| Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 25 gennaio 2001 |  
| Caratteristiche   e  modalita'  per  la  donazione  di  sangue  e  di emocomponenti. |  
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                      IL MINISTRO DELLA SANITA'  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario  nazionale, con particolare riguardo agli articoli 4, punto n. 6, e 6, lettera c);  Vista  la  legge 4 maggio 1990, n. 107 "Disciplina per le attivita' trasfusionali  relative al sangue umano e ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati", con particolare riguardo agli articoli 1 e 3, comma 2;  Visto  il decreto ministeriale 27 dicembre 1990, "Caratteristiche e modalita' per la donazione del sangue ed emocomponenti";  Visto  il  decreto ministeriale 15 gennaio 1991 recante "Protocolli per   l'accertamento  della  idoneita'  del  donatore  di  sangue  ed emoderivati" e sue successive integrazioni e modificazioni;  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 230, attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 891618, 90/641 e 9213 in materia di radiazioni ionizzanti;  Visti  il  decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n. 626, ed il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 "attuazione delle direttive comunitarie  riguardanti  il  miglioramento  della  sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro";  Vista  la raccomandazione R 95(15) del Consiglio d'Europa, adottata dal  Comitato  dei  Ministri  il 12 ottobre 1995, e le allegate linee guida   sulla   "Preparazione,  uso  e  garanzia  di  qualita'  degli emocomponenti", e loro successivi aggiornamenti;  Vista  la  raccomandazione  del Consiglio del 29 giugno 1998, sulla "Idoneita'  dei  donatori  di  sangue e di plasma e la verifica delle donazioni di sangue nella Comunita' europea" (98/463/CE);  Vista  la legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati  personali",  e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  il  provvedimento  del  Garante  per  la protezione dei dati personali   del   27 novembre  1997  "Autorizzazione  n.  2/1997,  al trattamento  dei  dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale";  Ravvisata la necessita' di modificare, aggiornandolo, detto decreto 27 dicembre 1990;  Sentito  il  parere  della  Commissione  nazionale  per il servizio trasfusionale reso nella seduta del 7 luglio 1999;  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  nella  seduta del 21 dicembre 2000;                              Decreta:  1.  E'  approvato  l'articolato concernente le caratteristiche e le modalita' per la donazione del sangue e di emocomponenti, composto da 18  articoli  e  tre  allegati,  uniti  al presente decreto del quale costituiscono parte integrante.  2.  Il  presente decreto e' soggetto a revisione con cadenza almeno biennale  da  parte  della  Commissione  nazionale  per  il  servizio trasfusionale,   sentito   l'Istituto   superiore   di   sanita'   in collaborazione  con  le societa' scientifiche di settore, accogliendo le  indicazioni formulate dagli organismi comunitari e internazionali finalizzate  alla  piu'  elevata  qualita' possibile del sangue e dei suoi  prodotti,  in  rapporto  alla  sicurezza  del  donatore  e  del ricevente.                               Art. 1.                      Prelievo di sangue intero  1.  Si  definisce  "sangue  intero"  il sangue prelevato, per scopo trasfusionale,  dal  donatore  riconosciuto  idoneo  ai  sensi  della normativa   vigente,   utilizzando   materiale   sterile   e   sacche regolarmente      autorizzate,      contenenti      una     soluzione anticoagulante-conservante.  2. Il prelievo di sangue intero deve essere effettuato attuando una metodica  che  garantisca  asepsi, con un sistema a circuito chiuso e dispositivi non riutilizzabili.  Il   responsabile   della   struttura  trasfusionale  definisce  un protocollo  dettagliato  delle procedure di prelievo, con particolare riguardo  alla  detersione  e  disinfezione  della  cute  prima della venipuntura, e vigila sulla sua applicazione. Un nuovo dispositivo di prelievo   deve  essere  utilizzato  nel  caso  in  cui  si  rendesse necessaria piu' di una venipuntura.  3.  Preliminarmente al prelievo e' necessario ispezionare le sacche per  verificare l'assenza di eventuali difetti, la corretta quantita' di   anticoagulante   in  esse  contenuta  ed  il  suo  aspetto.  Se, all'apertura  di  una  confezione,  una  o  piu'  sacche risultassero abnormemente  umide,  tutte  le  sacche  di quella confezione debbono essere eliminate.  4.  Dopo  ciascun prelievo, i contenitori e la sacca debbono essere accuratamente  ispezionati  per  verificare  l'assenza  di  qualsiasi difetto, debbono inoltre essere adottate misure volte ad evitare ogni possibilita'   di  errore  nell'etichettatura  della  sacca  e  delle corrispondenti provette.  |  
|   |                                 Art. 2.                         Prelievo in aferesi  1.  Per  aferesi  si  intende la raccolta di emocomponenti mediante separatori  cellulari dal donatore riconosciuto idoneo ai sensi della normativa  vigente.  Detta  procedura viene eseguita in una struttura trasfusionale  da  personale  all'uopo  specificatamente  formato, in ambienti  idonei,  situati  in luoghi che consentono di garantire gli eventuali  interventi  di urgenza; deve, inoltre, essere garantita la costante manutenzione delle apparecchiature utilizzate.  2.  La  struttura trasfusionale predispone protocolli di attuazione per  le  singole procedure di aferesi e per gli interventi in caso di reazioni  avverse.  Per  ogni  singola  seduta di aferesi deve essere compilata  una  scheda  contenente  i  dati  del donatore, il tipo di procedura  adottata,  l'anticoagulante e/o il sedimentante impiegato, il  volume  ed  il  contenuto  dell'emocomponente raccolto, la durata della  seduta,  le  eventuali  reazioni,  l'eventuale  premedicazione farmacologica.  3.  Durante l'intera procedura il donatore deve essere attentamente osservato  e  deve  essere  assicurata la disponibilita' di un medico esperto   in   tutte   le  problematiche  dell'aferesi  onde  fornire assistenza adeguata e interventi d'urgenza in caso di complicazioni o di reazioni indesiderate.  4. La eventuale premedicazione del donatore, eseguita allo scopo di aumentare  la raccolta di alcuni emocomponenti, e' consentita solo in casi  adeguatamente  motivati  e  previa  acquisizione  del  consenso informato  del  donatore  reso  consapevole  dello  svolgimento della procedura in ogni suo dettaglio.  |  
|   |                                 Art. 3.   Modalita' per la donazione di sangue intero e di emocomponenti  L'allegato  n. 1 al presente decreto "Modalita' per la donazione di unita'  di sangue intero e di emocomponenti", riporta le procedure da seguire relativamente al tipo di raccolta.  |  
|   |                                 Art. 4.                       Ristoro post donazione  Il  donatore,  dopo  la  donazione,  deve avere adeguato riposo sul lettino   da   prelievo   e   quindi  ricevere  un  congruo  ristoro, comprendente anche l'assunzione di una adeguata quantita' di liquidi; al   predetto   debbono   inoltre  essere  fornite  informazioni  sul comportamento da tenere nel periodo post-donazione.  |  
|   |                                 Art. 5.       Prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche  1.  Le  cellule staminali emopoietiche, in quanto cellule primitive pluripotenti  in  grado  di automantenersi, differenziarsi e maturare lungo  tutte  le linee ematiche, sono utilizzate dai Centri Trapianto di midollo osseo, dopo adeguato condizionamento del ricevente, per un trapianto   in   grado   di  consentire  il  recupero  della  normale funzionalita'  midollare  con  la  ricostituzione  di  tutte le linee ematiche.  2. Le cellule sopramenzionate, che si rinvengono nel midollo osseo, fra  le  cellule  mononucleate del sangue periferico e nel sangue del cordone  ombelicale,  sono  prelevate  da  donatore  sano  (trapianto allogenico)  o  dallo  stesso  paziente a cui vengono successivamente reinfuse  (trapianto autologo). La quantita' di cellule da utilizzare ai  fini  di  un  trapianto  viene stabilita sulla base di protocolli operativi predefiniti.  3.   L'organizzazione   per   la   raccolta  di  cellule  staminali emopoieitiche   deve   prevedere   personale   medico   e   sanitario appositamente  formati:  su  richiesta formale del clinico, il medico incaricato  della  raccolta provvede all'espletamento della procedura sulla base di protocolli concordati.  4.  Per  la  raccolta  di  sangue  da  cordone ombelicale il medico responsabile  della  raccolta  concorda la procedura operativa con il responsabile della struttura di ostetricia.  5.  La raccolta di cellule staminali deve essere eseguita in asepsi e  con  procedure  in  grado  di  assicurare  la  sopravvivenza delle predette  ed  il loro sufficiente recupero. Le cellule raccolte vanno immesse  in  un  contenitore  sterile,  correttamente  etichettato ed eventualmente sottoposto a criopreservazione.  |  
|   |                                 Art. 6.           Preparazione e conservazione del sangue intero  1.  Il  sangue  intero,  prelevato  utilizzando materiale sterile e sacche   regolarmente   autorizzate,   deve   essere   conservato  in frigoemoteca  ad una temperatura di 4oC (+ o -) 2oC per un periodo di tempo,  adeguato al tipo di anticoagulante-conservante impiegato, che deve  essere  in  ogni  caso  definito sulla base della sopravvivenza post-trasfusionale delle emazie uguale o superiore al 75% a 24 ore.  2.  Nel  caso  in  cui  l'unita'  di  sangue  intero  debba  essere utilizzata  per  la preparazione di concentrati piastrinici, la sacca deve  essere  mantenuta  a 22oC (+ o -) 2oC per il tempo strettamente necessario.  |  
|   |                                 Art. 7.          Preparazione degli emocomponenti: norme generali  1.  Per  emocomponenti  si  intendono i costituenti terapeutici del sangue che possono essere preparati utilizzando mezzi fisici semplici volti  ad  ottenere  la loro separazione. L'allegato n. 2 al presente decreto  "Preparazione  degli  emocomponenti  e  loro  conservazione" riporta  le  modalita'  di  preparazione  e conservazione dei diversi emocomponenti.  2.   Durante   la  preparazione  degli  emocomponenti  deve  essere mantenuta  la sterilita' con l'impiego di metodi asettici e materiali apirogeni  a  circuito  chiuso.  La  sterilita'  degli  emocomponenti preparati  e  la loro rispondenza ai requisiti indicati nel precitato allegato n. 2, debbono essere sottoposte a periodici controlli.  3. Le procedure di rimozione del buffy-coat e dei leucociti nonche' di  lavaggio  debbono  essere tali da comportare una perdita media di globuli rossi non superiore al 10%.  4. Se durante la preparazione il circuito chiuso non e' interrotto, il  periodo  di  conservazione e' determinato dalla vitalita' e dalla stabilita'  del  componente;  se  vi  e'  stata  apertura del sistema durante la preparazione del "pool", o la filtrazione e/o il lavaggio, gli emocomponenti conservati a 4oC (+ o -) 2oC devono essere trasfusi entro  ventiquattro  ore dalla preparazione, quelli conservati a 22oC (+  o  -)  2oC, il piu' rapidamente possibile, comunque non oltre sei ore.  5.  Gli emocomponenti crioconservati possono essere utilizzati solo se conformi ai criteri di validazione previsti dalle norme vigenti.  |  
|   |                                 Art. 8.                      Frigoriferi e congelatori  1.   I   frigoriferi  per  la  conservazione  del  sangue  e  degli emocomponenti debbono assicurare una adeguata ed uniforme temperatura all'interno  ed  essere  provvisti  di  termoregistratore  ed allarme visivo  ed  acustico.  L'allarme, posizionato in modo da poter essere prontamente  rilevato  dal  personale addetto, deve entrare in azione prima  che il sangue e gli emocomponenti raggiungano temperature tali da deteriorarli.  2.   I  congelatori  utilizzati  per  la  conservazione  di  alcuni emocomponenti  debbono  raggiungere la temperatura richiesta dal tipo di  conservazione che si vuole ottenere; i predetti debbono possedere le caratteristiche di cui al comma precedente.  |  
|   |                                 Art. 9.              Scadenza del sangue e degli emocomponenti  La  data di scadenza del sangue e degli emocomponenti si identifica con  l'ultimo  giorno  in  cui  i predetti possono essere considerati utili agli effetti della trasfusione; la data di scadenza deve essere indicata in etichetta.  |  
|   |                                Art. 10.                            Etichettatura  Sui  contenitori  di  unita'  di  sangue e di emocomponenti debbono essere   apposte   apposite  etichette  conformi  a  quanto  indicato nell'allegato n. 3 al presente decreto, "Etichettatura".  |  
|   |                                Art. 11.                              Trasporto  1.  Il sangue intero e gli emocomponenti debbono essere trasportati in  contenitori termoisolanti dotati di appositi sistemi di controllo della   temperatura   interna:  quelli  allo  stato  liquido  ad  una temperatura  compresa tra + 1oC e + 10oC, quelli conservati a 22oC (+ o -) 2oC a temperatura ambiente quando la temperatura esterna risulta compatibile con quella di riferimento.  2.  Per  i  preparati  congelati  il  trasporto  deve avvenire alla temperatura  piu'  vicina  possibile  a  quella richiesta per la loro conservazione.  3.  I  contenitori  per  il  trasporto  di unita' di sangue debbono essere  preraffreddati  a  +  4oC;  i  contenitori  utilizzati per il trasporto   di  piastrine  debbono  essere  mantenuti  a  temperatura ambiente per almeno 30 minuti prima del loro impiego.  4.   Il   periodo   di   conservazione  delle  emazie  deve  essere adeguatamente  ridotto qualora la temperatura interna del contenitore al momento dell'arrivo risulti superiore a 10oC.  5. Le sacche contenenti unita' di sangue e di emocomponenti debbono essere  ispezionate  immediatamente prima del trasporto ed in caso di riscontro  di  eventuali  anomalie  dell'aspetto e del colore debbono essere eliminate. L'esame ispettivo delle sacche deve essere ripetuto da  chi  riceve  i  preparati  inviati,  unitamente alla verifica dei dispositivi di controllo della temperatura interna dei contenitori.  |  
|   |                                Art. 12.                  Consenso informato del ricevente  Il  ricevente  la  trasfusione  di sangue o di emocomponenti e/o la somministrazione  di  emoderivati, preventivamente informato che tali procedure possono non essere comunque esenti da rischio, e' tenuto ad esprimere per iscritto il proprio consenso o dissenso.  |  
|   |                                Art. 13.                       Prove pretrasfusionali  1.  Prima  della  distribuzione di sangue e di preparati contenenti emazie  presso  la struttura trasfusionale debbono essere eseguite le indagini  sottoindicate,volte  ad  accertare la compatibilita' fra il donatore ed il ricevente:    A) Esami sul sangue del donatore:      conferma del gruppo AB0 e del tipo Rh;    B) Esami sul sangue del ricevente:      1)  Determinazione  del  gruppo AB0 e del tipo Rh del ricevente nelle   procedure  non  urgenti  e  ove  le  condizioni  cliniche  lo consentano.  La  determinazione  del  gruppo  AB0/Rh  del  ricevente deve essere eseguita  su apposito campione in un momento diverso da quello in cui la   trasfusione   viene  richiesta;  successivamente,  in  occasione dell'inoltro   della   richiesta  dell'unita'  di  globuli  rossi  da trasfondere,  deve essere prelevato un secondo campione di sangue del ricevente  da sottoporre ad un ulteriore controllo del gruppo AB0/Rh, distinto dal primo, limitato alla determinazione degli antigeni sulle emazie del ricevente.      2) Ricerca di alloanticorpi irregolari antiemazie.  La  ricerca  anzidetta, volta ad escludere la presenza di anticorpi irregolari di rilevanza clinica o trasfusionale, consente di omettere l'esecuzione  delle  prove  di compatibilita' tra i globuli rossi del donatore  ed  il  siero  o  plasma del ricevente, purche' siano state attuate misure volte a garantire la sicurezza trasfusionale.  Le   predette  prove  di  compatibilita'  debbono,  invece,  essere obbligatoriamente   eseguite  ogni  qualvolta  siano  stati  rilevati anticorpi   irregolari  anti  emazie.  Nel  caso  in  cui  non  venga effettuata  la  ricerca  sistematica  di alloanticorpi irregolari sul ricevente,  le prove di compatibilita' tra globuli rossi del donatore e  siero  o  plasma  del  ricevente  sono  obbligatorie quale test di routine  da  eseguirsi su ogni unita' di sangue o di globuli rossi da trasfondere.  2.   Tutti   i   campioni   di  sangue  diretti  alla  tipizzazione eritrocitaria,   alla   ricerca  di  alloanticorpi  irregolari,  alla esecuzione delle prove di compatibilita', devono essere perfettamente identificabili e firmati dal responsabile del prelievo.  |  
|   |                                Art. 14.                         Richiesta di sangue  1.  La  richiesta  di  sangue  e/o  di emocomponenti, contenente le generalita'  del  paziente  e  l'indicazione  alla  trasfusione, deve essere  firmata dal medico su apposito modulo fornito dalla struttura trasfusionale  o  su  propria  carta  intestata  o  su  quella  della struttura di degenza del ricevente.  2. La predetta richiesta deve essere accompagnata da un campione di sangue  del ricevente di quantita' non inferiore a 5 ml; per pazienti pediatrici possono essere accettati volumi inferiori.  3.  Il  campione  deve essere raccolto in provetta sterile entro 72 ore  precedenti  la trasfusione, contrassegnato in modo da consentire l'identita'  del  soggetto  cui appartiene e firmato dal responsabile del prelievo.  4.  Qualora da un ritardo della trasfusione possa derivare pericolo di  vita  per  il  paziente,  deve  essere  seguita,  ai  fini  della distribuzione e assegnazione del sangue, la procedura predisposta dal responsabile della struttura trasfusionale per i casi di urgenza e di emergenza.  |  
|   |                                Art. 15.                    Identificazione del ricevente  1.  Presso  ogni  struttura trasfusionale deve essere adottato, per ciascuna  unita'  di  sangue  e/o  di  emocomponenti  distribuita, un sistema  di  sicuro riconoscimento del ricevente cui la stessa unita' e' stata assegnata con l'indicazione se siano state eseguite le prove di compatibilita'.  2.  Ogni  unita'  di  sangue  e/o  di emocomponenti, all'atto della distribuzione,  deve  essere  accompagnata  dal modulo di trasfusione recante i dati del ricevente, la cui identita' deve essere verificata immediatamente prima della trasfusione.  3.  La struttura trasfusionale deve essere formalmente informata in caso di manifestazione avversa correlata alla terapia trasfusionale.  |  
|   |                                Art .16.                     Conservazione dei campioni  I  campioni  di  sangue del ricevente e quelli relativi ad ogni suo donatore  debbono essere opportunamente conservati in frigorifero per sette giorni dopo la trasfusione.  |  
|   |                                Art. 17.                        Unita' non utilizzate  1.  Qualora  l'unita'  di  sangue  o di emocomponente richiesta non venga  utilizzata,  il  richiedente deve provvedere alla restituzione della  stessa  alla struttura trasfusionale fornitrice nel piu' breve tempo possibile.  2.   L'unita'   restituita   deve   essere   accompagnata   da  una documentazione  attestante  la  sua  integrita'  e  l'osservanza  dei protocolli  stabiliti  dal responsabile della struttura trasfusionale relativamente alla sua conservazione e trasporto.  |  
|   |                                Art. 18.  Il   presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno successivo  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana.  A  partire da tale data e' abrogato il decreto ministeriale 27 dicembre 1990.    Roma, 25 gennaio 2001                                                Il Ministro: Veronesi Registrato  alla  Corte  dei  conti il 24 febbraio 2001 Ministeri dei servizi  alla  persona  e  dei beni culturali, registro n. 1 Sanita', foglio n. 129  |  
|   |                                                             Allegato 1 MODALITA'   PER  LA  DONAZIONE  DI  UNITA'  DI  SANGUE  INTERO  E  DI                            EMOCOMPONENTI Donazione di sangue intero.    La donazione di una unita' di sangue intero, volume pari a 450 ml (+ o -) 10%, deve avvenire in un periodo di tempo di durata inferiore a  dodici  minuti;  per  durate  superiori l'unita' raccolta non deve essere  utilizzata per la preparazione di concentrati piastrinici ne' di plasma per il frazionamento di fattori labili della coagulazione.    All'atto  della  raccolta  deve essere prelevato, per i controlli sierologici,  un  campione  addizionale  di  sangue  di quantita' non superiore  a  40 ml; detto campione deve essere etichettato prima del salasso  e  subito  dopo deve essere verificata la sua corrispondenza con il contenitore.    Sul  campione  addizionale  prelevato debbono essere eseguiti gli esami  per  l'identificazione  del  gruppo  sanguigno, di validazione biologica nonche' gli esami previsti per il donatore periodico.    Il  numero  massimo  di  donazioni di sangue intero nell'anno non deve essere superiore a quattro per l'uomo e due per la donna in eta' fertile;  l'intervallo  tra due donazioni non deve essere inferiore a novanta giorni.    Dopo  ogni  prelievo,  i  contenitori  e  la sacca debbono essere accuratamente  ispezionati  per  verificare  l'assenza  di  qualsiasi difetto   e  deve  essere  adottata  ogni  misura  volta  ad  evitare possibilita'   di  errori  nell'etichettatura  della  sacca  e  delle corrispondenti provette. Donazione di plasma.    La  donazione  di  plasma  mediante  emaferesi deve rispondere ai seguenti requisiti:      a) prelievo  massimo per singola donazione: 650 ml, al mese 1,5 litri e all'anno 10 litri;      b) perdita di eritrociti inferiore a 20 ml per donazione;      c) intervallo  di  tempo minimo consentito tra due donazioni di plasma  e  tra  una  donazione  di  plasma  e  una di sangue intero o citoaferesi: quattordici giorni; tra una donazione di sangue intero o citoaferesi e una di plasma: un mese. Donazione di piastrine.    La  donazione  di piastrine mediante emaferesi deve rispondere ai seguenti requisiti:      a) prelievo minimo corrispondente agli standard indicati per il concentrato piastrinico da aferesi;      b) perdita di eritrociti inferiore a 20 ml per donazione;      c) numero   massimo   consentito  di  piastrinoaferesi  per  il donatore periodico: sei all'anno;      d) intervallo  minimo consentito tra due piastrinoaferesi e tra una  piastrinoaferesi  ed una donazione di sangue intero: quattordici giorni;  tra  una donazione di sangue intero ed una piastrinoaferesi: un mese.    Per  particolari  esigenze  terapeutiche  i  limiti sopraindicati possono  essere  modificati a giudizio del medico esperto in medicina trasfusionale. Donazione di leucociti.    La  donazione  di leucociti mediante emaferesi deve rispondere ai seguenti requisiti:      a) prelievo di almeno 1 x 10(elevato a 10) leucociti totali per singola donazione;      b) numero  massimo  consentito  di  donazioni  per donatore non premedicato  non superiore a sei nell'anno; in caso di premedicazione con steroidi, il numero massimo consentito e' di quattro l'anno. Donazione multipla di emocomponenti.    Mediante separatori cellulari e' possibile effettuare la raccolta di uno o piu' emocomponenti da un singolo donatore.    La  donazione  multipla  di emocomponenti deve essere eseguita in ambienti  idonei,  sotto  la  diretta responsabilita' della struttura trasfusionale di riferimento.    Per  un  piu'  rapido  ripristino  della  volemia nel donatore e' consentita l'infusione di soluzione fisiologica (NaCl 0.9%).    Gli  emocomponenti  prelevati  a  circuito  chiuso debbono essere raccolti  in  due  sacche separate i cui requisiti vengono di seguito riportati  unitamente alle modalita' di donazione relative ai diversi emocomponenti.    1) Donazione di globuli rossi + plasma (eritroplasmaferesi):      a) sacca RBC: contenuto massimo 250 ml di globuli rossi;      b) sacca PPP: contenuto massimo 400 ml di plasma.    L'intervallo  minimo  consentito tra due eritroplasmaferesi e' di novanta  giorni.  Il  numero  massimo  di  donazioni  non deve essere superiore  a  quattro all'anno per l'uomo e due all'anno per la donna in eta' fertile.    2)     Donazione     di     globuli     rossi     +     piastrine (eritropiastrinoaferesi):      a) sacca RBC contenuto massimo: 250 ml di globuli rossi;      b) sacca  PLT  contenuto  in piastrine: almeno 2 x 10(elevato a 11).    L'intervallo  minimo consentito tra due eritropiastrinoaferesi e' di  novanta  giorni.  Il  numero massimo di donazioni non deve essere superiore  a  quattro all'anno per l'uomo e due all'anno per la donna in eta' fertile.    3) Donazione di plasma + piastrine (plasmapiastrinoaferesi):      a) sacca PPP contenuto massimo 400 ml di plasma;      b) sacca  PLT  contenuto  in  piastrine almeno 2 x 10(elevato a 11).    L'intervallo  minimo consentito tra due plasmapiastrinoaferesi e' di  quattordici  giorni e tra una donazione che comprende la raccolta di globuli rossi e una plasmapiastrinoaferesi e' di trenta giorni.    Il  numero massimo consentito di plasmapiastrinoaferesi e' di sei all'anno.    4) Donazione di piastrine in aferesi raccolte in due sacche:      a) prima  sacca  PLT contenuto in piastrine non inferiore a 2 x 10(elevato a 11);      b) seconda sacca PLT contenuto in piastrine non inferiore a 2 x 10(elevato a 11);      c)  contenuto  massimo  di  piastrine  delle  due  sacche  6  x 10(elevato a 11).    L'intervallo  minimo consentito tra due donazioni di piastrine in aferesi in due sacche e' di trenta giorni.    L'intervallo  minimo tra donazioni che comprendono la raccolta di globuli  rossi  e/o  piastrine e' di trenta giorni. Il numero massimo consentito di donazioni non deve essere superiore a tre per anno.  |  
|   |                                                             Allegato 2        PREPARAZIONE DEGLI EMOCOMPONENTI E LORO CONSERVAZIONE Emazie concentrate.    Le  emazie  concentrate  senza ulteriori soluzioni additive, sono ottenute da sangue intero attraverso la rimozione di parte del plasma mediante centrifugazione.    Alla fine della procedura ciascuna unita' deve possedere:      contenuto minimo di emoglobina pari a 45 g;      ematocrito compreso tra 65 e 75%.    Le  emazie concentrate, preparate senza interruzione del circuito chiuso,  possono essere conservate a 4 oC (+ o -) 2 oC per un periodo di tempo analogo a quello del sangue intero. Emazie concentrate con aggiunta di soluzioni additive.    Le  emazie  concentrate  con  aggiunta di soluzioni additive sono ottenute  da  sangue  intero,  dopo  centrifugazione  e rimozione del plasma   e   successiva  aggiunta  al  concentrato  eritrocitario  di appropriate soluzioni nutritive.    L'ematocrito  del  preparato ottenuto, che dipende dalla metodica di  centrifugazione  impiegata,  dalla  quantita'  di plasma rimosso; dalle  caratteristiche  della  soluzione  additiva,  non  deve essere superiore  al  70%;  ogni  unita'  deve  avere un contenuto minimo di emoglobina pari a 45 g.    L'unita'    preparata    deve   possedere   l'intero   patrimonio eritrocitario  dell'unita'  di  partenza e deve contenere, sempreche' non  siano stati rimossi, la maggior parte dei leucociti e piastrine, in funzione del metodo di centrifugazione impiegato.    La  durata  del  periodo  di  conservazione  del  preparato e' in rapporto alla soluzione additiva impiegata. Emazie concentrate private del buffy-coat.    Le  emazie  concentrate  private  del buffy-coat sono ottenute da sangue  intero  con  la  rimozione di parte del plasma e dello strato leucopiastrinico (buffy-coat).    L'unita'   preparata  deve  contenere  tutti  gli  eritrociti  di partenza meno una quota non superiore al 10%.    Ad  un controllo di qualita' a campione il contenuto di leucociti e  di  piastrine  deve  essere  inferiore  rispettivamente  a  1,2  x 10(elevato  a  9),  e  a  20  x 10(elevato a 9) per unita', quello di emoglobina non inferiore a 43 g.    La durata del periodo di conservazione del preparato e' analoga a quella indicata per le emazie concentrate. Emazie  concentrate  private  del buffy-coat e risospese in soluzioni    additive.    Le  emazie  concentrate  private  del  buffy-coat  e risospese in soluzioni  additive sono ottenute da sangue intero centrifugato, dopo rimozione  del  plasma  e  del  buffy-coat  e successiva addizione al concentrato eritrocitario di opportune soluzioni nutritive.    L'ematocrito  del  preparato e' in diretto rapporto con il metodo di  centrifugazione adottato, con il volume di plasma rimosso, con il volume e le caratteristiche della soluzione additiva impiegata.    Ad un controllo di qualita' a campione, alla fine della procedura di preparazione ogni unita' deve possedere almeno 43 g di emoglobina.    L'unita'   preparata  deve  contenere  tutti  gli  eritrociti  di partenza,  meno una quota non superiore al 10%; il contenuto medio di leucociti   e   di   piastrine   per  unita'  deve  essere  inferiore rispettivamente a 1,2 x 10(elevato a 9), e a 20 x 10(elevato a 9).    La  durata  del  periodo  di  conservazione  del  preparato e' in rapporto alla soluzione impiegata. Emazie lavate.    Le   emazie  lavate  sono  ottenute  da  sangue  intero  mediante centrifugazione,  rimozione  del  plasma  e successivo lavaggio delle emazie in soluzione isotonica.    La  quantita'  di  plasma  residuo  e' in diretto rapporto con il protocollo  di  lavaggio  impiegato.  L'ematocrito  varia in funzione delle  necessita'  cliniche.  Alla  fine del procedimento di lavaggio ciascuna unita' deve possedere un contenuto minimo di emoglobina pari a 40 g.    Ad  un controllo di qualita' a campione, il contenuto di proteine deve essere inferiore a 0,5 g/unita'.    Il  preparato  deve  essere conservato a 4 oC (+ o -) 2 oC per un periodo  di  tempo il piu' breve possibile e comunque non superiore a ventiquattro ore. Emazie leucodeplete.    Le  emazie  leucodeplete  sono  ottenute attraverso la rimozione, mediante  filtrazione,  della maggior  parte  dei  leucociti  da  una preparazione di emazie o, al momento del prelievo, mediante filtro in linea.  Ad  un  controllo  di  qualita'  a  campione, il contenuto di leucociti  deve  essere  inferiore  a 1 x 10(elevato a 6) per unita'. Ciascuna unita' deve possedere un contenuto minimo di emoglobina pari a 40 g.    Se  la  preparazione  del  prodotto  ha comportato l'apertura del sistema,   il   tempo   di  conservazione  deve  essere  inferiore  a ventiquattro ore a 4 oC (+ o -) 2 oC. Emazie congelate.    Le  emazie  congelate  sono  ottenute per congelamento con idoneo crioprotettivo  entro  sette giorni dalla raccolta e conservate a -80 oC  in  congelatore  meccanico,  o  a  temperature inferiori in azoto liquido  e  in tal caso possono essere conservate fino a dieci anni e il  loro  impiego a scopo trasfusionale e' condizionato ai criteri di idoneita' previsti dalla normativa in vigore.    Prima  dell'uso  le  emazie sono scongelate, lavate, risospese in soluzione  fisiologica  e  utilizzate nel piu' breve tempo possibile; possono  essere  conservate  a  4  oC  (+  o  -) 2 oC per non piu' di ventiquattro ore.    L'unita'  ricostituita  di emazie congelate e' praticamente priva di  proteine,  granulociti e piastrine. Ogni unita' deve possedere un contenuto emoglobinico non inferiore a 36 g.    Il  trasporto  del preparato allo stato congelato richiede misure atte a mantenere adeguate condizioni di conservazione. Concentrato piastrinico da singola unita' di sangue intero.    Il  concentrato piastrinico da singola unita' di sangue intero e' ottenuto   da  sangue  intero  fresco  attraverso  centrifugazione  e successivo recupero della maggior parte del contenuto in piastrine.    Ad  un  controllo  di qualita' a campione deve contenere, nel 75% delle  unita'  esaminate,  almeno  6  x 10(elevato a 10) piastrine in adeguato volume del mezzo di sospensione.    Il preparato deve possedere un contenuto di leucociti inferiore a 0,2 x 10(elevato a 9) per singola unita' e di eritrociti compreso fra 0,2 e 1 x 10(elevato a 9), sempreche' non siano state adottate misure volte a diminuire il contenuto dei componenti predetti.    Il  concentrato  piastrinico  da singola unita' di sangue intero, qualora  preparato  in sistema chiuso, puo' essere conservato a 22 oC (+  o  -)  2  oC,  in  agitazione  continua,  per un periodo di tempo variabile  in funzione del contenitore impiegato e comunque non oltre cinque  giorni  dal  prelievo.  Il  volume  di  plasma  o  di liquido conservante deve essere in quantita' tale da garantire, durante tutto il periodo di conservazione, un pH compreso fra 6,5 e 7,4. Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat.    Il  concentrato  piastrinico da pool di buffy-coat e' ottenuto da un pool di 4-8 buffy-coat da singole unita' di sangue intero fresco e deve contenere almeno 2,5 x 10(elevato a 11) piastrine.    La  miscela  di  buffy-coat  deve  essere  quindi diluita con una adeguata quantita' di plasma o con appropriata soluzione cristalloide e  centrifugata  in  modo da ridurre il contenuto di leucociti ad una quantita'  inferiore  a  0,05 x 10(elevato a 9) per singola unita' di partenza.    Il  valore  di  pH  e la temperatura di conservazione sono quelli previsti per i concentrati piastrinici.    La  durata  del  periodo di conservazione dipende dal contenitore impiegato. Concentrato piastrinico da aferesi.    Il  concentrato  piastrinico da aferesi e' ottenuto da un singolo donatore  sottoposto  a  piastrinoaferesi  utilizzando  un separatore cellulare.    Ad  un controllo di qualita' a campione il contenuto di piastrine del  concentrato  non  deve  essere  inferiore a 3 x 10(elevato a 11) piastrine in almeno il 75% dei campioni.    Il  concentrato  ottenuto da plasmapiastrinoaferesi o da prelievo multicomponente deve contenere almeno 2 x 10(elevato a 11) piastrine.    L'emocomponente,  se  preparato  in  sistema  chiuso, puo' essere conservato a 22 oC (+ o -) 2 oC in agitazione continua per un periodo di  tempo variabile in funzione del contenitore impiegato, e comunque non superiore a cinque giorni dal prelievo.    Il  volume  di  plasma  o  di  liquido conservante deve essere in quantita'   tale   da   garantire,   durante   tutto  il  periodo  di conservazione, un pH compreso fra 6,5 e 7,4. Piastrine crioconservate (da aferesi).    Le   piastrine   crioconservate   (da   aferesi)  sono  preparate congelando  a  -80  oC,  o a temperature inferiori, un concentrato di piastrine prelevate in aferesi da non piu' di ventiquattro ore.    Il  preparato  puo'  essere conservato in congelatore meccanico a -80  oC fino ad un anno, in vapori di azoto liquido a -150 oC, fino a dieci anni. E' necessario utilizzare un crioprotettivo.    Prima  dell'uso le piastrine devono essere scongelate e risospese in appropriata soluzione.    Una  unita'  ricostituita di piastrine crioconservate deve avere: volume  da  50  a  200  ml,  conta  piastrinica maggiore  del 40% del contenuto  piastrinico  prima  del  congelamento,  leucociti  residui inferiori  a  0,2  x  10(elevato  a  6)  ogni  0,6 x 10(elevato a 11) piastrine.    Per  il  trasporto  allo  stato  congelato devono essere adottate misure volte a mantenere adeguate condizioni di conservazione. Concentrato granulocitario da aferesi.    Il  concentrato  granulocitario  da  aferesi  e'  ottenuto  da un singolo donatore mediante l'impiego di separatori cellulari.    Al  controllo  di qualita' il preparato deve contenere almeno 1 x 10(elevato  a  10)  granulociti  in  un  volume inferiore a 500 ml in almeno il 75% delle unita' esaminate.    La  preparazione  deve  essere  trasfusa quanto prima possibile e comunque entro dodici ore se mantenuta a 22 oC (+ o -) 2 oC. Cellule staminali emopoietiche periferiche.    Le  cellule  staminali da sangue periferico vengono raccolte come cellule mononucleate mediante leucoaferesi.    Le cellule staminali da cordone ombelicale vengono raccolte dalla placenta attraverso le vene del cordone ombelicale.    Quando   indicate,   successive   addizionali   purificazioni   e manipolazioni  possono  comprendere:  la  rimozione di granulociti ed eritrociti   nonche'   la   riduzione   ed  eliminazione  di  cellule neoplastiche    nelle    preparazioni    di    cellule   progenitrici ematopoietiche   autologhe   o   del  numero  dei  T-linfociti  nelle preparazioni  di  cellule progenitrici ematopoietiche allogeniche, al fine di minimizzare la Graft versus Host Disease (GvHD).    Le  cellule  raccolte vengono sospese in una soluzione contenente un  crioprotettivo  e proteine, congelate in idonei contenitori e poi conservate a temperature inferiori a -80 oC.    Le  cellule  progenitrici ematopoietiche congelate debbono essere scongelate in bagno termostatico a +37 oC, sotto agitazione continua, e trasfuse immediatamente.    Debbono  essere  congelati  anche i campioni di riferimento delle preparazioni  di  cellule  progenitrici  ematopoietiche  per i dovuti controlli. Plasma fresco congelato.    Il  plasma  fresco  congelato  (P.F.C.) e' ottenuto attraverso il congelamento  di  plasma,  da  singolo donatore di sangue intero o in aferesi  (plasmaferesi),  che deve avvenire entro limiti di tempo e a temperature  tali  da preservare adeguatamente i fattori labili della coagulazione.    Qualora  il  plasma  sia  ottenuto  da  sangue intero deve essere separato  entro  sei  ore  dalla raccolta ed il suo congelamento deve avvenire  in  una  apparecchiatura  che  lo  determini completo entro un'ora.    Ad  un  controllo  di  qualita'  a  campione,  il  preparato deve contenere almeno il 70% del contenuto originale di fattore VIII.    Il   plasma   fresco  congelato,  se  mantenuto  costantemente  a temperatura inferiore a -40 oC, puo' essere conservato per un periodo di  ventiquattro mesi, se a -30 oC, puo' essere conservato per dodici mesi,  tra  -25 oC e -30 oC per sei mesi, tra -18 oC e -25 oC per tre mesi. Trascorsi i periodi anzidetti il preparato e' utilizzabile solo per la produzione di frazioni plasmatiche.    Lo scongelamento del PFC deve avvenire a temperatura compresa tra 30  oC  e  37  oC  in bagno con agitazione o con altra strumentazione idonea,  tale  da  consentire il controllo della temperatura; dopo lo scongelamento  deve  essere usato il piu' presto possibile e comunque non  oltre ventiquattro ore se conservato a 4 (+ o -) 2 oC e non puo' essere ricongelato.    In  rapporto  all'eventuale  applicazione di trattamenti virucidi possono  essere accettate caratteristiche finali del prodotto diverse purche'  in  accordo  con  i  criteri internazionalmente riconosciuti validi. Crioprecipitato e plasma privo di crioprecipitato.    Il  crioprecipitato  e'  un  preparato  costituito dalla frazione crioglobulinica del plasma fresco, ottenuta da una singola donazione, concentrato  ad  un  volume finale di 10-20 ml. Il prodotto contiene, oltre  al  fattore  VIII,  anche  la maggior  parte  del  fattore Von Willebrand,  del  fibrinogeno, del fattore XIII e della fibronectina, presenti nel plasma fresco di partenza.    Ad  un  controllo di qualita' a campione, il contenuto di fattore VIII deve essere almeno pari al 70%.    Il plasma privo di crioprecipitato e' costituito da plasma fresco congelato dopo rimozione del crioprecipitato.    Le   condizioni   di   conservazione  sono  quelle  del  PFC.  Lo scongelamento immediatamente prima dell'uso deve seguire le modalita' indicate per il plasma fresco congelato. Emocomponenti irradiati.    Le  unita'  di  sangue  ed  emocomponenti,  nel caso sia indicata l'irradiazione,  devono  essere  sottoposte  a una dose di radiazioni compresa  tra 2.500 cGy e 4.000 cGy, allo scopo di ridurre il rischio di GvHD post-trasfusionale.    L'irradiazione  delle  emazie  deve  avvenire  entro  quattordici giorni  dal  prelievo  e  le unita' irradiate debbono essere trasfuse entro ventotto giorni dal prelievo.    Nei  casi  di trasfusione intrauterina, o a neonato, o a paziente con  iperpotassiemia  e'  necessario procedere alla trasfusione entro quarantotto      ore     dall'irradiazione,     oppure     provvedere all'eliminazione, con mezzi idonei, dell'eccesso di potassio.    L'irradiazione   non   modifica   la   scadenza  dei  concentrati piastrinici.    Le  unita'  di  sangue  ed emocomponenti irradiate possono essere assegnate  anche a pazienti immunologicamente normali, fatte salve le dovute precauzioni per categorie a rischio di iperpotassiemia.    La  irradiazione  degli  emocomponenti  deve  avvenire  in locali conformi alle norme di sicurezza. Unita' di predeposito per autotrasfusione.    L'unita'  di  predeposito  per  autotrasfusione  consiste  in una unita'  di  sangue  intero e/o di emocomponenti prelevata al paziente cui e' destinata per corrispondere a proprie esigenze terapeutiche.    Il  preparato  e'  di  esclusivo  uso  autologo  pertanto  non e' soggetto  ai  vincoli imposti dai protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue.    Il   responsabile   della   struttura   trasfusionale  adotta  il protocollo  per  la  procedura operativa del predeposito in cui viene definita  anche  la  modalita' di acquisizione del consenso informato del paziente.    Piu'  unita'  di  sangue intero e/o di emocomponenti, in funzione delle  esigenze terapeutiche, possono essere prelevate dal paziente a brevi  intervalli  di  tempo,  secondo  le  procedure  adottate nella struttura  trasfusionale  e con l'eventuale supporto farmacologico, e predepositate.    L'unita'  di  predeposito  deve  essere  identificata  in maniera univoca,  sulla etichetta della relativa sacca deve essere apposta la firma del paziente e del medico responsabile del prelievo.    Il  paziente  deve  essere  informato che le unita' predepositate sono  conservate fino a scadenza della componente eritrocitaria e che sono disponibili per le sue necessita' trasfusionali.    La  scadenza dell'unita' di predeposito, le relative modalita' di conservazione  e  di  trasporto  sono analoghe a quelle per le unita' omologhe.  |  
|   |                                                             Allegato 3                            ETICHETTATURA    1. Sangue intero;      Emazie concentrate;      Emazie concentrate con aggiunta di soluzioni additive;      Emazie concentrate private del buffy-coat;      Emazie  concentrate  private  del  buffy-coat  e  risospese  in soluzioni;      Additive.    L'etichetta   apposta   sul   contenitore   di  questi  preparati trasfusionali deve indicare:      nome ed indirizzo della struttura di prelievo;      numero identificativo della donazione;      tipo del preparato;      peso netto del preparato;      gruppo ABO e tipo Rh (D);      elencazione   ed   esito  negativo  dei  controlli  sierologici obbligatori;      composizione        e        volume       della       soluzione anticoagulante-conservante;      composizione e volume delle eventuali soluzioni aggiunte;      data di donazione e di scadenza;      condizioni di conservazione;      la   dicitura:  "Non  utilizzabile  a  scopo  trasfusionale  se presenta emolisi o altre anomalie evidenti";      la   dicitura:   "Per   la  trasfusione  utilizzare  un  adatto dispositivo munito di un appropriato filtro".    2. Emazie lavate.    L'etichetta   apposta   sul   contenitore   di  questi  preparati trasfusionali deve indicare:      nome ed indirizzo della struttura di prelievo;      numero identificativo della donazione;      tipo del preparato;      peso netto del preparato;      gruppo ABO e tipo Rh (D);      elencazione   ed   esito  negativo  dei  controlli  sierologici obbligatori;      data di donazione;      data ed ora di inizio della procedura di lavaggio;      data ed ora di scadenza;      condizioni di conservazione;      la   dicitura:   "Trasfondere  preferibilmente  entro  sei  ore dall'inizio delle procedure di lavaggio e comunque entro ventiquattro ore";      la   dicitura:  "Non  utilizzabile  a  scopo  trasfusionale  se presenta emolisi o altre anomalie evidenti";      la   dicitura:   "Per   la  trasfusione  utilizzare  un  adatto dispositivo munito di un appropriato filtro".    3. Emazie leucodeplete.    L'etichetta   apposta   sul   contenitore   di  questi  preparati trasfusionali deve indicare:      nome ed indirizzo della struttura di prelievo;      numero identificativo della donazione;      tipo del preparato;      peso netto del preparato;      gruppo ABO e tipo Rh (D);      elencazione   ed   esito  negativo  dei  controlli  sierologici obbli-gatori;      data di donazione;      data di lavorazione;      data ed eventuale ora di scadenza;      condizioni di conservazione;      la   dicitura:  "Non  utilizzabile  a  scopo  trasfusionale  se presenta emolisi o altre anomalie evidenti";      la   dicitura:   "Per   la  trasfusione  utilizzare  un  adatto dispositivo munito di un appropriato filtro".    4. Emazie congelate.    L'etichetta   apposta   sul   contenitore   di  questi  preparati trasfusionali deve indicare:      nome ed indirizzo della struttura di prelievo;      numero identificativo della donazione;      tipo del preparato;      peso netto del preparato;      gruppo ABO e tipo Rh (D);      elencazione   ed   esito  negativo  dei  controlli  sierologici obbligatori all'epoca della donazione;      data di donazione;      data di congelamento e di scadenza come congelato;      data di scongelamento ed eventuale ora di scadenza;      condizioni di conservazione;      la  dicitura:  "Dopo  scongelamento,  lavaggio e risospensione, trasfondere  quanto  prima  e  comunque  entro  ventiquattro  ore  se conservate a 4 oC (+ o -) 2 oC";      la   dicitura:  "Non  utilizzabile  a  scopo  trasfusionale  se presenta emolisi o altre anomalie evidenti";      la   dicitura:   "Per   la  trasfusione  utilizzare  un  adatto dispositivo munito di un appropriato filtro".    5. Concentrato piastrinico da singola unita' di sangue intero;    Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat;    Concentrato piastrinico da aferesi;    Concentrato piastrinico da plasmapiastrino-aferesi;    Concentrato piastrinico da aferesi multicomponente.    L'etichetta   apposta   sul   contenitore   di  questi  preparati trasfusionali deve indicare:      nome ed indirizzo della struttura di prelievo;      numero identificativo della donazione;      tipo del preparato (una delle dizioni su citate);      peso netto del preparato;      gruppo ABO e tipo Rh (D);      elencazione   ed   esito  negativo  dei  controlli  sierologici obbligatori;      composizione e volume delle eventuali soluzioni aggiunte;      data di donazione e di scadenza;      condizioni di conservazione;      la   dicitura:  "Non  utilizzabile  a  scopo  trasfusionale  se presenta emolisi o altre anomalie evidenti";      la   dicitura:   "Per   la  trasfusione  utilizzare  un  adatto dispositivo munito di un appropriato filtro".    In  caso  di  concentrato  piastrinico  ottenuto con procedure di aferesi l'etichetta deve inoltre indicare:      tipo del circuito utilizzato, se chiuso o aperto;      ora di scadenza;      contenuto in piastrine.    In caso di concentrato piastrinico ottenuto da pool di buffy-coat l'etichetta deve inoltre indicare:      il numero di identificazione del pool.    6. Piastrine crioconservate da aferesi.    L'etichetta   apposta   sul   contenitore   di  questi  preparati trasfusionali deve indicare:      nome ed indirizzo della struttura di prelievo;      numero identificativo della donazione;      in caso di uso autologo, identita' del donatore/ricevente;      tipo del preparato;      crioprotettivo utilizzato;      mezzo di risospensione;      contenuto in piastrine dopo risospensione;      gruppo ABO e tipo Rh (D);      elencazione   ed   esito  negativo  dei  controlli  sierologici obbligatori all'epoca della donazione;      data di donazione;      data di scadenza come crioconservato;      data e ora di scadenza dopo scongelamento;      condizioni di conservazione;      la  dicitura:  "Dopo  scongelamento,  lavaggio e risospensione, trasfondere immediatamente e comunque entro breve tempo se conservate a 22 oC (+ o -) 2 oC in costante agitazione";      la   dicitura:   "Per   la  trasfusione  utilizzare  un  adatto dispositivo munito di un appropriato filtro".    7. Concentrato granulocitario da aferesi.    L'etichetta   apposta   sul   contenitore   di  questo  preparato trasfusionale deve indicare:      nome ed indirizzo della struttura di prelievo;      numero identifi'cativo della donazione;      tipo del preparato;      gruppo ABO e tipo Rh (D);      elencazione   ed   esito  negativo  dei  controlli  sierologici obbli-gatori;      contenuto in leucociti;      data di donazione;      data ed eventuale ora di scadenza;      la  dicitura:  "Trasfondere  immediatamente  e  comunque  entro dodici ore se conservato a 22 oC (+ o -) 2 oC";      la   dicitura:   "Per   la  trasfusione  utilizzare  un  adatto dispositivo munito di un appropriato filtro".    8. Cellule staminali emopoietiche midollari;    Cellule staminali emopoietiche da sangue periferico;    Cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale.    L'etichetta   apposta   sul   contenitore   di  questi  preparati trasfusionali deve indicare:      nome ed indirizzo della struttura di prelievo;      numero identificativo della donazione;      in caso di uso autologo, identita' del donatore/ricevente;      tipo del preparato;      crioprotettivo utilizzato;      contenuto in CD34 dopo risospensione;      gruppo ABO (non obbligatorio per uso autologo);      tipo  Rh  (D),  specificando  "Rh positivo" se D positivo o "Rh negativo"  se  D negativo. Se D negativo, riportare sull'etichetta il risultato  degli  esami per gli antigeni C ed E (non obbligatorio per uso autologo);      elencazione  ed esito dei controlli sierologici all'epoca della donazione;      data di donazione;      data di crioconservazione e di scadenza come crioconservato;      la  dicitura:  "Dopo  scongelamento,  lavaggio e risospensione, trasfondere immediatamente";      la   dicitura:  "Non  utilizzabile  a  scopo  trasfusionale  se presenta anomalie evidenti";      la   dicitura:   "Per   la  trasfusione  utilizzare  un  adatto dispositivo munito di un appropriato filtro";      la  dicitura:  "Esclusivamente  per  uso  autologo"  in caso di autotrapianto.    9. Plasma fresco congelato da singola unita' di sangue intero;    Plasma fresco congelato da aferesi;    Plasma fresco congelato da plasma piastrino-aferesi;    Plasma fresco congelato da aferesi multicomponente;    Crioprecipitato e plasma privo di crioprecipitato.    L'etichetta   apposta   sul   contenitore   di  questi  preparati trasfusionali deve indicare:      nome ed indirizzo della struttura di prelievo;      numero identificativo della donazione;      tipo del preparato (una delle dizioni su citate);      peso netto del preparato;      gruppo ABO e tipo Rh (D);      elencazione   ed   esito  negativo  dei  controlli  sierologici obbligatori;      eventuale inattivazione virale;      composizione e volume delle eventuali soluzioni aggiunte;      data di donazione;      condizioni di conservazione;      la   dicitura:  "Non  utilizzabile  a  scopo  trasfusionale  se presenta emolisi o altre anomalie evidenti";      la   dicitura:   "Per   la  trasfusione  utilizzare  un  adatto dispositivo munito di un appropriato filtro".    10. Emocomponenti irradiati.    L'etichetta apposta sul contenitore degli emocomponenti irradiati deve indicare, in aggiunta:      nome ed indirizzo della struttura di irradiazione;      data ed ora di irradiazione;      nuova data di scadenza dopo irradiazione;      dose somministrata;      condizioni di conservazione.    11.   Sangue   intero   e/o   emocomponenti  da  predeposito  per autotrasfusione.    L'etichetta   apposta   sul   contenitore   di  questi  preparati trasfusionali,  possibilmente  di colore diverso dalle omologhe, deve indicare:      nome ed indirizzo della struttura di prelievo;      numero identificativo della unita';      la   dicitura:   "AUTODONAZIONE  -  STRETTAMENTE  RISERVATA  a: cognome, nome e data di nascita del paziente";      firma del paziente;      firma del medico responsabile del salasso;      tipo del preparato (una delle dizioni su citate);      peso netto del preparato;      gruppo ABO e tipo Rh (D);      composizione    e   volume   della   soluzione   anticoagulante conservante;      composizione e volume delle eventuali soluzioni aggiunte;      data di prelievo e di scadenza;      condizioni di conservazione;      la   dicitura:  "Non  utilizzabile  a  scopo  trasfusionale  se presenta emolisi o altre anomalie evidenti";      la   dicitura:   "Per   la  trasfusione  utilizzare  un  adatto dispositivo munito di un appropriato filtro";      la  dicitura:  "Esclusivamente  per  uso  autologo  -  Prove di compatibilita' ed esami pretrasfusionali NON eseguiti".  |  
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