Gazzetta n. 81 del 6 aprile 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 21 marzo 2001 |
Autorizzazione agli istituti fisioterapici ospitalieri - Istituto "Regina Elena" di Roma ad espletare le attivita' di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico. |
|
|
IL DIRIGENTE del Dipartimento delle professioni sanitarie, risorse umane e tecnologiche in sanita' e assistenza sanitaria di competenza statale - ufficio VII
Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario degli istituti fisioterapici ospitalieri in data 29 dicembre 2000, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad espletare attivita' di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto "Regina Elena" di Roma, nuova sede Eur-Mostacciano; Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in data 13 marzo 2001 in esito agli accertamenti tecnici effettuati; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti; Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti; Vista l'ordinanza 1 giugno 1999 del Ministro della sanita' che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti; Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1 marzo 2001 del Ministro della sanita' che prorogano l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra; Ritenuto, in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1 giugno 1999 del Ministro della sanita', convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lazio adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91; Decreta: Art. 1. Gli istituti fisioterapici ospitalieri sono autorizzati ad espletare presso l'istituto "Regina Elena" di Roma attivita' di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero. |
| Art. 2. Le operazioni di trapianto di fegato debbono essere eseguite presso il complesso operatorio dell'istituto "Regina Elena" di Roma nuova sede Eur-Mostacciano. |
| Art. 3. Le operazioni di trapianto di fegato debbono essere eseguite dai seguenti sanitari: Santoro prof. Eugenio, direttore S.C. di chirurgia generale oncologica B dell'istituto "Regina Elena" di Roma; Carlini dott. Massimo, dirigente medico chirurgo della divisione di chirurgia generale oncologica B del-l'istituto "Regina Elena" di Roma; Carboni dott. Fabio, dirigente medico chirurgo della divisione di chirurgia generale oncologica B del-l'istituto "Regina Elena" di Roma; Cosimelli dott. Maurizio, dirigente medico chirurgo della divisione di chirurgia generale oncologica B dell'istituto "Regina Elena" di Roma; Graziano dott. Franco, dirigente medico chirurgo della divisione di chirurgia generale oncologica B del-l'istituto "Regina Elena" di Roma; Cavaliere dott. Francesco, dirigente medico chirurgo della divisione di chirurgia generale oncologica B dell'istituto "Regina Elena" di Roma; D'Annibale dott. Marco, dirigente medico chirurgo della divisione di chirurgia generale oncologica B dell'istituto "Regina Elena" di Roma; Ettorre dott. Giuseppe dirigente medico chirurgo della divisione di chirurgia generale oncologica B del-l'istituto "Regina Elena" di Roma. |
| Art. 4. Il presente decreto ha validita' fino a quando la regione Lazio non adottera' le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, e puo' essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio. |
| Art. 5. Il commissario straordinario degli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 marzo 2001 Il dirigente dell'ufficio VII: Ballacci |
|
|
|