Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 5 febbraio 2001 |
Legge n. 537/1993 ex lege 24 marzo 1989, n. 122 (Interventi in materia di parcheggi). Impegno della somma di lire 52.490.815.000 a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano per l'esercizio 2001. Cap. 9110. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1978, n. 281, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo; Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 158/1990, con il quale, viene stabilito che, a decorrere dell'anno 1991, il sopracitato fondo e' costituito da una quota fissa, pari a quella assegnata per l'esercizio 1990, e da una quota variabile determinata con legge finanziaria comprendente gli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore; Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante norme in materia di parcheggi in particolare gli articoli 3 e 6 che disciplinano gli interventi, rispettivamente, per la generalita' dei comuni e quelli ad alta tensione di traffico; Visto l'art. 12, comma 1, della legge n. 537/1993 - recante interventi correttivi di finanza pubblica - il quale stabilisce, fra l'altro, che gli interventi in materia di parcheggi, ex lege 24 marzo 1989, n. 122, s'intendono di competenza regionale ed i relativi finanziamenti confluiscono, dal 1 gennaio 1994, previa riduzione del 15 per cento, nella richiamata quota variabile, di cui all'art. 3, comma 1 della legge n. 158/1990; Visto, inoltre, l'art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993, con il quale viene stabilito che la Conferenza Stato-regione indica i criteri di riparto degli stanziamenti confluiti nel fondo regionale di sviluppo; Vista la legge di bilancio n. 389 del 23 dicembre 2000, per il 2001; Visti i criteri direttivi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanati nella seduta del 24 novembre 1994, in particolare le allegate tabelle 1) e 3), rispettivamente, relative alle quote da devolvere per le finalita' di cui agli articoli 3 e 6 dell'ex lege n. 122/1989; Visto, in particolare, il punto 5) dei sopracitati criteri direttivi il quale stabilisce che le delibere di approvazione dei programmi regionali costituiscono titolo necessario per il trasferimento delle somme da ammettere a contributo entro il residuo limite di stanziamento di competenza; Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 549/1995 - recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica - il quale stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla tabella B allegata alla legge, fra i quali quelli previsti dall'art. 12, legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni (confluenze); Vista la nota n. 200/556/1.9.30 del 16 febbraio 1995, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si comunica il venir meno del congelamento delle quote spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano; Ritenuto di dover provvedere all'impegno dell'intero stanziamento a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, ed autorizzare il trasferimento delle quote ammesse a contributo indicate nelle sopracitate tabelle 1) e 3) dei criteri direttivi, tenuto conto delle delibere regionali, di rimodulazione dei programmi a completamento delle annualita'; Visti gli articoli 5, comma 3, della legge n. 386/1989 e l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 263/1992, i quali stabiliscono che per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle province autonome di Trento e Bolzano a valere su leggi di settore "si prescinde da qualunque adempimento previsto" dalle leggi stesse, anche se le disposizioni non sono espressamente richiamate, pertanto si autorizza il trasferimento delle intere quote spettanti; Decreta: Art. 1. La somma complessiva di lire 52.490.815.000, relativa allo stanziamento 2001, e' impegnata a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le finalita' esposte in premessa, secondo le quote a fianco di ciascuna di seguito indicate: (importi in lire) Regioni |Spettanze art. 3|Spettanze art. 6| Totale --------------------------------------------------------------------- Valle d'Aosta.... | 804.610.000| -| 804.610.000 --------------------------------------------------------------------- Provincia autonoma | | | di Trento.... | 1.490.900.000| -| 1.490.900.000 --------------------------------------------------------------------- Friuli | | | Venezia-Giulia.... | 3.184.610.000| 2.975.000.000| 6.159.610.000 --------------------------------------------------------------------- Sicilia.... | 8.545.305.000| 24.480.000.000|33.025.305.000 --------------------------------------------------------------------- Sardegna.... | 3.570.000.000| 5.780.000.000| 9.350.000.000 --------------------------------------------------------------------- Provincia autonoma | | | di Bolzano.... | 1.660.390.000| -| 1.660.390.000 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | 19.255.815.000| 33.235.000.000|52.490.815.000 |
| Art. 2. Relativamente agli impegni di cui al precente art. 1 e' autorizzato il versamento a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano delle quote a fianco di ciascuna di seguito indicate: (importi in lire) Regioni |Spettanze art. 3|Spettanze art. 6| Totale --------------------------------------------------------------------- Valle d'Aosta.... | 804.610.000| -| 804.610.000 --------------------------------------------------------------------- Provincia autonoma | | | di Trento.... | 1.490.900.000| -| 1.490.900.000 --------------------------------------------------------------------- Friuli | | | Venezia-Giulia.... | 3.184.610.000| 2.975.000.000| 6.159.610.000 --------------------------------------------------------------------- Sicilia.... | 8.350.611.900| 20.267.100.000|28.617.711.900 --------------------------------------------------------------------- Sardegna.... | 2.129.200.000| 2.733.900.000| 4.863.100.000 --------------------------------------------------------------------- Provincia autonoma | | | di Bolzano.... | 1.660.390.000| -| 1.660.390.000 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | 17.620.321.900| 25.976.000.000|43.596.321.900 |
| Art. 3. L'onere, relativo agli impegni assunti con l'art. 1 ed alle autorizzazioni al versamento di cui all'art. 2 del presente decreto, gravera' sul cap. 9110 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 2001. Il presente decreto sara' trasmesso all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 febbraio 2001 Il direttore generale: Bitetti |
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