Gazzetta n. 81 del 6 aprile 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE |
DECRETO 22 dicembre 2000 |
Finanziamenti ai comuni per l'utilizzo del metano e del GPL per autotrazione. |
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IL DIRETTORE GENERALE del servizio inquinamento atmosferico acustico e rischi industriali
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modifiche ed integrazioni alla legge suddetta, ampliando e precisando le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, recante: Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, recante: regolamento per l'organizzazione del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dall'inquinamento di natura fisica e del servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente; Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha integrato talune disposizioni della legge n. 344/1997, rifinanziando le attivita' ivi previste; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Ministro dall'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' in data 20 maggio 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991) recante: "Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria", con cui, all'art. 3, comma 2, lettera d), si dispone che le regioni individuino zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche esigenze di carattere ambientale; Visto il decreto interministeriale in data 28 maggio 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1999), con cui sono stati stabiliti i criteri di erogazione dei contributi previsti dall'art. 4, comma 19, dalla citata legge n. 426/1998; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, con cui e' stata recepita la direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente; Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65 con cui e' stata ratificata la convenzione quadro sui cambiamenti climatici e il relativo protocollo redatto a Kyoto, nonche' le delibere CIPE, in data 3 dicembre 1997 e 18 novembre 1998, con cui sono stati individuate le linee guida per la predisposizione dei programmi attuativi degli impegni derivanti dal protocollo; Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, concernente la protezione dal benzene; Visto il decreto interministeriale del 27 marzo 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1998) con cui e' affidato agli enti locali il compito di progettare e realizzare servizi di car sharing e di taxi collettivo e di organizzare una struttura di supporto e coordinamento tra responsabili della mobilita' aziendale e le amministrazioni comunali e con cui si dispone l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di prevedere una quota di veicoli a minimo impatto ambientale nel rinnovo annuale del proprio parco veicolare. Visto il decreto interministeriale del 21 aprile 1999, n. 163 - recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari, in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione delle emissioni della circolazione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 1999), che stabilisce che i sindaci dei comuni oggetto del decreto devono provvedere all'effettuazione della valutazione della qualita' dell'aria e alla predisposizione di un rapporto annuale; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 25 gennaio 2000, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 2000), con il quale e' stato definito un programma di cofinanziamenti a supporto dell'iniziativa "Domeniche ecologiche", durante le quali nei comuni che hanno aderito e' stato interdetto il traffico privato; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/0099/2000, in data 21 settembre 2000, registrato dalla Corte dei conti in data 24 ottobre 2000, con cui sono state assegnate al direttore del servizio I.A.R. le risorse per il finanziamento di interventi di promozione della mobilita' sostenibile nelle aree urbane; Viste le proposte di attuazione dei predetti interventi, presentate dal direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e rischi industriali; Visto il decreto legislativo, 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" supplemento ordinario n. 162/L (Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000); Considerato che, il Ministero intende promuovere progetti volti alla realizzazione di interventi radicali finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti dal traffico urbano, tramite l'attuazione di politiche volte alla sostituzione dei carburanti a maggiore impatto con altri piu' rispettosi dell'ambiente; Considerato che l'alimentazione a gas metano o gpl consente di abbattere pressoche' completamente le emissioni di benzene e di materiale particolato dei veicoli a motore e di abbattere in modo consistente gli altri inquinanti; Considerato che e' opportuno promuovere nei comuni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente del 21 aprile 1999, n. 163 - che stabilisce, inoltre, che i sindaci dei comuni oggetto del decreto devono provvedere all'effettuazione della valutazione della qualita' dell'aria e alla predisposizione di un rapporto annuale - lo sviluppo dell'uso di GPL (gas di petrolio liquefatto) e metano sia con incentivi ai cittadini sia con interventi di implementazione della rete di distribuzione che di azioni comunicazione a livello locale e nazionale; Considerato che le auto immatricolate prima del 1 gennaio 1993 costituiscono oltre il 50% del parco circolante e sono le principali responsabili dei livelli di inquinamento che si registrano nelle aree urbane; Considerato che, al fine di ottimizzare gli aspetti economici dell'intervento e' utile indirizzare il finanziamento alle auto che conservino ancora un valore di mercato; Considerato che risulta essenziale avere un unico referente per la gestione del programma; il Ministero dell'ambiente individua nello strumento della convenzione di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il soggetto cui affidare il compito di dare attuazione al decreto in oggetto; Considerato che occorre procedere all'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione dei programmi cosi' definiti, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, d'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000; Visto il decreto del Ministro del tesoro, 28 dicembre 1999, di ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base per l'anno finanziario 2000; Decreta: Art. 1. Finalita' e struttura nazionale di gestione
1. Con il presente decreto si vuole promuovere lo sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale, in particolare GPL (gas di petrolio liquefatto) e metano, presso i cittadini - convertendo i veicoli non catalizzati - e per lo sviluppo della rete di distribuzione, a garanzia della riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante da traffico nelle aree urbane e metropolitane. 2. Per il raggiungimento di tali obbiettivi e l'attuazione di politiche necessarie e' indispensabile la costituzione di un unico referente che coordini in ambito nazionale il rapporto con le associazioni dei produttori degli impianti gpl e metano, le associazioni dei gestori degli impianti di distribuzione di GPL e metano e cittadini. 3. Il referente dovra' garantire il coordinamento per erogazione degli incentivi ai cittadini delle citta' individuate all'art. 1, comma 2, del decreto interministeriale n. 163 del 21 aprile 1999. 4. La convenzione avra' inoltre il compito di: promuovere azioni di divulgazione e promozione in ambito locale e nazionale; monitorare gli effetti delle misure attuate in termini di impatto ambientale. 5. La convenzione sara' costituita a norma dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, almeno da tre comuni che avranno al loro interno provveduto a formalizzare lo schema di convenzione, e avranno individuato il comune incaricato di provvedere alla gestione operativa del progetto. |
| Art. 2. Disponibilita' finanziarie
Per le finalita' di cui all'art. 1, sono impegnate risorse finanziarie pari a 40.000 milioni di lire, a valere sul capitolo 7082 del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 2000. |
| Art. 3. Linee guida alla convenzione
La convenzione dovra' rispettare le seguenti linee guida: il rispetto delle finalita' di cui l'art. 1 del presente decreto; garantire l'accesso al programma per tutti i comuni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto interministeriale n. 163 del 21 aprile 1999 prevedendo adeguate forme di consultazione fra i comuni aderenti; i programmi dovranno essere articolati in un piano di dettaglio che, approvato dal Servizio per l'inquinamento atmosferico e acustico e rischi industriali, verra' attuato immediatamente a vantaggio dei cittadini delle citta' che hanno formalmente aderito alla convenzione; gli incentivi dovranno essere erogati solo alle persone fisiche che provvedono all'installazione di un impianto a GPL o metano su un veicolo di proprieta' di cui risulti l'intestazione alla persona fisica medesima e che sia stato immatricolato, per la prima volta, in ciascuno degli anni dal 1988 al 1992, che sia in regola con la revisione periodica prevista dal nuovo codice della strada e sia in regola con quanto previsto dalla vigente normativa a riguardo del "bollino blu". |
| Art. 4. Soggetti beneficiari
Possono presentare istanza i comuni di cui all'art. 1, comma 2, decreto interministeriale del 21 aprile 1999, n. 163, che manifestino il proposito di associarsi in convenzione di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e provvedano a costituirsi in convenzione. |
| Art. 5. Manifestazione di interesse
1. Ciascuno dei soggetti, di cui all'art. 4, dovra' trasmettere un'unica istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, di un suo delegato o dal funzionario responsabile del procedimento in cui manifesta l'interesse a partecipare alla convenzione. 2. Le istanze dovranno contenere copia del rapporto sulla qualita' dell'aria relativo all'anno 2000 o seguenti, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale n. 163 del 21 aprile 1999. 3. Le istanze, corredate della documentazione di cui al comma 2, dovranno pervenire al Ministero dell'ambiente - Servizio per l'inquinamento atmosferico e acustico e rischi industriali. |
| Art. 6. Valutazione del progetto proposto
1. Ai fini dell'ammissibilita', il progetto definito dal piano di dettaglio e' inviato dalla convenzione tra i comuni al Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali del Ministero dell'ambiente, dove verra' verificato e valutato avvalendosi, se necessario, anche della commissione tecnico-scientifica del Ministero stesso. 2. Con decreto del direttore generale del Servizio I.A.R. si provvedera', entro i trenta giorni successivi alla valutazione positiva del piano di dettaglio, al finanziamento progetto. |
| Art. 7. Modalita' di finanziamento e di revoca
1. L'importo assegnato sara' trasferito dal Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali alla convenzione in un'unica erogazione alla approvazione del piano di dettaglio di cui al precedente art. 6. 2. Il rendiconto, di cui all'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dovra' essere inviato al Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali secondo le modalita' stabilite dal Servizio stesso e comunque entro la scadenza temporale di cui al su citato art. 158 del decreto legislativo n. 267/2000. 3. Nel caso in cui la corrispondenza dell'attuazione del progetto al piano di dettaglio, di cui all'art. 6 non fosse riscontrata, il Ministero dell'ambiente provvedera' alla revoca dei finanziamenti concessi ai comuni. 4. I fondi recuperati, ai sensi del comma 3, saranno impiegati per finanziare altri interventi. Roma, 22 dicembre 2000 Il direttore generale: Silvestrini
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2001 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 118 |
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