IL DIRETTORE del  Dipartimento  delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche  in  sanita'  e  dell'assistenza sanitaria di competenza                               statale
    Vista la domanda con la quale la sig.ra Varesko Ljiljana ha chiesto il  riconoscimento  del  titolo  di  Medicinska  sestra conseguito in Peru',   ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione  di infermiere;  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un  titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  115  e  nel  comma 9  dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;                              Decreta:  1. Il  titolo di Medicinska sestra conseguito nell'anno 1977 presso la  scuola  statale  per  infermieri  professionali di Pola (Croazia) della  sig.ra Varesko  Ljiljana,  nata  a  Pola  (Croazia), il giorno 17 luglio 1958 e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.  2. La  sig.ra Varesko  Ljiljana  e'  autorizzata  ad  esercitare in Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di infermiere,    previa    iscrizione    al    collegio   professionale territorialmente  competente  ed  accertamento  da parte del collegio stesso  della  conoscenza  della  lingua  italiana  e  delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.  3. L'esercizio  professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di soggiorno.  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 12 marzo 2001                                 Il direttore del Dipartimento: D'Ari  |