Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2001 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
DELIBERAZIONE 8 marzo 2001
Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS. (Deliberazione n. 43/2001).

IL PRESIDENTE
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 399 "Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste";
Visto il decreto legislativo n. 381 del 29 settembre 1999 "Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonche' disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visti in particolare l'art. 7 "Norme sull'Osservatorio geofisico sperimentale e sull'Istituto di ottica", e l'art. 10 "Estensione di disposizioni in vigore per enti di ricerca" del medesimo decreto legislativo;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 4.3.1. 2001 del 16 febbraio 2001 "Approvazione del testo del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS";
Rilevato pertanto di dover provvedere all'emanazione del predetto regolamento, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge n. 168/1989;
Delibera:
Art. 1.
Di emanare il "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS" nel testo allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (Allegato 1);
 
Art. 2.
Di trasmettere al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la presente delibera e l'allegato regolamento che entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Borgo Grotta Gigante, 8 marzo 2001
Il presidente: Marson
 
REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA
SPERIMENTALE - OGS.
Art. 1.
Articolazione
L'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale - OGS, nel seguito denominato OGS, e' cosi' articolato: amministrazione, dipartimenti, strutture tecniche di servizio.
Tutte le funzioni amministrative e contabili non espressamente delegate dal C.d.A. ad altri uffici, sono svolte dall'amministrazione.
Le funzioni di ricerca scientifica e tecnologica e le attivita' di ricerca e di servizio per conto di terzi sono svolte dai dipartimenti e dalle strutture tecniche di servizio.
Nell'ambito degli organici del personale dell'ente, determinati dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 19/1999, il consiglio di amministrazione, in sede di approvazione dei piani triennali e, se del caso, dei relativi aggiornamenti annuali, determina l'assegnazione del personale all'amministrazione, ai singoli dipartimenti, alle strutture tecniche di servizio nel loro complesso.
Art. 2.
Amministrazione
Tutte le funzioni amministrative e contabili non espressamente delegate dal C.d.A. ad altri uffici, sono svolte dall'amministrazione, articolata nelle seguenti direzioni:
a) direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale;
b) direzione per la gestione delle risorse umane.
Ad ogni direzione dell'amministrazione e' preposto un dirigente amministrativo.
Art. 3.
Articolazione delle direzioni
Ogni direzione e' organizzata dal dirigente in uffici per funzioni omogenee. La responsabilita' dei singoli uffici e' affidata dal dirigente a se' o a dipendenti assegnati alla direzione.
I responsabili degli uffici sono responsabili dei procedimenti assegnati all'ufficio.
La responsabilita' ed i poteri di organizzazione dei dirigenti, nonche' i criteri di organizzazione e di individuazione degli uffici, sono quelli fissati dal decreto-legge n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni.
Nell'ambito della direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale sono in ogni caso individuati almeno i seguenti uffici:
ufficio di ragioneria: con il compito del controllo e della tenuta delle scritture contabili;
ufficio contratti: con il compito dell'applicazione della normativa alle procedure negoziali, della tenuta dello scadenziario delle obbligazioni contrattuali e della definizione di parametri standardizzati per la rendicontazione finanziaria dei contratti di ricerca.
Nell'ambito della direzione per la gestione delle risorse umane sono in ogni caso individuati almeno i seguenti uffici:
ufficio amministrazione del personale: con il compito della applicazione della normativa in materia di gestione del personale;
ufficio stipendi: con il compito della liquidazione delle retribuzioni al personale dipendente.
Art. 4.
Direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale
La direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale ha il compito della conservazione e dell'aggiornamento delle scritture contabili, finanziarie e patrimoniali dell'OGS al fine di fornire agli organi dell'ente, in applicazione delle norme di legge vigenti e secondo quanto previsto dal regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile, strumenti di controllo dell'assunzione degli impegni e dei flussi finanziari.
In particolare la direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale:
a) informa gli organi ed i responsabili delle strutture dell'ente sulla disponibilita' dei singoli capitoli di bilancio;
b) registra, nel limite della disponibilita' dei singoli capitoli di bilancio, gli impegni assunti dagli organi e dai responsabili delle strutture dell'ente;
c) predispone gli atti istruttori e le necessarie analisi finanziarie e contabili per la stesura del bilancio annuale di previsione e, sulla base delle indicazioni degli organi e dei responsabili delle strutture dell'ente, predispone i relativi documenti contabili;
d) provvede alla liquidazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi sulla base degli atti deliberativi degli organi dell'ente e degli attestati di regolare fornitura o di collaudo rilasciati dai responsabili dei dipartimenti o dagli altri dipendenti a cio' delegati dal consiglio di amministrazione;
e) provvede, previo controllo contabile e sulla base dei documenti predisposti dalla direzione gestione delle risorse umane, all'impegno delle spese necessarie per la liquidazione degli emolumenti al personale, al direttore ed ai componenti degli organi e delle commissioni e delle borse di studio;
f) provvede, previo controllo contabile e sulla base della documentazione predisposta dalla direzione gestione delle risorse umane, all'impegno della spesa necessaria per la liquidazione dei contributi assicurativi e previdenziali del personale;
g) provvede ad applicare la normativa fiscale ed a dare esecuzione agli obblighi derivanti all'ente dalla funzione di sostituto di imposta, avvalendosi, per quanto riguarda gli obblighi relativi alle retribuzioni del personale dipendente, della direzione per la gestione delle risorse umane;
h) provvede alla redazione dei mandati di pagamento nelle forme previste dal regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'ente;
i) registra gli accertamenti di entrata deliberati dagli organi o dai responsabili delle strutture dell'ente;
l) provvede alla redazione delle fatture e degli altri documenti contabili necessari per la notificazione e la riscossione dei crediti sulla base delle convenzioni e dei contratti approvati dagli organi dell'ente o dai dipendenti delegati e delle attestazioni della avvenuta esecuzione delle prestazioni rilasciate dai responsabili dei dipartimenti o da altri dipendenti delegati;
m) provvede alla redazione delle reversali di incasso;
n) registra le scadenze previste da contratti e convenzioni e verifica che gli impegni amministrativi assunti siano rispettati;
o) redige il conto consuntivo dell'OGS;
p) provvede al mantenimento dell'inventario dei beni mobili durevoli dell'OGS;
q) svolge ogni altra funzione attinente la gestione finanziaria e contabile affidata alla direzione dagli organi dell'ente.
La direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale ha inoltre il compito della conservazione degli atti, della gestione del contenzioso, della conservazione dei beni immobili di proprieta' dell'OGS, della gestione della cassa interna (piccola cassa) e di provvedere agli acquisti non delegati ad altre strutture.
In particolare la direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale:
a) conserva il repertorio delle convenzioni e dei contratti;
b) conserva la raccolta delle leggi e delle altre norme di interesse per l'ente di pertinenza della direzione;
c) attua le deliberazioni del C.d.A. in merito alle pratiche di contenzioso, anche in collaborazione con i responsabili delle strutture dell'ente, salvo quanto previsto per le pratiche relative al personale;
d) provvede all'accatastamento dei beni immobili dell'OGS ed al mantenimento del loro inventario in conformita' al regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile e sulla base delle deliberazioni degli organi dell'OGS;
e) provvede al coordinamento della gestione degli autoveicoli di proprieta' dell'ente;
f) provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili dell'ente utilizzando personale dell'ente ovvero predisponendo gli atti istruttori per l'affidamento a terzi dei relativi incarichi e dando attuazione alle deliberazioni in materia approvate dagli organi dell'ente;
g) gestisce, nelle forme previste dal regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'ente, la cassa interna, costituita mediante anticipazione affidata ad un dipendente della direzione con specifica deliberazione del consiglio di amministrazione;
h) da' attuazione alle deliberazioni degli organi dell'OGS in materia di acquisti di beni e servizi non delegati ad altre strutture, nelle forme previste dal regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'ente;
i) esegue, su richiesta degli organi o delle Strutture dell'ente, specifiche indagini istruttorie di mercato al fine di consentire l'adozione delle modalita' di acquisto piu' convenienti per il conseguimento dei fini istituzionali dell'OGS;
l) svolge ogni altra funzione amministrativa, attinente la conservazione degli atti, il contenzioso, la conservazione del patrimonio immobiliare dell'ente e gli acquisti affidata alla direzione dagli organi dell'ente.
Art. 5.
Direzione per la gestione delle risorse umane
La direzione per la gestione delle risorse umane ha il compito della applicazione del regolamento del personale e della normativa vigente in materia di gestione del personale. In particolare la direzione per la gestione delle risorse umane:
a) svolge l'attivita' istruttoria per le pratiche riguardanti il personale da sottoporre all'esame degli organi dell'OGS;
b) da' attuazione alle deliberazioni riguardanti il personale approvate dagli organi dell'OGS;
c) cura l'archiviazione della documentazione relativa alle singole unita' di personale dell'ente e della documentazione di carattere generale riguardante il personale;
d) cura le procedure per l'assunzione del personale e per lo svolgimento dei relativi concorsi e selezioni;
e) cura l'applicazione al personale dell'OGS (della normativa vigente in materia retributiva, previdenziale ed assicurativa;
f) provvede alla liquidazione degli emolumenti e di ogni altra indennita' spettante al personale in servizio e del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, al personale cessato dal servizio;
g) provvede alla liquidazione dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale dell'OGS e predispone la documentazione necessaria per la liquidazione delle connesse imposte;
h) cura le procedure relative alla cessazione dal servizio del personale dell'OGS;
i) predispone i bandi per le borse di studio, cura l'espletamento dei relativi concorsi e provvede alla liquidazione delle borse di studio;
l) cura la raccolta delle norme di legge, delle norme aventi valore di legge, dei decreti e dei regolamenti relativi al trattamento economico e giuridico del personale;
m) provvede alla liquidazione degli emolumenti e delle indennita' spettanti ai componenti degli organi dell'ente, al direttore ed ai componenti delle commissioni istituite in seno all'ente, sulla base della normativa vigente e delle deliberazioni degli organi dell'OGS;
n) fornisce alla direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale, secondo le scadenze di legge, i dati relativi al personale dipendente necessari agli adempimenti connessi all'esecuzione degli obblighi derivanti all'ente dalla funzione di sostituto di imposta;
o) predispone gli atti istruttori e cura gli adempimenti connessi ai rinnovi contrattuali;
p) provvede agli adempimenti relativi ai congedi e permessi sindacali;
q) cura, in collaborazione con le altre articolazioni dell'ente, gli adempimenti concernenti la tutela della salute del personale, le malattie derivanti da cause di servizio e l'equo indennizzo, nonche' quanto connesso a questioni di igiene di lavoro, prevenzione e protezione sanitaria;
r) provvede a dare attuazione alle misure atte a favorire le pari opportunita', sulla base della normativa vigente e delle proposte formulate dal comitato all'uopo nominato dal presidente;
s) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento presso l'OGS di attivita' di formazione scientifica;
t) cura la predisposizione e la trasmissione dei dati concernenti il personale ai Ministeri competenti ed agli altri organi in base alle disposizioni vigenti;
u) svolge ogni altra funzione attinente la gestione del personale affidata alla direzione gestione delle risorse umane dagli organi dell'ente.
Art. 6.
Dipartimenti: funzioni
I dipartimenti sono strutture aventi il compito primario di svolgere funzioni di ricerca scientifica e tecnologica.
Presso l'OGS sono istituiti i seguenti dipartimenti:
1) geofisica della litosfera;
2) oceanografia;
3) centro di ricerche sismologiche.
Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente e sentito il comitato scientifico, puo' istituire, oltre ai tre previsti dal comma precedente, altri dipartimenti per lo svolgimento di specifiche attivita', per le quali una autonoma struttura appaia piu' idonea per il conseguimento dei fini istituzionali dell'OGS. Nel caso vengano a cessare le motivazioni per le quali sono stati istituiti i nuovi dipartimenti, questi ultimi sono sciolti con delibera del consiglio di amministrazione.
I dipartimenti, oltre ai compiti propri di ricerca:
a) concorrono alla qualificazione professionale di personale scientifico e tecnico nei campi di loro competenza;
b) collaborano ai programmi di assistenza allo sviluppo promossi dai Ministeri competenti o dagli organi dell'Unione europea;
c) forniscono pareri e consulenze, eseguono istruttorie tecniche e svolgono ricerche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali nei campi di loro competenza;
d) collaborano per la preparazione e la stampa di pubblicazioni nel campo della geofisica e della oceanografia a scopo scientifico, pratico e didattico.
I dipartimenti, purche' non vi osti lo svolgimento delle funzioni istituzionali in riferimento ai programmi ed agli obiettivi scientifici dell'OGS possono eseguire attivita' di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni per conto di societa' e di enti pubblici o privati, nei campi di propria competenza.
I principi di autonomia scientifica, finanziaria e di gestione di cui all'art. 8 comma 3, lettere a) e c) della legge 9 maggio 1989, n. 168, si attuano:
a) nella fase di proposta dei piani triennali e relativi aggiornamenti annuali;
b) nella fase di attuazione dei programmi, mediante l'adozione di autonome forme organizzative, purche' non in contrasto con la normativa vigente;
c) mediante opportune deleghe conferite dal consiglio di amministrazione al direttore di dipartimento ed ai responsabili delle articolazioni tendenti a quantificarne i contenuti in rapporto ai programmi ed ai finanziamenti ad essi collegati;
d) mediante deleghe conferite dal consiglio di amministrazione ai direttori di dipartimento in merito alla stipula di contratti e convenzioni.
Per ogni dipartimento e' costituito il collegio del personale scientifico, che comprende: il direttore del dipartimento, i dipendenti inquadrati nei livelli professionali I, II e III, e due rappresentanti eletti da e tra il restante personale del dipartimento stesso.
Il collegio ha il compito di:
a) esprimere il parere sulla proposta di nomina del direttore di dipartimento;
b) esprimere il parere sulle proposte di articolazione del dipartimento e sulle norme di funzionamento dello stesso;
c) formulare proposte e suggerimenti ai fini della stesura dei piani triennali e relativi aggiornamenti annuali entro quarantacinque giorni dalla presentazione degli indirizzi programmatici generali forniti dal presidente.
Art. 7.
Dipartimento: geofisica della litosfera
Il dipartimento geofisica della litosfera ha il compito di svolgere, in autonomia scientifica e con specifici progetti, sulla terraferma ed in mare, in Italia ed all'estero, studi e ricerche rivolti alla individuazione ed alla valutazione di risorse minerarie ed energetiche, alla conoscenza dei fenomeni geologici e geodinamici, all'analisi evolutiva dei bacini sedimentari, alla conoscenza ed alla ricostruzione della evoluzione della litosfera e dei connessi fenomeni sismici ed all'analisi di tematiche ambientali.
Nel campo di sua competenza il dipartimento svolge inoltre attivita' applicativa, con particolare riferimento allo sfruttamento delle risorse naturali, nonche' studi e ricerche rivolti allo sviluppo delle tecnologie di acquisizione, trattamento ed archiviazione dei dati geofisici, allo sviluppo e implementazione delle metodologie modellistiche e computazionali ed allo sviluppo delle nuove tecnologie di interpretazione geologica dei dati geofisici.
Art. 8.
Dipartimento: oceanografia
Il dipartimento oceanografia ha il compito di svolgere, in autonomia scientifica e con specifici progetti, studi e ricerche rivolti alla conoscenza dell'ambiente marino, della sua dinamica e delle sue interazioni con l'atmosfera e con la litosfera, nonche' studi e ricerche nel campo delle discipline climatologiche.
Il dipartimento svolge inoltre ricerche, anche per scopi applicativi od a fini ingegneristici, rivolte allo sviluppo delle tecnologie di acquisizione, trattamento ed interpretazione dei dati oceanografici, ed allo sviluppo e implementazione delle metodologie modellistiche e computazionali.
Art. 9.
Dipartimento: centro di ricerche sismologiche
Il dipartimento centro di ricerche sismologiche, con sede a Udine, ha il compito di svolgere, in autonomia scientifica e con specifici progetti, ricerche sulla sismicita' e sulla sismogenesi dell'Italia nord-orientale, gestendo e sviluppando inoltre la connessa rete di rilevamento sismico anche per fini di protezione civile. A tale scopo e per i fini di cui all'art. 2 della legge n. 356/1989, il consiglio di amministrazione dell'OGS stabilisce gli opportuni collegamenti con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.
Nei campi di sua competenza il dipartimento svolge inoltre: attivita' applicativa, studi e ricerche sulle tecnologie di acquisizione, trasmissione e trattamento del segnale sismico, studi e ricerche per l'affinamento del modello sismotettonico dell'Italia nord-orientale.
Art. 10.
Direttore di dipartimento
Ogni dipartimento e' retto da un direttore con funzioni dirigenziali, il quale e' responsabile del conseguimento dei risultati previsti, dell'attuazione degli indirizzi generali deliberati dagli organi dell'ente, della produttivita', della efficacia, dell'imparzialita' e della legittimita' dell'azione delle strutture cui e' preposto.
La direzione dei dipartimenti e' affidata dal consiglio di amministrazione con motivata deliberazione, su proposta del presidente, il quale, almeno venti giorni prima, sente il collegio del personale scientifico afferente al dipartimento.
L'incarico di direttore di dipartimento ha durata triennale e di norma non e' immediatamente rinnovabile; puo' essere affidato a:
a) dipendenti dell'OGS inquadrati nei due livelli professionali piu' elevati, che abbiano maturato una adeguata esperienza organizzativa e di ricerca nei campi di competenza del rispettivo dipartimento;
b) esperti italiani o stranieri che abbiano maturato una adeguata esperienza organizzativa e di ricerca nei campi di competenza del rispettivo dipartimento. Nel caso che l'incarico sia affidato ad esperto esterno, esso e' assunto con contratto a tempo determinato, incompatibile con qualsiasi altra attivita', salvo gli incarichi affidati dal consiglio di amministrazione dell'OGS, comunque a carattere temporaneo e su specifiche materie.
Art. 11.
Direttore di dipartimento: compiti
I direttori di dipartimento hanno il compito di:
a) nominare fra i ricercatori e tecnologi afferenti al proprio dipartimento il vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
b) esercitare le funzioni che ad essi siano direttamente attribuite da norme, regolamenti o deleghe specifiche e adottare i necessari e conseguenti atti amministrativi;
c) predisporre, coadiuvato dal gruppo di supporto, gli elementi tecnici per la formazione del bilancio preventivo e per le necessarie variazioni da adottare in corso di esercizio;
d) proporre, sentito il parere del collegio del personale scientifico afferente al dipartimento, le norme di funzionamento interno del dipartimento, da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;
e) predisporre i piani triennali ed i relativi aggiornamenti annuali sulla base degli indirizzi programmatici generali indicati dal presidente e delle proposte e dei suggerimenti formulati dal collegio del personale scientifico afferente al dipartimento, con l'indicazione del fabbisogno finanziario e di personale;
f) nominare i responsabili delle articolazioni del dipartimento, determinando la durata dell'incarico e dandone comunicazione al presidente;
g) ripartire il personale in servizio tra le diverse articolazioni del dipartimento;
h) esercitare, nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione e nelle forme stabilite dal regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'OGS, le funzioni di ordinatore di spesa, mediante: assunzione di impegni di spesa, stipula di convenzioni e contratti, indizione e aggiudicazione di gare, emissione di ordinativi per forniture e prestazioni, rilascio di certificazioni di regolarita' delle forniture e di collaudo;
i) approvare, sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, l'articolazione del dipartimento e ripartire il personale in servizio tra le diverse articolazioni;
l) provvedere al mantenimento dell'inventario dei beni mobili durevoli affidati al dipartimento, sulla base delle disposizioni dell'amministrazione;
m) provvedere, previa diffida all'interessato, ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il presidente, agli atti obbligatori di competenza dei responsabili delle articolazioni dei dipartimenti, qualora tali atti siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia previsto l'intervento di altri organi dell'ente.
Art. 12.
Direttore di dipartimento: trattamento economico
I dipendenti dell'OGS che siano chiamati a svolgere funzioni di direttore di dipartimento conservano il diritto al trattamento economico in godimento maggiorato di una indennita' di funzione determinata dal consiglio di amministrazione e non cumulabile con altre indennita' individuate dal C.d.A.
Ai direttori di dipartimento non dipendenti dell'OGS compete un trattamento economico determinato dal consiglio di amministrazione tenendo conto della complessita' dei compiti affidati e della specifica qualificazione professionale.
Al vicedirettore compete un'indennita' di funzione determinata dal C.d.A.
Art. 13.
Articolazione dei dipartimenti
Per lo svolgimento delle proprie attivita' i dipartimenti possono articolarsi in:
a) unita' di progetto;
b) unita' di ricerca;
c) gruppi operativi;
d) gruppi di supporto.
Art. 14.
Unita' di progetto e unita' di ricerca
Le unita' di progetto e le unita' di ricerca sono costituite in funzione di programmi di ricerca o in esecuzione di convenzioni e contratti stipulati con industrie o con enti pubblici e privati per lo svolgimento di programmi aventi per scopo attivita' scientifico-tecnica nei campi di competenza del dipartimento stesso.
Il direttore del dipartimento ne dispone la costituzione e la composizione, caratterizzata da una ampia fungibilita' di mansioni, nomina il responsabile determinandone le prerogative e propone al consiglio di amministrazione la quantificazione dei limiti di spesa che allo stesso debbono essere delegati, tenuto conto della complessita' del programma e delle disponibilita' finanziarie assicurate al programma da realizzare.
La responsabilita' dell'unita' di ricerca e' affidata ad uno dei ricercatori afferenti all'unita'.
La responsabilita' dell'unita' di progetto e' affidata ad uno dei ricercatori ovvero ad uno dei tecnologi afferenti all'unita'.
Art. 15.
Gruppi operativi
I gruppi operativi sono costituiti per assicurare la funzionalita' di particolari impianti e la gestione di mezzi logistici e strumentali necessari per l'attivita' del dipartimento ovvero delle unita' di progetto e di ricerca.
Il direttore del dipartimento ne dispone la costituzione e la composizione, determina i compiti specifici, nomina il responsabile determinandone le prerogative e propone al consiglio di amministrazione la quantificazione dei limiti di spesa che allo stesso debbono essere delegati, tenuto conto dei compiti affidati e delle disponibilita' finanziarie.
La responsabilita' dei gruppi operativi e' affidata a personale con profilo non inferiore a quello di collaboratore tecnico degli Enti di ricerca.
Art. 16.
Gruppi di supporto
I gruppi di supporto sono costituiti per gestire le funzioni amministrative e contabili delegate al dipartimento dal C.d.A.
Il direttore del dipartimento ne dispone la costituzione e la composizione, determina i compiti specifici e nomina il responsabile determinandone le prerogative.
La responsabilita' dei gruppi di supporto e' affidata a personale afferente al gruppo con qualifica adeguata ai compiti affidati.
Art. 17.
Conferenza dei direttori
Al fine di favorire il coordinamento delle attivita' amministrative, tecniche e scientifiche e con l'obiettivo di realizzare i fini istituzionali dell'ente, e' costituita la conferenza dei direttori.
La conferenza dei direttori e' presieduta dal presidente dell'OGS ed e' composta dal direttore generale, dai direttori dei dipartimenti, delle strutture tecniche di servizio e dai dirigenti amministrativi; le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'amministrazione con profilo non inferiore a quello di collaboratore.
La conferenza dei direttori ha il compito di:
a) formulare raccomandazioni per gli organi dell'ente;
b) armonizzare i piani triennali predisposti dai singoli dipartimenti al fine della redazione del piano triennale di attivita' dell'ente da sottoporre al parere del comitato scientifico in base alle norme previste dall'art. 11 legge n. 399/1989;
c) promuovere lo sviluppo delle strutture tecniche di servizio.
Art. 18.
Strutture tecniche di servizio
Le strutture tecniche di servizio sono articolazioni che svolgono attivita' di supporto o di interesse per piu' dipartimenti, attivita' di servizio per terzi e attivita' organizzativa e promozionale.
Presso l'OGS sono individuate le seguenti strutture tecniche di servizio:
a) centro servizi informatici e telematici - CeSIT;
b) biblioteca e centro editoriale.
Le strutture tecniche di servizio, purche' non vi osti lo svolgimento delle funzioni istituzionali in riferimento ai programmi ed agli obiettivi scientifici dell'OGS possono eseguire attivita' di consulenza mediante contratti e convenzioni per conto di societa' e di enti pubblici o privati, nei campi di propria competenza.
Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, puo' attribuire alle strutture di servizio gia' istituite nuovi compiti ovvero puo' istituire nuove strutture tecniche di servizio, attribuendo alle stesse nuovi compiti.
Di norma, i compiti attribuiti alle strutture tecniche di servizio sono verificati ed eventualmente riformulati in sede di approvazione dei piani triennali.
Ogni struttura tecnica di servizio e' retta da un direttore con funzioni dirigenziali, il quale e' responsabile del conseguimento dei risultati previsti, dell'attuazione degli indirizzi generali deliberati dagli organi dell'ente, della produttivita', della efficacia, dell'imparzialita' e della legittimita' dell'azione delle strutture cui e' preposto.
La direzione delle strutture tecniche di servizio e' affidata dal presidente, con motivata delibera, a dipendenti dell'OGS in possesso della necessaria competenza ovvero dal C.d.A. ad esperti italiani o stranieri che abbiano maturato una adeguata esperienza nei campi di competenza della struttura stessa. Nel caso che l'incarico sia affidato ad esperto esterno, esso e' assunto con contratto a tempo determinato, incompatibile con qualsiasi altra attivita', salvo gli incarichi affidati dal consiglio di amministrazione dell' OGS .
I direttori delle strutture tecniche di servizio operano entro gli ambiti di responsabilita' di gestione definiti dagli organi dell'Ente.
Art. 19.
Centro servizi informatici e telematici - CeSIT
Il centro servizi informatici e telematici - CeSIT ha il compito di provvedere al funzionamento della sala macchine, delle relative periferiche, dei collegamenti con i terminali remoti, dei collegamenti con i centri di calcolo di altre istituzioni scientifiche, alla gestione dei sistemi operativi ed al funzionamento delle reti. In particolare il centro servizi informatici e telematici - CeSIT svolge le seguenti funzioni:
a) organizza il lavoro con l'obiettivo di rendere massimo il tempo di utilizzazione dei calcolatori;
b) formula proposte per l'adeguamento e lo sviluppo dell'hardware al fine di soddisfare le esigenze derivanti dall'attivita' di ricerca e di servizio dell'ente;
c) gestisce e promuove lo sviluppo dei sistemi di trasmissione dei dati tra la sala macchine ed i terminali e tra le postazioni di lavoro;
d) gestisce e promuove lo sviluppo dei collegamenti per la trasmissione dei dati tra l'OGS ed i centri di calcolo delle altre istituzioni di ricerca;
e) gestisce il software dei sistemi operativi ed i principali pacchetti applicativi;
f) fornisce ai dipartimenti consulenza per l'ottimizzazione dell'uso dei sistemi di calcolo dell'OGS e dei sistemi di trasmissione dei dati;
g) fornisce il supporto informatico all'amministrazione;
h) svolge ogni altra funzione di interesse dell'ente attinente l'elaborazione e la trasmissione dei dati, interni ed esterni, assegnata al centro dagli organi dell'ente.
Art. 20.
Biblioteca e centro editoriale
La biblioteca e centro editoriale ha il compito della conservazione e dell'incremento del patrimonio bibliografico e multimediale dell'OGS, di curare l'edizione e la diffusione delle riviste scientifiche attualmente pubblicate e delle altre pubblicazioni deliberate dagli organi dell'OGS. In particolare la biblioteca e centro editoriale svolge le seguenti funzioni:
a) provvede alla catalogazione ed alla schedatura di libri e riviste scientifiche, nonche' del materiale informativo multimediale ed ipertestuale avvalendosi, se del caso, anche dei mezzi informatici del centro servizi informatici e telematici - CeSIT;
b) provvede alla ordinazione dei libri e delle riviste scientifiche, sulla base delle indicazioni dei direttori di dipartimento;
c) mantiene, sulla base delle indicazioni dell'amministrazione, l'inventario del materiale bibliografico;
d) organizza il prestito di libri e riviste scientifiche;
e) organizza un servizio di diffusione delle notizie relative alle novita' librarie ed al contenuto delle riviste scientifiche.
f) agevola l'accesso dei ricercatori dell'OGS alle banche dati bibliografiche;
g) coordina le attivita' editoriali per la stampa delle riviste dell' OGS e ne promuove la diffusione;
h) fornisce consulenza grafica ed editoriale alle strutture dell'ente nel campo della redazione e della stampa di bollettini, relazioni e fascicoli illustrativi;
i) da' attuazione alle iniziative dell'ente per la stampa di pubblicazioni nel campo della geofisica e della oceanografia a scopo scientifico, pratico e didattico;
l) da' attuazione alle iniziative per la partecipazione dell'OGS a mostre, convegni e congressi;
m) cura l'accessibilita' dei cataloghi bibliografici dell'OGS tramite il sito Internet dell'ente;
n) svolge ogni altra funzione di interesse dell'ente attinente la diffusione e la conservazione delle informazioni, assegnata dagli organi dell'ente.
Art. 21.
Partecipazione a consorzi e societa'
La partecipazione dell'OGS a consorzi e societa' ai sensi del comma 1, lettera c), e comma 2 dell'art. 3 della legge n. 399/1989, avviene per oggetti e finalita' di sviluppo delle ricerche e delle prospezioni in terra ed in mare nei campi di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 399/1989 o per la prestazione di servizi ad esse attinenti.
La partecipazione dell'OGS ai consorzi ed alle societa' e' consentita ove non sia ritenuto opportuno l'intervento diretto mediante gli strumenti operativi tipici dell'ente o quando si renda necessaria la collaborazione con altri enti pubblici o privati mediante la costituzione di una organizzazione comune.
Art. 22.
Consorzi non costituiti in forma societaria
Le finalita' da perseguire attraverso i consorzi non costituiti in forma societaria sono approvate dal consiglio di amministrazione sulla base di una analisi volta a valutare la convenienza, sotto il profilo tecnico-scientifico, della partecipazione al consorzio e l'idoneita' dei soggetti con i quali consorziarsi.
Gli atti costitutivi e gli statuti dei consorzi non costituiti in forma societaria debbono prevedere, oltre a quanto previsto dall'art. 2603 del codice civile:
1) la tipologia dei conferimenti e la loro valutazione;
2) l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico per indirizzare l'attivita' del consorzio, nel quale l'OGS sia rappresentato in posizione di parita';
3) la possibilita' di recesso per sopravvenuta modificazione delle condizioni essenziali di partecipazione, riferibili anche a modifiche statutarie ed alla adesione di nuovi consorziati;
4) l'obbligo a carico di ciascun consorziato di comunicare agli organi direttivi del consorzio le variazioni significative che avvengono all'interno della loro compagine;
5) che il consorzio non puo' assumere obbligazioni per conto dei consorziati e neppure rappresentarli;
6) quanto previsto dai tre commi seguenti.
Gli statuti e gli atti costitutivi dei consorzi in nessun caso possono far carico all'OGS di assumere personale dipendente dai consorzi ai quali l'ente partecipa, una volta che essi vengano a scadenza o comunque sciolti.
L'OGS puo', ai sensi dell'art. 40 della legge 20 marzo 1975, n. 70, comandare presso i consorzi cui partecipa proprio personale purche' non vi osti lo svolgimento degli altri compiti istituzionali dell'ente.
L'onere derivante dalla corresponsione delle retribuzioni del personale comandato e' a carico del consorzio se il comando viene disposto nell'interesse dello stesso, mentre resta a carico dell'OGS qualora il comando venga effettuato nell'interesse dell'OGS.
I conferimenti dell'OGS ai consorzi possono consistere in prestazioni di attivita', di conoscenze e competenze scientifiche, nonche' nell'apporto finanziario relativo al fondo consortile.
Sulle iniziative consortili si esprime, in via consultiva, la conferenza dei direttori.
I rappresentanti dell'OGS in seno agli organi dei consorzi cui il medesimo partecipa sono nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente, sentita la conferenza dei direttori. La partecipazione agli organi dei consorzi e' compatibile con lo svolgimento di ogni altra funzione presso l'OGS.
I rappresentanti dell'OGS in seno agli organi dei consorzi cui il medesimo partecipa, oltre che in occasione dei bilanci consuntivi, devono riferire, tutte le volte che situazioni particolari dei consorzi lo rendano opportuno, agli organi dell'OGS, per le conseguenti deliberazioni.
Art. 23.
Consorzi costituiti in forma societaria e societa'
Ai sensi dell'art. 3, lettera c) della legge 399/1989 l'OGS puo' promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi costituiti in forma di societa' per azioni, nonche' di societa', anche internazionali o straniere. Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 399/1989 la quota di partecipazione ai predetti consorzi e societa' puo' essere di maggioranza.
La costituzione o la partecipazione in societa' con apporto finanziario al capitale sociale superiore a 500.000.000 di lire o con quota pari o superiore al 50% del predetto capitale sociale e' soggetta alle disposizioni dell'art. 3 del decreto legislativo n. 19/1999.
La partecipazione dell'OGS a consorzi costituiti in forma societaria ed a societa' e' ammessa per la promozione e lo svolgimento di attivita' di ricerca, di sviluppo e produttive, propedeutiche e conseguenti la ricerca dell'ente.
Le finalita' da perseguire attraverso i consorzi costituiti in forma societaria e le societa' sono approvate dal consiglio di amministrazione sulla base di una analisi volta a valutare la convenienza, sotto il profilo tecnico-scientifico ed economico, della partecipazione dell'OGS.
Gli statuti o gli atti costitutivi debbono prevedere che l'OGS e' l'azionista di riferimento per la conduzione tecnica delle societa' e dei consorzi costituiti in forma societaria ai quali lo stesso partecipa.
L'OGS non puo' partecipare a societa' ed a consorzi costituiti in forma societaria con finalita' esclusivamente finanziarie, senza cioe' avere responsabilita' nella conduzione tecnica, ovvero ricadute tecnico-scientifiche.
Gli statuti e gli atti costitutivi dei consorzi costituiti in forma societaria e delle societa' in nessun caso possono far carico all'OGS di assumere personale dipendente delle predette strutture una volta che esse vengano a scadenza o comunque sciolte.
L'OGS puo', ai sensi dell'art. 40 della legge 20 marzo 1975, n. 70, comandare presso i consorzi costituiti in forma societaria e le societa' cui partecipa proprio personale, purche' non vi osti lo svolgimento degli altri compiti istituzionali dell'ente.
L'onere derivante dalla corresponsione delle retribuzioni del personale comandato e' a carico del consorzio o della societa', se il comando e' disposto nell'interesse degli stessi, mentre e' a carico dell'OGS, se il comando e' disposto nell'interesse dell'ente.
Nel caso che, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della legge 399/1989, le quote di partecipazione dell'OGS a consorzi costituiti in forma societaria ed a societa' siano costituite da beni in natura, per le stime del conferimento si procedera' secondo quanto previsto dagli articoli 2343 e seguenti del codice civile.
Sulla partecipazione a consorzi costituiti in forma societaria ed a societa' si esprime, in via consultiva, la conferenza dei direttori dell'OGS.
I rappresentanti dell'OGS, in seno agli organi dei consorzi e delle societa' cui il medesimo partecipa, oltre che in occasione dei bilanci consuntivi, devono riferire tutte le volte che situazioni particolari dei consorzi lo rendano opportuno agli organi dell'ente, per le conseguenti deliberazioni.
I rappresentanti dell'OGS, in seno agli organi dei consorzi costituiti in forma societaria e delle societa', sono nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente.
Lo stato giuridico dei dipendenti dell'OGS che rappresentano l'ente in seno agli organi societari e che per i fini del comma 4 del presente articolo assumono responsabilita' gestionali in seno alle societa' stesse, e' disciplinato dal regolamento concernente il personale.
Art. 24.
Norme transitorie
In sede di prima attuazione della presente modifica di regolamento e non oltre un anno dalla data della sua approvazione, l'OGS ha facolta' di indire concorsi interni per la copertura dei posti disponibili nei singoli profili professionali, fatta salva, secondo le vigenti disposizioni, la riserva di posti per personale esterno.
Ai concorsi di cui sopra e' ammesso il personale di ruolo dell'ente che risulti in possesso del titolo di studio previsto per il profilo da ricoprire e degli altri requisiti culturali e professionali richiesti dalle norme in vigore.
Ai suddetti concorsi puo' altresi' partecipare il personale ricercatore-tecnologo assunto dall'OGS con contratto di lavoro a termine ovvero personale dipendente da altri enti di ricerca, in servizio presso l'ente alla data di adozione del presente regolamento da parte del consiglio di amministrazione che abbia maturato alla stessa data una anzianita' complessiva di servizio presso l'ente non inferiore a tre anni e che risulti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e dai bandi di concorso.
 
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