| Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO «S. ANNA» DI PISA |  
| DECRETO DIRETTORIALE 16 febbraio 2001 |  
| Regolamento dei procedimenti amministrativi. |  
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                               Art. 1                               Oggetto   1.  Nel  rispetto  dei  principi  di  imparzialita' e trasparenza, attraverso  criteri  di economicita', funzionalita' semplificazione e pubblicita',  il  presente  regolamento disciplina l'esecuzione degli adempimenti relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza di questa Scuola.   2.  Il  presente  Regolamento  stabilisce,  per  ciascun  tipo  di procedimento,  il  termine  entro  il quale esso deve concludersi, la struttura  amministrativa  responsabile  dell'istruttoria  e  di ogni altro   adempimento   procedimentale,  il  responsabile  del  singolo procedimento nonche' dell'adozione del provvedimento finale.   3.  Per  "strutture  amministrative"  si  intendono,  ai  fini del presente  regolamento le strutture e le sottostrutture amministrative e/o  scientifiche  istituite  secondo  quanto previsto dal Manuale di Organizzazione della Scuola e dai relativi decreti attuativi.  |  
|   |                                 Art. 2                       Ambito di applicazione   1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai  procedimenti amministrativi,  promuovibili d'ufficio o ad iniziativa di parte, che siano di competenza della Scuola Superiore S.Anna.  |  
|   |                                 Art. 3     Obbligo di conclusione - divieto di aggravio - motivazione   1.  Ogni  procedimento  amministrativo  deve  essere  concluso con l'adozione  di  un  provvedimento  espresso  e  motivato  nel termine stabilito  per  ciascun  tipo di procedimento nelle tabelle contenute nell'Allegato  A  che  costituiscono  parte  integrante  del presente regolamento.   2.  Il  procedimento deve essere concluso anche quando sia scaduto il  termine prescritto per la formazione del rifiuto e del silenzioso assenso.   3.  Qualora  i  termini  fissati  dalla Scuola per ciascun tipo di procedimento  non  possano  essere  rispettati  nel  singolo caso, il responsabile  del procedimento ne da' comunicazione agli interessati, indicando le ragioni del ritardo.   4. Durante l'istruttoria nessun procedimento deve essere aggravato da  ulteriori  adempimenti  oltre  quelli  previsti  dalle  norme del regolamento,  salvo  straordinarie  e  motivate  esigenze imposte dal proseguimento   dell'iter   ed   accertate   dal   responsabile   del procedimento.   5.  I  procedimenti  eventualmente  non  elencati, con il relativo termine  finale,  nelle  tabelle  allegate  al  presente regolamento, devono  concludersi nel termine previsto da altre fonti legislative o regolamentari  o,  in  mancanza,  nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 241/90.  |  
|   |                                 Art. 4                     Iniziativa del procedimento   1.  L'iniziativa  del  procedimento  d'ufficio a rilevanza esterna compete   ai  soggetti  della  Scuola  qualora  l'esercizio  di  tale competenza   sia   attribuita   dalla  legge,  dallo  Statuto  e  dai regolamenti, nonche' qualora l'atto propulsivo promani da un organo o ufficio dello Stato, della Regione o da altra Amministrazione.   2.   Hanno   diritto   di   presentare  istanze  per  attivare  un procedimento  amministrativo  tutti  i  soggetti  che,  sulla base di disposizioni  stabilite  da  leggi  e  regolamenti, sono direttamente portatori  di  interessi  pubblici  o  privati  ovvero  portatori  di interessi diffusi in associazioni o comitati.  |  
|   |                                 Art. 5                   Decorrenza del termine iniziale                    per i procedimenti d'ufficio   1.  Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data  in  cui la struttura amministrativa ha notizia del fatto da cui sorge  l'obbligo  di  provvedere.  Nei  casi  in  cui  il termine per l'adozione   del   provvedimento   sia   previsto  a  data  fissa  da disposizione di legge o di regolamento, il relativo procedimento deve essere   iniziato  entro  la  data  stabilita  dal  responsabile  del procedimento  stesso  e  comunque  almeno  trenta  giorni prima della scadenza   del   termine,   fatta   salva   la  diversa  prescrizione eventualmente contenuta nella legge o nel regolamento.   2.  Qualora  l'atto  propulsivo promani da organo od ufficio dello Stato,  della Regione o di altra Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della richiesta o della proposta.   3.  Resta  salva la potesta' della Scuola di adottare, anche prima della  formalizzazione  del  procedimento e dei relativi adempimenti, motivati  provvedimenti  cautelari,  o che hanno comprovato carattere contingibile ed urgente, dei quali viene data comunicazione immediata - o nel piu' breve tempo possibile - ai diretti interessati.  |  
|   |                                 Art. 6                 Procedimenti ad iniziativa di parte                    - Presentazione della domanda   1.  Per  i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre  dalla  data  di  assunzione  al  protocollo della domanda od istanza.   2.  La  domanda  od  istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi  stabiliti  dall'Amministrazione,  ove  determinati  e portati a idonea  conoscenza  degli  utenti,  e  deve  essere  corredata  dalla prevista  documentazione,  dalla  quale  risulti  la  sussistenza dei requisiti  e delle condizioni richieste da legge o da Regolamento per l'adozione del provvedimento.   3. Ove la domanda dell'interessato sia irregolare o incompleta, il responsabile  del procedimento ne da' comunicazione all'istante entro 30  giorni, indicando le irregolarita' o le incompletezze, assegnando all'interessato   un   termine   ragionevole   per   provvedere  alla regolarizzazione  od integrazione. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata e completa.   4.  Qualora  il  termine  assegnato  per  la  presentazione  della documentazione  richiesta  decorra  senza  che sia intervenuta alcuna regolarizzazione  da  parte  dell'interessato,  il procedimento viene concluso.   5.Restano  salvi  la facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere  agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dagli artt.2  e  10 della legge 4 gennaio 1968 no 15 nonche' il disposto di cui agli artt.18 e 19 della legge 7 agosto 1990 no 241.  |  
|   |                                 Art. 7       Struttura amministrativa responsabile del procedimento   1.   L'ufficio  responsabile  dell'istruttoria  e  di  ogni  altro adempimento procedimentale e' la struttura amministrativa competente, indicata   nelle   tabelle  contenute  nell'Allegato  A  al  presente regolamento.   2.  Le  strutture amministrative individuate in centri di spesa ai sensi  dell'art.16 del Manuale di Amministrazione sono di norma anche responsabili dell'adozione del provvedimento finale.   3.  Nelle tabelle contenute nell'Allegato A sono comunque indicati i  procedimenti  per  i  quali il relativo provvedimento finale e' di competenza del Direttore.   4.  Per  gli  effetti  di  cui  ai  commi  1  e  2 ai responsabili amministrativi  delle  strutture  puo'  essere  delegata la firma dei provvedimenti  vincolati  da  norme di legge o di regolamento; a tali funzionari,  nonche' ai responsabili delle sottostrutture individuate dai  decreti  attuativi  del  Manuale di Organizzazione della Scuola, puo'  inoltre  essere delegata la firma di atti di mera esecuzione di precedenti   provvedimenti  deliberativi.  I  funzionari  di  cui  al presente  comma  possono  altresi' essere autorizzati all'adozione di atti  costituenti  certificazioni,  attestazioni  di conformita' alle leggi  e ai regolamenti, autenticazioni e legalizzazioni, notifiche e solleciti  per  l'adempimento di obblighi scaturenti dalle leggi e ai regolamenti, verbali, diffide, inviti, manifestazioni di conoscenza e di  documentazione, compresi i rapporti, i pareri di natura meramente tecnica, le valutazioni e le stime.  |  
|   |                                 Art. 8                  Il responsabile del procedimento   1.  Il  responsabile  di  ciascuna  struttura amministrativa, o il funzionario  ad  essa preposto a titolo di supplenza o di vicarieta', e' responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il  singolo  procedimento  afferente  alla  struttura  secondo quanto contenuto nell'allegato A.   2.  Il  responsabile della struttura amministrativa puo' assegnare formalmente  con apposite istruzioni di servizio o con specifico atto scritto e motivato ad altro funzionario addetto alla stessa struttura amministrativa,  la  responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento   procedurale   inerente  il  singolo  procedimento,  nel rispetto  delle funzioni o mansioni proprie della qualifica rivestita dal dipendente assegnatario.   3. Il responsabile del procedimento, come individuato ai sensi dei commi  1  e  2  del  presente  articolo,  esercita i compiti previsti dall'art. 6 della legge 241/90 e dal presente regolamento.   4.  Il  Direttore  Amministrativo, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. 29/93   e   successive   modificazioni,  coordina  le  attivita'  dei responsabili  dei  procedimenti ed esercita il potere sostitutivo nel caso  di  mancata  adozione  da  parte degli stessi del provvedimento finale  entro  il  termine stabilito dal presente regolamento con gli effetti previsti dalla legislazione vigente.  |  
|   |                                 Art. 9                    Procedimenti intersettoriali   1. Quando un procedimento e' gestito in sequenza successiva da due o  piu' strutture amministrative, il responsabile della fase iniziale e', salvo diversa disposizione, responsabile dell'intero procedimento e  provvede  alle  comunicazioni agli interessati, informandoli anche delle strutture che intervengono successivamente nel procedimento.   2.  Il  responsabile della struttura titolare del procedimento, ai sensi  del  precedente  comma,  ha  compiti di impulso e di proposta, nonche'  il  dovere  di  sollecitare  gli altri uffici interessati al rispetto  dei  tempi,  delle modalita' e delle disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.   3.  Qualora,  nonostante  l'esercizio  di  una  corretta attivita' d'impulso   e  sollecitazione,  emergano  difficolta'  in  ordine  al rispetto dei tempi, il responsabile ne' da comunicazione al Direttore Amministrativo,  suggerendo le misure opportune per garantire in ogni caso la conclusione del procedimento.  |  
|   |                                 Art. 10                            Comunicazione   1.  Qualora  non  sussistano  specifiche  ragioni  di  impedimento derivanti  da  particolari esigenze di celerita' del procedimento, il responsabile  dello  stesso  comunica entro 5 giorni con le modalita' previste dal successivo comma, l'avvio del procedimento:   a)  a  coloro  nei  confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti;   b)  a  coloro  il  cui intervento nel procedimento sia previsto da legge o regolamento;   c)  ai  soggetti, individuati o facilmente individuabili nel corso dell'attivita' istruttoria, diversi dai diretti destinatari, ai quali si ritiene che il provvedimento finale possa essere in pregiudizio.   2. Il responsabile del procedimento con la comunicazione personale di  avvio  del  procedimento  deve  altresi' rendere noto ai soggetti indicati al precedente comma:   a) l'oggetto del procedimento promosso;   b) la struttura amministrativa responsabile del procedimento;   il responsabile del procedimento   la  sede  della  struttura  amministrativa presso la quale si puo' prendere  visione  degli  atti,  l'orario  d'accesso,  il  numero  di telefono, quello eventuale di fax o di posta elettronica.   3.   Nel   caso   in  cui,  per  il  numero  dei  destinatari,  la comunicazione  personale  non sia possibile e risulti particolarmente gravosa,  l'Amministrazione  puo'  adottare, motivando adeguatamente, altre forme di pubblicita', anche aggiuntive rispetto alla affissione all'Albo  Ufficiale  e  comunque  idonee  al raggiungimento del fine, quali   comunicati   stampa,   avvisi   pubblici   od  affissioni  di comunicazione.   4.  L'omissione,  il ritardo o l'incompletezza della comunicazione puo'  essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti  che  abbiano  titolo  alla comunicazione medesima, mediante segnalazione   scritta   al   responsabile  preposto  alla  struttura amministrativa  competente  che e' tenuto a fornire, entro 15 giorni, gli  opportuni chiarimenti o a adottare le misure necessarie anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento.  |  
|   |                                 Art. 11            Partecipazione al procedimento amministrativo                     e documentazione aggiuntiva   1.  Hanno  facolta'  di  intervenire  nel  procedimento,  oltre  i soggetti  cui  all'art.4,  comma  2 del presente regolamento, anche i soggetti  portatori  di  interessi  pubblici  o  privati,  nonche'  i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio del provvedimento.   2.   Nel  corso  del  procedimento  gli  interessati  possono  far pervenire documentazione aggiuntiva interpretativa o rettificativa di parti  non  sostanziali, oppure avanzare osservazioni e pareri, anche mediante audizioni personali.   3.  Documentazione integrativa e rettificativa che non costituisce sostanziale  modificazione  dell'oggetto del procedimento puo' essere altresi'  richiesta d'ufficio, per una sola volta nei casi in cui sia necessario  acquisire  ulteriori  elementi  di  conoscenza  utili per pervenire  ad  un  esito positivo del procedimento nell'interesse del destinatario.   4.  Qualora  il  termine  assegnato  per  la  presentazione  della documentazione  integrativa  decorra senza che sia intervenuta alcuna presentazione  da  parte  dell'interessato,  il procedimento prosegue comunque.   5.  Gli interessati possono prendere visione degli atti istruttori del  procedimento che li riguarda, salvo quanto stabilito dalla legge o  dal  regolamento  interno  in  materia  di  rifiuto o differimento dell'accesso agli atti amministrativi.  |  
|   |                                 Art. 12             Acquisizione di pareri da organi dell'Ente   1.  Quando  per  l'istruttoria  sia  necessario il parere di altre strutture,   lo   stesso   viene   richiesto   dal  responsabile  del procedimento  al  responsabile  della  struttura  interessata e viene dallo  stesso espresso entro il termine massimo di dieci giorni dalla richiesta,  alla  quale,  ove  occorra, sono allegate fotocopie degli atti indispensabili per l'espressione del parere.   2.   Nel   caso  che  dall'istruttoria  del  procedimento  risulti necessaria  la  valutazione  di  piu' strutture appartenenti ad altri Centri  di  Spesa della Scuola, per l'espressione di un parere fra le stesse  concertato,  il  responsabile  del  procedimento  richiede al responsabile  della stessa struttura di indire una conferenza interna di   servizi,  dallo  stesso  convocata,  alla  quale  partecipano  i responsabili  delle  strutture  interessate  e  che si tiene entro 10 giorni   dalla   richiesta.  All'invito  viene  acclusa  copia  della documentazione  utile  per  la  tempestiva  acquisizione di tutti gli elementi  di  valutazione  necessari  a  ciascun  partecipante per il pronunciamento collegiale richiesto.   3.  Quando  per  l'istruttoria  e'  obbligatorio  il parere di una commissione,   il   responsabile  del  procedimento  ne  richiede  la convocazione  al  responsabile  del Centro presso il quale ha sede la commissione.  La  commissione  e'  convocata  e  si riunisce entro 30 giorni  dalla  richiesta.  Se  e'  gia'  stata  indetta  un'adunanza, all'ordine del giorno della stessa e' aggiunto, con avviso d'urgenza, l'argomento richiesto.   4.  Tutti  i pareri devono essere espressi entro i termini fissati dal  presente  articolo.  Ove  il  parere  non  sia espresso entro il termine  stabilito,  il  provvedimento e' adottato prescindendo dallo stesso,  salvo i casi nei quali il parere e' obbligatorio per legge o regolamento.  |  
|   |                                 Art. 13                 Acquisizione facoltativa di pareri                      di organi ed Enti esterni   1.  L'acquisizione  in via facoltativa di pareri di organi ed enti deve  comunque  aver  luogo entro l'osservanza del termine finale del procedimento,  salvo  quando il responsabile del procedimento ritenga di dover promuovere la richiesta di parere all'Avvocatura dello Stato o  al  Ministero  dell'Universita'  e  della  Ricerca  Scientifica  e Tecnologica,  partecipando  contestualmente  tale determinazione e le sue  ragioni  agli  interessati.  In  tal  caso  il  periodo di tempo occorrente  per  l'acquisizione  del parere, dalla richiesta alla sua ricezione,  non e' computato nel termine finale del procedimento, ove il  parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art.16, commi 1 e 4 della legge n. 241/90.  |  
|   |                                 Art. 14            Pareri obbligatori di organi ed Enti esterni   1.  Nei  casi  nei quali sia prescritto da legge o regolamento che gli   organi   della  Scuola,  nel  corso  del  procedimento,  devono obbligatoriamente  e  direttamente  sentire  il  parere  di un organo consultivo di altra amministrazione pubblica, questo deve emettere il parere  entro  il  termine prefissato da disposizioni di legge ovvero non oltre 45 giorni dal ricevimento della richiesta.   2.  Decorso  il  termine  senza  che l'amministrazione adita abbia comunicato  il  parere o abbia rappresentato esigenze istruttorie che ne  giustificano  la  proroga, e' in facolta' dell'amministrazione di procedere  nell'istruttoria  indipendentemente  dall'acquisizione del parere.   3.  Nel  caso  in  cui l'amministrazione adita abbia rappresentato esigenze  istruttorie  il  termine  di  cui  al  2o comma puo' essere interrotto  per  una  sola  volta  ed  il  parere  deve  essere  reso definitivamente  entro  15  giorni  dalla  ricezione  degli  elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.   4. Le disposizioni di cui al terzo comma non si applicano nel caso di  pareri  che debbono essere rilasciati da amministrazioni preposte alla  tutela  ambientale,  monumentale,  paesaggistico-territoriale e della  salute  dei  cittadini.  Quando,  trascorsi  45  giorni  dalla richiesta,  le  amministrazioni  adite  non  si  siano  espresse,  il responsabile  del  procedimento  richiede alle stesse di precisare il termine entro il quale provvederanno e lo partecipa agli interessati, precisando  agli  stessi  i  conseguenti effetti di cui al precedente comma.   5.  Nel  caso  in cui le amministrazioni adite non rispondano alla richiesta  di  cui al precedente comma o differiscano l'emissione del parere di loro competenza senza motivazione e comunque oltre i limiti fissati  dal  loro  ordinamento  o,  in  mancanza,  dalla  legge,  il Direttore   amministrativo,   su   proposta   del   responsabile  del procedimento,   segnala  l'accaduto  richiedendone  l'intervento  per superare il ritardo verificatosi.  |  
|   |                                 Art. 15                        Valutazioni tecniche   1.   Ove,  per  disposizione  espressa  di  legge  o  regolamento, l'adozione    di    un    provvedimento    debba   essere   preceduta dall'acquisizione  diretta di valutazioni tecniche di organi di altre amministrazioni   od  enti  appositi,  la  relativa  richiesta  viene inoltrata dal Direttore Amministrativo. Nel caso che i soggetti aditi non  provvedano ai sensi e nei termini di cui all'art.17, commi primo e  terzo,  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, il responsabile del procedimento  richiede  le  suddette  valutazioni  a enti pubblici di qualificazione e capacita' tecniche equipollenti.   2.    Quando   le   valutazioni   debbono   essere   prodotte   da amministrazioni       preposte      alla      tutela      ambientale, paesaggistico-territoriale  e  della  salute  dei  cittadini  non  e' consentita la richiesta delle stesse a soggetto diverso.   3.  L'acquisizione  in  via  facoltativa  di  pareri e valutazioni tecniche di organi di altre amministrazioni non comporta modifica del termine finale del procedimento.  |  
|   |                                 Art. 16            Termine complessivo e finale del procedimento   1.  Il  termine  per  la conclusione del procedimento si riferisce alla  data di adozione del relativo provvedimento ovvero, nel caso di provvedimento  recettizio, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.   2.  Nel  caso  di procedimenti complessi che si articolano in piu' fasi  autonome  da  affidarsi a distinti responsabili, i termini sono stabiliti  con  riferimento a ciascuna fase del procedimento, secondo quanto   definito  nelle  schede  allegate.  La  responsabilita'  del soggetto  preposto ha inizio con l'affidamento dell'istruttoria della stessa   e   termina   con  la  predisposizione  della  comunicazione intermedia o del provvedimento finale relativo alla medesima.   3.  Ove  non  sia  diversamente  disposto,  per  i procedimenti di modifica  di  provvedimenti  gia'  emanati,  si  applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.   4.  Nelle  schede  relative a tutti i procedimenti e' stabilito il termine  complessivo  finale  entro il quale dovra' essere emanato il provvedimento stesso.   Quando l'emissione del provvedimento e' di competenza di un organo collegiale, il tempo massimo deve essere valutato tenendo conto delle modalita' di funzionamento di tale organo. Il Presidente, ricevuto il procedimento  istruito  dal  responsabile,  lo iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza dell'organo competente.  |  
|   |                                 Art. 17                   Casi di sospensione del termine   1. Oltre ai casi indicati negli artt. 13,14 e 15 il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso:   nei  casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto  un  adempimento  da  parte  dell'interessato,  per il tempo impiegato per tale adempimento;   per   il  tempo  necessario  all'acquisizione  di  atti  di  altre amministrazioni  che  debbano essere acquisiti al procedimento, fatta salva   la   facolta'  dell'interessato  di  acquisire  e  presentare autonomamente l'atto richiesto.  |  
|   |                                 Art. 18           Comunicazione del provvedimento al destinatario   1.   Al  destinatario  deve  essere  comunicato  il  provvedimento conclusivo del procedimento.   2.  Se  le  motivazioni  del provvedimento risultano da altro atto della  Scuola nello stesso richiamato, insieme alla comunicazione del provvedimento  stesso,  deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui esso si richiama.   3.    Ferma    restando    l'immediata   impugnabilita'   in   via giurisdizionale,  e' ammesso, entro dieci giorni dalla comunicazione, per  il  tramite  dell'Ufficio  relazioni  con  il  pubblico, reclamo scritto  al  Direttore contro i provvedimenti adottati da lui o da un Direttore  delle  altre  strutture  amministrative,  e  al  Direttore Amministrativo   contro   i   provvedimenti  adottati  dal  Direttore Amministrativo  stesso.  La  decisione sul reclamo viene adottata nei trenta  giorni successivi alla proposizione dello stesso. In mancanza di decisione nel termine indicato, il reclamo si intende rigettato.  |  
|   |                                 Art. 19                             Pubblicita'   1.  Il regolamento e' a disposizione del pubblico presso tutti gli uffici della Scuola.   2.  La  Direzione  Amministrativa  promuove  ogni  altra  forma di pubblicita'  idonea ad assicurare la conoscenza da parte degli utenti dei contenuti del regolamento e dei diritti che lo stesso garantisce.  |  
|   |                                 Art. 20                           Responsabilita'   1.  Spetta al Direttore Amministrativo sovrintendere alla concreta applicazione   delle   norme   contenute  nel  presente  regolamento, impartendo, dove necessario, disposizioni applicative e proponendo le misure organizzative per ridurre i tempi dei procedimenti.  |  
|   |                                 Art. 21                              Allegati   1. Formano parte integrante del presente Regolamento:   Allegato  "A": contenente l'elenco dei procedimenti, l'indicazione del  termine  entro  il  quale  devono  concludersi,  della struttura amministrativa  responsabile  del procedimento e del responsabile del provvedimento finale;   Allegato  "B":  modulo da utilizzare da parte dell'amministrazione per la richiesta di regolarizzazione della domanda;   Allegato  "C":  modulo da utilizzare da parte dell'amministrazione per la comunicazione dell'avvio del procedimento;   Allegato  "D":  modulo da utilizzare da parte dell'amministrazione per   la  comunicazione  relativa  alla  dilazione  del  termine  del procedimento;   Allegato  "E":  modulo da utilizzare da parte dell'amministrazione per  la  comunicazione  relativa  alla  sospensione  del  termine del procedimento.  |  
|   |                                 Art. 22                          Entrata in vigore   1.  Il  presente  regolamento, deliberato dal Consiglio direttivo, sentito  il  Senato  accademico, ai sensi dell'art.18, 2o comma dello Statuto della Scuola, viene emanato con Decreto del Direttore.   2.  Il  Regolamento  viene trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 26 della legge n. 241/1990, ed entra   in   vigore   il  quindicesimo  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione.   3. Eventuali modifiche relative al solo allegato A saranno emanate con  le  medesime  modalita'  prescritte  al  precedente  comma 1, ed entreranno   in   vigore   il  quindicesimo  giorno  successivo  alla pubblicazione sull'Albo ufficiale della Scuola.  |  
|   |                                                               ALLEGATI        ---->  Vedere allegati da pag. 15 a pag. 47    <----  |  
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