Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2001 (vai al sommario)
LEGGE 23 marzo 2001, n. 93
Disposizioni in campo ambientale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
(Rifinanziamento delle leggi 8 ottobre 1997, n. 344,
e 9 dicembre 1998, n. 426)

1. Per la prosecuzione delle attivita' di cui agli articoli 2 e 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, e' autorizzata per l'anno 2001 la spesa complessiva di lire 16.800 milioni, ripartita in lire 6.000 milioni per l'articolo 2 ed in lire 10.800 milioni per l'articolo 3. 2. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' autorizzata la spesa di lire 33.000 milioni per l'anno 2000, di lire 93.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 32.000 milioni per l'anno 2002.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidnte dela Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o dalle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Gli articoli 2 e 3 della legge 8 ottobre 1997, n.
344, recante "Disposizioni per lo sviluppo e la
qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo
ambientale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre
1997, n. 239 (supplemento ordinario) sono i seguenti:
"Art. 2 (Promozione delle tecnologie pulite e dello
sviluppo della sostenibilita' urbana). - 1. Il Ministro
dell'ambiente assegna annualmente i premi per lo sviluppo
delle tecnologie pulite in relazione ai processi e prodotti
industriali, la sostenibilita' ambientale delle aree
urbane, la riduzione ed il recupero dei rifiuti, anche al
fine di rafforzare ed indirizzare la diffusione di
interventi innovativi in aree urbane per la gestione
sostenibile e consapevole di ambiti territoriali
particolarmente degradati, ivi comprese le azioni per le
citta' amiche dell'infanzia. Gli interventi relativi alle
aree urbane dovranno svilupparsi seguendo i principi del
"Piano d'azione di Lisbona", approvato da rappresentanti
delle citta' d'Europa a Lisbona l'8 ottobre 1996 a
conclusione dei lavori della Seconda conferenza europea
sulle citta' sostenibili. L'assegnazione dei premi di cui
al primo periodo e' riservata per i due terzi alle piccole
e medie imprese.
2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentite le competenti
commissioni parlamentari, definisce i criteri per
l'individuazione dei premi di cui al comma 1 nonche' le
modalita' procedurali per lo svolgimento dei relativi
concorsi.
3. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1,
il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi del supporto
tecnico dell'ANPA, dei comuni, delle aziende pubbliche di
servizi o di loro organismi associativi.
4. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1
e' autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni
1997, 1998 e 1999.".
"Art. 3 (Informazione, educazione ambientale e
sensibilizzazione). - 1. Per il proseguimento ed il
potenziamento delle attivita' di educazione, informazione e
sensibilizzazione ambientale, anche attraverso
l'organizzazione di specifiche campagne, la predisposizione
e la diffusione della relazione sullo stato dell'ambiente,
lo sviluppo di strumenti informatici per le attivita' di
informazione ed educazione ambientale, e' autorizzata la
spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Una quota
della somma di cui al periodo precedente, pari a lire 300
milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, e'
destinata ai programmi di cooperazione regionale,
finalizzati a sviluppare azioni di educazione e
sensibilizzazione nel bacino del Mediterraneo, cofinanziati
dall'Unione europea.".
- L'art. 1 delle legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante
"Nuovi interventi in campo abientale", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291, e' il
seguente:
"Art. 1 (Interventi di bonifica e ripristino ambientale
dei siti inquinati). - 1. Al fine di consentire il concorso
pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e
ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree
e specchi d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari
in concessione, anche in caso di loro dismissioni, nei
limiti e con i presupposti di cui all'art. 17, comma 6-bis,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, nonche' per gli impegni attuativi
del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui
alla deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
1998, del piano straordinario di completamento e
razionalizzazione dei sistemi di collettamento e
depurazione di cui all'art. 6 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, e degli accordi e contratti di
programma di cui all'art. 25 del citato decreto legislativo
n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di impegno
ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno
1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di
lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000. Per le
medesime finalita' e' altresi' autorizzata la spesa di lire
130.000 milioni per l'anno 2000; per gli anni successivi al
finanziamento degli interventi di cui al presente articolo
si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma
1 possono concorrere le ulteriori risorse destinate dal
CIPE al finanziamento di progetti di risanamento
ambientale, nonche' quelle attribuite al Ministero
dell'ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi
disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno
1994-1999.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 1 e per la utilizzazione delle relative risorse
finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari, un programma nazionale di
bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che
individua gli interventi di interesse nazionale, gli
interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di
finanziamento dei singoli interventi e le modalita' di
trasferimento delle relative risorse. Il programma tiene
conto dei limiti di accettabilita', delle procedure di
riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale
di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
4. Sono considerati primi interventi di bonifica di
interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree
industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti
sono perimetrati, sentiti i comuni interessati dal Ministro
dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'art. 18,
comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni:
a) Venezia (Porto Marghera);
b) Napoli orientale;
c) Gela e Priolo;
d) Manfredonia;
e) Brindisi;
f) Taranto;
g) Cengio e Saliceto;
h) Piombino;
i) Massa e Carrara;
l) Casal Monferrato;
m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano
(Caserta-Napoli);
n) Pitelli (La Spezia);
o) Balangero;
p) Pieve Vergonte.
5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del
programma di cui al comma 3, determina altresi' le
modalita' per il monitoraggio e il controllo, con la
partecipazione delle regioni interessate, delle attivita'
di realizzazione delle opere e degli interventi previsti
nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le
procedure per la revoca dei finanziamenti e per il
riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili,
assicurando il rispetto dell'originaria allocazione
regionale delle risorse. Per le attivita' di cui al
presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA) e delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente (ARPA).
6. Gli enti territoriali competenti, sulla base del
programma di cui al comma 3, sono autorizzati a contrarre
mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la
Cassa depositi e prestiti e altri istituti di credito. Le
regioni sono autorizzate a corrispondere, sulla base di
apposita rendicontazione degli enti territoriali
competenti, direttamente agli istituti mutuanti interessati
le rate di ammortamento per capitale e interessi,
avvalendosi delle quote di limiti di impegno
rispettivamente assegnate dal Ministero dell'ambiente.
7. Nel caso di cambio di destinazione, dei siti oggetto
degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale ovvero di alienazione entro dieci
anni dall'effettuazione degli stessi in assenza di cambio
di destinazione, il contributo di cui all'art. 17, comma
6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni e' restituito allo Stato in misura
adeguata all'aumento di valore con seguito dall'area al
momento del cambio di destinazione, ovvero della sua
cessione, rispetto a quello dell'intervento di bonifica e
ripristino ambientale. Con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, verranno
determinati i criteri e le modalita' della restituzione.
8. All'art. 17, comma 1, alinea, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "il
Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti: ",
avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA),".
9. (Omissis).
10. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al
comma 15-bis dell'art. 17 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22 introdotto dal comma 9 del presente
articolo, e' emanato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
11. (Omissis).
12. All'art. 22, comma 5, lettera a), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole:
"priorita' degli interventi" sono aggiunte le seguenti:
", basato su un criterio di valutazione del rischio
elaborato dall'ANPA".
13. All'art. 22, comma 7, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le
parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti:
"entro due anni".
14. All'art. 57, comma 5, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le
parole: "devono conformarsi alle disposizioni del presente
decreto entro tre mesi dal termine di cui all'art. 33,
comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "devono
conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro e
non oltre il 31 dicembre 1998".
15. (Omissis).
16. All'art. 11, comma 3, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono
soppresse le parole: " derivanti dalle lavorazioni
industriali e artigianali" e sono aggiunte, alla fine
dell'ultimo periodo, le seguenti: "limitatamente alla
quantita' conferita".
17. (Omissis).
18. All'onere di cui al comma 17 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente.
19. (Omissis).
20. (Omissis).
21. All'art. 42, comma 2, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, la lettera c) e' abrogata.
22. All'art. 48, comma 1, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole:
", i beni di cui all'art. 44 e i rifiuti di cui agli
articoli 45 e 46".
23. Fino al 1 gennaio 2000 e salvo diverso accordo tra
enti locali e gestori del servizio, l'applicazione e la
riscossione del corrispettivo della raccolta e dello
smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono effettuate
dall'ente locale secondo le disposizioni dell'art. 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
24. All'art. 51, comma 2, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse la parola: "propri"
e le parole da: ", ovvero effettuano" fino alla fine del
comma.
25. (Omissis).
26. Al fine di consentire il completamento delle
attivita' assegnate al gruppo tecnico di cui all'art. 6,
comma 7, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per
ciascuno degli anni 1999 e 2000.
27. All'art. 49, comma 5, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", prevedendo disposizioni transitorie per
garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato
e della tariffa ed il graduale raggiungimento
dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti urbani da parte dei comuni".
28. All'art. 49, comma 1, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "1 gennaio 1999" sono
sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2000".



 
Art. 2.
(Disposizioni per le agenzie regionali per l'ambiente)

1. Per le finalita' indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e' autorizzata la spesa di lire 22,1 miliardi per l'anno 2001 e di lire 17,1 miliardi per l'anno 2002. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, successivamente, le competenti Commissioni parlamentari, le predette risorse sono assegnate all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovvero, fino all'effettiva operativita' di quest'ultima, all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente secondo le modalita' indicate nel decreto stesso allo scopo di: a) assicurare uno standard minimo omogeneo di controlli sull'ambiente e sul territorio di attivita' informative e tecniche di supporto all'attuazione delle normative nazionali e regionali; b) finanziare lo sviluppo delle agenzie regionali, secondo i progetti proposti dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ovvero, fino all'effettiva operativita' di quest'ultima, dall'ANPA, volti a organizzare come sistema integrato a rete la struttura della funzionalita' delle agenzie regionali e nazionali; c) adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori per i controlli ambientali; d) realizzare il coordinamento del sistema informativo ambientale, ivi compresa la cartografia geologica e geotematica, con i sistemi informativi geologici per la realizzazione di carte del rischio idrogeologico. 2. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita' indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61". 3. I soggetti titolari degli organi dell'ANPA cessano dall'incarico alla data di emanazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui al comma 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Note all'art. 2:
- L'art. 3, comma 5 del decreto-legge 4 dicembre 1993,
n. 496, recante "Disposizioni urgenti sulla
riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente",
convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994,
n. 61, e' il seguente:
"5. Le agenzie di cui al presente articolo collaborano
con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di
cui all'art. 1, cui prestano, su richiesta, supporto
tecnico in attuazione delle convenzioni di cui al comma 3
del medesimo art. 1. In attesa dell'attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale delle
Agenzie di cui al presente articolo e' confermato il
trattamento giuridico ed economico in godimento".
- L'art. 1, comma 1, lettera b) del citato
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 e' il seguente:
"b) le attivita' di indirizzo e coordinamento tecnico
nei confronti delle Agenzie di cui all'art. 3 allo scopo di
rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie
operative per l'esercizio delle competenze ad esse
spettanti;".
- L'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203
(supplemento ordinario), come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle
forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge i compiti e le attivita'
tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la
protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse
idriche e della difesa del suolo, ivi compresi
l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici
nazionali e interregionali.
3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni
dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di
quelle del servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto dell'agenzia, emanato ai sensi dell'art.
8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale
rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del
direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto
prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di
quattro membri, di cui due designati dal Ministero
dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina
inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra
indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita'
indicate dagli articoli 3, comma 5, e 1, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994,
n. 61.
5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la Protezione
dell'Ambiente, i Servizi tecnici nazionali istituiti presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo
personale e le relative risorse sono assegnate
all'agenzia".



 
Art. 3.
(Contributi ad organismi internazionali per l'ambiente)

1. Per il pagamento della quota associativa dell'Italia all'Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN) e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2000. 2. Per le attivita' previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2001. 3. Per l'esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, di cui alla legge 3 novembre 1994, n. 640, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 e di lire 800 milioni a decorrere dal 2001. 4. Per l'attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, nonche' per il funzionamento della Consulta Stato-regioni dell'arco alpino, di cui alla legge 14 ottobre 1999, n. 403, e' autorizzata la spesa, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente di lire 600 milioni per l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 della citata legge n. 403 del 1999 e di lire 400 milioni per il funzionamento della Consulta Stato-regioni di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 403 del 1999. Nel biennio 2001-2002 di presidenza italiana e' assegnato un ulteriore finanziamento di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinato all'attuazione della Convenzione.



Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372,
recante: "Attuazione della direttiva 96/61/CE, relativa
alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1999, n.
252.
- La legge 3 novembre 1994, n. 640, recante: "Ratifica
ed esecuzione della convenzione sulla valutazione
dell'impatto abientale in un contesto transfrontaliero, con
annessi, fatto a Esfoo il 25 febbraio 1991, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 22 novembre 1994, n. 273
(supplemento ordinario).
- Gli articoli 1 e 3 della legge 14 ottobre 1999, n.
403, recante: "Ratifica ed esecuzione della convenzione per
la protezione delle arti con allegati e processo verbale di
modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il
7 novembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
8 novembre 1999, n. 262 (supplemento ordinario) sono i
seguenti:
"Art. 1. - 1. Il Presidente della Repubblica e'
autorizzato a ratificare la Convenzione per la protezione
delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del
6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991".
"Art. 3. - 1. L'attuazione della Convenzione di cui
all'art. 1 e' attribuita al Ministero dell'ambiente,
d'intesa con i Ministeri interessati ai relativi specifici
Protocolli e d'intesa con la Consulta Stato-regioni
dell'Arco alpino di cui al comma 2, alla quale devono
essere sottoposti i protocolli, nella fase di negoziazione,
prima della loro approvazione in sede internazionale.
2. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino e'
composta dal presidente o dall'assessore delegato di
ciascuna regione o provincia autonoma del sistema
territoriale dell'Arco alpino, da un rappresentante della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome, da due rappresentanti dell'unione nazionale
comuni comunita' ed enti montani (UNCEM), da due
rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), da due rappresentanti dell'unione delle
province d'Italia (UPI) e dal sottosegretario delegato per
ognuna delle seguenti amministrazioni: Ministero
dell'ambiente, Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, Ministero per le politiche agricole,
Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero dei
lavori pubblici, Ministero dell'interno, Ministero per i
beni e le attivita' culturali, Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino viene
periodicamente convocata dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
4. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino individua
le strutture regionali e locali preposte all'attuazione
della Convenzione di cui all'art. 1 e dei relativi
specifici Protocolli.
5. Sono fatti salvi i poteri e le prerogative delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome sulla
base degli statuti e delle relative norme di attuazione.
6. All'onere derivante per il bilancio dello Stato
dall'istituzione e dal funzionamento della Consulta
Stato-regioni dell'Arco alpino si fa fronte mediante
utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4".



 
Art. 4.
(Emissioni di gas serra)

1. I programmi di cooperazione bilaterale per l'Italia con gli Stati dell'Europa centro-orientale e con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, di cui alla legge 16 luglio 1993, n. 255, al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, ed al decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, devono contenere una valutazione preliminare degli effetti degli stessi programmi sulle emissioni di gas serra.



Note all'art. 4:
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 recante: "Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in
via di sviluppo" e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49.
- La legge 16 luglio 1993, n. 255 recante:
"Interpretazione autentica dell'art. 3, comma 3, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 in materia di attuazione
delle iniziative di cooperazione allo sviluppo" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1993, n. 176.
- Il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543 recante:
"Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore
degli interventi nei Paesi in via di sviluppo" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1993, n.
304 e convertito, con modificazioni, dalla legge
17 febbraio 1994, n. 121 (Gazzetta Ufficiale 22 febbraio
1994, n. 43).
- Il decreto-legge 1 luglio 1996, n. 347 recante:
"Differimento di termini previsti da disposizioni
legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e
norme relative ad impegni internazionali ed alla
cooperazione allo sviluppo" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 luglio 1996, n. 153 e convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426 (Gazzetta
Ufficiale 17 agosto 1996, n. 192).



 
Art. 5
Personale del Ministero dell'ambiente
e norme sulle risorse umane

1. Le lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, sono sostituite dalle seguenti: "b) i posti resi disponibili nelle qualifiche funzionali a seguito
delle procedure previste dalla lettera a) sono coperti con
l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti
in liquidazione in servizio presso il Ministero dell'ambiente,
previa verifica dei requisiti richiesti; c) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione
organica del Ministero dell'ambiente sono coperti attraverso il
passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali
immediatamente inferiori che non abbia gia' conseguito il
passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui
alla lettera a), previo accertamento dei titoli richiesti per la
qualifica da ricoprire con le stesse procedure previste dalla
lettera a). Per il passaggio nelle qualifiche funzionali IV e V la
predetta percentuale e' elevata al 70 per cento; c-bis) i rimanenti posti disponibili, ivi compresi quelli
eventualmente liberatisi attraverso il passaggio di qualifiche,
sono coperti, nel rispetto dell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, con le modalita' di seguito riportate,
indicate in ordine di priorita':
1) mobilita' del personale gia' dipendente da altre
amministrazioni dello Stato;
2) mediante ricorso, secondo l'ordine di graduatoria, agli idonei
dei concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni dello Stato e
degli enti pubblici nazionali approvate nell'ultimo quadriennio
decorrente dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione sulla base di criteri adottati con decreto del
Ministro dell'ambiente in relazione alle esigenze dei servizi ed
uffici del Ministero dell'ambiente;
3) mediante procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VI,
VII e VIII;".
2. In relazione all'incremento ed alla accresciuta complessita' dei compiti assegnati al Ministero dell'ambiente e allo scopo di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive risorse pari a lire 1.000 milioni a decorrere dal 2001. Le modalita' di ripartizione e di erogazione del suddetto importo saranno determinate nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa prevista dall'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.



Note all'art. 5:
- Il nuovo testo dell'art. 6 della citata legge
8 ottobre 1997, come modificato dalla presente legge e' il
seguente:
"Art. 6 (Ampliamento della pianta organica). - 1. Al
fine di migliorare la funzionalita' del Ministero
dell'ambiente la dotazione organica dello stesso e'
rideterminata in novecento unita' secondo la tabella
allegata alla presente legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente formulata
di intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro per
la funzione pubblica, sono determinati i profili
professionali.
3. Alla copertura dei posti previsti dal comma 1 e
determinati ai sensi del comma 2, si provvede
prioritariamente mediante ricorso alle procedure di
mobilita' da espletare entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Alla copertura dei posti determinati ai sensi del
comma 2 e non coperti con le procedure di cui al comma 3,
si provvede anche in deroga all'art. 1, comma 45, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le seguenti modalita':
a) il 40 per cento dei posti aggiuntivi, determinati
dalla differenza fra il numero di personale in ruolo alla
data del 30 maggio 1997, e la nuova dotazione organica di
cui al comma 1, del presente articolo, previsti per le
qualifiche funzionali VI, VII, VIII e IX e' coperto
attraverso il passaggio del personale gia' inquadrato nelle
qualifiche immediatamente inferiori, previo corso di
riqualificazione professionale, da effettuare con le
modalita' richiamate dall'art. 12, comma 1, lettera s),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e con accertamento dei
titoli richiesti per la qualifica da ricoprire;
b) i posti resi disponibili nelle qualifiche
funzionali a seguito delle procedure previste dalla lettera
a) sono coperti con l'inserimento nei ruoli del personale
proveniente dagli enti posti in liquidazione in servizio
presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei
requisiti richiesti;
c) il 30 per cento dei posti residui nella
complessiva dotazione organica del Ministero dell'ambiente
sono coperti attraverso il passaggio del personale
appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente
inferiori che non abbia gia' conseguito il passaggio di
qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla
lettera a), previo accertamento dei titoli richiesti per la
qualifica da ricoprire con le stesse procedure previste
dalla lettera a). Per il passaggio nelle qualifiche
funzionali IV e V la predetta percentuale e' elevata al 70
per cento;
c-bis) i rimanenti posti disponibili, ivi compresi
quelli eventualmente liberatisi attraverso il passaggio di
qualifiche, sono coperti, nel rispetto dell'art. 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le modalita' di seguito
riportate, indicate in ordine di priorita':
1) mobilita' del personale gia' dipendente da altre
amministrazioni dello Stato;
2) mediante ricorso, secondo l'ordine di
graduatoria, agli idonei dei concorsi pubblici indetti
dalle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici
nazionali approvate nell'ultimo quadriennio decorrente
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
sulla base di criteri adottati con decreto del Ministro
dell'ambiente in relazione alle esigenze dei servizi ed
uffici del Ministero dell' ambiente;
3) mediante procedure concorsuali per le qualifiche
funzionali VI, VII e VIII;
d) i due posti aggiuntivi nella qualifica di
dirigente generale vengono coperti mediante contratto di
durata quinquennale ai sensi dell'art. 21, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei confronti
di esperti particolarmente qualificati in materie attinenti
alle funzioni da svolgere, anche appartenenti alle
categorie indicate al comma 1 del citato art. 21;
e) i posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente
vengono coperti:
1) mediante inquadramento di dirigenti di enti
pubblici territoriali e di aziende sanitarie locali in
servizio presso il Ministero dell'ambiente e preposti con
atto formale ad uffici di livello dirigenziale alla data
del 31 dicembre 1996. L'inquadramento avviene, a domanda,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con provvedimento del Ministro
dell'ambiente, con salvezza degli effetti economici,
giuridici, dell'anzianita' e della qualifica;
2) mediante procedure concorsuali, estendendo alle
qualifiche relative alle professionalita' amministrative
quanto disposto dal comma 1, ultimo periodo, dell'art. 28
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
mantenendo per la percentuale dei posti da riservare al
personale dipendente del Ministero dell'ambiente le
modalita' di cui all'art. 19, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n.
439;
f) le unita' di personale proveniente dagli enti
posti in liquidazione e attualmente in servizio presso il
Ministero dell'ambiente non inquadrate secondo le procedure
previste dalle lettere b) e c) del presente comma, alla
data del 30 novembre 1998, sono poste in ruolo in base alle
disponibilita' di organico e secondo la qualifica
funzionale posseduta presso l'ANPA.
5. Per l'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 4.000
milioni per l'anno 1997, in lire 10.200 milioni per l'anno
1998 ed in lire 19.110 milioni a decorrere dall'anno 1999.
- L'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego", a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30 (supplemento ordinario) e'
il seguente:
"Art. 45 (Contratti collettivi nazionali e
integrativi). - 1. La contrattazione collettiva si svolge
su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle
relazioni sindacali.
2. Gli atti interni di organizzazione aventi riflessi
sui rapporti di lavoro formano oggetto delle procedure di
informazione e di esame regolate dall'art. 10 e dai
contratti collettivi.
3. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le
confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 47-bis,
comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione
collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini.
I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma
relativamente a uno o piu' comparti. Resta fermo per l'area
contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto
previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modifiche. Agli accordi che
definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano
le procedure di cui all'art. 46, comma 5. Per le figure
professionali che, in posizione di elevata responsabilita',
svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione
ad albi oppure tecnico-scientifici e di ricerca, sono
stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti
collettivi di comparto.
4. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
con il settore privato, la durata dei contratti collettivi
nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i
rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche
amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione
collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle
materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito
territoriale e riguardare piu' amministrazioni. Le
pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede
decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto
con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o
che comportino oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non
possono essere applicate.
5. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi
dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti".



 
Art. 6
Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale

1. La commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dal 1° gennaio 2001 e' incrementata di venti unita'. Per far fronte al relativo onere e' autorizzata la spesa di lire 2.750 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.



Nota all'art. 6:
- L'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello stato (legge finanziaria 1988) pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 marzo
1988, n. 61, e' il seguente:
"Art. 18. - 1. In attuazione della legge 8 luglio 1986,
n. 349, ed in attesa della nuova disciplina relativa al
programma triennale di salvaguardia ambientale, e'
autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi
per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso,
di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale,
contenente:
a) interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi
ambientale, di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n.
349 (122/a), per lire 160 miliardi, secondo quanto previsto
per l'annualita' 1988 dalla tabella D della presente legge;
b) finanziamento dei progetti e degli interventi per
il risanamento del bacino idrografico padano, nonche' dei
progetti relativi ai bacini idrografici interregionali e
dei maggiori bacini idrografici regionali; la relativa
autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300 miliardi
per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti
relativi agli altri bacini;
c) in attesa dell'approvazione della legge-quadro sui
parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione, con le
procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n.
349 dei parchi nazionali del Pollino delle Dolomiti
Bellunesi, dei monti Sibillini, e, d'intesa con la regione
Sardegna, del parco marino del golfo di Orosei nonche',
d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi
nazionali o interregionali, si applicano, per i parchi
nazionali cosi' istituiti, in quanto compatibili, le nuove
norme vigenti per il Parco nazionale d'Abruzzo, in
particolare per la redazione ed approvazione dei piani
regolatori, per la redazione ed approvazione dello statuto
e per l'amministrazione e gestione del parco; la relativa
autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi;
d) concessione di un contributo straordinario di 5
miliardi ciascuno all'ente Parco nazionale del Gran
Paradiso e all'ente Parco nazionale d'Abruzzo;
e) progettazione ed avvio della realizzazione di un
sistema informativo e di monitoraggio ambientale
finalizzato alla redazione della relazione sullo stato
dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui
agli art. 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio
1986, n. 349, anche attraverso il coordinamento a fini
ambientali dei sistemi informativi delle altre
amministrazioni ed enti statali, delleregioni, degli enti
locali e delle unita' sanitarie locali; nonche'
completamento del piano generale di risanamento delle acque
di cui all'art. 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976,
n. 319; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata
in lire 75 miliardi;
f) finanziamento, previa valutazione da parte della
commissione di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, integrata da due rappresentanti del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di progetti di
occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti
alle liste di collocamento, che riguardano: 1) la
salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle
riserve naturali nazionali e regionali; 2) il completamento
del catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi
idrici; 3) il rilevamento delle discariche di rifiuti
esistenti, con particolare riferimento a rifiuti tossici e
nocivi. Questi tre progetti nazionali sono definiti dal
Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle
regioni, enti locali ed enti gestori dei parchi e sentite
le competenti commissioni parlamentari. La realizzazione di
questi progetti e' affidata alle regioni ed agli enti
locali coinvolti e interessati secondo le priorita' e
articolazioni ivi contenute. L'assunzione a termine di
giovani disoccupati iscritti alle liste di collocamento
deve avvenire secondo il punteggio di tali liste, su
domanda presentata dai giovani interessati contenente ogni
utile informazione e sulla base di una graduatoria definita
secondo i criteri e i titoli previsti in ciascun progetto.
Tale graduatoria verra' affissa agli albi comunali dei
comuni interessati. Almeno il 50 per cento delle
disponibilita' e' riservato a iniziative localizzate nei
territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218. La relativa autorizzazione di spesa
viene fissata in lire 230 miliardi. Entro il 31 dicembre
1988, il Ministro dell'ambiente presenta alle competenti
commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui
progetti finanziati, sull'impegno finanziario di ogni
progetto, sugli obiettivi, i criteri impiegati, il numero e
il tipo di giovani impiegati;
g) avvio dei rilevamenti e delle altre attivita'
strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta
geologica nazionale e della relativa restituzione
cartografica; la relativa autorizzazione di spesa e'
fissata in lire 20 miliardi.
2. E' autorizzato un aumento di organico per le
specifiche esigenze del Servizio geologico, pari a 150
unita' nell'ambito della riorganizzazione prevista
dall'art. 2, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59, la
relativa autorizzazione di spesa e' fissata in lire 11
miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
3. Il Ministro dell'ambiente, sentite le commissioni
parlamentari competenti, propone al CIPE, per
l'approvazione, il programma annuale per l'esercizio 1988
di cui al comma 1 e ne assicura l'attuazione. Il CIPE
definisce, in sede di approvazione del programma, i criteri
di priorita' territoriale e settoriale per la definizione e
la selezione dei progetti.
4. Gli interventi di cui alle lettere a), b), e) e g)
del comma 1 sono finanziati sulla base di progetti
elaborati dal Ministero dell'ambiente ovvero presentati da
amministrazioni statali, da regioni, da enti locali o loro
consorzi, da consorzi di bonifica e da enti pubblici non
economici. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei
progetti e' svolta, sulla base degli obiettivi e delle
priorita' fissati dal programma di salvaguardia, dalla
commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 14, legge
28 febbraio 1986, n. 41.
5. Ai fini dell'applicazione della disciplina
transitoria sulla valutazione dell'impatto ambientale di
cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e'
istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente,
nell'ambito del servizio valutazione dell'impatto
ambientale, una commissione per le valutazioni dell'impatto
ambientale, presieduta dal direttore generale competente,
composta da 20 membri. Il relativo onere e' valutato in
lire 2 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Per i criteri
di selezione, per lo status giuridico e per i compensi dei
membri della commissione si applicano le norme di cui
all'art. 3 e all'art. 5 della legge 17 dicembre 1986, n.
878.".



 
Art. 7.
(Modello unico ambientale ed informazioni in materia di rifiuti)

1. All'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1º marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello e' fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto". 2. Al fine di favorire il riciclaggio dei rifiuti e l'utilizzo dei materiali recuperati dai rifiuti, con apposito regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' in base alle quali le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, rendono disponibili con apposito collegamento informatico all'ANPA ed all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, ai fini dell'espletamento dei compiti attribuiti all'Osservatorio medesimo dall'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i dati e le informazioni in loro possesso riguardo ai rifiuti, ai materiali recuperati dai rifiuti ed alle relative tecnologie. 3. Al fine di introdurre semplificazioni procedurali di attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per imprese ed istituzioni in materia di gestione amministrativa di rifiuti con l'ausilio di nuove tecnologie telematiche, le modalita' tecniche e le relative procedure sono disciplinate con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite l'ANPA e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA).



Note all'art. 7:
- Il nuovo testo dell'art. 6 della legge 25 gennaio
1994, n. 70 recante "Norme per la semplificazione degli
adempimenti in materia ambientale sanitaria e di sicurezza
pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di
ecogestione e di audit ambientale" pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 6. Disposizioni transitorie. - 1. In attesa
dell'emanazione del decreto di cui all'art. 1, comma 1, il
modello unico di dichiarazione, in sede di prima
applicazione della presente legge, e' adottato, ai sensi
dell'art. 1, comma 2, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con riferimento
agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di
denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai
decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla
tabella A allegata alla presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, il termine di
presentazione del modello unico di dichiarazione, in caso
di obblighi periodici, e' fissato al 30 aprile dell'anno
successivo a quello di riferimento, fermi restando i
termini previsti in caso di obblighi che abbiano carattere
non periodico.
"2-bis. Qualora si renda necessario apportare,
nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed
integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale,
le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del
1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione
del modello e' fissato in centoventi giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione del predetto decreto.".
L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante
"Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri" pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 (s.o.) e' il
seguente.
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. - L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali,
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- L'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22 recante "attivazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, (supplemento
ordinario) e' il seguente:
"Art. 26 (Osservatorio nazionale sui rifiuti). - 1. Al
fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al
presente decreto legislativo, con particolare riferimento
alla prevenzione della produzione della quantita' e della
pericolosita' dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza
ed all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonche' alla
tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e' istituito,
presso il Ministero dell'ambiente, l'Osservatorio nazionale
sui rifiuti, in appresso denominato osservatorio.
L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti
funzioni:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento
permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione,
nonche' alla definizione ed all'aggiornamento permanente di
un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione
dei rifiuti;
c) esprime il proprio parere sul programma generale
di prevenzione di cui all'art. 42 e lo trasmette per
l'adozione definitiva al Ministro dell'ambiente ed al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ed alla conferenza Stato-regioni;
d) predispone il programma generale di prevenzione di
cui all'art. 42 qualora il Consorzio nazionale imballaggi
non provveda nei termini previsti,
e) verifica l'attuazione del programma generale di
cui all'art. 42 ed il raggiungimento degli obiettivi di
recupero e di riciclaggio;
f) verifica i costi di recupero e smaltimento;
g) elabora il metodo normalizzato di cui all'art. 49,
comma 5, e lo trasmette per l'approvazione al Ministro
dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
h) verifica livelli di qualita' dei servizi erogati;
i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei
rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne
cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita'.
2. L'Osservatorio e' costituito con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed e'
composto da nove membri, scelti tra persone esperte in
materia, di cui:
a) tre designati dal Ministro dell'ambiente, di cui
uno con funzioni di presidente;
b) due designati dal Ministro dell'industria, di cui
uno con funzioni di vice-presidente;
c) uno designato dal Ministro della sanita';
d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali
d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro;
d-ter) uno designato dalla conferenza Stato regioni.
3. I membri durano in carica cinque anni. Il
trattamento economico spettante ai membri dell'osservatorio
e della segreteria tecnica e' determinato con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', e del tesoro da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le modalita' organizzative e di
funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica.
5. All'onere derivante dalla costituzione e dal
funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica
pari a lire due miliardi, aggiornate annualmente in
relazione al tasso di inflazione, provvede il Consorzio
nazionale imballaggi di cui all'art. 41 con un contributo
di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono
versate dal Comitato nazionale imballaggi all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del
Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente. Le spese per il
funzionamento del predetto osservatorio sono subordinate
alle entrate.
5-bis. Al fine di consentire l'avviamento ed il
funzionamento dell'attivita' dell'Osservatorio nazionale
sui rifiuti, in attesa dell'attuazione di quanto disposto
al comma 5, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni
per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente".



 
Art. 8.
(Aree naturali protette)

1. Per la realizzazione delle attivita' necessarie al mantenimento dell'ecosistema delle riserve naturali dello Stato denominate "Saline di Cervia" e "Saline di Tarquinia" e' autorizzata rispettivamente la spesa di lire 1.000 milioni e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a favore dei comuni di Cervia e di Tarquinia. 2. Per la sistemazione dei sentieri di alta quota situati nella provincia di Cuneo, e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 da assegnare all'Amministrazione provinciale. 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, e' istituito il Parco nazionale "Costa teatina". Il Ministro dell'ambiente procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale "Costa teatina" sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. 4. All'articolo 36, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni, dopo la lettera ee-ter), e' aggiunta la seguente: "ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco". 5. Il Ministero dell'ambiente provvede, entro il 31 dicembre 2001, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui alla lettera ee-quater) dell'articolo 36, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, introdotta dal comma 4 del presente articolo. 6. All'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1923, n. 1511, e successive modificazioni, dopo le parole: "e' dichiarato Parco nazionale dell'Abruzzo" sono aggiunte le seguenti: ", Lazio e Molise". 7. Per favorire l'estensione del patrimonio delle aree naturali protette, i beni immobili di interesse storico e artistico riconosciuti ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le aree sottoposte al rischio di dissesto idrogeologico, di proprieta' dello Stato, che insistono sulle zone limitrofe alle aree naturali protette o che risultino potenzialmente utili al loro ampliamento o all'istituzione di nuove aree naturali protette, sono alienati, qualora sia stata gia' decisa o si decida la loro dismissione, con diritto di prelazione ai comuni, alle province e alle regioni, che lo richiedano, per un importo pari all'indennita' di esproprio. 8. All'articolo 18, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, sono soppresse le seguenti parole: "di concerto con il Ministro della marina mercantile e". 9. All'articolo 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. L'istituzione delle aree protette marine puo' essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente". 10. Per il funzionamento e la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. Nelle medesime aree protette marine e' autorizzata per investimenti la spesa di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000. 11. La segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita dall'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dal 1º gennaio 2001 e' incrementata di dieci unita'. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Al relativo onere, pari a lire 900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.



Note all'art. 8:
- Il nuovo testo dell'art. 36 della citata legge n.
394/1991 come modificato dalla presente e' il seguente:
"Art. 36 (Aree marine di reperimento). - 1. Sulla base
delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono
essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che
nelle aree di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 1982,
n. 979, nelle seguenti aree:
a) Isola di Gallinara;
b) Monti dell'Uccelina - Formiche di Grosseto - Foce
dell'Ombrone - Talamone;
c) Secche di Torpaterno;
d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
e) Costa degli Infreschi;
f) Costa di Maratea;
g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
h) Costa del Monte Conero;
i) Isola di Pantelleria;
l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
m) Acicastello - Le Grotte;
n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti
compresi nel territorio del comune della Maddalena);
o) Capo Spartivento - Capo Teulada;
p) Capo Testa - Punta Falcone;
q) Santa Maria di Castellabate;
r) Monte di Scauri;
s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle
Femmine;
t) Parco marino del Piceno;
u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina
protetta integrata denominata "regno di Nettuno";
v) Isola di Bergeggi;
z) Stagnone di Marsala;
aa) Capo Passero;
bb) Pantani di Vindicari;
cc) Isola di San Pietro;
dd) Isola dell'Asinara;
ee) Capo Carbonara;
ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano"
ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei
cetacei";
ee-quater) Penisola Maddalena capo Murro di porco.
2. La Consulta per la difesa del mare puo', comunque,
individuare, ai sensi dell'art. 26 della legge 31 dicembre
1982, n. 979, altre aree marine di particolare interesse
nelle quali istituire parchi marini o riserve marine".
- Il nuovo testo dell'art. 1, primo comma, del regio
decreto 11 gennaio 1923, n. 257, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1923, n. 1511
(conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto
11 gennaio 1923, n. 257 riguardante la costituzione del
Parco nazionale d'Abruzzo), come modificato dalla presente
legge e' il seguente:
"Art. 1. - Allo scopo di tutelare, e migliorare la
fauna e la flora e di conservare le speciali formazioni
geologiche, nonche' la bellezzadel paesaggio e di
promuovere lo sviluppo del turismo e dell'industria
alberghiera, il territorio compreso entro i confini
indicati nella carta topografica, annessa al presente
decreto, e' dichiarato Parco nazionale dell'Abruzzo, Lazio
e Molise.
- Il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante:
"Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di
particolare interesse ambientale", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 giugno 1985, n. 512, e convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1985,
n. 197.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
recante "testo unico delle disposizioni legislative in
materia dei beni culturali e ambientali a norma dell'art. 1
della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302 (supplemento
ordinario).
- Il nuovo testo dell'art. 18 della citata legge n.
394/1991 cosi' come modificato dalla presente legge e' il
seguente:
"Art. 18 (Istituzione di aree protette marine). - 1. In
attuazione del programma il Ministro dell'ambiente d'intesa
con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette
marine, autorizzando altresi' il finanziamento definito dal
programma medesimo. L'istruttoria preliminare e' in ogni
caso svolta, ai sensi dell'art. 26 della legge 31 dicembre
1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli
inquinamenti.
1-bis. L'istituzione delle aree protette marine puo'
essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il
Ministero dell'ambiente.
2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la
denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi
cui e' finalizzata la protezione dell'area e prevede,
altresi', la concessione d'uso dei beni del demanio
marittimo e delle zone di mare di cui all'art. 19, comma 6.
3. Il decreto di istituzione e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Per il finanziamento di programmi e progetti di
investimento per le aree protette marine e' autorizzata la
spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993
e 1994.
5. Per le prime spese di funzionamento delle aree
protette marine e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo
per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993".
- La legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante
"Disposizioni urgenti per la difesa del mare" e' pubblicata
nella Gazzetta Uffficiale 18 gennaio 1988, n. 16
(supplemento ordinario).
- L'art. 2, comma 14 della citata legge 9 dicembre
1998, n. 426, e' il seguente:
"14. La Consulta per la difesa del mare dagli
inquinamenti, istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 4 ottobre 1979, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9 novembre 1979, e' soppressa
e le relative funzioni sono trasferite ai competenti uffici
del Ministero dell'ambiente. Per l'istruttoria preliminare
relativa al-l'istituzione e all'aggiornamento delle aree
protette marine, per il supporto alla gestione, al
funzionamento nonche' alla progettazione degli interventi
da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree
protette marine, presso il competente servizio del
Ministero dell'ambiente e' istituita la segreteria tecnica
per le aree protette marine, composta da dieci esperti di
elevata qualificazione individuati ai sensi dell'art. 3,
comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per
l'istituzione della segreteria tecnica per le aree protette
marine, di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa
di lire 450 milioni per il 1998 e 900 milioni annue a
decorrere dal 1999. In sede di prima applicazione della
presente legge, cinque degli esperti sono trasferiti, a
decorrere dal 1 gennaio 1999, dal contingente integrativo
previsto dall'art. 4, conuna 12, della legge 8 ottobre
1992, n. 344, intendendosi dalla predetta data
conseguentemente ridotta, per un importo pari a lire 450
milioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma
12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che concorre alla
parziale copertura finanziaria della predetta spesa di lire
900 milioni a decorrere dall'anno 1999".



 
Art. 9.
(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
Disciplina sanzionatoria)

1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "e di ripristino ambientale" sono inserite le seguenti: "nonche' la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza". 2. All'articolo 17, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "di cui ai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' per la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3,". 3. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 11 e' inserito il seguente: "11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorita' giudiziaria che lo ha disposto autorizza l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale". 4. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 13-bis, e' inserito il seguente: "13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei siti inquinati nonche' dalla natura degli inquinamenti".



Note all'art. 9:
- Il nuovo testo dell'art. 17 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 recante "Attivazione delle direttive
91/158/CEE sui rifiuti 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 1997, n. 38
(supplemento ordinario) come modificato dalla presente
legge e' il seguente:
"Art. 17 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente,
avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANFA), di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita'; sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilita' della contaminazione
dei suoli, delle acque superficiali e delle acque
sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso
dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e
l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la
bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati,
nonche' per la redazione dei progetti di bonifica;
c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e
falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi
batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente
presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di
contaminazione del suolo e delle falde acquifere;
1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree
interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e
recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a
rischio di incidente rilevante di cui al D.P.R. 17 maggio
1988, n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di
progranuna con gli enti provvisti delle tecnologie di
rilevazione piu' avanzate, la mappatura nazionale dei siti
oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il
superamento dei limiti di cui al conuna 1, lettera a),
ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di
superamento dei limiti medesimi, e' tenuto a procedere a
proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e
degli impianti dai quali deriva il pericolo di
inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data, entro quarantotto ore, notifica
al comune, alla provincia ed alla regione territorialmente
competenti, nonche' agli organi di controllo sanitario e
ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del
pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica
di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al
comune ed alla provincia ed alla regione territorialmente
competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati
per non aggravare la situazione di inquinamento o di
pericolo di inquinamento, contenere gli effetti o ridurre
il rischio sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato
l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione
di pericolo, deve essere presentato al comune ed alla
regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei
quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti
previsti, ne danno comunicazione al comune, che diffida il
responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del
comma 2, nonche' alla provincia ed alla regione.
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la
realizzazione degli interventi previsti entro novanta
giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e
ne da' comunicazione alla regione. L'autorizzazione indica
le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto
presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di
esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono
essere prestate a favore della regione per la realizzazione
e l'esercizio degli interventi previsti dal progetto di
bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa
in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di
piu' comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed
autorizzati dalla regione.
5. Entro sessanta giomi dalla data di presentazione del
progetto di bonifica la regione puo' richiedere al comune
che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero
stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli
strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di
limiti di accettabilita' di contaminazione che non possono
essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori
tecnologie disponibili a costi sopportabili,
l'autorizzazione di cui al comma 4 puo' prescrivere
l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni
derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via
prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria
ambientale, nonche' limitazioni temporanee o permanenti
all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni
degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari
modalita' per l'utilizzo dell'area medesima. Tali
prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli
strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati
possono essere assistiti, sulla base di apposita
disposizione legislativa di finanziamento, da contributo
pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle
relative spese qualora sussistano preminenti interessi
pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria
e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi
pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi
10 e 11".
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce
variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica
utilita', di urgenza e di indifferibita' dei lavori, e
sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le
concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri
e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la
realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle
attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di
bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai
progetti di cui al comma 2, lettera c), e' attestato da
apposita certificazione rilasciata dalla provincia
competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non
siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza
di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati
d'ufficio dal comune territorialmente competente e ove
questo non provveda dalla regione, che si avvale anche di
altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i
predetti interventi le regioni possono istituire appositi
fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e
di ripristino ambientale nonche' la realizzazione delle
eventuali misure di sicurezza costituiscono onere reale
sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale
deve essere indicato nel certificato di destinazione
urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma
2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la
bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate
nonche' per la realizzazione delle eventuali misure di
sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3, sono assistite da
privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del
codice civile. Detto privilegio si puo' esercitare anche in
pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
Le predette spese sono altresi' assistite da privilegio
generale mobiliare.
11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto
a sequestro, l'autorita' giudiziaria che lo ha disposto
autorizza l'accesso al sito per l'esecuzione degli
interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale delle aree, anche al fine di impedire
l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente
peggioramento della situazione ambientale.
12. Le regioni predispongono sulla base delle notifiche
dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli
organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che
individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il
livello degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la regione intende avvalersi per
l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti
obbligati:
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso
di un'area comporti l'applicazione dei limiti di
accettabilita' di contaminazione piu' restrittivi,
l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari
interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto
che e' approvato dal comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6.
L'accertamento dell'avvenuta bonifica e' effettuato, dalla
provincia ai sensi del comma 8.
13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in
sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale
disciplinate dal presente articolo possono essere comunque
utilizzate ad iniziativa degli interessati.
13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente
articolo vengono effettuati indipendentemente dalla
tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei
siti inquinati nonche' dalla natura degli inquinamenti.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di
interesse nazionale sono presentati al Ministero
dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanita', d'intesa
con la regione territorialmente competente. L'approvazione
produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione
degli impianti di incenerimento e di recupero energetico,
sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di
valutazione di impatto ambientale degli impianti da
realizzare nel sito inquinato per gli interventi di
bonifica.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui
al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad
aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento
sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali.
15- bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed
informazioni per le imprese industriali, consorzi di
imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed
artigiane che intendano accedere a incentivi e
finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove
tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.
15- ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni
rendono pubblica, rispettivamente, la lista di priorita'
nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare.".



 
Art. 10.
(Modifiche agli articoli 8, 41 e 51 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti: "f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilita' stabiliti dalle norme vigenti; f-ter) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto". 2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola "CONAI", sono inserite le seguenti: "ha personalita' giuridica di diritto privato ed". 3. L'articolo 41, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' abrogato. 4. All'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti: "6-ter. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti: a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquantamila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno; b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire diecimila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno; c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene. 6-quater. Le sanzioni di cui al comma 6-ter sono ridotte della meta' nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine di cui all'alinea del medesimo comma 6-ter. 6-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire centomila. In caso di omesso versamento di tale contributo essi sono puniti: a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquantamila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno; b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire diecimila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno; c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene". 5. Al fine di realizzare un modello a rete dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, e dotarsi di sedi per il supporto alle funzioni di monitoraggio, di programmazione e di controllo dell'Osservatorio stesso, le province istituiscono, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'osservatorio provinciale sui rifiuti.



Note all'art. 10:
- Il nuovo testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dalla
legge e' il seguente:
"Art. 8 (Esclusioni). - 1. Sono esclusi dal campo di
applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi
emessi nell'atmosfera, nonche', in quanto disciplinati da
specifiche disposizioni di legge:
a) i rifiuti radioattivi;
b) i rifiuti risultanti dalla prospezione,
dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse
minerali o dallo sfruttamento delle cave;
c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie
fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate
nell'attivita' agricola ed in particolare i materiali
litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche
agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da
coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti
vegetali eduli;
d) le attivita' di trattamento degli scarti che danno
origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla
tipologia e alle modalita' d'impiego ai sensi della legge
19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche ed
integrazioni. Agli insediamenti che producono fertilizzanti
anche con l'impiego di scarti si applicano le disposizioni
di cui all'art. 33;
e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato
liquido;
f) i materiali esplosivi in disuso;
f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate
all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati
e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti
inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti
superiore ai limiti di accettabilita' stabiliti dalle norme
vigenti;
f-ter) i materiali vegetali non contaminati da
inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal
decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471,
provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal
quale come prodotto.
1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti
urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e
di materiali da cava.
2. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto:
a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle
normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici
comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia
dei prodotti vegetali eduli;
b) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte
finalizzate effettuate direttamente da associazioni
organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi
ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;
c) i materiali non pericolosi che derivano
dall'attivita' di scavo.
3. Le attivita' di recupero di cui all'allegato C
effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad
eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o
altro mezzo per produrre energia, in quanto parte
integrante del ciclo di produzione, sono escluse dal campo
di applicazione del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano
agli scarti dell'industria alimentare destinati al consumo
umano od animale qualora gli stessi non siano disciplinati
da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria".
- Il nuovo testo dell'art. 41 del citato decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 come modificato dalla
presente legge e' il seguente.
"Art. 41 (Consorzio nazionale imballaggi). - 1. Per il
raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di
riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con
l'attivita' di raccolta differenziata effettuata dalle
pubbliche amministrazioni, i produttori e gli utilizzatori
costituiscono in forma paritaria, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore delle disposizione del
presente titolo, il Consorzio nazionale imballaggi, in
seguito denominato CONAI.
2. Il CONAI svolge la seguenti funzioni:
a) definisce, in accordo con le regioni e con le
pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti
territoriali in cui rendere operante un sistema integrato
che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei
materiali selezionati a centri di raccolta o di
smistamento;
b) definisce, con le pubbliche amministrazioni
appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla
lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei
produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla
raccolta differenziata;
c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi
specifici di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6,
e 40, comma 4, il programma generale per la prevenzione e
la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
d) promuove accordi di programma con le regioni e gli
enti locali per favorire il riciclaggio ed il recupero dei
rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l'attuazione;
e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi
di cui all'art. 40;
f) garantisce il necessario raccordo tra
l'amministrazione pubblica, i consorzi e gli altri
operatori economici;
g) organizza, in accordo con le pubbliche
amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili
ai fini dell'attuazione del programma generale;
h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i
costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del
recupero dei rifiuti di imballaggi primari, o comunque
conferiti al servizio di raccolta differenziata, in
proporzione alla quantita' totale, al peso ed alla
tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato
nazionale, al netto delle quantita' di imballaggi usati
riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di
materiale.
3. Il CONAI puo' stipulare un accordo di programma
quadro su base nazionale con l'ANCI al fine di garantire
l'attuazione del principio di corresponsabilita' gestionale
tra produttori, utilizzatori e pubblica amministrazione. In
particolare, tale accordo stabilisce:
a) l'entita' dei costi della raccolta differenziata
dei rifiuti di imballaggio da versare ai comuni,
determinati secondo criteri di efficienza, di efficacia ed
economicita' di gestione del servizio medesimo, nonche'
sulla base della tariffa di cui all'art. 49, dalla data di
entrata in vigore della stessa;
b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle
parti contraenti;
c) le modalita' di raccolta dei rifiuti da
imballaggio in relazione alle esigenze delle attivita' di
riciclaggio e di recupero.
4. L'accordo di programma di cui al comma 3 e'
trasmesso all'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui
all'art. 26, che puo' richiedere eventuali modifiche ed
integrazioni' entro i successivi sessanta giorni.
5. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma
2, lettera h), sono esclusi dal calcolo gli imballaggi
riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione.
6. Il CONAI ha personalita' giuridica di diritto
privato ed:
e' retto da uno statuto approvato con decreto del
Ministro dell'ambiente a del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, non ha fini di lucro e
provvede ai mezzi finanziari necessari per la sua attivita'
con i proventi delle attivita' e con i contributi dei
consorziati.
7. (abrogato).
8. Al consiglio di amministrazione del CONAI partecipa
con diritto al voto un rappresentante dei consumatori
indicato del Ministro dell'ambiente e dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
9. I consorzi obbligatori esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, previsti dall'art.
9-quater, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,
n. 475, cessano di funzionare all'atto della costituzione
del consorzio di cui al comma 1 e comunque entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il
CONAI di cui al comma 1 subentra nei diritti e negli
obblighi dei consorzi obbligatori di cui all'art. 9-quater,
del decreto- legge 9 settembre 1988, n. 397 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ed in
particolare nella titolarita' del patrimonio esistente alla
data del 31 dicembre 1996, fatte salve le spese di gestione
ordinaria sostenute dai consorzi fino al loro scioglimento.
Tali patrimoni dei diversi consorzi obbligatori saranno
destinati ai costi della raccolta differenziata,
riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggi primari o
comunque conferiti al servizio pubblico della relativa
tipologia di materiale.
10. In caso di mancata costituzione del CONAI entro i
termini di cui al comma 1, e fino alla costituzione dello
stesso, il Ministro dell'ambiente e il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato nominano
d'intesa un commissario ad acta per lo svolgimento delle
funzioni di cui al presente articolo.
10-bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui
ai commi 2 e 3, il Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, puo' determinare con proprio decreto
l'entita' dei costi della raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e degli
utilizzatori ai sensi dell'art. 49, comma 10, nonche' le
condizioni e le modalita' di ritiro dei rifiuti stessi da
parte dei produttori".
- Il nuovo testo dell'art. 51 del citato decreto
legislativo n. 22/1997 come modificato dalla presente legge
e' il seguente:
"Art. 51 (Attivita' di gestione di rifiuti non
autorizzata). 1. Chiunque effettua una attivita' di
raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta
autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli
articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 e' punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o
con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta
milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e
con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta
milioni se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari
di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o
depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li
immettono nelle acque superficiali o sotterranee in
violazione del divieto di cui all'art. 14, commi 1 e 2;
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non
autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi
a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire
cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto da uno a
tre anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento
milioni se la discarica e' destinata, anche in parte, allo
smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di
condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale consegue la confisca dell'area
sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di
proprieta' dell'autore o del compartecipe al reato, fatti
salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato
dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della
meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni
contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonche' nelle
ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni
richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art.
9, effettua attivita' non consentite di miscelazione di
rifiuti e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera
b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il
luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con
violazione delle prescrizioni di cui all'art. 45, e' punito
con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la
pena dell'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta
milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire cinque milioni a lire trenta milioni per i
quantitativi non superiori a duecento litri.
6-bis. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli
46, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, 47, commi 11 e 12 e 48,
comma 9, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
6-ter. I soggetti di cui all'art. 48, comma 2, che non
adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione sono puniti:
a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2,
dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di
lire cinquantamila per tonnellata di beni in polietilene
importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2,
dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniarie di
lire diecimila per tonnellata di beni in polietilene
importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del
comma 2, dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in
polietilene.
6-quater. Le sanzioni di cui al comma 6-ter sono
ridotte della meta' nel caso di adesione effettuata entro
il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine di cui
alla linea del medesimo comma 6-ter.
6-quinquies. I soggetti di cui all'art. 48, comma 2,
sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire
centomila. In caso di omesso versamento di tale contributo
essi sono puniti:
a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) dei comma 2,
dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di
lire cinquantamila per tonnellata di beni in polietilene
importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2,
dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di
lire diecimila per tonnellata di beni in polietilene
importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del
comma 2, dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in
polietilene.
- L'art. 26 del citato decreto legislativo n. 22 del
1997 e' il seguente:
"Art. 26 (Osservatorio nazionale sui rifiuti). - 1. Al
fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al
presente decreto legislativo, con particolare riferimento
alla prevenzione della produzione della quantita' e della
pericolosita' dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza
ed all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonche' alla
tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e' istituito,
presso il Ministero dell'ambiente, l'Osservatorio nazionale
sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio.
L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti
funzioni:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento
permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione,
nonche' alla definizione ed all'aggiornamento permanente di
un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione
dei rifiuti;
c) esprime il proprio parere sul programma generale
di prevenzione di cui all'art. 42 e lo trasmette per
l'adozione definitiva al Ministro dell'ambiente ed al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ed alla conferenza Stato-regioni;
d) predispone il programma generale di prevenzione di
cui all'art. 42 qualora il consorzio nazionale imballaggi
non provveda nei termini previsti;
e) verifica l'attuazione del programma generale di
cui all'art. 42 ed il raggiungimento degli obiettivi di
recupero e di rici-claggio;
f) verifica i costi di recupero e smaltimento;
g) elabora il metodo normalizzato di cui all'art. 49,
comma 5, e lo trasmette per l'approvazione al Ministro
dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
h) verifica livelli di qualita' dei servizi erogati;
i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei
rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne
cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita'.
2. L'Osservatorio e' costituito con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato, ed e'
composto da nove membri, scelti tra persone esperte in
materia, di cui:
a) tre designati dal Ministro dell'ambiente, di cui
uno con funzioni di presidente;
b) due designati dal Ministro dell'industria, di cui
uno con funzioni di vice-presidente;
c) uno designato dal Ministro della sanita';
d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali;
d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro;
d-ter) uno designato dalla conferenza Stato-regioni.
3. I membri durano in carica cinque anni. Il
trattamento economico spettante ai membri dell'Osservatorio
e della segreteria tecnica e' determinato con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', e del tesoro da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le modalita' organizzative e di
funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica.
5. All'onere derivante dalla costituzione e dal
funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica
pari a lire due miliardi, aggiornate annualmente in
relazione al tasso di inflazione, provvede il consorzio
nazionale imballaggi di cui all'art. 41 con un contributo
di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono
versate dal comitato nazionale imballaggi all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del
Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di
previsione del ministero dell'ambiente. Le spese per il
funzionamento del predetto Osservatorio sono subordinate
alle entrate.
5-bis Al fine di consentire l'avviamento ed il
funzionamento dell'attivita' dell'Osservatorio nazionale
sui rifiuti, in attesa dell'attuazione di quanto disposto
al comma 5, e' autorizzata la spesa di lire mille milioni
per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
ministero dell'ambiente".



 
Art. 11.
(Modifica all'articolo 15 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95)

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: "e non superiore ai tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "e non superiore ai sei anni".



Note all'art. 11:
- Il nuovo testo dell'art. 15 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 95 recante "attuazione delle direttive
75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli
olii usati", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
febbraio 1992, n. 38, (S.O.) come modificato dalla presente
legge e' il seguente:
"Art. 15. (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
Chiunque effettua, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, attivita' di raccolta ed eliminazione
degli olii usati per le quali sia prevista autorizzazione a
norma del presente decreto, e' tenuto a presentare entro
sessanta giorni dalla data di emanazione dei decreti
previsti dall'art. 3 domanda all'autorita' competente.
2. Allorche' l'autorita' competente rilevi che le
attrezzature e gli impianti non rispondono ai requisiti
previsti dal presente decreto, concede all'impresa un
termine non inferiore ai sei mesi e non superiore ai sei
anni per consentire all'impresa stessa di adeguarsi,
rilasciando eventualmente autorizzazione provvisoria per il
periodo di moratoria concesso.
3. Restano valide ai fini dell'esercizio dell'attivita'
di raccolta ed eliminazione degli olii usati, fino a
conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del
comma 1 e per un periodo comunque non superiore al triennio
dall'entrata in vigore del presente decreto, le
autorizzazioni che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, siano state gia' rilasciate a tal fine,
nonche' quelle che, essendo state richieste per gli olii
usati, siano state concesse ai sensi dell'art. 6, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915, per la raccolta di rifiuti
speciali o di rifiuti tossici o nocivi, liquidi o fluidi.
4. Fino ad emanazione del nuovo statuto ai sensi
dell'art. 9, il Consorzio obbligatorio degli oli usati
continua ad operare uniformandosi ai dettami dello statuto
vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Il mandato degli organi del Consorzio e' prorogato
fino alla nomina dei nuovi organi eletti dall'assemblea, da
convocarsi a seguito dell'approvazione del nuovo statuto.
5. La disposizione dell'art. 3, comma 4, che fissa il
limite di policlorodifenili e policlorotrifenili e loro
miscele in 25 ppm entra in vigore dal 1 gennaio 1993; dalla
data di entrata in vigore del presente decreto al
31 dicembre 1992 si applica il limite di 50 ppm".



 
Art. 12.
(Modifiche agli articoli 6 e 24 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)

1. All'articolo 6, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole da: ", compresa" fino alla fine della lettera. 2. All'articolo 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, vengono stabiliti la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui al comma 1".



Note all'art. 12:
- Il nuovo testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo n. 22/1997, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 6 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra
nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il
detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di
disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attivita' ha
prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni
di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che
hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona
fisica o giuridica che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e
lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste
operazioni, nonche' il controllo delle discariche e degli
impianti di smaltimento dopo la chiusura;
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e
di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a
raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche
omogenee;
g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato
B;
h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C;
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o piu'
edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati
tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si
svolgono le attivita' di produzione dalle quali originano i
rifiuti;
l) stoccaggio: le attivita' di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di
rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B, nonche' le
attivita' di recupero consistenti nelle operazioni di messa
in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato
C;
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti
effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono
prodotti alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere
policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli in quantita' superiore a 2,5 ppm ne'
policlorobifenile, policlorotrifenili in quantita'
superiore a 25 ppm;
2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed
avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con
cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantita'
in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo
di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri
cubi; il termine di durata del deposito temporaneo e' di un
anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i
10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle
quantita', il deposito temporaneo e' effettuato in
stabilimenti localizzati nelle isole minori;
3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti
ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con
cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle
quantita' in deposito, ovvero, in alternativa, quando il
quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito
raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del
deposito temporaneo e' di un anno se il quantitativo di
rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o
se, indipendentemente dalle quantita', il deposito
temporaneo e' effettuato in stabilimenti localizzati nelle
isole minori;
4) il deposito temporaneo deve essere effettuato
per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme
tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto
delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze
pericolose in essi contenute;
5) devono essere rispettate le norme che
disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti
pericolosi;
6) deve essere data notizia alla Provincia del
deposito temporaneo di rifiuti pericolosi;
n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte
inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al
raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo
previsto dell'area;
o) messa in sicurezza: ogni intervento per il
contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante
rispetto alle matrici ambientali circostanti;
p) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato
dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato
all'eliminazione delle sostanze pericolose per la
combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e
che possieda caratteristiche specificate con apposite norme
tecniche;
q) composti da rifiuti: prodotto ottenuto dal
compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel
rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e
sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di
qualita'".
- Il nuovo testo dell'art. 24, del citato decreto
legislativo n. 22/1997, come modificato dalla presente
legge e' il seguente:
"Art. 24 (Contributo per lo smaltimento di rifiuti in
discarica). - 1. In ogni ambito territoriale ottimale deve
essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti
urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti
prodotti:
a) 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
b) 25% entro quattro anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
c) 35% a partire dal sesto anno successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il coefficiente di correzione di cui all'art. 3,
comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e'
determinato anche in relazione al conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 1.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con la conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome, vengono stabiliti
la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di
cui al comma 1".



 
Art. 13.
(Tutela della "Posidonia Oceanica")

1. Per la prosecuzione dei programmi di mappatura delle praterie di "Posidonia Oceanica", e' autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 2001. Il Ministro dell'ambiente riferisce al Parlamento annualmente sull'evoluzione dei programmi di mappatura.
 
Art. 14
Interventi di tutela dall'inquinamento marino

1. L'articolo 5 della legge 16 luglio 1998, n. 239, si interpreta nel senso che le parole: "in via prioritaria" di cui al comma 1 del citato articolo 5 si riferiscono esclusivamente alla residue spese relative agli interventi effettuati in occasione dell'affondamento della motocisterna Haven, avvenuto l'11 aprile 1991, e ai connessi oneri per interessi e rivalutazione monetaria, mentre per "interventi di bonifica del mare", da finanziare con le medesime risorse rivenienti dalla definizione stragiudiziale delle vertenze di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della citata legge n. 239 del 1998, si intendono soltanto quelli praticabili allo stato attuale delle conoscenze.
2. Al fine di realizzare il supporto tecnico al Ministero dell'ambiente in materia di prevenzione e mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e costieri, e' istituita dal 1° luglio 2001 la segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi presso il competente Servizio difesa del mare, composta da dieci esperti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne stabilisce il funzionamento. La segreteria tecnica fornisce supporto alle politiche del Ministero dell'ambiente, nazionali ed internazionali, per standard normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e sostenibili in campo marittimo nel bacino mediterraneo. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'anno 2001 e di lire 900 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere, pari a lire 450 milioni per l'anno 2001 e a lire 900 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.



Note all'art. 14:
- L'art. 5 della legge 16 luglio 1998, n. 239 recante
"Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le
controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni
subiti dallo Stato italiano per l'evento Haven e
destinazione di somme a finalita' ambientali", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1998, n. 169, e' il
seguente:
"Art. 5.1. Le risorse rivenienti dalla definizione
stragiudiziale delle vertenze di cui agli articoli 1, 2, 3
e 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, al netto dell'importo di lire 22.579
milioni, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, alle apposite unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente, per far fronte, in via
prioritaria, alle residue spese relative agli interventi
effettuati in occasione dell'affondamento della
motocisterna Haven, avvenuto l'11 aprile 1991, nonche' ai
connessi oneri per interessi e rivalutazione monetaria e ad
interventi di bonifica del mare, e alle unita' previsionali
di base degli stati di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'interno, sulla
base delle quote individuate dal Ministro dell'ambiente,
con proprio decreto.
2. La somma rimanente e' destinata anche ad interventi
di riqualificazione ambientale del tratto di mare e del
tratto di costa maggiormente colpiti dalle conseguenze
dannose del sinistro. Gli interventi da finanziare con tale
somma saranno definiti con apposito accordo di programma
proposto dal Ministero dell'ambiente, al quale
parteciperanno la regione Liguria, le province e i comuni
costieri da Arenzano ad Albisola Marina".
- Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della citata legge n.
239/1998 sono i seguenti:
"Art. 1. - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
o un suo delegato, qualora ne sia ravvisata la convenienza
alla luce dell'evoluzione dei giudizi in corso e della
conclusione delle trattative in atto, e' autorizzato a
definire in via stragiudiziale, con uno o piu' atti
transattivi, le controversie attinenti al risarcimento dei
danni subiti dallo Stato italiano a seguito dell'esplosione
e dell'affondamento della motocisterna Haven, di seguito
denominati evento Haven, verificatosi nelle acque della
Riviera ligure di ponente l'11 aprile 1991. La definizione
stragiudiziale autorizzata riguarda le controversie
pendenti e quelle eventuali future con l'International Oil
Pollution Compensation Fund, con sede in Londra, istituito
con la convenzione di Bruxelles del 18 dicembre 1971,
ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge
6 aprile 1977, n. 185 e con il proprietario e
l'assicuratore della nave.
2. In deroga alle vigenti disposizioni di contabilita'
di Stato, la transazione verra' stipulata e sottoscritta
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo
delegato".
"Art. 2. - 1. La transazione dovra' assicurare allo
Stato un risarcimento complessivo per tutti i danni subiti
non inferiore a lire 117,6 miliardi, con rinuncia ad ogni
ulteriore richiesta formulata.
2. Nella transazione dovra' essere pattuita, inoltre,
la corresponsione allo Stato, da parte del proprietario
della nave e del suo assicuratore, di una somma pari
all'ammontare del costo complessivo delle perizie tecniche
d'ufficio espletate nel procedimento penale per i reati
contestati in relazione all'evento Haven. La pattuizione
avra' effetto anche nell'ipotesi di assoluzione degli
imputati.
3. Nella transazione potra' essere convenuto un termine
per il pagamento delle somme pattuite non superiore a
sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della sua
stipula all'Intemational Oil Pollution Compensation Fund ed
al proprietario e all'assicuratore della nave. La
transazione e' stipulata escludendo l'estensione della sua
efficacia in favore di eventuali ulteriori soggetti
coobbligati.
4. Nella transazione dovra' essere previsto che il
proprietario della nave ed il suo assicuratore si assumano
il rischio delle azioni risarcitorie in atto, ancorche'
proposte in via sostitutiva ai sensi dell'art. 511 del
codice di procedura civile, e di quelle che dovessero
essere promosse da terzi in connessione all'evento Haven,
manlevando lo Stato italiano da qualsiasi detrimento ne
dovesse derivare".
"Art. 3. - 1. Nella transazione dovra' essere previsto
che lo Stato, l'International Oil Pollution Compensation
Fund, il proprietario e l'assicuratore della nave, anche
disgiuntamente, nei giudizi civili pendenti aventi ad
oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato per
l'evento Haven, ivi compreso il procedimento di limitazione
di responsabilita' nelle sue articolazioni concernenti la
definizione dello stato attivo e la definizione dello stato
passivo, rinunceranno agli atti e ad ogni pretesa ivi
azionata.
2. Le spese, le competenze e gli onorai di lite
resteranno integralmente compensati fra le parti e non
sara' applicabile l'art. 68 del regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578 convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36".
"Art. 4. - 1. L'atto o gli atti di transazione previsti
all'art. 1 scontano l'imposta di registro nella misura
fissa".



 
Art. 15.
(Disposizioni in materia di attivita' mineraria)

1. Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 30 giugno 2001. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 57, comma 2, della citata legge n. 449 del 1997, sono integrate con l'importo di lire 25 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalita' previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997. 2. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalita' sociali e produttive, i siti e i beni dell'attivita' mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, e' assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con la regione Marche e con gli enti locali interessati, e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dalla regione Marche e dagli enti locali interessati. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.



Note all'art. 15:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1994 recante: "Attuazione del piano di disinquinameno del
territorio del Sulcis Iglesiente" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1994, n.56.
- L'art. 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
1997, n. 302 (S.O.) e' il seguente:
"Art. 57 (Miniere del Sulcis). - 1. La gestione
temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis affidata
alla "Carbosulcis S.p.a." viene mantenuta fino alla presa
in consegna delle strutture da parte del concessionario di
cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56
del 9 marzo 1994, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.
2. Nelle more della presa in consegna delle strutture
minerarie da parte del concessionario le agevolazioni
finanziarie di cui al comma 3 dell'art. 8 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994,
possono essere destinate alla "Carbosulcis S.p.a." per la
gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis,
nel limite di 25 miliardi di lire.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, si provvede a stabilire, previa
formale rinuncia da parte del concessionario, le modalita'
per il trasferimento dei fondi per la gestione temporanea
alla "Carbosulcis S.p.a." e le modalita' per l'utilizzo e
la rendicontazione delle stesse".
- L'art. 8 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1994, e' il seguente:
"Art. 8 (Norme finanziarie). - 1. Il prezzo di cessione
dell'energia elettrica prodotta dal concessionario con
carbone Sulcis mediante gassificazione, riportato
nell'allegato B al presente decreto, e' regolato, ad
eccezione di quanto diversamente previsto dal presente
decreto, dalle disposizioni del provvedimento CIP n. 6 del
29 aprile 1992.
2. Per la realizzazione degli impianti di cui al comma
1 dell'art. 1, gia' inseriti nel quadro comunitario di
sostegno della regione Sardegna possono essere concesse
agevolazioni per l'importo di lire 234 miliardi a carico in
parti uguali delle risorse comunitarie e di quelle della
regione stessa.
3. Per gli stessi impianti saranno altresi' concesse
agevolazioni finanziarie nel limite di lire 185 miliardi di
Equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) secondo i criteri e
le modalita' della delibera CIPI del 22 aprile 1993, previa
revoca dei finanziamenti di cui alla delibera CIPI del
31 gennaio 1992.
4. A fronte delle attivita' di IMI - Istituto mobiliare
italiano di cui al comma 4 dell'art. 3 del presente decreto
e' erogata a favore di IMI - Istituto mobiliare italiano la
somma di lire 900 milioni. Il corrispondente onere risulta
assunto dalla regione Sardegna, con deliberazione della
giunta regionale 9 novembre 1993".



 
Art. 16.
(Norme per il Piemonte)

1. Sono assegnate lire 1.000 milioni alla regione Piemonte, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, per il miglioramento e l'incremento del patrimonio boschivo dei comuni la cui sede e' collocata ad un'altitudine superiore a 1.200 metri sul livello del mare. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 2. Sono assegnate lire 1.000 milioni all'amministrazione provinciale di Cuneo, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, da destinare a contributi per interventi migliorativi delle strutture adibite ad alpeggio estivo. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
 
Art. 17.
(Disposizioni per amministrazioni, enti ed associazioni
impegnati nella tutela dell'ambiente)

1. Il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, assume la denominazione di Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente. 2. Per l'attivazione di centri di accoglienza di animali in via di estinzione, da realizzare nel rispetto delle normative internazionali di settore e secondo le priorita' e le prescrizioni indicate dalla commissione scientifica, istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, da iscrivere nell'unita' previsionale di base 3.2.1.1., capitolo 7355, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. 3. All'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 349 del 1986, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide". 4. All'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo le parole: "o associazioni ambientaliste riconosciute" sono aggiunte le seguenti: "anche consorziati tra loro". 5. Su richiesta dei comuni interessati, il Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovvero, fino all'effettiva operativita' di quest'ultima, dell'ANPA e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), puo', nei limiti delle disponibilita' di bilancio, promuovere iniziative di supporto alle misure finalizzate a ridurre l'inquinamento nell'ambito dei piani del traffico di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360. I sindaci possono promuovere, anche qualora tale norma non sia prevista dallo statuto comunale, specifici referendum consultivi sulle misure da adottare per il traffico o sui piani di traffico gia' adottati dalle loro amministrazioni. 6. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni in materia di mantenimento in cattivita' di esemplari di delfini appartenenti alla specie tursiops trancatus. 7. Il Ministero dell'ambiente per gli anni 2000 e 2001 assegna il riconoscimento "Citta' sostenibile delle bambine e dei bambini" e il premio per la migliore iniziativa finalizzata a migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini, da attribuire annualmente ai comuni italiani sulla base della sperimentazione avviata con decreti del Ministro dell'ambiente del 3 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1998, e del 15 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1999. Entro il 31 maggio 2001 il Ministro dell'ambiente definisce con proprio decreto i requisiti per l'attribuzione del riconoscimento e del premio nonche' le modalita' per la partecipazione ed i criteri per la valutazione. Agli oneri previsti per l'espletamento delle attivita' connesse all'attuazione del presente comma, determinati in lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede quanto all'anno 2000, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, iscritta nell'unita' previsionale di base 12.2.12 "piani di disinquinamento" (capitolo 9261) dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e, quanto al 2001, mediante riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 8. Per le attivita' previste nel programma di azione nazionale per la lotta alla siccita' e alla desertificazione, di cui alla deliberazione CIPE del 21 dicembre 1999, n. 299, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, il CIPE, con propria delibera, su proposta del Ministro dell'ambiente, assegna alle regioni ed alle autorita' di bacino, per le parti di propria competenza, il contributo di lire 1.000 milioni annue per gli anni 2001 e 2002 e, per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccita' ed alla desertificazione, di lire 1.000 milioni per l'anno 2001. Al corrispondente onere, pari a lire 2.000 milioni per l'anno 2001 e a lire 1.000 milioni per l'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.



Note all'art. 17:
- L'art. 8 della legge 8 luglio 1988, n. 349, recante
"Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
di danno ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 luglio 1986, n. 162 (S.O.), e' il seguente:
"Art. 8. - 1. Per l'esercizio delle funzioni previste
dalla presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale
dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i
Ministri competenti, e di quelli delle unita' sanitarie
locali previa intesa con la regione, nonche' della
collaborazione degli istituti superiori, degli organi di
consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti
pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli
istituti e dei dipartimenti universitari con i quali puo'
stipulare apposite convenzioni.
2. Il Ministro dell'ambiente puo' disporre verifiche
tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle
acque e del suolo e sullo stato di conservazione di
ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti
incaricati si applica l'art. 7, comma primo, della legge
25 giugno 1865, n. 2359.
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da
parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle
disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente e
qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il
Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro
congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta
con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di
salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di
lavoro o di attivita' antropiche, dandone comunicazione
preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata
attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma e'
imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il
Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro
competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le
misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane
la necessita' di un intervento cautelare per evitare un
grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma
e' adottata dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro dell'ambiente.
4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il
Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo
ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla
dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonche'
del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo
alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli
appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di
polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle
capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della
marina mercantile".
- L'art. 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150,
recante: "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in
Italia della convenzione sul commercio internazionale delle
specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a
Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre
1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e
successive modificazioni, nonche' norme per la
commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di
mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la
salute e l'incolumita' pubblica", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44, e' il seguente:
"Art. 4. - 1. In caso di violazione dei divieti di cui
agli articoli 1 e 2 e' disposta la confisca degli esemplari
vivi o morti degli animali selvatici o delle piante ovvero
delle loro parti o prodotti derivati. Nel caso di esemplari
vivi e' disposto il loro rinvio allo Stato esportatore, a
spese del detentore, o l'affidamento a strutture pubbliche
o private, in grado di curarne il mantenimento a scopi
didattici e la sopravvivenza, sentita la commissione
scientifica di cui al comma 2. Nel caso di esemplari morti,
loro parti o prodotti derivati, il Servizio certificazione
CITES del Corpo forestale dello Stato ne assicura la
conservazione a fini didattico-scientifici e, ove
necessario, provvede alla loro distruzione, sentita la
commissione scientifica di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di
concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste e con
il Ministro della sanita', e' istituita presso il Ministero
dell'ambiente la commissione scientifica per l'applicazione
della convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a
Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre
1975, n. 874".
- Il nuovo testo dell'art. 13 della citata legge n.
349/1986, come modificato dalla presente legge e' il
seguente:
"Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale
a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque
regioni sono individuate con decreto del Ministro
dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e
dell'ordinamento interno democratico previsti dallo
statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua
rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale
per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla
richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia
stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima
composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le
terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c),
effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, una prima individuazione delle associazioni
a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e
ne informa il Parlamento".
- Il nuovo testo del comma 37, dell'art. 2, della legge
9 dicembre 1998, n. 426 recante "Nuovi interventi in campo
ambientale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre
1998, n. 291, come modificato dalla presente legge e' il
seguente:
"37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la
regione e gli enti locali territorialmente interessati, la
gestione delle aree protette marine previste dalla legge
31 dicembre 1982, n. 979 e dalla legge 6 dicembre 1991, n.
394, e' affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche
o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati
tra loro".
- L'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 recante: riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203
(S.O.) e' il seguente:
"Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle
forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'Agenzia svolge i compiti e le attivita'
tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la
protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse
idriche e della difesa del suolo, ivi compresi
l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici
nazionali e interregionali.
3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di
quelle del servizio sismico nazionale.
4. Nell'ambito dell'Agenzia, al fine di garantire il
sistema nazionale dei controlli in materia ambientale, e'
costituito, con il regolamento di organizzazione di cui
all'art. 8, comma 4, un organismo che assicuri il
coinvolgimento delle regioni previsto dall'art. 110 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I rapporti tra
l'Agenzia e le agenzie regionali sono disciplinati
dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61.
5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo
personale e le relative risorse sono assegnate
all'Agenzia".
- L'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, recante: nuovo codice della strada, come modificato
dall'art. 17 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n.
360, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n.
114 (S.O.) e' il seguente:
"Art. 36 (Piani urbani del traffico e piani del
traffico per la viabilita' extraurbana). - 1. Ai comuni,
con popolazione residente superiore a trentamila abitanti,
e' fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del
traffico.
2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad
adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a
trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi
dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino
interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano,
comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla
soluzione di rilevanti problematiche derivanti da
congestione della circolazione stradale. L'elenco dei
comuni interessati viene predisposto dalla regione e
pubblicato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le province provvedono all'adozione di piani del
traffico per la viabilita' extraurbana d'intesa con gli
altri enti proprietari delle strade interessate. La legge
regionale puo' prevedere, ai sensi dell'art. 19 della legge
8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano
del traffico delle aree, indicate all'art. 17 della stessa,
provvedano gli organi della citta' metropolitana.
4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il
miglioramento delle condizioni di circolazione e della
sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti
acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in
accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani
di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali,
stabilendo le priorita' e i tempi di attuazione degli
interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso
ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di
regolamentazione e controllo del traffico, nonche' di
verifica del rallentamento della velocita' e di dissuasione
della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai
flussi della circolazione stradale che si rendano
necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.
5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni
due anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove
ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a
darne comunicazione al Ministero dei lavori pubblici per
l'inserimento nel sistema informativo previsto dall'art.
226, comma 2. Allo stesso adempimento e' tenuto il
presidente della provincia quando sia data attuazione alla
disposizione di cui al comma 3.
6. La redazione dei piani di traffico deve essere
predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e il Ministro per i problemi delle aree
urbane, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica nel
trasporto. Il piano urbano del traffico veicolare viene
adeguato agli obiettivi generali della programmazione
economico-sociale e territoriale, fissato dalla regione ai
sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n.
142.
7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2
e anche per consentire la integrale attuazione di quanto
previsto dal comma 3, le autorita' indicate dall'art. 27,
comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (24), convocano
una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni,
anche statali, interessate.
8. E' istituito, presso il Ministero dei lavori
pubblici, l'albo degli esperti in materia di piani di
traffico, formato mediante concorso biennale per titoli. Il
bando di concorso e' approvato con decreto del Ministro dei
lavori pubblici di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
9. A partire dalla data di formazione dell'albo degli
esperti di cui al comma 8 e' fatto obbligo di conferire
l'incarico della redazione dei piani di traffico, oltre che
a tecnici specializzati appartenenti al proprio ufficio
tecnico del traffico, agli esperti specializzati inclusi
nell'albo stesso.
10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su
segnalazione del prefetto, dal Ministero dei lavori
pubblici a provvedere entro un termine assegnato, trascorso
il quale il Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio
del piano e alla sua realizzazione".
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e'
riportato nelle note all'art. 7.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente del 3 agosto
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12
settembre 1998, reca: "Istituzione del riconoscimento
"Citta' sostenibile delle bambine e dei bambini da
assegnarsi a comuni italiani".
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 15 luglio 1999
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre
1999 reca: "Istituzione del riconoscimento "Citta'
sostenibile delle bambine e dei bambini e del "Premio per
la migliore iniziativa finalizzata a migliorare l'ambiente
urbano per e con i bambini da assegnarsi a comuni
italiani".
- L'art. 3 della citata legge n. 426/1998 e' il
seguente:
"Art. 3 (Rifinanziamento degli interventi previsti
dalla legge 8 ottobre 1997, n. 344). - 1. Per la
prosecuzione dell'attivita' di sviluppo della progettazione
di interventi ambientali e di promozione di figure
professionali, prevista all'art. 1 della legge 8 ottobre
1997, n. 344, e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni
per l'anno 2000.
2. Per la prosecuzione delle attivita' di promozione
delle tecnologie pulite e dello sviluppo della
sostenibilita' urbana, previste dall'articolo 2 della legge
8 ottobre 1997, n. 344 e' autorizzata la spesa di lire
6.000 milioni per l'anno 2000.
3. Per la prosecuzione di specifiche campagne di
informazione sui temi dello sviluppo sostenibile e delle
attivita' connesse al coordinamento e al funzionamento del
sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la
formazione e la ricerca in campo ambientale, previste
dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344 e'
autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 2000.
Tale sistema e' integrato col sistema di cooperazione
internazionale per l'educazione ambientale marina nel
Mediterraneo.
4. Per la promozione e l'attuazione delle attivita' di
cui ai commi 1, 2 e 3 e per la formazione di specifiche
figure professionali per la tutela e la valorizzazione del
patrimonio naturale ed ambientale delle aree marginali, il
Ministero dell'ambiente puo' avvalersi anche di enti o
fondazioni esistenti, aventi specifiche finalita' e
consolidata esperienza nelle predette attivita'.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa
con il Ministro della pubblica istruzione e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite, nei limiti
delle risorse finanziarie gia' autorizzate a legislazione
vigente, le modalita' organizzative e funzionali del
sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la
formazione e la ricerca in campo ambientale, articolato in
un archivio nazionale per la documentazione e la ricerca
ambientale, un osservatorio sulle ricerche e le metodologie
dell'educazione ambientale, una rete di laboratori
territoriali e di centri di esperienze su base regionale e
una banca dati sulla formazione professionale in campo
ambientale.
6. Per le ulteriori finalita' connesse alla diffusione
di informazioni inerenti allo stato dell'ambiente e'
autorizzato il limite di spesa di lire 300 milioni per
l'anno 1998, di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire
500 milioni a decorrere dall'anno 2000.
7. Per la predisposizione del progetto di Biblioteca
nazionale per l'ambiente e' autorizzata la spesa di lire
350 milioni per l'anno 1998".
- La deliberazione CIPE del 21 dicembre 1999, n. 299,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio
2000 reca: "Programma nazionale per la lotta alla siccita'
e alla desertificazione. (Deliberazione n. 299/1999)".



 
Art. 18
Semplificazione delle procedure amministrative
per le imprese che hanno ottenuto la registrazione
al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS

1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste dalle norme di cui al comma 2 per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per la reiscrizione all'Albo di cui alla norma prevista al comma 2, lettera b), le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorita' competenti, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1 sono quelle previste dalle seguenti norme: a) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884,
84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualita'
dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183; b) decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio, e successive modificazioni; c) decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni
sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue
urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle
acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole; d) decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, di attuazione della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento.
3. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, nonche' da una denuncia di prosecuzione delle attivita', attestante la conformita' dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate, ove previste.
4. L'autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori di cui al comma 3 sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attivita' previste dalle norme di cui al comma 2, e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
5. L'autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori mantengono l'efficacia di cui al comma 4 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della validita' della registrazione ottenuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni.
6. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di accertata difformita' rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al comma 2, si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 4.



Note all'art. 18:
- Il reg. (CEE) n. 1836/93 del 29 gennaio 1993 recante
l'adesiione volontaria delle imprese del settore
industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Comunita' europea 10
luglio 1993, n. 168.
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15, abrogata del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e
sulla legalizzazione e autenticazione di firme".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, recante: "Attuazione delle direttive CEE
numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in
materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici
agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli
impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16
aprile 1987, n. 183, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 140 del 16 giugno 1988 (S.O.).
- L'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 recante:
"Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari"
pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987, e' il seguente:
"Art. 15 (Delega legislativa). - 1. Il Governo e'
delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti
aventi forza di legge, le norme necessarie per dare
attuazione alle direttive della Comunita' economica europea
indicate negli elenchi "E" e "C" allegati alla presente
legge, secondo i principi ed i criteri direttivi per
ciascuno di detti elenchi formulati, ad integrazione di
quelli contenuti in ciascuna delle direttive stesse, negli
articoli successivi.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro di grazia e giustizia, con il
Ministro del tesoro e con i Ministri preposti alle altre
amministrazioni interessate.
3. Gli schemi di detti decreti sono preventivamente
sottoposti al parere delle Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine
di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale
termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
parere".
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle
acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti
da fonti agricole" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 124 del 29 maggio 1999 (S.O.).
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372,
recante: "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre
1999.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1992, n. 300, recante: "Regolamento concernente le
attivita' private sottoposte alla disciplina degli articoli
19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1952, n. 123.
- L'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 18 agosto 1990 e' il
seguente:
"Art. 21. - 1. Con la denuncia o con la domanda di cui
agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge
richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false
attestazioni non e' annessa la conformazione dell'attivita'
e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli
articoli medesimi ed il dichiarante e' punito con la
sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, salvo
che il fatto costituisca piu' grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di
svolgimento dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso
dell'amministrazione o in difformita' di esso si applicano
anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio
all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza
dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la
normativa vigente".
- L'art. 483 del codice penale e' il seguente:
"Art. 483 (Falsita' ideologica commessa dal privato in
atto pubblico). - Chiunque attesta falsamente al pubblico
ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto e'
destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione
fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato
civile, la reclusione non puo' essere inferiore a tre
mesi".



 
Art. 19
Interventi per evitare la dispersione nell'ambiente
di prodotti non biodegradabili di uso comune

1. Al fine di prevenire la dispersione nell'ambiente, anche tramite gli scarichi fognari, di prodotti non biodegradabili, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bastoncini per la pulizia delle orecchie commercializzati sul territorio nazionale, dovranno essere prodotti esclusivamente con l'impiego di materiale biodegradabile, secondo le norme UNI 10785.
2. La produzione e la commercializzazione dei prodotti indicati al comma 1 che non abbiano le caratteristiche ivi indicate costituiscono, decorso il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, illeciti sanzionati in via amministrativa. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire novanta milioni. Nel caso di reiterazione anche non specifica delle violazioni indicate puo' essere applicata, dall'autorita' amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o dal giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenuto conto della natura e dell'entita' dei fatti, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dello stabilimento o dell'esercizio da un minimo di cinque giorni ad un massimo di due mesi, ovvero la sospensione fino ad un massimo di due mesi della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attivita'. In tale caso non e' inoltre ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E' competente all'applicazione della sanzione amministrativa il sindaco del comune in cui la violazione e' commessa.



Note all'art. 19:
- L'art. 24, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
recante: "Modifiche al sistema penale" pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981 (S.O.) e' il
seguente:
"Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato). - 1.
Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento
di una violazione non costituente reato, e per questa non
sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
giudice penale competente a conoscere del reato e' pure
competente a decidere sulla predetta violazione e ad
applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita
dalla legge per la violazione stessa. Se ricorre l'ipotesi
prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art.
17 e' trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla
notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14, alla
autorita' giudiziaria competente per il reato, la quale,
quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la
notifica degli estremi della violazione amministrativa agli
obbligati per i quali essa non e' avvenuta.
Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in
misura ridotta. Se l'autorita' giudiziaria non procede ad
istruzione, il pagamento in misura ridotta puo' essere
effettuato prima dell'apertura del dibattimento.
La persona obbligata in solido con l'autore della
violazione deve essere citata nella istruzione o nel
giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il
pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta
persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i
diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la
nomina del difensore d'ufficio.
Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo
stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la
sanzione stabilita dalla legge per la violazione.
La competenza del giudice penale in ordine alla
violazione non costituente reato cessa se il procedimento
penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di
una condizione di procedibilita'".
- L'art. 16 della citata legge n. 689/1981 e' il
seguente:
"Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo, oltre alle spese del procedimento, entro il
termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli
estremi della violazione.
Nei casi di violazione [del testo unico delle norme
sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e
provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente
l'art. 138 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le
modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio
1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi
comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n.
383.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione".



 
Art. 20.
(Censimento dell'amianto e interventi di bonifica)

1. Per la realizzazione di una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente, e' autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 8.000 milioni per gli anni 2001 e 2002. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente, e' emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il regolamento di attuazione del comma 1, contenente: a) i criteri per l'attribuzione del carattere di urgenza agli interventi di bonifica; b) i soggetti e gli strumenti che realizzano la mappatura, prevedendo il coinvolgimento delle regioni e delle strutture periferiche del Ministero dell'ambiente e dei servizi territoriali regionali; c) le fasi e la progressione della realizzazione della mappatura.



Nota all'art. 20:
- Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto
1998, n. 400 e' riportato nelle note all'art. 7.



 
Art. 21.
(Promozione di "Agende 21" e contabilita' ambientale)

1. Ai fini di promuovere ed attuare presso i comuni, le province e le regioni l'adozione delle procedure e dei programmi denominati "Agende 21", ovvero certificazioni di qualita' ambientale territoriale nonche' per la partecipazione alle attivita' di cooperazione internazionale per la revisione dell'Agenda 21 ed azioni di sperimentazione della contabilita' ambientale territoriale, e' costituito presso il Ministero dell'ambiente un fondo di sostegno di complessivi 7.000 milioni di lire per gli anni 2001 e 2002. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni, di cui 500 milioni per le iniziative di sviluppo sostenibile, per ciascuno degli anni 2001 e 2002. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono i finanziamenti previsti dall'articolo 109, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinati alle finalita' di cui alle lettere g) ed h) del medesimo comma 2. Per le relative riassegnazioni il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.



Note all'art. 21:
- L'art. 109, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.
388 recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre
2000 (S.O.) e' il seguente:
"2. Le risorse del fondo cui al comma 1 sono
prioritariamente destinate al finanziamento di misure ed
interventi nelle seguenti materie:
a) riduzione della quantita' e della pericolosita'
dei rifiuti;
b) raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e
riutilizzo;
c) minore uso delle risorse naturali non
riproducibili nei processi produttivi;
d) riduzione del consumo di risorsa idrica e sua
restituzione, dopo il processo di depurazione, con
caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;
e) minore consumo energetico e maggiore utilizzo di
fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo
di combustibili fossili, e per quanto concerne i
finanziamenti relativi a risparmi energetici riferiti ad
attivita' produttive, tenendo in particolare conto le
richieste delle aziende la cui attivita' si svolge nei
territori interessati dai patti territoriali approvati;
f) innovazione tecnologica finalizzata alla
protezione dell'ambiente;
g) azioni di sperimentazione della contabilita'
ambientale territoriale;
h) promozione presso i comuni, le province e le
regioni dell'adozione delle procedure e dei programmi
denominati Agende XXI ovvero certificazioni di qualita'
ambientale territoriale;
i) attivita' agricole multifunzionali e di
forestazione finalizzate alla promozione dello sviluppo
sostenibile;
l) interventi per il miglioramento della qualita'
dell'ambiente urbano;
m) promozione di tecnologie ed interventi per la
mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal
trasporto marittimi sugli ecosistemi marini".



 
Art. 22.
(Organizzazione di traffico illecito di rifiuti)

1. Dopo l'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' inserito il seguente: "Art. 53-bis. - (Attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti). - 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 4. Il giudice, con la sentenza o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente, e puo' subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente".



Note all'art. 22:
- Si riporta il testo degli articoli 28, 30, 32-bis,
32-ter e 33 del codice penale:
"Art. 28 (Interdizione dai pubblici uffici). -
L'interdizione dai pubblici uffici e' perpetua o
temporanea.
L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che
dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:
1. del diritto di elettorato o di eleggibilita' in
qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto
politico;
2. di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non
obbligatorio di pubblico servizio, e della qualita' ad essi
inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico
servizio;
3. dell'ufficio di tutore o di curatore, anche
provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela
o alla cura;
4. dei gradi e della dignita' accademiche, dei
titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne
onorifiche;
5. degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che
siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;
6. di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque
degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualita',
dignita' e decorazioni indicati nei numeri precedenti;
7. della capacita' di assumere o di acquistare
qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualita', grado,
titolo, dignita', decorazione e insegna onorifica, indicati
nei numeri precedenti.
L'interdizione temporanea priva il condannato della
capacita' di acquistare o di esercitare o di godere,
durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici,
servizi, qualita', gradi, titoli e onorificenze.
Essa non puo' avere una durata inferiore a un anno, ne'
superiore a cinque.
La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai
pubblici uffici e' limitata ad alcuni di questi:
"Art. 30 (Interdizione da una professione o da
un'arte). - 1. L'interdizione da una professione o da
un'arte, priva il condannato della capacita' di esercitare,
durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o
un commercio o mestiere, per cui e' richiesto uno speciale
permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o
licenza dell'autorita', e importa la decadenza dal permesso
o dall'abilitazione, o licenza anzidetti.
L'interdizione da una professione o da un'arte non puo'
avere una durata inferiore a un mese, ne' superiore a
cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla
legge.
"Art. 32-bis (Interdizione temporanea dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). -
L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese priva il condannato della
capacita' di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio
di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore
generale, nonche' ogni altro ufficio con potere di
rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non
inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei
poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio".
Art. 32-ter (Incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione). - L'incapacita' di contrattare con la
pubblica amministrazione importa il divieto di concludere
contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Essa non
puo' avere durata inferiore ad un anno ne' superiore a tre
anni".
"Art. 33 (Condanna per delitto colposo). - Le
disposizioni dell'art. 29 e del secondo capoverso dell'art.
32 non si applicano nel caso di condanna per delitto
colposo.
Le disposizioni dell'art. 31 non si applicano nel caso
di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta e'
inferiore a tre anni di reclusione, o se e' inflitta
soltanto una pena pecuniaria".
- L'art. 444 del codice di procedura penale e' il
seguente:
"Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera due anni di
reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena
pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta.



 
Art. 23.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 3, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 3, dell'articolo 5, comma 2, dell'articolo 6, dell'articolo 8, commi 1, 3 e 10, primo periodo, e dell'articolo 13, comma 1, pari a lire 61.450 milioni per l'anno 2001, a lire 29.650 milioni per l'anno 2002 e a lire 10.050 milioni per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 3. All'onere per l'anno 2000 derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, pari a lire 33.000 milioni, dell'articolo 8, comma 2, pari a lire 2.000 milioni, dell'articolo 8, comma 10, secondo periodo, pari a lire 2.000 milioni, dell'articolo 17, comma 2, pari a lire 2.000 milioni, e dell'articolo 20, comma 1, pari a lire 6.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e quanto a lire 43.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'articolo 8, commi 2 e 10, secondo periodo, dell'articolo 17, comma 2, e dell'articolo 20, comma 1, pari a lire 107.000 milioni per l'anno 2001, a lire 44.000 milioni per l'anno 2002 e a lire 2.000 milioni per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, e quanto a lire 102.000 milioni per l'anno 2001, 39.000 milioni per l'anno 2002 e 2.000 milioni per l'anno 2003 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bordon, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: Fassino;

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3833):
Presentato dal Ministro dell'ambiente (Ronchi) il 23
febbraio 1999.
Assegnato alla 13a commissione (Territorio, ambiente,
beni ambientali ) in sede deliberante, il 4 marzo 1999, con
pareri delle commissioni 1a, 3a, 5a, 10a, Giunta per gli
affari delle Comunita' europee e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 13a commissione, in sede deliberante,
il 25 marzo 1999.
Nuovamente assegnato alla 13a commissione, in sede
referente, il 25 marzo 1999 con parere delle commissioni,
1a, 3a, 5a, 10a, Giunta per gli affari delle Comunita'
europee e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 13a commissione, in sede referente, il
25 marzo 1999; 6 ed 8 aprile 1999; 20 maggio 1999; 1, 14,
15, 22, 27, 28, 29 luglio 1999, 14 e 16 settembre 1999.
Esaminato in aula il 19 e 20 luglio 2000 ed approvato
il 26 luglio 2000.
Camera dei deputati (atto n. 7280):
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e
lavori pubblici ), in sede referente, l'8 settembre 2000 ,
con pareri delle commissioni I, II, III, IV, V, VII, IX, X,
XI, XII, XIII, XIV e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il
13, 19 settembre 2000; 3 ottobre 2000; 28, 29 30 novembre
2000; 6 dicembre 2000; 10, 16, 18, 23, 24, 25, 30 gennaio
2001; 1, 6 , 7, 13 e 22 febbraio 2001.
Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede
legislativa, il 27 febbraio 2001 con parere delle
commissioni I, II, III, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII,
XIV, e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa,
il 27 e 28 febbraio 2001 ed approvato con modificazioni il
1 marzo 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 3833-B):
Assegnato alla 13a commissione (Territorio, ambiente,
beni ambientali), in sede referente, il 6 marzo 2001 con
pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 7a, 8a, 10a, e
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 13a commissione, in sede referente, il
7 marzo 2001.
Esaminato in aula ed approvato l'8 marzo 2001.
 
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