IL DIRIGENTE del dipartimento della prevenzione - ufficio II
Visti gli articoli 28 e 29-ter del regolamento per la sanita' marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche, recante disposizioni per il rilascio rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti; Visto che ai sensi dell'art. 37 bis del ricordato regio decreto n. 636/1895 sono previsti periodici atti di revisione non superiori a cinque anni per il rinnovo della originaria autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato d'iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti; Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 2000 con il quale e' stata disposta la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati fino al 31 dicembre 1994; Visto l'esito delle procedure di revisione; Considerata la necessita' di pubblicare gli elenchi dei medici di bordo abilitati e supplenti le cui autorizzazioni e iscrizioni sono state confermate a seguito dell'esito favorevole delle procedure di revisione in base a quanto previsto dall'art. 6 del sopra richiamato decreto ministeriale 14 febbraio 2000; Decreta: Art. 1. E' approvato l'elenco dei medici di bordo abilitati e supplenti le cui autorizzazioni all'imbarco e iscrizioni sono confermate a seguito della revisione quinquennale disposta con decreto ministeriale 14 febbraio 2000. Tale elenco e' riportato negli allegati A (abilitati) e B (supplenti) al presente decreto, del quale fanno parte integrante. Il presente decreto verra' inoltrato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 7 marzo 2001 Il dirigente: Filippetti |