Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ORDINANZA 13 febbraio 2001
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali, per l'anno scolastico 2000/2001.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alla scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'art. 205, comma 1, che attribuisce al Ministro della pubblica istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalita' organizzative degli scrutini ed esami;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto l'art. 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotta dall'art. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di seguito denominato "Regolamento";
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalita' e dei criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella regione Valle d'Aosta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto ministeriale n. 428 in data 20 novembre 2000, concernente le modalita' di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi del corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2000-2001;
Visto il decreto ministeriale n. 429 in data 20 novembre 2000, concernente le "caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima";
Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, concernente la costituzione dell'aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto ministeriale in data 25 gennaio 2001 "regolamento sulle modalita' e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e sui criteri e le modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore";
Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 2000, n. 243, concernente le certificazioni e i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato;
Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
Vista la C.M. n. 272 dell'11 dicembre 2000, sulla formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2000-2001;
Vista la circolare ministeriale n. 261 del 22 novembre 2000, concernente i candidati esterni negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Vista l'ordinanza ministeriale 2 maggio 2000, n. 134, sul calendario scolastico per l'anno 2000-2001;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
Ordina:
Art. 1.
Inizio della sessione di esame
1. La sessione degli esami di Stato canclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per l'anno 2000-2001 ha inizio il giorno 20 giugno 2001.
 
Art. 2.
Candidati interni
1. Sono ammessi all'esame di Stato:
a) gli alunni delle scuole statali e paritarie, che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina in sede di scrutinio finale;
b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2;
c) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che abbiano frequentate le ultime classi di un corso di studi avente le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del regolamento e che siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina nello scrutinio finale;
d) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che, avendo frequentate la penultima classe di un corso di studi avente le ceratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del regolamento, siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2.
2. Fermo restando quanto previsto per gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti dal precedente comma 1, lettera d), gli alunni iscritti alle penultime classi possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato nei seguenti casi:
a) abbreviazione per merito quando nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica;
b) abbreviazione per obbligo di leva quando comprovino anche mediante dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, citato in premessa, di essere tenuti a sottoporsi alla relativa visita sanitaria nell'anno in cui chiedono di sostenere l'esame o in quello successivo. Condizione indispensabile per essere ammessi agli esami e' la promozione all'ultima classe per effetto di scrutinio finale senza debito formativo.
3. Gli alunni delle penultime classi che abbiano chiesto di sostenere gli esami, ove non possano usufruire dell'abbreviazione per merito, per non aver riportato la votazione prescritta, possono ugualmente sostenere gli esami purche' soggetti agli obblighi di leva. A tal fine resta valida la domanda a suo tempo presentata per l'ammissione agli esami per merito.
 
Art. 3.
Candidati esterni
1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo e dalla C.M. 22 novembre 2000, n. 261, coloro che:
a) compiono il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;
b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'eta';
c) compiano il ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare in cui si svolge l'esame, in tal caso, i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondario superiore di durata almeno quadriennale;
e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) compiano il daciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licnza corrispondente;
b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto indipendentemente dall'eta';
c) compiano il ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;
d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti;
e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
3. I candidati agli esami negli istituti professionali, ivi compresi quelli di cui alla lettera c) del comma 2, debbono documentare, altresi', di aver esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l'esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'esperienza lavoretiva deve consistere in un'attivita' caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza e se di altra natura, da idonea documentazione. Per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni e' ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. La disposizione non si applica ai candidati agli esami nei corsi post-qualifica ad esaurimento.
4. E' consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istituto magistrale e di istituto tecnico per il turismo, i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano rispettivamente frequentato i corsi di esercitazioni didattiche, o effettuata la pratica di agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. E' consentito, altresi', ai canddati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico per le attivita' sociali - indirizzo dirigenti di comunita' - i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia, sostenere gli esami di Stato, a condizione che abbiano effettivamente svolto il tirocinio relativo agli anni precedenti l'ultimo (terza e quarta classe). La mancata frequenza dei corsi sopracitati, il mancato svolgimento del tirocinio, la mancata effettuazione dalla pratica di agenzia dovranno essere annotate nella certificazione integrativa del diploma prevista dall'art. 13 del regolamento.
5. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneita' all'ultima classe, anche riferita a un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione europea di tipo o livello equivalente, e' subordinata al superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7.
6. I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea che non siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere a), c), d), e dal comma 2, lettera c), previo superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
7. E' fatta salva l'ammissione di candidati in attuazione di obblighi internazionali anche derivanti da specifici accordi.
8. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.
9. Non e' consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione gia' sostenuti con esito positivo.
 
Art. 4.
Sedi degli esami
1. Sono sedi degli esami di Stato per i candidati interni gli istituti statali, paritari e licei linguistici di cui al comma 3 e, limitatemente ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati a legalmente riconosciuti.
2. Per gli alunni interni la sede d'esame e' l'istituto da essi frequentato.
3. Per i candidati esterni, salvo quanto prevista dall'art. 362, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali ed i seguenti licei linguistici riconosciuti con legge:
a) civica scuola superiore femminile "Alessandro Manzoni" di Milano;
b) civica scuola superiore femminile "Grazia Deledda" di Genova;
c) istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano;
d) liceo linguistico femminile "S. Caterina da Siena" di Venezia-Mestre;
e) liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo.
4. Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei candidati agli esami finali dei corsi a diffusione limitata sul territorio nazionale, per gli altri candidati esterni gli istituti statali sede di esame sono quelli ubicati nel comune a nella provincia di residenza. Per i candidati esterni agli esami di Stato per l'indirizzo di dirigenti di comunita' presso gli istituti tecnici per le attivita' sociali valgono le indicazioni di carattere organizzativo di cui al paragrafo 4 della circolare ministeriale n. 261 del 22 novembre 2000.
5. Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.
6. Il candidato che, per situazioni personali, dimori stabilmente in un comune o provincia diversi da quelli delle residenza anagrafica e intenda ivi sostenere gli esami, e' tenuto a presentare all'istituto statale un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 da cui risulti la situazione personale che giustifica la presentazione della domanda all'istituto statale ubicato nel luogo di dimora abituale. Se il candidato e' minorenne, la dichiarazione e' resa dall'esercente la potesta' genitoriale.
7. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato negli istituti in cui tutte le classi sono impegnate nell'attuazione di sperimentazione che coinvolga sia l'ordinamento che la struttura curricolare (c.d. maxisperimentazione), con le seguenti eccezioni:
abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola statale ove intendono presentare domanda di iscrizione agli esami di Stato e abbiano conseguito la promozione alla quinta classe;
chiedano di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In tali casi, ricorrendo le condizioni previste dalle norme vigenti, sostengono gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973;
chiedano di sostenere gli esami di Stato presso istituti dell'ordine classico, scientifico, magistrale o linguistico e dell'ordine tecnico con corsi aventi corrispondenza all'altro ordine scolastico in cui e' attuato il progetto sperimentale c.d. "Brocca", sempreche' abbiano conseguito la promozione alla quinta classe in un corso sperimentale del medesimo progetto presso istituzioni scolastiche dei due suddetti ordini.
8. Negli istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di solo ordinamento o "non assistite" (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni "assistite" dette anche coordinate, i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o su programmi previsti per i corsi ordinari.
9. Il dirigente scolastico trasmette al provveditore agli studi, ai fini della successiva assegnazione ad altro o altri istituti, le domande dei candidati esterni non conformi alle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.
10. Ferme restando la possibilita' di configurare commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni, il dirigente scolastico provvede altresi' a trasmettere al provveditore agli studi le domande presentate dai candidati esterni che risultino in eccesso rispetto alla ricettivita' dell'istituto, con riferimento al numero di classi terminali dell'indirizzo richiesto, al numero di candidati assegnabili a ciascuna di esse anche ai fini dello svolgimento degli esami preliminari, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti anche di classi non terminali del medesimo istituto per l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni. A tal fine, il dirigente scolastico tiene conto dell'ordine cronologico di acquisizione agli atti dell'Istituto delle domande prodotte dai candidati esterni. Relativamente agli esami nell'indirizzo di dirigente di comunita' presso gli istituti tecnici per le attivita' sociali valgono le indicazioni di cui al paragrafo 4 della citata circolare n. 261/2000.
11. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 10, il provveditore agli studi, ai fini della redistribuzione dei candidati esterni, procede come segue:
a) assegna, d'intesa con i dirigenti scolastici interessati, le domande ad altro o altri istituti dello stesso indirizzo della provincia;
b) qualora non sia possibile assegnare le domande ad istituto o istituti della provincia, secondo le indicazioni della lettera a), assegna le domande in eccedenza ad istituto o istituti dello stesso indirizzo di province vicine, previo accordo con i competenti provveditori agli studi.
12. Qualora, per l'esiguita' del numero di istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, non si possa far luogo all'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 11, lettere a) e b), il provveditore agli studi dispone che gli eventuali esami preliminari e la prove dell'esame conclusivo si svolgano anche in altri istituti o scuole, anche di tipo e di ordine diverso, della provincia di competenza, ivi compresi quelli non impegnati in esami di Stato. In tale situazione:
il provveditore agli studi da' luogo alla configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni;
i candidati esterni rimangono assegnati a classi dell'istituto al quale sono state presentate le domande, per ogni utile riferimento e collegamento all'attivita' didattica delle classi stesse e in particolare al documento predisposto dal consiglio di classe ai sensi dell'art. 6;
i commissari interni sono designati dal dirigente scolastico al quale sono state prodotte le domande, secondo i criteri di cui alle disposizioni menzionate nell'art. 10 e prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali e non terminali dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri capi d'istituto. In caso di assoluta necessita', il medesimo dirigente scolastico designa anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenze. In quest'ultimo caso, al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto per i commissari interni delle commissioni degli esami di Stato;
per gli esami preliminari, il dirigente scolastico al quale sono state prodotte le domande da' luogo alla costituzione di apposite commissioni d'esami, composte dai docenti delle discipline dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati prioriteriamente docenti dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con i dirigenti scolastici interessati, e commissari interni designati per le commissioni dell'esame conclusivo. In caso di assoluta necessita', il medesimo dirigente scolastico puo' nominare anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari. Le commissioni sono presiedute dal dirigente preposto all'istituto sede d'esame;
il rilascio della certificazione rientra nella competenza dell'istituto statale presso il quale i candidati hanno prodotto domanda d'esame ed al quale le singole commissioni, a conclusione degli esami, sono tenute a consegnare gli atti.
13. La procedura indicata al comma 12, ad eccezione di quanto previsto per la designazione dei commissari interni e per la costituzione delle commissioni per gli esami preliminari, non si applica alle situazioni dei candidati esterni agli esami nell'indirizzo di dirigente di comunita' presso gli istituti tecnici per le attivita' sociali, per le quali valgono le indicazioni di cui alla citata circolare n. 261/2000.
14. Nei casi previsti dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 il provveditore agli studi della provincia nella quale sono state prodotte le domande da' comunicazione agli interessati dell'istituto al quale sono stati assegnati.
15. I candidati provenienti da uno stesso istituto privato sono assegnati possibilmente allo stesso istituto statale.
16. Provveditori agli studi valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunita', le commissioni a spostarsi presso le suddette sedi anche fuori provincia. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.
17. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame e' individuata dal provveditore agli studi della provincia al quale e' presentata la domanda di ammissione agli esami.
18. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.
 
Art. 5.
Presentazione delle domande
1. I candidati esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre 2000 previsto del regolamento. La domanda deve essere stata corredata, oltre che da ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, da apposita dichiarazione sostitutiva, resa si sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, atta a comprovare il possesso, de parte del candidato, dei requisiti di ammissione all'esame di cui all'art. 3. La domanda deve essere corredata, altresi', della ricevuta del pagamento delle tasse scolastiche. Per i candidati esterni degli ITAS valgono le disposizioni di cui al paragrafo 4 della circolare ministeriale n. 261/2000.
2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di cui all'art. 3, camma 3, e quella relativa alla frequenza dei corsi di esercitazioni didattiche, di tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, puo' essere perfezionata entro e non altre il 31 maggio 2001.
3. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 3, le domande di ammissione agli esami devono essere presentate a un solo istituto.
4. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione esclusivamente dai provveditori agli studi e limitatamente a casi di gravi o documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2001, previsto dal regolamento. I provveditori agli studi danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati.
5. Analoga procedura e' adottata nei casi in cui, per comprovate gravi necessita', il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda il candidato stesso deve far menzione della scuola presso cui, precedentemente, aveva presentato la domanda.
6. Le domande dei candidati interni di cui all'art. 2, comma 2 devono essere presentate al proprio istituto entro il 31 gennaio 2001.
7. Per i candidati interni che cessano la frequenza delle lezioni dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio e' differito al 20 marzo 2001.
8. L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei requisiti di cui all'art. 3 e' di competenza del dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame, che e' tenuto a verificare la completezza e la regolarita' delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la documentazione.
9. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al competente provveditore agli studi per il tramite e con il parere del direttore della casa circondariale, previo nulla-osta del Ministero della giustizia. In tali casi il provveditore agli studi potra' prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2000. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonche' i successivi adempimenti sono disposti dal provveditore agli studi.
 
Art. 6.
Documento del consiglio di classe
1. I consigli di classe dell'utimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.
2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonche' ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.
3. Per quanto concerne gli istituti professionali, tenuto conto della particolare organizzazione del biennio post-qualifica che prevede nel curricolo una terza area professionale che si realizza mediante attivita' integrate tra scuola e formazione professionale regionale e/o la partecipazione a stage presso aziende, il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e le caratteristiche di tale area, sulle attivita' poste in essere e sugli obiettivi raggiunti. Le commissioni di esame terranno conto delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione ai fini dall'accertamento delle conoscenze, competenze e capacita', con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio.
4. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti da piu' classi, il documento di cui al comma 2 e' integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si e' scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da piu' classi.
5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonche' alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del regolamento recante le norme dello statuto delle studentesse e degli studenti emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998.
6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.
7. Il documento e' immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse puo' estrarne copia.
 
Art. 7.
Esame preliminare dei candidati esterni
1. L'ammissione dei candidati esterni che non abbiano conseguito la promozione o l'idoneita' all'ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione europea di tipo e livello equivalente, e' subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneita' alla classe successiva.
2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale, di cui all'art. 3 comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d) e quelli in possesso di promozione o idoneita' all'ultima classe di altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso gia' seguito.
3. I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europa, che non siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dall'art. 3, commi e 2, lettere a), c), d), previo superamento delle prove di cui al comma 1 del presente articolo. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo art. 3, comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
4. La disposizione di cui al comma 2, attesa a peculiarita' dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti degli alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessennale del corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere l'esame di Stato del corso di istituto tecnico agrario di durata quinquennale, subordinatamente al conseguimento della promozione all'ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal fine il capo d'istituto cura la compatibilita' dei tempi di effettuazione dello scrutinio finale con quelli di svolgimento degli esami preliminari.
5. L'esame preliminare e' sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non altre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno e' stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, e' integrato dai docenti delle materia insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso in cui il numero dai candidati comporti la costituzione di apposite commissioni di esame con soli candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 12.
6. Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari.
7. Ferma restando la responsabilita' collegiale, il consiglio di classe puo' svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.
8. Il candidato e' ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna dalle discipline per le quali sostiene la prova.
9. Ai fini della determinaziane delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.
10. I candidati esterni provvisti di doneita' o di promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturita' o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, non devono sostenere l'esame preliminare.
11. L'esito positivo degli esami preliminari, in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneita' all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria superiore cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, puo' valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame di cui all'art. 4, comma 12, come idoneita' ad una delle classi precedenti l'ultima.
12. Il disposta di cui al comma 11 si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.
 
Art. 8.
Credito scolastico
1. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, da effettuarsi ai sensi dalle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastica ad ogni candidato interno, sulle base della tabella A) allegata al regolamento e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singola discipline sui punteggio da attribuire quale credito scalastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intere scala decimale di valulazione.
2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del regolamento, con il conseguente superemento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti.
3. Nel caso delle abbreviezioni del corso di studi di cui all'art. 2, comma 2, il credito scolastico e' attribuito del consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del regolamento.
4. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo stessa e' attribuito dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneita' (secondo le indicazioni della tabella B), e per promozione secondo le indicazioni dalla tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti a suo tempo quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della tabella C). Agli alunni che frequentano l'ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alle frequenza di detta classe da parte di commissione di esami di maturita', il credito scolastico e' attribuito del consiglio di classe nella misure di punti 2 per ciascuno degli anni non frequentati, qualora l'alunno non sia in possesso di promozione o idoneita' alla penultima e/o alla terzultima classe.
5. Negli istituti professionali, i consigli di classe, nell'attribuzione del credito scolastico, tengono conto dei risultati conseguiti dagli alunni nelle attivita' che si svolgono nell'area di professionalizzazione e che concorrono ad integrare la valutazione nelle discipline coinvolte nelle attivita' medesime.
6. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, puo' motivatamente integrare, ferma restando il massima di 20 punti attribuibili, a norma del comma 4 dell'art. 11 del regolamento, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno ampiamente verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.
7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno e' pubblicato all'albo dell'istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale.
8. Il credito scolastico per i candidati esterni e' attribuito dalla commissione d'esame secondo le disposizioni dell'art. 11, commi 7, 8, 9, 10 e 11 del regolamento ed osservando la procedura di cui all'art. 13, comma 7 della presente ordinanza. Esso e' pubblicato all'albo dell'istituto sede d'esame il giorno della prima prova scritta.
9. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturita' o di Stato non superati, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, che, pero', non hanno frequentato e che non devono sostenere esami preliminari, il credito scolastico e' attribuito dalla commissione nella misura di punti 2 sia per l'ultimo che per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneita' alla penultima classe, di ulteriori 2 punti per il terzultimo anno.
10. Ai candidati esterni che, per il penultimo e per il terzultimo anno, sono in possesso di promozione o di idoneita', il credito scolastico, ove non assegnato, e' attribuito dalla commissione per tali anni, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneita', secondo le indicazioni della tabella B) e per promozione, secondo le indicazioni della tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, secondo le indicazioni della tabella C). Per gli anni per i quali i candidati non sono in possesso ne' di promozione, ne' di idoneita' ne' di risultati conseguiti negli esami preliminari, il credito scolastico e' attribuito nella misura di punti 2.
 
Art. 9.
Crediti formativi
1. Per l'anno scolastico 2000/2001, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49.
2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2001 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. E' ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, nei casi di attivita' svolta presso pubbliche amministrazioni.
3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati esterni devono essere opportunamente informati perche' possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l'inizio degli esami stessi.
 
Art. 10.
Commissioni d'esame
1. Per l'anno scolastico 2000-2001, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale in data 25 gennaio 2001 concernente modalita' a termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nonche' le istruzioni di cui alla circolare ministeriale n. 272 dell'11 dicembre 2000.
 
Art. 11.
Sostituzione dei componenti le commissioni
1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.
2. Non e' consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.
3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendono necessarie per assicurare la piena operativita' delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal provveditore agli studi, secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del citato decreto ministeriale in data 25 gennaio 2001.
4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
5. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte.
 
Art. 12.
Diario delle operazioni e delle prove
1. Le due commissioni, aventi in comune la componente esterna, si riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto cui sono state assegnate, il 18 giugno 2001, alle ore 8,30. Nel caso di commissioni appartenenti a istituti diversi, comprese le sezioni staccate e le sedi coordinate, la riunione si tiene presso l'istituto espressamente indicato nell'atto di nomina.
2. Il presidente, o, in sua assenza. Il componente piu' anziano di eta', dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al provveditore agli studi per quanto di competenza.
3. Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalita' di effettuazione delle riunioni preliminare delle singole commissioni.
4. Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attivita' delle commissioni determinando, in particolare, l'ordine di successione, tra le due commissioni per l'inizio della terza prova per le operazioni da realizzarsi distintamente, di valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale.
Nel caso di classi-commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue straniere diverse, o nelle quali l'educazione fisica viene insegnata per squadre, aventi commissari interni che operano separatamente, il presidente avra' cura di fissare il calendario dei lavori in modo da determinare l'ordine di successione tra le diverse articolazioni della classe per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui, valutazione finale.
Il presidente determinera' il calendario definitivo delle operazioni delle due classi-commissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle altre commissioni, di cui eventualmente facciano parte, quali commissari interni, i medesimi docenti.
5. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalita' delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformita' di criteri operativi e di valutazione, i presidenti delle medesime commissioni vengono riuniti, unitamente agli ispettori ricercati della vigilanza sugli esami di Stato, dal provveditore agli studi, procurando che tale operazione non crei interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni devono concludersi prima dell'inizio della correzione degli elaborati. I provveditori agli studi assicurano che gli appositi gruppi di lavoro, costituiti ai sensi della circolare n. 368, protocollo n. 12977, del 1o settembre 1998, offrano ogni opportuna assistenza alle commissioni operanti sul territorio, curando che tale attivita' di supporto si realizzi nelle forme piu' ampie e puntuali, anche attivando appositi presidi telefonici.
6. La riunione preliminare di ciascuna commissione-classe e' finalizzata agli adempimenti di cui all'art. 13 della presente ordinanza.
7. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2000-2001 e il seguente:
prima prova scritta: 20 giugno 2001, ore 8,30;
seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: 21 giugno 2001, ore 8,30;
per gli esami nei licei artistici lo svolgimento della seconda prova continua nei due giorni seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi proposti. Per gli esami negli istituti d'arte, la seconda prova si svolge in non meno di tre giorni e in non piu' di cinque giorni. Poiche' uno dei giorni dello svolgimento di detta prova coincide con il sabato, la prova stessa puo' essere sospesa per i soli candidati che per motivi di culto non intendono proseguire l'esame in detto giorno;
terza prova scritta: 25 giugno 2001; ciascuna classe-commissione, entro il 22 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all'art. 6 della presente ordinanza. Contestualmente, il presidente stabilisce, per ciascuna delle due classicommissioni, l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'istituto o degli istituti. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova. La mattina del 25 giugno ogni commissione-classe, tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente, proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura della prova. La commissione, in relazione alla natura e alla complessita' della prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa. Per gli istituti d'arte e i licei artistici la prova puo' svolgersi anche in due giorni. Per la formulazione delle singole proposte e per le predisposizione collegiale della prova la commissione puo' avvalersi dell'archivio nazionale permanente di cui all'art. 14 del regolamento. Per licei artistici e gli istituti d'arte le operazioni sopra indicate si svolgono entro il giorno successivo al termine della seconda prova scritta e il giorno seguente.
8. Ciascuna classe-commissione stabilisce autonomamente, in conformita' di quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni finalizzato alla correzione e valutazione delle prove scritte.
9. La date di inizio dei colloqui e' stabilita, per ciascuna classe-commissione, al termine delle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati delle prove scritte, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 8.
10. Prima dell'inizio dei colloqui, la commissione completa l'esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare. La commissione, inoltra, ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, anche in attuazione di quanto stabilito dall'art. 16, comma 4, esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati all'avvio del colloquio. Il Presidente, il giorno della prima prova scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e le modalita' stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare il titolo dell'argomento o a presentare l'esperienza di ricerca o di progetto, anche in forma multimediale, prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento.
11. Per l'espletamento dei colloqui, vengono convocati per primi, in base a sorteggio, i candidati interni; successivamente, sempre in base a sorteggio, i candidati esterni. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non puo' essere di norma superiore a cinque.
12. Del diario dei colloqui, il presidente della commissione da' notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame.
13. La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno 2 luglio, alle ore 8,30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo, 3 luglio, alle ore 8,30, con eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti d'arte; la terza prova scritta suppletivi nel secondo giorno successivo all'effettuazione della seconda prova scritta suppletiva. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse continuano il lunedi' successivo.
14. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano interrotti perche' impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive. Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per l'espletamento della prova scritta suppletiva,
15. L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, e' effettuata al momento delle valulazione finale per ciascuna classe- commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo l'art. 13, comma 11 e di una congrua motivazione da acquisire al verbale. Le modalita' da seguire sono quelle previste per la valutazione delle prove scritte e del colloquio e dagli articoli 15, comma 7 e 16, comma 7.
16. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna classe-commissione.
17. Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, e' stabilito dal presidente della commissione d'esame.
 
Art. 13.
Riunione preliminare
1. Il presidente, per garantire la funzionalita' di ciascuna commissione in tutto l'arco dei lavori, puo' delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari sia esterni che interni.
2. Il presidente sceglie un commissario, interno o esterno, quale segretario di ciascuna commissione e, in particolare con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due commissioni abbinate verra' riportato nella verbalizzazione di entrambe le commissioni abbinate.
3. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione e' obbligatoria anche se negativa. Un componente della commmissione d'esame che abbia istruito privatamente uno o piu' candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito dal provveditore agli studi per incompatibilita'.
4. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di affinita' entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti siano presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinita', entro il quarto grado dovra' farlo presente al provveditore agli studi di competenza, il quale provvedera' al necessario spostamento. Il provveditore agli studi provvedera' in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino in analoga sostituzione. Non si procede alla sostituzione del commissario interno legato dai vincoli sopra descritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe.
5. Nella seduta preliminare e eventualmente anche in quelle successive la commissione-classe prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonche' la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina, per ciascuna classe:
a) elenco dei candidati:
b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire delle abbreviazioni di cui all'art. 2, comma 2, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell'esame;
c) certificazioni relative ai crediti formativi;
d) copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8, relative all'attribuzione e motivazione del credito scolastico;
e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per merito, attestato di promozione all'ultima classe recante i voti assegnati alle singole materie e l'indicazione del credito scolastico attribuito;
f) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per obblighi di leva, attestato di promozione senza debito formativo all'ultima classe con l'indicazione del credito scolastico assegnato;
g) per i candidati esterni sprovvisti di promozione o idoneita' all'ultima classe, esito dell'esame preliminare;
h) documento finale del consiglio di classe di cui all'art. 6;
i) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini degli adempimenti' di cui all'art. 17;
l) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attivita' svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione.
6. Il presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarita' insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero, cui compete, ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i candidati sostengono le prove d'esame con riserva.
Il presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarita' sanabili da parte dell'istituto sede d'esami, invita il capo d'istituto a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite riconvocazione dei consigli di classe.
Il presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarita' sanabili da parte del candidato medesimo, lo invita a provvedere regolarizzando quanto prodotto, entro il termine fissato dal presidente.
7. Nella medesima seduta, la commissione provvede, ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento, a stabilire i criteri di attribuzione ai candidati esterni dei punteggi relativi al credito scolastico e ad eventuali crediti formativi, opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame. Dopo aver stabilito i criteri suddetti, la commissione attribuisce ad ogni singolo candidato esterno, con adeguata motivazione, il punteggio relativo al credito scolastico e agli eventuali crediti formativi. L'esito delle attribuzioni e' pubblicato all'albo dell'istituto sede di asame il giorno della prima prova scritta.
8. In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il termine e le modalita' di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati finalizzate all'avvio del colloquio, di cui all'art. 2, comma 10, della presente ordinanza.
9. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla correzione della prima e seconda prova scritta per aree disciplinari ai sensi dell'art. 15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
10. Nella stessa riunione o in riunioni successive, la commissione individua, altresi', i criteri di conduzione e di valutazione nonche' le modalita' di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito dall'art. 16 della presente ordinanza. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivata e verbalizzate.
11. Nelle stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione determina criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio intagrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti.
 
Art. 14.
Plichi prima e seconda prova scritta
1. I provveditori agli studi devono confermare alla segreteria tecnica centrale degli ispettori di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato, ivi compresi quelli occorrenti ai fini di quanto previsto dell'art. 17, comma 2. Tali dati saranno forniti dal sistema informativo della Pubblica istruzione a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno trenta giorni prima della data di inizio delle prove di esame.
2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze, deve essere resa nota, da parte dei Provveditorati agli studi, alla segreteria tecnica centrale degli ispettori di questo Ministero entro i successivi cinque giorni del rilascio delle suddette stampe centrali. I Provveditorati agli studi dovranno, altresi', fornire contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.
3. I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta suppletiva debbono essere richiesti dai Pravveditorati agli studi alla segreteria tecnica centrale degli ispettori di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti debbano trasmettere entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta. Le suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.
4. I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai Provveditorati agli studi, con le motivazioni, alla segreteria tecnica centrale degli ispettori di questo Ministero.
 
Art. 15.
Prove scritte
1. Per l'anno scolastico 2000-2001 valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 428 del 20 novembre 2000 ed al decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000 concernenti, rispettivamente, le modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta, e le caratteristiche formali generali della terza prova scritta, nonche' le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima per l'anno scolastico 2000-2001.
2. Per l'anno scolastico 2000-2001, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali puo' vedere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda nei decreto autorizzativo verifiche scritte. Analogo criterio vale per l'individuazione della materia oggetto della seconda prova scritta per l'indirizzo "industria tintoria" degli istituti tecnici industriali.
3. Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata preveda piu' di una lingua, la scelta e' demandata al candidato. Negli istituti tecnici per il turismo la scelta della prova scritta e' da circoscrivere alle due lingue per le quali il vigente ordinamento espresammente contempla tale tipo di prova.
4. La terza prova e' predisposta dalla commissione secondo le modalita' di cui all'art. 12, comma 7, della presente ordinanza. Per gli istituti professionali, la commissione tiene conto, ai fini dell'eccertamento delle conoscenze, competenze e capacita', delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe.
5. La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove, a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non puo' essere attribuito un punteggio in numeri interi inferiore e 10.
6. Le commissioni, ai fini della correzione della prima e della seconda prova scritta possono operare per aree disciplinari, di cui al decreto ministeriale n. 358/1998, ferma restando la responsabilita' collegiale dell'intera commissione. L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari puo' essere attuata solo, in presenza di almeno due docenti per area e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 13, comma 9.
7. Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dell'intera commissione a maggioranza. Se sono proposti piu' di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggo piu' alto proposto, a scendere. Ove su nessuna dalle proposte si raggiunge la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dai punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento al numero intero piu' approssimata. Di tali operazioni e' dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non e' ammessa l'estensione dal giudizio da parte dei singoli componenti. Il verbale deve altresi' contenere l'indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui all'art. 13 del regolamento. In considerazione dell'incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni utilizzano l'intera scala dei punteggi prevista.
8. Il punteggio complessivo delle prove scritte e' pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio di tale classe. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. E' facolta' di ogni candidato richiedere alle commissione di conoscere il punteggio attribuito alle singole prove. La commissione riscontra tale richiesta entro il giorno precedente la data fissata per il colloquio del candidato interessato.
 
Art. 16.
Colloquio
1. Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale alla presenza dell'intera commissione. Non possono sostenere il colloquio piu' candidati contemporaneamente.
2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto anche in forme multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno scolastico, con l'ausilio degli insegnanti della classe. Il colloquio prosegue, in conformita' dell'art. 4, comma 5, del regolamento, su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari come definite dal decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, e riferiti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo di un documento, di un progetto o di altra indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibilita' di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.
3. Il colloquio, nel rispetto della sua natura pluridisciplinare, non puo' considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline anche raggruppate per aree disciplinari.
4. A tal fine, la commissione deve curare l'equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare l'argomento o la ricerca o il progetto scelti dal candidato, la discussione dagli argomenti attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari e la discussione degli elaborati delle prove scritte.
5. Negli istituti professionali la commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacita', organizza il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe.
6. La commissione d'esame dispone di 35 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non puo' essere attribuito un punteggio in numeri interi inferiore a 22.
7. La commissione, classe procede all'assegnazione del punteggio al colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio e' espletato, secondo i criteri di valutazione stabiliti seconda l'art. 13, comma 11 e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15, comma 7.
 
Art. 17.
Esami dei candidati in situazione di handicap
1. Ai sensi dell'art. 6 del regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attivita' svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame la commissione d'esame puo' avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, sa necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.
3. I tempi piu' lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3, dell'art. 16 della legge n. 104 del 3 febbraio 1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario dagli esami. In casi eccezionali, la commissione tenuto conto della gravita' dell'handicap, della relazione del consiglio di classe delle modalita' di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, puo' deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti n un numero maggiore di giorni.
4. I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe unicamente allo svolgimento di tale pieno possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe.
 
Art. 18.
Assenze dei candidati. Sessione suppletiva
1. Ai candidati che, a seguito di malattia da eccedere con visita fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilita' di partecipare alla prove scritte, e' data facolta' di sostenere le prove stesse nelle sessione suppletiva seconda il diario previsto dal precedente art. 12, comma 13; per l'invio e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta si seguono le modalita' di cui al precedente art. 14.
2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facolta' di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e gli istituti d'arte il termine e' fissato, per la seconda prova, al giorno successivo a quella d'inizio della prova stessa.
3. I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per le prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si osservano le modalita' di cui al decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000.
4. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dall'art. 12, comma 13, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere di sostenere l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.
5. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne da' comunicazione agli interessati e al Provveditore agli studi.
6. Relativamente ai casi di cui il comma 4, il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti Provveditori agli studi, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalita' di effettuazione dagli esami in sessione straordinaria.
7. La commissione puo' disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma l, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purche' non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario.
8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in quel modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.
9. Qualora nello stesso istituto operino piu' commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati dal Provveditore agli studi ad un'unica commissione. Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove gli elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati sono, altresi', competenti nella formulazione e scelte della terza prova.
 
Art. 19.
Verbalizzazione
1. La commissione verbalizza tutte le attivita' che caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonche' l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le attivita' della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione-classe possa risultare in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate.
 
Art. 20.
Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi
1. Ciascuna classe-commissione si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.
2. A ciascun candidato e' assegnato un voto finale complessivo in centesimi che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.
3. Per superare l'esame di Stato e' sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100.
4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame puo' motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi dell'art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari ad almeno 70 punti.
5. La commissione provvede, per la parte di sua competenze, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al comma 6. Le attivita' caratterizzanti le terza area dei corsi post-qualifica degli istituti professionali verranno opportunamente indicate nel certificato allegato il diploma tra gli "ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito".
6. Per l'anno scolastico 2000-2001, il modello di certificazione e' quello di cui al decreto ministeriale n. 243 del 26 ottobre 2000.
7. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione puo' provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame.
8. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai capi degli istituti statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'universita', purche' successivamente sostituiti, a cura degli interassati stessi, con il diploma d'esame di Stato.
9. I presidenti delle commissioni, sentiti i commissari, predispongono, prima della chiusura dei lavori la relazione prevista dal comma 2, dell'art. 14 del regolamento per il successivo invio all'Osservatorio nazionale istituito presso il CEDE. Alla relazione dovranno essere allegate copie delle terze prove effettuate. La relazione va portata a conoscenza dei commissari ed eventualmente integrata a richiesta dei singoli commissari.
10. Copia della relazione di cui al comma precedente unitamente ad osservazioni sull'andamento degli esami e ad eventuali proposte, appositamente formulate dal presidente, va inviata al competente Provveditore agli studi perche' lo stesso possa rilevare ogni utile elemento e indicazione in relazione allo svolgimento dell'esame stesso.
11. Ferma restando la competenza dei presidenti della commissione giudicatrice al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i presidenti medesimi delegano il capo d'istituto sede d'esame al rilascio dei diplomi stessi.
12. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificeti, senza limitaziosne di numero, dai capi degli istituti statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'universita', purche' successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma originale.
13. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente Provveditore agli studi, stante il principio generale sancito dall'art. 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
14. In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma dell'esame di Stato, il capo d'istituto rilascia copia del certificato, con l'annotazione che si tratta di copia sostitutiva dell'originale.
 
Art. 21.
Pubblicazione dei risultati
1. L'esito degli esami e' pubblicato, per tutti i candidati, al termine dei lavori di ciascuna classe, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione NON PROMOSSO nel caso di esito negativo.
2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della commissione sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.
3. Nel caso in cui la commissione comprenda solo candidati esterni valgono le disposizioni di cui all'art. 4, commi 12 e 13 e alla circolare ministeriale n. 261/2000.
 
Art. 22.
Accesso ai documenti scolastici e trasparenza
1. Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato devono essere consegnati, con apposito verbale, al capo d'istituto, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' responsabile della loro custodia e del raccoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura del plico sigillato che contiene gli atti predetti che e' custodito dallo stesso capo di istituto; in tal caso il capo d'istituto, alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico stesso redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verra' inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono le norme dettate dalla precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni.
 
Art. 23.
Termini
1. La presente ordinanza, per il suo carattere ricognitivo e organizzatorio, recepisce puntualmente i termini fissati dalla legge n. 425/1997 e dalle disposizioni attuative della stessa.
 
Art. 24.
Esami nella regione Valle d'Aosta
1. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza, ad accezione di quelle incompatibili con il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalita' e dei criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella regione, ai sensi dell'art. 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale 3 novembre 1998, n 52.
La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei conti per i controlli di legge.
Roma, 13 febbraio 2001
Il Ministro: De Mauro Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 191
 
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