| Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE FINANZE |  
| DECRETO 30 marzo 2001 |  
| Attuazione  degli  articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'art. 3,  comma  162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. |  
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                      IL MINISTRO DELLE FINANZE                           di concerto con                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
    Visto  l'art.  3,  comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con  il  quale  il Governo e' stato delegato ad emanare norme volte a favorire  la capitalizzazione delle imprese allo scopo di rafforzare, razionalizzare    e    rendere maggiormente   efficiente   l'apparato produttivo;  Visto  il  decreto  legislativo  18 dicembre  1997, n. 466, recante "Riordino  delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione  delle  imprese,  a  norma  dell'art.  3, comma 162, lettere  a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", con  il  quale  il  Governo  ha dato attuazione ai principi direttivi contenuti nel citato art. 3 della predetta legge n. 662 del 1996;  Considerato  che ai sensi dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 5, comma 1  del  decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n.  466, il reddito complessivo   netto   dichiarato   dai   soggetti   ivi  indicato  e' assoggettabile  all'imposta  personale  con l'aliquota ridotta per la parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento  del  capitale  investito  rispetto  a  quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996;  Visto il comma 2, dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 466 del 1997, che dispone che la remunerazione ordinaria e' stabilita con decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti  finanziari  medi  dei  titoli  obbligazionari  pubblici e privati,  aumentabili fino al tre per cento a titolo di compensazione di maggior rischio;  Considerato   che   gli   indici maggiormente  rappresentativi  dei predetti   rendimenti   finanziari  medi  dei  titoli  obbligazionari pubblici  o  privati di cui al comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo  n.  466 del 1997, sono il "Rendistato" (rendimento medio mensile  dei  BTP con vita residua superiore all'anno) e il "Rendiob" rendimento medio mensile delle obbligazioni emesse da banche con vita mensile superiore all'anno);  Considerato  che  per il 2000 la media dei parametri lordi e' stata rispettivamente  pari  a  5,323  per  il Rendistato e al 0,033 per il Rendiob   e  che  la  media  ponderata  dei  due  predetti  tassi  di riferimento e' il 5,356 per cento;  Tenuto conto che nell'anno precedente la valutazione del rischio e' stata molto contenuta;  Considerato  che  le  stime tendenziali del gettito tributario sono state  effettuate ai fini dell'applicazione di cui agli art. 1, comma 2,  e  5,  comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, prevedendo un tasso di remunerazione del sette per cento.  Ritenuta,    quindi,   l'opportunita'   di   dare   piu'   adeguata considerazione all'elemento rischio;                              Decreta:                               Art. 1.  1.  La  remunerazione  ordinaria  della  variazione  in aumento del capitale   investito   rispetto  a  quello  esistente  alla  chiusura dell'esercizio  in  corso  alla  data  del  30 settembre  1996 per la determinazione  della  quota di reddito d'impresa assoggettabile alle imposte  sul  reddito  nelle misure indicate nel comma 1 dell'art. 1, nel  comma  2  dell'art.  5  e  nel  comma  1 dell'art. 6 del decreto legislativo  18 dicembre  1997, n. 466, e' stabilita nella misura del sette per cento.  2. La remunerazione ordinaria, nella misura indicata nel precedente comma  1,  e'  applicabile  alla  variazione  in aumento del capitale investito relativa al quarto periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 30 marzo 2001                                          Il Ministro delle finanze                                                   Del Turco Il Ministro del tesoro, del bilancio  e della programmazione economica               Visco  |  
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