| Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |  
| ORDINANZA 13 febbraio 2001 |  
| Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio  di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali, per l'anno scolastico 2000/2001. |  
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                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  Visto  il  decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297, con cui e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alla scuole di ogni ordine e grado e,  in  particolare, l'art. 205, comma 1, che attribuisce al Ministro della  pubblica istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria  ordinanza,  le  modalita'  organizzative  degli  scrutini ed esami;  Vista  la  legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;  Visto  l'art.  21,  comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotta dall'art. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191;  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della Repubblica  23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria superiore, di seguito denominato "Regolamento";  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della Repubblica  7  gennaio  1999,  n.  13,  recante  la  disciplina delle modalita'  e  dei  criteri  di valutazione delle prove degli esami di Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria superiore nella regione Valle d'Aosta;  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.  403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della  legge  15  maggio  1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  428 in data 20 novembre 2000, concernente  le  modalita' di svolgimento della prima e seconda prova scritta  degli  esami  di  Stato  conclusivi  del  corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2000-2001;  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  429 in data 20 novembre 2000, concernente  le  "caratteristiche  formali generali della terza prova scritta  negli  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi di studio di istruzione  secondaria  superiore  e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima";  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  358  del  18  settembre 1998, concernente  la  costituzione dell'aree disciplinari finalizzate alla correzione  delle  prove  scritte  e  all'espletamento del colloquio, negli  esami  di  Stato  conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;  Visto  il decreto ministeriale in data 25 gennaio 2001 "regolamento sulle  modalita'  e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli  esami  di  Stato  ai  commissari  esterni  e  sui criteri e le modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore";  Visto  il decreto ministeriale 26 ottobre 2000, n. 243, concernente le  certificazioni  e  i  relativi  modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato;  Visto  il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione  delle  tipologie  di  esperienze che danno luogo ai crediti formativi;  Vista  la C.M. n. 272 dell'11 dicembre 2000, sulla formazione delle commissioni  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2000-2001;  Vista  la  circolare  ministeriale  n.  261  del  22 novembre 2000, concernente  i  candidati esterni negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;  Vista   l'ordinanza   ministeriale  2  maggio  2000,  n.  134,  sul calendario scolastico per l'anno 2000-2001;  Vista  la  legge  10  marzo  2000,  n.  62  "Norme  per  la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";                               Ordina:                               Art. 1.                   Inizio della sessione di esame  1. La  sessione degli esami di Stato canclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per l'anno 2000-2001 ha inizio il giorno 20 giugno 2001.  |  
|   |                                 Art. 2.                          Candidati interni  1. Sono ammessi all'esame di Stato:    a) gli  alunni  delle  scuole  statali  e  paritarie, che abbiano frequentato  l'ultimo  anno  di  corso  e  siano  stati  valutati con attribuzione  di  voto  in  ciascuna  disciplina in sede di scrutinio finale;    b) gli  alunni  delle  scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2;    c) gli  alunni  delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che  abbiano frequentate le ultime classi di un corso di studi avente le  caratteristiche  di  cui  all'art.  2,  comma  1, lettera c), del regolamento  e  che  siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina nello scrutinio finale;    d) gli  alunni  delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che,  avendo  frequentate  la  penultima  classe di un corso di studi avente le ceratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del regolamento,  siano  stati  ammessi  alle  abbreviazioni  di  cui  al successivo comma 2.  2.  Fermo  restando  quanto  previsto per gli istituti pareggiati e legalmente  riconosciuti  dal  precedente  comma  1,  lettera d), gli alunni  iscritti  alle  penultime  classi  possono  sostenere,  nella sessione  dello  stesso  anno,  il  corrispondente esame di Stato nei seguenti casi:    a) abbreviazione  per merito quando nello scrutinio finale per la promozione  all'ultima  classe  abbiano  riportato  non  meno di otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica;    b) abbreviazione  per  obbligo  di  leva  quando comprovino anche mediante  dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  403/1998,  citato  in premessa, di essere  tenuti  a sottoporsi alla relativa visita sanitaria nell'anno in  cui  chiedono  di  sostenere  l'esame  o  in  quello  successivo. Condizione  indispensabile  per  essere  ammessi  agli  esami  e'  la promozione  all'ultima  classe  per effetto di scrutinio finale senza debito formativo.  3.  Gli  alunni  delle  penultime  classi  che  abbiano  chiesto di sostenere gli esami, ove non possano usufruire dell'abbreviazione per merito,  per  non  aver  riportato  la  votazione prescritta, possono ugualmente  sostenere  gli  esami  purche'  soggetti agli obblighi di leva.  A  tal fine resta valida la domanda a suo tempo presentata per l'ammissione agli esami per merito.  |  
|   |                                 Art. 3.                          Candidati esterni  1.  Sono  ammessi  all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo e dalla C.M. 22 novembre 2000, n. 261, coloro che:    a) compiono il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in cui  si  svolge  l'esame  e  dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;    b) siano  in  possesso  del diploma di licenza di scuola media da almeno  un  numero  di  anni  pari  a  quello  della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'eta';    c) compiano  il ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare in cui  si  svolge l'esame, in tal caso, i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;    d) siano  in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso  di  studio di istruzione secondario superiore di durata almeno quadriennale;    e) abbiano  cessato  la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.  2.  Sono  ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:    a) compiano il daciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in cui  si  svolge  l'esame  e  siano  in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licnza corrispondente;    b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza  da  almeno  un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto indipendentemente dall'eta';    c) compiano  il ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare in cui  si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione  di  qualsiasi  titolo  di studio inferiore, compresi i diplomi,  rispettivamente,  di qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;    d) siano  in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso  di  studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale  e  del  diploma,  rispettivamente,  di  qualifica  e di licenza corrispondenti;    e) abbiano  cessato  la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.  3. I   candidati  agli  esami  negli  istituti  professionali,  ivi compresi  quelli  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  2,  debbono documentare, altresi', di aver esperienze di formazione professionale o  lavorative  coerenti,  per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento  del tipo di istituto nel quale svolgono l'esame. Le esperienze  di  formazione  o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'esperienza lavoretiva deve consistere   in   un'attivita'   caratterizzata   da   contenuti  non esclusivamente  esecutivi. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata,  da  una  dichiarazione  del  datore  di  lavoro redatta secondo  lo  schema  allegato  alla  presente ordinanza e se di altra natura,  da  idonea  documentazione.  Per comprovare le esperienze di formazione  o  lavorative  svolte presso pubbliche amministrazioni e' ammessa   l'autocertificazione,  mediante  dichiarazione  sostitutiva dell'atto  di  notorieta'  conforme  al modello allegato, prodotta ai sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 403/1998. La disposizione  non  si  applica  ai  candidati  agli  esami  nei corsi post-qualifica ad esaurimento.  4. E'   consentito   ai  candidati  esterni  agli  esami  di  Stato conclusivi  dei  corsi di studio di istituto magistrale e di istituto tecnico   per   il  turismo,  i  quali,  per  motivi  di  impedimento debitamente  comprovati,  non  abbiano  rispettivamente frequentato i corsi  di  esercitazioni  didattiche,  o  effettuata  la  pratica  di agenzia,   sostenere   ugualmente  gli  esami  di  Stato  stessi.  E' consentito,  altresi',  ai  canddati  esterni  agli esami di Stato di istituto  tecnico  per  le attivita' sociali - indirizzo dirigenti di comunita'   -   i   quali,  per  motivi  di  impedimento  debitamente comprovati,   non   abbiano  svolto  il  tirocinio  di  psicologia  e pedagogia,  sostenere  gli  esami  di Stato, a condizione che abbiano effettivamente  svolto  il  tirocinio  relativo  agli anni precedenti l'ultimo  (terza  e  quarta  classe).  La mancata frequenza dei corsi sopracitati,   il  mancato  svolgimento  del  tirocinio,  la  mancata effettuazione dalla pratica di agenzia dovranno essere annotate nella certificazione  integrativa  del  diploma  prevista  dall'art. 13 del regolamento.  5. L'ammissione  dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione  o  idoneita' all'ultima classe, anche riferita a un corso di  studi  di  un  Paese  appartenente  all'Unione  europea di tipo o livello   equivalente,   e'  subordinata  al  superamento  dell'esame preliminare di cui all'art. 7.  6. I  candidati  provenienti  da  Paesi dell'Unione europea che non siano  in  possesso  di  promozione  all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di  Stato,  nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere a), c), d), e dal comma 2, lettera c), previo superamento dell'esame preliminare di cui   all'art.   7.   Il   requisito   dell'adempimento  dell'obbligo scolastico,  di  cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende soddisfatto  con  la  frequenza  di  un  numero di anni di istruzione almeno   pari   a   quello  previsto  dall'ordinamento  italiano  per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.  7.  E'  fatta  salva  l'ammissione  di  candidati  in attuazione di obblighi internazionali anche derivanti da specifici accordi.  8. Non  sono  ammessi  agli  esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.  9.  Non  e'  consentito  ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione gia' sostenuti con esito positivo.  |  
|   |                                 Art. 4.                          Sedi degli esami  1. Sono  sedi  degli  esami  di  Stato  per i candidati interni gli istituti  statali,  paritari e licei linguistici di cui al comma 3 e, limitatemente  ai  candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati a legalmente riconosciuti.  2. Per  gli  alunni  interni  la sede d'esame e' l'istituto da essi frequentato.  3.  Per  i  candidati esterni, salvo quanto prevista dall'art. 362, comma  3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali ed i seguenti licei linguistici riconosciuti con legge:    a) civica  scuola  superiore  femminile  "Alessandro  Manzoni" di Milano;    b) civica scuola superiore femminile "Grazia Deledda" di Genova;    c) istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano;    d) liceo   linguistico   femminile  "S.  Caterina  da  Siena"  di Venezia-Mestre;    e) liceo  linguistico  "Orsoline  del  Sacro  Cuore"  di  Cortina d'Ampezzo.  4.  Salvi  i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei  candidati  agli esami finali dei corsi a diffusione limitata sul territorio  nazionale,  per  gli altri candidati esterni gli istituti statali  sede  di  esame  sono  quelli  ubicati  nel  comune  a nella provincia  di  residenza. Per i candidati esterni agli esami di Stato per l'indirizzo di dirigenti di comunita' presso gli istituti tecnici per   le  attivita'  sociali  valgono  le  indicazioni  di  carattere organizzativo  di  cui al paragrafo 4 della circolare ministeriale n. 261 del 22 novembre 2000.  5. Il  requisito  della residenza deve essere comprovato secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.  6.  Il  candidato che, per situazioni personali, dimori stabilmente in un comune o provincia diversi da quelli delle residenza anagrafica e   intenda   ivi   sostenere  gli  esami,  e'  tenuto  a  presentare all'istituto  statale un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta'  resa  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  n.  403/1998  da  cui risulti la situazione personale che giustifica   la  presentazione  della  domanda  all'istituto  statale ubicato  nel  luogo di dimora abituale. Se il candidato e' minorenne, la dichiarazione e' resa dall'esercente la potesta' genitoriale.  7.  I  candidati  esterni  non possono sostenere gli esami di Stato negli  istituti in cui tutte le classi sono impegnate nell'attuazione di  sperimentazione  che coinvolga sia l'ordinamento che la struttura curricolare (c.d. maxisperimentazione), con le seguenti eccezioni:    abbiano  frequentato  classi  sperimentali  nella medesima scuola statale  ove intendono presentare domanda di iscrizione agli esami di Stato e abbiano conseguito la promozione alla quinta classe;    chiedano  di  sostenere  gli  esami  di Stato presso gli istituti statali  ove  funzionano  indirizzi sperimentali linguistici. In tali casi,   ricorrendo   le  condizioni  previste  dalle  norme  vigenti, sostengono  gli  esami,  compresi  quelli  preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973;    chiedano   di  sostenere  gli  esami  di  Stato  presso  istituti dell'ordine   classico,   scientifico,  magistrale  o  linguistico  e dell'ordine  tecnico con corsi aventi corrispondenza all'altro ordine scolastico  in cui e' attuato il progetto sperimentale c.d. "Brocca", sempreche'  abbiano conseguito la promozione alla quinta classe in un corso   sperimentale   del   medesimo   progetto  presso  istituzioni scolastiche dei due suddetti ordini.  8. Negli  istituti  che  attuano sperimentazioni "autonome" di solo ordinamento  o  "non  assistite"  (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni  "assistite"  dette  anche  coordinate,  i  candidati esterni  devono  dichiarare,  nella  domanda  di  partecipazione agli esami,  se  intendono  sostenere  gli  esami sui programmi oggetto di sperimentazione o su programmi previsti per i corsi ordinari.  9. Il dirigente scolastico trasmette al provveditore agli studi, ai fini  della  successiva  assegnazione  ad  altro o altri istituti, le domande  dei  candidati esterni non conformi alle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.  10.  Ferme  restando  la  possibilita'  di  configurare commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati  esterni,  il  dirigente  scolastico  provvede  altresi'  a trasmettere  al  provveditore  agli  studi  le domande presentate dai candidati esterni che risultino in eccesso rispetto alla ricettivita' dell'istituto,   con   riferimento  al  numero  di  classi  terminali dell'indirizzo  richiesto,  al  numero  di  candidati  assegnabili  a ciascuna  di  esse  anche  ai  fini  dello  svolgimento  degli  esami preliminari, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero  sufficiente  di  docenti  anche  di  classi non terminali del medesimo istituto per l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la  formazione delle commissioni. A tal fine, il dirigente scolastico tiene   conto  dell'ordine  cronologico  di  acquisizione  agli  atti dell'Istituto   delle   domande   prodotte   dai  candidati  esterni. Relativamente  agli  esami  nell'indirizzo  di dirigente di comunita' presso  gli  istituti  tecnici  per  le  attivita' sociali valgono le indicazioni di cui al paragrafo 4 della citata circolare n. 261/2000.  11.  Nell'ipotesi  di  cui  al precedente comma 10, il provveditore agli  studi,  ai  fini  della  redistribuzione dei candidati esterni, procede come segue:    a) assegna,  d'intesa  con i dirigenti scolastici interessati, le domande  ad  altro  o  altri  istituti  dello  stesso indirizzo della provincia;    b) qualora  non  sia possibile assegnare le domande ad istituto o istituti  della  provincia,  secondo le indicazioni della lettera a), assegna  le  domande in eccedenza ad istituto o istituti dello stesso indirizzo  di  province  vicine,  previo  accordo  con  i  competenti provveditori agli studi.  12. Qualora, per l'esiguita' del numero di istituti dello specifico indirizzo  e  per  la  disomogenea  distribuzione  degli  stessi  sul territorio  nazionale,  non  si  possa far luogo all'applicazione dei criteri  di  cui  al  precedente  comma  11,  lettere  a)  e  b),  il provveditore agli studi dispone che gli eventuali esami preliminari e la  prove dell'esame conclusivo si svolgano anche in altri istituti o scuole,  anche  di  tipo  e  di  ordine  diverso,  della provincia di competenza,  ivi  compresi quelli non impegnati in esami di Stato. In tale situazione:    il  provveditore  agli  studi  da'  luogo  alla configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni;    i candidati esterni rimangono assegnati a classi dell'istituto al quale  sono state presentate le domande, per ogni utile riferimento e collegamento   all'attivita'  didattica  delle  classi  stesse  e  in particolare al documento predisposto dal consiglio di classe ai sensi dell'art. 6;    i  commissari  interni sono designati dal dirigente scolastico al quale  sono  state prodotte le domande, secondo i criteri di cui alle disposizioni menzionate nell'art. 10 e prioritariamente utilizzando i docenti  delle classi terminali e non terminali dello stesso istituto o  di  istituti  dello  stesso tipo, previa intesa con gli altri capi d'istituto.  In  caso  di  assoluta necessita', il medesimo dirigente scolastico   designa   anche   personale  incluso  nelle  graduatorie d'istituto  degli  aspiranti  a  supplenze.  In quest'ultimo caso, al personale  docente  che  sia  stato  impegnato  in  supplenze brevi e saltuarie  non  compete  la  retribuzione  principale  ma soltanto il compenso  previsto  per  i commissari interni delle commissioni degli esami di Stato;    per  gli esami preliminari, il dirigente scolastico al quale sono state  prodotte  le  domande  da' luogo alla costituzione di apposite commissioni   d'esami,   composte   dai   docenti   delle  discipline dell'ultimo  anno  e,  se necessario, dai docenti delle materie degli anni   precedenti.   Nelle   predette   commissioni   sono   nominati prioriteriamente  docenti  dello  stesso istituto o di istituti dello stesso  tipo, previa intesa con i dirigenti scolastici interessati, e commissari   interni   designati   per   le   commissioni  dell'esame conclusivo.  In  caso  di  assoluta necessita', il medesimo dirigente scolastico  puo'  nominare  anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto  degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia stato  impegnato  in  supplenze  brevi  e  saltuarie  non  compete la retribuzione  principale  ma  soltanto  il  compenso previsto per gli esami  preliminari.  Le  commissioni  sono  presiedute  dal dirigente preposto all'istituto sede d'esame;    il   rilascio   della  certificazione  rientra  nella  competenza dell'istituto  statale  presso  il  quale  i candidati hanno prodotto domanda  d'esame  ed  al  quale le singole commissioni, a conclusione degli esami, sono tenute a consegnare gli atti.  13.  La  procedura  indicata  al  comma  12, ad eccezione di quanto previsto  per  la  designazione  dei  commissari  interni  e  per  la costituzione  delle  commissioni  per  gli  esami preliminari, non si applica   alle   situazioni   dei   candidati   esterni   agli  esami nell'indirizzo  di dirigente di comunita' presso gli istituti tecnici per  le attivita' sociali, per le quali valgono le indicazioni di cui alla citata circolare n. 261/2000.  14.  Nei  casi  previsti dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 il provveditore  agli  studi  della  provincia  nella  quale  sono state prodotte  le domande da' comunicazione agli interessati dell'istituto al quale sono stati assegnati.  15.  I  candidati  provenienti  da uno stesso istituto privato sono assegnati possibilmente allo stesso istituto statale.  16.  Provveditori agli studi valutano le richieste di effettuazione delle  prove  d'esame  fuori  della  sede scolastica (per i candidati degenti  in  luogo  di  cura,  detenuti,  ecc.)  autorizzando, ove ne ravvisino  l'opportunita',  le  commissioni  a  spostarsi  presso  le suddette  sedi  anche  fuori  provincia.  In  tale  ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.  17.  Per  i  candidati non residenti in Italia, la sede di esame e' individuata  dal  provveditore agli studi della provincia al quale e' presentata la domanda di ammissione agli esami.  18.  I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.  |  
|   |                                 Art. 5.                     Presentazione delle domande  1.  I  candidati  esterni  devono  aver  presentato  la  domanda di partecipazione  agli  esami di Stato entro il termine del 30 novembre 2000   previsto   del  regolamento.  La  domanda  deve  essere  stata corredata,  oltre  che  da ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello  svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, da apposita  dichiarazione  sostitutiva,  resa  si sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  403/1998,  atta  a  comprovare  il possesso,  de  parte  del  candidato,  dei  requisiti  di  ammissione all'esame  di  cui  all'art.  3.  La  domanda  deve essere corredata, altresi', della ricevuta del pagamento delle tasse scolastiche. Per i candidati  esterni  degli  ITAS  valgono  le  disposizioni  di cui al paragrafo 4 della circolare ministeriale n. 261/2000.  2.   La   dichiarazione  relativa  alle  esperienze  di  formazione professionale  o  lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di cui all'art. 3, camma 3, e quella relativa alla frequenza dei corsi di esercitazioni didattiche, di tirocinio di pedagogia  e  psicologia  e  di  pratica di agenzia ove le esperienze stesse  risultino  in corso alla data di scadenza della presentazione delle  domande,  puo'  essere  perfezionata  entro  e non altre il 31 maggio 2001.  3.  Fermo  restando quanto previsto all'art. 4, comma 3, le domande di ammissione agli esami devono essere presentate a un solo istituto.  4.  Eventuali  domande tardive dei candidati esterni possono essere prese  in considerazione esclusivamente dai provveditori agli studi e limitatamente   a   casi   di  gravi  o  documentati  motivi  che  ne giustifichino  il  ritardo  e  sempre  che  siano  pervenute entro il termine del 31 gennaio 2001, previsto dal regolamento. I provveditori agli   studi   danno   immediata   comunicazione   agli   interessati dell'accettazione  o  meno  della  loro  domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati.  5.  Analoga  procedura  e' adottata nei casi in cui, per comprovate gravi  necessita',  il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova  domanda  il  candidato  stesso  deve far menzione della scuola presso cui, precedentemente, aveva presentato la domanda.  6.  Le  domande  dei  candidati  interni di cui all'art. 2, comma 2 devono  essere  presentate  al  proprio  istituto entro il 31 gennaio 2001.  7.  Per  i candidati interni che cessano la frequenza delle lezioni dell'ultima  classe  dopo  il  31  gennaio  e  prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio e' differito al 20 marzo 2001.  8.  L'accertamento  del possesso da parte dei candidati esterni dei requisiti di cui all'art. 3 e' di competenza del dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame, che e' tenuto a verificare la completezza e  la regolarita' delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico,  ove  necessario,  invita  il candidato a perfezionare la documentazione.  9. Le  domande  di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti  devono  essere  presentate  al competente provveditore agli studi  per  il  tramite  e  con  il  parere  del direttore della casa circondariale,  previo  nulla-osta  del Ministero della giustizia. In tali   casi   il   provveditore   agli   studi   potra'  prendere  in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2000.  L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche,  nonche'  i  successivi  adempimenti  sono  disposti dal provveditore agli studi.  |  
|   |                                 Art. 6.                  Documento del consiglio di classe  1.  I  consigli di classe dell'utimo anno di corso elaborano, entro il  15  maggio,  per  la  commissione  d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.  2.  Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e  i  tempi  del  percorso  formativo,  i  criteri,  gli strumenti di valutazione  adottati,  gli  obiettivi  raggiunti, nonche' ogni altro elemento  che  i  consigli  di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.  3.  Per  quanto  concerne  gli istituti professionali, tenuto conto della  particolare  organizzazione  del  biennio  post-qualifica  che prevede  nel  curricolo  una terza area professionale che si realizza mediante  attivita'  integrate  tra scuola e formazione professionale regionale  e/o la partecipazione a stage presso aziende, il documento deve  recare  specifiche indicazioni sul profilo e le caratteristiche di  tale  area,  sulle  attivita'  poste  in essere e sugli obiettivi raggiunti.  Le  commissioni  di esame terranno conto delle esperienze realizzate     nell'area    di    professionalizzazione    ai    fini dall'accertamento  delle  conoscenze,  competenze  e  capacita',  con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio.  4.  Per  le  classi  articolate  e  per i corsi destinati ad alunni provenienti  da  piu'  classi,  il  documento  di  cui  al comma 2 e' integrato   con   le   relazioni   dei  docenti  dei  gruppi  in  cui eventualmente  si  e'  scomposta  la  classe  o dei docenti che hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da piu' classi.  5.  Al  documento  stesso  possono  essere  allegati eventuali atti relativi  alle  prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno   in   preparazione   dell'esame   di   Stato,   nonche'  alla partecipazione  attiva  e  responsabile  degli  alunni  ai  sensi del regolamento  recante le norme dello statuto delle studentesse e degli studenti  emanato  con decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998.  6.  Prima  della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli  di  classe  possono  consultare,  per  eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.  7.  Il documento e' immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato  in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse puo' estrarne copia.  |  
|   |                                 Art. 7.               Esame preliminare dei candidati esterni  1. L'ammissione dei candidati esterni che non abbiano conseguito la promozione  o  l'idoneita'  all'ultima  classe,  anche riferita ad un corso  di studi di un Paese appartenente all'Unione europea di tipo e livello  equivalente,  e'  subordinata  al  superamento  di  un esame preliminare  inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche,  pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di  studi,  la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per  i  quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneita' alla classe successiva.  2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale,  di  cui  all'art.  3  comma  1,  lettera d) e comma 2, lettera  d) e quelli in possesso di promozione o idoneita' all'ultima classe  di  altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo sulle  materie  e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso gia' seguito.  3.  I  candidati  provenienti  da Paesi dell'Unione europa, che non siano  in  possesso  di  promozione  all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di  Stato, nelle ipotesi previste dall'art. 3, commi e 2, lettere a), c), d), previo superamento delle prove di cui al comma 1 del presente articolo.  Il  requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui  alla  lettera  a)  del  medesimo  art.  3,  comma  1, si intende soddisfatto  con  la  frequenza  di  un  numero di anni di istruzione almeno   pari   a   quello  previsto  dall'ordinamento  italiano  per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.  4.  La  disposizione  di  cui  al  comma  2,  attesa a peculiarita' dell'indirizzo  e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti degli  alunni  del  quinto  anno  di  corso dell'istituto agrario con specializzazione  in  viticoltura  ed enologia (durata sessennale del corso)  che  chiedano  di essere ammessi a sostenere l'esame di Stato del  corso  di  istituto  tecnico  agrario  di  durata  quinquennale, subordinatamente  al conseguimento della promozione all'ultima classe del  corso  sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal fine il  capo d'istituto cura la compatibilita' dei tempi di effettuazione dello   scrutinio  finale  con  quelli  di  svolgimento  degli  esami preliminari.  5. L'esame preliminare e' sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non altre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata  alla  commissione alla quale il candidato esterno e' stato assegnato.  Il  consiglio di classe, ove necessario, e' integrato dai docenti  delle  materia insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso  in  cui  il  numero  dai  candidati comporti la costituzione di apposite   commissioni  di  esame  con  soli  candidati  esterni,  si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 12.  6.  Il  dirigente  scolastico,  sentito  il  collegio  dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari.  7.  Ferma  restando  la responsabilita' collegiale, il consiglio di classe   puo'   svolgere   gli   esami   preliminari   operando   per sottocommissioni,  composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.  8.  Il  candidato  e'  ammesso  all'esame  di  Stato se consegue un punteggio  minimo  di  sei decimi in ciascuna dalle discipline per le quali sostiene la prova.  9.  Ai fini della determinaziane delle prove da sostenere, si tiene conto   anche   di   crediti   formativi  eventualmente  acquisiti  e debitamente documentati.  10.  I  candidati  esterni  provvisti  di  doneita' o di promozione all'ultima  classe,  ovvero  di  ammissione  alla  frequenza di detta classe,  ottenuta  in precedenti esami di maturita' o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, non devono sostenere l'esame preliminare.  11.  L'esito  positivo  degli esami preliminari, in caso di mancato superamento  dell'esame  di  Stato,  vale  come  idoneita' all'ultima classe  del  tipo  di istituto di istruzione secondaria superiore cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di  non  ammissione  all'esame  di Stato, puo' valere, a giudizio del consiglio  di  classe  o  delle  apposite  commissioni d'esame di cui all'art.  4,  comma 12, come idoneita' ad una delle classi precedenti l'ultima.  12.  Il  disposta  di  cui  al comma 11 si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.  |  
|   |                                 Art. 8.                         Credito scolastico  1.  Il  consiglio  di  classe,  in  sede  di  scrutinio  finale, da effettuarsi    ai   sensi   dalle   vigenti   disposizioni,   procede all'attribuzione  del  credito  scolastica ad ogni candidato interno, sulle  base  della tabella A) allegata al regolamento e della nota in calce  alla  medesima.  In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni  assegnate  per  le  singola  discipline  sui  punteggio da attribuire  quale  credito  scalastico  e,  di  conseguenza, sul voto finale,  i  docenti,  ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intere scala decimale di valulazione.  2.  L'attribuzione  del  punteggio,  in  numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi  di  cui  all'art.  11,  comma  2, del regolamento, con il conseguente  superemento  della  stretta  corrispondenza con la media aritmetica  dei  voti  attribuiti  in  itinere o in sede di scrutinio finale  e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti.  3.  Nel caso delle abbreviezioni del corso di studi di cui all'art. 2,  comma  2, il credito scolastico e' attribuito del consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del regolamento.  4.  Agli  alunni  interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non  siano in possesso di credito scolastico, lo stessa e' attribuito dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, in  base  ai  risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneita' (secondo le indicazioni della tabella B), e per promozione secondo le indicazioni  dalla tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli  esami  preliminari,  sostenuti  a  suo  tempo  quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della tabella C). Agli  alunni  che  frequentano  l'ultima  classe  per  effetto  della dichiarazione  di  ammissione alle frequenza di detta classe da parte di  commissione  di  esami  di  maturita',  il  credito scolastico e' attribuito  del  consiglio  di  classe  nella  misure  di punti 2 per ciascuno  degli  anni  non  frequentati,  qualora l'alunno non sia in possesso di promozione o idoneita' alla penultima e/o alla terzultima classe.  5.   Negli   istituti   professionali,   i   consigli   di  classe, nell'attribuzione del credito scolastico, tengono conto dei risultati conseguiti  dagli alunni nelle attivita' che si svolgono nell'area di professionalizzazione  e  che  concorrono ad integrare la valutazione nelle discipline coinvolte nelle attivita' medesime.  6.   L'attribuzione  del  credito  scolastico  ad  ogni  alunno  va deliberata,  motivata  e  verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio  finale  dell'ultimo  anno  di  corso,  puo'  motivatamente integrare,  ferma  restando  il  massima  di 20 punti attribuibili, a norma   del  comma 4  dell'art.  11  del  regolamento,  il  punteggio complessivo  conseguito  dall'alunno,  quale  risulta dalla somma dei punteggi  attribuiti  negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno   ampiamente   verbalizzate  con  riferimento  alle  situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.  7.  Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno e'  pubblicato  all'albo dell'istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale.  8.  Il  credito  scolastico  per  i candidati esterni e' attribuito dalla commissione d'esame secondo le disposizioni dell'art. 11, commi 7,  8,  9,  10 e 11 del regolamento ed osservando la procedura di cui all'art.  13,  comma  7  della presente ordinanza. Esso e' pubblicato all'albo  dell'istituto  sede  d'esame  il  giorno  della prima prova scritta.  9.  Ai  candidati esterni che, a seguito di esami di maturita' o di Stato   non   superati,  siano  stati  ammessi  o  dichiarati  idonei all'ultima classe, che, pero', non hanno frequentato e che non devono sostenere  esami  preliminari,  il  credito  scolastico e' attribuito dalla commissione nella misura di punti 2 sia per l'ultimo che per il penultimo  anno  e, qualora non in possesso di promozione o idoneita' alla penultima classe, di ulteriori 2 punti per il terzultimo anno.  10.  Ai candidati esterni che, per il penultimo e per il terzultimo anno,  sono  in  possesso  di  promozione  o di idoneita', il credito scolastico,  ove  non  assegnato, e' attribuito dalla commissione per tali  anni,  in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneita',  secondo le indicazioni della tabella B) e per promozione, secondo  le indicazioni della tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti  negli  esami  preliminari,  secondo  le indicazioni della tabella C). Per gli anni per i quali i candidati non sono in possesso ne' di promozione, ne' di idoneita' ne' di risultati conseguiti negli esami  preliminari,  il credito scolastico e' attribuito nella misura di punti 2.  |  
|   |                                 Art. 9.                          Crediti formativi  1.  Per l'anno scolastico 2000/2001, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49.  2.  La  documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto  sede  di  esame entro il 15 maggio 2001 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. E' ammessa l'autocertificazione,  ai  sensi e con le modalita' di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica n. 403/1998, nei casi di attivita' svolta presso pubbliche amministrazioni.  3.  Qualora  gli  esami  preliminari  inizino prima del 15 maggio i candidati  esterni  devono  essere  opportunamente  informati perche' possano  presentare  gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l'inizio degli esami stessi.  |  
|   |                                Art. 10.                         Commissioni d'esame  1.  Per l'anno scolastico 2000-2001, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale in data 25 gennaio 2001 concernente modalita' a  termini  per  l'affidamento  delle  materie oggetto degli esami di Stato  ai  commissari  esterni  e i criteri e le modalita' di nomina, designazione  e  sostituzione  dei componenti delle commissioni degli esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione secondaria  superiore  nonche'  le  istruzioni  di cui alla circolare ministeriale n. 272 dell'11 dicembre 2000.  |  
|   |                                Art. 11.             Sostituzione dei componenti le commissioni  1.  La  partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del  presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento  delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.  2.  Non  e'  consentito  ai  componenti le commissioni di rifiutare l'incarico  o  di  lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.  3.  Le  sostituzioni  di  componenti le commissioni, che si rendono necessarie  per  assicurare  la  piena operativita' delle commissioni stesse  sin  dall'insediamento  e  dalla  riunione  preliminare, sono disposte  dal provveditore agli studi, secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del citato decreto ministeriale in data 25 gennaio 2001.  4.  Il  personale  utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del  personale  con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria deve  rimanere  a  disposizione  della  scuola  di  servizio  fino al 30 giugno,  assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.  5.  Il  commissario  assente deve essere tempestivamente sostituito per  la  restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte.  |  
|   |                                Art. 12.                Diario delle operazioni e delle prove  1.  Le  due commissioni, aventi in comune la componente esterna, si riuniscono,  in  seduta  plenaria,  presso  l'istituto cui sono state assegnate,  il 18 giugno 2001, alle ore 8,30. Nel caso di commissioni appartenenti  a  istituti  diversi, comprese le sezioni staccate e le sedi coordinate, la riunione si tiene presso l'istituto espressamente indicato nell'atto di nomina.  2.  Il presidente, o, in sua assenza. Il componente piu' anziano di eta',  dopo  aver  verificato  la composizione delle commissioni e la presenza   dei   commissari,   comunica   i   nominativi   di  quelli eventualmente  assenti  al  provveditore  agli  studi  per  quanto di competenza.  3.  Il  presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna  commissione,  fissa i tempi e le modalita' di effettuazione delle riunioni preliminare delle singole commissioni.  4.  Il  presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle  attivita'  delle  commissioni  determinando,  in  particolare, l'ordine  di  successione,  tra le due commissioni per l'inizio della terza  prova  per  le  operazioni  da  realizzarsi  distintamente, di valutazione  degli  elaborati,  conduzione dei colloqui e valutazione finale.  Nel  caso  di classi-commissioni articolate su diversi indirizzi di studio  o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue straniere diverse, o nelle quali l'educazione fisica viene  insegnata  per  squadre, aventi commissari interni che operano separatamente,  il presidente avra' cura di fissare il calendario dei lavori  in modo da determinare l'ordine di successione tra le diverse articolazioni   della  classe  per  le  operazioni  di  correzione  e valutazione  degli  elaborati,  conduzione  dei colloqui, valutazione finale.  Il   presidente   determinera'   il   calendario  definitivo  delle operazioni   delle   due   classi-commissioni  abbinate,  anche  dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle altre commissioni, di  cui  eventualmente  facciano  parte,  quali commissari interni, i medesimi docenti.  5.   Al  fine  di  fornire  opportune  indicazioni,  chiarimenti  e orientamenti  per  la  regolare funzionalita' delle commissioni e, in particolare,  per  garantire  uniformita'  di  criteri operativi e di valutazione, i presidenti delle medesime commissioni vengono riuniti, unitamente  agli  ispettori  ricercati della vigilanza sugli esami di Stato,  dal  provveditore  agli studi, procurando che tale operazione non crei interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso  dette  riunioni  devono  concludersi  prima  dell'inizio  della correzione  degli elaborati. I provveditori agli studi assicurano che gli appositi gruppi di lavoro, costituiti ai sensi della circolare n. 368,  protocollo  n.  12977,  del  1o  settembre  1998,  offrano ogni opportuna   assistenza  alle  commissioni  operanti  sul  territorio, curando  che  tale attivita' di supporto si realizzi nelle forme piu' ampie e puntuali, anche attivando appositi presidi telefonici.  6.  La  riunione  preliminare  di  ciascuna  commissione-classe  e' finalizzata  agli  adempimenti  di  cui  all'art.  13  della presente ordinanza.  7.  Il  calendario delle prove per l'anno scolastico 2000-2001 e il seguente:    prima prova scritta: 20 giugno 2001, ore 8,30;    seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: 21 giugno 2001, ore 8,30;    per  gli  esami  nei licei artistici lo svolgimento della seconda prova  continua  nei  due  giorni  seguenti per la durata giornaliera indicata  nei testi proposti. Per gli esami negli istituti d'arte, la seconda  prova  si  svolge in non meno di tre giorni e in non piu' di cinque  giorni.  Poiche'  uno  dei  giorni dello svolgimento di detta prova coincide con il sabato, la prova stessa puo' essere sospesa per i  soli  candidati  che  per motivi di culto non intendono proseguire l'esame in detto giorno;    terza prova scritta: 25 giugno 2001; ciascuna classe-commissione, entro il 22 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui   all'art.   6  della  presente  ordinanza.  Contestualmente,  il presidente  stabilisce,  per  ciascuna  delle  due classicommissioni, l'orario   d'inizio   della  prova,  dandone  comunicazione  all'albo dell'istituto   o   degli  istituti.  Non  va,  invece,  data  alcuna comunicazione  circa  le  materie oggetto della prova. La mattina del 25 giugno  ogni  commissione-classe,  tenendo  a  riferimento  quanto attestato  nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della  terza  prova  scritta,  sulla  base delle proposte avanzate da ciascun componente, proposte che ciascun componente deve formulare in numero  almeno  doppio  rispetto  alla  tipologia  o  alle  tipologie prescelte  in  sede  di  definizione  della struttura della prova. La commissione,  in  relazione  alla  natura  e  alla complessita' della prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa. Per gli istituti  d'arte e i licei artistici la prova puo' svolgersi anche in due  giorni.  Per  la  formulazione  delle  singole proposte e per le predisposizione  collegiale della prova la commissione puo' avvalersi dell'archivio   nazionale   permanente   di   cui   all'art.  14  del regolamento.  Per licei artistici e gli istituti d'arte le operazioni sopra  indicate  si  svolgono  entro  il giorno successivo al termine della seconda prova scritta e il giorno seguente.  8.   Ciascuna   classe-commissione   stabilisce  autonomamente,  in conformita'  di  quanto  previsto  al  quarto  comma, il diario delle operazioni  finalizzato  alla  correzione  e  valutazione delle prove scritte.  9.  La  date  di  inizio  dei  colloqui  e' stabilita, per ciascuna classe-commissione,  al  termine  delle  operazioni  di  correzione e valutazione  degli  elaborati  delle  prove  scritte, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 8.  10. Prima dell'inizio dei colloqui, la commissione completa l'esame dei  fascicoli  e  dei  curricoli  dei  candidati in prosecuzione dei lavori  iniziati nella riunione preliminare. La commissione, inoltra, ai  fini  di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio,  anche  in  attuazione  di  quanto stabilito dall'art. 16, comma  4,  esamina  i  lavori  presentati dai candidati e finalizzati all'avvio  del  colloquio. Il Presidente, il giorno della prima prova scritta,  invita  i  candidati,  indicando  anche  il  termine  e  le modalita'  stabilite  precedentemente dalla commissione, a comunicare il  titolo dell'argomento o a presentare l'esperienza di ricerca o di progetto,  anche  in forma multimediale, prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento.  11.  Per  l'espletamento dei colloqui, vengono convocati per primi, in  base a sorteggio, i candidati interni; successivamente, sempre in base  a  sorteggio,  i candidati esterni. Il numero dei candidati che sostengono  il  colloquio,  per ogni giorno, non puo' essere di norma superiore a cinque.  12.  Del  diario  dei colloqui, il presidente della commissione da' notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame.  13. La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno 2 luglio, alle  ore  8,30;  la  seconda  prova  scritta  suppletiva  nel giorno successivo,  3 luglio, alle ore 8,30, con eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti d'arte; la terza prova scritta  suppletivi  nel  secondo giorno successivo all'effettuazione della  seconda prova scritta suppletiva. Le prove, nei casi previsti, proseguono  nei  giorni  successivi,  ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse continuano il lunedi' successivo.  14.  L'eventuale  ripresa  dei  colloqui, per le commissioni che li abbiano  interrotti perche' impegnate nelle prove suppletive, avviene il  giorno  successivo  al  termine  delle  prove scritte suppletive. Qualora  tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale  giorno  le  commissioni  riprendono  i  colloqui interrotti per l'espletamento della prova scritta suppletiva,  15.  L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino  ad  un  massimo  di  5  punti,  per  quei candidati che abbiano conseguito  un  credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo  nelle  prove  di  esame  pari  almeno  a  70  punti,  e' effettuata  al  momento delle valulazione finale per ciascuna classe- commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo l'art.  13,  comma  11  e  di una congrua motivazione da acquisire al verbale.  Le  modalita'  da  seguire  sono  quelle  previste  per  la valutazione  delle prove scritte e del colloquio e dagli articoli 15, comma 7 e 16, comma 7.  16.   Le   operazioni   intese   alla  valutazione  finale  e  alla elaborazione  dei  relativi  atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna classe-commissione.  17.   Quanto   altro   possa   occorrere,   nell'osservanza   delle disposizioni  di  cui  alla  presente  ordinanza,  e'  stabilito  dal presidente della commissione d'esame.  |  
|   |                                Art. 13.                        Riunione preliminare  1.  Il  presidente,  per  garantire  la  funzionalita'  di ciascuna commissione  in  tutto  l'arco  dei  lavori, puo' delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari sia esterni che interni.  2.  Il  presidente sceglie un commissario, interno o esterno, quale segretario  di  ciascuna commissione e, in particolare con compiti di verbalizzazione  dei  lavori  collegiali.  Il  verbale della riunione plenaria  congiunta  delle  due commissioni abbinate verra' riportato nella verbalizzazione di entrambe le commissioni abbinate.  3. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa.  Tale  dichiarazione  e'  obbligatoria  anche se negativa. Un componente della commmissione d'esame che abbia istruito privatamente uno  o  piu' candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente   sostituito   dal   provveditore   agli   studi   per incompatibilita'.  4. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto l'assenza  di  rapporti  di  parentela e di affinita' entro il quarto grado,  ovvero  di  rapporto  di  coniugio  con  i candidati che essi dovranno   esaminare.   Qualora  il  presidente  accerti  che  tra  i componenti  siano  presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale,  di parentela o affinita', entro il quarto grado dovra' farlo  presente  al  provveditore  agli studi di competenza, il quale provvedera'  al  necessario  spostamento.  Il provveditore agli studi provvedera'  in  modo  analogo  nei  confronti  dei presidenti che si trovino in analoga sostituzione. Non si procede alla sostituzione del commissario  interno legato dai vincoli sopra descritti con un alunno o  alunni  interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non  abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe.  5.  Nella  seduta  preliminare  e  eventualmente  anche  in  quelle successive  la  commissione-classe  prende  in  esame  gli  atti  e i documenti  relativi  ai  candidati interni, nonche' la documentazione presentata   dagli  altri  candidati.  In  particolare  esamina,  per ciascuna classe:    a) elenco dei candidati:    b) domande  di  ammissione  agli esami dei candidati esterni e di quelli  interni  che chiedono di usufruire delle abbreviazioni di cui all'art.  2,  comma  2, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare   tutti   gli  elementi  utili  ai  fini  dello  svolgimento dell'esame;    c) certificazioni relative ai crediti formativi;    d) copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8, relative all'attribuzione e motivazione del credito scolastico;    e)  per  gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del  corso  di  studi  per merito, attestato di promozione all'ultima classe  recante i voti assegnati alle singole materie e l'indicazione del credito scolastico attribuito;    f) per  gli  allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del  corso  di  studi  per  obblighi di leva, attestato di promozione senza  debito  formativo  all'ultima  classe  con  l'indicazione  del credito scolastico assegnato;    g)  per  i candidati esterni sprovvisti di promozione o idoneita' all'ultima classe, esito dell'esame preliminare;    h) documento finale del consiglio di classe di cui all'art. 6;    i) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini degli adempimenti' di cui all'art. 17;    l)  per  le  classi  sperimentali,  relazione  informativa  sulle attivita' svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione.  6.  Il presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione  relativa  a  ciascun  candidato, rilevi irregolarita' insanabili,  provvede  a darne tempestiva comunicazione al Ministero, cui  compete,  ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n.  653,  l'adozione  dei  relativi  provvedimenti.  In  tal  caso  i candidati sostengono le prove d'esame con riserva.  Il  presidente  della  commissione,  qualora in sede di esame della documentazione  relativa  a  ciascun  candidato, rilevi irregolarita' sanabili   da  parte  dell'istituto  sede  d'esami,  invita  il  capo d'istituto  a  provvedere  tempestivamente  in  merito, eventualmente tramite riconvocazione dei consigli di classe.  Il  presidente  della  commissione,  qualora in sede di esame della documentazione  relativa  a  ciascun  candidato, rilevi irregolarita' sanabili  da  parte  del  candidato  medesimo, lo invita a provvedere regolarizzando   quanto   prodotto,  entro  il  termine  fissato  dal presidente.  7.  Nella  medesima seduta, la commissione provvede, ai sensi degli articoli   11  e  12  del  regolamento,  a  stabilire  i  criteri  di attribuzione  ai  candidati  esterni dei punteggi relativi al credito scolastico   e   ad   eventuali   crediti  formativi,  opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame.  Dopo  aver  stabilito  i  criteri  suddetti, la commissione attribuisce   ad   ogni   singolo  candidato  esterno,  con  adeguata motivazione,  il  punteggio  relativo  al  credito  scolastico e agli eventuali crediti formativi. L'esito delle attribuzioni e' pubblicato all'albo  dell'istituto  sede  di  asame  il giorno della prima prova scritta.  8.  In  sede  di riunione preliminare, la commissione stabilisce il termine e le modalita' di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati  finalizzate  all'avvio  del  colloquio, di cui all'art. 2, comma 10, della presente ordinanza.  9.  In  sede  di riunione preliminare, o in riunioni successive, la commissione  stabilisce  i  criteri di correzione e valutazione delle prove  scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla correzione  della prima e seconda prova scritta per aree disciplinari ai sensi dell'art. 15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.  10.  Nella stessa riunione o in riunioni successive, la commissione individua, altresi', i criteri di conduzione e di valutazione nonche' le  modalita'  di  svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito   dall'art.   16  della  presente  ordinanza.  Le  relative deliberazioni vanno opportunamente motivata e verbalizzate.  11. Nelle stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione determina   criteri   per   l'eventuale  attribuzione  del  punteggio intagrativo,  fino  a  un  massimo  di  5  punti, per i candidati che abbiano  conseguito  un  credito  scolastico  di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti.  |  
|   |                                Art. 14.                Plichi prima e seconda prova scritta  1.  I  provveditori  agli  studi  devono confermare alla segreteria tecnica  centrale degli ispettori di questo Ministero i dati relativi al  fabbisogno  dei  plichi  contenenti  i  testi della prima e della seconda  prova  scritta  degli  esami  di  Stato, ivi compresi quelli occorrenti  ai  fini  di  quanto previsto dell'art. 17, comma 2. Tali dati   saranno   forniti   dal  sistema  informativo  della  Pubblica istruzione  a  mezzo  di  apposite stampe centrali, rilasciate almeno trenta giorni prima della data di inizio delle prove di esame.  2.   La   predetta   conferma   o  la  comunicazione  di  eventuali discordanze,  deve essere resa nota, da parte dei Provveditorati agli studi,  alla  segreteria  tecnica  centrale degli ispettori di questo Ministero  entro  i  successivi  cinque  giorni  del  rilascio  delle suddette  stampe  centrali.  I  Provveditorati  agli  studi dovranno, altresi',  fornire  contestualmente  congrua  motivazione  in caso di discordanza  tra  dati  comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.  3.  I  plichi  occorrenti  per  la  prima  e  seconda prova scritta suppletiva  debbono  essere  richiesti  dai Pravveditorati agli studi alla  segreteria tecnica centrale degli ispettori di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette  richieste  vanno  formulate  sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti debbano trasmettere entro la mattina successiva allo  svolgimento  della seconda prova scritta. Le suddette richieste debbono  contenere esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.  4.   I   plichi  non  utilizzati  dovranno  essere  restituiti  dai Provveditorati  agli  studi,  con  le  motivazioni,  alla  segreteria tecnica centrale degli ispettori di questo Ministero.  |  
|   |                                Art. 15.                            Prove scritte  1.  Per  l'anno scolastico 2000-2001 valgono le disposizioni di cui al  decreto  ministeriale  n.  428 del 20 novembre 2000 ed al decreto ministeriale    n.    429   del   20   novembre   2000   concernenti, rispettivamente,  le  modalita'  di  svolgimento  della prima e della seconda  prova  scritta,  e le caratteristiche formali generali della terza  prova  scritta, nonche' le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima per l'anno scolastico 2000-2001.  2.  Per l'anno scolastico 2000-2001, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali puo' vedere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda nei decreto  autorizzativo  verifiche  scritte. Analogo criterio vale per l'individuazione  della  materia  oggetto della seconda prova scritta per   l'indirizzo   "industria   tintoria"   degli  istituti  tecnici industriali.  3.  Qualora  la  materia  oggetto  di  seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata preveda  piu'  di  una  lingua,  la scelta e' demandata al candidato. Negli  istituti  tecnici per il turismo la scelta della prova scritta e'  da  circoscrivere  alle  due  lingue  per  le  quali  il  vigente ordinamento espresammente contempla tale tipo di prova.  4.  La  terza  prova  e'  predisposta  dalla commissione secondo le modalita'  di cui all'art. 12, comma 7, della presente ordinanza. Per gli  istituti  professionali,  la  commissione  tiene  conto, ai fini dell'eccertamento  delle  conoscenze,  competenze  e capacita', delle esperienze  realizzate  nell'area  di professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe.  5.  La  commissione  dispone  di  45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove, a ciascuna delle  prove scritte giudicata sufficiente non puo' essere attribuito un punteggio in numeri interi inferiore e 10.  6.  Le  commissioni,  ai  fini della correzione della prima e della seconda  prova  scritta possono operare per aree disciplinari, di cui al    decreto   ministeriale   n.   358/1998,   ferma   restando   la responsabilita'  collegiale dell'intera commissione. L'organizzazione dei  lavori  per  aree  disciplinari  puo'  essere  attuata  solo, in presenza  di  almeno  due  docenti  per area e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 13, comma 9.  7.  Le  operazioni  di correzione delle prove scritte si concludono con  la  formulazione  di  una proposta di punteggio in numeri interi relativa  alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dell'intera  commissione  a maggioranza. Se sono proposti piu' di due punteggi  e  non  sia  stata  raggiunta  la  maggioranza assoluta, la commissione  vota  su  proposte del presidente a partire dal punteggo piu'  alto  proposto,  a  scendere.  Ove su nessuna dalle proposte si raggiunge  la  maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio  risultante  dalla  media  aritmetica  dai punti proposti e procede   all'eventuale   arrotondamento   al   numero   intero  piu' approssimata. Di tali operazioni e' dato dettagliato e motivato conto nel  verbale.  Non  e' ammessa l'estensione dal giudizio da parte dei singoli  componenti. Il verbale deve altresi' contenere l'indicazione di  tutti  gli  elementi  utili  ai  fini  della  compilazione  della certificazione  di cui all'art. 13 del regolamento. In considerazione dell'incidenza  che  hanno  i  punteggi  assegnati alle singole prove scritte  e  al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni utilizzano l'intera scala dei punteggi prevista.  8.  Il punteggio complessivo delle prove scritte e' pubblicato, per tutti  i  candidati  di ciascuna classe, nell'albo dell'istituto sede della  commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per  l'inizio  dello  svolgimento del colloquio di tale classe. Vanno esclusi  dal  computo  le  domeniche e i giorni festivi intermedi. E' facolta'  di  ogni candidato richiedere alle commissione di conoscere il  punteggio attribuito alle singole prove. La commissione riscontra tale  richiesta  entro  il  giorno  precedente la data fissata per il colloquio del candidato interessato.  |  
|   |                                Art. 16.                              Colloquio  1. Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale alla presenza  dell'intera commissione. Non possono sostenere il colloquio piu' candidati contemporaneamente.  2.  Il  colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di  esperienze  di ricerca e di progetto anche in forme multimediale, scelti  dal  candidato.  Rientra  tra  le  esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante  l'anno  scolastico,  con  l'ausilio  degli  insegnanti della classe.  Il  colloquio prosegue, in conformita' dell'art. 4, comma 5, del  regolamento,  su  argomenti  proposti  al candidato attinenti le diverse  discipline,  anche  raggruppate  per  aree disciplinari come definite  dal  decreto  ministeriale  n. 358 del 18 settembre 1998, e riferiti  ai  programmi  e  al  lavoro  didattico dell'ultimo anno di corso.  Gli  argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo di un documento, di un progetto o di altra indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Nel corso  del  colloquio  deve  essere  assicurata  la  possibilita'  di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.  3.  Il  colloquio, nel rispetto della sua natura pluridisciplinare, non  puo'  considerarsi  interamente  risolto  se  non  si sia svolto secondo  tutte  le  fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline anche raggruppate per aree disciplinari.  4.   A   tal   fine,   la  commissione  deve  curare  l'equilibrata articolazione  e  durata  delle  diverse fasi del colloquio, che deve riguardare  l'argomento  o  la  ricerca  o  il  progetto  scelti  dal candidato,  la  discussione  dagli  argomenti  attinenti  le  diverse discipline,  anche raggruppate per aree disciplinari e la discussione degli elaborati delle prove scritte.  5.   Negli   istituti   professionali   la   commissione,  ai  fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacita', organizza il   colloquio,  tenendo  conto  anche  delle  esperienze  realizzate nell'area   di  professionalizzazione,  indicate  nel  documento  del consiglio di classe.  6.  La  commissione  d'esame dispone di 35 punti per la valutazione del  colloquio.  Al  colloquio  giudicato sufficiente non puo' essere attribuito un punteggio in numeri interi inferiore a 22.  7. La commissione, classe procede all'assegnazione del punteggio al colloquio  sostenuto  da  ciascun  candidato  nello stesso giorno nel quale  il  colloquio  e'  espletato, secondo i criteri di valutazione stabiliti  seconda  l'art.  13,  comma  11  e  con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15, comma 7.  |  
|   |                                Art. 17.            Esami dei candidati in situazione di handicap  1.  Ai  sensi  dell'art. 6 del regolamento, la commissione d'esame, sulla  base  della  documentazione  fornita  dal consiglio di classe, relativa   alle  attivita'  svolte,  alle  valutazioni  effettuate  e all'assistenza   prevista   per   l'autonomia   e  la  comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e  che  possono  consistere  nell'utilizzo  di  mezzi  tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti.  In  ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare   che   il  candidato  abbia  raggiunto  una  preparazione culturale   e  professionale  idonea  per  il  rilascio  del  diploma attestante  il  superamento  dell'esame. Per la predisposizione delle prove  d'esame  la  commissione  d'esame  puo' avvalersi di personale esperto;  per il loro svolgimento la stessa si avvale, sa necessario, dei  medesimi  operatori  che  hanno  seguito l'alunno durante l'anno scolastico.  2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal  Ministero  anche  tradotti  in  linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.  3.  I  tempi  piu'  lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche  e  del  colloquio, previsti dal comma 3, dell'art. 16 della legge  n. 104 del 3 febbraio 1992, non possono di norma comportare un maggior  numero  di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario dagli  esami.  In casi eccezionali, la commissione tenuto conto della gravita' dell'handicap, della relazione del consiglio di classe delle modalita'  di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, puo' deliberare  lo  svolgimento di prove scritte equipollenti n un numero maggiore di giorni.  4. I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e  sono  stati  valutati  dal  consiglio  di  classe  unicamente allo svolgimento  di  tale  pieno  possono  svolgere  prove differenziate, coerenti   con  il  percorso  svolto  finalizzate  solo  al  rilascio dell'attestazione  di  cui all'art. 13 del regolamento. I testi delle prove  scritte  sono  elaborati  dalle  commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe.  |  
|   |                                Art. 18.             Assenze dei candidati. Sessione suppletiva  1.  Ai  candidati che, a seguito di malattia da eccedere con visita fiscale  o  per  grave  motivo  di  famiglia  riconosciuto tale dalla commissione,  si  trovino nell'assoluta impossibilita' di partecipare alla  prove  scritte,  e'  data facolta' di sostenere le prove stesse nelle  sessione  suppletiva seconda il diario previsto dal precedente art.  12,  comma 13; per l'invio e la predisposizione dei testi della prima  e  seconda  prova  scritta  si  seguono le modalita' di cui al precedente art. 14.  2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i tempi  di  svolgimento  della seconda prova scritta hanno facolta' di chiedere  di  essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando  probante  documentazione  entro  il  giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e gli  istituti  d'arte il termine e' fissato, per la seconda prova, al giorno successivo a quella d'inizio della prova stessa.  3.  I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante documentazione  entro  il giorno successivo a quello stabilito per le prova  stessa.  Per la predisposizione dei testi della terza prova si osservano  le  modalita'  di  cui  al decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000.  4.  In  casi  eccezionali,  qualora non sia assolutamente possibile sostenere  le  prove  scritte  nella  sessione  suppletiva secondo il diario  previsto  dall'art.  12, comma 13, i candidati che si trovino nelle  condizioni  di  cui  al  comma 1 possono chiedere di sostenere l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.  5.  La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne da' comunicazione agli interessati e al Provveditore agli studi.  6.  Relativamente  ai  casi  di cui il comma 4, il Ministero, sulla base  dei dati forniti dai competenti Provveditori agli studi, fissa, con  apposito  provvedimento, i tempi e le modalita' di effettuazione dagli esami in sessione straordinaria.  7.  La  commissione  puo'  disporre  che,  in  caso  di assenza dei candidati  determinata  dagli  stessi  motivi  di  cui al comma l, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purche' non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario.  8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di  completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente,  con  propria  deliberazione,  stabilisce  in  quel  modo l'esame  stesso  debba  proseguire  o essere completato, ovvero se il candidato   debba  essere  rinviato  alle  prove  suppletive  per  la prosecuzione o per il completamento.  9.  Qualora  nello  stesso  istituto  operino  piu'  commissioni, i candidati   alle   prove  scritte  suppletive  appartenenti  a  dette commissioni  possono  essere assegnati dal Provveditore agli studi ad un'unica   commissione.   Quest'ultima   provvede   alle   operazioni consequenziali  e  trasmette, a conclusione delle prove gli elaborati alle  commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli  elaborati  stessi.  Le  commissioni di provenienza dei candidati sono,  altresi',  competenti  nella formulazione e scelte della terza prova.  |  
|   |                                Art. 19.                           Verbalizzazione  1.  La commissione verbalizza tutte le attivita' che caratterizzano lo  svolgimento  dell'esame nonche' l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.  2.  La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le  attivita' della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione-classe  possa  risultare in tutte le sue fasi e nella sua interezza   e  che  le  deliberazioni  adottate  siano  pienamente  e congruamente motivate.  |  
|   |                                Art. 20.         Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi  1.  Ciascuna  classe-commissione  si  riunisce,  per  le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito  dopo  la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati  che  hanno  sostenuto  le  prove  scritte  nella  sessione suppletiva.  2.  A  ciascun candidato e' assegnato un voto finale complessivo in centesimi  che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione  d'esame  alle  prove  scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.  3. Per superare l'esame di Stato e' sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100.  4.  Fermo  restando  il  punteggio massimo di cento, la commissione d'esame  puo'  motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai  sensi dell'art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15  punti  e  un  risultato  complessivo  nella prova d'esame pari ad almeno 70 punti.  5.  La  commissione  provvede, per la parte di sua competenze, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui  al comma 6. Le attivita' caratterizzanti le terza area dei corsi post-qualifica  degli  istituti professionali verranno opportunamente indicate  nel  certificato  allegato  il  diploma  tra gli "ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito".  6. Per l'anno scolastico 2000-2001, il modello di certificazione e' quello di cui al decreto ministeriale n. 243 del 26 ottobre 2000.  7.  Al  termine  degli  esami,  ove sia possibile redigere in tempo utile  i  diplomi,  la  commissione  puo' provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame.  8. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione  di  numero,  dai  capi degli istituti statali, paritari, pareggiati  o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli  atti  relativi  al  conseguimento  del  titolo  di  studio. Tali certificati   sono   considerati   validi   anche   per  l'iscrizione all'universita',  purche'  successivamente  sostituiti,  a cura degli interassati stessi, con il diploma d'esame di Stato.  9.   I   presidenti   delle   commissioni,  sentiti  i  commissari, predispongono,  prima della chiusura dei lavori la relazione prevista dal  comma  2,  dell'art.  14 del regolamento per il successivo invio all'Osservatorio  nazionale  istituito presso il CEDE. Alla relazione dovranno  essere  allegate  copie  delle  terze  prove effettuate. La relazione  va  portata  a  conoscenza dei commissari ed eventualmente integrata a richiesta dei singoli commissari.  10.  Copia della relazione di cui al comma precedente unitamente ad osservazioni  sull'andamento  degli  esami  e  ad eventuali proposte, appositamente  formulate  dal  presidente,  va  inviata al competente Provveditore  agli  studi perche' lo stesso possa rilevare ogni utile elemento  e  indicazione  in  relazione  allo  svolgimento dell'esame stesso.  11.  Ferma  restando la competenza dei presidenti della commissione giudicatrice  al  rilascio  dei  diplomi,  nel  caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame,  i  presidenti  medesimi  delegano  il  capo d'istituto sede d'esame al rilascio dei diplomi stessi.  12.  A  richiesta  degli  interessati  sono rilasciati certificeti, senza  limitaziosne  di  numero,  dai  capi  degli  istituti statali, paritari,  pareggiati  o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati  gli  atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali  certificati  sono  considerati  validi  anche  per l'iscrizione all'universita',  purche'  successivamente  sostituiti,  a cura degli interessati stessi, con il diploma originale.   13. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi   degli  istituti  pareggiati  e  legalmente  riconosciuti  sono legalizzate   dal  competente  Provveditore  agli  studi,  stante  il principio  generale  sancito dall'art. 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.  14.  In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma dell'esame   di   Stato,   il  capo  d'istituto  rilascia  copia  del certificato,  con  l'annotazione che  si  tratta di copia sostitutiva dell'originale.  |  
|   |                                Art. 21.                     Pubblicazione dei risultati  1.  L'esito  degli  esami  e' pubblicato, per tutti i candidati, al termine  dei  lavori di ciascuna classe, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione NON PROMOSSO nel caso di esito negativo.  2.  Il  punteggio  finale  deve  essere  riportato,  a  cura  della commissione sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.  3.  Nel caso in cui la commissione comprenda solo candidati esterni valgono  le  disposizioni  di  cui  all'art.  4, commi 12 e 13 e alla circolare ministeriale n. 261/2000.  |  
|   |                                Art. 22.            Accesso ai documenti scolastici e trasparenza  1. Gli  atti  e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato devono essere consegnati, con apposito verbale, al capo d'istituto, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e'  responsabile  della loro custodia e del raccoglimento delle richieste  di  accesso  e dell'eventuale apertura del plico sigillato che  contiene gli atti predetti che e' custodito dallo stesso capo di istituto;  in tal caso il capo d'istituto, alla presenza di personale della   scuola,  procede  all'apertura  del  plico  stesso  redigendo apposito  verbale  sottoscritto dai presenti, che verra' inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente.  2.  Ai  fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono le norme dettate  dalla  precitata  legge  7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni.  |  
|   |                                Art. 23.                               Termini  1. La  presente  ordinanza,  per  il  suo  carattere  ricognitivo e organizzatorio,  recepisce puntualmente i termini fissati dalla legge n. 425/1997 e dalle disposizioni attuative della stessa.  |  
|   |                                Art. 24.                  Esami nella regione Valle d'Aosta  1. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui alla  presente ordinanza, ad accezione di quelle incompatibili con il regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999,  n.  13,  recante  la  disciplina delle modalita' e dei criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella regione, ai sensi dell'art. 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e  successive  integrazioni,  ivi compresa la quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale 3 novembre 1998, n 52.  La  presente  ordinanza  e'  inviata  alla  Corte  dei  conti per i controlli di legge.    Roma, 13 febbraio 2001                                                Il Ministro: De Mauro Registrato  alla Corte dei conti il 9 marzo 2001 Ufficio di controllo preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla  persona  e  dei  beni culturali, registro n. 1, foglio n. 191  |  
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