Gazzetta n. 81 del 6 aprile 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 13 marzo 2001
Approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2001 - Persone fisiche", con le relative istruzioni e busta, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2001 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' in qualita' di sostituti d'imposta se tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione in relazione a non piu' di venti soggetti. Approvazione, altresi', della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiazione ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. Approvazione del modello di dichiarazione unificata delle persone fisiche.

1.1. Sono approvati, il modello "Unico 2001 - Persone fisiche" da presentare nell'anno 2001 da parte delle persone fisiche, con le relative istruzioni, integrate da istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione mod. IVA/2001, annessi al presente provvedimento, nonche' la busta per la consegna alle banche convenzionate o agli uffici postali, di cui all'allegato 2 al presente provvedimento. 1.2. II modello e' composto da: a) il frontespizio e i quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RI., RM, RN, RP, RQ, RS, RT, RU, RV, RX, RY, nonche' il prospetto dei familiari a carico, concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'INPS dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazi'oni previ'denziali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali', il quadro AC relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini, nonche' il modulo RW, concernente i trasferimenti da, per e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, oggetto di approvazione dei presente provvedimento. I predetti quadri sono contenuti in tre distinti fascicoli cosi' composti: - "Fascicolo 1 - Modello base", contenente il frontespizio ed i quadri RA, RB, RC, il prospetto dei familiari a carico, nonche' i quadri' RP, RN, RV ed RX; - "Fascicolo 2", riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RH, RI. RL, RM, RT, RR, RW, AC, nonche' la guida alla compilazione per i soggetti non residenti; - "Fascicolo 3", riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RF, RG, RD, RS, RQ, RJ, RY ed RU. b) i quadri costituenti il modello IVA/2001, concernente la dichiarazione annuale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto - con esclusione del frontespizio e del quadro VX - approvato con decreto 29 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 18 gennaio 2001; c) i quadri costituenti il modello 770/2001, con esclusione dei frontespizio, concernente la dichiarazione agli effetti delle ritenute, delle imposte sostitutive, dei contributi e dei premi assicurativi approvati con provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. l5 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2001; d) il modello concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 2000, che sara' approvato con separato provvedimento; e) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore nonche' dei parametri che sono approvati con appositi provvedimenti. Con i medesimi provvedimenti sono individuati altresi' gli elementi contabili ed extra contatili rilevanti ai fini degli studi di settore, oggetto dell'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490. 1.3. E' altresi' approvata la scheda da utilizzare, ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Reperabilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa.

2.1. I modelli di dichiarazione "Unico 2001 - Persone fisiche" sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet www.finanze.it nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nel successivo punto 2.4. Il "Fascicolo 1 - Modello base", il "Fascicolo 2" e la busta, sono altresi' resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate presso gli uffici comunali. 2.2. I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri siti Intemet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel punto 2.4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento. 2.3. E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al punto 2.4. A tal fine i modelli sono resi disponibili nel medesimo sito Internet del Ministero delle Finanze in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione. 2.4. Per la stampa dei predetti modelli, devono essere rispettate le caratteristiche tecniche contenute: - nell'allegato 1 al presente provvedimento, per i quadri indicati nella lettera a) del punto 1.2 e per la scheda di cui al punto 1.3; - nei relativi provvedimenti di approvazione, per gli altri quadri e modelli indicati nel punto 1. 2.5. Per tutti i modelli di cui al punto 1, e' consentita, per la riproduzione mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo, la stampa monocrornatica realizzata utilizzando il colore nero. 2.6. Per la stampa della busta da utilizzare per la consegna dei modelli di dichiarazione alle banche convenzionate o agli uffici della Poste italiane S.p.a., si rinvia alle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento.

3. Modalita' per la trasmissione dei dati della dichiarazione.

3.1. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati della dichiarazione di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. 3.2. E' fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'arti'colo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998. n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente copia della dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1. 3.3. Con successivo provvedimento saranno stabilite le modalita' per l'invio all'Agenzia delle Entrate delle buste contenenti la scheda ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti di cui al punto 1.3.

Motivazioni::

II presente provvedimento, emanato in base all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente le modalita' e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, approva il modello di dichiarazione "Unico 2001 - Persone fisiche", con le relative istruzioni, integrate da istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione mod. IVA/2001, da presentare nell'anno 2001 da parte delle persone fisiche. Inoltre, con il presente provvedimento vengono altresi' approvate la busta per la consegna della medesima dichiarazione alle banche convenzionate o agli uffici postali nei casi in cui e' consentita tale modalita' di presentazione, nonche' la scheda da utilizzare, ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. II presente provvedimento si rende, quindi, necessario al fine di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione in materi'a di imposte sui redditi, compresa quella unificata, allo scopo di adeguarla alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione. Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilita' dei predetti modelli di dichiarazione e viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche. Per quanto concerne la reperibilita', i suddetti modelli saranno resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, sia in forma cartacea presso i Comuni, sia in formato elettronico sul sito Internet del Ministero delle Finanze. Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999. n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta fficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempi'menti' dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale; Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314: norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro; Decreto legi'slativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali; Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto: modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000; Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni: istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; Legge 13 maggio 1999, n. 133: di'sposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale; Legge 23 dicembre 1999, n. 488: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505: disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente; Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506: disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472, ed, in particolare, recante disposizioni modificative delle modalita' di prelievo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; Legge 21 novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale; Legge 23 dicembre 2000, n. 388: disosizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato; Decreto 29 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 18 gennaio 2001, di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA concernenti l'anno 2000 con le relative istruzioni; Provvedimento 25 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2001, di approvazione dei modelli 730/2001 con le relative istruzioni, nonche' della busta per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2001 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale; Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2001, di approvazione del modello 770/2001 con le relative istruzioni, concernente la dichiarazione agli effetti delle ritenute, delle imposte sostitutive, dei contributi e dei premi assicurativi, da presentare nell'anno 2001 da parte dei sostituti d'imposta e degli altri soggetti che non presentano la dichiarazione unificata annuale; Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, come integrata dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, recante disposizioni sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici; Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale.

II presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2001
Il direttore dell'Agenzia: Roma
 
Per il restante testo fare riferimento al supporto cartaceo, S.O. n. 74 alla G.U. n. 81 del 6 aprile 2001.
 
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