Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 27 marzo 2001
Autorizzazione all'azienda ospedaliera Istituto ortopedico "Gaetano Pini" di Milano ad espletare attivita' di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VII del dipartimento delle professioni sanitarie, risorse umane e tecnologiche in sanita' e assistenza sanitaria di competenza statale

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Istituto ortopedico "Gaetano Pini" di Milano in data 19 luglio 2001, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di segmenti vascolari da cadavere, a scopo terapeutico, presso l'azienda ospedaliera medesima;
Vista la relazione favorevole dell'istituto superiore di sanita' in data 13 marzo 2001, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;
Vista la legge in data 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
Vista l'ordinanza 1 giugno 1999 del Ministro della sanita' che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;
Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1 marzo 2001 del Ministro della sanita', che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;
Ritenuto, in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1 giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lombardia adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91;
Decreta:
Art. 1.
L'azienda ospedaliera Istituto ortopedico "Gaetano Pini" di Milano, e' autorizzata ad espletare attivita' di trapianto di segmenti vascolari da cadavere, a scopo terapeutico, prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.
 
Art. 2.
Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari devono essere eseguite nella sala operatoria n. 7 del gruppo operatorio dell'azienda ospedaliera Istituto ortopedico "Gaetano Pini" di Milano .
 
Art. 3.
Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari, devono essere effettuate dai seguenti sanitari:
Sironi dott. Giuliano, dirigente medico, responsabile della struttura complessa di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera istituto ortopedico "Gaetano Pini" di Milano;
Di Luca dott. Gabriele, dirigente medico presso la struttura complessa di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera Istituto ortopedico "Gaetano Pini" di Milano.
 
Art. 4.
Il presente decreto ha validita' fino a quando la regione Lombardia non adottera' le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, e puo essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.
 
Art. 5.
Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Istituto ortopedico "Gaetano Pini" di Milano, e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2001
Il dirigente: Ballacci
 
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