IL DIRETTORE GENERALE        DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine del vini;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974 con il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine controllata dei vini "Gavi" o "Cortese di Gavi" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988 con il  quale  sono  state  apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;  Visto  il  decreto dirigenziale 9 luglio 1998 con il quale e' stata riconosciuta  la denominazione di origine controllata e garantita dei vini  "Gavi"  o  "Cortese  di Gavi" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;  Vista la domanda presentata dal consorzio tutela del Gavi intesa ad ottenere  la  modifica  dell'art. 6 del disciplinare di produzione di cui  sopra,  tale  da  consentire la possibilita' dell'utilizzo delle botti di legno per la conservazione e l'attinamento del vino "Gavi" o "Cortese di Gavi" nella tipologia "tranquillo";  Considerato   che   il  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini ha a suo tempo espresso il parere che sulle  istanze  relative all'utilizzo delle botti di legno, pervenute nelle  forme  di rito e corredate dalla necessaria documentazione, si proceda  d'ufficio,  da  parte  della  sezione  amministrativa,  alla modifica dei relativi disciplinari di produzione;  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata  e  garantita "Gavi " o "Cortese di Gavi", in conformita' al  parere  espresso  ed  alla  proposta  formulata  dal sopra citato Comitato;                              Decreta:                           Articolo unico  L'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine  controllata  e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi", annesso al  decreto  dirigenziale  9 luglio  1998,  e' integrato dal seguente comma che si aggiunge in calce:    in  relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il  sapore  del  vino  "Gavi"  o  "Cortese  di Gavi", nella tipologia "Tranquillo", puo' rivelare lieve sentore di legno.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 12 marzo 2001                                      Il direttore generale: Ambrosio  |