Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 25 gennaio 2001, n. 104
Regolamento recante le modalita' e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto l'articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e' stata demandata al Ministero della pubblica istruzione la potesta' regolamentare in materia di esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini e agli esami;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato e, in particolare, gli articoli 9 e 10;
Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1999, n. 518;
Ritenuto, sulla base dei riscontri registrati negli esami dei primi due anni di attuazione del nuovo modello di esame, di modificare parzialmente i criteri e le modalita' di nomina e designazione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato;
Visto l'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto, inoltre, l'articolo 1, comma 11, della legge 14 gennaio 1999, n. 4;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 195/2000, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 20 novembre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 9960 L.L.P. 1653 del 7 dicembre 2000);
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Partecipazione alle commissioni
1. La partecipazione ai lavori delle commissioni degli esami di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 10 dicembre 1997, n. 425, reca:
"Disposizioni per la riforma degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore".
- Il testo dell'art. 205, comma 1, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e'
il seguente:
"Art. 205. - 1. Con propri decreti da adottarsi secondo
la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica
istruzione emana uno o piu' regolamenti per l'esecuzione
delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. Il
Ministro della pubblica istruzione determina annualmente,
con propria ordinanza, le modalita' organizzative degli
scrutini ed esami stessi".
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323
(Regolamento recante disciplina degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10
dicembre 1997, n. 425):
"Art. 9 (Commissione d'esame). - 1. La commissione
d'esame e' nominata dal Ministero della pubblica istruzione
ed e' composta da non piu' di otto membri, dei quali il 50
per cento interni e il restante 50 per cento esterni
all'istituto, piu' il presidente esterno; le materie
affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le
modalita' e nei termini stabiliti con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, adottato a norma dell'art. 205
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
2. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un
presidente unico e commissari esterni comuni alle
commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari
interni di ciascuna commissione, e, comunque, non superiore
a quattro. E', in ogni caso, assicurata la nomina di
commissari interni o esterni docenti delle discipline
oggetto della prima e della seconda prova scritta.
3. Ad ogni singola commissione d'esame sono assegnati,
di norma, non piu' di trentacinque candidati. I candidati
interni devono appartenere ad una sola classe. Ciascuna
commissione di istituto legalmente riconosciuto o
pareggiato e' abbinata ad una commissione di istituto
statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse
commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo
non puo' superare il 50 per cento dei candidati interni.
Nel caso in cui, per il numero di candidati esterni, non
sia possibile rispettare il predetto criterio di
ripartizione, possono essere costituite commissioni
apposite con un numero maggiore di candidati esterni ovvero
con soli candidati esterni.
4. Il presidente e' nominato tra i capi di istituti di
istruzione secondaria superiore statali tra i capi di
istituto di scuola media statale in possesso di
abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria
superiore, tra i professori universitari di prima e seconda
fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari
confermati; tra i capi di istituto e i docenti degli
istituti statali di istruzione secondaria superiore
collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti
della scuola secondaria superiore. I membri esterni sono
nominati tra i docenti della scuola secondaria superiore. I
membri interni sono designati dalle singole istituzioni
scolastiche tra i docenti delle materie non affidate ai
membri esterni, appartenenti al consiglio della classe
collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati
ovvero tra i docenti che, sulla base dei regolamenti delle
istituzioni scolastiche autonome, hanno partecipato allo
scrutinio finale dei candidati interni. Nel caso di
costituzione di commissioni con soli candidati esterni, ai
sensi del comma 3, ultimo periodo, i membri interni sono
individuati tra i docenti anche di classi non terminali del
medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo.
5. I criteri e le modalita' per le nomine dei
componenti le commissioni d'esame e per la designazione dei
membri interni da parte delle istituzioni scolastiche sono
determinati dal Ministro della pubblica istruzione con il
decreto di cui al comma 1.
6. I presidenti ed i membri esterni non possono essere
nominati nelle commissioni d'esame operanti nella propria
scuola, in altre scuole del medesimo distretto o in scuole
nelle quali abbiano prestato servizio negli ultimi due
anni.
7. Il presidente vigila sui lavori delle commissioni e
li coordina in tutte le fasi assicurando la sua presenza,
ove necessario, anche in quelle in cui i commissari operano
per aree disciplinari.
8. La partecipazione dei presidenti e dei commissari e'
compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, entro il limite di spesa di cui all'art. 23,
comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come
interpretato dall'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, che, a tal fine, e' innalzato di lire 33
miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di
qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di
missione, e sono differenziati in relazione alla funzione
di presidente, di membro esterno o di membro interno e in
relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o
di abituale dimora a quella d'esame. Il compenso dei membri
interni tiene conto anche dell'eventuale svolgimento della
funzione in piu' commissioni".
"Art. 10 (Sostituzione dei componenti delle commissioni
d'esame). - 1. La partecipazione ai lavori delle
commissioni d'esame di Stato del presidente e dei membri
rientra tra gli obblighi inerenti o svolgimento delle
funzioni proprie del personale direttivo e docente della
scuola.
2. Non e' consentito ai componenti le commissioni di
rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di
legittimo impedimento per motivi che devono essere
documentati e accertati.
3. La competenza a provvedere alle necessarie
sostituzioni dei componenti delle commissioni d'esame e'
dei provveditori agli studi, che dispongono le sostituzioni
medesime sulla base dei criteri di cui all'art. 9, comma 5.
4. Il commissario assente deve essere tempestivamente
sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame
nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove
scritte.
5. La sostituzione dei membri interni viene disposta,
su designazione del capo d'istituto, con altro docente che
appartenga alla stessa classe, allo stesso corso, o nel
caso che cio' non sia possibile per giustificato
impedimento, ad altra classe del medesimo istituto,
assicurando che non si tratti di docenti di discipline
affidate ai membri esterni".
- Il decreto ministeriale 8 novembre 1999, n. 518,
reca: "Regolamento recante le modalita' e i termini per
l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai
commissari esterni e i criteri e le modalita' di nomina,
designazione e sostituzione dei componenti delle
commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore".
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 19
novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici
universitari):
"Art. 16 (Norme finali). - 1. Nella presente legge,
nelle dizioni "ricercatori o "ricercatori confermati si
intendono comprese anche quelle di "assistenti di ruolo ad
esaurimento e di "tecnici laureati in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di
entrata in vigore del predetto decreto ; nella dizione
"corsi di diploma si intende compresa anche quella di
"corsi delle scuole dirette a fini speciali fino alla loro
trasformazione o soppressione.
2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di diploma
universitario, di laurea, di specializzazione e di
dottorato di ricerca, saranno attuate in conformita' alle
disposizioni che regolano le procedure inerenti al piano di
sviluppo dell'universita', nei limiti del finanziamento di
parte corrente del piano stesso, previsto dall'art. 17,
comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e tenuto conto
altresi' del concorso di ulteriori forme di finanziamento,
quali i fondi derivanti da: convenzioni con enti pubblici,
con particolare riferimento alle regioni nell'ambito delle
competenze per la formazione professionale: convenzioni con
soggetti privati; eventuali variazioni dei contributi degli
iscritti; trasferimenti del fondo sociale europeo, nonche'
risparmi conseguiti con una piu' flessibile ed intensa
utilizzazione dei docenti e con una utilizzazione
finalizzata alle nuove esigenze dei posti di ruolo vacanti
gia' previsti nella pianta organica alla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Nella prima applicazione della presente legge, le
universita' che attivino un corso di diploma, oltre a dare
inizio ai corsi del primo anno, provvedono ai
riconoscimenti, ai sensi del comma 2 dell'art. 2, di esami
sostenuti in un corso di laurea per studenti aspiranti al
diploma; qualora cio' risulti necessario per consentire il
conseguimento del titolo, le universita' possono altresi'
attivare anche insegnamenti previsti per gli ulteriori anni
del corso.
4. Le disposizioni degli statuti che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, prevedono scuole
che rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero
scuole che nella loro unitaria costituzione sono articolate
in piu' corsi, anche autonomi, di diverso livello di studi
per il conseguimento di distinti titoli finali, possono
essere confermate dalle universita' con atto ricognitivo
adottato dagli organi competenti, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, da comunicare al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica; restano ferme le disposizioni concernenti gli
istituti superiori ad ordinamento speciale.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 11, della
legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il
settore universitario e della ricerca scientifica, nonche'
il servizio di mensa nelle scuole):
"11. Il secondo periodo del primo comma dell'art. 114
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, come da ultimo sostituito dall'art. 12, comma 5
della legge 19 novembre 1990, n. 341, e' abrogato. All'art.
12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai commi 1, 3, 4 e
6, nonche' al primo periodo del primo comma del citato art.
114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, la parola "confermati e' soppressa".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza dei Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione".
"4. I regolamenti di cui al comma 1 e i regolamenti
ministeriali e interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto e alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".



 
Art. 2.
Modalita' e termini dell'affidamento delle materie
ai commissari esterni e interni
1. Le materie affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, entro il 15 gennaio.
2. E', in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova. Quando la prima prova e' affidata ad un commissario esterno, la materia oggetto della seconda prova viene affidata ad un commissario interno e viceversa.
3. L'affidamento delle altre materie ai commissari interni avviene in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse e tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.
 
Art. 3.
Nomina e formazione delle commissioni
1. Le commissioni sono nominate dal Ministero della pubblica istruzione.
2. Ogni commissione e' composta da un presidente esterno all'istituto e da non piu' di otto membri, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto.
3. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione e, comunque, non superiore a quattro.
4. Di norma, i commissari esterni ed interni sono nominati in numero complessivo non superiore a sei. Qualora sia necessario superare il predetto limite, rimane fermo il numero massimo di commissari di cui al comma 2.
 
Art. 4.
Procedure generali di nomina
1. I componenti le commissioni degli esami di Stato sono nominati:
a) secondo le fasi territoriali di nomina di cui agli articoli 7 e 8;
b) all'interno di ogni fase territoriale, in base ai criteri di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8;
c) in base alle preferenze di cui all'articolo 10.
2. Per indirizzi particolari di studio si osservano le modalita' e i criteri di nomina indicati nell'articolo 9.
3. Le nomine sono subordinate all'inesistenza delle preclusioni e dei divieti stabiliti agli articoli 13 e 15.
4. I Presidenti e i commissari esterni sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento, nel rispetto dell'ordine procedimentale indicato al comma 1. Ove non sia possibile la nomina sulle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d'ufficio.
 
Art. 5.
Criteri di nomina dei Presidenti
1. I Presidenti delle commissioni sono nominati in base al seguente ordine di precedenza:
a) capi di istituti statali d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei convitti nazionali e degli educandati femminili;
b) capi di istituto delle scuole medie statali in possesso di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori;
c) professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;
d) ricercatori universitari e assistenti di ruolo, ai sensi della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, citate nella premessa;
e) capi di istituto, nonche' docenti di istituti statali d'istruzione secondaria superiore con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che risultino collocati a riposo da meno di cinque anni scolastici;
f) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per capo d'istituto nelle scuole secondarie superiori;
g) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di capo d'istituto nelle scuole d'istruzione secondaria superiore;
h) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di collaboratore del capo d'istituto nelle scuole di istruzione secondaria superiore;
i) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
l) docenti delle accademie di belle arti statali con almeno dieci anni di servizio di ruolo.
2. Nel rispetto dei criteri di precedenza di cui al primo comma, le nomine vengono effettuate:
a) per i capi d'istituto e i docenti, prioritariamente, su commissioni d'esame comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui appartiene l'istituto sede di servizio dell'aspirante;
b) per i professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari, su commissioni d'esame comprendenti indirizzi dell'ordine o degli ordini scolastici coerenti con l'attivita' svolta.



Nota all'art. 5:
- Per l'argomento della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e
della legge 19 novembre 1990, n. 341, si veda nelle note
alle premesse.



 
Art. 6.
Criteri di nomina dei commissari esterni
1. I commissari esterni sono nominati, in base al seguente ordine di precedenza:
a) tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore, che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
b) tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
c) tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'attivita' didattica di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
d) tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni scolastici;
e) tra i docenti che, negli ultimi cinque anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attivita' didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, in istituti statali d'istruzione secondaria superiore e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi d'insegnamento dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria superiore.
2. I docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato devono essere in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto di esame.
3. In caso di necessita', si prescinde dal requisito dell'abilitazione, tenendo conto, comunque, del diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.
4. In considerazione della specificita' dei relativi percorsi formativi, nelle commissioni d'esame presso gli istituti professionali, tecnici e artistici, uno o piu' commissari esterni possono essere nominati tra esperti del corrispondente settore compresi in elenchi forniti dagli ordini professionali, dalle associazioni di categoria, da istituzioni pubbliche.
5. Nel rispetto dei criteri di precedenza indicati al primo comma, le nomine sono effettuate secondo il seguente ordine:
a) su commissioni comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui appartiene l'istituto sede di servizio dell'aspirante:
1) per la materia d'insegnamento;
2) per la classe di concorso in cui e' compresa la materia d'insegnamento;
b) su commissioni comprendenti indirizzi di altro ordine scolastico, per la classe di concorso relativa alla materia d'insegnamento.
6. Nel caso di indisponibilita', nell'ambito della regione, di docenti appartenenti alla stessa classe di concorso, come indicato al comma 5, la nomina viene effettuata, ove possibile, per classe di concorso affine, all'interno dell'ordine scolastico cui appartiene l'istituto sede di servizio dell'aspirante.
 
Art. 7.
Fasi territoriali di nomina - Presidenti
1. Le nomine dei presidenti sono effettuate seguendo le sottoelencate fasi territoriali:
A) per i capi d'istituto d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei convitti nazionali e degli educandati femminili:
a) nei comuni della regione di abituale dimora e di servizio, nell'ordine di preferenza espressa;
b) d'ufficio, nei comuni della provincia di abituale dimora o di servizio, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse;
B) per le altre categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente, di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l) dell'articolo 5;
c) nei comuni della regione di abituale dimora o di servizio, nell'ordine di preferenza espressa;
C) per tutte le categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente:
d) d'ufficio, nei comuni della regione di abituale dimora e di servizio, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse ne', limitatamente ai capi d'istituto d'istruzione secondaria superiore, la nomina d'ufficio nella provincia di dimora o di servizio;
e) d'ufficio, nelle sedi residue a livello nazionale.
2. Relativamente alle fasi di cui al comma 1, lettera b) e d), l'ordine di assegnazione e' quello di cui alla tabella di vicinanza, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra comuni della provincia, a partire dal comune indicato quale piu' gradito per l'assegnazione d'ufficio. Ove si renda necessario procedere alla nomina fuori dalla provincia, l'assegnazione alle sedi della regione viene disposta secondo l'ordine di vicinanza tra le province della regione, secondo le tabelle utilizzate per i trasferimenti del personale direttivo della scuola.
3. Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera e), l'ordine di assegnazione e' quello di cui alla tabella di vicinanza tra province utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola.
 
Art. 8.
Fasi territoriali di nomina - Commissari esterni
1. Le nomine dei commissari esterni sono effettuate secondo le sottoelencate fasi territoriali:
a) nel comune di abituale dimora e di servizio, nell'ordine di preferenza espresso;
b) nei comuni della provincia di abituale dimora e di servizio, nell'ordine di preferenza espressa:
c) d'ufficio, nel comune di abituale dimora o di servizio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze espresse nelle precedenti fasi a) e b);
d) d'ufficio, negli altri comuni della provincia di abituale dimora o di servizio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze espresse nel corso delle fasi precedenti;
e) nei comuni di altra provincia, compresa nella regione cui la provincia di abituale dimora e di servizio appartiene, nell'ordine di preferenza espresso;
f) d'ufficio, nei comuni di altra provincia, compresa nella regione cui la provincia di abituale dimora o di servizio appartiene, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze espresse;
g) nelle sedi residue a livello nazionale.
2. Le nomine di cui al primo comma sono effettuate, altresi', secondo il seguente ordine:
a) alle fasi territoriali di cui alla lettera a) del primo comma partecipano esclusivamente i docenti con contratto a tempo indeterminato e i docenti di cui all'articolo 6, primo comma, lettera d);
b) alle fasi territoriali di cui alle lettere b) e c), partecipano, nell'ordine, i docenti con contratto a tempo indeterminato, i docenti di cui all'articolo 6, primo comma, lettera d), e i docenti con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attivita' didattiche, in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto di esame;
c) alle fasi territoriali di cui alle lettere d), e), f), g) del primo comma, partecipano, nell'ordine, i docenti con contratto a tempo indeterminato, i docenti di cui all'articolo 6, primo comma, lettera d), i docenti con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attivita' didattiche, in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, i docenti con contratto a tempo determinato non in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto di esame;
d) alla fase territoriale di cui alla lettera g) del primo comma, partecipano, oltre alle categorie di docenti indicati nelle precedenti lettere del presente comma 2, in subordine, i docenti di cui all'articolo 6, primo comma, lettera e), tenendo conto delle preferenze espresse da questi ultimi, prima di procedere alla nomina d'ufficio.
3. Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera d), l'ordine di assegnazione e' quello di cui alla tabella di vicinanza tra comuni della provincia, a partire dal comune indicato quale piu' gradito per l'assegnazione d'ufficio.
4. Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera f), l'ordine di assegnazione e' quello di cui alla tabella di vicinanza tra province, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola, partendo dalla provincia limitrofa a quella di dimora o di servizio e passando successivamente alle altre province della regione di appartenenza del comune di abituale dimora o di servizio.
5. Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera g), l'ordine di assegnazione delle nomine d'ufficio e' quello di cui alla tabella di vicinanza tra province utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola.
 
Art. 9.
Ordine di nomina in indirizzi particolari
1. Le commissioni che comprendono classi di istituti statali ove e' in atto l'indirizzo di "Progetto di liceo classico europeo" sono costituite dal Presidente e da almeno due commissari esterni provenienti da istituzioni scolastiche nelle quali e' in atto la medesima sperimentazione.
2. Le nomine dei Presidenti, nelle commissioni comprendenti classi che seguono l'indirizzo di "Progetto di liceo classico europeo", sono effettuate seguendo le sottoelencate fasi territoriali:
a) nei comuni della regione di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;
b) d'ufficio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze, nei comuni della regione di abituale dimora o servizio;
c) al di fuori della regione di abituale dimora e servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;
d) d'ufficio, su tutte le altre sedi.
3. Le nomine dei commissari esterni, nelle commissioni di cui al comma 1, sono effettuate secondo le seguenti fasi territoriali:
a) nei comuni di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;
b) d'ufficio, nei comuni di abituale dimora o di servizio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze;
c) nei comuni delle province di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;
d) d'ufficio, nella provincia di abituale dimora o di servizio;
e) fuori della provincia di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;
f) d'ufficio, su tutte le altre sedi.
4. L'assegnazione degli aspiranti, anziche' nelle commissioni di cui al comma 1, in commissioni di ordinamento e di altra sperimentazione avviene dopo l'effettuazione di tutte le fasi di nomina elencate nei commi 2 e 3.
5. Per le nomine nelle sezioni ad opzione internazionale francese e spagnola funzionanti presso istituti statali, con apposito provvedimento saranno date specifiche indicazioni sullo svolgimento degli esami in tali indirizzi.
 
Art. 10.
Preferenze a parita' di condizioni
1. La preferenza nella nomina dei presidenti e dei commissari esterni, nell'ambito delle categorie di personale di cui agli articoli 5 e 6, a parita' di situazione e nell'ambito di ciascuna fase territoriale di nomina, e' determinata dall'anzianita' di servizio di ruolo, compresa, per i capi di istituto, quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualita' di docenti. A parita' di tutte le condizioni la preferenza e' determinata dall'anzianita' anagrafica.
 
Art. 11.
Designazione dei commissari interni
1. I commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe, in base ai criteri indicati nell'articolo 2, tra i docenti che insegnano nella classe materie non affidate ai commissari esterni, appartenenti al consiglio della classe collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati.
 
Art. 12.
Impedimento ad espletare l'incarico
1. Non e' consentito di rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio.
2. L'impedimento a espletare l'incarico deve essere comunicato immediatamente al provveditore agli studi della provincia in cui ha sede la commissione, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.
3. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai capi di istituto e dai docenti, rispettivamente, al provveditore agli studi della sede di servizio e al proprio capo d'istituto, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.
 
Art. 13.
Preclusioni alla nomina
1. I presidenti e i commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella scuola di servizio, nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, nelle scuole ove abbiano prestato servizio negli ultimi due anni e nelle scuole ove abbiano prestato servizio in commissione d'esame nei due anni precedenti l'anno in corso.
 
Art. 14.
Docenti part-time
1. I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi vengono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione agli esami, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attivita' lavorativa.
 
Art. 15.
Divieti di nomina
1. Non si da' luogo alla nomina del personale che si trovi in una delle seguenti posizioni:
a) qualsiasi tipo di assenza o di aspettativa, sempre che si preveda il rientro in servizio in epoca posteriore alla data di inizio degli esami;
b) collocamento fuori ruolo o utilizzazione in altri compiti, ai sensi dell'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola;
c) astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni;
d) aspettativa o distacco sindacale.
2. Parimenti, non si da' luogo alla nomina del personale destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente ovvero che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilita' con la nomina stessa o che si sia reso autore di comportamenti scorretti nel corso di precedenti esami, previamente contestato in sede disciplinare.



Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 23 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola
e' il seguente:
"Art. 23 (Assenze per malattia). - 1. Il dipendente
assente per malattia ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze
dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia
verificatesi nel triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al
lavoratore che ne faccia richiesta puo' essere concesso di
assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi in
casi particolarmente gravosi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza
cui al comma 2 l'amministrazione procede su richiesta del
dipendente all'accertamento delle sue condizioni di salute,
per il tramite della unita' sanitaria locale competente ai
sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la
sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente
inidoneita' fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto
previsti dai commi 1 e 2 oppure nel caso che, a seguito
dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il
dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione puo'
provvedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione
del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennita'
sostitutiva del preavviso.
5. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione
per motivi di salute puo' a domanda essere collocato fuori
ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della
sua preparazione culturale e professionale. Tale
utilizzazione e' disposta dal Ministero della pubblica
istruzione sulla base di criteri definiti in sede di
contrattazione decentrata nazionale. Il personale ATA
dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal
profilo di appartenenza viene utilizzato
dall'amministrazione scolastica in mansioni parziali del
profilo di appartenenza o in altro profilo, comunque
coerenti.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli
previsti dal comma 2 del presente articolo non interpongono
la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli
effetti.
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a
tutela degli affetti da TBC, nonche' da quanto previsto
dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le
modalita' applicative saranno regolamentate dal successivo
accordo di cui all'art. 79.
8. Il trattamento economico spettante al dipendente,
nel caso di assenza per malattia e' il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione
di ogni compenso accessorio comunque denominato, per i
primi nove mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a
quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero, al
dipendente compete l'eventuale trattamento economico
accessorio a carattere fisso e continuativo, come
determinato ai sensi dell'art. 63, comma 1, lettere e), f);
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per
i successivi tre mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per
gli ulteriori sei mesi del periodo di conservazione del
posto previsto nel comma 1.
9. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di
comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto
scolastico in cui il dipendente presta servizio, o, dai
direttori didattici e dai presidi, al provveditore agli
studi, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio
dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica,
anche nel casso di eventuale prosecuzione di assenza.
10. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, e'
tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento il certificato medico di
giustificazione dell'assenza o eventuale prosecuzione della
stessa. Qualora tale termine scada in un giorno festivo,
esso e' prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
11. L'istituzione scolastica o l'amministrazione di
appartenenza dispone il controllo della malattia ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di
assenza attraverso la competente unita' sanitaria locale.
12. Il dipendente, che durante l'assenza, per
particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di
residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione
deve darne preventiva comunicazione, precisando l'indirizzo
dove puo' essere reperito.
13. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza
di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, e'
tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicando
all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale
o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 17 alle ore 19.
14. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio
durante le fasce orarie come sopra definite puo' essere
verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti
disposizioni di legge.
15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante
le fasce orarie di reperibilita', dall'indirizzo
comunicato, per visite mediche, che devono essere, a
richiesta documentati, e' tenuto a darne preventiva
comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della
diversa fascia oraria di reperibilita' da osservare.
16. Nel caso in cui l'infermita' sia causata da colpa
di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno
effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile -
qualora comprensivo anche della normale retribuzione - e'
versato dal dipendente all'amministrazione fino a
concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il
periodo di assenza ai sensi del comma 10, lettere a), b) e
c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente
disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte
dell'azienda o ente, di eventuali azioni dirette nei
confronti del terzo responsabile.
17. Le disposizioni contenute nel presente articolo si
applicano alle assenze per malattia iniziate
successivamente alla data di stipulazione del contratto,
dalla quale decorre il triennio previsto dal comma 1. Alle
assenze per malattia in corso alla predetta data si applica
la normativa vigente al momento dell'insorgenza della
malattia per quanto attiene alle modalita' di retribuzione,
fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove
piu' favorevole".
- La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, reca: "Tutela
delle lavoratrici madri".



 
Art. 16.
Sostituzioni
1. I provveditori agli studi provvedono alla sostituzione dei componenti esterni impediti ad assolvere l'incarico, tenendo conto, ove possibile, dell'elenco dei non nominati distinto per sede di servizio e di abituale dimora trasmesso dal Ministero della pubblica istruzione a conclusione delle operazioni di nomina, e dei criteri di nomina di cui ai precedenti articoli.
2. Il capo d'istituto, al fine della sostituzione del commissario interno, valuta l'opportunita' di designare un docente della stessa materia dello stesso corso o di altra classe di diverso corso o un docente di materia non affidata ai commissari esterni, della stessa classe o dello stesso corso e di altra classe di diverso corso del medesimo istituto, anche se svolge detta funzione in altra commissione.
3. Qualora cio' non si renda possibile, il capo d'istituto designa un docente compreso nelle graduatorie d'istituto della stessa materia del commissario da sostituire o, in mancanza, di materia non rappresentata.
 
Art. 17.
Regione e province autonome
1. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del presente decreto in quanto compatibili con il disposto dell'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
2. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.



Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 20-bis, della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa):
"20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma
20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
di svolgimento e di certificazione di una quarta prova
scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove
scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame
sono definiti, nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E'
abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre
1997, n. 425".
- La legge 16 giugno 1998, n. 191 reca: "Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio
1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del
personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche
amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia
scolastica".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405
(Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in
provincia di Trento):
"Art. 8. - 1. Le norme per l'attuazione delle leggi
sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito
il Ministero della pubblica istruzione.
2. La provincia e' delegata a nominare i presidenti e i
membri delle commissioni degli esami di Stato delle scuole
di ogni ordine e grado.
3. In relazione al particolare ordinamento stabilito ai
sensi dell'art. 7, le materie su cui vertono gli esami di
maturita' e le relative prove sono determinate annualmenmte
dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della
provincia".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
(Approvazione del testo unificato dei decreti del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e
4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in
materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano):
"Art. 11. - 1. Le norme per l'attuazione delle leggi
sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito
il Ministero della pubblica istruzione.
2. I presidenti ed i membri delle commissioni per
l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado devono
essere di norma della stessa lingua materna degli alunni,
ad eccezione degli insegnanti di seconda lingua.
3. I presidenti ed i membri delle commissioni per
l'esame di Stato nelle scuole di ogni ordine e grado delle
localita' ladine devono avere adeguata conoscenza delle
lingue italiana e tedesca.
4. La provincia e' delegata a nominare i presidenti e i
membri delle commissioni di cui ai commi 2 e 3.
5. In relazione al particolare ordinamento scolastico
stabilito ai sensi dell'art. 9, le materie su cui vertono
gli esami di maturita' e le relative prove sono annualmente
determinate dal Ministro della pubblica istruzione su
proposta della provincia".



 
Art. 18.
Abrogazione
1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1999, n. 518.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 gennaio 2001
Il Ministro: De Mauro Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 190



Nota all'art. 18:
- Il decreto ministeriale 8 novembre 1999, n. 518,
abrogato dal presente regolamento, recava: "Regolamento
recante le modalita' e i termini per l'affidamento delle
materie oggetto degli esami di Stato ai membri esterni e i
criteri e le modalita' di nomina e designazione dei
componenti delle commissioni degli esami di stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore".



 
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