| Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE |  
| DECRETO 27 marzo 2001 |  
| Adeguamento  delle  tariffe  obbligatorie per i trasporti di merci su strada  per  conto  di  terzi  eseguiti  sul  territorio  nazionale e conferma  del  regime  e  dei valori previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale   9   marzo   1990   in   materia  di  sconti  tariffari relativamente ai contratti particolari. |  
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            IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE    Vista  la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e  l'istituzione  di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, concernente le norme di esecuzione relative al titolo III della legge sopracitata;  Visto   il   decreto   ministeriale  18 novembre  1982  concernente l'approvazione  delle  tariffe  per  i  trasporti merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale;  Visti  i decreti ministeriali emanati dal 1983 ad oggi, e da ultimo il  decreto  20 giugno  2000,  con  i  quali,  negli  anni sono stati approvati i precedenti adeguamenti tariffari;  Considerato  che ai sensi dell'art. 53, quinto comma della legge n. 298/1974,  l'on.  Ministro  ha  richiesto  al  comitato centrale albo autotrasportatori  di cose per conto di terzi un adeguamento del 2,5% delle tariffe obbligatorie attualmente in vigore;  Considerato  l'assenso del comitato centrale all'adeguamento di cui trattasi;  Interpellate  le  regioni,  nonche'  le  rappresentanze confederali nazionali  dei  settori  economici  direttamente  interessati secondo quanto stabilito all'art. 53, comma 1, della legge n. 298/1974;  Considerato  che  la  Confartigianato ha fatto pervenire le proprie osservazioni  positive, che la regione Emilia Romagna non ha ritenuto di esprimere pareri, che la Confetra, pur contraria a qualsiasi forma di   dirigismo,   ammette  il  sensibile  aumento  del  costi  subito nell'ultimo   anno   dalle   imprese   di   autotrasporto  e  che  la Confindustria esprime invece parere assolutamente contrario;  Ritenuta la necessita' di procedere ad un adeguamento delle tariffe attualmente in vigore;                              Decreta:                               Art. 1.  1.  Le tariffe di cui al decreto ministeriale dell'8 novembre 1982, sono aumentate nella misura del 2,5% rispetto a quelle in vigore.  2. Tale adeguamento e' riferito:    ai  livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella C delle indicate disposizioni;    alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al primo  di  cui  al  prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle disposizioni medesime;    alle  tasse  di  sosta  del veicolo di cui all'art. 5, e relativa tabella A delle richiamate disposizioni.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  L'adeguamento  tariffario  di  cui  al precedente art. 1 non e' applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi di  cui  al  comma  4  dell'art.  13  delle  disposizioni  generali e condizioni  di  applicazione  in  allegato al decreto ministeriale 18 novembre 1982;  2.  Tali  contratti  sono  suscettibili  di adeguamenti tariffari a seguito   di   analoghi  accordi  economici  conclusi  tra  le  parti interessate.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  Sono  confermati  il  valore ed il regime degli sconti previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990.  |  
|   |                                 Art. 4.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.    Roma, 27 marzo 2001                                                 Il Ministro: Bersani  |  
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