Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2001 (vai al sommario)
LEGGE 22 marzo 2001, n. 85
Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative
e correttive del nuovo codice della strada)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri Ministri interessati, e nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonche' della legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, in conformita' ai princi'pi ed ai criteri direttivi di cui all'articolo 2.
2. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, anche con separati decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure di cui al comma 1, nonche' nel rispetto dei princi'pi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, disposizioni per integrare, coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia, nonche' disposizioni di carattere transitorio.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legisiativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1, comma 1:
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante "Nuovo codice della strada" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento
ordinario.



 
Art. 2.
(Princi'pi e criteri direttivi)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno essere informati agli obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonche' di fluidita' della circolazione anche mediante utilizzo di nuove tecnologie, sulla base dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme legislative e con le norme comunitarie comunque rilevanti in materia, nonche' con le norme derivanti dagli accordi internazionali stipulati dall'Italia;
b) semplificare e snellire le procedure, eliminando la duplicazione delle competenze;
c) disciplinare in forma piu' dettagliata il potere di ordinanza degli enti proprietari o concessionari delle strade, nonche' dei soggetti delegati per la regolamentazione del traffico, attribuendo i poteri sostitutivi, in caso di inerzia o di inosservanza delle norme, al presidente della giunta regionale o delle province autonome, nonche', solo per esigenze di carattere sovraregionale, al Ministro dei lavori pubblici, e comunque in caso di grave pregiudizio o intralcio alla sicurezza della circolazione;
d) stabilire che le funzioni ordinatorie demandate ai prefetti vengano attribuite al presidente della giunta regionale o delle province autonome, fatte salve le esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
e) prevedere che al Corpo di polizia penitenziaria vengano attribuite anche le competenze di agenti di polizia stradale esclusivamente in relazione ai compiti di istituto;
f) rivedere la disciplina della classificazione delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi, delle diramazioni, della pubblicita' e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, sulla base dei seguenti ulteriori criteri:
1) distinguere in base ad idonei parametri tecnici fra le autostrade con almeno tre corsie di marcia per ogni senso di marcia oltre alla corsia di emergenza, le autostrade che non hanno tale configurazione e le autostrade di collegamento aperte al traffico locale;
2) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l'obbligatoria installazione nelle autostrade e nelle strade extraurbane di dispositivi per accrescere la visibilita' nelle ore notturne e nei casi di diminuita visibilita' per eventi atmosferici, l'obbligo di illuminare in maniera adeguata i tratti autostradali nei punti particolarmente pericolosi ubicati in aree geografiche dove si verifica con frequenza la presenza di nebbia, nonche' la progressiva generale introduzione di pavimentazioni con effetto drenante e di reti di protezione sui viadotti e sui cavalcavia, nonche' di guard rail idonei a garantire maggiore sicurezza, in particolare lungo i tratti fiancheggiati da alberi, corsi d'acqua, precipizi, piloni o altre fonti di pericolo. Gli eventuali accessi o uscite con pagamento manuale dovranno essere situati sulla corsia piu' a destra;
3) ai fini della sicurezza stradale, prevedere la realizzazione di apposite aree di sosta destinate al traffico commerciale;
4) rivedere la classificazione delle strade vicinali, considerandole pubbliche o private in relazione all'effettivo utilizzo;
5) prevedere specifiche disposizioni per le aziende agricole che tengano conto delle necessita' produttive in merito ad accessi, pubblicita', piantagioni, manutenzione delle ripe e delle condotte dell'acqua;
g) ai soli fini della sicurezza e della circolazione stradale, prevedere che la competenza circa l'individuazione dei centri abitati, indipendentemente dal numero dei fabbricati, sia attribuita, in deroga alla disciplina generale in materia urbanistica, ai comuni, i quali vi provvedono periodicamente, anche in relazione alle variazioni dell'assetto urbanistico ed alle esigenze del traffico;
h) aggiornare gli strumenti di pianificazione del traffico, tenuto conto dei seguenti ulteriori criteri:
1) assicurare il miglioramento delle condizioni di accessibilita' per gli utenti della strada, con particolare riferimento agli utenti deboli;
2) garantire il rispetto delle esigenze dei portatori di handicap;
3) assicurare il coordinamento tra le diverse modalita' di trasporto;
4) assicurare la maggiore sicurezza della circolazione stradale;
5) assicurare la riduzione dei consumi energetici, dell'inquinamento atmosferico e acustico e del congestionamento del traffico;
6) garantire la salvaguardia dei beni storici e artistici e delle zone sensibili dal punto di vista ambientale, assicurando prioritariamente l'equilibrio tra le esigenze della mobilita' e della sicurezza e quelle di tutela dell'ambiente;
7) operare una progressiva separazione del traffico su gomma dal traffico pedonale e ciclistico;
i) stabilire l'obbligo, per i comuni che non siano gia' obbligati a redigere il piano urbano del traffico, di definire un programma di interventi per accrescere la sicurezza stradale e per migliorare la circolazione stradale nei centri abitati;
l) armonizzare la normativa inerente agli strumenti di pianificazione del traffico con quella relativa agli altri strumenti di pianificazione del territorio ed ai piani di trasporto;
m) prevedere che le notizie e le informazioni sulla viabilita' e sul traffico acquisite dagli enti proprietari, concessionari o gestori di strade o autostrade siano rese immediatamente disponibili, al fine di assicurare una piu' efficace, completa e tempestiva informazione all'utenza;
n) rendere effettivo l'obbligo, per gli enti proprietari, concessionari o gestori di strade o autostrade, di fornire i dati relativi agli incidenti stradali agli archivi di cui all'articolo 225 del nuovo codice della strada;
o) rivedere la disciplina del parcheggio nei centri abitati a mezzo di dispositivi di controllo della sosta, anche senza la custodia del veicolo, prevedendo, di norma, la gratuita' della stessa nei giorni festivi e fra le ore 20.00 e le ore 8.00. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti ai proprietari delle strade, devono essere destinati in via prioritaria alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, al loro miglioramento, nonche' ad interventi per migliorare la mobilita' urbana e ridurre l'inquinamento acustico ed atmosferico;
p) elevare, ai fini della circolazione nelle piccole isole, il limite della rete stradale extraurbana, fissandone l'estensione a 100 Km;
q) semplificare le procedure per la realizzazione di interventi, esplicitamente previsti dal piano urbano del traffico o dal programma di interventi per la sicurezza stradale, con particolare riferimento a quelli finalizzati al controllo della velocita' nei centri abitati e all'installazione di dispositivi rallentatori di velocita' e di dissuasori della sosta, con attribuzione delle competenze in materia ai comuni, sulla base di norme generali tecniche e di indirizzo di livello nazionale;
r) disciplinare l'adozione di dispositivi destinati a contenere gli effetti nocivi dell'inquinamento da traffico, nel rispetto delle direttive comunitarie, al fine di contenere l'inquinamento atmosferico e di disciplinare il traffico urbano; predisporre appositi spazi di sosta per veicoli e parti di veicoli complessi destinati al trasporto delle merci;
s) rivedere la disciplina della velocita' dei veicoli, al fine di adeguarla alle caratteristiche e alla classificazione delle strade, nonche' alle modalita' di utilizzo delle stesse nelle diverse condizioni atmosferiche stabilendo, in particolare, che in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, fatte salve maggiori limitazioni sulla base di specifici provvedimenti, i limiti massimi di velocita' previsti per le autostrade di qualsiasi categoria e per le strade extraurbane principali vengano ridotti di 20 Km l'ora;
t) contemplare uno specifico reato per chiunque promuove od organizza corse in gara o competizioni in velocita' sulle strade pubbliche e sulle aree pubbliche urbane ed extraurbane, in assenza di apposita autorizzazione, o alle stesse partecipa, prevedendo la sanzione, per la violazione di tale norma, dell'arresto da uno a otto mesi e dell'ammenda da 1 a 10 milioni di lire, nonche' la sanzione accessoria della confisca del mezzo condotto oltre al ritiro della patente di guida;
u) prevedere l'obbligo di introdurre i seguenti nuovi dispositivi di equipaggiamento dei veicoli, in conformita' agli indirizzi comunitari: 1) sistema antibloccaggio in frenata (ABS) in tutte le autovetture di nuova costruzione a decorrere dal 1º luglio 2002; 2) airbag per guidatore e passeggero anteriore in tutte le autovetture di nuova costruzione a decorrere dal 1º luglio 2002; 3) avvisatore che segnali il superamento della velocita' massima prevista; 4) avvisatore acustico che alla messa in moto del veicolo segnali che non risulta allacciata la cintura di sicurezza; 5) giubbetto o bandoliere catarifrangenti ad alta visibilita', da indossare nel caso in cui il conducente sia costretto ad uscire dal veicolo in situazioni di emergenza o pericolo. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei dispositivi di cui alla presente lettera sono definite dalla normativa comunitaria vigente in materia di omologazione di tali dispositivi;
v) prevedere che la mancata installazione o la manomissione dei dispositivi di cui alla lettera u) siano sanzionate analogamente a quanto gia' previsto per la mancata installazione o la manomissione di altre obbligatorie dotazioni tecniche del veicolo; prevedere altresi', fermo restando quanto previsto ai numeri 1) e 2) della lettera u), che l'introduzione dell'obbligo di installazione dovra' riferirsi alle nuove immatricolazioni;
z) rivedere il sistema di classificazione dei veicoli in relazione alle caratteristiche costruttive ed alla destinazione d'uso. In particolare, nell'ambito di quelli qualificati atipici in base alla normativa vigente, individuare i velocipedi a pedalata assistita ed i veicoli a trazione elettrica, nonche' le tavole a spinta e i trenini turistici trainanti piu' di un rimorchio;
aa) prevedere, in materia di sagoma limite, che gli autobus possano avere una lunghezza fino a 15 metri e conseguentemente stabilire lo scodamento del piano verticale in metri 1,50 in armonia con la normativa comunitaria;
bb) snellire e adeguare allo sviluppo tecnico il complesso delle norme relative alle caratteristiche costruttive e di equipaggiamento, agli accertamenti tecnici previsti per l'omologazione, nonche' agli accertamenti dei requisiti di idoneita' alla circolazione dei veicoli;
cc) regolamentare l'uso delle motoslitte, prevedendo l'obbligo del contrassegno identificativo, dell'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi nonche' del possesso, per il conducente, del certificato di idoneita' alla conduzione di cui alla lettera iii);
dd) prevedere che i pattini a rotelle, nonche' le tavole a spinta, possano circolare nelle piste ciclabili e nelle altre aree urbane individuate nei piani urbani del traffico, con l'obbligo di osservare il comportamento prescritto per i pedoni. Per la circolazione in percorsi urbani ed extraurbani specificamente individuati, sono stabilite apposite norme di condotta;
ee) rivedere le categorie dei veicoli e dei rimorchi, nonche' la disciplina delle macchine agricole ed operatrici, consentendo per queste ultime possibilita' di utilizzazione piu' elastiche in relazione ad una meno rigida classificazione tipologica;
ff) rivedere la disciplina relativa al trasporto di materiali pericolosi ovvero di merci in condizioni di pericolo e alla circolazione dei relativi veicoli, prevedendo anche divieti o limitazioni di trasporto in tunnel o in gallerie, e prevedendo in ogni caso idonei percorsi alternativi;
gg) prevedere per gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico sia uguale o superiore a 3,5 tonnellate, nonche' per tutti gli autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici e ad uso speciale, l'obbligo di dotazione di dispositivi per rendere visibile la sagoma del mezzo anche nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilita'. Con uno o piu' decreti ministeriali sono definite le caratteristiche tecniche dei dispositivi di cui alla presente lettera;
hh) aggiornare e rivedere le norme per l'ammissione, l'immatricolazione e la cessazione della circolazione dei veicoli, per la distinzione della loro utilizzazione in uso proprio e in uso di terzi nonche' per la disciplina, ai fini della circolazione, della locazione senza conducente anche con facolta' di acquisto e per la disciplina delle vendite con patto di riservato dominio, nonche' prevedere per i mezzi di proprieta' dei comuni la possibilita' dell'uso, a fini istituzionali, degli autobus di loro proprieta';
ii) aggiornare le norme per la revisione periodica dei veicoli, rideterminando i criteri di qualificazione per le officine private autorizzate ad eseguire le revisioni, stabilendo la periodicita' e le modalita' dei controlli; prevedere l'estensione ai veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate della disciplina delle revisioni periodiche ad opera di officine private autorizzate, demandando al Ministero dei trasporti e della navigazione la determinazione, con specifici decreti ministeriali, delle modalita' e dei tempi;
ll) rivedere la disciplina della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e degli altri documenti di circolazione con la semplificazione delle procedure e con il coordinamento delle competenze amministrative, garantendo la tutela degli interessi coinvolti ed in particolare della sicurezza individuale e collettiva, nel rispetto delle norme comunitarie, al fine di adeguare e garantire la conduzione dei veicoli per una mobilita' piu' sicura; prevedere inoltre, per gli aspiranti al conseguimento delle patenti di guida di categoria B, C e D, anche speciali, l'obbligo di effettuare esercitazioni con le autoscuole, in autostrada o in strada extraurbana assimilabile, anche in ore notturne; nel sistema di esame a questionario prevedere una diversificazione degli argomenti, e, correlativamente, una diversificazione della valutazione degli errori a seconda della gravita' dell'errore;
mm) prevedere che, nel caso di guida con patente la cui validita' sia scaduta, alla violazione consegua la sola sanzione amministrativa pecuniaria, nonche' la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida, disponendo la contestuale abrogazione del secondo e del terzo periodo del comma 7 dell'articolo 126 del nuovo codice della strada, introdotti dal comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;
nn) prevedere idonee misure alternative per il rilascio della patente di guida a soggetti con scarsa scolarizzazione o con limitata comprensione della lingua italiana;
oo) ampliare le competenze del Comitato tecnico di cui all'articolo 119, comma 10, del nuovo codice della strada, al fine di:
1) elaborare linee guida per la valutazione delle capacita' di guida delle persone disabili sotto il profilo sanitario e tecnico, da diramare alle commissioni mediche locali;
2) elaborare proposte di indirizzo e coordinamento delle commissioni mediche locali;
3) esprimere pareri per i nuovi adattamenti e dispositivi per la guida dei veicoli da parte di persone disabili o il loro trasporto, previa eventuale valutazione con prove e test;
4) fornire indicazioni circa la possibilita' di conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio da parte di conducenti muniti di patente di categoria B speciale;
pp) prevedere che gli attraversamenti pedonali semaforizzati siano dotati di segnalazioni acustiche ed eventualmente anche di segnalazioni tattili, e che gli stessi attraversamenti siano strutturati con un tipo di pavimentazione che agevoli l'individuazione delle segnalazioni medesime, al fine di agevolare la mobilita' dei soggetti portatori di handicap, ed in particolare dei soggetti non vedenti;
qq) introdurre la patente a punti, secondo i seguenti criteri:
1) la validita' delle patenti di guida indicate nell'articolo 116 del nuovo codice della strada, fermi restando i periodi di validita' fissati dall'articolo 126 dello stesso codice, dovra' essere subordinata alla sussistenza di un punteggio da 0 a 20. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 20 punti. Analogo punteggio viene attribuito a tutte le patenti in corso di validita' alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. I punteggi sono annotati nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del nuovo codice della strada. Fatte salve le sanzioni del ritiro della patente ed il cumulo con eventuali sanzioni pecuniarie, ove previste, determina la sanzione della sottrazione di punti la violazione di una delle norme alle quali fa rinvio l'attuale formulazione dell'articolo 129, comma 1, del nuovo codice della strada ovvero di una delle norme di comportamento indicate nel titolo V dello stesso codice;
2) la violazione di una delle norme per le quali, ai sensi dell'attuale formulazione del citato articolo 129, comma 1, del nuovo codice della strada, e' prevista la sospensione della patente gia' alla prima violazione, comporta la sanzione della sottrazione di dieci punti. La violazione di una delle norme per le quali, ai sensi dell'attuale formulazione del medesimo articolo 129, comma 1, e' prevista la sospensione della patente alla seconda violazione, comporta la sanzione della sottrazione di cinque punti. La violazione di una delle restanti norme contenute nel citato titolo V comporta la sanzione della perdita di punti, da uno a quattro, in relazione al grado di pericolosita' insito nella norma violata. Per le violazioni che comportano perdita di punteggio, l'organo da cui dipende l'agente accertatore, entro tre giorni dalla definizione della contestazione effettuata, deve darne notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri. La frequenza di corsi di aggiornamento, i cui programmi saranno definiti con regolamento dal Ministro dei trasporti e della navigazione e che saranno organizzati da soggetti pubblici e privati a cio' autorizzati o dalle autoscuole, consentira' di acquisire sei punti. L'attestato di frequenza di corsi di aggiornamento dovra' essere trasmesso all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La mancanza, per il periodo di tre anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la sospensione della patente ai sensi del citato articolo 129, ovvero di violazioni sanzionate anche con perdita di punteggio determinera' la nuova attribuzione del completo punteggio iniziale. Le violazioni poste in essere nei primi cinque anni dal rilascio della patente comportano la sottrazione di punti in misura doppia rispetto a quanto stabilito dalle singole norme. Non puo' essere cumulato un punteggio superiore a 20. Di ogni variazione di punteggio l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida informera' il titolare della patente. Sistemi automatici di comunicazione consentiranno a ciascun abilitato alla guida di controllare in tempo reale lo stato della propria patente;
rr) prevedere la sanzione del fermo amministrativo per i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate per la violazione delle norme di cui al titolo V del nuovo codice della strada, subordinando la revoca del fermo amministrativo al pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero alla prestazione di una garanzia, reale o personale, anche da parte di un soggetto garante residente in uno Stato dell'Unione europea;
ss) rivedere la disciplina del ritiro, della sospensione, della revisione e della revoca della patente di guida e degli altri documenti di circolazione, anche con riferimento ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale e a misure di prevenzione e prevedere la sanzione amministrativa della revoca della patente per il conducente di autobus e di veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, ovvero di complessi di veicoli, nel caso di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche ovvero in condizioni di alterazione fisica o psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
tt) rivedere la disciplina della circolazione di prova dei veicoli, inserendo tra i soggetti autorizzati anche i laboratori sperimentali e consentendo la circolazione ai veicoli in presenza del titolare dell'autorizzazione, di un suo dipendente munito di delega, ovvero di soggetti in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purche' tale rapporto sia attestato da idonea documentazione ed il collaboratore sia munito di delega;
uu) rivedere la disciplina delle limitazioni alla circolazione sulle autostrade, prevedendo che il divieto per i motocicli sia determinato sulla base della potenza e non della cilindrata, e richiedendo comunque la maggiore eta' del conducente;
vv) prevedere, ai fini della tutela della salute, l'obbligo da parte delle strutture sanitarie di base e di quelle a tali fini equiparate, di effettuare, nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, a richiesta dell'autorita' preposta alla vigilanza, gli esami necessari ad accertare il tasso alcolemico e la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope sui conducenti e sui pedoni coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, nonche' l'obbligo del rilascio agli organi di polizia stradale della relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge ed alle indicazioni contenute nel Piano nazionale della sicurezza stradale, e disponendo altresi' l'espressa abrogazione del primo e del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 116 del nuovo codice della strada;
zz) prevedere, nei limiti dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale, per i responsabili delle unita' di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subito trauma cranico o che siano in coma per altra causa, l'obbligo di comunicazione agli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri dei casi di coma di durata superiore alle 48 ore. In seguito a tale comunicazione, prevedere l'obbligo di sottoporre a revisione la relativa patente di guida. La successiva idoneita' alla guida e' valutata dalla commissione medica provinciale previo parere vincolante dello specialista dell'unita' riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente, il quale effettua una valutazione neuropsicologica ed una verifica su strada o su apposito simulatore, con possibilita' successiva di attivare uno specifico programma riabilitativo. Prevedere inoltre il ripristino del certificato anamnestico, il quale, all'atto del rilascio e del rinnovo della patente di guida, attesti l'esistenza di qualsiasi condizione clinica atta a compromettere l'idoneita' al conseguimento del documento sopraindicato;
aaa) prevedere la semplificazione e lo snellimento delle procedure di immatricolazione, revisione e circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, nonche' l'introduzione di misure volte ad agevolare lo svolgimento di raduni e gare e la conservazione di tutta la documentazione originaria;
bbb) prevedere che, per le gare ciclistiche, quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, possa essere imposto un servizio di scorta della specialita' Polizia stradale della Polizia di Stato, ovvero, in sua vece o in suo ausilio, una scorta tecnica effettuata da persone incaricate munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalita' per l'abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta, nonche' le relative modalita' di svolgimento. L'abilitazione del personale e' rilasciata dal Ministero dell'interno;
ccc) definire misure contro la manomissione dei ciclomotori a due ruote e tre ruote e dei motocicli, aventi lo scopo di impedire modifiche non autorizzate che possono compromettere la sicurezza, aumentando le prestazioni dei veicoli, al fine di assicurare la tutela dell'ambiente e di ridurre l'incidentalita', anche prevedendo l'obbligatorieta' della targhetta di controllo antimanomissione, in ottemperanza alla direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote;
ddd) introdurre l'obbligo per i ciclomotori ed i motocicli in marcia della costante accensione del proiettore anabbagliante e delle luci di posizione;
eee) prevedere facilitazioni ed agevolazioni fiscali per l'immatricolazione dei veicoli a due, tre o quattro ruote a trazione elettrica o per quelli con diversi metodi di trazione uno dei quali sia quello elettrico;
fff) prevedere che le esercitazioni di guida degli autoveicoli non possano essere effettuate da chi non abbia gia' conseguito la patente di categoria A o il certificato di idoneita' alla conduzione di ciclomotori o non abbia gia' superato l'esame teorico di abilitazione, salvo che il veicolo su cui avviene l'esercitazione sia munito di doppi comandi a pedale, almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione;
ggg) prevedere la possibilita' di trasportare sui ciclomotori un passeggero, subordinandola alla conformita' del veicolo alle caratteristiche costruttive e funzionali di idoneita' definite con il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ed alla maggiore eta' del conducente;
hhh) stabilire il divieto di collocare all'interno dei veicoli adibiti al trasporto delle persone oggetti pesanti o voluminosi, entro i limiti stabiliti nel regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, non adeguatamente fissati, onde garantire la sicurezza dei trasportati;
iii) stabilire che:
1) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, non abbiano conseguito la maggiore eta', non e' consentito condurre ciclomotori senza avere conseguito il certificato di idoneita' alla conduzione rilasciato dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri;
2) sono autorizzati alla conduzione dei ciclomotori i titolari di patente di guida per la conduzione di autoveicoli e motoveicoli;
3) le autoscuole organizzano corsi di preparazione per il rilascio del certificato di idoneita' alla conduzione di ciclomotori da conseguire a seguito di una prova finale;
4) i giovani che frequentano istituzioni scolastiche statali o non statali di istruzione secondaria possono ottenere il certificato di cui al numero 1) della presente lettera, a titolo gratuito, frequentando corsi appositamente organizzati, prevalentemente con personale insegnante o istruttori delle autoscuole, all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica e delle risorse finanziarie di cui al numero 7) della presente lettera ad esse assegnate a tale scopo;
5) gli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri partecipano con un proprio funzionario alla prova finale da espletare in ambito scolastico, alla presenza dell'operatore responsabile della gestione dei corsi;
6) i corsi e le relative prove sono organizzati sulla base di ipotesi di intesa sottoscritte dalle province, dalle istituzioni scolastiche autonome, dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, e di collaborazioni con comuni, autoscuole, istituzioni e associazioni pubbliche e private impegnate in attivita' collegate alla circolazione stradale. Le direttive, le modalita' e i programmi dei corsi e delle relative prove sono definiti, sulla base della normativa comunitaria, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministro della pubblica istruzione, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
7) al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale, e per dotarla delle risorse necessarie all'assolvimento del nuovo obbligo di organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneita' alla conduzione di ciclomotori, sia destinato a tali finalita' il 7,5 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti ad organi dello Stato, da assegnare al Ministero della pubblica istruzione. Resta inalterata l'attribuzione del 15 per cento degli stessi proventi stabilita dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per le finalita' gia' indicate dall'articolo 208 del nuovo codice della strada e per il finanziamento delle attivita' connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale;
lll) istituire, ferma restando l'attuale natura di bene mobile comune, un archivio pubblico dei ciclomotori, compresi i quadricicli, presso il quale vengano comunicati ed abbinati il modello, il telaio ed il proprietario, con procedure semplificate;
mmm) aggiornare la disciplina della targatura, prevedendo, con opportune modalita', la possibilita' di ottenere a titolo oneroso, ferma restando l'attuale sequenza alfanumerica, targhe personalizzate, determinando procedure semplici e rapide di fabbricazione e distribuzione delle stesse targhe;
nnn) rivedere la normativa relativa ai limiti di velocita' ed alla omologazione dei veicoli adibiti ai trasporti eccezionali, uniformandola a quella vigente negli altri Stati dell'Unione europea;
ooo) prevedere che il termine per la notifica della contestazione, nell'ipotesi di identificazione dell'effettivo trasgressore o degli altri soggetti responsabili avvenuta successivamente alla commissione della violazione, decorra dalla data in cui risultino dai pubblici registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili, o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione;
ppp) escludere dalla disciplina prevista per la circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o stranieri, di cui all'articolo 134 del nuovo codice della strada, la sanzione accessoria della confisca del veicolo, nel caso di guida con carta di circolazione scaduta, qualora sia disposta la proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro del veicolo;
qqq) ridefinire la responsabilita' degli enti proprietari di strade, dei proprietari dei fondi limitrofi e degli altri soggetti interessati, in relazione alla costruzione e manutenzione dei muri di sostegno e delle ripe;
rrr) prevedere che per le pertinenze di servizio costituite da impianti di distribuzione di carburanti esistenti alla data del 31 dicembre 1992, nei tratti di strade statali fuori dei centi abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del nuovo codice della strada, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano gia' esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, si applicano le disposizioni vigenti in materia per i centri abitati, fatte salve le disposizioni specifiche riguardanti la riorganizzazione della rete di distribuzione dei carburanti;
sss) prevedere, all'articolo 23, comma 13-ter, del nuovo codice della strada, la soppressione delle parole: ", di insegne di esercizio";
ttt) prevedere forme di responsabilita' a carico degli enti proprietari, concessionari o gestori di strade o autostrade, per i danni alle cose o alle persone causati dai difetti di progettazione, realizzazione o manutenzione delle stesse strade o autostrade.



Nota all'art. 2, comma 1, lettera n):
- Il testo dell'art. 225 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), e' il
seguente:
"Art. 225 (Istituzione di archivi ed anagrafe
nazionali). - 1. Ai fini dalla sicurezza stradale e per
rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo
stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei
relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il Ministero dei lavori pubblici un
archivio nazionale delle strade;
b) presso la direzione generale della M.C.T.C. un
archivio nazionale dei veicoli;
c) presso la direzione generale della M.C.T.C. una
anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include
anche incidenti e violazioni".
Note all'art. 2, comma 1, lettera mm):
- Il testo dell'art. 126, comma 7, del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art.
19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
507 (Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306,
supplemento ordinario), e' il seguente:
"Art. 126 (Durata e conferma della validita' della
patente di guida). - 1.-6. (Omissis);
"7. Chiunque guida con patente la cui validita' sia
scaduta e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta. Alla violazione
conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro
della patente e del fermo del veicolo per un periodo di due
mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo
del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo ".
Note all'art. 2, comma 1, lettera oo):
- Il testo dell'art. 119, comma 10, del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' il seguente:
"Art. 119 (Requisiti fisici e psichici per il
conseguimento della patente di guida).
1.-9. (Omissis).
10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro della sanita' e' istituito un apposito
comitato tecnico che ha il compito di fornire alle
commissioni mediche locali informazioni sul progresso
tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli
a motore da parte dei mutilati e minorati fisici".
Note all'art. 2, comma 1, lettera qq):
- Il testo dell'art. 116, del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' il seguente:
"Art. 116 (Patente e certificato di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli).
1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli
senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal
competente ufficio provinciale della direzione generale
della M.C.T.C.
2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente
di guida occorre presentare apposita domanda al competente
ufficio provinciale della direzione generale della M.C.T.C.
ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici
prescritti.
3. La patente di guida conforme al modello comunitario,
come previsto nel regolamento, puo' contenere le
indicazioni del gruppo sanguigno del titolare il quale e'
tenuto a verificarne l'esattezza. Tale indicazione non vale
comunque in nessun caso come autorizzazione all'esecuzione
di eventuale trasfusione. La patente di guida si distingue
nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli
indicati per le rispettive categorie:
A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di
massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di
posti a sedere, escluso quello del conducente, non e'
superiore a otto, anche se trainanti unrimorchio leggero
ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del
veicolo trainante e non comporti una massa complessiva
totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero,
esclusi quelli per la cui guida e' richiesta la patente
della categoria D;
D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al
trasporto di persone il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, e' superiore a otto, anche
se trainanti un rimorchio leggero;
E - Autoveicoli per la cui guida e' richiesta la
patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali
il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio
che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle
precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto
di persone e autosnodati, purche' il conducente sia
abilitato alla guida di autoveicoli per i quali e'
richiesta la patente della categoria D; altri
autoarticolati, purche' il conducente sia abilitato alla
guida degli autoveicoli per i quali e' richiesta la patente
della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva
a pieno carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
piu' minorazioni, possono ottenere la patente speciale
delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli
trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono
essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e
caratteristiche, nonche' con determinate prescrizioni in
relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119,
comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla
patente e devono precisare quale protesi sia prescritta,
ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto
sul veicolo. Essi non possono, comunque, guidare i veicoli
in servizio di piazza o di noleggio con conducente per
trasporto di persone o in servizio di linea, le
autoambulanze, nonche' i veicoli adibiti al trasporto di
merci pericolose.
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli
per i quali e' richiesta la patente delle categorie C e D
solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli
per la cui guida e' richiesta la patente della categoria B,
rispettivamente da sei e da dodici mesi.
7. La validita' della patente puo' essere estesa dal
competente ufficio provinciale della direzione generale
della M.C.T.C., previo accertamento dei requisiti fisici e
psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli
diversi.
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per
guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio di
noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di
categoria C e di patente di categoria E, correlata con
patente di categoria C, di eta' inferiore agli anni ventuno
per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di
cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i
titolari di patente della categoria D e di patente di
categoria E, correlata con patente di categoria D, per
guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al
trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con
conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un
certificato di abilitazione professionale rilasciato dal
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
sulla base dei requisiti, delle modalita' e dei programmi
di esami stabiliti nel regolamento. Tale certificato non
puo' essere rilasciato a mutilati o minorati fisici. I
conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza
ottengono il rilascio della relativa abilitazione
professionale esibendo certificazione, che sara' definita
con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
dalla quale risulti la loro idoneita' allo svolgimento di
tale attivita'.
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui
l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a
determinati trasporti professionali, i titolari di patente
di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre
conseguire il relativo certificato di abilitazione,
idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato
dal competente ufficio della direzione generale della
M.C.T.C. Tali certificati non possono essere rilasciati ai
mutilati e ai minorati fisici.
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al
riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti
i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9
nonche' i requisiti, le modalita' e i programmi d'esame per
il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno
indicati il modello e le relative caratteristiche della
patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di
falsificazione.
11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno
ad un altro comune o il cambiamento di abitazione
nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal
competente ufficio centrale della direzione generale della
M.C.T.C. che trasmette per posta, alla nuova residenza del
titolare della patente di guida, un tagliando di convalida
da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i
comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della
direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su
supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti
dalla direzione generale della M.C.T.C., notizia
dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un
mese decorrente dalla data di registrazione della
variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che
ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza
senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna
delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti
degli importi dovuti ai sensi della legge 1o dicembre 1986,
n. 870, per la certificazione della variazione di
residenza, ovvero senza che sia stato ad essi
contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non
e' titolare di patente di guida, sono responsabili in
solido dell'omesso pagamento.
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un
veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non
abbia conseguito la patente di guida o il certificato di
abilitazione professionale, se prescritto, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentoseimila a lire
duemilioniquattrocentoventiquattromila.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro
milioni a lire sedici milioni; la stessa sanzione si
applica ai conducenti che guidano senza patente perche'
revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti
previsti dal presente codice.
14. Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole
gli esami di cui all'art. 121, guida senza essere munito
della patente e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire sessantamilaseicento a lire
duecentoquarantaduemilaquattrocento. Ove ricorrano i motivi
ostativi al rilascio della patente di cui all'art. 120, si
applica quanto disposto dal comma 13.
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli
essendo munito della patente di guida ma non del
certificato di abilitazione professionale, quando
prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva,
rilasciata dal competente ufficio della direzione generale
della M.C.T.C., ove non sia stato possibile provvedere, nei
dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del
certificato di abilitazione, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire
novecentosessantanovemilaseicento.
16. Abrogato.
17. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 15
importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle
violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Quando non e' possibile dispone
il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si
applica la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da
tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI".
- Il testo dell'art. 126, dei citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' il seguente:
"Art. 126 (Durata e conferma della validita' della
patente di guida).
1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono
valide per anni dieci; qualora siano rilasciate o
confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di eta'
sono valide per cinque anni e a chi ha superato il
settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B
rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della
categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a
partire dal settantesimo anno di eta'. La patente della
categoria D e' valida per cinque anni.
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, puo'
stabilire termini di validita' piu' ridotti per determinate
categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono
destinati i veicoli condotti, all'eta' dei conducenti o ai
loro requisiti fisici e psichici, determinando altresi' in
quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della
patente.
4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119,
comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli
di cui all'art. 116, comma 8, deve essere effettuato ogni
cinque anni e comunque in occasione della conferma di
validita' della patente di guida. Detto accertamento deve
effettuarsi con cadenza biennale nei confronti di coloro
che abbiano superato i sessantacinque anni di eta' ed
abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati,
adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a
pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine
operatrici.
4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con
insulina gli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4,
lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi
piu' brevi indicati sul certificato di idoneita'.
5. La validita' della patente e' confermata dal
competente ufficio centrale della direzione generale della
M.C.T.C., che trasmette per posta al titolare della patente
di guida un tagliando di convalida da apporre sulla
medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui
dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono
tenuti a trasmettere al suddetto ufficio della direzione
generale della M.C.T.C., nel termine di cinque giorni
decorrente dalla data di effettuazione della visita medica,
ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare
e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti
per la conferma della validita'. Analogamente procedono le
commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonche' i
competenti uffici del Ministero dei trasporti nei casi di
cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti
alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa
esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti
in conto corrente postale degli importi dovuti per la
conferma di validita' della patente di guida. Il personale
sanitario che effettua la visita e' responsabile in solido
dell'omesso pagamento. La ricevuta andra' conservata dal
titolare della patente per il periodo di validita'.
6. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli
accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a
mancare le condizioni per la conferma della validita' della
patente, comunica al competente ufficio provinciale della
direzione generale della M.C.T.C. l'esito dell'accertamento
stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma
2, e 130.
7. Chiunque guida con patente la cui validita' sia
scaduta e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta. Alla violazione
conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro
della patente e del fermo del veicolo per un periodo di due
mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo
del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo.".
Per testo dell'art. 225 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, si veda nella nota all'art. 2,
comma 1, lettera n).
- Il testo dell'art. 226 del citato decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e' il seguente:
"Art. 226 (Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe
nazionale).
1. Presso il Ministero dei lavori pubblici e' istituito
l'archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le
strade distinte per categorie, come indicato nell'art. 2.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono
essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico della strada, al traffico veicolare, agli
incidenti e allo stato di percorribilita' anche da parte
dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art.
54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa
stabiliti nell'art. 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti
proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere
all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico delle singole strade, allo stato di
percorribilita' da parte dei veicoli classificati mezzi
d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche'
i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e
attraverso la direzione generale della M.C.T.C., che e'
tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati
relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al
comma 10.
4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale
delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che
eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 potra'
avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese
negli elenchi delle strade non percorribili, che
annualmente sono pubblicati a cura del Ministero dei lavori
pubblici nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati
trasmessi dalle societa' concessionarie, per le autostrade
in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le
strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilita'.
Il regolamento determina i criteri e le modalita' per la
formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la
pubblicazione degli elenchi.
5. Presso la direzione generale della M.C.T.C. e'
istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i
dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1,
lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono
essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di
costruzione e di identificazione, all'emanazione della
carta di circolazione e del certificato di proprieta', a
tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del
veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato
coinvolto.
7. L'archivio e' completamente informatizzato; e'
popolato ed aggiornato con i dati raccolti dalla direzione
generale della M.C.T.C., dal P.R.A., dagli organi addetti
all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui
all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono
tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi
di cui al regolamento, al C.E.D. della direzione generale
della M.C.T.C.
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni
componenti l'archivio nazionale dei veicoli.
9. Le modalita' di accesso all'archivio sono stabilite
nel regolamento.
10. Presso la direzione generale della M.C.T.C. e'
istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
ai fini della sicurezza stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per
ogni conducente, i dati relativi al procedimento di
rilascio della patente, nonche' a tutti i procedimenti
successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di
sospensione, di revoca, nonche' i dati relativi alle
violazioni previste dal presente codice e dalla legge
6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle
sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida
di un determinato veicolo, agli incidenti che si siano
verificati durante la circolazione ed alle sanzioni
comminate.
12. L'anagrafe nazionale e' completamente
informatizzata; e' popolata ed aggiornata con i dati
raccolti dalla direzione generale della M.C.T.C., dalle
prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei
servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle
compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i
dati, con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento,
al C.E.D. della direzione generale della M.C.T.C.
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti
norme saranno altresi' specificati i contenuti, le
modalita' di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli
archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.".
- Il testo dell'art. 129 del citato decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 e' il seguente:
"Art. 129 (Sospensione della patente di guida).
1. La patente di guida e' sospesa, per la durata
stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida
adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando
il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme
di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il
periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.
2. La patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato
qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma
di validita' o per la revisione disposta ai sensi dell'art.
128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e
psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente e'
sospesa fintanto che l'interessato non produca la
certificazione della commissione medica locale attestante
il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.
3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente
di guida e' sospesa dai competenti uffici della direzione
generale della M.C.T.C. Nei restanti casi la patente di
guida e' sospesa dal prefetto del luogo di residenza del
titolare e per le patenti rilasciate da uno Stato estero,
dal prefetto del luogo dove e' stato commesso il fatto di
cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti. Quest'ultimo
segnala il provvedimento all'autorita' competente dello
Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove
possibile, sul documento di guida. Dei provvedimenti
adottati, il prefetto da' immediata comunicazione ai
competenti uffici provinciali della direzione generale
della M.C.T.C, per il tramite del collegamento informatico
integrato gia' esistente tra i sistemi informativi della
direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione
generale dell'amministrazione generale e per gli affari del
personale del Ministero dell'interno.
4. Avverso il provvedimento di sospensione della
patente di cui al comma 2 e' ammesso ricorso al Ministro
dei trasporti, nel termine di giorni venti dalla
comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede
nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del
Ministro e' comunicato all'interessato ed ai competenti
uffici della direzione generale della M.C.T.C. Se il
ricorso e' accolto, la patente e' restituita
all'interessato.".
Il titolo V del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, riguarda "Norme di comportamento", degli articoli
contenuti in detto Titolo V (articoli 140-193).
Nota all'art. 2, comma 1, lettera rr):
- Per il titolo V del citato decreto-legge n. 285/1992
si veda nella nota all'art. 2, comma 1, lettera qq).
Note all'art. 2, comma 1, lettera vv):
- Il testo dell'art. 32, della legge 17 maggio 1999, n.
144, recante "Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n.
118, S.O.) e' il seguente:
"Art. 32 (Attuazione del Piano nazionale della
sicurezza stradale).
1. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli
incidenti stradali ed in relazione al "Piano di sicurezza
stradale 1997-2001" della Commissione delle Comunita'
europee, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il
Ministero dei trasporti e della navigazione, definisce il
Piano nazionale della sicurezza stradale che viene
approvato dal CIPE.
2. Il Piano consiste in un sistema articolato di
indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione
di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza
da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi
infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di
dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al
miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi
comunitari.
3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto,
di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e
della navigazione, della pubblica istruzione e della
sanita', definisce gli indirizzi generali del Piano e le
linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al
parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai
fini della determinazione dei costi e della loro
ripartizione. Il Piano viene attuato attraverso programmi
annuali predisposti dal Ministro dei lavori pubblici,
approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni
o quando fattori particolari ne motivino la revisione.
4. Per il finanziamento delle attivita' connesse
all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza
stradale, la misura del 5 per cento, fissata dall'art. 2,
comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, e'
elevata al 15 per cento. I relativi importi sono inclusi, a
titolo di anticipazione, nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei lavori pubblici, per la somma
corrispondente al consuntivo dell'esercizio precedente,
commisurato all'aliquota percentuale come sopra elevata.
5. Gli interventi di sicurezza stradale sulla rete
individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, per le finalita'
previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale, sono
realizzati con i finanziamenti previsti nell'ambito degli
accordi di programma di cui al comma 3 dell'art. 3 del
decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. All'onere
relativo alla redazione ed all'attuazione del Piano
nazionale della sicurezza stradale, pari a lire 17.000
milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando quanto a lire 12.200 milioni l'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire
4.800 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e della navigazione.
6. Il Ministero dei lavori pubblici verifica
annualmente lo stato di attuazione del Piano e la coerenza
degli interventi per la sicurezza stradale con le finalita'
e gli indirizzi del Piano nazionale della sicurezza
stradale. I risultati della verifica vengono inseriti nella
relazione al Parlamento prevista dall'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".
Per il testo dell'art. 116, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note
all'art. 2, comma 1, lettera qq).
Nota all'art. 2, comma 1, lettera ccc):
- La direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o
caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. L 226 del 18 agosto 1997.
Nota all'art. 2, comma 1, lettera ggg) e hhh):
- Il regolamento di esecuzione e di attuazione e del
nuovo codice della strada (decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1992, n. 303,
Supplemento Ordinario.
Note all'art. 2, comma 1, lettera iii):
- Per l'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si
veda nella nota all'art. 2, comma 1, lettera vv).
- Il testo dell'art. 208 del citato decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 e' il seguente:
"Art. 208 (Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie).
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
per violazioni previste dal presente codice sono devoluti
allo Stato, quando le violazioni siano accertate da
funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonche' da
funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle
ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono
devoluti alle regioni, province e comuni, quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e
dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato,
sono destinati:
a) al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella
misura dell'ottanta per cento del totale annuo, definito a
norma dell'art. 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991,
n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della
sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di
coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla
viabilita' e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito
con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per la redazione dei
piani urbani di traffico, per finalita' di educazione
stradale e per l'assistenza e previdenza del personale
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della
Guardia di finanza;
b) alla direzione generale della M.C.T.C. nella
misura del venti per cento del totale annuo sopra
richiamato, per studi e ricerche sulla sicurezza del
veicolo.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i
Ministri del tesoro e dei trasporti, determina annualmente
le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate
finalita'. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di
bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente
determinate.
4. I proventi spettanti agli altri enti indicati nel
comma l sono devoluti alle finalita' di cui al comma 2,
nonche' al miglioramento della circolazione sulle strade,
al potenziamento e al miglioramento della segnaletica
stradale e alla redazione dei piani di cui all'art. 36,
alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di
polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di
interventi a favore della mobilita' ciclistica nonche', in
misura non inferiore al 10 per cento, ad interventi per la
sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti
deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili. Gli
stessi enti determinano annualmente, con delibera della
giunta, le quote da destinarsi alle suindicate finalita'.
Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori
pubblici; per i comuni la comunicazione e' dovuta solo da
quelli con popolazione superiore a cinquemila abitanti.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a introdurre
con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di
previsione dell'entrata e nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei lavori pubblici.".
Note all'art. 2, comma 1, lettera ppp):
- Il testo dell'art. 134 del citato decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e' il seguente:
"Art. 134 (Circolazione di autoveicoli e motoveicoli
appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a
stranieri).
1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati
temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per
l'esportazione, che abbiano gia' adempiuto alle formalita'
doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini
italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di
passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della
durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una
speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel
regolamento.
2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui
al comma 1 scaduta di validita' e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventunomiladuecento a lire
quattrocentottantaquattromilaottocento. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del veicolo, secondo le norme del capo 1, sezione
II, del titolo VI.".
Nota all'art. 2, comma 1, lettera rrr):
- Il testo dell'art. 4, del citato decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 e' il seguente:
"Art. 4 (Delimitazione del centro abitato).
1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della
circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice,
provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione
del centro abitato.
2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato
come definito dall'art. 3 e' pubblicata all'albo pretorio
per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata
idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini
sulle strade di accesso.".
Nota all'art. 2, comma 1, lettera sss):
- Il testo dell'art. 23, comma 13-ter del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' il seguente:
"Art. 23 (Pubblicita' sulle strade e sui veicoli).
(Omissis).
13-ter. Non e' consentita la collocazione di cartelli,
di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle
zone tutelate dalla legge 1o giugno 1939, n. 1089, e legge
29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985,
n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In
caso di in ottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne
di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai
sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione le strade di interesse panoramico ed
ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio
ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del
paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di
individuazione delle strade di interesse panoramico ed
ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del
comma 13-bis.".



 
Art. 3.
(Modifica all'articolo 119 del nuovo codice della strada)

1. Al comma 2-bis dell'articolo 119 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 32 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, dopo le parole: "medici specialisti" sono inserite le seguenti: "nell'area della diabetologia e malattie del ricambio".



Nota all'art. 3, comma 1:
- Il testo vigente dell'art. 119, comma 2-bis, del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
introdotto dall'art. 32 della legge 7 dicembre 1999, n. 472
(Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1999, n. 294, S.O.), come
modificato dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 119. (Requisiti fisici e psichici per il
conseguimento della patente di guida).
(Omissis).
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici
nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di
categoria A, B, BE e sottocategorie, e' effettuato dai
medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie
del ricambio dell'unita' sanitaria locale che indicheranno
l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il
successivo controllo medico cui e' subordinata la conferma
o la revisione della patente di guida.".
(Omissis).



 
Art. 4.
(Integrazioni e modifiche al regolamento di esecuzione del nuovo
codice della strada)

1. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta entro lo stesso termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, norme integrative e modificative del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.



Note all'art. 4, comma 1:
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
e successive modificazioni, (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 12 settembre 1988, n. 214, S.O.) e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti).
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) abrogata.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495 recante "Regolamento di esecuzione
e di attuazione e del nuovo codice della strada" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1992,
n. 303, supplemento ordinario.



 
Art. 5.
(Parere parlamentare)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
2. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princi'pi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge.
3. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni permanenti, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.
 
Art. 6.
(Disposizioni integrative e correttive)

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, con le medesime procedure ivi previste, nel rispetto dei princi'pi e dei criteri direttivi fissati dall'articolo 2 e previo parere delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 5.
 
Art. 7.
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera pp), non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera pp), pari a lire 5.000 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 marzo 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Nesi, Ministro dei lavori pubblici
Bersani, Ministro dei trasporti e della
navigazione Visto, il Guardasigilli: Fassino

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LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1983):
Presentato dal Ministro dei lavori pubblici (Antonio Di
Pietro) il 25 luglio 1996.
Assegnato alla IX commissione (Trasporti, poste e
telecomunicazioni), in sede referente, l'8 agosto 1996 con
pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, X, XIII e
commissione speciale per le politiche comunitarie.
Esaminato dalla IX commissione il 25 settembre 1996;
2 ottobre 1996; 3 dicembre 1996; 21 aprile 1998; 12, 19 e
28 maggio 1998; 9 giugno 1998; 20 gennaio 1999; 16 febbraio
1999; 15 e 16 febbraio 2000; 1o, 8, 9, 15, 16, 21, 22, 23,
28, marzo 2000; 4 aprile 2000; 1o, 6, 13, 14 giugno 2000;
10 gennaio 2001.
Esaminato in aula il 29 e 30 gennaio 2001 ed approvato
in un testo unificato il 31 gennaio 2001, con i numeri: 99
(Micheolin ed altri); 241 (Mammola ed altri); 294 (Scalia
ed altri); 328 (Scalia); 486 (Balocchi ed altri); 538
(Galdelli ed altri); 540 (Galletti); 545 (Galletti); 550
(Galletti); 642 (Berselli); 643 (Berselli); 696 (Bavarese);
738 (Martinat ed altri); 744 (Martinat ed altri); 797
(Storace); 832 (Trantino); 883 (Pasetto); 1491 (Urso); 1840
(Olivo ed altri); 1961 (Becchetti); 1973 (Cento ed altri) ;
2014 (Di Nardo ed altri), 2664 (Casini); 2757 (Mammola ed
altri); 2758 (Scalia ed altri); 3144 (Bergamo); 3377
(Dozzo); 3498 (Saonara ed altri); 3776 (Ruzzante); 3782
(Bono); 3783 (Negri ed altri); 3785 (Galletti); 3889
(Rotundo); 3919 (Galeazzi); 4025 (Becchetti ed altri); 4133
(Ballaman ed altri); 4153 (Pecoraro Scanio); 4348
(Storace); 4453 (Benedetti Valentini); 4554 (Galletti);
4573 (Lorenzetti ed altri); 4859 (disegno di legge di
iniziativa governativa del Ministro dei lavori pubblici
Costa e dei trasporti Burlando); 4971 (Galeazzi ed altri);
5038 (Tosolini); 5166 (Biricotti ed altri); 5270 (Soda ed
altri); 5421 (Nan ed altri); 5515 (Armaroli ed altri); 5597
(Cento); 5620 (Misuraca ed altri); 5636 (Olivo); 5714
(Rossetto ed altri); 5792 (Galletti); 5983 (Aracu ed
altri); 6229 (Misuraca ed altri); 6488 (Fronzuti ed altri);
6514 (Acierno ed altri); 6563 (Terzi ed altri); 6770
(Moroni).
Senato della Repubblica (atto n. 4976):
Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici,
comunicazioni) in sede referente, il 12 febbraio 2001 con
pareri delle commissioni 1a, 2a, 3a, 5a, 9a, 10a, 12a, 13a
e giunta per gli affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 8a commissione, in sede referente, il
14, 15 e 21 febbraio 2001. Esaminato in aula il 6 marzo
2001 ed approvato l'8 marzo 2001.
 
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