Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
ORDINANZA 30 marzo 2001
Misure sanitarie ed ambientali urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla gestione, al recupero energetico ed all'incenerimento del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso rischio.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
e
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 32 della legge 28 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 15 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 171 del 24 luglio 1998;
Viste le decisioni n. 2000/418/CE della commissione europea e la n. 2000/766/CE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 novembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 13 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 271 del 20 novembre 2000;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'ambiente del 3 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2001;
Visto il decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, come convertito in legge 9 marzo 2001, n. 49 recante: "Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2001, ed in particolare l'art. 1;
Considerato necessario ed urgente adottare specifiche misure atte a fronteggiare la situazione di rischio sanitario ed ambientale, relativa alla gestione del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso rischio destinati allo smaltimento o al recupero energetico, venutasi a determinare a seguito dell'emergenza derivante dalle encefalopatie spongiformi trasmissibili;
Considerato che in questa prima fase di emergenza, attesa l'esigenza di non rallentare le iniziative urgenti assunte, le disposizioni sanitarie vigenti in materia di controllo delle attivita' di raccolta, trasporto, stoccaggio e pretrattamento del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso rischio destinati allo smaltimento ed al recupero appaiono idonee a garantire un adeguato controllo anche ai fini della tutela ambientale;
Ordina:
Art. 1.
Raccolta, trasporto, stoccaggio e pretrattamento
1. Alle attivita' di raccolta, trasporto, stoccaggio e pretrattamento del materiale specifico a rischio, disciplinate dal decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000 e successive modificazioni, alle attivita' di raccolta, trasporto, stoccaggio e trasformazione dei materiali ad alto e basso rischio, disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonche' alle attivita' di raccolta, trasporto, stoccaggio e trasformazione degli altri materiali tal quali e prodotti derivati, destinati alla distruzione ai sensi del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, come convertito in legge 9 marzo 2001, n. 49, non si applicano, fino al 31 dicembre 2001, le disposizioni previste, di cui agli articoli 11, 12, 15, 27, 28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
 
Art. 2.
Recupero energetico in procedura semplificata
1. Le proteine animali ed i grassi fusi ottenuti da materiale specifico a rischio, e da materiali ad alto e a basso rischio presso gli impianti autorizzati, rispettivamente, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000 e degli articoli 3, comma 2, e 5, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, possono essere oggetto di attivita' di recupero energetico, ai sensi degli articoli 21 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997, a condizione che siano rispettati i requisiti, le modalita' di esercizio e le prescrizioni riportate nell'allegato 1 alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante.
2. Sono fatte salve le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Ministro della sanita' 13 novembre 2000, qualora l'attivita' sia effettuata nel rispetto dell'allegato 1.
3. Per il soggetto che intenda effettuare le attivita' di recupero energetico di cui al comma 1, il termine previsto, per la comunicazione alla Provincia dell'inizio dell'attivita', dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' ridotto a trenta giorni, ferma restando l'anticipata espressione favorevole da parte della provincia competente.
4. La comunicazione di cui all'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, e' inviata anche alla AUSL territorialmente competente.
5. Nella documentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 148 ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 1997, nella parte relativa alla individuazione e classificazione del materiale va riportata la seguente dicitura: "Materiali e prodotti derivati emergenza BSE".
 
Art. 3.
Incenerimento
1. Gli impianti di incenerimento gia' autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 22/1997, smaltiscono i materiali di cui al decreto legge n. 1/2001, come convertito in legge n. 49/2001, conformandosi alle seguenti ulteriori prescrizioni:
a) lo stoccaggio del materiale tal quale presso l'impianto di incenerimento rispetti le prescrizioni dell'autorita' sanitaria competente per territorio secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000 e successive modificazioni;
b) per lo stoccaggio dei prodotti derivati venga inviata apposita nota informativa alla AUSL di competenza;
c) siano rispettati i valori limite di emissione prescritti dalle autorizzazioni vigenti. Fino al 31 dicembre 2001, per li ossidi di azoto si applica unicamente il valore limite medio orario o semiorario;
d) nella documentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 148 ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 1997, nella parte relativa alla individuazione e classificazione del materiale va riportata la seguente dicitura: "Materiali e prodotti derivati emergenza BSE".
2. Per quanto concerne la realizzazione di nuovi inceneritori, per lo smaltimento del materiale tal quale, all'interno degli stabilimenti di macellazione i termini previsti dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, sino al 31 dicembre 2001, sono ridotti rispettivamente a complessivi sessanta e trenta giorni ferma restando l'anticipata espressione di provvedimento favorevole da parte della regione competente. Tale autorizzazione e' strettamente vincolata al materiale di cui al presente comma e non puo' essere ampliata all'incenerimento di altre tipologie di rifiuti.
 
Art. 4.
Tutela della salute e sicurezza del lavoro
1. Alle attivita' aventi ad oggetto i materiali disciplinati dalla presente ordinanza si applicano le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto delle raccomandazioni tecniche di cui all'allegato 2 alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante.
 
Art. 5.
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza sostituisce l'ordinanza del Ministro della sanita' 13 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 271 del 20 novembre 2000 e l'ordinanza del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'ambiente del 3 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2001.
La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2001
Il Ministro della sanita'
Veronesi
Il Ministro dell'ambiente
Bordon
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Letta
 
Allegato 1 NORME TECNICHE PER IL RECUPERO ENERGETICO DEI PRODOTTI DERIVATI DALLA TRASFORMAZIONE DI MATERIALE SPECIFICO A RISCHIO, DI MATERIALI AD ALTO
E BASSO RISCHIO.
1. Tipologia: proteine animali e grassi trasformati da materiale specifico e ad alto rischio; proteine animali e grassi trasformati ed ottenuti da materiali a basso rischio; alimenti zootecnici contenenti frazioni dei materiali predetti.
1.1 Provenienza: impianti di pretrattamento del materiale specifico a rischio di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000; impianti di trasformazione dei materiali ad alto e basso rischio di cui all'art. 3, comma 2, ed all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 508/1992; partite di alimenti zootecnici contenenti frazioni dei materiali predetti.
1.2 Caratteristiche:
a) farina proteica animale e/o alimenti zootecnici aventi le seguenti caratteristiche:
P.C.I. sul tal quale 12.000 kJ/kg min;
umidita' 10% max;
ceneri sul secco 40% max.
b) grasso animale avente le seguenti caratteristiche:
P.C.I. sul tal quale 30.000 kJ/kg min;
umidita' 2% max;
ceneri sul secco 2% max.
I parametri di cui ai punti a) e b) devono essere documentati dal produttore in aggiunta alla documentazione sanitaria prevista dalla vigente normativa.
1.3 Attivita' di recupero: il recupero energetico, comprendente la relativa messa in riserva presso l'impianto, puo' essere effettuato in impianti dedicati, nonche' in impianti industriali di potenza nominale non inferiore a 20 MWt. Il limite di potenzialita' non si applica nel caso che il recupero energetico del grasso animale avvenga nell'impianto di trasformazione stesso.
Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dai rifiuti non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dell'impianto in qualsiasi fase di funzionamento.
Durante tutte le fasi dell'attivita' devono essere evitati il contatto diretto e la manipolazione dei rifiuti di cui al punto1.2 nonche' qualsiasi forma di dispersione ambientale degli stessi.
1.3.1 Caratteristiche degli impianti.
Gli impianti dovranno essere provvisti di:
a) bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali);
b) alimentazione automatica dei rifiuti di cui al punto 1.2;
c) regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);
d) controllo in continuo nell'effluente gassoso di:
polveri totali;
sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (COT);
acido cloridrico (HCl);
biossido di zolfo (SO2);
monossido di carbonio;
ossidi di azoto (espressi come NO2);
ossigeno;
temperatura.
I dati di monitoraggio delle emissioni devono essere acquisiti, elaborati ed archiviati secondo le modalita' definite dal decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995.
Gli impianti attualmente non forniti di apparecchiature per tale controllo in continuo provvedono all'adeguamento entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza.
In detti impianti durante il periodo di adeguamento i controlli previsti dal decreto ministeriale 12 luglio 1990, e sue modificazioni ed integrazioni sono effettuati con cadenza trimestrale per i seguenti inquinanti:
polveri totali;
sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (COT);
acido cloridrico (HCl);
biossido di zolfo (SO2);
monossido di carbonio;
ossido di azoto (espressi come NO2).
1.3.2 Limiti alle emissioni
1.3.2.1 Impianti dedicati:
Le emissioni da impianti dedicati devono rispettare i valori limite di seguito riportati, riferiti a fumi anidri alle condizioni normali (273 K e 101,3 kPa) e ad un tenore di ossigeno nei fumi dell'11% in volume:
I valori limite di emissione sono rispettati se:
tutti i valori medi giornalieri non superano i valori limite di emissione stabiliti alla successiva lettera a);
tutti i valori medi semiorari non superano i valori limite di emissione di cui alla lettera b).
tutti i valori medi rilevati nei periodi di campionamento di cui alle lettere c) e d), effettuati con cadenza almeno semestrale, non superano i corrispondenti valori limite di emissione.
a) valori medi giornalieri:
1) polveri totali 10 mg/m3;
2) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT) 10 mg/m3;
3) acido cloridrico (HCL) 10 mg/m3;
4) biossido di zolfo (SO2) 50 mg/m3;
5) monossido di carbonio 100 mg/m3;
6) ossidi di azoto (espressi come NO2) 200 mg/m3 (*)
(*) Fino al 31 dicembre 2001, per gli ossidi di azoto si applica unicamente il valore limite medio semiorario di cui alla lettera b).
b)valori semiorari:
1) polveri totali 30 mg/m3;
2) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT) 20 mg/m3;
3) acido cloridrico (HCL) 60 mg/m3;
4) biossido di zolfo (SO2) 200 mg/m3;
5) ossidi di azoto (espressi come NO2) 400 mg/m3.
c) valori medi durante il periodo di campionamento di 1 ora:
1) cadmio e i suoi composti, espressi come admio (Cd) e tallio e i suoi composti, espressi come tallio (Tl) 0,05 mg/m3 totali.
2) mercurio e i suoi composti, espressi come mercurio (Hg) 0,05 mg/m3;
3) antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb);
arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As);
piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb);
cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr);
cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co);
rame e suoi composti, espressi come rame (Cu);
manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn);
nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni);
vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V);
stagno e suoi composti, espressi come stagno (Sn) 0,5 mg/m3 totali.
Tali valori medi comprendono anche le emissioni dei metalli e loro composti presenti sotto forma di gas e vapori.
d) valori medi in un periodo di campionamento di 8 ore.
1) diossine e furani (PCDD +PCDF) 0,1 ng/m3;
2) idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0,01 mg/m3;
Il valore limite di emissione di diossine e furani si riferisce alla concentrazione totale (TE, tossica equivalente) di diossine e furani, calcolata moltiplicando le concentrazioni di massa delle seguenti diossine e furani per i rispettivi fattori di equivalenza, prima di eseguire la somma:
2,3,7,8 - tetracloro dibenzodiossina (TCDD) 1;
1,2,3,7,8 - pentacloro dibenzodiossina (PeCDD) 0,5;
1,2,3,4,7,8 - esacloro dibenzodiossina (HxCDD) 0,1;
1,2,3,6,7,8 - esacloro dibenzodiossina (HxCDD) 0,1;
1,2,3,7,8,9 - esacloro dibenzodiossina (HxCDD) 0,1;
1,2,3,4,6,7,8 - heptacloro dibenzodiossina (HpCDD) 0,01;
- octacloro dibenzodiossina (OCDD) 0,001;
2,3,7,8 - tetracloro dibenzofurano (TCDF) 0,1;
2,3,4,7,8 - pentacloro dibenzofurano (PeCDF) 0,5;
1,2,3,7,8 - pentacloro dibenzofurano (PeCDF) 0,05;
1,2,3,4,7,8 - esacloro dibenzofurano (HxCDF) 0,1;
1,2,3,6,7,8 - esacloro dibenzofurano (HxCDF) 0,1;
1,2,3,7,8,9 - esacloro dibenzofurano (HxCDF) 0,1;
2,3,4,6,7,8 - esacloro dibenzofurano (HxCDF) 0,1;
1,2,3,4,6,7,8 - heptacloro dibenzofurano (HpCDF) 0,01;
1,2,3,4,7,8,9 - heptacloro dibenzofurano (HpCDF) 0,01;
- octacloro dibenzofurano (OCDF) 0,001.
Il valore limite di emissione degli idrocarburi policiclici aromatici si riferisce alla somma dei seguenti idrocarburi policiclici aromatici:
benz[a]antracene;
dibenz[a,h]antracene;
benzo[b]fluorantene;
benzo[j]fluorantene;
benzo[k]fluorantene;
benzo[a]pirene;
dibenzo[a,e]pirene;
dibenzo[a,h]pirene;
dibenzo[a,i]pirene;
dibenzo[a,l]pirene;
indeno[1,2,3-cd]pirene.
1.3.2.2 Impianti industriali.
Le emissioni da impianti industriali che impiegano i rifiuti di cui al punto 1.2 unitamente a combustibili autorizzati devono rispettare, per ciascun inquinante di cui al punto 1.3.2.1, lettere a), c), e d), il valore limite di emissione calcolato applicando la seguente formula (di miscelazione):

V rifiuti x C rifiuti + V processo x C processo
C = -----------------------------------------------
V rifiuti + V processo in cui:
V rifiuti: volume dei gas di scarico provenienti dalla combustione dei soli rifiuti, in quantita' corrispondente alla massima prevista in comunicazione, determinato sulla base dei rifiuti che hanno il piu' basso potere calorifico e normalizzato sulla base del tenore di ossigeno previsto dalla normativa vigente. Qualora il calore liberato dalla combustione dei rifiuti sia inferiore al 10% del calore totale liberato nell'impianto, V rifiuti deve essere calcolato in base al quantitativo (fittizio) di rifiuti che libererebbe un calore pari al 10% di detto calore totale.
C rifiuti: valore limite di emissione stabilito al punto 1.3.2.1, lettere a, c) e d).
V processo: volume dei gas di scarico provenienti dal processo dell'impianto, inclusa la combustione dei combustibili ammessi ai sensi della normativa vigente (esclusi i rifiuti), in quantita' corrispondente alla minima prevista in comunicazione, normalizzato sulla base del tenore di ossigeno previsto dalla normativa vigente.
C processo: valore limite di emissione, conforme alle disposizioni nazionali legislative, regolamentari e amministrative vigenti per l'impianto, quando in esso vengono bruciati i combustibili ammessi ai sensi della normativa vigente (rifiuti esclusi). In mancanza di tali disposizioni si applicano i valori limite di emissione contenuti nell'autorizzazione. Per i valori in essa non menzionati, si ricorre alle concentrazioni di massa reali. Il valore e' riferito allo stesso tempo di mediazione di cui al punto 1.3.2.1, lettere a), c) e d).
C: valore limite totale di emissione, riferito a fumi anidri alle condizioni normali (273 K e 101,3 kPa) e ad un tenore di ossigeno nei fumi calcolato sulla base dei tenori di ossigeno utilizzati per V rifiuti e per V processo, rispettando il rapporto dei volumi parziali.
Per gli ossidi di azoto, qualora l'applicazione della formula di miscelazione porti ad un valore limite medio giornaliero inferiore a 800 mg/Nm3, si applica come valore limite medio giornaliero il minore fra 800 mg/Nm3 ed il valore limite medio giornaliero utilizzato per il calcolo di C processo.
Non si deve tenere conto degli agenti inquinanti e del CO che non derivano direttamente dalla combustione di rifiuti o di combustibili, come pure del CO derivante dalla combustione se:
maggiori concentrazioni di CO nel gas di combustione sono richieste dal processo di produzione;
il valore C rifiuti (come precedentemente definito) per le diossine e i furani e' rispettato.
I valori medi semi orari di cui al punto 1.3.2.1, lettera b), sono utilizzati solo ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri.
 
Allegato 2
MISURE PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE
E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI ESPOSTI
1. Le imprese che effettuano le attivita' di cui agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza sono tenute all'aggiornamento della valutazione del rischio, nonche' alle conseguenti misure di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 4, commi 5, lettera b) e 7, del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare all'osservanza delle disposizioni del Titolo VIII riguardante gli agenti biologici. In base all'esito della valutazione del rischio il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare le conseguenti scelte organizzative e produttive.
2. Incenerimento e coincenerimento dei prodotti (proteine animali trasformate e grassi) derivati da materiali specifici a rischio, ad alto e basso rischio:
a) se l'attivita' e' svolta a ciclo chiuso occorre ridefinire le procedure e le modalita' relative agli interventi di manutenzione di attrezzature ed impianti e tener conto della possibilita' dell'evento accidentale disciplinando le conseguenti procedure di intervento e gestione.
b) se l'attivita' non e' svolta a ciclo chiuso, oltre alle misure di cui al punto a) e' necessario prestare particolare attenzione all'organizzazione dell'attivita' lavorativa, in particolare ai tempi di potenziale esposizione ed alla riduzione al minimo dei lavoratori addetti.
Sotto il profilo della definizione delle modalita' operative queste dovranno evitare, per quanto tecnicamente possibile, i rischi di esposizione nelle varie fasi di lavoro e l'inquinamento dell'ambiente circostante. Quanto alle misure di prevenzione e protezione si richiamano le disposizioni dell'allegato IV del decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Incenerimento e coincenerimento del materiale tal quale.
Si richiamano le indicazioni gia' fornite al punto 2, tenendo conto delle diverse modalita' di esposizione.
4. Qualora le modalita' di esercizio dell'attivita' in questione comportino una sorveglianza sanitaria il medico competente deve, in relazione agli obblighi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 626/1994, collaborare alla valutazione del rischio ed alla determinazione delle misure di sicurezza, comprese quelle di tipo organizzativo. Il suddetto medico deve redigere o aggiornare l'elenco dei lavoratori esposti e le relative cartelle sanitarie e di rischio. Nelle more della definizione del modello di cui all'art. 87 del decreto legislativo n. 626/1994, l'elenco e le cartelle sono redatte dal sanitario stesso.
5. Nel caso in cui il materiale non possa pervenire con modalita' tali da consentirne il trasferimento diretto al sistema di combustione, ma pervenga in confezioni, queste dovranno essere aperte al momento dell'utilizzazione. Si sottolinea inoltre la necessita' di incenerire al piu' presto tale materiale al fine di evitare ulteriori problematiche di gestione correlate ad una possibile accelerazione dei processi fermentativi.
6. Il datore di lavoro nel programma di formazione ed informazione, di cui al decreto legislativo n. 626/1994, deve porre particolare attenzione alle caratteristiche ed alle modalita' dello specifico rischio di esposizione, alle precauzioni da adottare nello svolgimento dell'attivita' ed al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale.
7. Alle aziende unita' sanitarie locali sono demandati la vigilanza ed i controlli, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto del Ministro della sanita' del 29 settembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni.
 
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