| Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 25 gennaio 2001 |  
| Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita della specialita' medicinale "Helixate Nexgen". (Decreto UAC/C/n. 132/2001). |  
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                        IL DIRIGENTE GENERALE                 del Dipartimento per la valutazione                dei medicinali e la farmacovigilanza  Visto  il  decreto  legislativo  n.  29  del  3 febbraio  1993 e le successive modifiche ed integrazioni;  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea del 4 agosto 2000 recante  l'autorizzazione  all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Helixate Nexgen";  Visto   il   decreto  legislativo  del  18  febbraio  1997,  n.  44 "Attuazione  della  direttiva  n. 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE";  Visto  l'art.  3  della  direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE:  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 1993, n. 266, recante il "Riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma 1,  lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all'art. 7;  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi  di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la classificazione ai fini della rimborsabilita';  Visto  l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento    CEE    2309/1993,    sono    cedute    dal    titolare dell'autorizzazione  al  Servizio  sanitario  nazionale  ad un prezzo contrattato  con il Ministero della sanita', su conforme parere della Commissione  unica  del  farmaco,  secondo  i  criteri  stabiliti dal comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);  Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;  Visto  il  provvedimento della Commissione unica del farmaco del 22 dicembre  2000,  registrato allo Corte dei Conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;  Visto  il  parere espresso nella seduta del 9/10 gennaio 2001 dalla Commissione unica del farmaco;  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della distribuzione,  alla  specialita'  medicinale "Helixate Nexgen" debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;                              Decreta:                               Art. 1.  Alla   specialita'  medicinale  HELIXATE  NEXGEN  nelle  confezioni indicate  viene  attribuito  il  seguente  numero  di identificazione nazionale:  "Helixate  Nexgen"  -  250  UI,  polvere  e  solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV n. 034956019/E (in base 10), 11BSRM (in base 32);  "Helixate  Nexgen"  -  500  UI,  polvere  e  solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV n. 034956021/E (in base 10), 11BSRP (in base 32);  "Helixate  Nexgen"  -  1000  UI,  polvere  e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV n. 034956033/E (in base 10), 11BSS1 (in base 32).  Titolare A.I.C.: Bayer AG.  |  
|   |                                 Art. 2.  La  specialita'  medicinale  "Helixate Nexgen" e' classificata come segue:  "Helixate  Nexgen"  -  250  UI  polvere  e  solvente  per soluzione iniettabile  1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV n. 034956019/E (in base 10) 11BSRM (in base 32).  Classificazione  ai  sensi della legge n. 537/93; legge n. 662/97 e delibera  CIPE  30 gennaio 1997; art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488: classe "A" con possibilita' di distribuzione diretta anche da parte  delle  strutture  pubbliche,  previa eventuale prescrizione su diagnosi  e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle  aziende  sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale derivante   dalla   contrattazione   dell'azienda   e'  stabilito  in L. 292.500 (prezzo ex-factory, IVA esclusa).  Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione   di  cui  allo  schema  allegato  alla  delibera  CIPE richiamata e' di L. 451.600 (IVA inclusa).  "Helixate  Nexgen"  -  500  UI  polvere  e  solvente  per soluzione iniettabile  1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV n. 034956021/E (in base 10) 11BSRP (in base 32).  Classificazione  ai  sensi della legge n. 537/93; legge n. 662/97 e delibera  CIPE  30 gennaio 1997; art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488: classe "A" con possibilita' di distribuzione diretta anche da parte  delle  strutture  pubbliche,  previa eventuale prescrizione su diagnosi  e piano terapeutico di centri specializzati, universitari a delle  aziende  sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale derivante   dalla   contrattazione   dell'azienda   e'  stabilito  in L. 585.000 (prezzo ex-factory, IVA esclusa).  Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione   di  cui  allo  schema  allegato  alla  delibera  CIPE richiamata e' di L. 833.700 (IVA inclusa).  "Helixate  Nexgen"  -  1000  UI  polvere  e  solvente per soluzione iniettabile  1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV n. 034956033/E (in base 10) 11BSS1 (in base 32).  Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488: classe "A" con possibilita' di distribuzione diretta anche da parte  delle  strutture  pubbliche,  previa eventuale prescrizione su diagnosi  e piano terapeutico di centri specializzati, universitari a delle  aziende  sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale derivante   dalla   contrattazione   dell'azienda   e'  stabilito  in L. 1.170.000 (prezzo ex-factory, IVA esclusa).  Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione   di  cui  allo  schema  allegato  alla  delibera  CIPE richiamata e' di L. 1.593.400 (IVA inclusa).  Il prezzo cosi' fissato resta valido fino al 14 agosto 2001.  |  
|   |                                 Art. 3.  E'   fatto  obbligo  all'azienda  interessata  di  comunicare  ogni variazione  di  prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei paesi  in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati di vendita.  |  
|   |                                 Art. 4.  Gli  interessati  possono  richiedere notizie sulla decisione della Commissione  delle comunita' europee relativa alta specialita' di cui al  presente  decreto  al  Ministero  della  sanita'  -  Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.  |  
|   |                                 Art. 5.  Il   presente   decreto,  che  ha  effetto  dal  giorno  della  sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, sara' notificato alla ditta titolare.    Roma, 25 gennaio 2001                                       Il dirigente generale: Martini  |  
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