| Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  
| CIRCOLARE 20 marzo 2001, n. 16 |  
| Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2000. |  
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                  A tutti gli Uffici Centrali dei Bilancio presso                  i Ministeri e le Amministrazioni autonome                  Alla Scuola Superiore della P.A.                  Alle Ragionerie Provinciali dello Stato                  All'Ufficio  di Ragioneria presso il Magistrato per                  il Po
                    e, per conoscenza:
                    Al Dipartimento del Tesoro - Direzione V - Div. I                  Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri                  A tutti i Ministeri                  A tutte le Amministrazioni autonome                  Alla Corte dei conti - Ufficio Rendicontazione                  e Rapporti con il Parlamento
     Il  Rendiconto  generale  dello Stato per il 2000 espone, come per l'esercizio 1999, nel conto del bilancio le risultanze dell'entrate e delle spese e, nel conto del patrimonio, le attivita' e le passivita' finanziarie  e  patrimoniali,  nonche'  la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella patrimoniale.   1.- In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21 della legge di  contabilita'  di  Stato  n.  468  del 1978, tale documento dovra' essere presentato al Parlamento entro il 30 giugno c.a..   In  relazione  a  cio' e al fine di assicurare la trasmissione del predetto  rendiconto  generale alla Corte dei conti per la prescritta parifica  nei  termini  stabiliti  dalle vigenti norme - tenuto conto delle  esigenze  connesse con le elaborazioni dei Sistema Informativo del  Dipartimento  della Ragioneria Generale dello Stato - gli Uffici in  indirizzo dovranno attenersi, oltre a quanto previsto nel manuale di  pianificazione  delle  operazioni  di  chiusura  delle  scritture contabili   per   l'esercizio   finanziario   suddetto,   predisposte dall'Ispettorato  Generale per l'Informatizzazione della Contabilita' Generale dello Stato, anche alle istruzioni qui di seguito indicate.   2.-   Funzioni   obiettivo.  Nulla  e'  cambiato  in  merito  alle classificazioni  delle  spese  dello Stato per funzioni obiettivo; si ripetono, ad ogni buon fine, qui di seguito gli adempimenti specifici ai quali codesti Uffici dovranno attenersi.   Il  27  aprile gli Uffici Centrali del Bilancio ritireranno presso l'Ufficio  VII dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio due copie del documento riepilogativo per funzioni obiettivo dei dati di consuntivo.   Il documento riportera', per i capitoli dell'esercizio finanziario 2000,    le    funzioni-obiettivo    e    le   relative   percentuali (rispettivamente  per le previsioni definitive di competenza, cassa e residui, per il pagato e il rimasto da pagare).   L'elaborato  medesimo  dovra'  essere rimesso alle Amministrazioni competenti  per  le eventuali modifiche concordate con il coesistente Ufficio  Centrale  del  Bilancio  e con l'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio.   Successivamente,  gli  Uffici  Centrali  del Bilancio, acquisiti i dati  forniti  dalle  Amministrazioni  medesime  (le quali avranno la possibilita'   di   confermare   o   modificare  le  percentuali  ivi riportate), provvederanno ad immetterli nel Sistema Informativo entro il termine massimo del 9 maggio.   Il  18 maggio, gli stessi Uffici Centrali del Bilancio ritireranno presso  l'Ufficio  VII  una  versione aggiornata del documento per il riscontro di tutti i dati e gli elementi in esso contenuti.   Entro  il  23  maggio  tutti  gli  Uffici  Centrali  restituiranno all'Ufficio  VII  detto elaborato per l'invio dello stesso alla Corte dei conti in allegato al conto consuntivo.   3.-  Monitoraggio  delle  leggi  di  spesa.  Con  riferimento alla necessita'  di  consentire la valutazione economica e finanziaria dei risultati  di gestione in relazione agli scopi delle principali leggi di   spesa   di   cui   all'art.   13   del  D.lgs  279/97,  ciascuna Amministrazione potra' continuare ad aggiornare le informazioni, gia' in  loro  possesso,  dello  stato  di attuazione delle leggi di spesa presentate  in  occasione dei Rendiconti 1998 e 1999 (ALlegato 1). Le Amministrazioni  medesime,  avvalendosi  inoltre dei dati disponibili nel  Sistema  Informativo  della  RGS  in seguito all'attivazione del mandato  informatico,  potranno  valutare  d'intesa  con i competenti Uffici  centrali  di  bilancio  provvedimenti legislativi che, a loro giudizio,   consentano   l'individuazione   di  ulteriori  specifiche politiche di settore.   4.-   Allegati   spese   di   personale.   Il   conto   consuntivo dell'esercizio  finanziario  2000  di ciascuna Amministrazione dovra' essere  corredato  da  appositi allegati riepilogativi delle spese di personale  distinti  tra  "Stipendi,  retribuzioni  ed  altri assegni fissi"  e  "Retribuzioni  accessorie" secondo gli schemi annessi alla presente circolare (Allegati 2 e 3).   In particolare, nelle note preliminari, di cui al successivo punto 6,  dovranno  essere  riportate  opportune indicazioni in merito alle risultanze evidenziate negli allegati medesimi. Inoltre, a seguito di quanto  previsto  dall'art.  65  del  D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  negli  stessi  allegati saranno  indicati  tutti  gli  emolumenti  corrisposti  al  personale nell'esercizio  finanziario  2000,  con  la sola esclusione di quelli riguardanti i Ministri e i Sottosegretari di Stato.   Va  ricordato  che  tutte  le  sopraindicate informazioni dovranno concordare  con i dati risultanti nel conto annuale che, ai sensi del citato D.lgs. n. 29/93, si configura come consuntivo analitico.   5.  - Note. Per consentire l'esposizione meccanografica delle note al  capitolo  (eliminazione  di  somme per perenzione amministrativa, eccedenza  di  cassa,  ecc.),  ciascun  Ufficio  Centrale di Bilancio dovra'   comunicare,   con   la  massima  puntualita',  le  opportune informazioni  al Sistema Informativo entro il 20 aprile c.a., secondo le modalita' indicate nell'apposita guida operativa.   Nel  richiamare  la  circolare n. 34 del 30/10/2000, si raccomanda gli  uffici interessati di esercitare un attento controllo al fine di evitare che si determinino eccedenze di spesa in presenza di economie su fondi assegnati ai vari capitoli destinatari della legge n. 908/60 Con  l'occasione  si  rammenta  che  le  eccedenze  stesse troveranno sanatoria   legislativa   esclusivamente   nell'ipotesi   in  cui  si realizzeranno a livello di unita' previsionale di base.   Tenuto  conto,  tuttavia,  che  l'unita' elementare di rilevazione dell'eccedenza   rimane   il  singolo  capitolo,  i  suddetti  Uffici Centrali,  entro  la  stessa  data,  dovranno continuare a comunicare all'Ufficio   VII  dell'Ispettorato  Generale  per  le  Politiche  di Bilancio   specificatamente  per  ciascun  capitolo  interessato,  le eccedenze  di  spesa in conto competenza, in conto residui e in conto cassa  che  dovessero essere accertate, nonche' le somme perente agli effetti amministrativi.   L'Ufficio  VII,  nel  prendere  atto  delle  eccedenze  di  spesa, autorizzera'   gli  Uffici  Centrali  del  Bilancio  ad  operare  via terminale  per  la  loro  acquisizione  nelle  scritture  del Sistema Informativo.   Le   eccedenze   di   cassa,   com'e'   noto,  saranno  registrate automaticamente dal sistema con l'inserimento dei dati definitivi del pagato.  Tuttavia,  affinche' si generi la prevista nota al capitolo, e'   necessario  che  codesti  Uffici  provvedano  ad  effettuare  la specifica transazione, utilizzando il nodo BCAE.   6.  - Note preliminari. Le note preliminari dovranno essere curate direttamente dalle Amministrazioni similmente a quanto avviene per il bilancio  di previsione ed in sintonia con quanto prevede al riguardo la vigente normativa (art. 2. comma 4 quater - L. 468/78). Al fine di consentire  una  corretta  valutazione dell'attivita' svolta ciascuna Amministrazione  dovra'  esporre  con  particolare  cura  i risultati raggiunti  in ordine agli obiettivi e ai programmi fissati in sede di predisposizione del bilancio di previsione dello stesso anno.   7.  - Si richiama l'attenzione dei Direttori degli Uffici Centrali del Bilancio sul contenuto delle indicazioni della circolare n. 1 del 10/1/2001, concernente l'accertamento dei residui al 31/12/2000.   In merito alla conservazione dei residui di stanziamento, ciascuna Amministrazione  dovra'  conformarsi alle indicazioni contenute nello schema  approvato  dal  Consiglio  dei  Ministri nella seduta dell' 8 Marzo us..   Cio'  premesso,  si ribadisce la necessita' dell'assoluto rispetto dei   termini   perentori   di  seguito  riportati  al  fine  di  non compromettere  la  presentazione  del Rendiconto alla Corte dei conti entro il 31 maggio p.v..
                       AMMINISTRAZIONE DELLO STATO
  I - CONTO DEL BILANCIO
  A) ENTRATA
     Il  26  aprile:  gli Uffici Centrali del Bilancio interessati e la Direzione  V  -Ufficio  I  - del Dipartimento del Tesoro ritireranno, presso   l'ispettorato   Generale   per   l'informatizzazione   della Contabilita'  dello  Stato  -  Via XX Settembre, 97 - per i centri di responsabilita'  di  rispettiva competenza, due copie dell'elenco dei versamenti  dell'esercizio  (ex  mod.  219/A)  per  le  operazioni di parifica  con  l'ispettorato  generale per la finanza delle pubbliche Amministrazioni.   entro  il  4 maggio: i predetti Uffici centrali e la Direzione V - Ufficio  I  - del Dipartimento del Tesoro completate le operazioni di parifica, segnaleranno all'ufficio X dell'Ispettorato Generale per le Politiche  di  Bilancio  con  il  modello  RG-11-EN-IPO1 le eventuali rettifiche   e   correzioni  da  apportare  ai  cennati  elenchi  dei versamenti;   entro  il  10  maggio:  l'ufficio  Centrale del Bilancio presso il Ministero  delle  Finanze  e  la  Direzione  V  -  Ufficio  I  -  del Dipartimento   del  Tesoro  provvederanno  a  fornire  all'ufficio  X dell'ispettorato  Generale  per  le Politiche di Bilancio, trascritti sul  modello RG-11-EN-IPO2, i dati relativi alle ritenute operate dai singoli  Ministeri  in  fase di ordinazione delle spese di rispettiva competenza, alle tasse di bollo per documenti di trasporto, ad alcuni carichi  di pertinenza del Dipartimento del Tesoro per cui non esiste il  relativo  versamento  presso  la  Tesoreria  centrale, nonche' le notizie relative alle somme rimaste da versare;   entro il 17 maggio: gli Uffici Centrali del Bilancio interessati e la Direzione V - Ufficio I - del Dipartimento del Tesoro, ritireranno presso   l'ispettorato   generale   per   l'informatizzazione   della contabilita' di Stato due copie degli elaborati di consuntivo di loro pertinenza,  che  riporteranno  le informazioni acquisite dal Sistema Informativo a tutto il 1O maggio;   entro  il 18 maggio: la Direzione V - Ufficio I - del Dipartimento del  Tesoro  e i predetti Uffici centrali consegneranno all'Ufficio X dell'Ispettorato  Generale per le Politiche di Bilancio una copia del conto   consuntivo  debitamente  riscontrata,  con  la  dichiarazione attestante  la  esattezza  di  tutti i dati ed elementi riportati nei documenti medesimi;   entro il 22 maggio: gli Uffici centrali interessati e la Direzione V  -  Ufficio  I  -  del  Dipartimento del Tesoro, ritireranno presso l'Ispettorato  generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato rispettivamente:   - una copia dell'elenco completo dei versamenti dell'esercizio (ex mod. 219/A);   -  due  copie  (solo  1^  e  2^  parte) dell'elenco dei versamenti dell'esercizio (ex mod. 219/A);   -  tre  copie  dell'elenco  completo delle riscossioni (ex mod. C. 221);   - due copie del conto consuntivo per centri di responsabilita';   entro  la  stessa  data: l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero delle Finanze ritirera' presso l'Ufficio X dell'Ispettorato Generale  per  le  Politiche di Bilancio quattro copie del consuntivo completo  di  allegati  della  Nota  preliminare, di cui tre copie da sottoporre alla firma del Ministro delle Finanze.   Gli  Uffici  centrali presso le Amministrazioni e la Direzione V - Ufficio  I  -del dipartimento del tesoro cureranno l'invio alla Corte dei  conti  di  una  copia (1^ e 2^ parte) dell'elenco dei versamenti dell'esercizio  (ex mod. 219/A ), e di una copia dell'elenco completo delle riscossioni (ex mod. C 221);   entro  il  25  maggio:  l'Ufficio  Centrale del Bilancio presso il Ministero  delle Finanze restituira' all'Ufficio VII dell'Ispettorato Generale  per  le  Politiche  di  Bilancio,  le  tre  copie del conto consuntivo  firmate  dal  Ministro  delle Finanze, da sottoporre alla firma  del  Ministro  del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.
  B) SPESA
     il  13 aprile: gli Uffici Centrali del Bilancio ritireranno presso l'Ispettorato  generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato  -  Via XX Settembre, 97 - due copie del consuntivo completo di riepiloghi  per  il  riscontro  di  tutti  i dati ed elementi in essi contenuti.   A tale riguardo, e' da far presente che i dati contabili riportati nella copia del consuntivo prodotto alla data sono quelli immessi nel Sistema  centrale  secondo  le  normali operazioni meccanografiche di gestione,  previste nel manuale di pianificazione delle operazioni di chiusura dell'area spese per l'esercizio 2000.   Entro  il  26  aprile:  i  suddetti Uffici centrali, completato il riscontro,  restituiranno  all'Ufficio  VII dell'Ispettorato Generale per  le  Politiche  di  Bilancio  una  copia  revisionata  del  conto consuntivo   apportandovi   solo   ed   esclusivamente  le  eventuali rettifiche  e  correzioni  riguardanti  i  dati  anagrafici (numero e denominazione del capitolo e variazioni di bilancio).   Per  quanto  concerne  invece  i  dati  contabili di gestione, gli Uffici  centrali  ne  potranno  continuare l'aggiornamento, fino alla data improrogabile del 30 aprile.   Il  10 maggio: gli Uffici Centrali del Bilancio ritireranno presso l'Ispettorato  generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato  due  copie  del conto consuntivo completo di riepiloghi per il riscontro di tutti i dati ed elementi in essi riportati. Tali dati si riferiranno  alle  informazioni  acquisite  dal Sistema a tutto il 30 aprile.   Entro  il  15  maggio:  gli stessi Uffici centrali provvederanno a consegnare all'ufficio VII dell'ispettorato Generale per le Politiche di  Bilancio  una  copia revisionata dello schema di Nota preliminare predisposta  dalla Amministrazione, nonche' due coppie dattiloscritte della  stessa,  l'elaborato relativo al monitoraggio delle principali leggi  di  spesa,  gli  allegati  per  le  spese  di personale ed una dichiarazione  del  Direttore  dell'Ufficio  Centrale  del  Bilancio, attestante  l'esattezza  di  tutti  i  dati ed elementi riportati nel documento medesimo.   Su  tale copia dovranno essere riprodotte manualmente le eventuali correzioni  e  rettifiche ai dati anagrafici, alle note, nonche' alle variazioni contabili apportate eccezionalmente dopo il 30 aprile.   Come gia' evidenziato, eventuali variazioni contabili non potranno che  riguardare  modifiche  ai  dati dei pagamenti, restando precluso qualsiasi intervento modificatorio delle somme impegnate.   Il 22 maggio: gli Uffici centrali ritireranno presso l'ispettorato generale  per l'informatizzazione della contabilita' di Stato quattro copie  complete  del  rispettivo conto consuntivo, tre delle quali da sottoporre, previo controllo, alla firma del Ministro competente.   Entro  il  25  maggio:  i  suddetti  Uffici centrali consegneranno all'Ufficio   VII  dell'Ispettorato  Generale  per  le  Politiche  di Bilancio  per  il  successivo inoltro alla Corte dei conti, tre copie del  conto  consuntivo  firmate  dai Ministri competenti, complete di Nota  preliminare,  altre  due  copie  di  quest'ultima, ed eventuali ulteriori allegati.
  Il - CONTO DEL PATRIMONIO
     Il   conto   patrimoniale   risulta   impostato  nelle  due  parti fondamentali costituite da:   a)  attivita'  e  passivita'  finanziarie  e  patrimoniali  con le variazioni   derivanti   dalla   gestione   del   bilancio  e  quelle verificatesi per qualsiasi altra causa:   b) dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella patrimoniale.   Tali  indicazioni sono contenute nell'art. 22 della legge 468/1978 e  successive  modificazioni  ed integrazioni e in via amministrativa nelle istruzioni impartite con la circolare n. 6 del 7 febbraio 1981. A  queste  si collegano le ultime disposizioni contenute nella citata legge  n. 94 del 3 aprile 1997 e nel decreto legislativo n. 279 del 7 agosto  1997  che  con  l'art.  14  intende  anche  concorrere ad una migliore rilevazione del grado di redditivita' del patrimonio statale ponendo le premesse per una gestione economica del patrimonio stesso; assunto  che ha trovato una sua definizione attraverso l'introduzione in  detto Conto di un livello di classificazione dei beni dello Stato suscettibili  di  utilizzazione  economica  (tabella C) allegata allo stesso decreto legislativo n. 279.   Cio'  considerato,  si  fa  presente che, in coerenza con la nuova struttura  del  bilancio  statale introdotta dalla recente normativa, tale documento comprende le risultanze della gestione delle entrate e delle  spese  con  prospettazioni  affiancate  a quelle esistenti che illustrano i legami tra i dati patrimoniali con riflessi finanziari e la  stessa nuova struttura del bilancio. Tali prospetti, da riportare nella  Sezione  II^" del Conto - Dimostrazione di concordanza tra gli accertamenti  di  competenza del bilancio ed il conto del patrimonio, riguardano  essenzialmente  il rapporto tra le funzioni - obiettivo e le  strutture  organizzative  per  centri  di  responsabilita'  delle Amministrazioni,  la  distribuzione dei capitoli di spesa nelle varie funzioni  -obiettivo esistenti e la loro proiezione nelle attivita' e passivita' in cui e' suddiviso il conto del patrimonio.   Quanto    alle    prospettazioni,    che   dovranno   fornire   la rappresentazione  dei beni secondo le voci previste dalla tabella "C" allegata  al  decreto legislativo n. 279, si evidenzia che, in attesa della  definizione dei decreti di attuazione dell'art. 14, commi 2, 3 e  4  nonche'  delle  nuove  istruzioni  alle  Amministrazioni per la gestione  e  rendicontazione  di  tali beni (patrimoniali e demaniali insieme)  si  fa luogo ad una rappresentazione dei soli beni immobili patrimoniali,   i   cui   dati   conoscitivi  presenti  nell'anagrafe consentono di attuare la classificazione introdotta dal comma 1 dello stesso decreto legislativo per l'individuazione dei beni suscettibili di utilizzazione economica.   Le  procedure  per  l'inserimento nel Sistema informativo dei dati relativi alle variazioni intervenute nei conti generali n. 2 (crediti e   partecipazioni),   n.  3  (beni  patrimoniali)  e  n.  5  (debito patrimoniale)  sono  quelle contenute nelle "Istruzioni per i servizi di  automazione",  e  riportate  in  sintesi  nell'apposito  "manuale tecnico"  in  dotazione  degli  Uffici  Centrali del Bilancio e delle Ragionerie provinciali.   Come  per  l'esercizio  1999,  per  la  definizione  del  presente rendiconto  e'  da  utilizzare la procedura che qualifica nell'ambito dei  conti  generali  n.  2 e n. 5, rispettivamente le partecipazioni azionarie  (azioni  quotate  e  non  quotate,  imprese  o istituti di credito  collegati, controllati, altri) e i debiti vari (debiti verso governi esteri, cassa depositi e prestiti, altri organismi).   Va ricordato che per Societa' controllate si intendono le societa' in  cui  lo  Stato  dispone  della  maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea  ordinaria,  o  le societa' in cui lo Stato dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; per Societa' collegate, quelle nelle quali lo Stato ha una presunzione  di  influenza  notevole  il  cui  livello percentuale di partecipazione  e'  stato fissato dal codice civile al 10% o al 20% a seconda  che  la societa' partecipata sia o non sia quotata in borsa; come categoria residuale infine tutte le "altre" societa'.   Per  i  conti  generali  n.  1  e  n. 4, relativi alle attivita' e passivita'  finanziarie,  nessun particolare adempimento viene invece richiesto,   atteso  che  gli  stessi  verranno  definiti  attraverso procedure  gestite  direttamente  dall'Ispettorato  Generale  per  le Politiche di Bilancio.   In  merito  agli aspetti finanziari connessi con la gestione delle partite  del  conto  generale  n.  2,  occorre altresi' ricordare che apposite  funzioni  consentono  l'acquisizione  e la variazione degli interessi attivi e degli utili, analogamente a quanto avviene per gli interessi  passivi del debito patrimoniale incluso nel conto generale n. 5.   Tali  procedure  di  automazione  sono  intese  a  raggiungere una qualificazione  dei  movimenti  finanziari  legati  alle  partite  di "credito"  o  di"partecipazione", oltre che a consentire una migliore interpretazione  dei  risultati  della  gestione di tali attivita' in sede di conto generale delle rendite e delle spese.   Cio'  premesso,  occorre considerare che la normativa specifica di ogni   singolo  credito  o  partecipazione  puo'  prevedere  sia  una ricapitalizzazione  sia  il  versamento delle quote di interessi o di utili all'entrata del bilancio statale.   In  tali casi sara' necessario che le Amministrazioni che hanno in gestione  la  partita  patrimoniale  predispongano,  sulla base della propria documentazione, riepiloghi contabili da inoltrare all'Ufficio Centrale  del  Bilancio  competente,  opportunamente  corredati delle informazioni  utili  per  una  esauriente  esposizione dei dati sopra indicati.   Sara'  cura  poi  dell'Ufficio  Centrale del Bilancio acquisire al Sistema  informativo, attraverso specifiche funzioni, i dati relativi agli  utili  o  agli  interessi  versati  al  bilancio,  al  fine  di consentire  la  loro esposizione su un apposito allegato della scheda patrimoniale  (MOD  A).  Tali  dati, anche se di natura finanziaria e quindi estranei alla contabilita' patrimoniale, vengono analizzati in quanto  evidenziano  riflessi  sul bilancio recati dalla gestione del patrimonio.   Ovviamente   per  gli  utili  o  interessi  ricapitalizzati  resta confermata  l'a  loro acquisizione, come variazione aumentativa della patita,  in quanto costituiscono fatti modificativi della consistenza patrimoniale.   Si  rammenta  che,  per una maggiore analiticita' delle variazioni contabili  delle  partite  del  conto generale n. 2, sono disponibili funzioni  che consentono di classificare, per voci economiche, i dati contabili  riferiti a fatti modificativi quali "sopravvenienze, ecc." e "insussistenze, ecc.".   Gli  Uffici  Centrali del Bilancio dovranno avere particolare cura nell'acquisire  tali  dati,  tra i quali quelli relativi agli utili e agli  interessi ricapitalizzati di cui sopra, al fine di pervenire ad una  esposizione  dei risultati della gestione patrimoniale che possa consentire  di  misurare  il  grado  di  redditivita'  delle suddette attivita'.   Inoltre  va  ricordato  che viene allegata alla presente circolare una  scheda  analitica  (Allegato  4)  per individuare della societa' azionaria  partecipata,  oltre  che  la  qualificazione  di  societa' collegate,  controllate  ed  altre,  gli  elementi piu' significativi quali  il  risultato  di  gestione  1999,  la destinazione dell'utile conseguito e la quota assegnata all'Amministrazione.   Tale  scheda,  debitamente  compilata  per  ciascuna  societa' per azioni  dall'Amministrazione interessata, dovra' essere trasmessa dal coesistente   Ufficio   Centrale   del   Bilancio,   unitamente  alla corrispondente    scheda    patrimoniale   automatizzata   (Mod   A), all'ispettorato  Generale  per  le Politiche di Bilancio (Ufficio IX) per essere riportata in appendice al conto generale del patrimonio.   Infine  codesti  Uffici  Centrali  del  Bilancio,  utilizzando  le funzioni   gia'   appositamente   previste,  dovranno  confermare  la validita' dei riferimenti normativi relativi a ciascuna partita, allo scopo  di  tenere aggiornata l'anagrafe delle leggi; in piu' dovranno essere  immessi  nel  Sistema informativo i riferimenti normativi che interessano  le variazioni patrimoniali dipendenti dalla gestione del bilancio,  particolarmente quelli che hanno autorizzato la spesa, per avere  un  quadro normativo di tutti i movimenti finanziari collegati al bilancio medesimo.
  Beni Immobili
     In  ordine alle contabilita' dei beni immobili, e' da far presente che,  per  i  beni  in  gestione  all'Amministrazione  delle Finanze, l'automazione  del processo di formazione del consuntivo consente che ogni  singolo  aggiornamento  contabile relativo ad un bene immobile, effettuato   dalla   Ragioneria   provinciale  in  sede  di  gestione dell'anagrafe   automatica,  si  traduca  in  una  rilevazione  delle variazioni  contabili  nel  corso dell'esercizio ed in una confluenza automatica delle movimentazioni stesse dei beni immobili patrimoniali nelle diverse causali che contraddistinguono la scheda di consistenza del   conto   generale  n.  3  -  sottocategoria  beni  immobili.  Di conseguenza  in corso di esercizio si rende disponibile la situazione aggiornata  del  consuntivo,  che  al  momento della chiusura di tale conto generale, operati gli opportuni controlli, diverra' definitiva.   Cio'  premesso,  e  vista  la  competenza  alla compilazione delle contabilita'  patrimoniali,  che  e'  posta  a  carico  degli  Uffici periferici  del  Ministero delle Finanze Uffici del territorio ovvero Sezioni  staccate delle Direzioni compartimentali del territorio - le Ragionerie  provinciali  dovranno limitarsi a riscontrare le predette contabilita'   e   ad   assicurare   la  corrispondenza  tra  i  dati contabilizzati  manualmente dagli Uffici finanziari e quelli inseriti al Sistema Informativo.   Le  stesse  Ragionerie  provinciali,  per consentire, altresi', la produzione  della  rendicontazione  dei  beni  immobili,  prospettata secondo  quanto  previsto  dalla classificazione riportata nel SEC'95 (Regolamento  n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema  europeo  dei  conti  nazionali o regionali della Comunita'), dovranno  assicurare  la  completa  classificazione  patrimoniale dei singoli  beni  immobili  e  delle relative porzioni nell'ambito della riorganizzazione  del  conto  del  patrimonio prevista dal richiamato art. 14 del Decreto Legislativo n. 279 del 1977.   Per la rendicontazione delle variazioni intervenute sugli immobili in  gestione alle Amministrazioni della difesa e dei lavori pubblici, valgono  infine le indicazioni contenute nella circolare n. 34 del 30 ottobre  2000 "chiusura delle contabilita' dell'esercizio finanziario 2000"  (pubblicata  nel supplemento ordinario alla G.U. n. 265 del 13 novembre 2000).
  Beni mobili
     In  ordine  alla contabilita' dei beni mobili, gli Uffici Centrali del  Bilancio  e  le  Ragionerie  provinciali,  oltre alle istruzioni diramate  con  le  circolari  n. 88 del 28 dicembre 1994 e n. 8 del 9 febbraio  1988, dovranno tener conto anche di quelle impartite con le circolari  n.  10  del  10  febbraio  1997  e n. 23 del 25 marzo 1997 relative  alle "Nuove scritture contabili tenute dai consegnatari dei beni mobili".   Considerata  poi  l'esigenza  di  pervenire  ad  una  piu'  esatta rilevazione del punto di concordanza tra la situazione patrimoniale e quella finanziaria, come prescrive la circolare n. 11 del 21 febbraio 1987,  si  rammenta  l'opportunita'  di  vigilare  affinche',  per le variazioni  di  consistenza  dei beni mobili alimentate in tutto o in parte  dalle  operazioni  di bilancio, siano indicati gli estremi dei capitoli di entrata o di spesa interessati, completi anche del numero di codice meccanografico relativo al competente stato di previsione.   In  particolare  sara'  cura  delle Ragionerie provinciali e degli Uffici  Centrali  del  Bilancio  competenti  riscontrare  i movimenti finanziari attraverso il modi 30 P.G.S. allegato al mod. 98 C.G., che risulta compilato nella nuova versione introdotta con circolare n. 48 dell'8 agosto 1995.   Va  sottolineata,  poi,  la necessita' che gli Uffici Centrali del Bilancio  e  le  Ragionerie provinciali interessate usino particolare cura   nel   controllare   i  passaggi  di  beni  mobili  tra  uffici consegnatari  per  ottenere una situazione corretta dei Bilanciomenti gia'  al  termine  dell'inserimento  nel Sistema informativo dei dati ricavabili dai modelli 98 C.G..   Infine  le  Ragionerie provinciali competenti ad acquisire i modd. 98   C.G.   relativi   agli   istituti  scolastici  che,  in  ragione dell'autonomia scolastica, hanno acquistato la personalita' giuridica dal  1^ settembre 2000, dovranno operare nel rispetto della circolare n.  253  del 10 novembre 2000, prot. 447 diramata dal Ministero della Pubblica  Istruzione  -  Servizio per gli affari economico-finanziari d'intesa  con  questo  Dipartimento  della  Ragioneria Generale dello Stato - I.G.F..
  Crediti e partecipazioni
     Per  le partite accese ai crediti (partecipazioni) o ai debiti, si dovra'   fare   attenzione   all'acquisizione  delle  variazioni  che dipendono  dalla  gestione del bilancio. In particolare sara' compito degli  Uffici  centrali  del  bilancio interessati riportare, in base alle  disposizioni  contenute  nella  citata  circolare  n.  6  del 7 febbraio  1981,  i  dati relativi agli accertamenti di entrata o agli impegni  di  spesa  in  conto  competenza e non le somme versate o le somme  pagate;  nel  contempo  i residui di stanziamento non dovranno essere  evidenziati se non nell'anno della relativa trasformazione in impegni  propri.  I  dati riguardanti tali residui andranno riportati tra i fatti modificativi "derivanti da spese imputate ai residui".   Resta  da  aggiungere  che  nella  scheda del credito o del debito sara'  necessario  registrare, tra i fatti permutativi, le variazioni in  conto  residui  dovute  a  "rettifiche".  L'insieme  delle stesse trovera',  com'e' noto, contropartita nei residui attivi e passivi di bilancio contabilizzati nelle schede finanziarie (conti generali n. 1 e  n. 4) di pertinenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  Residui perenti
     Per quanto riguarda infine i "residui passivi perenti agli effetti amministrativi" compresi nel conto generale n. 5, gli Uffici Centrali del  Bilancio dovranno comunicare al Sistema informativo le eventuali economie,  rettifiche e prescrizioni. Per queste ultime si avvarranno anche  delle  comunicazioni  che  le  Ragionerie provinciali dovranno trasmettere relativamente alle partite perente di loro competenza.   Sara'   compito,   invece,  del  Sistema  informativo  operare  la ripartizione della loro consistenza finale secondo le nuove categorie del bilancio da cui i residui stessi derivano.   Si   ricorda   che  gli  Uffici  Centrali  del  Bilancio  dovranno trasmettere  all'ispettorato  Generale  per  le Politiche di Bilancio (Ufficio IX) i tabulati relativi agli impegni perenti (RG-11-SP-MR-72 e  RS-11-SP-SAL1)  predisposti  dal  Sistema informativo unitamente a quello  delle  Ragionerie  provinciali,  se  interessate, debitamente vistati   per   conferma  dal  Direttore  dell'ufficio  Centrale  del Bilancio.
     Gli  Uffici  Centrali  del  Bilancio  o  le Ragionerie provinciali avranno  cura  di accertare, presso le rispettive Amministrazioni, se permangano  i  presupposti  delle  relative  obbligazioni  giuridiche attraverso  una accurata ricognizione di tutte le partite in procinto di riversarsi dal conto del bilancio a quello del patrimonio.   Si richiama l'attenzione sulla delicatezza che riveste il predetto accertamento,   tenuto   conto   che,   com'e'   noto,   l'assunzione dell'impegno,  a  maggior  ragione nel caso che esso venga trasferito dal  bilancio  al  patrimonio,  deve  corrispondere  alla  situazione chiaramente  individuata  dall'art.  20, 30 comma, della legge n. 468 del 1973.
  Cio' posto si forniscono le seguenti indicazioni:
     entro  il  30  marzo:  gli  Uffici  Centrali  del  Bilancio  e  le Ragionerie  provinciali  dovranno  ultimare  l'immissione  al Sistema informativo   dei   dati   riportati  nei  modelli  98  C.G.  per  la contabilizzazione  dei beni mobili, mentre i soli Uffici Centrali del Bilancio  presso  i  Ministeri  per i Beni e le Attivita' Culturali e della  Pubblica  Istruzione  dovranno  inserire anche i dati dei beni "considerati    immobili   agli   effetti   inventariali"   riportati rispettivamente nei modd. 15 e 88;   entro  la  stessa data le Ragionerie provinciali dovranno ultimare il  riscontro  delle  contabilita'  dei  beni  immobili,  in gestione all'Amministrazione delle Finanze, e assicurare la corrispondenza fra i  dati  contabilizzali  manualmente dagli Uffici finanziari e quelli inseriti al Sistema informativo;   entro  il  20 aprile: gli Uffici Centrali del Bilancio interessati dovranno  acquisire al Sistema informativo tutte le nuove partite del conto  generale  n. 2 (crediti e partecipazioni) e del conto generale n.  5  (sottoconti  "debiti  vari"  e  "monete  in  circolazione") ed aggiornare  quelle  esistenti  con  i movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio  2000,  nonche'  tutte  le  partite  riferite  ai beni immobili  dei Ministeri della Difesa e dei Lavori pubblici e a quelli considerati  immobili agli effetti inventariali del conto generale n. 3, di competenza del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Per quanto concerne i "residui passivi perenti" (parte del conto generale n. 5) sara' cura dei predetti Uffici Centrali del Bilancio comunicare al   Sistema   informativo   le  economie,  le  rettificazioni  e  le prescrizioni;   entro  il 30 aprile: le Ragionerie provinciali, in deroga a quanto previsto  dalla  citata  circolare n. 8 del 9 febbraio 1988, dovranno inoltrare  ai  competenti  Uffici  Centrali  del Bilancio, munita del visto  di  convalida  del Direttore, la stampa definitiva del modello meccanografico 97 G.G. - Riassunto delle variazioni (limitatamente al solo riepilogo), che potra' essere richiesta al Sistema informativo a decorrere dal 2 aprile;   entro  la  stessa  data: gli Uffici Centrali del Bilancio dovranno far  pervenire  all'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio (Ufficio IX):   1  -  le  schede  patrimoniali  automatizzate,  modelli A e B (tre copie), per tutti i conti generali; due di tali copie dovranno essere complete   della  documentazione  atta  a  suffragare  le  variazioni avvenute;   2  -  la  scheda  informativa sulla gestione di societa' azionarie partecipate   da  Amministrazioni  statali  (3  copie);  alla  scheda dovranno  essere  allegati  come  documentazione  il  bilancio  della societa'  al  31  dicembre  1999,  la  relazione  sulla  gestione, la relazione  del  Collegio  sindacale  e  il  verbale  di  approvazione dell'Assemblea previsti dal codice civile;   3  -  i  prospetti  delle attivita' e delle passivita' prodotti in forma automatizzata (una copia);   4  -  i  tabulati  dei  residui  passivi perenti (RG-l1-SP-MR-72 e RS-11-SP-SAL1)  ricevuto dal Sistema informativo, debitamente vistati dal Direttore (una copia).   E' da precisare che i prospetti di cui al punto 3) si compongono - per  ogni singola Amministrazione - di una parte "riepilogativa", una parte "sintetica" ed una "analitica" per le attivita' e passivita'.   Tali  modelli, che come stampe di lavoro potranno essere richiesti al  Sistema  informativo  in  qualsiasi momento dopo l'immissione dei dati  contabili,  dovranno  essere  trasmessi  -  solo se considerati definitivi  -  a partire dal giorno successivo alla chiusura di tutte le partite patrimoniali.   Sara'  cura  poi  del  Sistema  informativo  produrre  le  tabelle contenenti  le  attivita'  e le passivita' dei vari Ministeri e tutti gli allegati al conto patrimoniale.   Inoltre  gli  Uffici  Centrali  del  Bilancio,  al  momento  della trasmissione  delle schede patrimoniali (Modd. A e B) all'Ispettorato Generale  per  le Politiche di Bilancio, dovranno utilizzare apposite funzioni di Sistema, per consentire l'invio automatico alla Corte dei conti  dei  dati  relativi  a  tali  schede  e  facilitare  cosi'  le operazioni   di   riscontro   preliminare  alla  parifica  del  conto patrimoniale.  Ovviamente,  ove  venissero apportate delle correzioni alle   predette   schede   (per   effetto  di  variazioni  dovute  ad aggiornamento dei risultati della gestione finanziaria su capitoli di entrata  o  di spesa), il Sistema informativo consentira' ai medesimi Uffici   Centrali  del  Bilancio  di  effettuare  successivi  inoltri utilizzando le suddette funzioni Informatiche.   Infine l'Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero del Tesoro,  del  Bilancio  e  della  Programmazione economica dovra' far pervenire  al  suddetto  Ispettorato  Generale  per  le  Politiche di Bilancio  -  Uff. IX anche le schede patrimoniali e i prospetti delle attivita' e delle passivita' relative all'ex Presidenza del Consiglio dei  ministri  avendo  cura  di  verificare  che  le stesse risultino azzerate  al  31  dicembre  2000,  a  seguito del trasferimento delle competenze  per effetto dell'attuazione del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.   Per  effetto  dell'articolo  22  della  citata legge n. 468, del 5 agosto  1978,  dovra'  essere poi allegato al conto del patrimonio il conto  del  dare  e  dell'avere  dell'istituto bancario che svolge il servizio  di tesoreria centrale e provinciale e del cassiere speciale per  i  biglietti  e  le  monete  a  debito dello Stato, con unito il movimento  generale  di  cassa e la situazione del tesoro, nonche' la situazione  dei  crediti  e  dei  debiti  di  tesoreria.  Tale  conto speciale,   che   viene  prodotto  all'Ispettorato  Generale  per  le Politiche  di  Bilancio (Ufficio IX) dall'ispettorato Generale per la Finanza  delle Pubbliche amministrazioni (Ufficio XIV), dovra' essere integrato  dei  prospetti  riguardanti  i  movimenti  dei buoni e dei vaglia del Tesoro.
   Acquisizione al patrimonio delle entrate e delle spese di Bilancio.
     Per le entrate tributarie, attesa la loro natura di proventi netti per  la  finanza statale, nessun particolare problema si pone per gli Uffici  Centrali  del  Bilancio.  La  loro  acquisizione al conto del patrimonio   avviene  attraverso  le  schede  accese  alle  attivita' finanziarie.  Le accensioni di prestiti, invece, comportando a fronte degli   introiti   un   aumento   di   passivita'  patrimoniali  (per l'indebitamento),   debbono  essere  integralmente  registrate  nelle apposite  schede,  per  la  loro acquisizione al patrimonio. Circa le altre  entrate (extratributarie e per alienazione ed ammortamento dei beni  patrimoniali e riscossione di crediti) occorrera' accertare per ogni   capitolo   i   riflessi  dell'entrata  stessa  sulla  sostanza patrimoniale.    Si    precisa   che,   per   le   entrate   relative all'ammortamento  di  beni patrimoniali (Titolo III - Categoria XIV), non verra' effettuata un'apposita registrazione nelle schede.   Per  quanto  riguarda le spese, mentre quelle relative al rimborso di   passivita'  finanziarie  vanno  registrate  integralmente  nelle schede,  perche'  producono sempre trasformazioni del patrimonio, per le  altre  (spese  correnti  e  spese  in  conto capitale) occorrera' esaminarne gli effetti caso per caso.   Le  varie  partite patrimoniali di pertinenza di ciascun Ministero debbono  essere  costantemente  seguite  affinche'  tutti i movimenti (dovuti  ad  operazioni  di bilancio o ad altra qualsiasi causa), che comportino    variazioni    delle   consistenze,   trovino   puntuale contabilizzazione  nelle  relative  schede. Cosi' pure dovra' curarsi l'istituzione  di  nuove  partite  non  appena  si verifichi un fatto amministrativo  di  rilevanza  patrimoniale,  non riferibile a quelle gia' esistenti.
                 AMMINISTRAZIONI AD ORDINAMENTO AUTONOMO
  I - CONTO DEL BILANCIO
     Per  l'Amministrazione dei Monopoli di Stato e il Fondo Edifici di Cullo  gli Uffici di Ragioneria competenti, sono pregati di attenersi a quanto segue:
  1 - SPESA
     Si  osserveranno  i  medesimi  adempimenti  previsti  per il conto consuntivo della spesa dell'Amministrazione dello Stato.
  2 - ENTRATA
     Il  17  aprile:  gli  Uffici di Ragioneria interessati ritireranno presso   l'Ispettorato   Generale   per   l'informatizzazione   della Contabilita' di Stato - Via XX Settembre, 97 - n. 2 copie delle bozze del  conto consuntivo e del prospetto delle variazioni apportate alle previsioni iniziali;   entro  il  26  aprile:  i  predetti Uffici, revisionate le bozze e completate  le  medesime con i dati contabili della gestione 2000, ne consegneranno una copia all'ufficio VII dell'ispettorato Generale per le  Politiche  di  Bilancio  la  quale  provvedera' ad aggiornare gli archivi del Sistema centrale entro il 4 maggio.   Per  i  successivi  adempimenti si dovranno rispettare le medesime scadenze    previste    per   il   conto   consuntivo   della   spesa dell'Amministrazione diretta dello Stato.   Relativamente alla definizione del conto consuntivo dell'entrata e della  spesa  dell'Istituto  Agronomico  per l'Oltremare, di seguito, vengono precisati gli adempimenti e le scadenze da rispettare:   il  17  aprile: verranno rimesse alla Ragioneria provinciale dello Stato  di Firenze n. 2 copie del conto consuntivo del citato Istituto e dei prospetti delle variazioni apportate alle previsioni iniziali;   entro  il  26  aprile:  la  Ragioneria  provinciale dello Stato di Firenze  dopo  aver  revisionato  il  conto  consuntivo  validato dal servizio  di  Ragioneria  dell'istituto  in parola, ne rimettera' una copia  all'ufficio  VII dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio;   il  22 maggio: l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero degli  Affari  Esteri  ritirera'  n.  4  copie  del  conto consuntivo completo   di   allegati,  tre  delle  quali  da  sottoporre,  previo controllo, alla firma del Ministro;   entro  il  25  maggio:  il  medesimo  Ufficio centrale consegnera' all'Ufficio   VII  dell'Ispettorato  Generale  per  le  Politiche  di Bilancio,  per  il  successivo  inoltro  alla Corte dei conti, le tre copie del conto consuntivo firmate, complete di Nota preliminare, dei prospetti  e  degli  allegati, nonche' altre due copie della predetta Nota preliminare ed eventuali allegati.
  II - CONTO DEL PATRIMONIO
     Per  la compilazione del conto del patrimonio si richiama in linea di  principio  quanto  fatto  presente  per l'Amministrazione diretta dello   Stato,   ad   esclusione  delle  procedure  automatizzate  di acquisizione dei dati contabili.   Inoltre  gli  aspetti  finanziari  connessi  con la gestione delle partite  dei  conti  generali  n.  2 e n. 5, dovranno essere rilevati nelle  schede  (Modd.  A e B) con le stesse modalita' indicate per il conto patrimoniale dello Stato.   In  particolare,  per i dati relativi agli interessi aventi natura finanziaria  e  quindi  estranei  alla  contabilita' patrimoniale, si dovra'  procedere  mediante  una semplice annotazione degli stessi in calce alle suddette schede.   Quanto   sopra   si   rende   necessario   per  pervenire  ad  una qualificazione  dei  movimenti  finanziari  legati  alle  partite  di "credito"  o  di  "debito patrimoniale", oltre che per consentire una migliore  interpretazione dei risultati della gestione delle suddette attivita'  e  passivita'  in  sede  di conto generale delle rendite e delle spese.   Infine,   gli   Uffici   preposti   alla   definizione  dei  conti patrimoniali   dell'Amministrazione   dei   Monopoli   di   Stato   e dell'istituto  Agronomico  per  l'Oltremare,  sono pregati di volersi attenere a quanto qui di seguito precisato:   entro  il 30 marzo: i predetti Uffici ritireranno presso l'Ufficio IX  dell'ispettorato  Generale per le Politiche di Bilancio una bozza del conto patrimoniale;   entro  il  30  aprile:  i  predetti  Uffici  sono pregati di voler produrre all'Ufficio IX dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio:  a)  la  bozza  del  conto  patrimoniale  in  questione con allegate  le schede patrimoniali (modd. A e B, tre copie) per tutti i conti  generali;  due  di  tali  copie dovranno essere complete della documentazione  atta  a  suffragare  le  variazioni  ottenute;  b)  i prospetti  analitici (modd. D e E, una copia), nella nuova versione a stampa.
                            ARCHIVI NOTARILI
     Entro  il  30  aprile: l'Ufficio Centrale del Bilancio interessato fara'  pervenire  all'Ufficio  XIV  dell'Ispettorato  Generale per le Politiche  di Bilancio n. 4 copie dattiloscritte del conto consuntivo provvisorio,   completo  di  Nota  preliminare,  di  prospetti  e  di allegati,  nonche'  della situazione patrimoniale, per il riscontro e gli adempimenti di competenza;   entro  il  25  maggio:  l'Ufficio  Centrale  in parola consegnera' all'Ufficio   VII  dell'Ispettorato  Generale  per  le  Politiche  di Bilancio  n.  4  copie  complete  del  conto  consuntivo  e del conto patrimoniale, tre delle quali firmate dal Ministro.
                              CASSA AMMENDE
     Entro  il  30  aprile: l'Ufficio Centrale del Bilancio interessato fara'  pervenire  all'Ufficio  XIV  dell'Ispettorato  Generale per le Politiche  di Bilancio n. 2 copie dattiloscritte del conto consuntivo provvisorio completo di nota preliminare e relativi allegati, nonche' del conto patrimoniale, per il riscontro di competenza;   entro  il  25  maggio:  l'Ufficio  centrale  in parola consegnera' all'Ufficio   VII  dell'ispettorato  Generale  per  le  Politiche  di Bilancio   n.   4  copie  del  conto  consuntivo,  completo  di  nota preliminare,  di  copia  del  decreto  di approvazione e di allegati, nonche' del conto patrimoniale.
  ISTITUTO  SUPERIORE  DI SANITA' E ISTITUTO SUPERIORE DI PREVENZIONE E                        SICUREZZA DEL LAVORO
     Come  e'  noto  con  i  Decreti legislativi n. 267 e n. 268 del 30 giugno  1993  l'Istituto  Superiore  di Sanita' (I.S.S.) e l'istituto Superiore  di  Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L) hanno conseguito l'autonomia amministrativa e contabile.   Pertanto,  ai  fini  della  rendicontazione  patrimoniale dei beni mobili di codesti Istituti, le Ragionerie provinciali competenti (per gli  Uffici  periferici  dell'I.S.P.E.S.L),  e l'Ufficio Centrale del Bilancio  presso  il Ministero della Sanita' (per gli Uffici centrali di  entrambi  gli  Istituti superiori), continueranno ad acquisire al Sistema  informativo le contabilita' di tali beni (classificati nelle categorie previste per l'Amministrazione statale), dal momento che la proprieta'  dei  beni  stessi  rimane dello Stato essendo gli Enti in parola privi di personalita' giuridica e di autonomia patrimoniale.   Le  variazioni  annuali  intervenute  nella  consistenza  dei beni mobili,  che  andavano  comunicate  dagli uffici preposti entro il 15 febbraio  2001,  dovranno  essere acquisite dalle Ragionerie suddette non piu' tardi del 30 marzo 2001.   Il  prospetto  delle  variazioni,  compilato  per  ogni  categoria esistente  ed in ogni sua parte, dovra' essere predisposto in duplice copia;  una  verra'  inviata  alla Ragioneria provinciale interessata (per  gli  Uffici periferici) o, per il tramite dell'Ufficio centrale di  ragioneria presso l'I.S.S. e l'I.S.P.E.S.L., all'Ufficio Centrale del  Bilancio  presso  il  Ministero  della  Sanita'  (per gli Uffici centrali),  l'altra  all'Istituto  Superiore  competente  che  dovra' tenerne  conto  ai  fini dell'evidenziazione nella propria situazione patrimoniale.   Sara'  cura,  poi  degli  Istituti  superiori, inviare all'Ufficio Centrale  del  Bilancio  presso  il  Ministero  della  Sanita' per il tramite del coesistente Ufficio centrale di ragioneria la "situazione patrimoniale"   di   ciascun   Istituto   che,  unitamente  al  conto finanziario, dovra' essere trasmessa al Ministero della sanita' entro il 30 aprile 2001.   Tali  situazioni  devono comprendere la consistenza degli elementi patrimoniali  attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio 2000,  nonche' le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive  e  l'incremento  o  la  diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.   L'ufficio  centrate  di ragioneria di detti Istituti e' pregato di far  pervenire  all'Ufficio  VII  dell'Ispettorato  Generale  per  le Politiche  di  Bilancio  entro il 20 giugno 2001 n. 2 copie dei conti consuntivi,  completi  delle  relazioni  sui  risultati  di gestione, nonche'  delle  situazioni patrimoniali, una copia delle quali verra' rimessa  al  Parlamento  entro  il  30  giugno  2001,  a  corredo de] rendiconto generale dello Stato.
                             CORTE DEI CONTI
     L'amministrazione  della  Corte  dei Conti dovra' provvedere - non oltre  il 30 marzo 2001 - a fornire all'Ufficio Centrale del Bilancio presso  il  Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica  gli  elementi  relativi  ai  beni  mobili risultanti dalle proprie   scritture   inventariali   per   la  formazione  del  Conto patrimoniale  dello  Stato.  L'Ufficio  Centrale  del Bilancio, a sua volta,  dovra'  procedere  a riclassificare tali beni nelle categorie richiamate dalla circolare n. 88 del 28 dicembre 1994.
             SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
     La  Scuola  Superiore della Pubblica Amministrazione (S.S.P.A.) ha conseguito  l'autonomia amministrativa e contabile con il D.P.C.M. n. 207  del  24  marzo  1995,  n.  207 (pubblicato nella G.U. n. 125 del 31/5/1995).   Ai  tini  della  rendicontazione  patrimoniale  dei beni mobili di codesto   Ente,  si  dovranno  continuare  ad  acquisire  al  Sistema informativo   le   contabilita'  di  tali  beni  (classificati  nelle categorie  previste per l'Amministrazione statale) dal momento che la proprieta'  dei beni stessi rimane allo Stato essendo l'Ente suddetto privo di personalita' giuridica e di autonomia patrimoniale.   Al  riguardo  va  precisato  che i consegnatari delle diverse sedi della   Scuola  Superiore  della  Pubblica  Amministrazione  dovranno predisporre,  per  ogni  categoria esistente ed in ogni sua parte, il prospetto  delle variazioni annuali intervenute nella consistenza dei beni da inviare all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero del  Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica perche' si possa  procedere  alla  loro acquisizione non piu' tardi del 30 marzo 2001;  sara'  cura  poi  dell'Amministrazione  della Scuola Superiore inviare  al suddetto Ufficio Centrale del Bilancio entro il 30 aprile 2001  la  "situazione  patrimoniale"  dell'Ente  unitamente  al conto finanziario.   Tale  situazione  deve  comprendere  la consistenza degli elementi patrimoniali  attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio 2000,  nonche' le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive  e  l'incremento  o  la  diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.   Il  Servizio di ragioneria di detta Scuola superiore e' pregato di far  pervenire  all'Ufficio  VII  dell'ispettorato  Generale  per  le Politiche  di  Bilancio  entro il 20 giugno 2001 n. 2 copie del conto consuntivo,  completi  della  relazione  sui  risultati  di gestione, nonche'  della  situazione patrimoniale, una copia della quale verra' rimessa  al  Parlamento  entro  il  30  giugno  2001,  a  corredo del rendiconto generale dello Stato.
                  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
     L'Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha conseguito l'autonomia finanziaria e contabile con il D.P.C.M. del 23  dicembre  1999 (pubblicato nella G.U. n. 24 del 31 gennaio 2000), dovra'  provvedere  -  non  oltre  il  30  marzo  2001  -  a  fornire all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero del Tesoro, del Bilancio  e  della  Programmazione Economica gli elementi relativi ai beni  mobili  risultanti  dalle proprie scritture inventariali per la formazione  del  Conto  patrimoniale  dello  Stato,  come  prescritto dall'art.  23,  comma  5 dello stesso decreto. L'Ufficio Centrale del Bilancio,  a  sua  volta, dovra' procedere a riclassificare tali beni nelle  categorie  richiamate  dalla  circolare  n. 88 del 28 dicembre 1994.   Si  ringrazia per la collaborazione che gli Uffici vorranno dare e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.
                      Il Ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO.  |  
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|   |                                                          Allegato n. 2              ---->  Vedere allegato di pag. 30  <----  |  
|   |                                                          Allegato n. 3              ---->  Vedere allegato di pag. 31  <----  |  
|   |                                                          Allegato n. 4              ---->  Vedere allegato di pag. 32  <----  |  
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