Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 95
Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n 526, legge comunitaria 1999, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;
Visto il capo III del titolo IX del libro V del codice civile;
Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, recante disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali e successive modificazioni;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante disposizioni per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, ed in particolare l'articolo 27, comma 2;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei beni e delle attivita' culturali;
E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. L'articolo 5 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e' sostituito dal seguente: "Art. 5 - 1. Possono costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. 2. Per disegno o modello s'intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento. 3. Per prodotto s'intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assembiati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore. 4. Per prodotto complesso s'intende un prodotto formato da piu' componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 98/71/CE e' pubblicata in GUCE L n. 289
del 28 ottobre 1998.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526 reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999". L'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, cosi'
recita:
"Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sano adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con

competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono
stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni
di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per
l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso,
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle Commissioni competenti per materia; decorso tale
termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
parere. Qualora il termine previsto per il parere delle
Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1.
5. II termine per l'esercizio della delega per
l'attuazione della direttiva 97/5/CE e' di sei mesi".
L'art. 2 della succitata legge cosi recita:
"Art. 2 (Criteri e principi direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai
seguenti principi e criteri generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla normativa da
attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o
integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200
milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste,
in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la
pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni
che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto;
la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. E'
fatta salva la previsione delle sanzioni alternative o
sostitutive della pena detentiva di cui all'art. 10, comma
1, lettera a), della legge 25 giugno 1999, n. 205. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni
sara' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro
entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o
alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste
sanzioni penali o amministrative identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le
violazioni che siano omogenee e di pari offensivita'
rispetto alle infrazioni medesime;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali potranno essere
previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa
copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni si
provvedera' a nonna degli articoli 5 e 21 della legge
16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto
dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n.
362;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto
legislativo si procedera', se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso
che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
disciplina disposta sia pienamente conforme alle
prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto
delle eventuali modificazioni comunque intervenute, fino al
momento dell'esercizio della delega;
g) nelle materie di competenza delle regioni a
statuto ordinario e speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge
9 marzo 1989, n. 86, l'art. 6, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
l'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli
oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di
uffici pubblici in applicazione delle normative medesime
sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione
al costo effettivo del servizio, ove cio' non risulti in
contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui
al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.
- L'allegato A della succitata legge n. 526/1999
riporta l'elenco delle direttive da attuare con decreto
legislativo.
- Il capo III del titolo IX del libro V del codice
civile reca: "Del diritto di brevetto per modelli di
utilita' e per modelli e disegni ornamentali".
- Il regio decreto del 25 agosto 1940, n. 1411, reca:
"Testo delle disposizioni legislative in materia di
brevetti per modelli industriali".
- La legge 22 aprile 1941, n. 633 reca: "Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio".
- La legge 7 agosto 1997, n. 226, reca: "Interventi
urgenti per l'economia". Il comma 2 dell'art. 27 della
succitata legge cosi' recita:
"2. La durata della protezione giuridica del diritto di
autore per opere del disegno e del modello industriale, ai
sensi del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, non puo'
essere superiore a quindici anni, fino al recepimento della
direttiva comunitaria in materia di brevettabilita' dei
disegni e modelli industriali".
Nota all'art. 1:
- Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940,
n. 1411, vedi note alle premesse.



 
Art. 2

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: "Art. 5-bis - 1. Un disegno o modello e' nuovo se nessun disegno o modello identico e' stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorita', anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.".



Nota all'art. 2:
- Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940,
n. 1411, vedi note alle premesse.



 
Art. 3

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 5-bis e' inserito il seguente: "Art. 5-ter - 1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno e modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorita', prima della data di quest'ultima. 2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di liberta' di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.".



Nota all'art. 3:
- Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940,
n. 1411, vedi note alle premesse.



 
Art. 4

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 5-ter e' inserito il seguente: "Art. 5-quater - 1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 5-bis e 5-ter, il disegno o modello si considera divulgato se e' stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se e' stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunita', nel corso della normale attivita' commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorita', prima della data di quest'ultima. 2. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza. 3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 5-bis e 5-ter, non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtu' di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorita', nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima. 4. Non costituisce altresi' divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 5-bis e 5-ter, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorita', se cio' risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.".



Nota all'art. 4:
- Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940,
n. 1411, vedi note alle premesse.



 
Art. 5

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 5-quater, e' inserito il seguente: "Art. 5-quinquies - 1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novita' e del carattere individuale soltanto: a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso,
rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioe' durante
l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli
interventi di manutenzione, assistenza e riparazione, e b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per
se' i requisiti di novita' e di individualita'.".



Nota all'art. 5:
- Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940,
n. 1411, vedi note alle premesse.



 
Art. 6

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "Art. 6 - 1. Con una sola domanda puo' essere chiesta la registrazione per non piu' di cento disegni e modelli purche' destinati ad esser attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348. 2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 8 non e' ammessa la domanda concernente piu' registrazioni ovvero concernente una sola registrazione per piu' modelli. Se la domanda non e' ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, a limitare la domanda alla parte ammissibile. 3. La registrazione concernente piu' modelli o disegni ai sensi di questo articolo puo' essere limitata su istanza del titolare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 59-quater del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni. 4. La registrazione concernente un disegno o modello che non presenta i requisiti di validita', su istanza del titolare, puo' avvenire in forma modificata se in tale forma il disegno o modello conserva la sua identita' e possiede i requisiti di validita'. La modificazione puo' risultare altresi' da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione sull'attestato di registrazione di una sentenza che dichiari la parziale nullita' della registrazione stessa.".



Nota all'art. 6:
- Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940,
n. 1411, vedi note alle premesse.
- La legge 22 maggio 1974, n. 348, reca: "Ratifica ed
esecuzione dell'accordo che istituisce una classificazione
internazionale per i disegni e modelli industriali, firmato
a Locarno 1'8 ottobre 1968".
- Il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, reca:
"Testo delle disposizioni legislative in materia di
brevetti per invenzioni industriali". L'art. 29 del
succitato regio decretocosi' recita:
"Art. 29 (art. 26 comma primo e secondo, regio decreto
13 settembre 1934, n. 1602). - Ogni domanda deve avere per
oggetto una sola invenzione.
Se la domanda comprende piu' invenzioni, l'Ufficio
centrale dei brevetti invitera' l'interessato,
assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una

sola invenzione, con facolta' di presentare, per le
rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno
effetto dalla data della domanda primitiva.
Il ricorso alla commissione stabilita da questo decreto
sospende il termine assegnato dall'ufficio".
L'art. 59-quater del regio decreto 29 giugno 1939 cosi'
recita:
"Art. 59-quater. - Il brevetto puo' essere limitato su
istanza del titolare alla quale debbono unirsi la
descrizione e i disegni modificati.
Ove l'ufficio accolga l'istanza il richiedente dovra'
provvedere a versare nuovamente la tassa di cui al punto 3)
dell'art. 44 qualora si fosse gia' provveduto alla stampa
del brevetto originariamente concesso.
L'istanza di limitazione non puo' essere accolta se e'
pendente un giudizio di nullita' del brevetto e finche' non
sia passata in giudicato la relativa sentenza. Neppure puo'
essere accolta in mancanza del consenso delle persone
indicate nel comma 2 dell'art. 59-ter.
L'Ufficio pubblica sul bollettino la notizia della
limitazione del brevetto."



 
Art. 7

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: "Art. 7 - 1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione. 2. Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello e ai suoi aventi causa. 3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione. 4. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione del disegno o modello spetti a persona diversa da chi abbia presentato la domanda, tale persona puo', se la registrazione non sia stata ancora effettuata ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, a sua scelta: a) assumere a proprio nome la domanda di registrazione rivestendo a
tutti gli effetti la qualita' di richiedente; b) depositare una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza
risale alla data di deposito o di priorita' della domanda iniziale
la quale cessa comunque di avere effetti; c) ottenere il rigetto della domanda. 5. Se la registrazione sia stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi puo' a sua scelta: a) ottenere con sentenza, avente efficacia retroattiva, il
trasferimento a suo nome dell'attestato di registrazione; b) far valere la nullita' della registrazione effettuata a nome di
chi non ne aveva diritto.".



Nota all'art. 7:
- Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940,
n. 1411, vedi note alle premesse.



 
Art. 8

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: "Art. 7-bis - 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso. 2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello e' incorporato o al quale e' applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novita' e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.".



Nota all'art. 8:
- Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto1940,
n. 1411, vedi note alle premesse.



 
Art. 9

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 8 - 1. Se un disegno o modello e' registrabile ai sensi dell'articolo 5 e se nello stesso tempo accresce l'utilita' dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilita' e la registrazione per disegno o modello, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo titolo. 2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso tempo ne accresca l'utilita', e' applicabile l'articolo 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.".



Nota all'art. 9:
- Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940,
n. 1411, vedi note alle premesse.
- Per quanto riguarda l'art. 29 del regio decreto n.
1127/1939, vedi note all'art. 6.



 
Art. 10

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: "Art. 8-bis - 1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. 2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello e' incorporato o al quale e' applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini. 3. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono: a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali; b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione; c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini
didattici, purche' siano compatibili con i principi della
correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente
l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la
fonte.
4. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitati riguardo: a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e
aerea immatricolati in altri paesi che entrano temporaneamente nel
territorio dello Stato; b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori
destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla
lettera a); c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto
predetti.".



Nota all'art. 10:

- Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940,
n. 1411, vedi note alle premesse.



 
Art. 11

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 8-bis e' inserito il seguente: "Art. 8-ter - 1. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa. 2. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di liberta' dell'autore nella realizzazione del disegno o modello.".



Nota all'art. 11:
- Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940,
n. 1411, vedi note alle premesse.



 
Art. 12

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 8-ter e' inserito il seguente: "Art. 8-quater - 1. I diritti conferiti in forza della registrazione dal disegno o modello non si estendono agli atti riguardanti i prodotti nei quali e' incorporato o cui e' applicato un disegno o modello registrato che rientra nell'ambito della loro protezione, quando i prodotti stessi sono stati posti in commercio nella Comunita' dal titolare del disegno o modello o con il suo consenso.".



Nota all'art. 12:
- Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940,
n. 1411, vedi note alle premesse.



 
Art. 13

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 8-quater e' inserito il seguente: "Art. 8-quinquies - 1. In caso di rifiuto della registrazione di un disegno o modello o di dichiarazione di nullita' della registrazione di un disegno o modello, ai sensi dell'art. 8-sexies, il disegno o modello puo' essere registrato o mantenuto in forma modificata se in tale forma esso soddisfa le condizioni per la protezione e ne e' mantenuta l'identita'. La registrazione o il mantenimento in forma modificata puo' includere la registrazione accompagnata dalla parziale rinuncia da parte del titolare del disegno o modello o l'iscrizione nel registro dei disegni o modelli della sentenza che dichiari la parziale nullita' del diritto sul disegno o modello.".



Nota all'art. 13:
- Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940,
n. 1411, vedi note alle premesse.



 
Art. 14

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 8-quinquies e' inserito ii seguente: "Art. 8-sexies - 1. La registrazione e' nulla: a) se il disegno o modello non e' registrabile ai sensi degli
articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 7 e 8; b) se il disegno o modello e' contrario all'ordine pubblico o al buon
costume; c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla
e l'autore non si sia avvalso della facolta' di chiedere il
trasferimento a suo nome dell'attestato di registrazione; d) se il disegno o modello e' in conflitto con un disegno e modello
precedente che sia stato reso noto dopo la data di presentazione
della domanda o, quando si rivendichi la priorita', dopo la data
di quest'ultima ma il cui diritto esclusivo decorre da una data
precedente per effetto di registrazione comunitaria o nazionale
ovvero per effetto della relativa domanda; e) se il disegno o modello e' tale che il suo uso costituirebbe
violazione di un segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno
protetta dal diritto d'autore; f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno
degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di
Parigi per la protezione della proprieta' industriale, ovvero di
segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto
articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello
Stato.".



Nota all'art. 14:
- Per quanto riguarda iI regio decreto 25 agosto 1940,
n. 1411, vedi note alle premesse.



 
Art. 15

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 8-sexies e' inserito il seguente: "Art. 8-septies - 1. La nullita' della registrazione effettuata in violazione dell'articolo 7 puo' essere fatta valere solo dall'avente diritto. 2. La nullita' della registrazione del disegno o modello che forma oggetto di diritti anteriori puo' essere promossa unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa. 3. La nullita' della registrazione del disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi ovvero di segni, emblemi e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, puo' essere fatta valere unicamente dall' interessato alla utilizzazione".



Nota all'art. 15:
- Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940,
n. 1411, vedi note alle premesse.



 
Art. 16

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "Art. 9 - 1. Il brevetto per modello di utilita' dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda. 2. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare puo' ottenere la proroga della durata, per uno o piu' periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.".



Nota all'art. 16:
- Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940,
n. 1411, vedi note alle premesse.



 
Art. 17

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, all'articolo 10 e' aggiunto il seguente comma: "Alle domande di registrazione di disegni e modelli non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 27-ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, successive modificazioni.".



Nota all'art. 17:
- Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940,
n. 1411, vedi note alle premesse.
- Il testo dell'art. 10 del regio decreto 25 agosto
1940, n. 1411, cosi' come modificato dal presente decreto
cosi' recita:
"Art. 10. - L'Ufficio centrale dei brevetti pone a
disposizione del pubblico la domanda di modello di utilita'
con la descrizione e gli eventuali disegni o campioni,
conformemente al disposto dell'art. 4 del regio decreto
29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.
L'Ufficio centrale dei brevetti pone a disposizione del
pubblico la domanda di modello o disegno ornamentale con le
riproduzioni o i campioni e le eventuali descrizioni dopo
il deposito, purche' il richiedente non ne abbia escluso
nella domanda l'accessibilita' per un periodo che non puo'
essere superiore ai dodici mesi dalla data di deposito o da
quella di priorita'.
Nei casi in cui ai precedenti commi l'Ufficio centrale
dei brevetti omette la pubblicazione a stampa di cui
all'art. 38, secondo comma, del regio decreto 29 giugno
1939, n. 1127, e successive modificazioni.
Alle domande di registrazione di disegni e modelli non
sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 27-ter del
regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive
modificazioni".
L'art. 27-ter del regio decreto 29 giugno 1939, n.
1127, cosi' recita:
"Art. 27-ter. - Le persone indicate nell'articolo
precedente, se risiedono nel territorio dello Stato non
possono, senza autorizzazione del Ministero dell'industria
e del commercio, depositare esclusivamente presso uffici di
Stati esteri le loro domande di concessione di brevetto ne'
depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi
sessanta giorni dalla data di deposito in Italia, o da
quelle di presentazione dell'istanza di autorizzazione.
Il Ministero predetto provvede sulle istanze di
autorizzazione, sentito quello della difesa. Trascorso il
termine di sessanta giorni senza che sia intervenuto un
provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi
concessa.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la
violazione delle disposizioni del primo comma e' punita con
l'ammenda non inferiore a lire 150.000 o con l'arresto.
Se la violazione e' commessa quando l'autorizzazione

sia stata negata, si applica l'arresto in misura non
inferiore a un anno.



 
Art. 18

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: "Art. 11 - 1. I brevetti per modelli di utilita' sono soggetti alle seguenti tasse: a) tassa di domanda; b) tassa di concessione.
2. Le registrazioni di disegni e modelli sono soggette alle seguenti tasse: a) tassa di domanda; b) tassa di concessione quinquennale; c) tassa di proroga quinquennale.
3. Nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, e' indicato l'ammontare delle tasse prescritte da questo decreto.".



Note all'art. 18:
- Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940,
n. 1411, vedi note alle premesse.
- Il decreto deI Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, reca: "Disciplina delle tasse sulle
concessioni governative".



 
Art. 19

1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l'articolo 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 12 - 1. La tassa di concessione per i brevetti per modelli di utilita' puo' essere pagata o in un'unica soluzione, o in due rate quinquennali. 2. La tassa di concessione e di proroga per i disegni tessili puo' essere pagata in rate annuali.".



Nota all'art. 19:
- Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940,
n. 1411, vedi note alle premesse.



 
Art. 20

1. Tutte le espressioni normative, contenute anche in regolamenti, che si riferiscono a "brevetti per modelli ornamentali" o "domande di brevetto per modelli ornamentali" devono intendersi sostituite con "registrazione per disegni o modelli" oppure "domanda di registrazione per disegni o modelli".
 
Art. 21

1. La rubrica del capo III del titolo IX del libro V del codice civile e' sostituita con la seguente: "Del diritto di brevetto per modelli di utilita' e di registrazione per disegni e modelli".
2. L'articolo 2593 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2593 (Modelli e disegni) - Chi ha ottenuto una registrazione per un nuovo disegno o modello che abbia carattere individuale, ha il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso, in conformita' alle leggi speciali.".
3. L'art. 2594 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2594 (Norme applicabili) - Ai diritti di brevetto e di registrazioni contemplati in questo capo, si applicano gli articoli 2588, 2589 e 2590. Le condizioni e le modalita' per la concessione del brevetto e della registrazione, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.".
 
Art. 22

1. Nell'articolo 2, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: a) al numero 4) e' soppressa la frase: "anche se applicate
all'industria, sempre che il loro valore artistico sia scindibile
dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate"; b) dopo il numero 9) e' aggiunto il seguente: "10) Le opere del
disegno industriale che presentino di per se' carattere creativo e
valore artistico.".



Note all'art. 22:
- La legge 22 aprile 1941, n. 633, reca: "Protezione
del diritto d'autore e di altri connessi al suo esercizio".
Il testo vigente dell'art. 2, comma 1, della succitata
legge cosi' come modificato dal presente comma, cosi'
recita:
"Art. 2. - In particolare sono comprese nella
protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche,
didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se
orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza
parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni
musicali costituenti di per se opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali
sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte
del disegno, della incisione e delle arti figurative
similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora,
sempreche' non si tratti di semplice documentazione
protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo
secondo;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con
procedimento analogo a quello della fotografia sempre che
non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi
delle norme del capo V del titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma
espressi purche' originali quale risultato di creazione
intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela
accordata dalla presente legge le idee e i principi che
stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma,
compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine
programma comprende anche il materiale preparatorio per la
progettazione del programma stesso.
9) Le banche di dati di cui al secondo comma
dell'art. 1, intese come raccolte di opere, dati o altri
elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente
disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi
elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati
non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati
diritti esistenti su tale contenuto.
10) le opere del disegno industriale che presentino
di per se' carattere creativo e valore artistico.



 
Art. 23

1. Dopo l'art. 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente: "Art. 12-ter - Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro e' titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera.".



Nota all'art. 23:
- Per la legge 22 aprile 1941, n. 633, vedi note
all'art. 22.



 
Art. 24

1. Le domande di brevetto per disegno e modello ornamentale e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore di questo decreto sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Tuttavia, per quanto riguarda la regolarita' formale, sono soggette alle norme precedenti.
 
Art. 25

1. I brevetti per disegno o modello ornamentale concessi prima della data di entrata in vigore di questo decreto, purche' non scaduti ne' decaduti alla data di entrata in vigore di questo decreto, possono essere prorogati fino al termine massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di brevetto.
2. Le tasse di concessione corrisposte in un'unica soluzione valgono per le prime due proroghe.
 
Art. 25-bis (1)

(( 1. Per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001, la protezione accordata ai sensi dell'articolo 22 non opera nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformita' con disegni o modelli precedentemente tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio. I diritti alla fabbricazione, all'offerta ed alla commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'impresa. ))
 
Art. 26

1. I brevetti per disegni e modelli ornamentali concessi prima della data di entrata in vigore di questo decreto sono soggetti, in quanto alle cause di nullita', alle norme di legge anteriori e quanto agli effetti della declaratoria di nullita' alla norma di cui all'articolo 59-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.



Nota all'art. 26:
- Per il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, vedi
note all'art. 6. L'art. 59-bis del succitato regio decreto
cosi' recita:
"Art. 59-bis. - La declaratoria di nullita' del
brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica:

a) gli atti di esecuzione di sentenze di
contraffazione passate in giudicato gia' compiuti;
b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione
conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della
sentenza che ha dichiarato la nullita' nella misura in cui
siano gia' stati eseguiti. In questo caso tuttavia il
giudice, tenuto conto delle circostanze, puo' accordare un
equo rimborso di importi gia' versati in esecuzione del
contratto".



 
Art. 27

1. Fino a che la direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sara' modificata su proposta della Commissione a norma dell'articolo 18 della direttiva medeima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Dini, Ministro degli affari esteri
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Del Turco, Ministro delle finanze
Melandri, Ministro per i beni e le
attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Fassino



Nota all'art. 27:
Per quanto riguarda la direttiva 98/71/CE vedi note
alle premesse.



 
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