| Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  
| DECRETO 5 aprile 2001 |  
| Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                     del Dipartimento del tesoro
    Visto  il  decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del Tesoro;  Visto  l'art.  2,  comma  4,  della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante  il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001,  che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per regolazioni debitorie;  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione  netta dei suindicati titoli pubblici al 3 aprile 2001, e' pari a 70.625 miliardi di lire (pari a 36.475 milioni di euro);                              Decreta:  Per il 17 aprile 2001, e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni  con  scadenza  il  16 luglio  2001, fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 2934 dello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio finanziario 2001.  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro avverra'  con  le  modalita'  indicate  negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000, citato nelle premesse.  Le  richieste  di  acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente  tramite  la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre  le  ore 11  del  giorno 10 aprile 2001, con l'osservanza delle modalita'   stabilite   negli  articoli 7  e  8  del  citato  decreto ministeriale 16 novembre 2000.  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio centrale  del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 5 aprile 2001                                    p. Il direttore generale: Cannata  |  
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