Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2001 (vai al sommario) |
ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE |
DISPOSIZIONE 30 marzo 2001 |
Emanazione del regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale. |
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IL PRESIDENTE Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381; Visto l'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la deliberazione n. 332 adottata dal consiglio direttivo dell'Insean in data 9 novembre 2000, relativa all'adozione del regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, in attuazione del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381; Vista la nota prot. n. 8/12772/D.XI.42 del 28 febbraio 2001 del Ministero della difesa, con la quale sono state formulate delle condizioni per l'approvazione del predetto regolamento deliberato dal consiglio direttivo nella seduta del 9 novembre 2000; Vista la deliberazione del consiglio direttivo n. 346, in data 30 marzo 2001, con la quale e' stato adottato in via definitiva il regolamento nel testo aderente alle condizioni ministeriali; Dispone: E' emanato l'unito regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale. La presente disposizione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 30 marzo 2001 Il presidente: Grazioli |
| Allegato Regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale. Art. 1. Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Insean) 1. L'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Insean) e' ente di ricerca con competenza scientifica nel campo dell'idrodinamica navale e marittima. 2. L'Insean ha personalita' giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero dei trasporti e della navigazione. Art. 2. Attivita' e finalita' dell'Insean 1. L'Insean: a) promuove ed effettua attivita' di ricerca teorica e sperimentale nel campo dell'idrodinamica navale e marittima, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali; b) provvede all'esecuzione delle esperienze con modelli di navi e dei loro organi propulsivi e di governo e di tutte le altre esperienze di idrodinamica navale e marittima che possono essere compiute negli impianti dell'Istituto o altrove, al fine di soddisfare le richieste dei Ministeri vigilanti, delle altre pubbliche amministrazioni, dell'industria cantieristica, delle societa' armatoriali o di privati in genere; c) partecipa alle prove in mare che interessano le materie di propria competenza; d) cura la valorizzazione, lo sviluppo precompetitivo e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta dall'Istituto e dai soggetti di cui all'art. 3; e) cura la collaborazione con enti e istituzioni italiani e di altri Paesi e con organismi sovranazionali che operano nel campo dell'idrodinamica navale e marittima; f) svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attivita' di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, attivita' di alta formazione postuniversitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente. Puo' altresi' svolgere attivita' di formazione superiore non universitaria; g) fornisce supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche su loro richiesta. Art. 3. Strumenti 1. Per lo svolgimento delle attivita' ed il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 2, l'Insean, secondo criteri e modalita' determinati con il regolamento di cui all'art. 13, comma 1, lettera f), puo' stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. 2. La costituzione o la partecipazione in societa' con apporto finanziario o con quota del capitale sociale superiori a quelli previsti dalle disposizioni di legge e' soggetta al parere favorevole del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che deve essere acquisito nel termine di quarantacinque giorni, ed alla autorizzazione preventiva dei Ministri vigilanti, che si intende concessa qualora non intervengano osservazioni o dinieghi entro sessanta giorni dalla richiesta. 3. L'Insean puo' altresi' partecipare a centri di ricerca internazionali in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi. Art. 4. Organi 1. Sono organi dell'ente: a) il presidente; b) il consiglio direttivo; c) il consiglio scientifico; d) il collegio dei revisori dei conti. Art. 5. Presidente 1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, ne sovrintende all'andamento, convoca e presiede il consiglio direttivo e il consiglio scientifico, stabilendone l'ordine del giorno. 2. Il presidente promuove lo sviluppo delle attivita' dell'Insean e cura i rapporti esterni con le amministrazioni pubbliche, con gli enti e le istituzioni italiane e di altri Paesi e con gli organismi sovranazionali. 3. Il presidente, nell'esercizio delle proprie competenze, adotta gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno che gli sono espressamente attribuiti dalla legge e dai regolamenti dell'ente. 4. Il presidente nomina, su parere conforme del consiglio direttivo, il direttore generale. 5. Il presidente puo' adottare, in caso di urgenza, provvedimenti che sarebbero di competenza del consiglio direttivo, ma ad esso dovra' sottoporli alla prima successiva riunione per la ratifica. 6. Il presidente designa il componente del consiglio direttivo e quello del consiglio scientifico che lo sostituiscono, in caso di assenza o impedimento, nella presidenza delle riunioni dei predetti organi. 7. Il sostituto del presidente designato tra i componenti del consiglio direttivo adotta gli atti di competenza del presidente in caso di impedimento, ovvero, su sua delega, in caso di prolungata assenza. 8. Il presidente e' nominato con le procedure previste dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Art. 6. Consiglio direttivo 1. Il consiglio direttivo ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attivita' dell'ente. 2. Il consiglio direttivo delibera sui regolamenti di cui all'art. 13 e sulle relative modifiche e integrazioni, nonche' sulle materie previste dai regolamenti medesimi e sulle modalita' di elezione dei tre membri del consiglio scientifico che rappresentano i ricercatori e tecnologi dell'ente. 3. Il consiglio direttivo ha poteri di deliberazione sul piano triennale di cui all'art. 12 e sui suoi aggiornamenti annuali, nonche' sui bilanci. 4. Il consiglio direttivo e' composto: a) dal presidente dell'Istituto; b) dal direttore generale degli armamenti navali del Ministero della difesa; c) dal capo del reparto studi e progetti mezzi e materiali dello Stato maggiore della Marina; d) dal capo dell'Ispettorato di supporto navale dello Stato maggiore della Marina; e) dal capo dell'unita' di gestione della navigazione marittima ed interna dell'omonimo Dipartimento del Ministero dei trasporti e della navigazione; f) dal direttore della divisione preposta - all'interno dell'unita' di gestione di cui alla lettera e) - alla vigilanza tecnica; g) dal presidente del Registro italiano navale; h) da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, nominato dal C.N.R. stesso; i) da un rappresentante dei cantieri navali che concorrono al finanziamento dell'Istituto con il contributo annuo di cui all'art. 15, nominato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, su designazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; l) da un rappresentante nominato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, su designazione delle societa' armatoriali che concorrono al finanziamento dell'Istituto con il contributo annuo di cui all'art. 15. 5. Sono membri di diritto del consiglio direttivo senza necessita' di nomina le persone che ricoprono le cariche specificate alle lettere b), c), d), e), f) e g). Nell'eventualita' di mutamenti nei servizi delle amministrazioni interessate, dai quali possa conseguire dubbio sulla attribuzione del posto in consiglio direttivo, provvedera' alla designazione il Ministro che e' a capo delle relative amministrazioni stesse. 6. Nell'eventualita' di non designazione dei membri di cui alle lettere i) ed l) per mancata stipulazione degli accordi previsti all'art. 15, lettera f), potranno essere nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione due membri scelti fra persone notoriamente esperte rispettivamente nel campo delle costruzioni navali e dell'armamento, i quali parteciperanno alle riunioni del consiglio direttivo in veste di esperti senza diritto di voto. 7. I membri di cui alle lettere h), i) ed l) durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 8. Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei propri membri. Lo stesso numero di membri puo' richiedere l'inserimento di uno specifico punto all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, e' trasmesso almeno dieci giorni prima della data della riunione. La documentazione relativa ai diversi punti all'ordine del giorno e' resa disponibile almeno sette giorni prima di detta data. I termini di cui al presente comma possono essere abbreviati solo in caso di effettiva urgenza. 9. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando sia presente almeno la meta' dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 10. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive, ad eccezione di quelle di cui all'art. 14. Art. 7. Consiglio scientifico 1. Il consiglio scientifico esprime parere obbligatorio sul piano di cui all'art. 12 e sugli aggiornamenti annuali. Su richiesta del consiglio direttivo svolge attivita' consultiva e istruttoria, avvalendosi altresi' all'occorrenza di altri esperti. E' costituito da sette membri, compreso il presidente, di cui tre eletti nel loro ambito dai ricercatori e tecnologi dell'ente e tre nominati dal presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, scelti tra professori universitari e dirigenti di ricerca e tecnologi degli enti di ricerca. 2. Il consiglio scientifico dura in carica quattro anni. I componenti possono essere confermati una sola volta. 3. Il consiglio scientifico si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei propri membri. Lo stesso numero di membri puo' richiedere l'inserimento di uno specifico punto all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, e' trasmesso almeno dieci giorni prima della data della riunione. La documentazione relativa ai diversi punti all'ordine del giorno e' resa disponibile almeno sette giorni prima di detta data. I termini di cui al presente comma possono essere abbreviati solo in caso di effettiva urgenza. 4. Le riunioni del consiglio scientifico sono valide quando sia presente almeno la meta' dei suoi membri. I pareri sono validamente espressi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Art. 8. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un presidente e da due membri ed e' nominato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione. Il presidente del collegio e' designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un membro e' designato dal Ministro della difesa, l'altro membro e' designato dal Ministro dei trasporti e della navigazione. 2. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall'art. 2403 del codice civile, per quanto applicabile. Art. 9. Disposizioni generali relative agli organi 1. Il presidente, i membri del consiglio direttivo e i membri esterni del consiglio scientifico, nonche' il presidente ed i membri del collegio dei revisori, per la durata del loro mandato, non possono essere nominati direttori di programmi di ricerca dell'Insean, non possono essere amministratori o dipendenti di imprese che partecipano a programmi di ricerca dell'Insean, ne' possono far parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale. 2. Al presidente dell'ente, ai membri del consiglio direttivo, ai membri esterni del consiglio scientifico, al presidente e ai membri del collegio dei revisori dei conti sono attribuite indennita' di carica determinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Art. 10. Direttore generale 1. Il direttore generale sovrintende alla gestione ed e' responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo. 2. Il direttore generale svolge ogni altro compito attribuitogli dai regolamenti dell'Insean. 3. Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo e ne svolge le funzioni di segretario. 4. Il direttore generale assiste alle riunioni del consiglio scientifico e ne svolge le funzioni di segretario. 5. Il contratto che regola il rapporto di lavoro del direttore generale, la relativa durata ed i requisiti professionali per l'attribuzione dell'incarico sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 13, comma 1, lettera a). 6. Il direttore generale non puo' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese che partecipano a programmi di ricerca dell'Insean. 7. Il consiglio direttivo, su proposta del presidente, nomina il direttore di struttura organizzativa che sostituisce il direttore generale in caso di assenza o impedimento. Art. 11. Valutazione dell'attivita' 1. L'Insean, secondo criteri e modalita' determinati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, costituisce un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici dell'attivita' di ricerca dell'ente. 2. La valutazione dell'attivita' amministrativa e' svolta ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Art. 12. Piano di attivita' e fabbisogno di personale 1. L'Insean opera sulla base di un proprio piano triennale di attivita', aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorita' e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca, nonche' con i programmi di ricerca dell'Unione europea. 2. Il piano comprende altresi' la programmazione triennale del fabbisogno di personale, con l'indicazione delle assunzioni da compiere. 3. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono formulati con il coinvolgimento propositivo dei responsabili delle strutture organizzative e della comunita' scientifica dell'Insean, secondo criteri e modalita' disciplinati dal regolamento di cui all'art. 13, comma 1, lettera g). I contenuti del piano e degli aggiornamenti annuali sono determinati con deliberazione del consiglio direttivo. 4. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono approvati dai Ministri vigilanti. Sul piano triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, e' acquisito, nel termine perentorio di sessanta giorni, il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica. Decorsi novanta giorni dalla ricezione degli atti senza osservazioni da parte dei Ministri vigilanti, il piano e gli aggiornamenti annuali diventano esecutivi. 5. L'Insean, previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, con i soli vincoli derivanti dal piano di cui al presente articolo. Art. 13. Regolamenti 1. L'Insean adotta i seguenti regolamenti: a) regolamento sull'organizzazione delle strutture, il personale e la dirigenza; b) regolamento di disciplina della fornitura di servizi a terzi; c) regolamento di disciplina della contabilita' e dell'attivita' contrattuale; d) regolamento di disciplina delle procedure di assunzione del personale; e) regolamento di disciplina della mobilita' con le universita' del personale di ricerca; f) regolamento della presenza in iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; g) regolamento sulla formazione del piano triennale. Art. 14. Competenze dei Ministeri vigilanti e della Corte dei conti 1. Per le delibere dell'ente relative al piano triennale di attivita' e agli aggiornamenti annuali si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, per quelle di adozione dei regolamenti di cui all'art. 13 i Ministri vigilanti esercitano i controlli di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. 2. I bilanci preventivi, i conti consuntivi, le relazioni del collegio dei revisori dei conti e una relazione annuale sull'attivita' svolta dall'ente e dai consorzi, fondazioni, societa' o centri comunque costituiti o partecipati dall'ente, sono inviati ai Ministeri vigilanti, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al Dipartimento della funzione pubblica. 3. Restano ferme le norme in vigore sull'approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi da parte dei Ministeri vigilanti, nonche' quelle sul controllo della Corte dei conti. Art. 15. Risorse 1. Le risorse dell'Insean sono costituite: a) dal contributo ordinario annuo dello Stato; b) dai contributi per l'esecuzione della ricerca applicata nel settore navale; c) da assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma; d) da eventuali contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti; e) dai proventi derivanti dalla fornitura di servizi a terzi; f) da contributi annui che potranno essere concordati con le associazioni dei cantieri navali e delle societa' armatoriali; g) da ogni altra eventuale entrata. Art. 16. Personale 1. Le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 13, comma 1, lettera d). 2. La liberta' scientifica e l'autonomia professionale dei ricercatori e tecnologi dell'Insean, fermo restando l'obbligo di svolgere le attivita' necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi dell'ente, sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 13, comma 1, lettera a). Art. 17. Mobilita' con le universita' 1. La mobilita' con le universita' del personale di ricerca e' disciplinata dal regolamento di cui all'art. 13, comma 1, lettera e), e dagli statuti e regolamenti degli atenei. Art. 18. Norme transitorie e finali 1. Gli schemi dei regolamenti di cui all'art. 13 sono predisposti dal consiglio direttivo e resi noti al personale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. I predetti schemi, con eventuali modifiche e integrazioni, sono sottoposti ai Ministri vigilanti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
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