| Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 27 febbraio 2001 |  
| Classificazione   della   specialita'   medicinale   per   uso  umano "Siccafluid". (Decreto A.I.C./UAC n. 46/2001). |  
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                        IL DIRIGENTE GENERALE               del Dipartimento per la valutazione dei                  medicinali e la farmacovigilanza  Visto  il decreto A.I.C./UAC n. 227 del 29 maggio 1998 con il quale la   Societa'  Thea  Farmaceutici  S.r.l.  e'  stata  autorizzata  ad immettere  in  commercio la specialita' medicinale "Siccafluid" nelle confezioni e con le condizioni di seguito specificate:    flacone  oftalmico 10 g 25% - A.I.C. n. 033816012/M (in base 10), 1072GD  (n  base  32),  classe  "C" ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio  1996  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;  Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;  Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;  Visto l'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;  Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;  Vista la domanda e la proposta di prezzo presentata dalla ditta;  Visto  il  provvedimento  della  Commissione  unica del farmaco del 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;  Visto   il   parere  espresso  in  data  23/24 gennaio  2001  dalla Commissione unica del farmaco;                              Decreta:                               Art. 1.  La specialita' medicinale SICCAFLUID e' classificata come segue:    12  flacone  oftalmico  10 g 25% - A.I.C. n. 033816012/M (in base 10), 1072GD (in base 32), classe A nota 83.  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilita in L. 7.271 (ex factory, IVA esclusa).  Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione   di  cui  allo  schema  allegato  alla  delibera  CIPE richiamata nelle premesse e' di L. 12.000 (IVA inclusa).  Il  prezzo cosi' fissato resta valido per un anno a decorrere dalla validita' del presente decreto.  Titolare A.I.C.: Thea Farmaceutici S.r.l.  |  
|   |                                 Art. 2.  E'   fatto  obbligo  all'azienda  interessata  di  comunicare  ogni variazione  di  prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi  in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati di vendita.  |  
|   |                                 Art. 3.  Il   presente   decreto   che  ha  effetto  dal  giorno  della  sua pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' notificato  alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita' medicinale.    Roma, 27 febbraio 2001                                       Il dirigente generale: Martini  |  
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