Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2001 (vai al sommario)
LEGGE 19 marzo 2001, n. 92
Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 291 sono inseriti i seguenti: "Art. 291-bis. - (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri). - 1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali e' punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione. Art. 291-ter. - (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri). - 1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena e' aumentata. 2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunita' del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore e' sorpreso insieme a due o piu' persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto e' connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumita'; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato societa' di persone o di capitali ovvero si e' avvalso di disponibilita' finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. 3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non puo' essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Art. 291-quater. - (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri). 1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'. 4. Se l'associazione e' armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento delle finalita' dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla meta' nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti"; b) l'articolo 301-bis e' sostituito dal seguente: "Art. 301-bis. - (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando). - 1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. 2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario. 3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i beni sequestrati sono ceduti ai fini della loro rottamazione mediante distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di rottamazione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri e' eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato e il ricevitore capo della dogana, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la rottamazione, in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, direttamente con una o piu' ditte del settore. 4. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o il ricevitore capo della dogana, prima di procedere all'affidamento in custodia giudiziale o alla rottamazione dei beni mobili di cui ai commi 1 e 3, devono chiedere preventiva autorizzazione all'organo dell'autorita' giudiziaria competente per il procedimento, che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla rottamazione, all'avente diritto e' corrisposta una indennita' sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro. 6. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 3. 7. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375. 8. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, reca: "Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale".
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 7 marzo
1985, n. 76 (Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi
lavorati):
"Art. 9. - Con decreti del Ministro delle finanze sono
fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al
pubblico dei tabacchi lavorati per chilogrammo
convenzionale. Per chilogrammo convenzionale si intendono
duecento sigari o quattrocento sigaretti ovvero mille
sigarette.
Per le sigarette le tabelle di cui al comma precedente
sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe
di prezzo piu' richiesta in base ai dati rilevati al 1
gennaio di ogni anno.
In sede di prima applicazione, per le sigarette, le
tabelle di cui al primo comma sono stabilite con
riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu'
richiesta in base ai dati rilevati alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Nella determinazione delle tabelle di cui ai commi
precedenti tutti gli importi sono arrotondati ad una lira.
Il decreto del Ministro delle finanze e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
- Si riporta il testo dell'art. 62-bis del codice
penale:
"Art. 62-bis (Circostanze attenuanti generiche). - Il
giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute
nell'art. 62, puo' prendere in considerazione altre
circostanze diverse, qualora le ritenga tali da
giustificare una diminuzione della pena. Esse sono
considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di
questo capo, come una sola circostanza, la quale puo' anche
concorrere con una o piu' delle circostanze indicate nel
predetto art. 62 [c.p. 114, 133]".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.



 
Art. 2.
(Estinzione dei reati di contrabbando di tabacchi lavorati)

1. Per i reati di contrabbando aventi ad oggetto quantitativi di tabacchi lavorati non superiori a 10 chilogrammi convenzionali, punibili con la sola pena della multa, il trasgressore puo' estinguere il reato effettuando il pagamento di una somma pari ad un decimo della multa applicabile, con un minimo di lire cinquecentomila. 2. Della facolta' di avvalersi della definizione in via amministrativa viene dato avviso al trasgressore con la notifica del primo atto di polizia giudiziaria redatto per l'accertamento del reato. 3. Il versamento della somma di cui al comma 1 deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica di cui al comma 2, presso l'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, ovvero presso il ricevitore capo della dogana competente per territorio, a seconda che l'accertamento venga effettuato al di fuori o all'interno degli spazi doganali. Ove il pagamento non sia effettuato direttamente, il trasgressore provvedera' ad inviare copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento all'ufficio competente entro i dieci giorni successivi al termine ultimo per il versamento, che e' di sessanta giorni. Fino alla scadenza dei termini di cui al presente comma, il procedimento penale rimane sospeso. 4. Il pagamento della somma di cui al comma 1 estingue il reato. Resta salvo l'obbligo del pagamento dei diritti doganali dovuti ai sensi dell'articolo 338 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 5. Il processo verbale, se riguarda violazioni per le quali puo' avere luogo la definizione in via amministrativa, e' trasmesso, a cura dell'organo verbalizzante, oltre che all'autorita' giudiziaria competente, all'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o al ricevitore capo della dogana, competenti alla gestione del contesto. 6. L'ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente per la gestione del contesto, qualora il trasgressore non si avvalga della definizione in via amministrativa, invia il processo verbale all'autorita' giudiziaria competente, secondo le norme del codice di procedura penale. 7. Nei casi di contrabbando di tabacchi lavorati e' disposta sempre la confisca amministrativa dei prodotti con provvedimento dell'ufficio competente alla definizione del contesto. 8. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 338 del sopra citato
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43:
"Art. 338 (Obbligo del pagamento dei diritti doganali).
- Il pagamento della multa o dell'ammenda non esime
dall'obbligo del pagamento dei diritti doganali, salvo il
caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia stata
sequestrata.
A tale pagamento e' obbligato, solidalmente con il
colpevole del contrabbando, anche il ricettatore.".
- Il decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375,
recante: "Adeguamento delle disposizioni concernenti il
contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri",
all'art. 1, recava: "Competenza dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato" e all'art. 2, recava:
"Invio dei processi verbali".



 
Art. 3
Custodia di tabacchi lavorati sequestrati

1. Salvo il compimento delle operazioni previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro di tabacchi lavorati emesso dall'autorita' giudiziaria non e' piu' assoggettabile a riesame, l'autorita' giudiziaria ordina la distruzione del tabacco lavorato sequestrato e dispone il prelievo di uno o piu' campioni, determinandone l'entita', con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364 del codice di procedura penale. La competente autorita' giudiziaria puo' autorizzare la consegna di un campione ai produttori nazionali ed esteri.
2. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 47-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.



Note all'art. 3:
- Il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, reca:
"Disposizioni concernenti criteri di applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i
contratti di trasferimento di titoli o valori e altre
disposizioni tributarie urgenti".
- La legge 6 febbraio 1992, n. 66, reca: "Conversione
in legge del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
recante disposizioni concernenti criteri di applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i
contratti di trasferimento di titoli o valori e altre
disposizioni tributarie urgenti".
- Si riporta il testo dell'art. 364 del codice di
procedura penale:
"Art. 364 (Nomina e assistenza del difensore). - 1. Il
pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio,
ovvero a ispezione o confronto cui deve partecipare la
persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a
norma dell' art. 375.
2. La persona sottoposta alle indagini priva del
difensore e' altresi' avvisata che e' assistita da un
difensore di ufficio, ma che puo' nominare uno di fiducia.
3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in
precedenza nominato e' dato avviso almeno ventiquattro ore
prima del compimento degli atti indicati nel comma 1 e
delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona
sottoposta alle indagini.
4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere
agli atti indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto
dall'art. 245.
5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi e' fondato
motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la
ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico
ministero puo' procedere a interrogatorio, a ispezione o a
confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al
difensore senza ritardo e comunque tempestivamente.
L'avviso puo' essere omesso quando il pubblico ministero
procede a ispezione e vi e' fondato motivo di ritenere che
le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano
essere alterati. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta'
del difensore d'intervenire.
6. Quando procede nel modi previsti dal comma 5, il
pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di
nullita', i motivi della deroga e le modalita' dell'avviso.
7. E' vietato a coloro che intervengono agli atti di
fare segni di approvazione o disapprovazione. Quando
assiste al compimento degli atti, il difensore puo'
presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e
riserve delle quali e' fatta menzione nel verbale.".
- La legge 22 marzo 1995, n. 85, reca: "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento
della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree
depresse".



 
Art. 4.
(Modifiche al codice penale)

1. Dopo l'articolo 337 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 337-bis (Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto). - Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumita' fisica degli operatori di polizia, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire venti milioni. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque altera mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumita' fisica degli operatori di polizia. Se il colpevole e' titolare di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l'attivita', alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attivita'".
 
Art. 5.
(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 33-bis, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera i) e' inserita la seguente: "i-bis) delitti previsti dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43". 2. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,", sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43". 3. All'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, il numero 1) e' sostituito dal seguente: "1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43".



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 33-bis del codice di
procedura penale, cosi' come modificato dal presente
articolo:
"Art. 33-bis (Attribuzioni del tribunale in
composizione collegiale). - 1. Sono attribuiti al tribunale
in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o
tentati:
a) delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera
a), sempre che per essi non sia stabilita la competenza
della corte di assise;
b) delitti previsti dal capo I del titolo II del
libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli
articoli 329, 331, comma 1, 332, 334 e 335;
c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-ter, 419,
420, comma 3, 426, 428, 429, comma 2, 430, 431, comma 2,
432, comma 3, 433, comma 3, 434, comma 2, 440, 449, comma
2, 452, comma 1, numeri 1 e 2, 499, 513-bis, 564, 578,
comma 1, da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione
non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-bis,
609-quater, 609-octies, 644, 648-bis e 648-ter del codice
penale;
d) delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e
2637 del codice civile, nonche' dalle disposizioni che ne
estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in
essi indicati;
e) delitti previsti dagli articoli 1135, 1136, 1137,
1138 e 1153 del codice della navigazione approvato con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;
g) delitti previsti dagli articoli 216, 223 e 228
della legge 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare,
nonche' dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione
a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
h) delitti previsti dall'art. 1 del decreto
legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, in materia di
associazioni di carattere militare;
i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n.
645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale
della Costituzione;
i-bis) delitti previsti dall'art. 291-quater del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
l) delitto previsto dall'art. 18 della legge
22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione
volontaria della gravidanza;
m) delitto previsto dall'art. 2 della legge
25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;
n) delitto previsto dall'art. 29, comma 2 della legge
13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di
prevenzione;
o) delitto previsto dall'art. 12-quinquies, comma 1
della legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di
trasferimento fraudolento di valori;
p) delitti previsti dall'art. 6, commi 3 e 4 della
legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione
razziale, etnica e religiosa;
q) delitti previsti dall'art. 25, comma 1 della legge
9 luglio 1990, n. 185, e dall'art. 10 della legge
l8 novembre 1995, n. 496, in materia di armamenti ed armi
chimiche.
2. Sono attribuiti altresi' al tribunale in
composizione collegiale i delitti puniti con la pena della
reclusione superiore nel massimo a venti anni. Per la
determinazione della pena si ha riguardo al massimo della
pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o
tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena
stabilito per le circostanze aggravanti.".
- Si riporta il testo dell'art. 51 del codice di
procedura penale, cosi' come modificato dal presente
articolo:
"Art. 51 (Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1. Le
funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di
primo grado dai magistrati della procura della Repubblica
presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello o presso la
corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal
comma 1, lettera a) sono esercitate dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello. Nei casi di
avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono esercitate dai
magistrati della direzione nazionale antimafia.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice
competente a norma del capo II del titolo I.
3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del
codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti
dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
dall'art. 291-quater del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a) sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, se ne fa
richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore
generale presso la corte di appello puo', per giustificati
motivi, dispone che le funzioni di pubblico ministero per
il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato
dal procuratore della Repubblica presso il giudice
competente.".
- Si riporta il testo dell'art. 407 del codice di
procedura penale cosi' come modificato dal presente
articolo:
"Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini
preliminari). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 393,
comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo'
comunque superare diciotto mesi.
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello
stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18
aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74
del testo unico, delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale
nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
b) notizie di reato che rendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti
tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero;
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
dell'art. 371.
3. Qualora il pubblico ministero non abbia esercitato
l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine
stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di
indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono
essere utilizzati.".



 
Art. 6.
(Modifiche all'ordinamento penitenziario)

1. All'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "416-bis e 630 del codice penale" sono inserite le seguenti: ", 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43"; nell'ultimo periodo, dopo le parole: "629, secondo comma, del codice penale" sono inserite le seguenti: ", 291-ter del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,".



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta'", cosi' come modificato dal
presente articolo:
"Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e
accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
taluni delitti). - 1. Fermo quanto stabilito dall'art.
13-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82,
l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, e
le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI
della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatta eccezione per la
liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti
e internati per delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale
ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
previste dallo stesso articolo nonche' per i delitti di cui
agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, 291-quater
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'art. 74, decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano
con la giustizia a norma dell'art. 58-ter. Quando si tratta
di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai
quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti
previste dagli articoli 62, numero 6), anche qualora il
risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di
condanna, o 114 del codice penale, ovvero la disposizione
dell'art. 116, secondo comma, dello stesso codice, i
benefici suddetti possono essere concessi anche se la
collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente
irrilevante purche' siano stati acquisiti elementi tali da
escludere in maniera certa l'attualita' dei collegamenti
con la criminalita' organizzata. Quando si tratta di
detenuti o internati per delitti commessi per finalita' di
terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale
ovvero di detenuti o internati per i delitti di cui agli
articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma del
codice penale, 291-ter del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, 416 realizzato allo scopo di commettere delitti
previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e
dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies del codice penale e all'art. 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del
predetto testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti
possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali
da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la
criminalita' organizzata o eversiva.
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di
sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per
il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di
detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide
trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
Al suddetto comitato provinciale puo' essere chiamato a
partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui
il condannato e' detenuto.
2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
comma 1, terzo periodo, il magistrato di sorveglianza o il
tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate
informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide
trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
3. Quando il comitato ritiene che sussistano
particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in
ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
giudice e il termine di cui al comma 2 e' prorogato di
ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed
informazioni da parte dei competenti organi centrali.
3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
premio e le misure alternative alla detenzione previste dal
capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed
internati per delitti dolosi quando il Procuratore
nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica,
d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al
luogo di detenzione o internamento, l'attualita' di
collegamenti con la criminalita' organizzata. In tal caso
si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.".



 
Art. 7.
(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
ed alla legge 18 gennaio 1994, n. 50)

1. L'articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. Al fine di combattere il contrabbando dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale e le collegate organizzazioni criminali anche internazionali, l'Amministrazione finanziaria e i produttori di tabacchi lavorati che abbiano stipulato contratti con l'Amministrazione finanziaria per l'importazione, la produzione, la distribuzione o la vendita dei loro prodotti nel territorio dello Stato, ovvero facciano ricorso ai depositi di cui all'articolo 1 della legge 10 dicembre 1975, n. 724, anche in caso di cessione della utilizzazione di marchi, devono vigilare sulla effettiva immissione al consumo della merce nel Paese dichiarato come destinatario finale. A tale fine i produttori devono adottare un sistema di identificazione dei prodotti che consenta di individuare, relativamente ai tabacchi lavorati introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato fin dal pacchetto di sigarette, la data, il luogo di produzione, il macchinario, il turno di produzione, il Paese di origine delle spedizioni, il mercato finale di destinazione, nonche' il primo acquirente dei prodotti. I produttori devono comunicare tali sistemi di identificazione all'Amministrazione finanziaria entro trenta giorni dalla definizione o modifica degli stessi. 2. Per attuare le finalita' di cui al comma 1, la contabilizzazione e l'ispezione di tabacchi lavorati introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato, di produzione nazionale o estera sottoposti a sequestro, sono disciplinate secondo le seguenti modalita': a) per ogni sequestro da 2.000 chilogrammi o piu', i prodotti sono contabilizzati, entro trenta giorni dalla data del sequestro, per marca e tipo di prodotto, codice di identificazione, quantita' e luogo del sequestro e ogni altra informazione o documentazione disponibile, ritenuta utile per identificare il primo acquirente; b) le informazioni di cui alla lettera a) sono comunicate ai produttori interessati entro quindici giorni dalla avvenuta operazione di contabilizzazione; c) con riferimento a sequestri pari o superiori a 2.000 chilogrammi, i produttori nazionali o esteri, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera b), devono provvedere ad una ispezione della merce sequestrata. Con riferimento a sequestri individuali inferiori a 2.000 chilogrammi, questi saranno aggregati e quando l'ammontare aggregato sara' uguale o superiore a 50.000 chilogrammi, verra' effettuata una ispezione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'inventario e, in ogni caso, ogni sei mesi; d) lo scopo delle ispezioni di cui alla lettera c) e' di classificare ulteriormente i prodotti in base alle specifiche tecniche degli stessi ed agli impianti di produzione, al fine di stabilire la data e il luogo di produzione, il Paese di origine delle spedizioni, il mercato finale di destinazione dichiarato, il primo acquirente, nonche' ogni altra utile informazione sulla cessione dei prodotti, sulle modalita' di vendita e di pagamento e su eventuali soggetti intermediari. Scopo dell'ispezione e' anche stabilire se i prodotti sono contraffatti o fabbricati con l'utilizzo illegittimo dei marchi; e) le informazioni di cui alla lettera d) devono essere comunicate dai produttori all'Amministrazione finanziaria entro quindici giorni dall'ispezione della merce sequestrata. 3. Il Ministero delle finanze predispone, di intesa con i produttori, un rapporto semestrale in cui sono raccolte tutte le informazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2. 4. In base ai rapporti di cui al comma 3, il Ministero delle finanze ed i produttori nazionali ed esteri devono studiare, di volta in volta, le azioni piu' efficaci per l'eliminazione del contrabbando di tabacchi lavorati introdotti nel territorio dello Stato. 5. Qualora i produttori nazionali ed esteri non abbiano applicato gli appositi sistemi di identificazione dei prodotti di cui al comma 1, ovvero abbiano violato gli obblighi di cui al comma 2, lettere c) ed e), l'Amministrazione finanziaria, entro quindici giorni dalla notizia, da' comunicazione ai produttori della rilevata violazione. 6. I produttori che commettono le violazioni di cui al comma 5 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire trecento milioni a lire un miliardo. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di aumentare quest'ultimo importo da due a cinque volte, quando l'autorita' demandata all'applicazione della sanzione ha motivo di ritenere che, in considerazione della capacita' patrimoniale e del volume d'affari del produttore, la misura massima risulti inefficace". 2. Il sistema di identificazione dei prodotti, di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere definito dai produttori di tabacchi lavorati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. L'articolo 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, e' abrogato. 4. L'articolo 3 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Nei confronti dei soggetti sorpresi alla guida di mezzi terrestri o navali in flagranza del reato di cui all'articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la competente autorita' dispone la sospensione dei documenti di guida relativi agli stessi mezzi per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a cinque mesi. 2. Ove al momento della commissione del reato di cui al comma 1 non sia possibile procedere al ritiro dei documenti di guida, la sospensione e' disposta per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni. 3. Qualora i soggetti denunciati siano condannati con sentenza passata in giudicato, i documenti di guida sono revocati in via definitiva". 5. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973," sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni," e le parole: "con decreto del Ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministro delle finanze o per sua delega". 6. All'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, come modificato dal comma 5 del presente articolo, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. L'inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o di chiusura, previsti ai commi 1, 2 e 3, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da venti milioni a cento milioni di lire". 7. L'articolo 6 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, e' abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino;

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 6333-bis):
Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato
dall'aula il 5 luglio 2000, degli articoli 1, 2, 3 e 4 del
disegno di legge n. 6333, di iniziativa del Ministro delle
finanze (Visco).
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 5 luglio 2000 con pareri delle commissioni I,
V, VI, IX, X e XIV.
Esaminato dalla II commissione il 25 luglio 2000.
Esaminato in aula l'11 dicembre 2000 e approvato il 17
gennaio 2001 in un testo unificato con i numeri 6419 (Fini
ed altri); 6613 (Martinat); 6845 (Casini ed altri).
Senato della Repubblica (atto n. 4957):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
referente, il 30 gennaio 2001, con pareri delle commissioni
I, III, V, VI, VIII, X e Giunta affari delle Comunita'
europee.
Esaminato dalla II commissione il 7, 8 e 14 febbraio
2001.
Esaminato in aula e approvato il 7 marzo 2001.



Note all'art. 7:
- Il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, e' gia'
citato in nota all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 5, cosi' come
modificato dal presente articolo, della legge 18 gennaio
1994, n. 50, recante "Modifiche alla disciplina concernente
la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati":
"Art. 5. - 1. Ove all'interno di esercizi commerciali o
di esercizi pubblici sia contestata nei confronti dei
titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o
la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle
disposizioni del citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, e
successive modjficazioni o di altre leggi speciali in
materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in
violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e
successive modificazioni, in aggiunta alle specifiche
sanzioni previste e' disposta, dal Ministro delle finanze o
per sua delega, la chiusura dell'esercizio ovvero la
sospensione della licenza o dell'autorizzazione
dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni
e non superiore ad un mese.
2. Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la
sospensione e' disposta per un periodo non inferiore ad un
mese e non superiore a due mesi.
3. Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga piu'
di due volte, puo' essere disposta la chiusura definitiva
dell'esercizio.
4. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 e'
ammesso ricorso amministrativo.
4-bis. L'inosservanza dei provvedimenti di sospensione
della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o di
chiusura, previsti ai commi 1, 2 e 3, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da venti milioni a cento
milioni di lire.".



 
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