Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 27 marzo 2001 |
Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attivita' dei centri autorizzati di assistenza agricola. |
|
|
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70, per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti Feaog, sezione "garanzia" ed in particolare il punto 4 dell'allegato contenente linee direttrici per i criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'Aima e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188; Visto in particolare l'art. 3-bis del citato decreto legislativo n. 165/1999; Ritenuta l'opportunita' di stabilire i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attivita' dei centri autorizzati di assistenza agricola; Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22 marzo 2001; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende: a) per "decreto n. 165/1999" il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188; b) per "societa' richiedenti" le societa' di capitali costituite dai soggetti abilitati all'istituzione dei centri autorizzati di assistenza agricola, di cui all'art. 3-bis, comma 2, del decreto n. 165/1999, che hanno presentato richiesta di abilitazione allo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 3-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165/1999; c) per "Caa" ovvero "Centro autorizzato di assistenza agricola" la societa' richiedente, che abbia ottenuto, previa verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, ai termini del comma 4, dell'art. 3-bis, del decreto legislativo n. 165/1999, l'autorizzazione da parte della regione competente per territorio. Il Caa puo' operare, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 3-bis del decreto legislativo n. 165/1999, previa stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, lettere a) e b) del presente decreto; d) per "organizzazioni agricole maggiormente rappresentative" ai sensi del decreto n. 165/1999, art. 4, comma 2, si intendono quelle rappresentate in seno al CNEL ovvero quelle costituite con la partecipazione associativa di almeno il cinque per cento delle imprese agricole iscritte alle Camere di commercio, situate nell'ambito territoriale di operativita' del Caa, promosso da ciascuna delle medesime; e) per "associazioni dei produttori e dei lavoratori" di cui all'art. 3-bis, comma 2, del decreto n. 165/1999, si intendono le associazioni con finalita' statutarie proprie degli organismi sindacali o di categoria operanti nel settore, rappresentate in seno al CNEL ovvero quelle costituite da un numero di iscritti corrispondente almeno al 10% della categoria rappresentata, calcolato con riferimento alla pertinente area territoriale. La rappresentativita' di cui alla presente lettera e' attestata da certificazione, rilasciata da enti pubblici, ivi compresa la Camera di commercio competente per territorio, aggiornata alla data di costituzione della societa' richiedente, ovvero da autocertificazione ai sensi di legge; f) per "associazioni di liberi professionisti" si intendono le associazioni costituite mediante atto registrato, tra soggetti abilitati all'esercizio di un'attivita' professionale di cui all'art. 2229, del codice civile, che comprendano ordinariamente lo svolgimento di funzioni riferibili a quelle proprie del Caa. |
| Art. 2. Attivita' del Caa 1. Il Caa: a) svolge le attivita' di servizio di cui all'art. 3-bis, comma 1, lettere a), b), c), del decreto n. 165/1999, effettuate in base ad apposite convenzioni con gli organismi pagatori, ai sensi del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, a meno che dette attivita' di servizio non siano assegnate in via esclusiva dalla normativa comunitaria ad associazioni dei produttori e loro unioni nazionali; b) puo' effettuare, inoltre, ulteriori servizi e attivita' sulla base di specifiche convenzioni con le regioni e le province autonome, secondo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 4, del decreto n. 165/1999. 2. Per le attivita' previste dal comma 1 il Caa ha, in particolare, la responsabilita' della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonche' la facolta' di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. |
| Art. 3. Oggetto sociale 1. Lo statuto delle societa' richiedenti deve prevedere, nelle disposizioni riguardanti l'oggetto sociale, lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, lettera a). Le altre attivita' previste nell'oggetto sociale e quelle effettivamente svolte devono comunque essere, per contenuto e per funzione, compatibili con lo svolgimento delle funzioni del Caa. |
| Art. 4. Societa' richiedenti 1. Il capitale sociale delle societa' richiedenti non puo' essere inferiore a 100 milioni di lire a meno che il codice civile o altra legge speciale prevedano, in funzione di diversi presupposti legislativi riferibili alle societa' predette, un capitale minimo di maggiore importo. In ogni caso il capitale deve risultare interamente versato. 2. Le quote e le azioni del Caa possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei Caa. Le operazioni di fusione e di scissione societaria relative al Caa possono essere attuate solo tra societa' in possesso della qualifica di Caa. |
| Art. 5. Garanzia 1. Al fine di garantire il riconoscimento dei danni diretti ed indiretti, eventualmente provocati nello svolgimento delle attivita', sia agli organismi pagatori che agli utenti le societa' richiedenti devono stipulare con imprese di assicurazioni una polizza di assicurazione per la responsabilita' civile, con massimale di rischio coperto pari a 4 miliardi di lire (2.065.827,60 euro). Gli organismi pagatori o la regione, in relazione al numero, alla consistenza degli utenti assistiti e al volume degli aiuti connesso alle domande presentate, possono richiedere un aumento della garanzia prestata. 2. Il Caa e l'impresa di assicurazione di cui al comma precedente sono tenuti a dare immediata comunicazione alle regioni ed alle province autonome responsabili della vigilanza, nonche' all'AGEA di ogni circostanza che comporti il ridimensionamento ovvero la cessazione o il venir meno della garanzia assicurativa. In ogni caso il ridimensionamento non puo' comportare la definizione di un massimale di rischio coperto inferiore a quattro miliardi di lire (2.065.827,60 euro). 3. L'AGEA definisce lo schema tipo della polizza di assicurazione di cui al precedente punto 1 . |
| Art. 6. Ambito territoriale d'operativita' 1. L'ambito territoriale minimo rispetto al quale deve essere dimostrata adeguata capacita' operativa, anche in relazione ad eventuali societa' di servizi, impiegate ai sensi dell'art. 12, e' riferito a ciascuna provincia in cui il Caa intende operare. 2. Nel caso in cui l'ambito territoriale comprenda piu' province il Caa deve assicurare una distribuzione della capacita' operativa diffusa ed equilibrata in ragione delle sedi e dell'ubicazione degli assistiti. |
| Art. 7. Requisiti oggettivi 1. Le societa' richiedenti devono possedere requisiti strutturali ed organizzativi tali da assicurare idonea capacita' operativa. Per idonea capacita' operativa si intende un livello di mezzi materiali, professionali ed organizzativi tale da consentire l'adempimento di tutte le necessita' degli utenti assistiti e degli organismi pagatori per quanto attiene il reperimento, la verifica, l'informatizzazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati utili a comprovare il diritto degli operatori agli aiuti. A tale fine deve essere garantita la disponibilita' di uffici accessibili dal pubblico per almeno 5 ore giornaliere per due giorni per settimana e la presenza di un numero di dipendenti o collaboratori tale da assicurare la correntezza dei rapporti con gli organismi pagatori. 2. La convenzione tra il Caa e gli organismi pagatori, nonche', nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente decreto, con le regioni puo' prevedere, in relazione alle attivita' oggetto di affidamento, requisiti di capacita' operativa aggiuntivi rispetto a quelli minimi di cui al precedente comma 1. 3. La societa' richiedente nomina, con delibera dell'organo amministrativo, un responsabile tecnico laureato in agraria ovvero in scienze economiche ovvero titolare di diploma di scuola media secondaria di perito agrario o agrotecnico. In ogni caso deve essere attestata o autocertificata l'iscrizione all'albo professionale per almeno un anno ovvero un'esperienza lavorativa nel campo dell'assistenza o della consulenza amministrativa in favore di operatori agricoli almeno biennale. Il responsabile tecnico puo' essere nominato anche tra soggetti che abbiano prestato attivita' lavorativa, con mansioni di concetto, all'interno di organizzazioni sindacali o di categoria del settore agricolo, nello specifico campo dell'assistenza ai produttori per l'ottenimento di contributi sottostanti ai piani di intervento della Comunita' europea, per almeno tre anni. |
| Art. 8. Requisiti soggettivi 1. Gli amministratori ed i sindaci della societa' richiedente devono: a) non devono aver riportato condanne, anche non definitive, ne' provvedimenti sanzionatori stabiliti da sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati finanziari; b) non essere rinviati a giudizio in procedimenti penali pendenti per reati finanziari; c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, alle disposizioni in materia di benefici comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo; d) non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. |
| Art. 9. Verifica ed abilitazione 1. La verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento previsti dal presente decreto e' effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle quali ricade l'ambito territoriale di operativita' della societa' richiedente; nel caso di ambito territoriale distribuito tra piu' regioni, la verifica previa intesa tra le regioni interessate, compete alla regione in cui e' compresa la sede legale della societa' richiedente. Ai fini della verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano il relativo procedimento anche riguardo alle societa' di servizi di cui si avvale eventualmente il Caa. 2. Le regioni e le province autonome provvedono, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di domanda di abilitazione, anche nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi piu' regioni, provvedono alla verifica; entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento inviano la comunicazione degli esiti alla societa' richiedente ed all'organismo pagatore. 3. La societa' richiedente puo' utilizzare la denominazione Caa o altra equivalente solo dopo il riconoscimento da parte della regione e fino alla dichiarazione di decadenza di cui all'art. 11, comma 2. |
| Art. 10. Procedimento per la richiesta di autorizzazione 1. La richiesta di autorizzazione va' presentata alle regioni o alle province autonome di Trento e Bolzano con apposita domanda indicante: a) la ragione sociale, la sede sociale, il codice fiscale e la partita iva della societa' richiedente; b) i dati anagrafici degli amministratori della societa' richiedente, nonche' dei componenti del collegio sindacale, ove esistente; c) i dati anagrafici ed i requisiti professionali del responsabile tecnico di cui all'art. 7, comma 3; d) le sedi presso le quali si intende prestare l'assistenza agli utenti; e) l'ambito territoriale nel quale si intende operare per lo svolgimento delle attivita' di Caa; f) i dati anagrafici degli amministratori e, ove previsto, dei componenti del collegio sindacale delle societa' di servizi delle quali la societa' richiedente intende avvalersi per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza agricola, nonche' l'indicazione delle specifiche attivita' da affidare alle stesse. 2. Devono altresi' essere allegati alla richiesta di cui al comma 1: a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto; b) copia della polizza assicurativa di cui all'art. 5, comma 1, dalla quale risulti l'impegno della compagnia assicuratrice a fornire le comunicazioni previste dal comma 2 dello stesso articolo; c) relazione tecnica sulla capacita' operativa della societa' richiedente, anche in ordine all'eventuale affidamento a societa' di servizi dei compiti operativi ai sensi dell'art. 12. |
| Art. 11. Vigilanza 1. Le regioni e le province autonome esercitano la vigilanza sui Caa, per i quali hanno concesso l'abilitazione, in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento previsti dal presente decreto. 2. La vigilanza sulla corretta esecuzione delle attivita' previste dalla convenzione di cui all'art. 7 e' effettuata dagli organismi pagatori nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del presente decreto e dalle regioni nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). 3. L'ente vigilante, o gli enti nel caso di piu' regioni, se rileva la perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, redige contestazione da notificare al legale rappresentante del Caa, assegnando un termine congruo per provvedere. A seguito di tale notifica, la societa' puo' attivarsi, entro il termine stabilito, per eliminare le condizioni che determinano l'irregolarita'. In caso di mancata eliminazione della irregolarita' l'ente vigilante dichiara decaduta la societa' dall'abilitazione. 4. La procedura di revoca di cui al comma 3 viene altresi' attivata qualora: a) nello svolgimento dell'attivita' affidata vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale; b) non siano osservati le prescrizioni e gli obblighi posti dalle convenzioni di cui al presente decreto. 5. L'ente vigilante da' immediata comunicazione dell'avvio del procedimento di contestazione all'organismo pagatore. 6. Il Caa e' tenuto a rispettare, nell'affidamento di incarichi professionali, le incompatibilita' previste dalla legge e quelle di cui all'art. 13. |
| Art. 12. Societa' di servizi 1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 3-bis, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto n. 165/1999, nonche' delle altre funzioni e attivita' previste dal presente decreto, il Caa puo' avvalersi di societa' di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che hanno costituito il Caa o dalle loro organizzazioni territoriali. 2. Ai fini previsti dal presente decreto la responsabilita' delle attivita' svolte dalle societa' di servizi rimane interamente a carico del Caa. |
| Art. 13. Controlli 1. Gli organismi pagatori, in relazione ai finanziamenti erogati nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 4 del decreto n. 165/1999, possono avvalersi di professionisti iscritti agli ordini ed ai collegi professionali, nonche' di studi associati costituiti dai medesimi, sulla base di apposite convenzioni, per la conduzione di funzioni di controllo relativamente alla regolarita' delle fattispecie finanziate. 2. E' prevista in tali casi l'incompatibilita', derivante dalla partecipazione in qualunque forma al capitale o alle attivita' di un Caa o di una societa' di servizi per i soggetti svolgenti le funzioni di cui al comma 1. |
| Art. 14. Carta dei servizi 1. Il Caa presenta all'utente, al momento dell'acquisizione del mandato scritto ad operare nel suo interesse, una carta dei servizi contenente l'illustrazione delle condizioni soggettive ed oggettive regolanti l'attivita' prestata, nella quale sia chiaramente disciplinata la possibilita' di sporgere reclami agli organismi pagatori in ordine ad eventuali disfunzioni riscontrate nell'esecuzione del mandato. |
| Art. 15. Mandato scritto 1. Il Caa e' tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di: a) fornire al Caa dati completi e veritieri; b) collaborare con il Caa ai fini del regolare svolgimento delle attivita' affidate; c) consentire l'attivita' di controllo del Caa nei casi di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto. Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 marzo 2001 Il Ministro: Pecoraro Scanio |
|
|
|