IL RETTORE
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  di  "Tor Vergata" emanato con decreto  rettorale  del  10  marzo  1998 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998;  Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;  Vista  la  delibera  del senato accademico del 27 novembre 2000 che modifica gli articoli 23 e 32 dello statuto;  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica  e  tecnologica  del  23  febbraio  2001  con la quale si esprime parere favorevole;                              Decreta:  Gli articoli 23 e 32 dello statuto sono cosi' modificati:                              Art. 23.                  Il Nucleo di valutazione d'Ateneo  1. E' istituito nell'Universita' il nucleo di valutazione d'Ateneo, con  il  compito  di verificare, anche mediante analisi e valutazioni comparative,  la  realizzazione  degli  obiettivi,  la correttezza ed economicita'  della  gestione,  l'imparzialita'  ed il buon andamento dell'azione  amministrativa, l'efficacia dell'attivita' didattica, la validita'  degli  interventi  di  sostegno  al  diritto  allo studio, l'efficienza,  l'efficacia  e la qualita' delle strutture di ricerca, didattiche   e   di   servizio,  ferma  la  garanzia  della  liberta' dell'insegnamento e della ricerca.  2. Il nucleo presenta al rettore relazioni periodiche sui risultati della  verifica;  il  rettore  trasmette  copia  della relazione, con eventuali sue osservazioni, al direttore amministrativo e agli organi centrali  dell'Universita', mettendola a disposizione delle strutture didattiche,  di  ricerca  e  di  servizio.  Il  nucleo di valutazione trasmette  le prescritte relazioni ai competenti organi ministeriali, conformemente alla normativa vigente.  3.  Il nucleo di valutazione si compone di nove membri nominati dal rettore, su designazione del senato accademico, di cui sei professori di  ruolo  in  rappresentanza di ciascuna delle facolta' di Ateneo, e due esperti, anche esterni, in discipline che attengono alle tecniche di   valutazione,   al   controllo   di   gestione   e  alle  scienze dell'organizzazione. Fa altresi' parte del nucleo di valutazione, uno studente,  eletto  fra  i  rappresentanti  degli  studenti nel senato accademico.  4.  Il  nucleo dura in carica un periodo di tre anni accademici e i componenti  possono  essere  confermati nell'incarico per non piu' di una  volta; il senato accademico redige un regolamento interno per la disciplina  del  suo funzionamento. Il nucleo si avvale di una unita' organizzativa messa a sua disposizione dall'Universita'.  6.  Il  nucleo  di  valutazione  ed i gruppi di lavoro si avvalgono della  collaborazione  di tutti gli uffici centrali e delle strutture decentrate  dell'Universita', nonche' dei comitati per la didattica e il diritto allo studio.                              Art. 32.         Comitati per la didattica ed il diritto allo studio  Le   facolta'   disciplinano,   con  propri  regolamenti,  comitati paritetici  di docenti e studenti per la didattica ed il diritto allo studio. Tali comitati sono costituiti a livello di corso di studio ed hanno  la  funzione di rilevare la qualita' dei servizi didattici, di formulare  proposte  per il miglioramento degli stessi, di presentare relazioni  al  consiglio  del  corso  di  studio  ed  al consiglio di facolta' nonche' al nucleo di valutazione di Ateneo.  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 12 marzo 2001                                            Il rettore: Finazzi Agro'  |