| Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 19 febbraio 2001 |  
| Conferma  del  riconoscimento  dell'acqua  minerale  "Santa Croce" in comune di Canistro. |  
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                        IL DIRIGENTE GENERALE                 del Dipartimento della prevenzione  Vista  la  domanda  in data 25 maggio 1992 con la quale la societa' sorgente  Santa  Croce  S.p.a.  con  sede  in Canistro (L'Aquila), ha chiesto  la  revisione  ai  fini  della  conferma  del riconoscimento dell'acqua  minerale  naturale  denominata  "Santa  Croce" che sgorga nell'ambito  dell'omonima  concessione  mineraria  sita  in comune di Canistro (L'Aquila);  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;  Visto   il  decreto  ministeriale  13 gennaio  1993  relativo  alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;  Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;  Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre  1939, n. 1858;  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;  Visti gli atti d'ufficio;  Visto  il  parere  della  III  sezione  del  consiglio superiore di Sanita'  espresso  nella  seduta  del  20 dicembre  2000,  favorevole all'utilizzazione  dell'acqua minerale Santa Croce e non favorevole a riportare in etichetta le indicazioni "puo' avere effetti diuretici e facilitare  l'eliminazione  urinaria dell'acido urico" in quanto: "la relazione  clinica  presentata  non  risponde  alla  circolare  n. 80 dell'8 novembre   1980   e   nelle,   conclusioni   della   relazione farmacologica  il  relatore stesso richiede approfondimenti di studio farmacologico";                              Decreta:                               Art. 1.  E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Santa Croce" che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Canistro (L'Aquila).  |  
|   |                                 Art. 2.  Sulle  etichette non puo' essere riportata alcuna delle indicazioni previste  dall'art.  11,  punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105.  |  
|   |                                 Art. 3.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  |  
|   |                                 Art. 4.  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  alla  ditta richiedente ed inviato  in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.    Roma, 19 febbraio 2001                                     p. Il dirigente generale: Scriva  |  
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