Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 15 dicembre 2000
Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento alimenti nutrizione e sanita'
pubblica veterinaria - Ufficio VI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche o integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7;
Vista la decisione del Consiglio n. 90/424/CEE del 26 giugno 1990, relativa a talune spese del settore veterinario;
Vista la decisione del Consiglio n. 91/666/CEE dell'11 dicembre 1991 che stabilisce le riserve comunitarie di vaccino antiaftoso e indica le banche di antigene comunitarie, tra cui l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, concernente il regolamento di attuazione della direttiva n. 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva n. 90/423/CEE del 26 giugno 1990;
Vista la decisione della Commissione del 2 luglio 1992, n. 92/380/CEE che modifica l'elenco degli istituti e laboratori autorizzati a manipolare il virus dell'afta epizootica di cui alla direttiva n. 85/511/CEE;
Visto il decreto 7 luglio 1992, per la produzione, acquisto e distribuzione di antigene e vaccino per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza;
Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici e forniture in attuazione delle direttive n. 77/62/CEE, n. 80/767/CEE e n. 88/295/CEE;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo della direttiva 90/&///CEE e n. 92/18/CEE, in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363, concernente il regolamento di attuazione della direttiva n. 91/685/CEE, recante modifica della direttiva n. 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
Vista la decisione della Commissione del 28 luglio 1999, n. 99/584/CE, relativa ad un aiuto finanziario della Comunita' per la costituzione in Francia, in Italia e nel Regno Unito di scorte di antigene destinate alla fabbricazione di vaccini contro l'afta epizootica;
Considerato che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della sanita';
Considerato che al fine di assicurare un uniforme e tempestivo approvvigionamento delle quantita' necessarie di vaccini o antigeni, occorre stabilire le quantita' di vaccini e antigeni che dovranno essere prodotte dagli Istituti zooprofilattici sperimentali incaricati;
Decreta:
Art. 1.
Per far fronte a situazioni di emergenza il Ministero della sanita' costituisce, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scorte di vaccino.
L'onere derivante dall'acquisto delle scorte di vaccini e di antigeni grava sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della sanita' per l'anno 2000.
 
Art. 2.
Le modalita' di produzione, di conservazione e di eventuale trasformazione dei singoli prodotti immunizzanti presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, nonche' i prezzi di cessione per unita' di prodotto sono specificati negli articoli che seguono.
 
Art. 3.
E' incaricato della produzione di vaccino contro la peste suina classica l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia per un numero complessivo di 640.000 dosi.
Detto quantitativo verra' ottenuto producendo 290.000 dosi di vaccino, il cui prezzo di cessione e' fissato in lire 350 oltre IVA per dose e trasformando 344.000 dosi di antigene virale, gia' acquistato dal Ministero della Sanita' nel 1999, che abbia superato con esito favorevole i prescritti controlli. Il prezzo di trasformazione dell'antigene e' fissato in lire 145 per dose oltre IVA.
Il numero di dosi da prepararsi da parte dell'Istituto, verra' stabilito di volta in volta secondo quanto indicato nei contratti di acquisto e dovranno essere pronte alle date indicate nei contratti medesimi.
 
Art. 4.
L'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede a Brescia e' incaricato della conservazione e distribuzione di vaccino antiaftoso per bovini e suini, nonche' dell'eventuale trasformazione degli antigeni virali per la produzione in tempi brevi di vaccino antiaftoso.
 
Art. 5.
L'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, produttore del vaccino antipestoso di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuita' e di sterilita' nonche' il confezionamento e la conservazione dei singoli prodotti immunizzanti deve attenersi al relativo capitolato tecnico allegato al decreto ministeriale 7 luglio 1992, relativo alla produzione, acquisto e distribuzione di vaccini e antigeni per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.
Per l'aggiornamento del capitolato tecnico e l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sara' cura del Ministero della sanita' impartire all'Istituto produttore le necessarie disposizioni.
 
Art. 6.
I prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti di cui agli articoli precedenti, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2000.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 dicembre 2000
Il direttore generale: Marabelli
 
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