| Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  
| DELIBERAZIONE 22 marzo 2001 |  
| Disposizioni  urgenti  in  materia  di  contratti di vettoriamento di energia  elettrica e modifiche delle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia  elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e 12 luglio 2000, n. 119/00. (Deliberazione n. 63/01). |  
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            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS  Nella riunione del 22 marzo 2001;  Premesso che:    l'art.  4,  comma  4.4,  della  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il gas (di seguito: l'Autorita') 18 febbraio 1999,  n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  49  del  1o marzo  1999,  recante  disciplina delle condizioni tecnico-economiche   del   servizio   di  vettoriamento  dell'energia elettrica  e  di alcuni servizi di rete (di seguito: deliberazione n. 13/99),  prevede  che  sia consentita, per motivate esigenze e previa autorizzazione   dell'Autorita',   la  stipula  di  un  contratto  di vettoriamento  in deroga alle condizioni previste dagli articoli da 5 a  12  e  dall'art. 15 della medesima deliberazione, o anche difforme dallo schema di contratto-tipo di cui all'art. 4, comma 4.1;    l'Autorita' ha approvato, con la deliberazione 12 luglio 2000, n. 119/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 187 dell'11 agosto  2000 (di seguito: deliberazione n. 119/00) uno schema di  contratto-tipo  per  il vettoriamento ai sensi dell'art. 4, comma 4.1 della deliberazione n. 13/99;    l'Autorita'   puo'  rifiutare  l'approvazione  del  contratto  di vettoriamento,   ovvero   subordinarla  a  modifiche  delle  clausole contrattuali,  qualora  il  contratto  in deroga alle soprarichiamate condizioni  o  difforme  dallo schema di contratto-tipo contrasti con l'esigenza di garantire la liberta' di accesso alla rete e il suo uso a  parita'  di  condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del servizio;    la  deliberazione  dell'Autorita'  14 febbraio  2001,  n.  21/01, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 45 del 23 febbraio   2001  (di  seguito:  deliberazione  n.  21/01)  prevede modalita'  e  condizioni  delle importazioni di energia elettrica per l'anno  2001  in presenza di insufficiente capacita' di trasporto che si  renda  disponibile in seguito ad eventuale distacco istantaneo di carico delle utenze;    ai  sensi dell'art. 6 della deliberazione n. 21/01, la cosiddetta rimanente  capacita'  di  interconnessione  assegnabile  per ciascuna frontiera,  nonche'  la capacita' di interconnessione assegnabile che non  sia  stata  assegnata  su base annuale, di cui all'art. 3, comma 3.4,  secondo  periodo, della deliberazione dell'Autorita' 6 dicembre 2000, n. 219/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n. 290 del 13 dicembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 219/00), vengono  assegnate  dal  Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: Gestore della rete) per il periodo ricompreso tra il   1o aprile   ed   il  31 dicembre  2001  utilizzando,  in  quanto applicabili,  le modalita' e condizioni previste negli articoli 5 e 6 della medesima deliberazione n. 219/00;    l'art.  14, comma 14.1, della deliberazione n. 119/00 prevede che il   gestore  contraente,  di  cui  all'art.  1  della  deliberazione dell'Autorita'  15 giugno 2000, n. 108/00, trasmetta al richiedente i dati  relativi  alle immissioni ed ai prelievi di energia elettrica e di  potenza,  in  ogni  ora  e  per  ciascun  punto  di consegna e di riconsegna;  Visti:    la legge 14 novembre 1995, n. 481;    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);  Visti:    la deliberazione n. 13/99;    la  deliberazione  dell'Autorita'  20 ottobre  1999,  n.  158/99, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 263 del 9 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 158/99);    la deliberazione n. 119/00;    la deliberazione n. 219/00;    la deliberazione n. 21/01;  Considerato che:    lo schema di contratto-tipo per il vettoriamento approvato con la deliberazione   n.  119/00  riguarda  il  servizio  di  vettoriamento dell'energia elettrica nel caso in cui tutti i punti di consegna e di riconsegna  sono  situati  sul  territorio  nazionale  e, pertanto, i contratti  di  vettoriamento  nei quali alcuni di punti di consegna o riconsegna  non  sono  situati sul territorio nazionale devono essere difformi   da   detto   schema  di  contratto-tipo  e  devono  essere autorizzati dall'Autorita';    le   procedure  di  assegnazione  della  rimanente  capacita'  di interconnessione   assegnabile  di  cui  al  penultimo  alinea  delle premesse  non  sono  state  portate  a termine dal Gestore della rete entro la fine del mese di febbraio 2001;    alcuni  soggetti  che  hanno stipulato contratti di vettoriamento hanno segnalato all'Autorita' l'indisponibilita' dei dati relativi ai prelievi  di  potenza  nei punti di riconsegna dell'energia elettrica vettoriata  anche  successivamente  alla  data  di  installazione dei complessi  di  misura  conformi  a  quanto  previsto all'art. 6 della deliberazione n. 119/00;  Ritenuto che sia opportuno:    modificare  la  procedura  prevista dall'art. 4, comma 4.4, della deliberazione   n.   13/99   per   l'erogazione   del   servizio   di vettoriamento,  anche al fine di consentire agli operatori l'utilizzo della capacita' di interconnessione assegnata in esito alle procedure di  cui  al  secondo considerato di cui sopra a partire dalla data in cui  la suddetta capacita' si rende disponibile, ovvero dal 1o aprile 2001;    prevedere   in   capo   ai   soggetti   contraenti  l'obbligo  di comunicazione  all'Autorita',  entro  un  termine  prestabilito,  dei contratti  di  vettoriamento,  al  fine della verifica da parte della medesima   Autorita'  del  rispetto  dell'esigenza  di  garantire  la liberta'  di  accesso  alla  rete,  l'uso  della  stessa a parita' di condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del servizio;    prevedere, conseguentemente, che nei soprarichiamati contratti di vettoriamento  sia  inserita  una clausola che comporti l'inserimento automatico   delle   modifiche   contrattuali  eventualmente  imposte dall'Autorita'  a  seguito  della verifica prevista nell'ambito della medesima procedura;    adottare,  al  fine  di rendere possibile la fornitura di energia elettrica  importata  a  partire dal 1o aprile 2001, ulteriori misure volte   a   ridurre   i  tempi  per  gli  adempimenti  necessari  per l'attivazione  di  forniture  di  energia  elettrica transfrontaliere modificando  per  il  periodo  ricompreso  tra  la data di entrata in vigore della presente deliberazione e il 12 aprile 2001:      a) i  termini per la verifica di compatibilita' delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del  sistema elettrico nazionale come definita dalla deliberazione n. 13/99;      b) il  termine  di  preavviso per l'esercizio della facolta' di recesso  da contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di  servizi  elettrici  stipulati  con clienti del mercato vincolato, come definita dalla deliberazione n. 158/99;    estendere,  infine,  il  periodo  di avviamento di cui all'art. 8 della  deliberazione  n.  119/00  applicabile  a  tutti  i  punti  di riconsegna  interessati  da  contratti  di  vettoriamento, al fine di evitare  discriminazioni  tra  soggetti  aventi  diritto conoscere il proprio profilo di prelievo;                              Delibera:                               Art. 1.                             Definizioni  Ai  fini  della  presente deliberazione si applicano le definizioni contenute   nell'art.   1   della  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia  elettrica  e  il gas 15 giugno 2000, n. 108/00, nonche' le seguenti:    a) deliberazione  n.  158/99  e'  la deliberazione dell'Autorita' 20 ottobre  1999,  n.  158/99,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 263 del 9 novembre 1999;    b) deliberazione  n.  119/00  e'  la deliberazione dell'Autorita' 12 luglio  2000,  n.  119/00,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 187 dell'11 agosto 2000;    c) deliberazione  n.  219/00  e'  la deliberazione dell'Autorita' 6 dicembre  2000,  n.  219/00,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 290 del 13 dicembre 2000;    d) deliberazione  n.  21/01  e'  la  deliberazione dell'Autorita' 14 febbraio  2001,  n.  21/01,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2001;  |  
|   |                                 Art. 2.               Modifiche della deliberazione n. 13/99  2.1  Il  comma  4.4  dell'art.  4  della  deliberazione n. 13/99 e' sostituito dai seguenti commi:  "4.4  E'  consentita  la  stipula  di contratti di vettoriamento in deroga  alle condizioni previste dagli articoli da 5 a 12 e dall'art. 15  della  deliberazione  n.  13/99, o anche difformi dallo schema di contratto-tipo   approvato   con  la  deliberazione  n.  119/00,  con l'obbligo  per  i  soggetti  contraenti  di trasmettere copia di tali contratti,  pena  la  nullita' dei medesimi, entro dieci giorni dalla stipula  all'Autorita'  per  la  verifica  di cui al successivo comma 4.4-bis.  4.4-bis  Entro  trenta  giorni  dalla  data di ricevimento da parte dell'Autorita' dei contratti di cui precedente comma 4.4, la medesima Autorita'  verifica che le clausole ivi contenute non contrastino con le  esigenze  di  garantire  la  liberta' di accesso alla rete, l'uso della   stessa   a   parita'  di  condizioni,  l'imparzialita'  e  la neutralita'  del servizio e comunica ai soggetti contraenti, entro il medesimo  termine,  l'eventuale  esito  negativo  della verifica e le necessarie modifiche delle clausole contrattuali. Qualora l'Autorita' non  si pronunci entro trenta giorni dal ricevimento dei contratti di cui  precedente  comma 4.4,  l'autorizzazione  si intende tacitamente accordata.  4.4-ter I contratti di vettoriamento, stipulati in applicazione del presente   provvedimento,   dovranno   contenere   una  clausola  che l'inserimento    automatico    delle   modifiche   contrattuali   che eventualmente  imposte dall'Autorita' a seguito della verifica di cui precedente comma 4.4-bis. Tali modifiche contrattuali avranno effetto dalla data di decorrenza dei contratti di vettoriamento.".  |  
|   |                                 Art. 3.               Modifiche della deliberazione n. 119/00  3.1  Nell'art.  8,  comma  8.4,  lettera c), della deliberazione n. 119/00,  l'espressione  "applicando  il 135% dei corrispettivi di cui all'art.  7, commi 7.1, 7.4, 7.7 e 7.8, della deliberazione n. 13/99, alla   potenza  effettivamente  prelevata  nell'anno"  e'  sostituita dall'espressione   "applicando  il  135%  dei  corrispettivi  di  cui all'art.  7,  commi  7.1, 7.3, 7.4, 7.7 e 7.8, della deliberazione n. 13/99, alla potenza effettivamente prelevata nell'anno".  3.2 La disposizione di cui al precedente comma si applica a partire dalla data di entrata in vigore della deliberazione n. 119/00.  3.3 In deroga all'art. 4, comma 4.3, della deliberazione n. 13/99 e all'art.  10  della deliberazione n. 119/00, il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e i gestori delle reti di distribuzione effettuano,  ove  possibile,  le  verifiche  di compatibilita' con la salvaguardia  della  sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale di cui all'art. 4, comma 4.3, della deliberazione n. 13/99, delle  richieste  di  vettoriamento  o  di  modifica  di contratti di vettoriamento  in essere, presentate nel periodo compreso tra la data di  entrata  in  vigore  della  presente deliberazione e il 12 aprile 2001,  entro  tre  giorni dalla data di presentazione delle richieste stesse.  |  
|   |                                 Art. 4.           Disposizioni in materia di regime di avviamento  4.1  Fermi  restando  i  diritti e gli obblighi di cui all'art. 8 e all'art.  17, comma 17.3, della deliberazione n. 119/00, hanno titolo a  fruire  del  regime  di avviamento tutti i punti di riconsegna con riferimento  ai  quali  i  dati  trasmessi dal gestore contraente, ai sensi   dell'art.  14,  comma  14.1,  della  medesima  deliberazione, relativi  ai  prelievi  di energia elettrica e di potenza in ogni ora nel  medesimo  punto  e  complessivamente  nella  disponibilita'  del richiedente, siano relativi ad un periodo inferiore ad un anno.  4.2  Il periodo di avviamento si applica, per i punti di riconsegna di  cui  al  precedente  comma,  fino  alla scadenza del secondo mese successivo alla data in cui il gestore contraente ha reso disponibili i dati di cui al precedente comma.  |  
|   |                                 Art. 5.                 Disposizioni transitorie in materia           di contratti di fornitura di energia elettrica  Nei  contratti  di  fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi  elettrici stipulati con clienti del mercato vincolato di cui all'art. 1 della deliberazione n. 158/99, che interessano un punto di riconsegna oggetto di assegnazione di capacita' di interconnessione e della  ulteriore  capacita'  di  interconnessione  disponibile di cui all'art. 1 della deliberazione n. 21/01, e' inserita una clausola che prevede  il  riconoscimento a detti clienti, limitatamente al periodo compreso   tra   la   data   di  entrata  in  vigore  della  presente deliberazione  e  il  12 aprile 2001, della facolta' di recesso senza oneri con tempi di preavviso pari a tre giorni.  |  
|   |                                 Art. 6.                         Disposizioni finali  La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e  nel  sito internet dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e il gas (www.autorita'.energia.it) ed entra in vigore il 27 marzo 2001.    Milano, 22 marzo 2001                                                 Il presidente: Ranci  |  
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