Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 27 febbraio 2001
Classificazione della specialita' medicinale per uso umano "Siccafluid". (Decreto A.I.C./UAC n. 46/2001).

IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento per la valutazione dei
medicinali e la farmacovigilanza
Visto il decreto A.I.C./UAC n. 227 del 29 maggio 1998 con il quale la Societa' Thea Farmaceutici S.r.l. e' stata autorizzata ad immettere in commercio la specialita' medicinale "Siccafluid" nelle confezioni e con le condizioni di seguito specificate:
flacone oftalmico 10 g 25% - A.I.C. n. 033816012/M (in base 10), 1072GD (n base 32), classe "C" ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;
Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;
Vista la domanda e la proposta di prezzo presentata dalla ditta;
Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;
Visto il parere espresso in data 23/24 gennaio 2001 dalla Commissione unica del farmaco;
Decreta:
Art. 1.
La specialita' medicinale SICCAFLUID e' classificata come segue:
12 flacone oftalmico 10 g 25% - A.I.C. n. 033816012/M (in base 10), 1072GD (in base 32), classe A nota 83.
Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilita in L. 7.271 (ex factory, IVA esclusa).
Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e' di L. 12.000 (IVA inclusa).
Il prezzo cosi' fissato resta valido per un anno a decorrere dalla validita' del presente decreto.
Titolare A.I.C.: Thea Farmaceutici S.r.l.
 
Art. 2.
E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati di vendita.
 
Art. 3.
Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' notificato alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita' medicinale.
Roma, 27 febbraio 2001
Il dirigente generale: Martini
 
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