano agli albi dei vigneti a DO e gli elenchi delle vigne a IGT, secondo modalita' definite dalle stesse sulla base di criteri, adottati con apposito accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti requisiti a) l'albo dei vigneti a DO e' distinto per ogni denominazione, sottozona, indicazione geografica aggiuntiva, vitigno, tipologia o specificazione che siano riferiti ad una specifica caratterizzazione tecnico-produttiva. Per ciascun conduttore lo stesso albo riporta i dati identificativi dell'azienda, la data di iscrizione, i riferimenti catastali dei terreni vitati, i codici delle unita' vitate iscritte e le relative superfici, l'eventuale menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo nonche' il riferimento ad eventuali altre iscrizioni agli albi dei vigneti a DO ed agli elenchi delle vigne a IGT; b) per la compilazione degli elenchi delle vigne a IGT si applicano gli stessi criteri di cui alla lettera a), fatte salve le differenziazioni relative alle indicazioni aggiuntive previste dalla legge n. 164 del 1992 per le suddette categorie di vini. 2. Le regioni e le camere di commercio definiscono tempi e modalita' per il passaggio delle competenze in relazione agli adempimenti di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. L'albo dei vigneti e l'elenco delle vigne sono pubblici e, come tali, possono essere consultati da chiunque ne abbia comprovato interesse. 4. Per le richieste di nuova iscrizione o di variazione di superfici vitate negli albi dei vigneti a DO o negli elenchi delle vigne a IGT, le regioni, effettuati i prescritti controlli, provvedono alla relativa iscrizione o variazione anche provvisoria, entro sei mesi dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione agli interessati. 5. Nei casi di mancata iscrizione o di iscrizione parziale, ovvero di cancellazione di iscrizione provvisoria a seguito di esito negativo dell'accertamento tecnico, le regioni ne danno motivata comunicazione ai produttori interessati che possono inoltrare ricorso nei termini e con le modalita' stabilite da ciascuna regione. 6. Le regioni, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettera b), della legge n. 164 del 1992, provvedono periodicamente ad effettuare la revisione degli albi a DO e degli elenchi a IGT sulla base dei dati dichiarati e previ opportuni controlli; stabiliscono altresi' i criteri di definizione di eventuali contenziosi. |
| Art. 6. C o n t r o l l i 1. In attuazione dell'art. 5, del regolamento (CE) n. 2729/2000, ai fini del rispetto delle disposizioni relative al potenziale produttivo, si utilizza lo schedario viticolo ovvero, qualora lo stesso non risultasse aggiornato, la base grafica di riferimento predisposta dall'AGEA, che ne cura la consegna alla regione competente, dandone comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nei tempi compatibili con un corretto svolgimento delle attivita' di controllo interessate. |
| Art. 7. Disposizioni transitorie 1. Per quanto concerne i controlli sulle superfici vitate, si applicano le disposizioni vigenti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 marzo 2001 Il Ministro: Pecoraro Scanio |
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