| Gazzetta n. 81 del 6 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 29 gennaio 2001 |  
| Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale per  contratto  di  solidarieta'  in favore dei lavoratori dipendenti dalla   S.a.s.  I.B.A.S.  Di  Mario  De  Bernardi  e  C.,  unita'  di Vanzaghello. (Decreto n. 29484). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                della previdenza e assistenza sociale
    Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali converito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536, convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del 10 giugno 2000;  Vista l'istanza della societa' S.a.s. I.B.A.S. Di Mario De Bernardi e  C,  ,  inoltrata  presso  il  competente  ufficio  della direzione generale  della  previdenza  e assistenza sociale, come da protocollo dello  stesso, in data 2 gennaio 2001, che unitamente al contratto di solidarieta'  per  riduzione  di  orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in data 25 novembre 2000, stabilisce  per  un  periodo  di  12 mesi, decorrente dal 23 novembre 2000,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore settimanali  -  come  previsto dal contratto collettivo nazionale del settore  industria  tessile applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a n. 17 unita', su un organico complessivo di n. 29 unita';  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;                              Decreta:                               Art. 1.  Per   le   motivazioni  esplicitate  in  premessa  e'  autorizzata, limitatamente,  per  il  periodo  dal 25 novembre 2000 al 22 novembre 2001,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui   all'art.   1,  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726, convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella  misura  prevista  dall'art.  6,  comma  3  del decreto-legge 1 ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre  1996,  n.  608,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s.  I.B.A.S.  Di  Mario De Bernardi e C., con sede in Vanzaghello (Milano),  unita'  di  Vanzaghello, per i quali e' stato stipulato un contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 17 unita', su un organico complessivo di n. 29 unita'.  |  
|   |                                 Art. 2.  L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale,  e'  altresi' autorizzato,  nell'ambito  di  quanto disposto dall'art. 1, in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.a.s. I.B.A.S. Di Mario De Bernardi e  C., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art.  6,  del  decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  nella  legge  28  novembre  1996,  n. 608, nei limiti finanziari  posti  dal  comma  stesso,  tenuto  conto  dei criteri di priorita'  individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in  premessa  indicato,  registrato  dalla  Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 29 gennaio 2001                                         Il direttore generale: Daddi  |  
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