Gazzetta n. 81 del 6 aprile 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 21 dicembre 2000, n. 452
Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternita' e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
e con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente disposizioni per la riduzione degli oneri sociali e per la tutela della maternita';
Visto, in particolare, il comma 14 del suddetto articolo 49, che stabilisce che, con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del medesimo articolo 49;
Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti assegni per il nucleo familiare e di maternita';
Visto il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 15 luglio 1999, n. 306, come rettificato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999, che detta disposizioni regolamentari attuative dei citati articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998;
Considerato che, ai sensi del citato articolo 49, commi 12, 13 e 14 della legge n. 488 del 1999, si rende necessario apportare modificazioni alla disciplina prevista nel suddetto decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 15 luglio 1999, n. 306, e che e' opportuno dettare altresi' ulteriori disposizioni al fine di chiarire, precisare ed integrare alcuni aspetti della disciplina sugli assegni per il nucleo familiare e di maternita' ed assicurare l'uniformita' nei procedimenti di concessione dei benefici;
Considerato, altresi', che, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo del 3 maggio 2000, n. 130, gli assegni per il nucleo familiare e di maternita' di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 continuano ad essere erogati sulla base delle precedenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, fino all'emanazione degli atti normativi che ne disciplinano l'erogazione in conformita' con le disposizioni del citato decreto legislativo n. 130 del 2000;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAS/870/UL/648 del 20 dicembre 2000, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1
(Ridefinizione dei contributi di maternita)

1. Per gli enti comunque denominati che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, la ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternita' avviene mediante delibera degli enti medesimi, approvata dal Ministeri vigilanti.
2. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 1, gli enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.
3. Ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le prestazioni di maternita' di cui al medesimo articolo 49, comma 1, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2 dell'articolo 5 della legge 11 dicembre 1990, n. 379.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri" (in Gazzetta Ufficiale
12 settembre 1988, n. 214, s.o.), e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il testo dell'articolo 49, della legge 23 dicembre
1999, n. 488 recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge
finanziaria 2000)" (in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999,
n. 302, s.o), e' il seguente:
"Art. 49 (Riduzione degli oneri sociali e tutela della
maternita'. - 1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o
agli affidamenti intervenuti successivamente al 1 luglio
2000, per i quali e' riconosciuta dal vigente ordinamento
la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo
importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3
milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il
predetto complessivo importo risulta pari o superiore a
tale valore, e' posto a carico del bilancio dello Stato.
Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001,
subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma
2, sono ridotti gli oneri contributivi per maternita', a
carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali.
Relativamente agli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
artigiani ed esercenti attivita' commerciali, la misura del
contributo annuo di cui all'art. 6 della legge 29 dicembre
1987, n. 546, e' rideterminata in lire 14.500. Nei
confronti degli iscritti alle altre gestioni previdenziali
che erogano trattamenti obbligatori di maternita', alla
ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i
decreti di cui al comma 14, sulla base di un procedimento
che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio
tra contributi versati e prestazioni assicurate.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 469
miliardi per l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere
dall'anno 2003, si provvede con una quota parte
delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data
di entrata in vigore della presente legge. Per la copertura
finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, per gli anni
2000 e 2001, rispettivamente valutati in lire 255 miliardi
e in lire 625 miliardi, e' autorizzata la spesa complessiva
di lire 880 miliardi.
3. Per la copertura finanziaria per gli anni 2000 e
2001, di quota parte degli oneri previsti dall'attuazione
dell'art. 55, comma 1, lettere o) e s), nonche' degli oneri
derivanti dall'art. 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
rispettivamente valutati in lire 700 miliardi e in lire 250
miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, e'
autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 miliardi.
4. Nell'ambito del processo di armonizzazione al
processo generale, le aliquote contributive dovute dai
datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici
servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 414, sono cosi' modificate:
a) per i datori di lavoro:
1) il contributo dovuto al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti per il personale di cui all'art. 1,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 414, e' stabilito nella misura del 23,81 percento;
2) il contributo dovuto per il personale assunto
successivamente al 31 dicembre 1995, previsto dall'art. 2,
comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e'
soppresso;
3) il contributo per assegni al nucleo familiare e'
stabilito nella misura del 2,48 per cento;
4) il contributo per l'indennita' di malattia e'
stabilito nella misura del 2,22 per cento;
5) il contributo per l'indennita' di maternita' e'
ridotto dello 0,57 per cento;
b) per i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di
cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' stabilito nella
misura dell'8,89 per cento.
5. Per i periodi contributivi successivi al 2001 le
riduzioni di cui al comma 4 sono subordinate all'adozione
dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui al comma 7, lettera b).
6. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 414, e' abrogato.
7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al
comma 4, valutato complessivamente in lire 340 miliardi per
l'anno 2000 ed in lire 400 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2001, si provvede:
a) per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
finanze;
b) per i periodi successivi con una quota parte
delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Alle donne residenti, cittadine italiane o
comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai
sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati
contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della
maternita', e' corrisposto, per ogni figlio nato, o per
ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla
stessa data di cui al comma 1, un assegno di importo
complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in
cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela
previdenziale obbligatoria della maternita', ovvero per la
quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva
in godimento se questa risulta inferiore, quando si
verifica uno dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di
godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della
maternita' e possa far valere almeno tre mesi di
contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi
antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del
minore nel nucleo familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della
perdita del diritto a prestazioni previdenziali o
assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre
mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come individuate con i
decreti di cui al comma 14, e la data della nascita o
dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare,
non sia superiore a quello del godimento di tali
prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con
i medesimi decreti e' altresi' definita la data di inizio
del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti
esattamente individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto
di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la
donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel
periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla
nascita.
9. L'assegno di cui al comma 8, che e' posto a carico
dello Stato, e' concesso ed erogato dall'INPS, a domanda
dell'interessato, da presentare in carta semplice nel
termine perentorio di sei mesi dalla nascita o
dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.
10. Restano ferme le disposizioni dell'art. 17 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
11. L'importo della quota di cui al comma 1 e
dell'assegno di cui al comma 8, sono rivalutati al
1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati calcolato dall'ISTAT.
12. A decorrere dal 1 luglio 2000, l'assegno di cui
all'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
concesso alle donne residenti, cittadine italiane o
comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
che non beneficiano di alcuna tutela economica della
maternita', alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo
art. 66 della legge n. 448 del 1998, per ogni figlio nato
dal 1 luglio 2000, o per ogni minore adottato o in
affidamento preadottivo dalla stessa data. All'assegno di
cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui
al comma 11.
13. Con i decreti di cui al comma 14, sono disciplinati
i casi nei quali gli assegni, se non ancora concessi o
erogati, possono essere corrisposti congiuntamente ai
genitori o al padre o all'adottante del minore.
14. Con uno o piu' decreti del Ministro per la
solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dei lavoro
e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono emanate le
disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del
presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore
delle suddette disposizioni restano in vigore, per quanto
applicabili, le disposizioni emanate ai sensi della
disciplina previgente.
15. L'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, con esclusione di quello di cui ai commi 1, 3 e
4, e' valutato in lire 92 miliardi per l'anno 2000, in lire
186 miliardi per l'anno 2001 e in lire 188 miliardi a
decorrere dall'anno 2002.
16. Per la copertura dei maggiori costi conseguenti
all'aumento della domanda di strutture e di servizi
connessi alla accoglienza dei pellegrini in relazione agli
eventi giubilari nelle diverse regioni italiane, ed a
quelli relativi ai processi di beatificazione che dovessero
avviarsi nell'anno 2000, e' istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri un fondo di lire 80 miliardi. La
ripartizione del fondo tra i soggetti interessati e'
effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.".
- Il testo degli articoli 65 e 66, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo" (in Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, s.o.", e' il seguente:
"Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre
figli minori). - 1. Con effetto dal 1 gennaio 1999, in
favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani
residenti, con tre o piu' figli tutti con eta' inferiore ai
18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche
non superiori al valore dell'indicatore della situazione
economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con
riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, e'
concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma
3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto
requisito economico e' riparametrato sulla base della scala
di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n.
109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi
previste.
2. L'assegno di cui al comma 1, e' concesso dai comuni,
che ne rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche
affissioni nei territori comunali, ed e' corrisposto a
domanda. L'assegno medesimo e' erogato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei
dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono
trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme
indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni
esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
3. L'assegno e' corrisposto integralmente, per un
ammontare di 200.000 lire mensili e per 13 mensilita', per
valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla
differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il
doppio del predetto importo dell'assegno su base annua. Per
valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta
differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1,
l'assegno e' corrisposto in misura pari alla meta' della
differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del
beneficiario.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici
di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito
un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
la cui dotazione e' stabilita in lire 390 miliardi per
l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire
405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro
per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanate le
necessarie norme regolamentari per l'applicazione del
presente articolo, inclusa la determinazione
dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della
situazione patrimoniale.".
"Art. 66 (Assegno di maternita). - 1. Con riferimento
ai figli nati successivamente al 1 luglio 1999, alle madri
cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di
cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento
previdenziale della indennita' di maternita', e' concesso
un assegno per maternita' pari a lire 200.000 mensili nel
limite massimo di cinque mensilita'. L'assegno e' elevato a
lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1 luglio
2000. L'assegno e' concesso dai comuni con decorrenza dalla
data del parto. I comuni provvedono ad informare gli
interessati invitandoli a certificare il possesso dei
requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale
dei nuovi nati.
1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede
ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui
al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'art.
59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, del
27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171
del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della
maternita' e dell'assegno al nucleo familiare.
2. L'assegno di maternita' di cui al comma 1, nonche'
l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo
familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso
di risorse economiche non superiori ai valori
dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari
a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari
con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa
composizione detto requisito economico e' riparametrato
sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto
decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto
delle maggiorazioni ivi previste.
3. Qualora l'indennita' di maternita' corrisposta da
parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici
che godono di forme di tutela economica della maternita'
diverse dall'assegno istituito al comma 1, risulti
inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le
lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni
richiesta per la concessione della quota differenziale.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali
di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito
un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
la cui dotazione e' stabilita in lire 25 miliardi per
l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire
150 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Lo Stato rimborsa
all'ente locale, entro tre mesi dall'invio della
documentata richiesta di rimborso, le somme anticipatamente
erogate dai comuni, ai sensi del comma 1.
5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la
titolarita' concessiva in capo ai comuni, e' erogato
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita'
da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A
tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS
le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di
ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro per la
solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono emanate le necessarie
norme regolamentari per l'attuazione del presente
articolo".
- Il decreto 15 luglio 1999, n. 306, abrogato dal
presente regolamento, recava: "Regolamento recante
disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di
maternita', a norma degli articoli 65 e 66 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge
17 maggio 1999, n. 144" ed e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 settembre 1999, n. 209, s.o.
- Il testo dell'art. 10, del decreto legislativo
3 maggio 2000, n. 130 recante "Disposizioni correttive ed
integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
in materia di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate" (in Gazzetta Ufficiale 23
maggio 2000, n. 118), e' il seguente:
"Art. 10 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le
prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla
base delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, vigenti
prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
continuano ad essere erogate secondo le disposizioni
medesime, fino all'emanazione degli atti normativi che
disciplinano l'erogazione in conformita' con le
disposizioni del presente decreto, nel rispetto degli
equilibri di bilancio programmati.
2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui all'art. 2, comma 3, del decreto, legislativo 31
marzo 1998, n. 109, come modificato dall'articolo 2 del
presente decreto e' adottato entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede
all'approvazione di cui all'art. 4, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dall'art. 4 del presente decreto, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante
"Definizioni di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59,
comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali" (in Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202), e'
il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.
Note all'art. 1, comma 3:
- Per il testo dell'art. 49 della citata legge n. 488
del 1999, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 5, della legge 11 dicembre 1990,
n. 379 recante "Indennita' di maternita' per le libere
professioniste" (in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1990, n.
293), e' il seguente:
"Art. 5 (Copertura degli oneri). - 1. Alla copertura
degli oneri derivanti dall'applicazione della presente
legge si provvede con un contributo annuo a partire dal
1991 di lire 18.000 a carico di ogni iscritto a casse di
previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il
contributo e' annualmente rivalutato con lo stesso indice
di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui
all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive
modificazioni. Al fine di assicurare l'equilibrio delle
gestioni delle singole casse di previdenza e assistenza per
i liberi professionisti, il Ministro del tesoro, sentito il
parere dei rispettivi consigli di amministrazione,
stabilisce, anche con separati decreti, la variazione dei
contributi di cui al presente articolo.
2. Con la stessa procedura prevista dal comma 1, i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del
tesoro, accertato che le singole casse di previdenza e
assistenza per i liberi professionisti abbiano
disponibilita' finanziarie atte a far fronte agli oneri
derivanti dalla presente legge, possono decidere misure di
contribuzione ridotte rispetto a quanto previsto dal citato
comma 1 o la totale eliminazione di detto contributo.".



 
Art. 2 (Disposizioni generali)

1. L'assegno di maternita' di cui all'articolo 49, comma 8, della legge n. 488 del 1999 e' concesso alle donne, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. L'assegno e' concesso alle condizioni previste dal citato articolo 49, comma 8, della legge n. 488 del 1999 e dal presente Titolo, quando si verifica uno dei seguenti casi:

a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi
forma di tutela previdenziale della maternita' e puo' far valere
almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto
ai nove mesi antecedenti ad uno degli eventi di cui al comma 3; b) quando il periodo intercorrente tra la data della perdita del
diritto ad una delle prestazioni di cui all'articolo 4, derivanti
dallo svolgimento per almeno tre mesi di attivita' lavorativa, e
la data di uno degli eventi di cui al comma 3 del presente
articolo non sia superiore a quello del godimento delle suddette
prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi; c) quando la donna, in caso di recesso, anche volontario, dal
rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, puo' far
valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto
ai nove mesi antecedenti ad uno degli eventi di cui al comma 3.

2. La richiedente, al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, deve essere residente nel territorio dello Stato e deve trovarsi in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
3. L'assegno e' concesso per uno dei seguenti eventi:

a) per ogni figlio nato in data non anteriore al 2 luglio 2000, che
sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello
Stato; quando la richiesta di assegno e' formulata da soggetto in
possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo n. 286 del 1998, il figlio, che non sia nato
in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione
europea, deve altresi' essere in possesso della carta di soggiorno
ai sensi dell'articolo medesimo; b) per ogni minore che faccia ingresso, in data non anteriore al 2
luglio 2000, nella famiglia anagrafica del richiedente che lo
riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento
al sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni; con esclusione del caso di cui all'articolo 44,
primo comma, lettera b, della stessa legge. Il beneficio puo'
essere concesso se il minore non ha superato al momento
dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento i
sei anni di eta', ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 9
dicembre 1977, n. 903, ovvero, per gli affidamenti e le adozioni
internazionali, la maggiore eta', ai sensi dell'articolo
39-quater, primo comma, lett. a), della citata legge n. 194 del
1983.

4. Ai fini della concessione dell'assegno, ai trattamenti previdenziali di maternita' sono equiparati i trattamenti economici di maternita' di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonche' gli altri trattamenti economici di maternita' corrisposti da danni di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternita'.
5. Nel casi eccezionali in cui il minore in affidamento preadottivo non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorita' competente, all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo e' equiparato l'inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario; in detti casi, le date di cui al presente Titolo, relative all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica, devono intendersi riferite al momento di inizio della coabitazione, quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.
6. L'assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e puo' essere cumulato con analoghe provvidenze in favore della maternita' erogate dalle regioni e dagli enti locali, ad eccezione dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Qualora l'assegno di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 sia stato concesso o erogato, l'assegno di cui al presente articolo e' concesso limitatamente alla quota differenziale.



Note all'art. 2, comma 1:
- Per il testo dell'art. 49 della citata legge n. 488
del 1999, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 9, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 recante "Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero" (in Gazzetta Ufficiale
18 agosto 1998, n. 191, S.O.), e' il seguente:
"Art. 9 (Carta di soggiorno). - 1. Lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da
almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno
per un motivo che consente un numero indeterminato di
rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente
per il sostentamento proprio e dei familiari, puo'
richiedere al questore il rilascio della carta di
soggiorno, per se', per il coniuge e per i figli minori
conviventi. La carta di soggiorno e' a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno puo' essere richiesta anche
dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore
conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno
Stato dell'Unione europea residente in Italia.
3. La carta di soggiorno e' rilasciata sempre che nei
confronti dello straniero non sia stato disposto il
giudizio per taluno dei delitti di cui all'art. 380
nonche', limitatamente ai delitti non colposi, all'art. 381
del codice di procedura penale, o pronunciata sentenza di
condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la
riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di
soggiorno il questore dispone la revoca, se e' stata emessa
sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di
cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta
l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge,
e' rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto dei
rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della
stessa e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il
titolare della carta di soggiorno puo':
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in
esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita'
lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo
straniero o comunque riserva al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate
dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente
disposto;
d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando
anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in
armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione
sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a
livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno
l'espulsione amministrativa puo' essere disposta solo per
gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale,
ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie
indicate dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, ovvero dall'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare,
una delle misure di cui all'art. 14 della legge 19 marzo
1990, n. 55.".
Note all'art. 2, comma 3, lettera a):
- Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo n.
286 del 1998, si veda nelle note all'art. 2, comma 1.
Note all'art. 2, comma 3, lettera b):
- Il testo dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n.
184, e successive modificazioni, recante "Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori" (in Gazzetta
Ufficiale 17 maggio 1983, n. 133, S.O.), e' il seguente:
"Art. 44. - I minori possono essere adottati anche
quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma
dell'art. 7:
a) da persone unite al minore, orfano di padre e di
madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da
rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei
genitori;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio
anche adottivo dell'altro coniuge;
c) quando vi sia la constatata impossibilita' di
affidamento preadottivo.
L'adozione, nei casi indicati nel precedente comma, e'
consentita anche in presenza di figli legittimi. Nei casi
di cui alle lettere a) e c) l'adozione e' consentita, oltre
che ai coniugi, anche a chi non e' coniugato.
Se l'adottante e' persona coniugata e non separata, il
minore deve essere adottato da entrambi i coniugi.
In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno
diciotto anni l'eta' di coloro che intende adottare.".
- Il testo dell'art. 6, comma 1, della legge 9 dicembre
1977, n. 903 recante "Parita' di trattamento tra uomini e
donne in materia di lavoro" (in Gazzetta Ufficiale 17
dicembre 1977, n. 343), e' il seguente:
"Art. 6. - Le lavoratrici che abbiano adottato bambini,
o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai
sensi dell'art. 314/20 del codice civile, possono
avvalersi, sempreche' in ogni caso il bambino non abbia
superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei
anni di eta', dell'astensione obbligatoria dal lavoro di
cui all'art. 4, lettera c), della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, e del trattamento economico relativo, durante i
primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del
bambino nella famiglia adottiva o affidataria.".
- Il testo dell'art. 39-quater, primo comma, lettera
a), della citata legge n. 184 del 1983, e' il seguente:
"Art. 39-quater. - 1. Fermo restando quanto previsto in
altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro
che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno
diritto a fruire dei seguenti benefici:
a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'art.
6, primo comma della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche
se il minore adottato ha superato i sei anni di eta';".
Nota all'art. 2, comma 4:
- L'art. 13, secondo comma, della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, e successive modificazioni, recante "Tutela
delle lavoratrici madri" (in Gazzetta Ufficiale 18 gennaio
1972, n. 14), recita testualmente:
"Alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle
province, dai comuni e dagli altri enti pubblici si applica
il trattamento economico previsto dai relativi ordinamenti
salve le disposizioni di maggior favore risultanti dalla
presente legge.".
Nota all'art. 2, comma 6:
- Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448
del 1998, si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 3, comma 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1403 recante "Disciplina dell'obbligo
delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori
addetti ai servizi domestici e familiari, nonche' dei
lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei
locali" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile
1972, n. 94.



 
Art. 3
(Periodo di contribuzione)

1. I tre mesi di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere relativi ad attivita' lavorativa per la quale sia stata versata o, per i lavoratori subordinati, sia comunque dovuta contribuzione di maternita' ai sensi delle leggi vigenti. Per i lavori retribuiti a giornata si calcolano 90 giorni di attivita' lavorativa retribuita; per quelli retribuiti a settimana, si calcolano 13 settimane di attivita' lavorativa retribuita; per quelli retribuiti ad ore, si applicano i criteri di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
2. Per le lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, tenute al versamento del contributo per la maternita', la tutela previdenziale della maternita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente regolamento, si considera in corso di godimento qualora all'interessata risultino attribuite le mensilita' di contribuzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1998, n. 171.
3. Ai periodi di attivita' lavorativa di cui al comma 1 sono equiparati i periodi di attivita' lavorativa subordinata retribuita dalle pubbliche amministrazioni, nonche' i periodi di attivita' lavorativa subordinata retribuita da altri datori di lavoro non tenuti al versamento di contributi di maternita'.



Note all'art. 3, comma 2:
- Il testo dell'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni, recante "Riforma
del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" (in
Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, S.O), e' il
seguente:
"Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis).
26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.".
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale del 27 maggio 1998
recante "Estensione della tutela della maternita' e
dell'assegno al nucleo familiare" (in Gazzetta Ufficiale
24 luglio 1998, n. 171), e' il seguente:
"Art. 1 (Destinatari dell'assegno in caso di parto). -
1. A decorrere dal 1 gennaio 1998, alle iscritte alla
gestione separata presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale di cui all'art. 2, comma 26 della legge
8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto, in caso di parto, un
assegno, una volta tanto, calcolato ai sensi dell'art. 2
del presente decreto. Dal beneficio sono escluse le
lavoratrici iscritte ad altre forme obbligatorie e le
pensionate.
2. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto a
condizione che, nei confronti delle lavoratrici
interessate, risultino attribuite tre mensilita' della
contribuzione dello 0,5 per cento, di cui all'art. 59,
comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei dodici
mesi precedenti i due mesi anteriori la data dell'evento.".



 
Art. 4 (Individuazioni delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma
1, lettera b)

1. Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono le seguenti:

a) prestazioni per lavori socialmente utili o di pubblica utilita'; b) indennita' di mobilita'; c) indennita' di disoccupazione, compresa quella con requisiti
ridotti; d) indennita' di cassa integrazione ordinaria e straordinaria; e) indennita' per malattia a maternita'.

2. Per le prestazioni per le quali non sia individuabile la data della perdita del diritto, detta data corrisponde, nell'ordine, al 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'evento che ha dato diritto alla prestazione stessa o, qualora detto criterio non sia utilizzabile, a quello per il quale e' dovuta la prestazione.
 
Art. 5
(Concessione dell'assegno di maternita' ad altri soggetti)

1. In luogo dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, possono beneficiare dell'assegno, i seguenti soggetti che si trovino in possesso di uno dei requisiti previsti dal medesimo articolo 2, comma 1, lettere a) e b):

a) il padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente,
cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di
soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286
del 1998, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o
di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la
madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio
dello Stato al momento del parto, e che il figlio sia stato
riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di
lui e sia soggetto alla sua potesta' e comunque non sia in
affidamento presso terzi; alle suddette condizioni l'assegno
spetta in via esclusiva al padre; b) l'affidatario preadottivo che, al momento dell'ingresso del minore
nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o
comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando
sopraggiunga separazione ai sensi dell'articolo 25, quinto comma,
della legge n. 184 del 1983; l'assegno e' concesso all'affidatario
preadottivo a condizione che non sia gia' stato concesso alla
moglie affidataria preadottiva e che il richiedente abbia il
minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica; la
presente disposizione si applica anche nei confronti
dell'adottante in caso di adozione senza affidamento; c) l'adottante non coniugato, residente, cittadino italiano o
comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso
di adozione pronunciata solo nei suoi confronti ai sensi
dell'articolo 44, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, a
condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica
dell'adottante, sia soggetto alla potesta' di lui e comunque non
sia in affidamento presso terzi.

2. In caso di decesso della madre del neonato o della donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e qualora il beneficio non sia stato ancora erogato ai suddetti soggetti, l'assegno che sarebbe spettato alla madre o alla donna aventi diritto puo' essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a condizione che questi soggetti siano regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato, il minore si trovi presso la loro famiglia anagrafica e sia soggetto alla loro potesta' e comunque non sia in affidamento presso terzi; in alternativa, detti soggetti possono, se in possesso dei medesimi requisiti soggettivi previsti per la persona deceduta e di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), presentare autonoma domanda, che sostituisce ad ogni effetto quella della persona deceduta, e conseguire l'assegno a proprio titolo; nei casi previsti dal presente comma, competente alla concessione dell'assegno e' sempre la sede dell'INPS del territorio di ultima residenza della persona deceduta.
3. In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei genitori, dell'assegno puo' beneficiare il soggetto residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, a condizione che, al momento della nascita del minore, si trovi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, il minore medesimo gli sia stato affidato con provvedimento del giudice e si trovi nella famiglia anagrafica dell'affidatario.



Nota all'art. 5, comma 1, lettera a):
- Per il testo dell'art. 9 del citato decreto
legislativo n. 286/1998, si veda nelle note all'art. 2,
comma 1.
Nota all'art. 5, comma 1, lettera b):
- L'art. 25, quinto comma, della citata legge n. 184
del 1983, recita testualmente:
"Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene
separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione puo'
essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi,
nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i
coniugi ne facciano richiesta.".
Nota all'art. 5, comma 1, lettera c):
- Per il testo dell'art. 44, terzo comma, della citata
legge n. 184 del 1983, si veda nelle note all'art. 2, comma
3, lettera b).
Nota all'art. 5, comma 3.
- Per il testo dell'art. 9 del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, si veda nelle note all'art. 2,
comma 1.
Nota all'art. 6, comma 1:
- Per il testo dell'art. 49 della citata legge n. 488
del 1999, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 6
(Misura dell'assegno)

1. L'importo dell'assegno e' determinato ai sensi dell'articolo 49, commi 8 e 11, della legge n. 488 del 1999, nella misura corrispondente a quella spettante alla data del parto o, in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica del richiedente.
2. Per la determinazione della quota differenziale, anche nei casi di cui all'articolo 5 del presente regolamento, si sottrae dal beneficio, moltiplicato per il numero dei figli nati o entrati nella famiglia anagrafica a seguito di affidamento preadottivo e di adozione senza affidamento, il trattamento previdenziale o economico di maternita' spettanti o percepiti dal richiedente per l'intero periodo di astensione obbligatoria.
3. Quando l'assegno e' richiesto in occasione della nascita del figlio, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo al trattamento previdenziale o economico di maternita' spettanti o percepito dalla madre anche nel periodo di astensione obbligatoria antecedente alla nascita.
4. Quando l'assegno e' richiesto, ai sensi dell'articolo 5, dal coniuge in occasione dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo anche al trattamento previdenziale o economico di maternita' spettanti o percepiti dalla donna affidataria o dalla madre adottiva; detto criterio si applica, altresi', alle adozioni di cui all'articolo 44, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 pronunciate nei confronti di piu' adottanti.
5. Dalla quota spettante ai sensi del presente articolo e' detratta la misura dell'assegno eventualmente concesso ai sensi dell'articolo 66 della legge n. 448 del 1998.



Nota all'art. 6, comma 4:
- Per il testo dell'art. 44, terzo comma, della citata
legge n. 184 del 1983, si veda nella nota all'art. 5, comma
1, lettera c).
- Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448
del 1998, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 7
Domanda per la concessione dell'assegno

1. La domanda per l'assegno e' presentata in carta semplice, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, alla sede dell'INPS competente per il territorio di residenza, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
2. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e commi 2 e 3, la domanda e' presentata alla sede dell'INPS competente per il territorio di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda puo' essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla donna qualora ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in via esclusiva.
3. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), la domanda e' presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante.
4. Nella domanda per la concessione dell'assegno, il richiedente e' tenuto a dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione: a) i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno; b) l'eventuale sussistenza, ai sensi degli articoli 2, comma 4, e 6
del presente regolamento, di altri trattamenti previdenziali o
economici di maternita' per la nascita, l'affidamento preadottivo
o l'adozione; c) l'eventuale presentazione, per lo stesso evento, di domanda per
l'assegno di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998.
5. In caso di incapacita' di agire, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal legale rappresentante dell'incapace, in nome e per conto di lui.



Note all'art. 7, comma 4:
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni, abrogata dal T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, recava "Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di
firme.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403 recante "Regolamento di attuazione degli
articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 novembre 1998, n. 275.
Nota all'art. 7, comma 4, lettera c):
- Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448
del 1998, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 8
(Funzioni dell'INPS)

1. L'assegno di cui all'articolo 2 e' concesso ed erogato dall'INPS, previo accertamento che il beneficio non sia gia' stato concesso o erogato per lo stesso evento, entro 120 giorni dalla data di presentazione di regolare domanda corredata della documentazione necessaria. Il termine e' sospeso in caso di documentazione insufficiente o inidonea. L'INPS predispone i modelli-tipo di domanda e di dichiarazione sostitutiva, e fornisce ai comuni detti modelli e una scheda informativa da consegnare agli interessati all'atto dell'iscrizione anagrafica dei minori; in detta scheda e' contenuta, altresi', l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successivo modificazioni.
2. L'INPS controlla la veridicita' della situazione familiare dichiarata e la sussistenza degli altri requisiti previsti dal presente regolamento. I controlli possono essere effettuati anche a campione.
3. L'INPS provvede, in caso di prestazioni indebitamente erogate, alla revoca del beneficio e al conseguente recupero delle somme non dovute a far data dal momento dell'indebita corresponsione.
4. I dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni dei richiedenti possono essere trattati dall'INPS, in relazione alle finalita' di interesse pubblico perseguite per la concessione degli assegni. I dati sono trattati in forma anonima quando il trattamento avviene a fini statistici, di studio, di informazione, di ricerca e di diffusione. L'INPS puo' comunicare i dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni ad altri soggetti al fine di effettuare le verifiche e i controlli previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonche' al fine di effettuale i pagamenti.
5. L'INPS puo' effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, che eventualmente pervengano all'Istituto ai sensi del presente regolamento, in particolare in relazione alle domande, alle dichiarazioni e alle certificazioni relative ai soggetti in possesso di carta di soggiorno, ovvero concernenti le situazioni di abbandono, l'esercizio della potesta' genitoria, le adozioni e gli affidamenti. Dei dati sensibili possono essere effettuate, in conformita' all'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione. Le operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione dei dati sensibili sono consentite solo con l'indicazione scritta dei motivi; l'INPS e' tenuto a rendere pubblica con proprio atto la lista dei soggetti ai quali i dati sensibili possono essere comunicati in base alle leggi e ai regolamenti, la diffusione dei dati sensibili puo' essere effettuata solo in forma anonima per finalita' statistiche, di studio, di informazione e di ricerca.
6. A valere sulle risorse previste dall'articolo 49, comma 15, della legge n. 488 del 1999, il Ministro per la solidarieta' sociale provvede annualmente al trasferimento delle risorse all'INPS. Ai fini dell'effettuazione del conguaglio, l'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni medesimi, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo.



Nota all'art. 8, comma 1:
- Il testo dell'art. 10, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni, recante "Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali" (in Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1997, n.
5, S.O.), e' il seguente:
"Art. 10 (Informazioni rese al momento della raccolta).
- 1. L'interessato o la persona presso la quale sono
raccolti i dati personali devono essere previamente
informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui
sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del
conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventale rifiuto di
rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei
dati medesimi;
e) i diritti di cui all'art. 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e
il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se
designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere
gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o
la cui conoscenza puo' ostacolare l'espletamento di
funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il
perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma
1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 e' data al
medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati
o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la
prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica
quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di
mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio
del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati
sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La
medesima disposizione non si applica, altresi', quando i
dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.".
Note all'art. 8, comma 5:
- Il testo dell'art. 22, della citata legge n. 675 del
1996, e' il seguente:
"Art. 22 (Dati sensibili). - 1. I dati personali idonei
a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto
di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli
aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo
Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli
articoli 7 e 8 della Costituzione, nonche' relativi ai
soggetti che con riferimento a finalita' di natura
esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le
medesime confessioni, che siano trattati dai relativi
organi o enti civilmente riconosciuti, sempreche' i dati
non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime
confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla
richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i
quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il
provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente,
anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo'
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto
ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione
di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che
possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le
rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite. In
mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai
casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed
integrazione della presente legge, emanati in attuazione
della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici
possono richiedere al Garante, nelle more della
specificazione legislativa, l'individuazione delle
attivita', tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla
legge, che perseguono rilevanti finalita' di interesse
pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzata ai
sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al
comma 1.
3-bis. Nei casi in cui e' specificata, a norma del
comma 3, la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma
non sono specificati i tipi di dati e le operazioni
eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto
previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di
attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia
di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo
i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni
strettamente pertinenti e necessari in relazione alle
finalita' perseguite nei singoli casi, aggiornando tale
identificazione periodicamente.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale possono essere oggetto di
trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il
trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un
diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e
per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli
accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione
di un apposito codice di deontologia e di buona condotta
secondo le modalita' di cui all'art. 31, comma 1, lettera
h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2.".
- Il testo dell'art. 4, del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 135 recante "Disposizioni integrative della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati
sensibili da parte dei soggetti pubblici" (in Gazzetta
Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113), e' il seguente:
"Art. 4 (Operazioni eseguibili). - 1. Rispetto ai dati
la cui disponibilita' e' essenziale ai sensi dell'art. 3,
comma 1, i soggetti pubblici sono autorizzati a svolgere
unicamente le operazioni di trattamento strettamente
necessarie al perseguimento delle finalita' per le quali il
trattamento e' consentito, anche quando i dati sono
raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di
controllo o ispettivi esercitati anche su richiesta di
altri soggetti.
2. Le operazioni di raffronto tra dati, nonche' i
trattamenti di dati ai sensi dell'art. 17 della legge, sono
effettuati solo con l'indicazione scritta dei motivi.
3. In ogni caso, la diffusione dei dati, nonche' le
operazioni e i trattamenti di cui al comma 2, se effettuati
utilizzando banche dati di diversi titolari, sono ammessi
solo se previsti da espressa disposizione di legge.
4. Resta fermo il divieto di diffusione dei dati idonei
a rivelare lo stato di salute sancito dall'art. 23, comma
4, della legge.".
Nota all'art. 8, comma 6:
- Per il testo dell'art. 49 della citata legge n. 488
del 1999, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 9
Disciplina dell'ISE

1. Fino all'entrata in vigore di ulteriori disposizioni di adeguamento della disciplina degli assegni per il nucleo familiare e di maternita' al decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, compatibilmente con gli equilibri di bilancio programmati, gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificata dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, continuano ad essere erogati sulla base della previgente disciplina dell'indicatore, della situazione economica (ISE), di cui il al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e ai relativi provvedimenti di attuazione.



Note all'art. 9, comma 1:
- Per il titolo del citato decreto legislativo n. 130
del 2000, si veda nelle note alle premesse.
- Per i testi degli articoli 65 e 66 della citata legge
n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.
- Per il titolo del citato decreto legislativo n. 109
del 1998, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 10
(Disposizioni generali)

1. L'assegna di maternita' di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 e' concesso alla madre, cittadina italiana residente, nonche', per gli eventi di cui al comma 2, ai soggetti ivi indicati.
2. A decorrere dal 1 luglio 2000, l'assegno di maternita' e' concesso alle donne, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, per uno dei seguenti eventi:

a) per ogni figlio nato in data non anteriore al 1 luglio 2000, che
sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio delle
Stato; quando la richiesta di assegno e' formulata da soggetto in
possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo n. 286 del 1998, il figlio che non sia nato in
Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione europea
deve altresi' essere in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'articolo medesimo; b) per ogni minore che faccia ingresso, in data non anteriore al 1
luglio 2000, nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve
in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento ai
sensi della legge n. 184 del 1983, con esclusione del caso di cui
all'articolo 44, primo comma, lettera b), della stessa legge. Il
beneficio puo' essere concesso se il minore non ha superato al
momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza
affidamento i sei anni di eta', ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
della legge 9 dicembre 1997, n. 903, ovvero, per gli affidamenti e
le adozioni internazionali, la maggiore eta', ai sensi
dell'articolo 39-quater, primo comma, lettera a), della citata
legge n. 184 del 1983.

3. Per gli assegni da concedersi ai sensi del comma 2, la richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio a al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
4. L'assegno e' concesso alle condizioni previsto dall'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 e dal presente Titolo; il figlio o il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.
5. Nei casi eccezionali in cui il minore in affidamento preadottivo non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorita' competente, all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo e' equiparato l'inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario; in detti casi, le date di cui al presente Titolo, relative all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica, devono intendersi riferite al momento di inizio della coabitazione, quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.



Nota all'art. 10, comma 1:
- Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448
del 1998, si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 10, comma 2, lettera a):
- Per il testo dell'art. 9 del citato decreto
legislativo n. 286/1998, si veda nelle note all'art. 2,
comma 1.
Note all'art. 10, comma 2, lettera b):
- Per il testo dell'art. 44, primo comma, della citata
legge n. 184 del 1983, si veda nelle note all'art. 2, comma
3, lettera b).
- Per il testo dell'art. 6, comma 1, della citata legge
n. 903 del 1997, si veda nelle note all'art. 2, comma 3,
lettera b).
- Per il testo dell'art. 39-quater, primo comma,
lettera a), della citata legge n. 184 del 1983, si veda
note all'art. 2, comma 3, lettera b).
Nota all'art. 10, comma 4:
- Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448
del 1998, si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 11, comma 1, lettera a):
- Per il testo dell'art. 9 del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, si veda nelle note all'art. 2,
comma 1.



 
Art. 11
(Concessione dell'assegno di maternita' ad altri soggetti)

1. In luogo dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, possono beneficiare dell'assegno medesimo i seguenti soggetti:

a) il padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente,
cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di
soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286
del 1998, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o
di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la
madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio
dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato
riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di
lui e sia soggetto alla sua potesta' e comunque non sia in
affidamento presso terzi; alle suddette condizioni l'assegno
spetta in via esclusiva al padre; b) l'affidatario preadottivo che, al momento dell'ingresso del minore
nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o
comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando
sopraggiunga separazione ai sensi dell'articolo 25, quinto comma,
della legge n. 184 del 1983, l'assegno e' concesso all'affidatario
preadottivo a condizione che non sia gia' stato concesso alla
moglie affidataria preadottiva e che il richiedente abbia il
minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica; la
presente disposizione si applica anche nei confronti
dell'adottante in caso di adozione senza affidamento; c) l'adottante non coniugato, residente, cittadino italiano o
comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso
di adozione pronunciata solo nei suoi confronti ai sensi
dell'articolo 44, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, a
condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica
dell'adottante, sia soggetto alla potesta' di lui e comunque non
sia in affidamento presso terzi.

2. In caso di decesso della madre del neonato o, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e qualora il beneficio non sia stato ancora erogato ai suddetti destinatari, l'assegno che sarebbe spettato alla madre o alla donna aventi diritto ai sensi del presente Titolo puo' essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a condizione che questi siano regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato, il minore si trovi presso la loro famiglia anagrafica e sia soggetto alla loro potesta' e comunque non sia in affidamento presso terzi; in alternativa, detti soggetti possono, se in possesso dei medesimi requisiti soggettivi ed economici previsti per la persona deceduta, presentare autonoma domanda, che sostituisce ad ogni effetto quella della persona deceduta, e conseguire l'assegno a proprio titolo; nei casi previsti dal presente comma, competente alla concessione dell'assegno e' sempre il comune di ultima residenza della persona deceduta.
3. In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei genitori, dell'assegno puo' beneficiare il soggetto residente, cittadino italiano o, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, comunitario o in possesso di carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, a condizione che si trovi in possesso dei requisiti previsti dal presente Titolo, il minore medesimo gli sia stato affidato con provvedimento del giudice e si trovi nella famiglia anagrafica dell'affidatario.



Nota all'art. 11, comma 1, lettera b):
- Per il testo dell'art. 25, quinto comma, della citata
legge n. 184 del 1983, si veda nelle note all'art. 5, comma
1, lettera b).
Nota all'art. 11, comma 1. lettera c):
- Per il testo dell'art. 44, terzo comma, della citata
legge n. 184 del 1983, si veda nelle note all'art. 2, comma
3, lettera b).
Nota all'art. 11, comma 3:
- Per il testo dell'art. 9 del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, si veda nelle note all'art. 2,
comma 1.



 
Art. 12
Indicatore della situazione economica
e misura dell'assegno

1. Il requisito della situazione economica del nucleo familiare deve essere posseduto al momento della domanda avuto riguardo alla composizione dell'intero nucleo familiare, secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dei relativi decreti attuativi, nonche' di quanto previsto dal presente regolamento.
2. I valori previsti dall'articolo 66 della legge n. 448 del 1998, relativi all'indicatore della situazione economica e all'importo dell'assegno di maternita', sono quelli vigenti alla data della nascita del figlio o, in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, alla data dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica del richiedente.
3. Per la determinazione della quota differenziale, anche nei casi di cui all'articolo 11 del presente regolamento si sottrae dal beneficio complessivamente conseguibile, moltiplicato per il numero dei figli nati o entrati nella famiglia anagrafica a seguito di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, il trattamento previdenziale o economico di maternita' complessivamente spettante o percepito dal richiedente per l'intero periodo di astensione obbligatoria.
4. Quando l'assegno e' richiesto in occasione della nascita del figlio, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo al trattamento previdenziale o economico di maternita' spettante o percepito dalla madre anche nel periodo di astensione obbligatoria antecedente alla nascita.
5. Quando l'assegno e' richiesto, ai sensi dell'articolo 11, dal coniuge in occasione dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo anche al trattamento previdenziale o economico di maternita' spettante o percepito dalla donna affidataria o dalla madre adottiva; detto criterio si applica, altresi', alle adozioni di cui all'articolo 44, terzo comma, della legge n. 183 del 1984 pronunciate nei confronti di piu' adottanti.



Nota all'art. 12, comma 1:
- Per il titolo del decreto legislativo n. 109 del
1998, si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 12, comma 2:
- Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448
del 1998, si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 12, comma 5:
- Per il testo dell'art. 44, terzo comma, della citata
legge n. 184 del 1983, si veda nelle note all'art. 2, comma
3, lettera b).



 
Art. 13
Domanda per la concessione dell'assegno

1. La domanda por l'assegno di maternita' e' presentata al comune di residenza, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o, ai sensi dell'articolo 10, dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
2. Nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e commi 2 e 3, la domanda e' presentata al comune di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda puo' essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla donna quando ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in via esclusiva.
3. Nel caso previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), la domanda e' presentata nel temine perentorio di sei mesi dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante.
4. Nella domanda, il richiedente e' tenuto a dichiarare, a norma della legge n. 15 del 1968, e successive modificazioni, e del DPR n. 403 del 1998, salva che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione, i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno e di non essere beneficiario di trattamenti previdenziali di maternita' per l'astensione obbligatoria a carico dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) o di altro ente previdenziale per lo stesso evento, nonche' l'eventuale presentazione per lo stesso evento, di domanda per l'assegno di maternita' di cui all'articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
5. Ai trattamenti previdenziali di cui al comma 4 sono equiparati i trattamenti economici di maternita' di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonche' gli altri trattamenti economici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternita'.
6. Al fine di conseguire la quota differenziale di cui all'articolo 66, comma 3, della legge n. 448 del 1998, in presenza di trattamenti previdenziali o economici di maternita' di cui ai commi 4 e 5 del presento articolo, il richiedente e' tenuto a dichiarare, a norma della legge n. 15 del 1968 e del DPR n. 403 del 1998, la somma complessivamente spettante o percepita dall'ente o dal datore di lavoro che e' tenuto a corrispondere il trattamento previdenziale o economico di maternita', ovvero a presentare una dichiarazione del soggetto medesimo.
7. In caso di incapacita' di agire, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal legale rappresentante dell'incapace, in nome e per conto di lui.



Note all'art. 13, comma 4:
- Per il titolo della legge n. 15 del 1968, e
successive modificazioni, si veda nelle note all'art. 7,
comma 4.
- Per il titolo del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403 del 1998, si veda nelle note all'art. 7,
comma 4.
- Per il testo dell'art. 49 della citata legge n. 488
del 1999, si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 13, comma 5:
- Per il testo dell'art. 13, comma 2, della citata
legge n. 1204 del 1971, si veda nelle note all'art. 2,
comma 4.
Note all'art. 13, comma 6:
- Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448
del 1998, si veda nelle note alle premesse.
- Per il titolo della legge n. 15 del 1968, si veda
nelle note all'art. 7, comma 4.
- Per il titolo del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403 del 1998, si veda nelle note all'art. 7,
comma 4.



 
Art. 14
Disposizioni generali

1. Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1 gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si e' verificato. Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1 gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica.
2. Ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, ai figli adottivi sono equiparati i minori adottati ai sensi dell'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e ai genitori sono equiparati gli adottanti. Ai medesimi fini, il requisito della composizione del nucleo familiare non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 184 del 1983.
3. Il richiedente dichiara, a norma della legge n. 15 del 1968, anche contestualmente alla domanda, il giorno dal quale si e' verificato il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare. Egli e' tenuto, altresi', a comunicare tempestivamente al comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.
4. Il comune provvede alla concessione dell'assegno per il nucleo familiare previo accertamento che, in relazione ai componenti del nucleo, il beneficio non sia gia' stato concesso.



Note all'art. 14, comma 1:
- Per il testo dell'art. 65 della citata legge n. 448
del 1998, si veda nelle note alle premesse.
- Per il titolo del decreto legislativo n. 109 del
1998, si veda nelle note alle premesse.
Note all'art. 14, comma 2:
- Per il testo dell'art. 44 della citata legge n. 184
del 1983, si veda nelle note all'art. 2, comma 3, lettera
b).
- Il testo dell'art. 2, della citata legge n. 184 del
1983, e' il seguente:
"Art. 2. - Il minore che sia temporaneamente privo di
un ambiente familiare idoneo puo' essere affidato ad
un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una
persona singola, o ad una comunita' di tipo familiare, al
fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e
l'istruzione.
Ove non sia possibile un conveniente affidamento
familiare, e' consentito il ricovero del minore in un
istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi
di preferenza nell'ambito della regione di residenza del
minore stesso.".
Nota all'art. 14, comma 3:
- Per il titolo della legge n. 15 del 1968, si veda
nelle note all'art. 7, comma 4.



 
Art. 15 (Concessione dell'assegno per il nucleo familiare ad altri soggetti)

1. Quando, nel corso del procedimento di concessione o di erogazione del beneficio, e' stata accertata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, l'irreperibilita' del richiedente, ovvero quando risulta agli atti del procedimento che il richiedente e' stato escluso dall'esercizio della potesta' genitoria su alcuno dei tre figli minori o nei suoi confronti sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile, il comune, al fine di assicurare l'utilizzo dell'assegno in favore del nucleo familiare e in particolare dei minori, puo' provvedere in via alternativa alla concessione dell'assegno, che al richiedente medesimo sarebbe spettato, in favore di altro componente la famiglia anagrafica nella quale si trovano i tre minori, dichiarando il richiedente medesimo decaduto dal beneficio eventualmente gia' concesso.
2. Quando il genitore avente diritto e' deceduto prima dell'erogazione del beneficio, l'assegno che a lui sarebbe spettato fino al mese in cui e' avvenuto il decesso puo' essere concesso, in luogo del genitore deceduto, su domanda dell'interessato, all'altro genitore dei tre minori componente la medesima famiglia anagrafica del genitore deceduto, ovvero, in caso di assenza dell'altro genitore nella famiglia anagrafica del genitore deceduto, ad altro componente la famiglia anagrafica nella quale si trovano i tre minori.



Nota all'art. 15, comma 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223 recante "Approvazione del nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132.
- Il testo dell'art. 333 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 333. - Condotta del genitore pregiudizievole ai
figli.
Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non
e' tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista
dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al
figlio, il giudice, secondo le circostanze, puo' adottare i
provvedimenti convenienti e puo' anche disporre
l'allontanamento di lui la residenza familiare.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi
momento.".



 
Art. 16
Domanda per l'assegno per il nucleo familiare

1. La domanda per l'assegno per il nucleo familiare e' presentata, per ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale e' richiesto il beneficio.
2. La domanda e' presentata da uno dei genitori, cittadino italiano residente, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali esercita la potesta' genitoria e a condizione che alcuno dei tre figli minori non risulti in affidamento presso terzi ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983.
3. L'esercizio della potesta' genitoria non e' richiesto quando il genitore non la eserciti a causa delle incapacita' disciplinate dagli articoli 414 e seguenti del codice civile; in tal caso la domanda e' presentata dal tutore del genitore incapace in nome e per conto di questi.
4. La domanda puo' essere presentata a condizione che i requisiti previsti dal presente Titolo siano posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda medesima; i soggetti che, ai sensi del comma 1, presentano la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale e' richiesto l'assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.
5. Le condizioni per la presentazione della domanda sono rese note agli interessati nelle pubbliche affissioni di cui all'articolo 65, comma 2, della legge n. 448 del 1998.



Nota all'art. 16, comma 2:
- Per il testo dell'art. 2 della citata legge n. 184
del 1983, si veda nelle note all'art. 14, comma 2.
Nota all'art. 16, comma 3:
- Il testo dell'art. 414 del codice civile, e' il
seguente:
"Art. 414. - Persone che devono essere interdette.
Il maggiore di eta' e il minore emancipato, i quali si
trovano in condizioni di abituale infermita' di mente che
li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono
essere interdetti.".
Nota all'art. 16, comma 5:
- Per il testo dell'art. 65 della citata legge n. 448
del 1998, si veda in note alle premesse.



 
Art. 17
Dichiarazione sostitutiva
e calcolo dei benefici

1. Il richiedente, unitamente alla domanda di assegno, presenta la dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dai relativi decreti attuativi, ovvero la dichiarazione recante l'attestazione provvisoria della predetta dichiarazione sostitutiva, di cui all'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare, e' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva non abbia percepito alcun reddito. Il richiedente puo', altresi', presentare, unitamente alla domanda di assegno, ove ne sia in possesso, la certificazione prevista dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dai relativi decreti attuativi, contenente il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare.
2. Il nucleo familiare e' composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dai soggetti considerati a carico, ai fini IRPEF, del richiedente e di ciascuno dei componenti la famiglia anagrafica. Ai sensi dell'articolo 66, comma 2, della legge n. 448 del 1998, il nucleo familiare di riferimento per la concessione dell'assegno di maternita' e' composto dai suddetti componenti, incluso il figlio per la nascita del quale l'assegno e' richiesto.
3. La riparametrazione del valore dell'indicatore della situazione economica, prevista dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 per i nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbano applicarsi le maggiorazioni previste dalla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, e' effettuata secondo i criteri di calcolo di cui all'allegato A.
4. Nell'allegato A e' altresi' specificato il criterio di calcolo uniforme da applicare per la concessione dei benefici, comprensivo della valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare; ai fini di detta valutazione non si tiene conto della casa di abitazione del nucleo, di proprieta' di alcuno dei suoi componenti.



Nota all'art. 17, comma 1:
- Il testo dell'art. 4, del citato decreto legislativo
n. 109 del 1998, come modificato dal citato decreto
legislativo n. 130 del 2000, e' il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva unica). - 1. Il
richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione
sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive modificazioni e integrazioni, di validita'
annuale, concernente le informazioni necessarie per la
determinazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente di cui all'art. 2, ancorche' l'ente erogatore
si avvalga della facolta' riconosciutagli dall'art. 3,
comma 2. E' lasciata facolta' al cittadino di presentare,
entro il periodo di validita' della dichiarazione
sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda
far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed
economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della
situazione economica equivalente del proprio nucleo
familiare; gli enti erogatori possono stabilire per le
prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di
tali nuove dichiarazioni.
2. Il richiedente dichiara altresi' di avere conoscenza
che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi
del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad
accertare la veridicita' delle informazioni fornite ed
effettuati presso gli istituti di credito o altri
intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice
identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono
il patrimonio mobiliare.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai
comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato
dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o
direttamente all'amministrazione pubblica alla quale e'
richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S.
competente per territorio. L'I.N.P.S., sentita l'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione, fornisce
alle proprie sedi territoriali, ai comuni, agli enti
erogatori e ai centri di assistenza fiscale un tracciato
standard e una procedura informatica per raccogliere e
trasmettere le informazioni rilevanti per la determinazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente.
L'I.N.P.S. fornisce altresi' la procedura informatica per
consentire agli enti erogatori di poter calcolare e rendere
disponibile l'indicatore medesimo, con le modalita'
previste dall'art. 2. Il tracciato standard e le procedure
informatiche sono elaborati in collaborazione con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed approvati dalla
Presidenza medesima.
4. I comuni, i centri di assistenza fiscale, l'I.N.P.S.
e le amministrazioni pubbliche ai quali e' presentata la
dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione,
riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi
informativi necessari per il calcolo della situazione
economica. La dichiarazione, munita dell'attestazione
rilasciata, puo' essere utilizzata, nel periodo di
validita', da ogni componente il nucleo familiare per
l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente
decreto.
5. (Abrogato).
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta'
sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e per la
funzione pubblica, sentiti l'I.N.P.S. e l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, sono
stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva
unica e dell'attestazione, nonche' le relative istruzioni
per la compilazione.
7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o
mediante un apposito servizio comune, la veridicita' della
situazione familiare dichiarata e confrontano i dati
reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi
alle prestazioni con i dati in possesso del sistema
informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono
stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze.
L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente
alla non veridicita' dei dati dichiarati. Le
amministrazioni possono richiedere idonea documentazione
atta a dimostrare la completezza e la veridicita' dei dati
dichiarati, anche al fine della correzione di errori
materiali o di modesta entita'. L'I.N.P.S. utilizza le
informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli
delle amministrazioni collegate, per effettuare controlli
formali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione
sostitutiva unica e segnala le eventuali incongruenze agli
enti erogatori interessati.
8. Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal
Ministro delle finanze per la programmazione dell'attivita'
d'accertamento, una quota delle verifiche assegnate alla
Guardia di finanza e' riservata al controllo sostanziale
della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei
familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo
criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa.".
Note all'art. 17, comma 2:
- Il testo dell'art. 4, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, e' il
seguente:
"Art. 4 (Famiglia anagrafica). - 1. Agli effetti
anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone
legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita',
adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed
aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Una famiglia anagrafica puo' essere costituita da
una sola persona.".
- Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448
del 1998, si veda nelle note alle premesse.
Note all'art. 17, comma 3:
- Per il testo degli articoli 65 e 66 della citata
legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.
- La tabella 2 del citato decreto legislativo n. 109
del 1998, e' la seguente:
"Tabella 2 - La scala di equivalenza:

Numero dei componenti Parametro
- -
1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di
figli minori e di un solo genitore.
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap
psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidita' superiore
al 66%.
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli
minori, in cui entrambi i genitori svolgono attivita' di
lavoro e di impresa.".



 
Art. 18
Funzioni dei comuni

1. Gli assegni per il nucleo familiare e di maternita' di cui al presente Titolo sono concessi con provvedimento del comune.
2. Salvo il caso di cui all'articolo 11, comma 2, se il richiedente muta la residenza prima del provvedimento di concessione, gli atti relativi al procedimento di concessione sono trasmessi al comune di nuova residenza, per i provvedimenti conseguenti. Il comune che ha concesso il beneficio e' comunque competente per i controlli e per i provvedimenti di revoca, anche se l'interessato ha mutato residenza.
3. Ai fini del presente regolamento, il comune nella cui circoscrizione risiede il richiedente e' considerato "ente erogatore" agli effetti della disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e dai relativi decreti attuativi.
4. I comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria al richiedente per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 17, comma 1. Ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i centri di assistenza fiscale.
5. Ai sensi dell'articolo 66, comma 1, della legge n. 448 del 1998, i comuni provvedono, per l'assegno di maternita', ad informare gli interessati invitandoli a certificare o dichiarare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
6. I comuni controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicita' della situazione familiare dichiarata, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 109 del 1998. I controlli possono essere effettuati anche a campione.
7. I comuni provvedono, nel caso di prestazioni indebitamente erogare, alla revoca del beneficio a far data dal momento dell'indebita corresponsione. Il provvedimento di revoca e' trasmesso all'INPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.



Nota all'art. 18, comma 3:
- Per il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo n. 109 del 1998, si veda nelle note all'art.
17, comma 1.
Nota all'art. 18, comma 5:
- Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448
del 1998, si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 18, comma 6:
- Per il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo n. 109 del 1998, si veda nelle note all'art.
17, comma 1.



 
Art. 19
(Cumulo dei benefici)

1. Gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 non costituiscono reddito a fini fiscali e previdenziali e possono essere cumulati con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali o dall'INPS, salvo quanto stabilito dall'articolo 66, comma 3, della legge medesima.
2. L'assegno di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 non spetta se e' stato concesso, per lo stesso evento, l'assegno di cui all'articolo 49, comma 8, della legge n. 488 del 1999; qualora l'assegno di cui al citato articolo 66 sia stato concesso, l'INPS sospende il procedimento di erogazione dandone segnalazione al comune per l'adozione del conseguente provvedimento di revoca.



Nota all'art. 19, comma 1:
- Per il testo degli articoli 65 e 66 della citata
legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.
Note all'art. 19, comma 2:
- Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448
del 1998, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 49 della citata legge n. 448
del 1998, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 20
(Pagamento degli assegni)

1. Al pagamento degli assegni concessi dai comuni provvede l'INPS, attraverso le proprie strutture.
2. I comuni trasmettono all'INPS, secondo specifiche fornite dallo stesso istituto, per via telematica o, in subordine, su supporto magnetico ovvero su modulario idoneo alla lettura ottica:

a) l'elenco dei beneficiari e i dati necessari al pagamento
dell'assegno: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita,
codice fiscale e indirizzo del beneficiario; b) la denominazione, il codice, il numero telefonico e di
archiviazione della pratica del comune concedente il beneficio; c) la data della presentazione della domanda; d) l'importo da pagare, semestrale per l'assegno per il nucleo
familiare e totale per l'assegno di maternita'; e) il periodo di riferimento per il quale deve essere corrisposto
l'assegno; f) le coordinate bancarie in caso di richiesta di accredito su conto
corrente.

3. I comuni comunicano tempestivamente l'eventuale perdita del diritto ovvero la modifica dell'importo della prestazione a seguito di variazioni successivamente intervenute.
4. L'INPS provvede al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dai comuni almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.
5. L'INPS provvede al pagamento in unica soluzione dell'assegno di maternita', entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal comune. Il relativo importo e' determinato tenendo conto della misura mensile vigente alla data del parto.
6. In sede di prima attuazione, il pagamento degli assegni di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei dati da parte del comune.
7. Le informazioni relative ai pagamenti effettuati sono rese disponibili ai comuni dall'INPS per via telematica; in mancanza delle idonee strutture di comunicazione telematica, le informazioni sono richieste all'Istituto con modalita' tradizionali.
 
Art. 21
(Trattamento dei dati)

1. I dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente Titolo possono essere scambiati tra i comuni e l'INPS, che possono trattarli in relazione alle finalita' di interesse pubblico perseguite per la concessione degli assegni; i dati sono trattati in forma anonima quando il trattamento avviene a fini statistici, di studio, di informazione, di ricerca e di diffusione. I comuni e l'INPS possono comunicare i dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni ad altri soggetti al fine di effettuare le verifiche e i controlli di rispettiva competenza, previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonche' al fine di effettuare i pagamenti. L'INPS effettua il trattamento a fini statistici secondo le indicazioni del Ministro per la solidarieta' sociale, e trasmette a questi i risultati della rilevazione. I risultati della rilevazione possono essere resi pubblici ed ulteriormente trattati a fini statistici.
2. Al fine di semplificare le procedure per l'erogazione dei benefici, l'INPS predispone e rende disponibile ai comuni il necessario supporto informatico per l'acquisizione dei dati delle dichiarazioni e delle domande, per il calcolo dei benefici e per la trasmissione dei dati di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 11. La procedura di calcolo del beneficio e' resa disponibile previa approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari sociali.
3. I comuni e l'INPS possono effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, che ad essi eventualmente pervengono ai sensi del presente regolamento, in particolare in relazione alle domande, alle dichiarazioni e alle certificazioni relative ai soggetti in possesso di carta di soggiorno, ovvero concernenti le situazioni di abbandono, l'esercizio della potesta' genitoria, le adozioni e gli affidamenti. Dei dati sensibili possono essere effettuate, in conformita' all'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione. Le operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione dei dati sensibili sono consentite solo con l'indicazione scritta dei motivi; i comuni e l'INPS sono tenuti a rendere pubblica con proprio atto la lista dei soggetti ai quali i dati sensibili possono essere comunicati in base alle leggi e ai regolamenti; la diffusione dei dati sensibili puo' essere effettuata solo in forma anonima per finalita' statistiche, di studio, di informazione e di ricerca.



Note all'art. 21, comma 3:
- Per il testo dell'art. 22 della citata legge n. 675
del 1996, si veda nelle note all'art. 8, comma 5.
- Per il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo n. 135 del 1999, si veda nelle note all'art. 8,
comma 5.



 
Art. 22
(Trasferimento delle risorse all'INPS)

1. A valere sui Fondi previsti dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, il Ministro per la solidarieta' sociale provvede annualmente al trasferimento delle risorse all'INPS. Ai fini dell'effettuazione del conguaglio, l'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni, le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni medesimi, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo.



Nota all'art. 22, comma 1:
- Per il testo degli articoli 65 e 66 della citata
legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 23
(Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Ai sensi dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, gli assegni per il nucleo familiare e di maternita' previsti dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 sono concessi ed erogati, per gli aventi diritto residenti nei comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province medesime, secondo le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, nell'ambito del livello e dei requisiti di accesso previsti dalle citate disposizioni di legge e dai relativi regolamenti attuativi.



Note all'art. 23, comma 1:
- L'art. 82 della citata legge n. 448 del 1998, recita
testualmente:
"Art. 82 (Applicazione della legge). - 1. Le
disposizioni della presente legge si applicano alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di
autonomia e delle relative norme di attuazione.".
- Per il testo degli articoli 65 e 66 della citata
legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 24
(Efficacia delle disposizioni del regolamento)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 15 luglio 1999, n. 306. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati ai sensi del decreto medesimo.
2. Le disposizioni del Titolo III si applicano, salvo quanto stabilito dai commi successivi, anche ai procedimenti di concessione degli assegni per il nucleo familiare e di maternita' di competenza dei comuni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i quali non sia intervenuto il provvedimento di concessione del beneficio ai sensi del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 15 luglio 1999, n. 306.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, e 16, comma 2, relative ai minori in affidamento presso terzi, si applicano per le domande per l'assegno per il nucleo familiare relative all'anno 2001.
4. L'assegno di maternita' di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 puo' essere richiesto, per i figli nati entro la data del 30 giugno 2000, dal soggetto, cittadino italiano residente, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e comma 3, alle condizioni ivi previste, sempre che l'assegno spetti ai predetti soggetti e non sia gia' stato concesso alla madre ai sensi delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. La domanda e' presentata al comune di residenza del richiedente nel termine perentorio di cui all'articolo 13, ovvero, se detto termine e' spirato, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. In sede di prima attuazione, la domanda per l'assegno di maternita', per gli eventi di cui agli articoli 2, comma 3, e 10, comma 2, del presente regolamento puo' essere comunque presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.



Nota all'art. 24, comma 1:
- Per il titolo del decreto ministeriale 15 luglio
1999, n. 306, si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 24, comma 2:
- Per il titolo del citato decreto ministeriale n. 306
del 1999, si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 24, comma 4:
- Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448
del 1998, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 25
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Ministro per la solidarieta' sociale
TURCO
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Visto, il Guardasigilli: FASSINO Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 36
 
Allegato A

1. Ai fini della riparametrazione del valore della situazione economica per un nucleo familiare con composizione diversa da quello posta a base negli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 o per il quale debbano applicarsi le maggiorazioni di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, si procede come segue:

a) si pone il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2
del decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero
dei componenti del nucleo base previsto dagli articoli 65 e 66
della legge n. 448 del 1998, come denominatore costante per
ottenere la nuova scala riparametrata; b) il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del
decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei
componenti effettivi del nucleo e alle maggiorazioni previste
nella Tabella medesima, e' diviso per il valore della scala di
equivalenza corrispondente al numero dei componenti del nucleo
base; c) il valore cosi' ottenuto, arrotondato al centesimo (arrotondamento
al centesimo superiore nel caso in cui il millesimo e' uguale o
superiore a 5), e' moltiplicato per il valore dell'indicatore
della situazione economica del nucleo base previsto dagli articoli
65 e 66 della legge n. 448 del 1998, come rideterminato per gli
anni successivi al 1999 sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, secondo le seguenti
formule:

"assegno per il nucleo familiare: (valore scala eq. D.lgs 109 + eventuali maggiorazioni) /2,85* x 36.000.000 (e successive rivalutazioni ISTAT)

assegno di maternita': (valore eq. D.lgs. 109 + eventuali maggiorazioni) /2,04* x 50.000.000 (e successive rivalutazioni ISTAT)

(*) il valore della divisione devo essere arrotondato al centesimo

d) l'assegno e' concesso, nella misura stabilita dagli articoli 65 e
66 della legge, se il valore della situazione economica del nucleo
familiare, determinato secondo i criteri di cui al successivo
punto 2, non e' superiore ai valore dell'indicatore della
situazione economica risultante dall'operazione di cui alla
lettera c).

2. Il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare, da confrontare con i valori di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, come riparametrati ai sensi del precedente punto 1, e' calcolato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221. Ai fini della determinazione del patrimonio del nucleo e della misura degli assegni, si osservano i seguenti criteri unificati:

a) nel patrimonio immobiliare non e' calcolata l'abitazione di
proprieta' nella quale risiede il nucleo familiare; b) dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare del
nucleo, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia, riferita al
patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a lire 50.000.000; c) l'indicatore della situazione patrimoniale (mobiliare e
immobiliare) e' assunto per il venti per cento dei restanti valori
patrimoniali; d) per la determinazione della misura degli assegni, si osserva la
seguente procedura di calcolo:

1. assegno per il nucleo familiare:

A. indicatore della situazione economica del nucleo familiare: somma
dei valori dell'indicatore della situazione reddituale e
dell'indicatore della situazione patrimoniale, assunto nella
misura del venti per cento dei valori patrimoniali B. valore annuo della situazione economica prevista dalla legge per
il nucleo base C. beneficio mensile di legge per intero D. parametro della scala di equivalenza per il nucleo base: 2,85 E. somma dei parametri correttivi (composizione del nucleo e
maggiorazioni, secondo la scala di equivalenza di cui al decreto

legislativo n. 109 del 1998) F. valore annuo della situazione economica di legge riparametrata =
(E / D)* x B

(*) valore arrotondato al centesimo

il beneficio puo' essere concesso se il valore di A non e superiore al valore di F; per la sua determinazione si procede come di seguito:

G. valore della situazione economica per l'attribuzione dell'assegno
in misura intera = F - (26 x C) H. beneficio mensile intero: indicare il valore di C se il valore di
A e' uguale o inferiore al valore di G I. beneficio mensile in misura ridotta: indicare il valore di
(F-A)/26, se il valore di A e' superiore al valore di G L. 13^ mensilita': indicare il valore di H/12 x numero di mesi per i
quali si ha diritto all'assegno, nel caso di assegno mensile
concesso nella misura intera; oppure, indicare il valore di I/12 x
numero di mesi per i quali si ha diritto all'assegno, nel caso di
assegno mensile concesso in misura ridotta

2. assegno di maternita':

A. indicatore della situazione economica del nucleo familiare: somma
dei valori dell'indicatore della situazione reddituale e
dell'indicatore della situazione patrimoniale, assunto nella
misura del venti per cento dei valori patrimoniali B. valore annuo della situazione economica prevista dalla legge per
il nucleo base C. beneficio complessivo di legge per intero, moltiplicato per il
numero figli nati (o affidati o adottati dal 1 luglio 2000) D. parametro della scala di equivalenza per il nucleo base: 2,04 E. somma dei parametri correttivi (composizione del nucleo e
maggiorazioni, secondo la scala di equivalenza di cui al decreto
legislativo n. 109 del 1998) F. valore annuo della situazione economica di legge riparametrata =
(E / D)* x B

(*) valore arrotondato al centesimo

il beneficio puo' essere concesso se il valore di A non e' superiore al valore di F; per la sua determinazione si procede come di seguito:

G. trattamento previdenziale o economico di maternita' complessivo
gia' spettante o percepito nel periodo di astensione obbligatoria H. beneficio complessivo da attribuire: C - G.



Note all'allegato A, comma 1:
- Per il testo degli articoli 65 e 66 della citata
legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.
- Per la tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del
1998, si veda nelle note all'art. 17, comma 3.
Note all'allegato A, comma 2:
- Per il testo degli articoli 65 e 66 della citata
legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 maggio 1999, n. 221 recante "Regolamento concernente le
modalita' attuative e gli ambiti di applicazione dei
criteri unificati di valutazione della situazione economica
dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate." e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1999, n. 161.
Il testo degli articoli 3 e 4 e' il seguente:
"Art. 3 (Criteri di valutazione della situazione
reddituale). - 1. L'indicatore della situazione reddituale
e' determinato sommando per ciascun componente del nucleo
familiare:
a) il reddito complessivo risultante dall'ultima
dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi
delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi
alle attivita' indicate dall'art. 2135 del codice civile
svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori
agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla
presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso
di esonero dall'obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi
imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima
certificazione consegnata dai soggetti erogatori;
b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di
frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti
nel territorio dello Stato;
c) i proventi derivanti da attivita' agricole, svolte
anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo
alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va
assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP,
al netto dei costi del personale a qualunque titolo
utilizzato;
d) il reddito figurativo delle attivita' finanziarie,
determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo
dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio
mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto
indicato nei successivi commi 2, 3 e 4.
2. Ai fini della determinazione del patrimonio
mobiliare devono essere considerate le componenti di
seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione
sostitutiva di cui all'art. 6:
a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i
quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al
netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente alla presentazione della dichiarazione
sostitutiva di cui all'art. 6;
b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di
deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i
quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla
data di cui alla lettera a);
c) azioni o quote di organismi di investimento
collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per
le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo
prospetto redatto dalla societa' di gestione alla data di
cui alla lettera a);
d) partecipazioni azionarie in societa' italiane ed
estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va
assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a)
ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente piu' prossimo;
e) partecipazioni azionarie, in societa' non quotate
in mercati regolamentati e partecipazioni in societa' non
azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione
del patrimonio netto, determinato sulla base delle
risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente
alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva
di cui all'art. 6, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo
di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle
rimanenze fmali e dal costo complessivo dei beni
ammortizzabili, al netto dei relativi ammortarnenti,
nonche' degli altri cespiti o beni patrimoniali;
f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro
o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un
soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415
del 1996, per le quali va assunto il valore delle
consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto,
secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa, dal
gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla
lettera a);
g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali
va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera
a), nonche' contratti di assicurazione mista sulla vita e
di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei
premi complessivamente versati a tale ultima data; sono
esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i
quali alla medesima data non e' esercitabile il diritto di
riscatto;
h) imprese individuali per le quali va assunto il
valore del patrimonio netto, determinato con le stesse
modalita' indicate alla precedente lettera e).
3. Per i rapporti di custodia, amministrazione,
deposito e gestione cointestati anche a soggetti
appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle
consistenze e' assunto per la quota di spettanza.
4. Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui
all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del
1998 individua classi di valore della consistenza del
complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai
fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica
equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare
del nucleo familiare di cui al comma 2 e' assunto per un
importo pari alla classe di valore piu' vicina per difetto
all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.
5. Dal valore dell'indicatore della situazione
reddituale, come determinata ai sensi del comma 1, si
detrae l'importo di L. 2.500.000 se il nucleo familiare
risiede in un'abitazione locata. Tale detrazione e' elevata
a L. 3.500.000 qualora i componenti del nucleo stesso non
posseggano nel comune di residenza immobili adibiti ad uso
abitativo o residenziale, ovvero posseggano, nel comune di
residenza, quote di immobili utilizzati a titolo gratuito
esclusivamente da altri.".
"Art. 4 (Criteri di valutazione della situazione
patrimoniale). - 1. Gli enti erogatori possono integrare
l'indicatore della situazione reddituale, come definito
dall'art. 3, comma 1, con la situazione patrimoniale di
ciascun componente del nucleo familiare, considerando a tal
fine i seguenti valori patrimoniali:
a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed
agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese,
quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di presentazione della dichiarazione
sostitutiva di cui all'art. 6, indipendentemente dal
periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal
valore complessivo cosi' determinato si detrae l'ammontare
dell'eventuale debito residuo alla stessa data del
31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali
immobili o per la costruzione dei predetti fabbricati;
b) il valore del patrimonio mobiliare determinato
secondo i criteri di cui all'art. 3, comini 2, 3 e 4.
2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari
di diritti di proprieta' o reali di godimento.
3. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare ed
immobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia
pari a lire 50 milioni, elevata a lire 70 milioni qualora
il nucleo familiare risieda in una abitazione di
proprieta'.
4. L'importo cosi' determinato e' moltiplicato per lo
specifico coefficiente stabilito dall'ente erogatore, entro
il valore massimo di 0,20.
5. Gli enti erogatori possono stabilire coefficienti di
valutazione differenziati rispettivamente per la componente
mobiliare ed immobiliare.".
- Per il titolo del decreto legislativo n. 109 del
1998, si veda nelle note alle premesse.



 
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