Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 30 marzo 2001
Attuazione degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale il Governo e' stato delegato ad emanare norme volte a favorire la capitalizzazione delle imprese allo scopo di rafforzare, razionalizzare e rendere maggiormente efficiente l'apparato produttivo;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante "Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", con il quale il Governo ha dato attuazione ai principi direttivi contenuti nel citato art. 3 della predetta legge n. 662 del 1996;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, il reddito complessivo netto dichiarato dai soggetti ivi indicato e' assoggettabile all'imposta personale con l'aliquota ridotta per la parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996;
Visto il comma 2, dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 466 del 1997, che dispone che la remunerazione ordinaria e' stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, aumentabili fino al tre per cento a titolo di compensazione di maggior rischio;
Considerato che gli indici maggiormente rappresentativi dei predetti rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici o privati di cui al comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 466 del 1997, sono il "Rendistato" (rendimento medio mensile dei BTP con vita residua superiore all'anno) e il "Rendiob" rendimento medio mensile delle obbligazioni emesse da banche con vita mensile superiore all'anno);
Considerato che per il 2000 la media dei parametri lordi e' stata rispettivamente pari a 5,323 per il Rendistato e al 0,033 per il Rendiob e che la media ponderata dei due predetti tassi di riferimento e' il 5,356 per cento;
Tenuto conto che nell'anno precedente la valutazione del rischio e' stata molto contenuta;
Considerato che le stime tendenziali del gettito tributario sono state effettuate ai fini dell'applicazione di cui agli art. 1, comma 2, e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, prevedendo un tasso di remunerazione del sette per cento.
Ritenuta, quindi, l'opportunita' di dare piu' adeguata considerazione all'elemento rischio;
Decreta:
Art. 1.
1. La remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996 per la determinazione della quota di reddito d'impresa assoggettabile alle imposte sul reddito nelle misure indicate nel comma 1 dell'art. 1, nel comma 2 dell'art. 5 e nel comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e' stabilita nella misura del sette per cento.
2. La remunerazione ordinaria, nella misura indicata nel precedente comma 1, e' applicabile alla variazione in aumento del capitale investito relativa al quarto periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2001
Il Ministro delle finanze
Del Turco Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco
 
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