| Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |  
| DECRETO 14 marzo 2001 |  
| Variazione  della  ragione sociale della societa' EUCERT organismo di certificazione  europea  di  Simonelli  Liborio  S.a.s.  - Firenze in EUCERT organismo di certificazione europea S.r.l. - Firenze. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE           PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITA'  Vista  la direttiva 95/16/CE del parlamento europeo e del consiglio del  29 giugno  1995  per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998, concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,  articoli 9 e 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE  sugli  ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato  del  30 dicembre 1999 di autorizzazione ai rilascio delle  certificazioni CE secondo la direttiva 95/16/CE, emesso a nome della   societa'   EUCERT  organismo  di  certificazione  europea  di Simonelli Liborio S.a.s. - con sede in via XXIV Maggio, 3 - Firenze;  Vista  la  nota  della  societa' EUCERT organismo di certificazione europea  di  Simonelli  Liborio  S.a.s.  del 28 aprile 2000, prot. n. 050/00,  recepita in atti di questo ministero il 5 maggio 2000, prot. n.  757.332,  con  la  quale si comunica il cambiamento della ragione sociale  da  EUCERT  organismo di certificazione europea di Simonelli Liborio  S.a.s.  ad EUCERT organismo di certificazione europea S.r.l. in  sigla  EUCERT S.r.l., giusto atto del 28 gennaio 2000, repertorio n.  21.821,  raccolta  n. 5.316, a rogito della dott.ssa Maria Teresa Fasulo,  notaio  in  Signa, iscritta nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato;  Vista la suddetta nota con cui si comunica altresi' che la societa' EUCERT  S.r.l.  ha  spostato  al  sua sede legale ed operativa in via Ponte dell'Asse, 19 - 50144 Firenze;  Considerato  che  le  documentazioni  e le ragioni per cui e' stata concessa  alla societa' EUCERT organismo di certificazione europea di Simonelli  Liborio  S.a.s.  l'autorizzazione  in  via definitiva alla certificazione  CE ai sensi della direttiva 95/16 cosi' come recepita dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 30 aprile 1999 n. 162,   permangono   valide   per  la  societa'  EUCERT  organismo  di certificazione europea S.r.l. in sigla EUCERT S.r.l.;                              Decreta:                               Art. 1.  1. L'organismo EUCERT organismo di certificazione europea S.r.l. in sigla   EUCERT   S.r.l.,   subentra  negli  obblighi  e  nei  diritti all'organismo   EUCERT,   organismo   di  certificazione  europea  di Simonelli   Liborio   S.a.s.,   derivanti   dall'autorizzazione  alla certificazione  CE  concessa  con  decreto  di  questo  Ministero del 30 dicembre   1999  ed  e',  pertanto,  autorizzato  al  rilascio  di certificazioni  CE secondo quanto riportato negli allegati aI decreto del  Presidente  della  Repubblica  30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati:    allegato V - esame CE del tipo (modulo B);    allegato VI - esame finale;    allegato X - verifica di unico prodotto (modulo G).  2.  All'organismo  EUCERT  S.r.l.  resta attribuito quale numero di identificazione  il  n.0899,  gia'  precedentemente  assegnato  dalla commissione  europea alla societa' EUCERT organismo di certificazione europea di Simonelli Liborio S.a.s.  |  
|   |                                 Art. 2.  1. E' confermato il periodo di validita' dell'autorizzazione di cui al  decreto  di questo ministero del 30 dicembre 1999, fissato in tre anni, con scadenza al 29 dicembre 2003.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  Il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.  2.  Ove,  nel  corso  dell'attivita',  anche a seguito dei previsti controlli,  venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e  professionali,  o  si  constati che, per la mancata osservanza dei criteri  minimi  fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della  Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi  previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa piu' i requisiti  di  cui  all'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica   30 aprile   1999,   n.   162,  si  procede  alla  revoca dell'autorizzazione.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.      Roma, 14 marzo 2001                                      Il direttore generale: Visconti  |  
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