| Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  
| DECRETO 23 marzo 2001 |  
| Misura  dei  tassi  effettivi  globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura, in vigore dal 1o aprile 2001. |  
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                        IL DIRIGENTE GENERALE              DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE V  Vista  la  legge  7 marzo  1996,  n.  108,  recante disposizioni in materia  di  usura  e,  in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale  "il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio,  comprensivo  di  commissioni,  di  remunerazioni  a qualsiasi titolo  e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli   interessi   praticati   dalle  banche  e  dagli  intermediari finanziari  iscritti  negli  elenchi tenuti dall'ufficio italiano dei cambi  e  dalla  Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto   legislativo  1o settembre  1993,  n.  385,  nel  corso  del trimestre precedente per operazioni della stessa natura";    Visto  il  proprio  decreto  del  20 settembre  2000,  recante la "classificazione  delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai  fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari";    Visto   da  ultimo  il  proprio  decreto  del  20 dicembre  2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'ufficio  italiano  dei  cambi  il  compito  di  procedere  per il trimestre 1o ottobre 2000-31 dicembre 2000 alla rilevazione dei tassi effettivi  globali  medi  praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;    Avute  presenti  le  "istruzioni  per  la  rilevazione  del tasso effettivo  globale  medio  ai  sensi  della legge sull'usura" emanate dalla  Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari  iscritti  nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto  legislativo 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 196  del  21 agosto  1999)  e  dall'Ufficio  italiano  dei  cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;    Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base  al  quale  "a decorrere dal 1o gennaio 1999 ( .......) la Banca d'Italia  determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto)  (  ... ) al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento";    Vista  la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati   dalle   banche   e   dagli  intermediari  finanziari  con riferimento  al  periodo  1o ottobre 2000 - 31 dicembre 2000 e tenuto conto  della  variazione  del  valore  medio  del tasso la cui misura sostituisce  quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale   di   sconto)  nel  periodo  successivo  al  trimestre  di riferimento;    Vista   la   direttiva   del  Ministro  in  data  12 maggio  1999 concernente  l'attuazione  del  decreto  legislativo numero 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito  di  responsabilita'  del  vertice  politico  e di quello amministrativo;    Atteso  che,  per  effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione  dei  tassi  effettivi  globali medi ai sensi dell'art. 2 della  legge  n.  108/1996 rientra nell'ambito di responsabilita' del vertice amministrativo;    Sentiti la Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi;                              Decreta:                               Art. 1.    1.  I  tassi  effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle  banche  e  dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art.  2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108 relativamente al  trimestre 1o ottobre 2000 - 31 dicembre 2000, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A).    2.  I  tassi  non  sono  comprensivi della commissione di massimo scoperto   eventualmente   applicata.   La  percentuale  media  della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento e' riportata separatamente in nota alla tabella.  |  
|   |                                 Art. 2.    1. Il presente decreto entra in vigore il 1o aprile 2001.    2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto  e fino al 30 giugno 2001, ai fini della determinazione degli interessi  usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della meta'.  |  
|   |                                 Art. 3.    1.  Le  banche  e  gli  intermediari  finanziari  sono  tenuti ad affiggere  in  ciascuna  sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).    2.  Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il  rispetto  del  limite  di  cui  all'art.  2, comma 4, della legge 7 marzo  1996,  n.  108,  si  attengono  ai  criteri di calcolo delle "istruzioni  per  la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi   della  legge  sull'usura"  emanate  dalla  Banca  d'Italia  e dall'ufficio italiano dei cambi.    3. La Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1o gennaio 2001-31 marzo 2001 alla rilevazione dei tassi effettivi  globali  medi  praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari  con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 20 settembre 2000.    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 23 marzo 2001                                        Il dirigente generale: Lauria  |  
|   |                                                             Allegato A         ---->  Vedere allegato a pag. 36 della G.U.  <---- RILEVAZIONE  DEI  TASSI  DI  INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI                       DELLA LEGGE SULL'USURA Nota  metodologica      La  legge  7 marzo  1996.  n.  108,  volta  a contrastare  il  fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza  trimestrale  i  tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni,  spese  e  remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento,   praticati   dalle   banche   e   dagli  intermediari finanziari.    Il  decreto  del  Ministro  del  tesoro  del  20 settembre  2000, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000, ha ripartito  le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla  Banca  d'Italia  e all'ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.    La  rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche   dei   tassi  praticati  sulle  operazioni  censite  nel trimestre  di  riferimento.  Essa  e' condotta per classi di importo; limitatamente  a  talune  categorie  e'  data  rilevanza alla durata, all'esistenza  di  garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtu' di provvedimenti legislativi).    Per  le  operazioni di"credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del  quinto  dello  stipendio"  i  tassi  rilevati  si riferiscono ai rapporti  di finanziamento accesi nel trimestre; per esse e' adottato un  indicatore  del  costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa  comunitaria  sul  credito  al consumo. Per le "aperture di credito  in  conto  corrente",  gli  "anticipi su crediti e sconto di portafoglio  commerciale"  e  il  "factoring"  -  i  cui  tassi  sono continuamente  sottoposti  a  revisione  -  vengono  rilevati i tassi praticati  per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.    La  commissione  di  massimo scoperto non e' compresa nel calcolo del tasso ed e' oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.    La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario.    I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di  cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di  una  rilevazione  campionaria.  Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto  alla  precedente  rilevazione. La scelta degli intermediari presenti  nel  campione  avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione  per  area  geografica.  Mediante opportune tecniche di stratificazione  dei  dati,  il  numero  di operazioni rilevate viene esteso  all'intero  universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione,  calcolati  come rapporto tra la numerosita' degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.    La  Banca  d'italia  e  l'ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni  tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e  l'utilizzo  della  rilevazione. La tabella - che e' stata definita sentiti  la  Banca  d'Italia  e  l'ufficio  italiano  dei  cambi - e' composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.    Le  categorie  di  finanziamento  riportate  nella  tabella  sono definite  considerando  l'omogeneita'  delle  operazioni  evidenziata dalle  forme  tecniche  adottate  e  dal livello dei tassi di mercato rilevati.    Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base  della  distribuzione  delle  operazioni  tra  le diverse classi presenti  nella  rilevazione  statistica;  lo  scostamento  dei tassi aggregati  rispetto  al dato segnalato per ciascuna classe di importo e' contenuto.    I  mercati  nei  quali  operano  le  banche  e  gli  intermediari finanziari   si  differenziano  talvolta  in  modo  significativo  in relazione  alla  natura  e  alla  rischiosita'  delle operazioni. Per tenere  conto  di  tali  specificita', alcune categorie di operazioni sono  evidenziate  distintamente  per  le  banche  e gli intermediari finanziari.    Data  la  metodologia  della  segnalazione,  i  tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca  d'Italia  nell'ambito  delle  statistiche decadali e di quelle della centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni,  tra  loro  diversi,  di  banche; i tassi decadali non sono comprensivi  degli  oneri  e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 150 milioni.    Secondo  quanto  previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati  corretti  in  relazione  alla  variazione del valore medio del tasso  ufficiale  di  sconto  nel  periodo successivo al trimestre di riferimento.  A  decorrere  dal 1o gennaio 1999, ai sensi del decreto legislativo  24 giugno  1998  n.  213  che  reca  le disposizioni per l'introduzione    dell'euro   nell'ordinamento   nazionale,   si   fa riferimento  alle  variazioni  del  tasso  la  cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.    Dopo  aver aumentato i tassi della meta', cosi' come prescrive la legge,  si  ottiene  il  limite  oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.  |  
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