| Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  
| DECRETO 5 febbraio 2001 |  
| Legge  n.  537/1993  ex  lege  24 marzo  1989,  n. 122 (Interventi in materia  di  parcheggi). Impegno della somma di lire 52.490.815.000 a favore  delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano per l'esercizio 2001. Cap. 9110. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                  del Dipartimento per le politiche                      di sviluppo e di coesione  Visto  l'art.  9 della legge 16 maggio 1978, n. 281, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;  Visto  l'art.  3,  comma  1, della legge n. 158/1990, con il quale, viene stabilito che, a decorrere dell'anno 1991, il sopracitato fondo e'  costituito  da  una  quota  fissa,  pari  a  quella assegnata per l'esercizio  1990,  e  da  una  quota variabile determinata con legge finanziaria  comprendente  gli  stanziamenti  annuali  previsti dalle leggi di settore;  Vista  la  legge 24 marzo 1989, n. 122, recante norme in materia di parcheggi  in  particolare  gli  articoli  3 e 6 che disciplinano gli interventi,  rispettivamente,  per la generalita' dei comuni e quelli ad alta tensione di traffico;  Visto  l'art.  12,  comma  1,  della  legge  n.  537/1993 - recante interventi  correttivi di finanza pubblica - il quale stabilisce, fra l'altro, che gli interventi in materia di parcheggi, ex lege 24 marzo 1989,  n.  122,  s'intendono  di  competenza  regionale ed i relativi finanziamenti  confluiscono, dal 1 gennaio 1994, previa riduzione del 15  per  cento,  nella richiamata quota variabile, di cui all'art. 3, comma 1 della legge n. 158/1990;  Visto, inoltre, l'art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993, con il quale  viene  stabilito  che  la  Conferenza  Stato-regione  indica i criteri  di  riparto degli stanziamenti confluiti nel fondo regionale di sviluppo;  Vista  la  legge  di  bilancio  n. 389 del 23 dicembre 2000, per il 2001;  Visti  i  criteri  direttivi  della  Conferenza  permanente  per  i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  emanati nella seduta del 24 novembre 1994, in particolare le allegate  tabelle  1)  e  3), rispettivamente, relative alle quote da devolvere per le finalita' di cui agli articoli 3 e 6 dell'ex lege n. 122/1989;  Visto,   in  particolare,  il  punto  5)  dei  sopracitati  criteri direttivi  il  quale  stabilisce  che le delibere di approvazione dei programmi   regionali   costituiscono   titolo   necessario   per  il trasferimento  delle somme da ammettere a contributo entro il residuo limite di stanziamento di competenza;  Visto  l'art.  3, comma 1, della legge n. 549/1995 - recante misure di  razionalizzazione  della  finanza pubblica - il quale stabilisce, tra  l'altro,  che a decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti in   favore   delle  regioni  a  statuto  ordinario,  previsti  dalle disposizioni  di  cui alla tabella B allegata alla legge, fra i quali quelli  previsti  dall'art.  12,  legge  24 dicembre  1993,  n. 537 e successive modificazioni (confluenze);  Vista  la  nota  n.  200/556/1.9.30  del  16 febbraio  1995,  della Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, con la quale si comunica il venir  meno  del  congelamento  delle  quote spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano;  Ritenuto di dover provvedere all'impegno dell'intero stanziamento a favore  delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, ed autorizzare il trasferimento delle quote ammesse a  contributo  indicate nelle sopracitate tabelle 1) e 3) dei criteri direttivi,  tenuto  conto  delle delibere regionali, di rimodulazione dei programmi a completamento delle annualita';  Visti gli articoli 5, comma 3, della legge n. 386/1989 e l'art. 12, comma  1,  del  decreto legislativo n. 263/1992, i quali stabiliscono che  per  l'erogazione  dei  finanziamenti  a  favore  delle province autonome  di  Trento  e  Bolzano  a  valere  su  leggi di settore "si prescinde  da  qualunque  adempimento  previsto"  dalle leggi stesse, anche  se le disposizioni non sono espressamente richiamate, pertanto si autorizza il trasferimento delle intere quote spettanti; Decreta:  Art.  1.    La  somma  complessiva  di lire 52.490.815.000, relativa  allo stanziamento 2001, e' impegnata a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le  finalita'  esposte  in  premessa,  secondo  le  quote a fianco di ciascuna di seguito indicate:                                                    (importi in lire) Regioni             |Spettanze art. 3|Spettanze art. 6|        Totale --------------------------------------------------------------------- Valle d'Aosta....   |     804.610.000|               -|   804.610.000 --------------------------------------------------------------------- Provincia autonoma  |                |                | di Trento....       |   1.490.900.000|               -| 1.490.900.000 --------------------------------------------------------------------- Friuli              |                |                | Venezia-Giulia....  |   3.184.610.000|   2.975.000.000| 6.159.610.000 --------------------------------------------------------------------- Sicilia....         |   8.545.305.000|  24.480.000.000|33.025.305.000 --------------------------------------------------------------------- Sardegna....        |   3.570.000.000|   5.780.000.000| 9.350.000.000 --------------------------------------------------------------------- Provincia autonoma  |                |                | di Bolzano....      |   1.660.390.000|               -| 1.660.390.000 --------------------------------------------------------------------- Totale . . .        |  19.255.815.000|  33.235.000.000|52.490.815.000  |  
|   |                                 Art. 2.    Relativamente   agli  impegni  di  cui  al  precente  art.  1  e' autorizzato il versamento a favore delle regioni a statuto speciale e delle  province  autonome di Trento e Bolzano delle quote a fianco di ciascuna di seguito indicate:                                                    (importi in lire) Regioni             |Spettanze art. 3|Spettanze art. 6|        Totale --------------------------------------------------------------------- Valle d'Aosta....   |     804.610.000|               -|   804.610.000 --------------------------------------------------------------------- Provincia autonoma  |                |                | di Trento....       |   1.490.900.000|               -| 1.490.900.000 --------------------------------------------------------------------- Friuli              |                |                | Venezia-Giulia....  |   3.184.610.000|   2.975.000.000| 6.159.610.000 --------------------------------------------------------------------- Sicilia....         |   8.350.611.900|  20.267.100.000|28.617.711.900 --------------------------------------------------------------------- Sardegna....        |   2.129.200.000|   2.733.900.000| 4.863.100.000 --------------------------------------------------------------------- Provincia autonoma  |                |                | di Bolzano....      |   1.660.390.000|               -| 1.660.390.000 --------------------------------------------------------------------- Totale . . .        |  17.620.321.900|  25.976.000.000|43.596.321.900  |  
|   |                                 Art. 3.    L'onere,  relativo  agli  impegni  assunti  con  l'art. 1 ed alle autorizzazioni  al versamento di cui all'art. 2 del presente decreto, gravera'  sul  cap.  9110  dello  stato di previsione della spesa del Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 2001.    Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  all'ufficio centrale del bilancio   per  la  registrazione  dell'impegno  di  spesa  e  verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.      Roma, 5 febbraio 2001                                       Il direttore generale: Bitetti  |  
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