Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 2001, n. 100
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 2 e l'allegato A, nonche' l'articolo 1, comma 4, che prevede la possibilita' di emanare disposizioni integrative e correttive;
Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le pari opportunita' e per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modificazioni al decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 61
1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 2, dopo la lettera d), e' inserita la seguente:"d-bis) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalita' indicate nelle lettere c) e d);";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero con le rappresentanze sindacali unitarie, con l'assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato, possono determinare condizioni e modalita' della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2; i contratti collettivi nazionali possono, altresi', prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalita' particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.";
b) all'articolo 3:
1) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d'anno;";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto previsto in proposito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante l'applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare. In attesa delle discipline contrattuali di cui al comma 2, le ore di lavoro supplementare nella misura massima del 10 per cento previste dall'ultimo periodo del medesimo comma 2, sono retribuite come ore ordinarie.";
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del comma 2 comportano l'applicazione di una maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta la cui misura viene stabilita dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3. In assenza di previsione del contratto collettivo, si applica la maggiorazione del 50 per cento. I medesimi contratti collettivi possono altresi' stabilire criteri e modalita' per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale.";
4) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in favore del lavoratore un preavviso di almeno dieci giorni. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono prevedere una durata del preavviso inferiore a dieci giorni ma, comunque, non inferiore a 48 ore; in questo caso gli stessi contratti collettivi possono prevedere maggiorazioni retributive stabilendone forme, criteri e modalita'. Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7, comporta altresi' in favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, nella misura fissata dai contratti collettivi di cui al medesimo comma 7.";
5) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore potra' denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b) esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario pubblico; c) necessita' di attendere ad altra attivita' lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia, in forma scritta, relativamente alle causali di cui alle lettere a) e b) potra' essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e dovra' essere altresi' accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. In ordine alla lettera c) i contratti collettivi di cui al comma 7 possono stabilire un periodo superiore ai cinque mesi, prevedendo la corresponsione di una indennita'. I medesimi contratti collettivi determinano i criteri e le modalita' per l'esercizio della possibilita' di denuncia anche nel caso di esigenze di studio o di formazione e possono, altresi', individuare ulteriori ragioni obiettive in forza delle quali possa essere denunciato il patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro ha facolta' di rinunciare al preavviso.";
6) al comma 15 le parole: "comunque per un periodo non superiore ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non oltre il 30 settembre 2001";
c) all'articolo 5:
1) al comma 2 le parole: "entro 100 km dall'unita' produttiva" sono sostituite dalle seguenti: "entro 50 km dall'unita' produttiva";
d) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno cosi' come definito ai sensi dell'articolo 1; ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unita' intere di orario a tempo pieno.";
e) all'articolo 8, comma 2, le parole: "dei contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7," sono sostituite dalle seguenti: "dei contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3,".
2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Dini, Ministro degli affari esteri
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bellillo, Ministro per le pari
opportunita'
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funizone legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di princi'pi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre
1997, e' pubblicata in GUCE n. L 014 del 20 gennaio 1998.
- La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1998.".
- L'art. 2 della succitata legge, cosi' recita:
"Art. 2 (Criteri e princi'pi direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici princi'pi e
criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai
seguenti princi'pi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla normativa da
attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o
integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire
duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno
previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in
cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi
generali dell'ordinamento interno, del tipo di quelli
tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre
1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena
dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che
espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la
pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire
duecento milioni sara' prevista per le infrazioni che
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi
previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate
nella loro entita', tenendo conto della diversa
potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, delle specifiche qualita'
personali del colpevole, comprese quelle che impongono
particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza,
nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo'
recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse
egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra
indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti
legislativi saranno previste sanzioni penali o
amministrative identiche a quelle eventualmente gia'
comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano
omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni
medesime;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali potranno essere
previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa
copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge
16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto
dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n.
362;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto
legislativo si provvedera', se la modificazione non
comporta ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con
regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in
cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime
di concorrenza, di servizi che formano oggetto di
disciplina delle direttive per la cui attuazione e' stata
conferita la delega legislativa, o di servizi a questi
connessi;
g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso
che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
disciplina disposta sia pienamente conforme alle
prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto
delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega;
h) nelle materie di competenza delle regioni a
statuto ordinario e speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge
9 marzo 1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Saranno inoltre osservate le competenze normative e
amministrative conferite alle regioni con la legge 15 marzo
1997, n. 59, ed i relativi decreti legislativi attuativi,
nonche' gli ambiti di autonomia delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome, nel rispetto del
principio di sussidiarieta'.
2. Le disposizioni in materia di prescrizione di cui
agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo
19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, si
applicano, ove gia' non previsto, a tutte le violazioni
delle norme di recepimento di disposizioni comunitarie in
materia di igiene sul lavoro, sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro, per le quali e' prevista la
pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.".
- L'allegato A della succitata legge contiene l'elenco
delle direttive comunitarie da recepire con decreto
legislativo.
- L'art. 1, comma 4 della succitata legge, cosi'
recita:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - Omissis.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei princi'pi e criteri
direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1.".
- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, reca:
"Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa
all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.".
- L'art. 12 del succitato decreto legislativo, cosi'
recita:
"Art. 12 (Verifica). - 1. Entro il 31 dicembre 2000 il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad
una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle
disposizioni dettate dal presente decreto legislativo, con
particolare riguardo alle previsioni dell'art. 3, comma 2,
in materia di lavoro supplementare e all'esigenza di
controllare le ricadute occupazionali delle misure di
incentivazione introdotte, anche ai fini dell'eventuale
esercizio del potere legislativo delegato di cui all'art.
1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.".
Note all'art. 1:
- Per l'argomento del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 61 vedi le note alle premesse.
- Il testo vigente dell'art. 1 del succitato decreto
legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel rapporto di lavoro
subordinato l'assunzione puo' avvenire a tempo pieno o a
tempo parziale.
2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende:
a) per "tempo pieno l'orario normale di lavoro di cui
all'art. 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e
successive modificazioni, o l'eventuale minor orario
normale fissato dai contratti collettivi applicati;
b) per "tempo parziale l'orario di lavoro, fissato
dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore,
che risulti comunque inferiore a quello indicato nella
lettera a);
c) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale quello in cui la riduzione di orario rispetto
al tempo pieno e' prevista in relazione all'orario normale
giornaliero di lavoro;
d) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale quello in relazione al quale risulti previsto che
l'attivita' lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma
limitatamente a periodi predeterminati nel corso della
settimana, del mese o dell'anno;
d-bis) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di
tipo misto quello che si svolge secondo una combinazione
delle due modalita' indicate nelle lettere c) e d);
e) per "lavoro supplementare quello corrispondente
alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro
concordato fra le parti ai sensi dell'art. 2, comma 2, ed
entro il limite del tempo pieno.
3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai
sindacati comparativamente piu' rappresentativi, i
contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi
sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati
dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, ovvero con le rappresentanze sindacali
unitarie, con l'assistenza dei sindacati che hanno
negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale
applicato, possono determinare condizioni e modalita' della
prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al
comma 2 i contratti collettivi nazionali possono, altresi',
prevedere per specifiche figure o livelli professionali
modalita' particolari di attuazione delle discipline
rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del
presente decreto.
4. Le assunzioni a termine, di cui alla legge 18 aprile
1962, n. 230, e successive modificazioni, possono essere
effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi
dei commi 2 e 3."
- Il testo vigente dell'art. 3 del succitato decreto
legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Art. 3 (Modalita' del rapporto di lavoro a tempo
parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario
clausole elastiche). - 1. Il datore di lavoro ha facolta'
di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari
rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi
dell'art. 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai
commi 2, 3, 4 e 6.
2. Il contratto collettivo, stipulato dai soggetti
indicati nell'art. 1, comma 3, che il datore di lavoro
effettivamente applichi, stabilisce:
a) il numero massimo di ore di lavoro supplementare
effettuabili in ragione d'anno;
b) il numero massimo di ore di lavoro supplementare
effettuabili nella singola giornata lavorativa;
c) le causali obiettive in relazione alle quali si
consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo
svolgimento di lavoro supplementare.
In attesa delle discipline contrattuali di cui al
presente comma e fermo restando quanto previsto dal comma
15, il ricorso al lavoro supplementare e' ammesso nella
misura massima del 10 per cento della durata dell'orario di
lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad
un mese e da utilizzare nell'arco di piu' di una settimana.
3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro
supplementare richiede in ogni caso il consenso del
lavoratore interessato. L'eventuale rifiuto dello stesso
non costituisce infrazione disciplinare, ne' integra gli
estremi del giustificato motivo di licenziamento.
4. I contratti collettivi di cui ai comma 2 possono
prevedere una percentuale di maggiorazione sull'importo
della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in
relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto
previsto in proposito dall'art. 4, comma 2, lettera a), i
contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche
stabilire che l'incidenza della retribuzione delle ore
supplementari sugli istituti retributivi indiretti e
differiti sia determinata convenzionalmente mediante
l'applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla
retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro
supplementare. In attesa delle discipline contrattuali di
cui al comma 2, le ore di lavoro supplementari nella misura
massima del 10 per cento previste dall'ultimo periodo del
medesimo comma 2, sono retribuite come ore ordinarie.
5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale e' consentito lo svolgimento di prestazioni
lavorative straordinarie in relazione alle giornate di
attivita' lavorativa. A tali prestazioni si applica la
disciplina legale e contrattuale vigente, ed eventuali
successive modifiche ed integrazioni, in materia di lavoro
straordinario nei rapporti a tempo pieno. Salva diversa
previsione dei contratti collettivi di cui all'art. 1,
comma 3, i limiti trimestrale ed annuale stabiliti dalla
legge 27 novembre 1998 n. 409, si intendono riproporzionati
in relazione alla durata della prestazione lavorativa a
tempo parziale.
6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in
misura eccedente quella consentita ai sensi del comma 2
comportano l'applicazione di una maggiorazione sull'importo
della reribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta
la cui misura viene, stabilita dai contratti collettivi di
cui all'art. 1, comma 3. In assenza di previsione del
contratto collettivo, si applica la maggiorazione del 50
per cento. I medesimi contratti collettivi possono altresi'
stabilire criteri e modalita' per assicurare al lavoratore
a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il
consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in
parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente
occasionale.
7. Ferma restando l'indicazione nel contratto di lavoro
della distribuzione dell'orario con riferimento al giorno,
alla settimana, al mese ed all'anno, i contratti
collettivi, di cui all'art. 1, comma 3, applicati dal
datore di lavoro interessato, hanno la facolta' di
prevedere clausole elastiche in ordine alla sola
collocazione temporale della prestazione lavorativa,
determinando le condizioni e le modalita' a fronte delle
quali il datore di lavoro puo' variare detta collocazione,
rispetto a quella inizialmente concordata col lavoratore ai
sensi dell'art. 2, comma 2.
8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere
di variare la collocazione temporale della prestazione
lavorativa a tempo parziale comporta in favore del
lavoratore un preavviso di almeno 10 giorni. I contratti
collettivi di cu all'art. 1, comma 3, possono prevedere una
durata del preavviso inferiore a 10 giorni ma, comunque,
non inferiore a 48 ore; in questo caso gli stessi contratti
collettivi possono prevedere maggiorazioni retributive
stabilendone forme, criteri e modalita'. Lo svolgimento del
rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7
comporta altresi' in favore del lavoratore il diritto ad
una maggiorazione della retribuzione oraria globale di
fatto, nella misura fissata dai contratti collettivi di cui
al medesimo comma 7.
9. La disponibilita' allo svolgimento del rapporto di
lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il
consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno
specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di
lavoro. Nel patto e' fatta espressa menzione della data di
stipulazione, della possibilita' di denuncia di cui al
comma 10, delle modalita' di esercizio della stessa,
nonche' di quanto previsto dal comma 11.
10. Durante il corso di svolgimento del rapporto di
lavoro a tempo parziale il lavoratore potra' denunciare il
patto di cui al comma 9, accompagnando alla denuncia
l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: a)
esigenze di carattere familiare; b) esigenze di tutela
della salute certificate dal competente Servizio sanitario
pubblico; c) necessita' di attendere ad altra attivita'
lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia, in forma
scritta, relativamente alle causali di cui alle lettere a)
e b) potra' essere effettuata quando siano decorsi almeno 5
mesi dalla data di stipulazione del patto e dovra' essere
altresi' acompagnata da un preavviso di un mese in favore
del datore di lavoro. In ordine alla lettera c) i contratti
collettivi di cui al comma 7 possono stabilire un periodo
superiore ai 5 mesi, prevedendo la corresponsione di una
indennita'. I medesimi contratti collettivi determinano i
criteri e le modalita' per l'esercizio della possibilita'
di denuncia anche nel caso di esigenze di studio o di
formazione e possono, altresi', individuare ulteriori
ragioni obiettive in forza delle quali possa essere
denunciato il patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro
ha facolta' di rinunciare al preavviso;
11. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il
patto di cui al comma 9 e l'esercizio da parte dello stesso
del diritto di ripensamento di cui al comma 10 non possono
integrare in nessun caso gli estremi del giustificato
motivo di licenziamento.
12. A seguito della denuncia di cui al comma 10 viene
meno la facolta' del datore di lavoro di variare la
collocazione temporale della prestazione lavorativa
inizialmente concordata ai sensi dell'art. 2, comma 2.
Successivamente alla denuncia, nel corso dello svolgimento
del rapporto di lavoro e' fatta salva la possibilita' di
stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione
temporale elastica della prestazione lavorativa a tempo
parziale, osservandosi le disposizioni del presente
articolo.
13. L'effettuazione di prestazioni lavorative
supplementari o straordinarie, come pure lo svolgimento del
rapporto secondo le modalita' di cui al comma 7, sono
ammessi esclusivamente quando il contratto di lavoro a
tempo parziale, sia stipulato a tempo indeterminato e, nel
caso di assunzioni a termine, limitatamente a quelle
previste dall'art. 1, comma 2, lettera b), della legge
18 aprile 1962, n. 230. I contratti collettivi di cui
all'art. 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro
interessato, possono prevedere la facolta' di richiedere lo
svolgimento di prestazioni lavorative supplementari o
straordinarie anche in relazione ad altre ipotesi di
assunzione con contratto a termine consentite dalla
legislazione vigente.
14. I centri per l'impiego e i soggetti autorizzati
all'attivita' di mediazione fra domanda ed offerta di
lavoro, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 10 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a
dare, ai lavoratori interessati ad offerte di lavoro a
tempo parziale, puntuale informazione della disciplina
prevista dai commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13,
preventivamente alla stipulazione del contratto di lavoro.
Per i soggetti di cui all'art. 10 del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, la mancata fornitura di detta
informazione costituisce comportamento valutabile ai fini
dell'applicazione della norma di cui al comma 12, lettera
b), del medesimo art. 10.
15. Ferma restando l'applicabilita' immediata della
disposizione di cui al comma 3, le clausole dei contratti
collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti
di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, continuano a
produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque non
oltre il 30 settembre 2001.".
- Il testo vigente dell'art. 5 del succitato decreto
legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Art. 5 (Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo
parziale). 1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il
proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a
tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo
parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce
giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle
parti risultante da atto scritto, redatto su richiesta del
lavoratore con l'assistenza di un componente della
rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore
medesimo o, in mancanza di rappresentanza sindacale
aziendale nell'unita' produttiva, convalidato dalla
direzione provinciale del lavoro competente per territorio,
e' ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a
tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica
la disciplina di cui al presente decreto legislativo.
2. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il
datore di lavoro e' tenuto a riconoscere un diritto di
precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo
parziale in attivita' presso unita' produttive site entro
50 km dall'unita' produttiva interessata dalla programmata
assunzione, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni
equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali e'
prevista l'assunzione, dando priorita' a coloro che, gia'
dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale. A parita' di condizioni, il
diritto di precedenza nell'assunzione a tempo pieno potra'
essere fatto valere prioritariamente dal lavoratore
con maggiori carichi familiari; secondariamente si terra'
conto della maggiore anzianita' di servizio, da calcolarsi
comunque senza riproporzionamento in ragione della
pregressa ridotta durata della prestazione lavorativa.
3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale
il datore di lavoro e' tenuto a darne tempestiva
informazione al personale gia' dipendente con rapporto a
tempo pieno occupato in unita' produttive site nello stesso
a'mbito comunale, anche mediante comunicazione scritta in
luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a
prendere in considerazione le eventuali domande di
trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti
a tempo pieno. Su richiesta del lavoratore interessato, il
rifiuto del datore di lavoro dovra' essere adeguatamente
motivato. I contratti collettivi di cui all'art. 1, comma
3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi
con riguardo alla disposizione di cui al primo periodo del
presente comma.
4. I benefici contributivi previsti dall'art. 7, comma
1, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, possono essere riconosciuti con il decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale previsto dal
citato articolo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, anche in misura
differenziata in relazione alla durata dell'orario previsto
dal contratto di lavoro a tempo parziale, in favore dei
datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori e
degli enti pubblici economici che provvedano ad effettuare,
entro il termine previsto dal decreto medesimo, assunzioni
con contratto a tempo indeterminato e parziale ad
incremento degli organici esistenti calcolati con
riferimento alla media degli occupati nei dodici mesi
precedenti la stipula dei predetti contratti.
- Il testo vigente dell'art. 6 del succitato decreto
legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Art. 6 (Criteri di computo dei lavoratori a tempo
parziale). - 1. In tutte le ipotesi in cui, per
disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda
necessario l'accertamento della consistenza dell'organico,
i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso
del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione
all'orario svolto, rapportato al tempo pieno cosi' come
definito ai sensi dell'art. 1; ai fini di cui sopra
l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti
la somma degli orari individua a tempo parziale
corrispondente a unita' intere di orario a tempo pieno.
2. Ai soli fini dell'applicabilita' della disciplina di
cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si
computano come unita' intere, quale che sia la durata della
loro prestazione lavorativa.".
- Il testo vigente dell'art. 8 del succitato decreto
legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Art. 8 (Sanzioni). - 1. Nel contratto di lavoro a
tempo parziale la forma scritta e' richiesta a fini di
prova. Qualora la scrittura risulti mancante, e' ammessa la
prova per testimoni nei limiti di cui all'art. 2725 del
codice civile. In difetto di prova in ordine alla
stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su
richiesta del lavoratore potra' essere dichiarata la
sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo
pieno a partire dalla data in cui la mancanza della
scrittura sia giudizialmente accertata. Resta fermo il
diritto alle retribuzioni dovute per le prestazioni
effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta.
2. L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel
contratto scritto delle indicazioni di cui all'art. 2,
comma 2, non comporta la nullita' del contratto di lavoro a
tempo parziale. Qualora l'omissione riguardi la durata
della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore
puo' essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un
rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del
relativo accertamento giudiziale. Qualora invece
l'omissione riguardi la sola collocazione temporale
dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalita'
temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a
tempo parziale con riferimento alle previsioni dei
contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3, o in
mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in
particolare delle responsabilita' familiari del lavoratore
interessato, della sua necessita' di integrazione del
reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo
svolgimento di altra attivita' lavorativa, nonche' delle
esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente
la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in
entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione
dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a
titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con
valutazione equitativa. Nel corso del successivo
svolgimento del rapporto, e' fatta salva la possibilita' di
concordare per iscritto una clausola elastica in ordine
alla sola collocazione temporale della prestazione
lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni
di cui all'art. 3. In luogo del ricorso all'autorita'
giudiziaria, le controversie di cui al presente comma ed al
comma 1 possono essere risolte mediante le procedure di
conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai
contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 1,
comma 3.
3. In caso di violazione da parte del datore di lavoro
del diritto di precedenza di cui all'art. 5, comma 2, il
lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura
corrispondente alla differenza fra l'importo della
retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata
corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei
mesi successivi a detto passaggio.
4. La mancata comunicazione alla direzione provinciale
del lavoro, di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo,
comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di
lire trentamila per ciascun lavoratore interessato ed ogni
giorno di ritardo. I corrispondenti importi sono versati a
favore della gestione contro la disoccupazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).".
 
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