Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIRETTIVA 16 gennaio 2001
Direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che all'art. 14 ha istituito il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Visto l'art. 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha demandato al decreto di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, la determinazione della tipologia e le misure delle agevolazioni, le modalita' ed i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante: "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno alle imprese a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti alla ricerca e sviluppo n. 96/C 45/06;
Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di stato alle piccole e medie imprese n. 96/C 213/04;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sentiti i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
le seguenti direttive:
Art. 1.
Oggetto
1. Con il presente decreto sono emanate le direttive di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica istituito dall'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di seguito denominato "fondo".
 
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Al fine di promuovere le attivita' di innovazione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca industriale le disponibilita' del fondo sono destinate al sostegno di programmi relativi ad attivita' di sviluppo precompetitivo. I programmi possono comprendere anche attivita' connesse e comunque non preponderanti di ricerca industriale. Al coordinamento con le competenze in materia del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica si provvede ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
2. Per attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo s'intendono, ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, quelle rivolte rispettivamente:
a) all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero al notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;
b) alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonche' di prototipi non commercializzabili, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi purche' tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.
3. I programmi di cui al comma 1 possono prevedere anche attivita' relative alla realizzazione di nuovi centri di ricerca ovvero all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione, all'acquisizione o alla delocalizzazione di centri gia' esistenti. I costi relativi alle precitate attivita' sono ammissibili ove sussista un collegamento funzionale con il programma cui ineriscono.
 
Art. 3.
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente decreto, purche' possiedano una stabile organizzazione in Italia, i seguenti soggetti:
a) le imprese che esercitano le attivita' di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3);
b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attivita' industriale;
c) le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto l985, n. 443;
d) i centri di ricerca industriale con personalita' giuridica autonoma costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) e b);
e) altri soggetti individuati dai bandi di cui all'art. 11.
2. Possono beneficiare degli interventi i consorzi e le societa' consortili costituiti dai soggetti di cui al comma 1 e altri soggetti pubblici o privati a condizione che la partecipazione delle imprese sia superiore al 50 per cento dell'ammontare del fondo consortile ovvero del capitale sociale. Il valore della predetta partecipazione e' fissato al 30 per cento per i consorzi e le societa' consortili aventi sede nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono presentare i programmi anche congiuntamente con universita', enti di ricerca, ENEA ed ASI purche' le attivita' dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 abbiano un costo superiore al 50 per cento di quello complessivo del programma, ovvero al 30 per cento ove il programma preveda il completo svolgimento delle attivita' nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Non sono ammessi a beneficiare delle agevolazioni del fondo i soggetti sottoposti alle procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonche' i soggetti che risultino morosi in relazione a precedenti operazioni effettuate a carico del fondo.
 
Art. 4.
Tipologia e misura delle agevolazioni
1. Per le attivita' di cui all'art. 2 il fondo eroga agevolazioni secondo le seguenti forme e misure:
a) per i programmi che prevedono lo svolgimento di attivita' di sviluppo precompetitivo, un finanziamento agevolato pari al 60 per cento dei costi riconosciuti ammissibili, integrato da un contributo alla spesa pari al valore necessario al raggiungimento del 25 per cento in equivalente sovvenzione lordo (di seguito denominato ESL);
b) per i programmi di sviluppo precompetitivo comprendenti anche attivita' di ricerca industriale, qualora i costi relativi a tale ultima attivita' siano per lo meno pari al 10 per cento dei costi ammissibili, un finanziamento agevolato pari al 60 per cento dei costi riconosciuti ammissibili, integrato da un contributo alla spesa pari al valore necessario al raggiungimento dell'ESL corrispondente alla media ponderata delle intensita' di aiuto concedibili per le attivita' di ricerca industriale, pari al 50 per cento ESL, e di sviluppo precompetitivo di cui alla lettera a).
2. Qualora l'intervento sotto forma di finanziamento di cui al comma 1 superi i limiti ESL indicati nel comma medesimo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato riduce la percentuale di intervento concessa sotto tale forma.
3. La durata massima del finanziamento e' pari a 10 anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 8, comma 3. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20 per cento di quello indicato e aggiornato, in conformita' con le disposizioni dell'Unione europea, con il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, vigente alla predetta data di emanazione del decreto di cui all'art. 8, comma 3.
4. Gli interessi di preammortamento, calcolati dalla data di erogazione di cui all'art. 9, comma 1, saranno corrisposti annualmente a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 8, comma 3. Il rimborso del finanziamento avverra' in rate annuali costanti posticipate, la prima delle quali decorrente dalla data di conclusione del periodo di preammortamento di cui al comma 3.
5. In aggiunta alle agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse maggiorazioni, nella forma del contributo alla spesa, nelle sotto elencate percentuali dei costi ammissibili:
a) 10 per cento per i programmi svolti dalle piccole e medie imprese;
b) 10 per cento per i programmi che sono effettuati in una delle regioni di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209;
c) 5 per cento per i programmi svolti nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209;
d) 10 per cento per i programmi rientranti negli obiettivi di un programma o di un progetto specifico elaborato nell'ambito del programma-quadro comunitario di ricerca-sviluppo in corso di applicazione alla data di presentazione della domanda a condizione che le attivita' di ricerca e sviluppo svolte siano suscettibili di applicazioni multisettoriali ovvero abbiano carattere multidisciplinare. La maggiorazione e' concedibile esclusivamente per i programmi che comprendono una quota rilevante di attivita' di ricerca ovvero comportano rilevanti difficolta' di realizzazione in relazione agli obiettivi perseguiti ed alle tecnologie da sviluppare. La precitata percentuale del 10 per cento e' elevabile al 15 per cento per i programmi svolti dalle piccole e medie imprese qualora alla copertura finanziaria del programma concorrano sotto qualsiasi forma, ivi compresa la partecipazione al capitale sociale, banche o altri intermediari finanziari;
e) 10 per cento per i programmi che prevedono almeno una delle condizioni seguenti:
1) lo svolgimento di una quota di attivita' non inferiore al 30 per cento dei costi ammissibili da parte di almeno due partner di altri Stati membri dell'Unione europea, purche' fra il soggetto richiedente e i citati partner non sussistano i rapporti di cui all'art. 2359 del codice civile;
2) lo svolgimento di una quota di attivita' non inferiore al 30 per cento dei costi ammissibili da parte di enti pubblici di ricerca e universita'.
6. Il cumulo degli interventi aggiuntivi sotto forma di contributo alla spesa di cui al comma 5 non puo' in nessun caso eccedere il 25 per cento ESL del costo ammissibile del programma.
7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, ad aggiornare periodicamente le percentuali di intervento di cui al presente articolo in funzione delle determinazioni della Commissione europea.
8. La determinazione delle agevolazioni espresse in ESL e' effettuata, nel decreto di cui all'art. 8, comma 3, con calcolo basato sull'anno solare, attualizzando i valori degli investimenti e delle erogazioni alla data di avvio del programma ovvero, per i programmi ancora da avviare, alla data di emanazione del predetto decreto, applicando il tasso di attualizzazione vigente alla medesima data. A tal fine il contributo alla spesa e' calcolato sulla base del piano delle erogazioni di cui all'art. 8, comma 4 ed il valore attualizzato del finanziamento agevolato e' determinato come somma delle differenze attualizzate tra le rate al tasso di riferimento di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e quelle al tasso agevolato di cui al precedente comma 3.
9. L'ammontare delle agevolazioni di cui al comma 8 e' rideterminato, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al momento dell'erogazione a saldo di cui all'art. 9, comma 5, ai fini della verifica del rispetto dei limiti massimi indicati ai precedenti commi 1 e 6, sulla base delle spese effettivamente sostenute per anno solare. Le agevolazioni concesse con il decreto di cui all'art. 8, comma 3, non possono essere aumentate. Nel caso in cui l'intensita' complessiva delle agevolazioni, a seguito della suddetta rideterminazione, ecceda il limite massimo indicato al comma 1, viene ridotta l'agevolazione concessa sotto forma di contributo alla spesa.
10. I soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie del fondo. In caso di esaurimento delle risorse si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
 
Art. 5.
Durata dei programmi e spese ammissibili
1. I programmi hanno una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 4 anni dalla presentazione della domanda, salvo casi particolari per i quali, in relazione alla particolare complessita' e difficolta' tecnica, su richiesta dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre, per una sola volta, un incremento temporale non superiore a 12 mesi.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, sono concesse agevolazioni per i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda e riguardanti:
a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito all'attivita' del programma;
b) gli strumenti, le attrezzature di nuovo acquisto, le opere murarie necessarie, utilizzati per l'attivita' oggetto del programma, detratto l'eventuale valore derivante dalla cessione a condizioni commerciali ovvero dall'utilizzo a fini produttivi;
c) i servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attivita' del programma, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;
d) le spese generali imputabili all'attivita' del programma, da determinare anche forfetariamente in misura non superiore al 60 per cento del valore della voce di costo di cui alla lettera a);
e) il costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi utilizzati per lo svolgimento del programma.
3. I costi gia' sostenuti, non oltre 12 mesi prima della data di presentazione della domanda, sono ammissibili purche' riferiti a studi di fattibilita', limitatamente alle voci di cui al comma 2, lettere a), c) e d), e nel limite massimo del 10 per cento del totale dei costi ammissibili.
4. Per le attivita' di cui all'art. 2, comma 3, sono ammissibili i costi riguardanti:
a) la progettazione e gli studi di fattibilita' nel limite massimo del 5 per cento delle spese complessivamente ammissibili;
b) l'acquisizione delle aree e dei fabbricati da utilizzare esclusivamente per l'attivita' di sviluppo purche' nei 10 anni precedenti la domanda di agevolazione non siano stati oggetto di agevolazioni pubbliche;
c) la realizzazione di opere edili ed infrastrutturali da utilizzare esclusivamente per l'attivita' di sviluppo;
d) gli strumenti, le attrezzature, gli impianti speciali di nuovo acquisto, utilizzati esclusivamente per l'attivita' ad eccezione degli autoveicoli.
5. I costi relativi alle attivita' di cui al comma 4 gia' sostenuti, non oltre 12 mesi prima della data di presentazione della domanda, sono ammissibili purche' riferiti alla progettazione e agli studi di fattibilita'.
6. La concessione delle agevolazioni relative ai centri di ricerca e' condizionata alla destinazione dell'immobile e delle attrezzature alle attivita' di cui all'art. 2, comma 2. Qualora i beni realizzati siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla data di ultimazione degli investimenti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni il cui importo e' restituito con le modalita' previste dall'art. 10, comma 4.
7. I risultati e le conoscenze derivate dal programma appartengono al soggetto proponente che, per i due anni successivi alla fine del programma, deve presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione in merito all'impatto economico e occupazionale dei risultati del programma anche in relazione dell'eventuale cessione o industrializzazione dei medesimi. In caso di mancata comunicazione il soggetto e' escluso, per gli anni successivi, dagli interventi di cui al presente decreto.
 
Art. 6.
Modalita' di gestione
1. Gli interventi sono attuati secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per la procedura valutativa.
2. Gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni sono affidati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ad una o piu' societa' o enti, anche in forma consortile, ovvero ad una o piu' associazioni temporanee di imprese, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua sulla base delle condizioni offerte e della disponibilita' di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, mediante gara ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
3. Con contratto, di durata non superiore a 5 anni, stipulato tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il soggetto o i soggetti prescelti, di seguito denominati "gestore", sono regolamentati i reciproci rapporti e le modalita' di corresponsione del compenso spettante al gestore, i cui oneri sono posti a carico delle risorse del fondo.
4. Per l'esame della validita' tecnologica dei progetti il gestore e' autorizzato ad utilizzare esperti esterni, ivi compresi quelli di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sulla base di criteri e parametri fissati nel contratto di cui al comma 3.
 
Art. 7.
Presentazione della domanda
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con circolare da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, individua la data di presentazione delle domande, definisce il modello delle domande di concessione e di erogazione dei benefici, i relativi allegati, le istruzioni per la redazione e valutazione del programma e dei relativi costi, nonche' eventuali adempimenti semplificati per i programmi proposti dalle piccole e medie imprese di costo non superiore a 3 miliardi di lire.
2. La domanda di ammissione ai benefici del fondo, redatta secondo il modello di cui al comma 1, deve essere presentata al gestore non oltre 12 mesi e non prima di 6 mesi dall'inizio del programma.
 
Art. 8.
Istruttoria dei programmi e concessione delle agevolazioni
1. L'istruttoria dei programmi e' effettuata dal gestore secondo l'ordine cronologico e sulla base della documentazione prodotta dal soggetto richiedente entro 90 giorni dalla ricezione della domanda formalmente completa che deve altresi' evidenziare il piano di investimento ripartito fra costi da sostenere entro 6 mesi dalla presentazione della domanda e costi da sostenere alla medesima data di ciascun anno successivo di svolgimento del programma.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli adempimenti istruttori, articolati in una valutazione economico-finanziaria del soggetto richiedente e del programma ed in una verifica della validita' tecnologica del programma stesso, sono volti, tenuto conto delle dimensioni del soggetto proponente, ad accertare in particolare:
a) la validita' economico-finanziaria del programma, con specifico riferimento alla redditivita', alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del programma e dalla normale gestione ed in particolare all'adeguatezza ed alla tempestiva immissione dei mezzi propri dell'impresa, in tempi coerenti con la realizzazione del programma, attraverso la simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari;
b) la validita' degli obiettivi intermedi e finali del programma sotto il profilo tecnologico, con particolare riferimento allo sviluppo del settore in cui opera il soggetto richiedente;
c) la ricaduta degli effetti del programma sul mercato di riferimento ovvero il rilevante miglioramento delle condizioni ambientali;
d) l'interesse industriale all'esecuzione del programma in relazione all'impatto economico dei risultati perseguiti;
e) per le sole grandi imprese, il carattere di addizionalita' del programma rispetto alla ordinaria attivita' di ricerca e sviluppo dell'impresa;
f) la capacita' tecnico-scientifica ad assicurare la corretta esecuzione delle attivita' del programma tenuto conto anche delle pregresse attivita' del richiedente;
g) il sostanziale apporto diretto del soggetto beneficiario nell'ideazione e nello svolgimento del programma.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 60 giorni dalla conclusione delle istruttorie, verificatone l'esito e previo parere del comitato tecnico di cui all'art. 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, di seguito denominato "Comitato tecnico", emana il decreto di concessione delle agevolazioni determinando l'entita', le modalita' e le condizioni dell'intervento. Il Comitato tecnico, che si riunisce con cadenza almeno mensile, esprime il parere entro 30 giorni dalla data di comunicazione degli esiti istruttori. Decorso tale termine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede comunque alla definizione del procedimento.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresi' specificati gli impegni dell'impresa anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione del programma, gli adempimenti a carico dell'impresa, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre imprese anche estere al programma, le condizioni ed il piano delle erogazioni, determinato sulla base del piano degli investimenti di cui al comma 1 predisposto dall'impresa, nonche' la revoca o l'interruzione dei benefici e l'applicazione di penali in caso di inadempienza.
5. I soggetti beneficiari assumono, mediante sottoscrizione del decreto di concessione, gli obblighi derivanti dal decreto medesimo e dagli eventuali allegati tecnici e giuridici entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto stesso, pena la dichiarazione di decadenza dai benefici concessi.
6. In caso di non ammissibilita' del programma alle agevolazioni del fondo in quanto concernente prevalentemente attivita' di ricerca industriale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasferisce la domanda e la relativa documentazione al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica secondo modalita' definite ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e fatta comunque salva la data di presentazione della domanda.
 
Art. 9.
Erogazioni delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 sono erogate dal gestore, a partire dalle date e nei limiti previsti dal piano delle erogazioni di cui all'art. 8, comma 4, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dalle imprese.
2. Le erogazioni avvengono in non piu' di 4 soluzioni, piu' l'ultima a saldo, in relazione agli stati di avanzamento del programma individuati nel piano delle erogazioni di cui al comma 1. Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento l'impresa deve aver sostenuto costi non inferiori a quelli determinati nel suddetto piano di erogazione per ciascuno stato di avanzamento.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 7 le erogazioni sono disposte entro 60 giorni dalla presentazione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione.
4. Limitatamente ai programmi proposti dalle piccole e medie imprese la prima erogazione, per un importo commisurato alle spese gia' sostenute o previste per il primo ed eventualmente per il secondo stato di avanzamento nel limite massimo del 25 per cento del totale delle agevolazioni concesse, puo' essere disposta a titolo di anticipazione previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
5. L'ammontare complessivo delle erogazioni, effettuate nel periodo di attuazione del programma, non puo' superare il 90 per cento delle agevolazioni concesse. Il residuo 10 per cento, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, da quella immediatamente precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti dall'art. 10, comma 1.
6. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, l'impresa trasmette al gestore, entro tre mesi dalla data di fine programma, un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alla spesa complessiva sostenuta.
7. L'erogazione a saldo e' disposta entro 6 mesi dalla data di trasmissione, da parte dell'impresa, della documentazione di cui al comma 6.
8. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasferisce periodicamente al gestore le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente articolo, sulla base del relativo fabbisogno.
 
Art. 10.
Accertamenti e revoche
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun programma con le modalita' e i criteri di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i cui oneri sono posti a carico del fondo ai sensi dell'art. 3 della legge 30 luglio 1998, n. 274.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre, in ogni fase della procedura, ispezioni sull'andamento dei programmi di innovazione anche per il tramite del gestore.
3. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la revoca dei benefici concessi in caso di:
a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili;
b) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'art. 5, comma 1, per la realizzazione del programma;
c) mancata presentazione degli stati di avanzamento entro un anno dalle date previste nel piano delle erogazioni per il raggiungimento dei costi di ciascuno dei predetti stati di avanzamento;
d) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro i termini di cui all'art. 9, comma 6;
e) mancata realizzazione del programma di sviluppo;
f) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
g) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso.
4. In caso di revoca degli interventi disposta ai sensi del comma 3, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio gia' erogato maggiorato degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
 
Art. 11.
Riserva per programmi di particolare rilevanza
1. Una quota non superiore al 30 per cento delle disponibilita' complessive del fondo di ciascun anno puo' essere utilizzata per l'incentivazione di programmi di cui all'art. 2 di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese ovvero riferiti a sistemi produttivi locali omogenei o a distretti industriali.
2. Con appositi bandi, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, emanati annualmente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato previo parere del Comitato tecnico, sono individuati le tematiche tecnologiche e territoriali di intervento, gli obiettivi e i criteri di selezione dei programmi di cui al comma 1 nonche' i termini per la presentazione dei progetti di massima.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato tecnico, sulla base dei criteri di selezione di cui al comma 2 e nei limiti delle disponibilita' risultanti dalla quota di cui al comma 1, seleziona i progetti di massima ammissibili dandone comunicazione ai soggetti proponenti ammessi per la presentazione del programma definitivo.
4. L'istruttoria e la valutazione dei programmi definitivi, la concessione e l'erogazione dei benefici di cui all'art. 4 avviene secondo le modalita' e i termini fissati dagli articoli 5, 7, 8 e 9 del presente decreto.
 
Art. 12.
Funzioni del comitato tecnico
1. Il Comitato tecnico oltre a svolgere le attivita' di cui all'art. 10, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e ad esprimere i pareri previsti dagli articoli 8 e 11 del presente decreto, su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, effettua l'esame dei risultati dei programmi ammessi, sulla base di relazioni annuali in merito all'andamento dei programmi finanziati e dei risultati delle verifiche e degli accertamenti effettuati.
 
Art. 13.
Garanzie
1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, per gli interventi di finanziamento previsti dal presente decreto non sono richieste particolari forme di garanzie. I crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
 
Art. 14.
Monitoraggio e valutazione
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei programmi di sviluppo e dell'efficacia degli interventi di cui al presente decreto, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria ed occupazionale, sulla base dei criteri di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituita un'anagrafe relativa ai programmi di sviluppo precompetitivo.
3. Le imprese devono documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quello in cui hanno luogo le singole erogazioni delle agevolazioni.
 
Art. 15.
Norme transitorie
1. Per i programmi presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anteriormente alla data di cui all'art. 7, comma 1, si applicano le previgenti disposizioni salvo che le imprese, entro i trenta giorni successivi alla precitata data, non riformulino la domanda secondo i criteri e le modalita' del presente decreto, fatto salvo l'ordine cronologico di esame acquisito dalla precedente domanda.
2. Con il contratto di cui all'art. 6, comma 3, potranno essere trasferite al gestore le attivita' residue inerenti ai programmi di innovazione tecnologica per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato gia' deliberato l'intervento del fondo e per i quali non sia ancora avvenuta la restituzione delle rate di finanziamento concesso.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 gennaio 2001
Il Ministro: Letta Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2001 Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 41
 
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