Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE |
DECRETO 28 marzo 2001 |
Approvazione della graduatoria di merito per l'anno 2001 relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per trasporti di merci su strada nell'ambito dei Paesi aderenti alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (C.E.M.T.). |
|
|
IL DIRETTORE dell'unita' operativa autotrasporto internazionale di persone e cose A.P.C. 3
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1994; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 dell'8 aprile 1998; Vista la legge n. 298 del 6 giugno 1974 e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974; Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, per il riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose in conto terzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.83 del 9 aprile 1998; Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, per il riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di cose per conto terzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1998; Visto il decreto ministeriale n. 521 del 22 novembre 1999 recante disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2000; Visto il decreto dirigenziale Ministero dei trasporti del 7 aprile 2000, recante le disposizioni applicative per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2000; Vista la risoluzione C.E.M.T. n. (2000)l0-Praga 31 maggio 2000 e il documento (2000)10/REV1 del 13 novembre 2000 nonche' le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni C.E.M.T.; Considerato che il contingente italiano di autorizzazioni C.E.M.T. per l'anno 2001 e' costituito da duecentoventinove autorizzazioni cosi' ripartite: a) sessantaquattro autorizzazioni annuali, valide anche in Austria, utilizzabili solo con veicoli "euro due"; b) tredici autorizzazioni di tipo "breve durata" pari a centocinquantasei autorizzazioni mensili non valide in Austria, utilizzabili anche con veicoli tradizionali; c) centocinquantadue autorizzazioni annuali, non valide in Austria, utilizzabili solo con veicoli "euro due"; Considerato che centoventotto autorizzazioni C.E.M.T. sono state assegnate alle imprese gia' titolari che ne avevano diritto, cosi' ripartite: quarantanove autorizzazioni di cui al punto a); quattro autorizzazioni di cui al punto b); settantacinque autorizzazioni di cui al punto c); Considerato che per il 2001 restano quindi da assegnare, i seguenti quantitativi: quindici autorizzazioni di cui al punto a); nove autorizzazioni di cui al punto b); settantasette autorizzazioni di cui al punto c); per un totale di centouno autorizzazioni; Visto l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 521 del 22 novembre 1999 e l'art. 2, comma 5, del D.D. 7 aprile 2000; Esaminate le centottantadue domande presentate; Decreta: Art. 1. E' approvata le graduatoria di merito di cui all'elenco n. 1 allegato al presente decreto relativa all'anno 2001, per il rilascio, delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada, della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti. |
| Art. 2. Alle imprese elencate nella graduatoria sono assegnate, in ordine di punteggio, centouno autorizzazioni cosi' ripartite: a) quindici autorizzazioni annuali valide anche per l'Austria da utilizzare solo con veicoli "euro due"; b) nove autorizzazioni del tipo "breve durata" da utilizzare anche con veicoli tradizionali; c) settantasette autorizzazioni annuali non valide per l'Austria da utilizzare solo con veicoli "euro due". |
| Art. 3. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato all'accertamento definitivo dei requisiti dichiarati dall'impresa, anche in ordine alla disponibilita' dei veicoli, nonche' delle condizioni da rispettare ai sensi degli articoli 4, 8 e 11 del decreto dirigenziale 7 aprile 2000. |
| Art. 4. Le imprese escluse dalla graduatoria, per mancanza dei requisiti prescritti o per domanda fuori termine, figurano nell'elenco n. 2, allegato al presente decreto, raggruppate secondo i motivi dell'esclusione stessa. |
| Art. 5. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dalla data della sua pubblicazione. Roma, 28 marzo 2001 Il direttore: Scardaci |
| Allegato ----> vedere allegato da pag. 63 a pag. 67 della G.U. <---- |
|
|
|