Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2001 (vai al sommario) |
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 13 marzo 2001 |
Modifica allo statuto della Allianz-Ras Tutela giudiziaria S.p.a. Compagnia di assicurazioni, in Milano. (Provvedimento n. 1816). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modiche dello statuto sociale; Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti; Visto il decreto ministeriale in data 23 aprile 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa in alcuni rami danni, rilasciata alla Allianz-Ras Tutela giudiziaria S.p.a. Compagnia di assicurazioni, con sede in Milano, Corso Italia n. 23, ed i successivi provvedimenti autorizzativi; Viste le delibere assunte in data 18 aprile e 5 maggio 2000 dall'assemblea straordinaria dei soci della Allianz-Ras Tutela giudiziaria S.p.a. Compagnia di assicurazioni, che hanno approvato le modifiche apportate agli articoli 2 (oggetto sociale), 5, 8, 13, 21, 23, 25 e 28 dello statuto sociale; Visto l'atto di rettifica in data 6 ottobre 2000 con il quale, sulla base della richiesta del Tribunale di Milano in sede di omologa, e' stato riformulato l'art. 28, comma 3, dello statuto sociale della Allianz-Ras Tutela giudiziaria S.p.a. Compagnia di assicurazioni, concernente i limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci; Vista la successiva delibera assunta in data 11 dicembre 2000 dall'assemblea straordinaria dei soci dell'impresa, che ha apportato una ulteriore modifica all'art. 2 dello statuto sociale, annullando gli effetti della delibera assunta in data 5 maggio 2000 relativamente all'ampliamento dell'oggetto sociale; Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi; Dispone: E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Allianz-Ras Tutela giudiziaria S.p.a. Compagnia di assicurazioni, con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli: Art. 5 (Capitale). - Nuova introduzione: aumento del capitale sociale a pagamento, sino a L. 15.000.000.000, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2005 mediante emissione di n. 5.000.000 di azioni da Lire 2.000 cadauna. Art. 8 (Capitale). - Nuova disciplina: obbligo per la societa' di non distribuire ai soci i certificati rappresentativi delle azioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 (in luogo della precedente previsione statutaria: "Le azioni sono nominative e, se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di legge"). Art. 13 (Assemblea). - Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di intervento degli azionisti all'assemblea: "Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel Libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Per essere ammessi all'assemblea i soci devono depositare i loro titoli azionari al piu' tardi cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza"). Art. 21 (Consiglio di amministrazione). - Introduzione della possibilita' di partecipare ed assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione anche in teleconferenza o videoconferenza: condizioni ed effetti. Art. 23 (Consiglio di amministrazione). - Nuova disciplina in materia di validita' delle deliberazioni del consiglio di amministrazione: "intervento della maggioranza" dei membri in carica in luogo della precedente richiesta "presenza effettiva della maggioranza...". Art. 25 (Consiglio di amministrazione). - Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori a cui siano state conferite cariche o poteri, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate della societa' o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalita'. Art. 28 (Collegio sindacale). - Nuova disciplina in materia di: a) limiti di cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale; b) rieleggibilita' dei sindaci uscenti; c) nomina del presidente del collegio sindacale: modalita'. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 marzo 2001 Il presidente: Manghetti |
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