Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2000 |
Fondo integrativo da ripartire tra le regioni e le province autonome per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio per l'anno 2000. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, comma 4, che istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore previsti dallo stesso articolo; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 89, che consente la destinazione di tale Fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8 della predetta legge n. 390/1991; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 1999, emanato ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed, in particolare, l'art. 3 nel quale vengono indicati i criteri di riparto del Fondo per l'anno 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2000 con il quale, a seguito dell'acquisizione del parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome nella seduta del 20 gennaio 2000, sono state apportate modifiche ai criteri di riparto del Fondo integrativo per l'anno 2000; Visto lo stanziamento del capitolo 1527 U.P.B. 3.1.2.2 diritto allo studio "Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio" dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per il 2000, pari a 200 miliardi; Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, formulato nell'adunanza del 6 dicembre 2000; Visti i dati elaborati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Decreta: Art. 1. La destinazione del Fondo
1. Nelle more dell'attuazione del disposto dei commi 1, 2, 3, dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, i trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari". Nell'utilizzo del Fondo, gradualmente e compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, e' riconosciuta la priorita' di destinazione a favore degli studenti di prima immatricolazione, al fine di garantire il completo soddisfacimento delle richieste. 2. Nella concessione delle borse di studio e regioni e le province autonome utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto. 3. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome a: a) concessione di prestiti d'onore ai sensi delle vigenti normative regionali; b) concessione di borse di studio nell'anno accademico successivo. |
| Art. 2. Il riparto del Fondo per l'anno 2000
1. Con riferimento ai criteri di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2000 e ai dati elaborati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica presso le regioni, le province autonome e le universita', il Fondo per il 2000 e' ripartito sulla base della tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Le somme trasferite alle regioni e alle province autonome sono iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del bilancio regionale e provinciale e sono utilizzate nell'anno accademico 2000/2001. |
| Art. 3. I criteri di riparto del Fondo per il triennio 2001/2003
1. Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, stabilisce, per sua vigenza triennale, anche i criteri di riparto del Fondo di intervento integrativo di cui all'art. 16, comma 4, della stessa legge n. 390, al fine di garantire una coerenza tra i principi di uniformita' di trattamento e la assegnazione alle regioni e province autonome dell'integrazione finanziaria statale. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2000
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Zecchino
Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 146 |
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