Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 19 febbraio 2001
Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale "Santa Croce" in comune di Canistro.

IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento della prevenzione
Vista la domanda in data 25 maggio 1992 con la quale la societa' sorgente Santa Croce S.p.a. con sede in Canistro (L'Aquila), ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Santa Croce" che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Canistro (L'Aquila);
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre
1939, n. 1858;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto il parere della III sezione del consiglio superiore di Sanita' espresso nella seduta del 20 dicembre 2000, favorevole all'utilizzazione dell'acqua minerale Santa Croce e non favorevole a riportare in etichetta le indicazioni "puo' avere effetti diuretici e facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico" in quanto: "la relazione clinica presentata non risponde alla circolare n. 80 dell'8 novembre 1980 e nelle, conclusioni della relazione farmacologica il relatore stesso richiede approfondimenti di studio farmacologico";
Decreta:
Art. 1.
E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Santa Croce" che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Canistro (L'Aquila).
 
Art. 2.
Sulle etichette non puo' essere riportata alcuna delle indicazioni previste dall'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105.
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 4.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.
Roma, 19 febbraio 2001
p. Il dirigente generale: Scriva
 
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