Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
CIRCOLARE 16 febbraio 2001, n. 9
Monitoraggio della spesa pubblica del personale. Conto annuale e relazione sulla gestione. Esercizio 2000. (Titolo V del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni).

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale
A tutti i Ministeri:
- Gabinetto
- Direzione generale affari generali e
del personale
Al Consiglio di Stato - Segretariato
generale
Alla Avvocatura Generale dello Stato -
Segretariato generale
Alla Corte dei conti - Segretariato
generale
Alle Aziende autonome ed amministrazioni
autonome dello Stato
Ai Presidenti degli enti pubblici non
economici
Ai Presidenti degli enti di ricerca e
sperimentazione
Ai Rettori delle universita' e delle
istituzioni universitarie
Ai Presidenti delle regioni a statuto
ordinario e a statuto speciale ed ai
Presidenti delle province autonome
Ai Presidenti delle province
Ai Sindaci dei comuni
Ai Presidenti delle comunita' montane
Ai Presidenti delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura
Agli Istituti autonomi case popolari
Ai Direttori generali delle aziende
sanitarie e ospedaliere
Ai Presidenti degli enti del Servizio
sanitario nazionale
All'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni
- Ufficio del personale
Al Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro - Segretariato generale
All'Enea
Al C.O.N.I.
All'E.N.A.V.
All'A.N.A.S.
All'Ente EUR
All'UNIONCAMERE
All'A.S.I.
All'E.N.A.C.
All'Ente tabacchi italiani
Alle Aziende territoriali per l'edilizia
residenziale
Agli Enti per l'edilizia residenziale
Ai Commissari del Governo presso le
regioni e le province autonome
Ai Presidenti delle Autorita'
indipendenti e degli altri organismi di
regolazione e vigilanza
Agli Uffici Centrali del Bilancio presso
i ministeri
Agli uffici Centrali di Ragioneria presso
le aziende autonome
Alle Ragionerie provinciali dello Stato
Ai rappresentanti del Ministero del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica in seno ai
collegi dei revisori dei conti presso gli
enti

e per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica - Dipartimento per gli affari
generali
Alla Segreteria della Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato,
le regioni e le province autonome
Alla Segreteria della Conferenza
Stato-Citta'-Autonomie locali
Ai Servizi di controllo interno o Nuclei
di valutazione presso le amministrazioni
pubbliche
Al Ministero dell'interno - Direzione
generale per l'amministrazione civile
Ai Prefetti
Al Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro - Presidenza
Alla Corte dei conti - Servizio rapporti
al Parlamento All'A.R.A.N. - Presidenza
All'ISTAT - Presidenza
Agli Assessori alla sanita' delle Regioni
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
All'Unioncamere
Ai Dipartimenti e agli uffici
dirigenziali generali del Ministero del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica

Le amministrazioni in indirizzo sono tenute ad effettuare le attivita' di rilevazione dei dati relativi alla gestione e alle spese sostenute per il proprio personale, secondo le disposizioni previste dal titolo V del d. I.gs. del 3.2.1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei modelli e delle indicazioni fornite dallo scrivente. La predisposizione del proprio conto annuale, unitamente alla rilevazione dei dati richiesti per la relazione al conto annuale, consentira' agli stessi amministratori delle istituzioni coinvolte di acquisire elementi conoscitivi fondamentali per la migliore gestione del proprio personale. Tale patrimonio di dati puo' trovare significativa utilizzazione tanto piu' tempestiva e' l'informazione e quanto piu' elevata la qualita' del dato. Per rendere coerente l'insieme delle informazioni che dovranno pervenire da ciascuno degli enti tenuti all'invio relativamente all'anno 2000, si forniscono di seguito specifi'che istruzioni emanate d'intesa con il Dipartimento per la Funzione Pubblica.

IL MONITORAGGIO DELLA SPESA DI PERSONALE

La costituzione di un patrimonio conoscitivo continuamente aggiornato rappresenta un indispensabile ausilio per le ricorrenti decisioni di politica del personale. La privatizzazione del rapporto di pubblico impiego e lo sviluppo della contrattazione integrativa rendono ancora piu' necessaria la conoscenza dei fenomeni gestionali e quindi il monitoraggio della dinamica del personale e della relativa spesa. A tale fine, e' in fase di completamento la realizzazione di una rete informatica integrata che costituisce uno degli obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione del Governo centrale (Sistema Informativo Unitario del Personale - SIUP). Al SIUP si affianca il sistema di rilevazioni attivate ai sensi del Titolo V del d.lgs. 29/93, che tendono anch'esse, per gli enti del settore pubblico, a costituire un sistema informativo utilizzabile come base conoscitiva per effettuare scelte in materia di gestione del personale e di razionalizzazione delle risorse. II Settore statale II monitoraggio per il settore statale e' stato realizzato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso flussi informativi che derivano dall'integrazione dei sistemi informativi deputati al pagamento dei trattamenti economici del personale. Il data base e' costituito da circa 1.530.000 posizioni individuali che riguardano il personale dei Ministeri, delle Aziende Autonome, della Scuola, della Magistratura, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia penitenziaria. Dal gennaio 2000 e' in atto I'integrazione per i dati relativi al personale delle Universita' (attraverso il CINECA). Successivamente si prevede di sviluppare anche l'integrazione con i sistemi informativi delle Forze Armate. Il Settore pubblico: Campione dei Comuni Come negli anni precedenti, per i Comuni si e' fatto ricorso ad una campionatura elaborata in collaborazione con l'ISTAT, in relazione all'esigenza, emersa anche nell'ambito del sistema statistico nazionale (Sistan), di acquisire una conoscenza periodica (trimestrale) di taluni fenomeni gestionali. Nell'appendice 1 sono riportate: - il tracciato record utilizzato per l'integrazione dei sistemi informativi del settore statale; - le istruzioni e la scheda di rilevazione dei dati da compilarsi a cura dei Comuni - campione entra il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, secondo la procedura indicata; - l'elenco dei Comuni - campione.

IL CONTO ANNUALE ED IL COSTO ANNUO

II conto annuale ha assunto nel corso degli anni una rilevanza sempre maggiore, rappresentando uno strumento conoscitivo di notevole ausilio per le singole Amministrazioni nell'attivita' di gestione del personale e, soprattutto, un supporto all'attivita' del Governo nella politica di indirizzo e monitoraggio della spesa dei dipendenti pubblici. La struttura della rilevazione e' immutata, fatte salve le modifiche necessarie per registrare le innovazioni apportate, in via contrattuale o legislativa, in materia di ordinamento del personale e nella struttura retributiva. Termine di invio dei dati Per i motivi illustrati nella circolare n.1 del 7.1.1999, relativa al conto annuale 1998 (tempi ristretti per la verifica dei dati trasmessi dai singoli Enti e per la conseguente attivita' di modifica delle incongruenze riscontrate nei modelli di rilevazione) si conferma il termine del 30 aprile per l'invio dei dati agli Uffici centrali del Bilancio presso i Ministeri e alle Ragionerie Provinciali, fermo restando che l'attuazione da parte dei Commissari dei Governo della procedura prevista dall'art.30, comma 11, della legge 5.8.78, n. 468 non puo' che prodursi immediatamente dopo la data del 31 maggio. L'utilizzazione del mese di maggio per la verifica della congruita' dei dati consentira' anche di limitare l'attivazione delle sanzioni previste dall'art.11 dei d. Leg.vo n.322 del 6.9.89 connesse proprio alla qualita' delle informazioni. In tal modo possono anche essere accelerate le fasi successive della procedura come specificato nell'appendice 2. Invio informatico Nel caso in cui le informazioni in oggetto siano accentrate, per piu' enti, in un unico sistema informativo, queste possono essere inviate su supporto magnetico nel rispetto dei protocollo di colloquio per l'invio dei dati del Conto annuale al S.I.R.G.S. II protocollo di colloquio puo' essere richiesto direttamente al competente ufficio dell'IGOP indicato nelle "note informative". Modalita' di invio per gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale Fermi restando i termini e la procedura amministrativa sopra specificata, i dati del conto annuale (e della relazione allegata) debbono essere inviati tramite le stazioni di lavoro del ministero della Sanita' (flussi informativi sanitari). Tale procedura e' stata definita nell'ambito del protocollo d'intesa tra il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica ed il Ministero della Sanita', sulla base di quanto concordato dal gruppo di lavoro costituito su richiesta della Commissione permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni. Ovviamente per gli istituti zooprofilattici sperimentali, nonche' per l'Ordine Mauriziano di Torino ed il Galliera di Genova viene mantenuta la procedura di invio degli anni precedenti. Il costo annuo degli enti ex art. 65.c.3. del D.l.as n.29/93 Per gli enti suindicati e' attivata la procedura informatizzata di invio analoga a quella delle altre amministrazioni ed enti. Vengono adottate le stesse procedure e scadenze sopra specificate. Le Aziende Lombarde per I'Edilizia Residenziale (A.L.ER.) e le Aziende Territoriali per I'Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) del Veneto invieranno i dati sul costo del personale secondo le istruzioni contenute nell'appendice 2. Nell'appendice 2 sono riportate le istruzioni, i modelli e le procedure relative al conto annuale e al costo annuo 2000.

LA RELAZIONE AL CONTO ANNUALE 2000

La rilevazione per i ministeri L'obiettivo primario della rilevazione e' quello di sviluppare l'analisi dei risultati attraverso l'esame delle attivita' espletate, delle risorse umane utilizzate e dei tempi impiegati. L'apporto delle "interfaccia" nominate dai ministeri favorisce la partecipazione diretta ed attiva delle amministrazioni, non solo nella fase di rilevazione ma anche in quella di elaborazione ed analisi dei dati stessi. Tali operazioni vengono effettuate dalle Amministrazioni congiuntamente al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che garantisce il piu' ampio supporto tecnico. Il termine per l'invio della rilevazione al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - e' il 31 maggio 2001. La rilevazione per i comuni La rilevazione delle attivita' per il personale comunale ha finalita' di informazione statistica, fornendo la stessa rilevazione solo indicazioni di carattere generale sulla composi'zione dell'attivita' presso i comuni. In ogni caso, la classificazione delle attivita' riveste un ruolo strategico in connessione con la possibilita' di rappresentare tutta la pubblica amministrazione in termini di classificazione SEC95, come prevede il trattato di Maastricht. La sperimentazione della nuova classificazione avviata nel 1998 ha consentito (con la collaborazione di alcuni comuni e dell'ANCI) di apportare miglioramenti e correttivi, che forniranno un significativo ritorno informativo da utilizzare ai vari livelli decisionali (nazionale e locale), e di individuare strumenti e soluzioni in materia di gestione del personale e di risorse finanziarie. II termine per l'inoltro dei modelli alle Ragionerie provinciali dello Stato e' fissato per il 31 maggio 2001. La rilevazione per le aziende sanitarie Per le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, la rilevazione della relazione al conto annuale e' stata inserita, di concerto con il Ministero della Sanita' e la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, nel processo di definizione di un sistema informativo comune per tutti i livelli decisionali (Stato, Regioni, Aziende sanitarie) riferito ai flussi di rilevanza sanitaria. Quest'obiettivo favorisce la concentrazione nell'ambito del sistema informativo del Ministero della Sanita' di tutte le rilevazioni che coinvolgono le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale. Il termine per la trasmissione dei dati attraverso il sistema informativo del ministero della Sanita' e' fissato al 31 maggio 2001. La rilevazione per le altre amministrazioni ed enti Le altre amministrazioni ed enti produrranno, anche per l'anno 2000, la relazione illustrativa sui risultati della gestione. Nell'appendice 3 sono riportate le istruzioni ed i modelli della relazione al conto annuale 2000 dei Ministeri, delle Aziende sanitarie e dei Comuni.

NOTE GENERALI

L'acquisizione delle informazioni, connesse con il conto annuale e la relazione. riguarda, nel rispetto dell'autonomia regionale, anche le Regioni a statuto speciale, in relazione all'aspetto conoscitivo che riveste la rilevazione (Corte Costituzionale sent. n.359, del 30 luglio 1993). II conto annuale e la relazione, ivi comprese le eventuali successive rettifiche, vanno sottoscritti, oltre che dal responsabile del procedimento, anche dal rappresentante del Ministero dei Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in seno al Collegio dei revisori, ove esistente, prima dell'inoltro alla competente Ragioneria. Invio del conto annuale e della relazione II conto annuale e la relazione vanno inviati agli Uffici centrali del bilancio presso i ministeri ed alle Ragionerie Provinciali. Le copie alla Corte dei Conti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica non debbono essere piu' inviate salvo specifica richiesta. Responsabile del procedimento amministrativo - Sanzioni In applicazione della legge 7 agosto 1990, n.241, dovra' essere indicato nel "prospetto informativo" il responsabile del procedimento amministrativo oppure, se non individuato, il rappresentante legale dell'ente. Nel precisare che il conto annuale fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e ribadendo l'importanza che esso assume per l'attivita' delle Amministrazioni e, piu' in generale, del Governo, si richiama la diretta responsabilita' della dirigenza nella gestione finanziaria, tecnica e amministrativa anche in relazione agli effetti che possono derivare alla gestione stessa in caso di inadempienza. In particolare si rammentano le sanzioni previste dai seguenti articoli: - 65, comma 2, del d.lgs. n. 29/93 e 30, comma 11, della legge 5.8.78, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni comportanti la sospensione dei versamenti a carico del bilancio dello Stato in favore degli enti; - articoli 7 e 11 del D. Leg.vo n. 322 del 6.9.89, applicabili nel caso in cui vengano fornite informazioni incomplete e/o chiaramente inattendibili, comportanti misure amministrative pecuniarie a carico del responsabile del procedimento. La puntuale osservanza delle istruzioni impartite con la presente circolare evitera' l'attivazione della procedura che comporta la dichiarazione di inadempienza, subito dopo la scadenza del termine del 31 maggio, e la conseguente applicazione delle previste procedure sanzionatorie UFFICI CENTRALI DEL BILANCIO E RAGIONERIE PROVINCIALI Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali hanno svolto finora un ruolo determinante nella fase di acquisizione dei dati, della loro validazione e trasmissione al sistema informativo. Nell'appendice 2 vengono puntualizzate le incongruenze evidenziate dal sistema informativo, sulle quali si richiama l'attenzione delle Amministrazioni, degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali che dovranno intensificare la verifica dei dati, anche ai fini degli adempimenti successivi. Si raccomanda, pertanto, di approfondire e di seguire puntualmente le istruzioni allegate, facendo in modo che pervengano al sistema centrale dati corretti, consentendo cosi' di accelerarne l'inoltro alla Corte dei Conti. Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali assicureranno ogni possibile azione di collaborazione con le Amministrazioni interessate dando il massimo contributo per evitare inadempienze e per assicurare la congruita' dei dati e la corrispondenza degli stessi con le risultanze contabili. ENTI CON SEDE NELLA REGIONE TOSCANA Per gli enti che hanno sede nella regione Toscana si fa presente che e' in corso la realizzazione di un progetto che rendera' l'ente Regione Toscana parte integrante del sistema di raccolta dei dati in collaborazione con le Ragionerie provinciali dello Stato territorialmente competenti. Sin da quest'anno, pertanto, la Regione Toscana, nell'ambito del proprio sistema informativo sulle risorse ed il personale degli enti locali e della P.A. toscana, acquisira' i dati sul personale delle Amministrazioni pubbliche direttamente dagli uffici delle Ragionerie Provinciali toscane, che provvederanno come di consueto alla raccolta, alla validazione e trasmissione dei dati. ENTI OPERANTI NELLE REGIONI COLPITE DA EVENTI ALLUVIONALI E DISSESTI IDROGEOLOGICI Relativamente all'invio dei dati da parte degli enti operanti nelle regioni colpite da eventi alluvionali e dissesti idrogeologici, si precisa che I'art.3, lettera b) dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3092 del 27 ottobre 2000, va inteso nel senso che l'inapplicabilita' delle sanzioni previste dall'art. 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di mancata presentazione del conto annuale e della relativa relazione; e' riferita solo al periodo temporale fino al 31 dicembre 2000. Poiche' gli adempimenti relativi all'anno 2000 sono effettuati nell'anno 2001, nulla e' mutato nei confronti dei predetti enti che sono tenuti all'invio dei dati nei termini sopra indicati. In relazione alle ulteriori deroghe previste che possono trovare incidenza, per il periodo interessato, sulla suddetta rilevazione, come la sospensione del versamento delle imposte erariali e delle contribuzioni previdenziali e assistenziali per gli stipendi erogati, si raccomanda di evidenziare nella parte descrittiva del prospetto informativo gli eventuali mancati versamenti. AUTORITA' INDIPENDENTI ED ALTRI ORGANISMI DI REGOLAZIONE E VIGILANZA Le Autorita' indipendenti invieranno i dati relativi al personale in servizio ed alle relative spese sulla base di un modello da concordare con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che provvedera' a contattare direttamente gli uffici responsabili della gestione del personale. REVISORI DEI CONTI Considerata la rilevanza del conto annuale e della relativa relazione, ai fini dell'espletamento delle funzioni di monitoraggi'o e verifica del costo del personale e di analisi dei risultati, i revisori dei conti designati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, ove ne sia prevista la presenza, interverranno tempestivamente per accelerare la rilevazione. ln caso di accertamento di situazioni di ritardo negli adempimenti suddetti, i revisori provvederanno alle necessarie segnalazioni alle Ragionerie Provinciali dello Stato al fine di poter consentire le conseguenti iniziative. Si rammenta la necessita' di provvedere alla sottoscrizione dei modelli, previa verifica della corrispondenza dei dati di spesa con le risultanze finanziarie, in termini di cassa, rilevabili dal conto consuntivo dell'Ente. I Commissari del Governo ed i Prefetti - la cui azione, ai sensi dell'art.67 del D.Lgs n.29/93, si e' rivelata particolarmente preziosa - solleciteranno su segnalazione delle competenti Ragionerie, gli enti che risultano inadempienti o che inoltrano dati incompleti od errati, non utili ai fini della rilevazione.

Roma, 16 febbraio 2001
Il ragioniere dello Stato: Monorchio
 
Per il restante testo fare riferimento al supporto cartaceo S.O. n. 73 alla G.U. n. 79 del 4 aprile 2001
 
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