| Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE |  
| DISPOSIZIONE 30 marzo 2001 |  
| Emanazione   del   regolamento   di   organizzazione  generale  e  di funzionamento  degli  organi  dell'Istituto  nazionale  per  studi ed esperienze di architettura navale. |  
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                            IL PRESIDENTE  Visto  l'art.  10,  comma  2,  del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;  Visto l'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;  Vista  la  deliberazione  n.  332  adottata dal consiglio direttivo dell'Insean  in  data  9 novembre  2000,  relativa  all'adozione  del regolamento  di  organizzazione  generale  e  di  funzionamento degli organi   dell'Istituto   nazionale   per   studi   ed  esperienze  di architettura   navale,   in   attuazione   del   decreto  legislativo 29 settembre 1999, n. 381;  Vista  la  nota  prot.  n. 8/12772/D.XI.42 del 28 febbraio 2001 del Ministero  della  difesa,  con  la  quale  sono state formulate delle condizioni per l'approvazione del predetto regolamento deliberato dal consiglio direttivo nella seduta del 9 novembre 2000;  Vista  la  deliberazione  del  consiglio  direttivo n. 346, in data 30 marzo  2001,  con  la quale e' stato adottato in via definitiva il regolamento nel testo aderente alle condizioni ministeriali;                              Dispone:  E'  emanato  l'unito  regolamento  di  organizzazione generale e di funzionamento  degli  organi  dell'Istituto  nazionale  per  studi ed esperienze di architettura navale.  La  presente disposizione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio  1989,  n.  168,  ed  entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione.    Roma, 30 marzo 2001                                              Il presidente: Grazioli  |  
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L'Insean:      a) promuove   ed   effettua  attivita'  di  ricerca  teorica  e sperimentale  nel  campo  dell'idrodinamica navale e marittima, anche nell'ambito  di  programmi  dell'Unione  europea e di altri organismi internazionali;      b) provvede all'esecuzione delle esperienze con modelli di navi e  dei  loro  organi  propulsivi  e  di  governo  e di tutte le altre esperienze  di  idrodinamica  navale  e  marittima che possono essere compiute   negli   impianti  dell'Istituto  o  altrove,  al  fine  di soddisfare   le   richieste  dei  Ministeri  vigilanti,  delle  altre pubbliche   amministrazioni,   dell'industria   cantieristica,  delle societa' armatoriali o di privati in genere;      c) partecipa  alle  prove in mare che interessano le materie di propria competenza;      d) cura  la  valorizzazione,  lo  sviluppo  precompetitivo e il trasferimento   tecnologico   dei   risultati  della  ricerca  svolta dall'Istituto e dai soggetti di cui all'art. 3;      e) cura  la collaborazione con enti e istituzioni italiani e di altri  Paesi  e  con  organismi  sovranazionali che operano nel campo dell'idrodinamica navale e marittima;      f) svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse  di  studio  e  di  ricerca,  attivita' di formazione nei corsi universitari  di  dottorato  di ricerca, attivita' di alta formazione postuniversitaria,  di  formazione permanente, continua e ricorrente. Puo'   altresi'   svolgere  attivita'  di  formazione  superiore  non universitaria;      g) fornisce  supporto  tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche su loro richiesta.                               Art. 3.                              Strumenti    1.  Per  lo svolgimento delle attivita' ed il conseguimento delle finalita'  di  cui  all'art. 2, l'Insean, secondo criteri e modalita' determinati  con  il regolamento di cui all'art. 13, comma 1, lettera f),  puo'  stipulare  accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi,  fondazioni  o  societa'  con  soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.    2.  La  costituzione  o la partecipazione in societa' con apporto finanziario  o  con  quota  del  capitale  sociale superiori a quelli previsti dalle disposizioni di legge e' soggetta al parere favorevole del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,  che  deve  essere acquisito nel termine di quarantacinque giorni, ed alla autorizzazione preventiva dei Ministri vigilanti, che si  intende concessa qualora non intervengano osservazioni o dinieghi entro sessanta giorni dalla richiesta.    3.  L'Insean  puo'  altresi'  partecipare  a  centri  di  ricerca internazionali    in    collaborazione   con   analoghe   istituzioni scientifiche di altri Paesi.                               Art. 4.                               Organi    1. Sono organi dell'ente:      a) il presidente;      b) il consiglio direttivo;      c) il consiglio scientifico;      d) il collegio dei revisori dei conti.                               Art. 5.                             Presidente    1.  Il  presidente  ha  la  rappresentanza  legale  dell'ente, ne sovrintende  all'andamento, convoca e presiede il consiglio direttivo e il consiglio scientifico, stabilendone l'ordine del giorno.    2. Il presidente promuove lo sviluppo delle attivita' dell'Insean e  cura  i rapporti esterni con le amministrazioni pubbliche, con gli enti  e  le istituzioni italiane e di altri Paesi e con gli organismi sovranazionali.    3. Il presidente, nell'esercizio delle proprie competenze, adotta gli   atti   che  impegnano  l'ente  verso  l'esterno  che  gli  sono espressamente attribuiti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.    4.  Il  presidente  nomina,  su  parere  conforme  del  consiglio direttivo, il direttore generale.    5. Il presidente puo' adottare, in caso di urgenza, provvedimenti che  sarebbero  di  competenza  del  consiglio  direttivo, ma ad esso dovra' sottoporli alla prima successiva riunione per la ratifica.    6.  Il presidente designa il componente del consiglio direttivo e quello  del  consiglio  scientifico  che lo sostituiscono, in caso di assenza  o  impedimento, nella presidenza delle riunioni dei predetti organi.    7.  Il  sostituto  del  presidente designato tra i componenti del consiglio  direttivo  adotta gli atti di competenza del presidente in caso  di  impedimento,  ovvero,  su sua delega, in caso di prolungata assenza.    8.  Il presidente e' nominato con le procedure previste dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.                               Art. 6.                         Consiglio direttivo    1.   Il   consiglio   direttivo   ha  compiti  di  indirizzo,  di programmazione   e   di   verifica   dell'andamento  delle  attivita' dell'ente.    2.  Il  consiglio  direttivo  delibera  sui  regolamenti  di  cui all'art.  13 e sulle relative modifiche e integrazioni, nonche' sulle materie  previste  dai  regolamenti  medesimi  e  sulle  modalita' di elezione dei tre membri del consiglio scientifico che rappresentano i ricercatori e tecnologi dell'ente.    3.  Il  consiglio  direttivo ha poteri di deliberazione sul piano triennale  di  cui  all'art.  12  e  sui  suoi aggiornamenti annuali, nonche' sui bilanci.    4. Il consiglio direttivo e' composto:      a) dal presidente dell'Istituto;      b) dal  direttore generale degli armamenti navali del Ministero della difesa;      c) dal  capo  del  reparto  studi  e progetti mezzi e materiali dello Stato maggiore della Marina;      d) dal  capo  dell'Ispettorato  di  supporto navale dello Stato maggiore della Marina;      e) dal capo dell'unita' di gestione della navigazione marittima ed  interna  dell'omonimo  Dipartimento del Ministero dei trasporti e della navigazione;      f) dal   direttore   della  divisione  preposta  -  all'interno dell'unita'  di  gestione  di  cui  alla  lettera e) - alla vigilanza tecnica;      g) dal presidente del Registro italiano navale;      h) da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, nominato dal C.N.R. stesso;      i) da  un  rappresentante dei cantieri navali che concorrono al finanziamento  dell'Istituto  con il contributo annuo di cui all'art. 15,  nominato  dal  Ministro della difesa di concerto con il Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione,  su  designazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;      l) da  un  rappresentante nominato dal Ministro dei trasporti e della  navigazione,  su  designazione  delle societa' armatoriali che concorrono  al finanziamento dell'Istituto con il contributo annuo di cui all'art. 15.    5.   Sono   membri  di  diritto  del  consiglio  direttivo  senza necessita'  di nomina le persone che ricoprono le cariche specificate alle  lettere b), c), d), e), f) e g). Nell'eventualita' di mutamenti nei  servizi  delle  amministrazioni  interessate,  dai  quali  possa conseguire   dubbio   sulla   attribuzione  del  posto  in  consiglio direttivo,  provvedera'  alla  designazione il Ministro che e' a capo delle relative amministrazioni stesse.    6.  Nell'eventualita'  di non designazione dei membri di cui alle lettere  i)  ed  l)  per  mancata stipulazione degli accordi previsti all'art.  15,  lettera  f), potranno essere nominati dal Ministro dei trasporti   e   della  navigazione  due  membri  scelti  fra  persone notoriamente  esperte  rispettivamente  nel  campo  delle costruzioni navali  e  dell'armamento,  i  quali parteciperanno alle riunioni del consiglio direttivo in veste di esperti senza diritto di voto.    7.  I  membri  di  cui alle lettere h), i) ed l) durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.    8.  Il  consiglio  direttivo  si  riunisce  su  convocazione  del presidente  o  su  richiesta di almeno un terzo dei propri membri. Lo stesso   numero  di  membri  puo'  richiedere  l'inserimento  di  uno specifico  punto  all'ordine  del  giorno.  L'avviso di convocazione, contenente  l'ordine  del  giorno,  e'  trasmesso almeno dieci giorni prima  della  data  della  riunione.  La  documentazione  relativa ai diversi  punti all'ordine del giorno e' resa disponibile almeno sette giorni  prima  di  detta  data.  I  termini  di cui al presente comma possono essere abbreviati solo in caso di effettiva urgenza.    9.  Le  riunioni  del  consiglio direttivo sono valide quando sia presente  almeno  la  meta'  dei  suoi  membri. Le deliberazioni sono adottate  a maggioranza  dei voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.    10.  Le deliberazioni del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive, ad eccezione di quelle di cui all'art. 14.                               Art. 7.                        Consiglio scientifico    1. Il consiglio scientifico esprime parere obbligatorio sul piano di  cui  all'art.  12 e sugli aggiornamenti annuali. Su richiesta del consiglio   direttivo  svolge  attivita'  consultiva  e  istruttoria, avvalendosi  altresi'  all'occorrenza di altri esperti. E' costituito da  sette  membri, compreso il presidente, di cui tre eletti nel loro ambito  dai  ricercatori  e  tecnologi  dell'ente  e tre nominati dal presidente,  previa deliberazione del consiglio direttivo, scelti tra professori universitari e dirigenti di ricerca e tecnologi degli enti di ricerca.    2.  Il  consiglio  scientifico  dura  in  carica  quattro anni. I componenti possono essere confermati una sola volta.    3.  Il  consiglio  scientifico  si  riunisce  su convocazione del presidente  o  su  richiesta di almeno un terzo dei propri membri. Lo stesso   numero  di  membri  puo'  richiedere  l'inserimento  di  uno specifico  punto  all'ordine  del  giorno.  L'avviso di convocazione, contenente  l'ordine  del  giorno,  e'  trasmesso almeno dieci giorni prima  della  data  della  riunione.  La  documentazione  relativa ai diversi  punti all'ordine del giorno e' resa disponibile almeno sette giorni  prima  di  detta  data.  I  termini  di cui al presente comma possono essere abbreviati solo in caso di effettiva urgenza.    4.  Le  riunioni del consiglio scientifico sono valide quando sia presente  almeno  la meta' dei suoi membri. I pareri sono validamente espressi  con  il  voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.                               Art. 8.                   Collegio dei revisori dei conti    1.  Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  e'  composto  da  un presidente  e  da  due membri ed e' nominato con decreto del Ministro della  difesa  di  concerto  con  il  Ministro  dei trasporti e della navigazione. Il presidente del collegio e' designato dal Ministro del tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, un membro e' designato  dal Ministro della difesa, l'altro membro e' designato dal Ministro dei trasporti e della navigazione.    2.  Il  collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall'art. 2403 del codice civile, per quanto applicabile.                               Art. 9.             Disposizioni generali relative agli organi    1.  Il  presidente,  i  membri del consiglio direttivo e i membri esterni  del consiglio scientifico, nonche' il presidente ed i membri del  collegio  dei  revisori,  per  la  durata  del loro mandato, non possono   essere   nominati   direttori   di   programmi  di  ricerca dell'Insean,  non  possono  essere  amministratori  o  dipendenti  di imprese  che  partecipano  a  programmi  di  ricerca dell'Insean, ne' possono  far  parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale.    2. Al presidente dell'ente, ai membri del consiglio direttivo, ai membri  esterni  del consiglio scientifico, al presidente e ai membri del  collegio  dei  revisori  dei conti sono attribuite indennita' di carica  determinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con  il  Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.                              Art. 10.                         Direttore generale    1. Il   direttore   generale  sovrintende  alla  gestione  ed  e' responsabile   dell'attuazione   delle  deliberazioni  del  consiglio direttivo.    2. Il  direttore generale svolge ogni altro compito attribuitogli dai regolamenti dell'Insean.    3. Il  direttore  generale  partecipa alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo e ne svolge le funzioni di segretario.    4. Il  direttore  generale  assiste  alle  riunioni del consiglio scientifico e ne svolge le funzioni di segretario.    5. Il  contratto  che  regola il rapporto di lavoro del direttore generale,  la  relativa  durata  ed  i  requisiti  professionali  per l'attribuzione dell'incarico sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 13, comma 1, lettera a).    6. Il  direttore  generale  non  puo'  avere  interessi diretti o indiretti  nelle  imprese  che  partecipano  a  programmi  di ricerca dell'Insean.    7. Il  consiglio direttivo, su proposta del presidente, nomina il direttore  di  struttura  organizzativa  che sostituisce il direttore generale in caso di assenza o impedimento.                              Art. 11.                     Valutazione dell'attivita'    1.   L'Insean,   secondo  criteri  e  modalita'  determinati  dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, costituisce  un  apposito  comitato  incaricato della valutazione dei risultati scientifici dell'attivita' di ricerca dell'ente.    2.  La  valutazione  dell'attivita'  amministrativa  e' svolta ai sensi  del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.                              Art. 12.            Piano di attivita' e fabbisogno di personale    1.  L'Insean  opera  sulla  base di un proprio piano triennale di attivita',  aggiornabile  annualmente,  che  stabilisce gli indirizzi generali,  determina  obiettivi,  priorita'  e  risorse  per l'intero periodo,  in  coerenza  con  il  programma  nazionale per la ricerca, nonche' con i programmi di ricerca dell'Unione europea.    2.  Il  piano  comprende altresi' la programmazione triennale del fabbisogno  di  personale,  con  l'indicazione  delle  assunzioni  da compiere.    3.  Il  piano  e  gli aggiornamenti annuali sono formulati con il coinvolgimento   propositivo   dei   responsabili   delle   strutture organizzative  e  della  comunita'  scientifica  dell'Insean, secondo criteri  e modalita' disciplinati dal regolamento di cui all'art. 13, comma  1,  lettera  g).  I  contenuti del piano e degli aggiornamenti annuali sono determinati con deliberazione del consiglio direttivo.    4.  Il  piano  e  gli  aggiornamenti  annuali  sono approvati dai Ministri vigilanti. Sul piano triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza,  e' acquisito, nel termine perentorio di sessanta giorni, il   parere   del   Ministro   del   tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica  e  del  Ministro per la funzione pubblica. Decorsi  novanta giorni dalla ricezione degli atti senza osservazioni da parte dei Ministri vigilanti, il piano e gli aggiornamenti annuali diventano esecutivi.    5. L'Insean, previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi  dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive  modificazioni  e integrazioni, determina in autonomia gli organici  del  personale  e  le  assunzioni  nelle  diverse tipologie contrattuali,  con  i  soli  vincoli  derivanti  dal  piano di cui al presente articolo.                              Art. 13.                             Regolamenti    1. L'Insean adotta i seguenti regolamenti:      a)   regolamento   sull'organizzazione   delle   strutture,  il personale e la dirigenza;      b)  regolamento  di  disciplina  della  fornitura  di servizi a terzi;      c)    regolamento    di   disciplina   della   contabilita'   e dell'attivita' contrattuale;      d)  regolamento di disciplina delle procedure di assunzione del personale;      e) regolamento di disciplina della mobilita' con le universita' del personale di ricerca;      f)  regolamento  della  presenza  in iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;      g) regolamento sulla formazione del piano triennale.                              Art. 14.     Competenze dei Ministeri vigilanti e della Corte dei conti    1.  Per  le  delibere  dell'ente  relative  al piano triennale di attivita'  e  agli aggiornamenti annuali si applicano le disposizioni di  cui  all'art.  12,  per quelle di adozione dei regolamenti di cui all'art.  13  i  Ministri  vigilanti  esercitano  i  controlli di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.    2.  I  bilanci  preventivi,  i conti consuntivi, le relazioni del collegio   dei   revisori   dei   conti   e   una  relazione  annuale sull'attivita'  svolta dall'ente e dai consorzi, fondazioni, societa' o centri comunque costituiti o partecipati dall'ente, sono inviati ai Ministeri  vigilanti,  al  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al Dipartimento della funzione pubblica.    3. Restano ferme le norme in vigore sull'approvazione dei bilanci di   previsione  e  dei  conti  consuntivi  da  parte  dei  Ministeri vigilanti, nonche' quelle sul controllo della Corte dei conti.                              Art. 15.                               Risorse    1. Le risorse dell'Insean sono costituite:      a) dal contributo ordinario annuo dello Stato;      b) dai  contributi per l'esecuzione della ricerca applicata nel settore navale;      c) da   assegnazioni   e   contributi  da  parte  di  pubbliche amministrazioni per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;      d) da  eventuali  contributi  dell'Unione  europea  o  di altri organismi   internazionali   per  la  partecipazione  a  programmi  e progetti;      e) dai proventi derivanti dalla fornitura di servizi a terzi;      f) da  contributi  annui  che potranno essere concordati con le associazioni dei cantieri navali e delle societa' armatoriali;      g) da ogni altra eventuale entrata.                              Art. 16.                              Personale    1.  Le  procedure  di assunzione ai diversi livelli e profili del personale sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 13, comma 1, lettera d).    2.  La  liberta'  scientifica  e  l'autonomia  professionale  dei ricercatori  e  tecnologi  dell'Insean,  fermo  restando l'obbligo di svolgere  le  attivita'  necessarie  al conseguimento degli obiettivi previsti  dai  programmi dell'ente, sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 13, comma 1, lettera a).                              Art. 17.                    Mobilita' con le universita'    1.  La  mobilita'  con le universita' del personale di ricerca e' disciplinata dal regolamento di cui all'art. 13, comma 1, lettera e), e dagli statuti e regolamenti degli atenei.                              Art. 18.                     Norme transitorie e finali    1. Gli schemi dei regolamenti di cui all'art. 13 sono predisposti dal  consiglio  direttivo  e  resi noti al personale entro centoventi giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente regolamento, fermo  restando  quanto previsto dall'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. I predetti   schemi,  con  eventuali  modifiche  e  integrazioni,  sono sottoposti  ai Ministri vigilanti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.  |  
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