Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2001 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 28 marzo 2001
Modificazioni allo statuto della Societa' italiana cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve Societa' italiana cauzioni S.p.a. o SIC S.p.a.), in Roma. (Provvedimento n. 1826).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE
ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Societa' italiana cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve Societa' italiana cauzioni S.p.a. o SIC S.p.a.), con sede in Roma, via Crescenzio n. 12, ed i successivi provvedimenti autorizzativi nonche' quelli di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa in alcuni rami danni;
Vista la delibera assunta in data 15 dicembre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della SIC S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 1, 6 (abrogato), 14, 20, 24, 25, 29, 30 e 34 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Societa' italiana cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve Societa' italiana cauzioni S.p.a. o SIC S.p.a.), con sede in Roma, con le modifiche apportate agli articoli:
art. 1 (Costituzione, sede, durata e scopo della societa'): introduzione della possibilita' di istituire (ed eventualmente sopprimere) "nei modi di legge, sedi secondarie ...";
abrogazione dell'ex art. 6 (Capitale sociale ed azioni): trasferimento a titolo oneroso di azioni: prelazione degli azionisti - procedura;
nuovo art. 6 (Capitale sociale ed azioni): articolo figurante nel nuovo testo statutario con la seguente formulazione: "(soppresso dall'assemblea straordinaria del 15 dicembre 2000)";
art. 14 (Assemblee): introduzione della possibilita' di convocare l'assemblea "anche fuori della sede sociale, purche' in un paese dell'Unione europea o in Svizzera";
art. 20 (Consiglio di amministrazione): nuova determinazione del numero di componenti il Consiglio di amministrazione: "... da 3 a 11 ..." (in luogo dei precedenti: "... da 9 a 19 ...");
art. 24 (Consiglio di amministrazione): riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di raduno del consiglio di amministrazione, qualora attivato "su richiesta": "... di un amministratore avente la legale rappresentanza della societa'" (in luogo della precedente previsione statutaria: "... di almeno due amministratori").
Nuova disciplina in materia di:
a) luogo di convocazione del consiglio: "anche fuori della sede sociale purche' in un paese dell'Unione europea o in Svizzera";
b) modalita' di riunione del consiglio: anche per videoconferenza o teleconferenza - condizioni ed effetti;
art. 25 (Consiglio di amministrazione): soppressione della disciplina preesistente in materia di votazioni nelle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, con particolare riferimento alle votazioni segrete e al caso di parita' nelle votazioni, sia palesi che segrete. Invariato il resto dell'articolo;
art. 29 (Consiglio di amministrazione): riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di comitato esecutivo: "... composto da tre a cinque consiglieri ... Il comitato esecutivo nomina, tra i suoi membri, il presidente" (in luogo della precedente previsione statutaria: "... composto da tre a sette membri, ... presieduto dal presidente o, in sua assenza, da uno dei vice presidenti o dall'amministratore delegato, se nominato, o dall'amministratore piu' anziano ... Di tale comitato faranno parte: il presidente, almeno un vice presidente e l'amministratore delegato ...");
art. 30 (Rappresentanza sociale): riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di rappresentanza legale della societa': "... spetta disgiuntamente al presidente, all'amministratore delegato, se nominato, ed ai singoli membri del comitato esecutivo, ove nominato ..." (in luogo della precedente previsione statutaria: "... spetta disgiuntamente al presidente, ai vice presidenti ed all'amministratore delegato, se nominato ...");
art. 34 (Esercizio sociale, bilancio e riparto degli utili): soppressione del primo comma in materia di termini per il pagamento del dividendo.
In relazione alla disciplina dei dividendi non reclamati entro un quinquennio, sostituzione della parola "acquisiti" (in luogo della precedente "devoluti") relativamente agli effetti che ne derivano in capo alla societa'.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2001
II presidente: Manghetti
 
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