| Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2001 (vai al sommario) |  
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| DECRETO-LEGGE 2 aprile 2001, n. 90 |  
| Ulteriore  finanziamento  delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti per l'anno accademico 2000-2001. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di integrare le risorse  finanziarie destinate al finanziamento delle borse di studio per  la  formazione dei medici da iscrivere alle scuole universitarie di  specializzazione  in  medicina  e chirurgia per l'anno accademico 2000-2001;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2001;  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  della  sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;                                EMANA                     il seguente decreto-legge:                               Art. 1.      Borse di studio per la formazione dei medici specialisti  1.  A  decorrere  dall'anno  2001,  la  quota  del  Fondo sanitario nazionale  destinata  al  finanziamento  delle borse di studio per la formazione  dei  medici specialisti di cui all'articolo 32, comma 12, della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, e' elevata da lire 315 a lire 335 miliardi.  2. All'onere di lire 20 miliardi annui, a decorrere dall'anno 2001, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale nell'ambito dell'unita' previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione   economica  per  l'anno  finanziario  2001,  all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'.  Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti variazioni di bilancio.  3.  La  frequenza  dei  corsi da parte dei medici destinatari delle borse  di  studio  finanziate  con  le  risorse di cui al comma 1, ha effetto immediato.  4.  Un  terzo  delle  borse  finanziate  ai  sensi  del comma 1, e' destinata  prevalentemente all'integrazione del numero delle borse di studio  delle  discipline  per  le  quali  il  numero delle borse che dovrebbero  essere  assegnate nell'anno accademico 2000/2001 presenta maggiori riduzioni rispetto all'anno accademico 1999/2000.  |  
|   |                                 Art. 2.                          Entrata in vigore  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 2 aprile 2001                               CIAMPI                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Veronesi, Ministro della sanita'                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del                              bilancio    e    della   programmazione                              economica Visto, il Guardasigilli: Fassino  |  
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