Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2001 (vai al sommario)
SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO «S. ANNA» DI PISA
DECRETO DIRETTORIALE 16 febbraio 2001
Regolamento dei procedimenti amministrativi.

Art. 1
Oggetto
1. Nel rispetto dei principi di imparzialita' e trasparenza, attraverso criteri di economicita', funzionalita' semplificazione e pubblicita', il presente regolamento disciplina l'esecuzione degli adempimenti relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza di questa Scuola.
2. Il presente Regolamento stabilisce, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, la struttura amministrativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, il responsabile del singolo procedimento nonche' dell'adozione del provvedimento finale.
3. Per "strutture amministrative" si intendono, ai fini del presente regolamento le strutture e le sottostrutture amministrative e/o scientifiche istituite secondo quanto previsto dal Manuale di Organizzazione della Scuola e dai relativi decreti attuativi.
 
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, promuovibili d'ufficio o ad iniziativa di parte, che siano di competenza della Scuola Superiore S.Anna.
 
Art. 3
Obbligo di conclusione - divieto di aggravio - motivazione
1. Ogni procedimento amministrativo deve essere concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e motivato nel termine stabilito per ciascun tipo di procedimento nelle tabelle contenute nell'Allegato A che costituiscono parte integrante del presente regolamento.
2. Il procedimento deve essere concluso anche quando sia scaduto il termine prescritto per la formazione del rifiuto e del silenzioso assenso.
3. Qualora i termini fissati dalla Scuola per ciascun tipo di procedimento non possano essere rispettati nel singolo caso, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione agli interessati, indicando le ragioni del ritardo.
4. Durante l'istruttoria nessun procedimento deve essere aggravato da ulteriori adempimenti oltre quelli previsti dalle norme del regolamento, salvo straordinarie e motivate esigenze imposte dal proseguimento dell'iter ed accertate dal responsabile del procedimento.
5. I procedimenti eventualmente non elencati, con il relativo termine finale, nelle tabelle allegate al presente regolamento, devono concludersi nel termine previsto da altre fonti legislative o regolamentari o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 241/90.
 
Art. 4
Iniziativa del procedimento
1. L'iniziativa del procedimento d'ufficio a rilevanza esterna compete ai soggetti della Scuola qualora l'esercizio di tale competenza sia attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonche' qualora l'atto propulsivo promani da un organo o ufficio dello Stato, della Regione o da altra Amministrazione.
2. Hanno diritto di presentare istanze per attivare un procedimento amministrativo tutti i soggetti che, sulla base di disposizioni stabilite da leggi e regolamenti, sono direttamente portatori di interessi pubblici o privati ovvero portatori di interessi diffusi in associazioni o comitati.
 
Art. 5
Decorrenza del termine iniziale
per i procedimenti d'ufficio
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui la struttura amministrativa ha notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere. Nei casi in cui il termine per l'adozione del provvedimento sia previsto a data fissa da disposizione di legge o di regolamento, il relativo procedimento deve essere iniziato entro la data stabilita dal responsabile del procedimento stesso e comunque almeno trenta giorni prima della scadenza del termine, fatta salva la diversa prescrizione eventualmente contenuta nella legge o nel regolamento.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo od ufficio dello Stato, della Regione o di altra Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della richiesta o della proposta.
3. Resta salva la potesta' della Scuola di adottare, anche prima della formalizzazione del procedimento e dei relativi adempimenti, motivati provvedimenti cautelari, o che hanno comprovato carattere contingibile ed urgente, dei quali viene data comunicazione immediata - o nel piu' breve tempo possibile - ai diretti interessati.
 
Art. 6
Procedimenti ad iniziativa di parte
- Presentazione della domanda
1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di assunzione al protocollo della domanda od istanza.
2. La domanda od istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli utenti, e deve essere corredata dalla prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste da legge o da Regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. Ove la domanda dell'interessato sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante entro 30 giorni, indicando le irregolarita' o le incompletezze, assegnando all'interessato un termine ragionevole per provvedere alla regolarizzazione od integrazione. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata e completa.
4. Qualora il termine assegnato per la presentazione della documentazione richiesta decorra senza che sia intervenuta alcuna regolarizzazione da parte dell'interessato, il procedimento viene concluso.
5.Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dagli artt.2 e 10 della legge 4 gennaio 1968 no 15 nonche' il disposto di cui agli artt.18 e 19 della legge 7 agosto 1990 no 241.
 
Art. 7
Struttura amministrativa responsabile del procedimento
1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale e' la struttura amministrativa competente, indicata nelle tabelle contenute nell'Allegato A al presente regolamento.
2. Le strutture amministrative individuate in centri di spesa ai sensi dell'art.16 del Manuale di Amministrazione sono di norma anche responsabili dell'adozione del provvedimento finale.
3. Nelle tabelle contenute nell'Allegato A sono comunque indicati i procedimenti per i quali il relativo provvedimento finale e' di competenza del Direttore.
4. Per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 ai responsabili amministrativi delle strutture puo' essere delegata la firma dei provvedimenti vincolati da norme di legge o di regolamento; a tali funzionari, nonche' ai responsabili delle sottostrutture individuate dai decreti attuativi del Manuale di Organizzazione della Scuola, puo' inoltre essere delegata la firma di atti di mera esecuzione di precedenti provvedimenti deliberativi. I funzionari di cui al presente comma possono altresi' essere autorizzati all'adozione di atti costituenti certificazioni, attestazioni di conformita' alle leggi e ai regolamenti, autenticazioni e legalizzazioni, notifiche e solleciti per l'adempimento di obblighi scaturenti dalle leggi e ai regolamenti, verbali, diffide, inviti, manifestazioni di conoscenza e di documentazione, compresi i rapporti, i pareri di natura meramente tecnica, le valutazioni e le stime.
 
Art. 8
Il responsabile del procedimento
1. Il responsabile di ciascuna struttura amministrativa, o il funzionario ad essa preposto a titolo di supplenza o di vicarieta', e' responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento afferente alla struttura secondo quanto contenuto nell'allegato A.
2. Il responsabile della struttura amministrativa puo' assegnare formalmente con apposite istruzioni di servizio o con specifico atto scritto e motivato ad altro funzionario addetto alla stessa struttura amministrativa, la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale inerente il singolo procedimento, nel rispetto delle funzioni o mansioni proprie della qualifica rivestita dal dipendente assegnatario.
3. Il responsabile del procedimento, come individuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, esercita i compiti previsti dall'art. 6 della legge 241/90 e dal presente regolamento.
4. Il Direttore Amministrativo, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni, coordina le attivita' dei responsabili dei procedimenti ed esercita il potere sostitutivo nel caso di mancata adozione da parte degli stessi del provvedimento finale entro il termine stabilito dal presente regolamento con gli effetti previsti dalla legislazione vigente.
 
Art. 9
Procedimenti intersettoriali
1. Quando un procedimento e' gestito in sequenza successiva da due o piu' strutture amministrative, il responsabile della fase iniziale e', salvo diversa disposizione, responsabile dell'intero procedimento e provvede alle comunicazioni agli interessati, informandoli anche delle strutture che intervengono successivamente nel procedimento.
2. Il responsabile della struttura titolare del procedimento, ai sensi del precedente comma, ha compiti di impulso e di proposta, nonche' il dovere di sollecitare gli altri uffici interessati al rispetto dei tempi, delle modalita' e delle disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
3. Qualora, nonostante l'esercizio di una corretta attivita' d'impulso e sollecitazione, emergano difficolta' in ordine al rispetto dei tempi, il responsabile ne' da comunicazione al Direttore Amministrativo, suggerendo le misure opportune per garantire in ogni caso la conclusione del procedimento.
 
Art. 10
Comunicazione
1. Qualora non sussistano specifiche ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, il responsabile dello stesso comunica entro 5 giorni con le modalita' previste dal successivo comma, l'avvio del procedimento:
a) a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti;
b) a coloro il cui intervento nel procedimento sia previsto da legge o regolamento;
c) ai soggetti, individuati o facilmente individuabili nel corso dell'attivita' istruttoria, diversi dai diretti destinatari, ai quali si ritiene che il provvedimento finale possa essere in pregiudizio.
2. Il responsabile del procedimento con la comunicazione personale di avvio del procedimento deve altresi' rendere noto ai soggetti indicati al precedente comma:
a) l'oggetto del procedimento promosso;
b) la struttura amministrativa responsabile del procedimento;
il responsabile del procedimento
la sede della struttura amministrativa presso la quale si puo' prendere visione degli atti, l'orario d'accesso, il numero di telefono, quello eventuale di fax o di posta elettronica.
3. Nel caso in cui, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile e risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione puo' adottare, motivando adeguatamente, altre forme di pubblicita', anche aggiuntive rispetto alla affissione all'Albo Ufficiale e comunque idonee al raggiungimento del fine, quali comunicati stampa, avvisi pubblici od affissioni di comunicazione.
4. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione puo' essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al responsabile preposto alla struttura amministrativa competente che e' tenuto a fornire, entro 15 giorni, gli opportuni chiarimenti o a adottare le misure necessarie anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento.
 
Art. 11
Partecipazione al procedimento amministrativo
e documentazione aggiuntiva
1. Hanno facolta' di intervenire nel procedimento, oltre i soggetti cui all'art.4, comma 2 del presente regolamento, anche i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio del provvedimento.
2. Nel corso del procedimento gli interessati possono far pervenire documentazione aggiuntiva interpretativa o rettificativa di parti non sostanziali, oppure avanzare osservazioni e pareri, anche mediante audizioni personali.
3. Documentazione integrativa e rettificativa che non costituisce sostanziale modificazione dell'oggetto del procedimento puo' essere altresi' richiesta d'ufficio, per una sola volta nei casi in cui sia necessario acquisire ulteriori elementi di conoscenza utili per pervenire ad un esito positivo del procedimento nell'interesse del destinatario.
4. Qualora il termine assegnato per la presentazione della documentazione integrativa decorra senza che sia intervenuta alcuna presentazione da parte dell'interessato, il procedimento prosegue comunque.
5. Gli interessati possono prendere visione degli atti istruttori del procedimento che li riguarda, salvo quanto stabilito dalla legge o dal regolamento interno in materia di rifiuto o differimento dell'accesso agli atti amministrativi.
 
Art. 12
Acquisizione di pareri da organi dell'Ente
1. Quando per l'istruttoria sia necessario il parere di altre strutture, lo stesso viene richiesto dal responsabile del procedimento al responsabile della struttura interessata e viene dallo stesso espresso entro il termine massimo di dieci giorni dalla richiesta, alla quale, ove occorra, sono allegate fotocopie degli atti indispensabili per l'espressione del parere.
2. Nel caso che dall'istruttoria del procedimento risulti necessaria la valutazione di piu' strutture appartenenti ad altri Centri di Spesa della Scuola, per l'espressione di un parere fra le stesse concertato, il responsabile del procedimento richiede al responsabile della stessa struttura di indire una conferenza interna di servizi, dallo stesso convocata, alla quale partecipano i responsabili delle strutture interessate e che si tiene entro 10 giorni dalla richiesta. All'invito viene acclusa copia della documentazione utile per la tempestiva acquisizione di tutti gli elementi di valutazione necessari a ciascun partecipante per il pronunciamento collegiale richiesto.
3. Quando per l'istruttoria e' obbligatorio il parere di una commissione, il responsabile del procedimento ne richiede la convocazione al responsabile del Centro presso il quale ha sede la commissione. La commissione e' convocata e si riunisce entro 30 giorni dalla richiesta. Se e' gia' stata indetta un'adunanza, all'ordine del giorno della stessa e' aggiunto, con avviso d'urgenza, l'argomento richiesto.
4. Tutti i pareri devono essere espressi entro i termini fissati dal presente articolo. Ove il parere non sia espresso entro il termine stabilito, il provvedimento e' adottato prescindendo dallo stesso, salvo i casi nei quali il parere e' obbligatorio per legge o regolamento.
 
Art. 13
Acquisizione facoltativa di pareri
di organi ed Enti esterni
1. L'acquisizione in via facoltativa di pareri di organi ed enti deve comunque aver luogo entro l'osservanza del termine finale del procedimento, salvo quando il responsabile del procedimento ritenga di dover promuovere la richiesta di parere all'Avvocatura dello Stato o al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, partecipando contestualmente tale determinazione e le sue ragioni agli interessati. In tal caso il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non e' computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art.16, commi 1 e 4 della legge n. 241/90.
 
Art. 14
Pareri obbligatori di organi ed Enti esterni
1. Nei casi nei quali sia prescritto da legge o regolamento che gli organi della Scuola, nel corso del procedimento, devono obbligatoriamente e direttamente sentire il parere di un organo consultivo di altra amministrazione pubblica, questo deve emettere il parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge ovvero non oltre 45 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Decorso il termine senza che l'amministrazione adita abbia comunicato il parere o abbia rappresentato esigenze istruttorie che ne giustificano la proroga, e' in facolta' dell'amministrazione di procedere nell'istruttoria indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Nel caso in cui l'amministrazione adita abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al 2o comma puo' essere interrotto per una sola volta ed il parere deve essere reso definitivamente entro 15 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
4. Le disposizioni di cui al terzo comma non si applicano nel caso di pareri che debbono essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, monumentale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. Quando, trascorsi 45 giorni dalla richiesta, le amministrazioni adite non si siano espresse, il responsabile del procedimento richiede alle stesse di precisare il termine entro il quale provvederanno e lo partecipa agli interessati, precisando agli stessi i conseguenti effetti di cui al precedente comma.
5. Nel caso in cui le amministrazioni adite non rispondano alla richiesta di cui al precedente comma o differiscano l'emissione del parere di loro competenza senza motivazione e comunque oltre i limiti fissati dal loro ordinamento o, in mancanza, dalla legge, il Direttore amministrativo, su proposta del responsabile del procedimento, segnala l'accaduto richiedendone l'intervento per superare il ritardo verificatosi.
 
Art. 15
Valutazioni tecniche
1. Ove, per disposizione espressa di legge o regolamento, l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione diretta di valutazioni tecniche di organi di altre amministrazioni od enti appositi, la relativa richiesta viene inoltrata dal Direttore Amministrativo. Nel caso che i soggetti aditi non provvedano ai sensi e nei termini di cui all'art.17, commi primo e terzo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento richiede le suddette valutazioni a enti pubblici di qualificazione e capacita' tecniche equipollenti.
2. Quando le valutazioni debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini non e' consentita la richiesta delle stesse a soggetto diverso.
3. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e valutazioni tecniche di organi di altre amministrazioni non comporta modifica del termine finale del procedimento.
 
Art. 16
Termine complessivo e finale del procedimento
1. Il termine per la conclusione del procedimento si riferisce alla data di adozione del relativo provvedimento ovvero, nel caso di provvedimento recettizio, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. Nel caso di procedimenti complessi che si articolano in piu' fasi autonome da affidarsi a distinti responsabili, i termini sono stabiliti con riferimento a ciascuna fase del procedimento, secondo quanto definito nelle schede allegate. La responsabilita' del soggetto preposto ha inizio con l'affidamento dell'istruttoria della stessa e termina con la predisposizione della comunicazione intermedia o del provvedimento finale relativo alla medesima.
3. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati, si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
4. Nelle schede relative a tutti i procedimenti e' stabilito il termine complessivo finale entro il quale dovra' essere emanato il provvedimento stesso.
Quando l'emissione del provvedimento e' di competenza di un organo collegiale, il tempo massimo deve essere valutato tenendo conto delle modalita' di funzionamento di tale organo. Il Presidente, ricevuto il procedimento istruito dal responsabile, lo iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza dell'organo competente.
 
Art. 17
Casi di sospensione del termine
1. Oltre ai casi indicati negli artt. 13,14 e 15 il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso:
nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, per il tempo impiegato per tale adempimento;
per il tempo necessario all'acquisizione di atti di altre amministrazioni che debbano essere acquisiti al procedimento, fatta salva la facolta' dell'interessato di acquisire e presentare autonomamente l'atto richiesto.
 
Art. 18
Comunicazione del provvedimento al destinatario
1. Al destinatario deve essere comunicato il provvedimento conclusivo del procedimento.
2. Se le motivazioni del provvedimento risultano da altro atto della Scuola nello stesso richiamato, insieme alla comunicazione del provvedimento stesso, deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui esso si richiama.
3. Ferma restando l'immediata impugnabilita' in via giurisdizionale, e' ammesso, entro dieci giorni dalla comunicazione, per il tramite dell'Ufficio relazioni con il pubblico, reclamo scritto al Direttore contro i provvedimenti adottati da lui o da un Direttore delle altre strutture amministrative, e al Direttore Amministrativo contro i provvedimenti adottati dal Direttore Amministrativo stesso. La decisione sul reclamo viene adottata nei trenta giorni successivi alla proposizione dello stesso. In mancanza di decisione nel termine indicato, il reclamo si intende rigettato.
 
Art. 19
Pubblicita'
1. Il regolamento e' a disposizione del pubblico presso tutti gli uffici della Scuola.
2. La Direzione Amministrativa promuove ogni altra forma di pubblicita' idonea ad assicurare la conoscenza da parte degli utenti dei contenuti del regolamento e dei diritti che lo stesso garantisce.
 
Art. 20
Responsabilita'
1. Spetta al Direttore Amministrativo sovrintendere alla concreta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, impartendo, dove necessario, disposizioni applicative e proponendo le misure organizzative per ridurre i tempi dei procedimenti.
 
Art. 21
Allegati
1. Formano parte integrante del presente Regolamento:
Allegato "A": contenente l'elenco dei procedimenti, l'indicazione del termine entro il quale devono concludersi, della struttura amministrativa responsabile del procedimento e del responsabile del provvedimento finale;
Allegato "B": modulo da utilizzare da parte dell'amministrazione per la richiesta di regolarizzazione della domanda;
Allegato "C": modulo da utilizzare da parte dell'amministrazione per la comunicazione dell'avvio del procedimento;
Allegato "D": modulo da utilizzare da parte dell'amministrazione per la comunicazione relativa alla dilazione del termine del procedimento;
Allegato "E": modulo da utilizzare da parte dell'amministrazione per la comunicazione relativa alla sospensione del termine del procedimento.
 
Art. 22
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento, deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il Senato accademico, ai sensi dell'art.18, 2o comma dello Statuto della Scuola, viene emanato con Decreto del Direttore.
2. Il Regolamento viene trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 26 della legge n. 241/1990, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
3. Eventuali modifiche relative al solo allegato A saranno emanate con le medesime modalita' prescritte al precedente comma 1, ed entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo ufficiale della Scuola.
 
ALLEGATI
----> Vedere allegati da pag. 15 a pag. 47 <----
 
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