Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2001 (vai al sommario)
LEGGE 21 marzo 2001, n. 84
Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1.
(Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione,
alla ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani)

1. La presente legge disciplina le forme di partecipazione italiana al processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Paesi dell'area balcanica, anche al fine di coordinare gli interventi nazionali con le iniziative assunte in sede comunitaria e multilaterale.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato di Ministri, di seguito denominato "Comitato", presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, e composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del commercio con l'estero, delle finanze, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche comunitarie. Alle sedute del Comitato partecipano i Ministri competenti nelle materie cui si riferiscono gli argomenti di volta in volta sottoposti all'esame del Comitato medesimo.
3. Il Comitato, con riferimento alle finalita' di cui al comma 1:
a) definisce le linee generali e gli indirizzi strategici, nonche' le priorita' per aree geografiche e settoriali, per la realizzazione coordinata di interventi di cooperazione allo sviluppo e di promozione e assistenza alle imprese, realizzati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero del commercio con l'estero, dalle regioni e dagli enti locali;
b) provvede alla ripartizione delle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 3;
c) verifica lo stato di attuazione degli indirizzi adottati.
4. I Ministri e gli altri enti attuatori trasmettono al Comitato una relazione semestrale sullo stato di realizzazione dei rispettivi interventi.
5. Il presidente del Comitato invia semestralmente alle Camere una relazione sugli indirizzi strategici nonche' sulle priorita' per aree geografiche e settoriali. A conclusione delle attivita' previste dalla presente legge il Comitato invia una relazione alle Camere sui risultati ottenuti, con specifica attenzione a quanto delineato nel Patto di stabilita', adottato a Colonia il 10 giugno 1999, e a quanto previsto nella Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo, siglata a Sarajevo il 30 luglio 1999. La relazione semestrale deve indicare se le risorse di cui all'articolo 3, utilizzate ai sensi dell'articolo 5, siano connesse a flussi di delocalizzazione nei Paesi balcanici di unita' produttive gia' insediate in Italia.



Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.



 
Art. 2.
(Unita' tecnico-operativa)

1. Il Comitato e' assistito da una unita' tecnico-operativa, di seguito denominata "unita'", istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e coordinata da un rappresentante speciale per le iniziative di ricostruzione dell'area balcanica, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2. L'unita' e' composta da:
a) esperti, entro un contingente massimo di cinque unita', tre dei quali scelti tra estranei alle pubbliche amministrazioni, con contratto di diritto privato a tempo determinato, e due tra dipendenti di dette amministrazioni; questi ultimi sono collocati in posizione di comando o di fuori ruolo per la durata dell'incarico; i criteri di selezione degli esperti di cui alla presente lettera sono stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 1, ovvero con altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; i posti occupati da dipendenti collocati fuori ruolo non possono essere coperti mediante nuove assunzioni;
b) tre rappresentanti designati, avendo attenzione ad una equilibrata presenza territoriale, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e uno del Ministero del commercio con l'estero.
3. Le funzioni di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario sono assicurate dal personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. L'unita', nell'ambito delle attivita' di supporto, ha in particolare il compito di:
a) formulare proposte al Comitato per la definizione delle linee generali e degli indirizzi strategici;
b) curare il raccordo tra le pubbliche amministrazioni interessate e, per i profili informativi, tra queste e il sistema delle imprese;
c) svolgere attivita' di monitoraggio in ordine alla realizzazione degli indirizzi approvati dal Comitato;
d) sostenere la cooperazione decentrata, attraverso forme di partenariato tra istituzioni locali e regionali e soggetti espressione della societa' civile di Paesi dell'area balcanica;
e) curare l'istituzione di un tavolo di confronto sui Balcani al quale partecipino rappresentanti del mondo delle imprese e rappresentanti del mondo dell'associazionismo e del volontariato impegnati in quell'area.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si provvede alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti dell'unita', nonche' al personale di cui agli articoli 4, comma 3, e 5, comma 4.
6. Per il funzionamento dell'unita' e' autorizzata la spesa massima di lire 1.408 milioni annue.



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, recante: "Definizione ed ampiamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali" e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".



 
Art. 3.
(Fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla
ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani)

1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' istituito, per le finalita' di cui all'articolo 1, il Fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 100 miliardi di lire nel 2001 e 100 miliardi di lire nel 2002.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il rifinanziamento annuale delle dotazioni del Fondo e' disposto ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n.
468, recante: "Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio" e' il
seguente:
"Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle finanze,
presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il
disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi
di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il
quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso
nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo
periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste
dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1o gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifina'nziamento, per non piu' di un anno, di nonne
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di nonne vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massima destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancia pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativa del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata a
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa a
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota
delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso
nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre per
ciascuna degli anni compresi nel bilancia pluriennale,
nuove a maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzaziani nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di
copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese
disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a
determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia
correnti che in conto capitale, incompatibili con le regale
determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
documento di programmazione economico-finanziaria, come
deliberato dal Parlamento".



 
Art. 4.
(Attivita' di cooperazione allo sviluppo)

1. Per le finalita' della presente legge sono destinati 120 miliardi di lire per il triennio 2001-2003 per attivita' di cooperazione del Ministero degli affari esteri a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
2. Una quota del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, puo' essere destinata per la realizzazione delle attivita' di cooperazione allo sviluppo, a seguito della ripartizione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b). Essa e' affidata alla gestione del Ministero degli affari esteri. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.
3. Per la realizzazione delle attivita' di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad avvalersi, con contratto di diritto privato a tempo determinato, di esperti in numero non superiore a cinque unita', in aggiunta ai contingenti fissati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49. A supporto delle attivita' di carattere istruttorio, contrattuale ed operativo, il Ministero degli affari esteri puo', altresi', avvalersi di servizi di consulenza da parte di professionisti e societa' pubbliche e private. I criteri di selezione degli esperti di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente articolo.



Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n.
49, recante "Nuova disciplina della cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo" e' il seguente:
"Art. 6 (Fondo rotativo presso il Mediocredito
centrale). - 1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del
CICS, su proposta del Ministro degli affari esteri,
autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in
consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche
centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo,
crediti finanziari agevolati a valere sul Fondo rotativa
costituito presso di esso.
2. In estensione a quanto previsto dall'art. 13,
secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476,
convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956,
n. 786, e successive modificazioni ed integrazioni, il
Ministro del commercio con l'estero delega le competenze di
cui al citato art. 13, primo comma, lettera d), al
Mediocredito centrale in ordine alle operazioni finanziate
con crediti di aiuto o con crediti misti.
3. I crediti di aiuto, anche quando sono associati ad
altri strumenti fmanziari (doni, crediti agevolati
all'esportazione, crediti a condizioni di mercato),
potranno essere concessi solamente per progetti e programmi
di sviluppo rispondenti alle finalita' della presente
legge. Nel predetto fondo rotativa confluiscono gli
stanziamenti gia' effettuati ai sensi della legge 24 maggio
1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della
legge 3 gennaio 1981, n. 7.
4. Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi
di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati,
in particolare nei Paesi a piu' basso reddito, anche al
finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali
acquisti in paesi terzi di beni inerenti ai progetti
approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione
tra Paesi in via di sviluppo".



 
Art. 5.
(Utilizzazione delle risorse attribuite
al Ministero del commercio con l'estero)

1. La quota del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, destinata alla realizzazione delle attivita' di promozione e di sviluppo alle imprese, a seguito della ripartizione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), e' affidata alla gestione del Ministero del commercio con l'estero ed e' iscritta nello stato di previsione dello stesso Ministero. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.
2. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero e' definita, tenendo conto degli indirizzi del Comitato, la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1, tra le seguenti finalita':
a) concessione, da parte del soggetto gestore degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, di finanziamenti agevolati senza interessi per spese relative alla partecipazione a gare internazionali, a programmi di penetrazione commerciale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, a studi di prefattibilita' e fattibilita' connessi all'aggiudicazione di commesse, alla realizzazione di investimenti, a programmi di assistenza tecnica e di formazione del personale. Le modalita', i criteri e i limiti di concessione e di restituzione dei finanziamenti di cui alla presente lettera sono previamente stabiliti dal Comitato per la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, previsto dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. Il rimborso dei costi sostenuti dal soggetto gestore e' determinato ai sensi delle stesse convenzioni;
b) concessione, ai soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui alla lettera a), di una garanzia integrativa e sussidiaria non superiore all'80 per cento dell'ammontare del finanziamento, con le modalita' stabilite dall'articolo 11, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
c) istituzione presso la SIMEST Spa di un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della societa' medesima con finalita' di capitale di rischio (venture capital), per l'acquisizione, da parte di quest'ultima, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale delle societa' o imprese partecipate. Ciascun intervento di cui alla presente lettera non puo' essere superiore ad 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dall'acquisizione. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero sono determinate, sulla base dei relativi standard internazionali, le modalita' di remunerazione da riconoscere alla SIMEST Spa a valere sulle disponibilita' finanziarie del fondo stesso. Per le finalita' di cui alla presente lettera, la SIMEST Spa puo' stipulare apposite convenzioni con finanziarie regionali o interregionali;
d) attivita', da parte dell'Istituto nazionale per il commercio estero, di promozione e di assistenza alle imprese nonche' di costituzione di centri di monitoraggio e informazione in Italia e nei Balcani e di formazione nel commercio estero e nei processi di internazionalizzazione di giovani laureati, personale tecnico e manageriale di imprese italiane e dei Paesi dell'area dei Balcani, anche attraverso l'attivazione dell'Antenna Adriatica e di eventuali altre strutture analoghe nei propri uffici situati nelle regioni adriatiche;
e) attivita' di promozione e di assistenza alle imprese da parte del Centro di servizi INFORMEST e di FDL Servizi srl;
f) promozione e finanziamento da parte dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito di una sezione speciale dei finanziamenti previsti per progetti del sistema camerale dal proprio fondo di perequazione, di progetti presentati da enti del sistema camerale italiano di provata esperienza e qualificazione;
g) acquisizione, da parte della FINEST Spa, con finalita' di capitale di rischio (venture capital), e per interventi nell'area dei Balcani, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale di piccole e medie imprese, di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19. A tale scopo e' istituito un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della societa'. Ciascun intervento di cui alla presente lettera non puo' essere superiore a 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dall'acquisizione. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero sono determinate, sulla base dei relativi standard internazionali, le modalita' di remunerazione da riconoscere alla FINEST Spa a valere sulle diponibilita' finanziarie del fondo stesso.
3. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere, altresi', parzialmente destinato dal Ministro del commercio con l'estero all'istituzione di appositi fondi di garanzia per l'erogazione di mutui agevolati a medio e lungo termine e per il microcredito con le seguenti finalita':
a) incremento, per l'anno 2000, delle disponibilita' finanziarie del fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, per la concessione, a titolo gratuito e in misura non superiore all'85 per cento dell'importo di finanziamento, di garanzie su finanziamenti concessi a piccole e medie imprese italiane danneggiate da mancati pagamenti da parte di imprese jugoslave a seguito degli eventi bellici in Jugoslavia del 1999. Il fondo e' progressivamente ridotto sulla base del piano di ammortamento dei mutui e ad ogni eventuale pagamento da parte delle aziende jugoslave debitrici. L'eventuale quota delle risorse finanziarie, incrementate ai sensi della presente lettera, che residua dopo l'utilizzazione delle medesime e' versata all'entrata del bilancio dello Stato;
b) costituzione di un fondo interamente destinato all'attivita' di microcredito a sostegno di iniziative imprenditoriali e di forme associative e cooperativistiche locali anche con finalita' sociali, eventualmente integrato con la partecipazione di altre istituzioni bancarie dell'Unione europea, per interventi creditizi di importo non superiore a lire 200 milioni, gestito da un istituto di credito individuato mediante gara dal Ministero del commercio con l'estero. L'eventuale quota del predetto fondo, che residua dopo l'utilizzazione delle relative disponibilita', e' versata all'entrata del bilancio dello Stato.
4. Per lo svolgimento delle attivita' connesse a quanto previsto dal comma 2, il Ministero del commercio con l'estero e' autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato, fino a tre unita' di esperti. I criteri di selezione degli esperti di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro del commercio con l'estero.



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 25, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59) e' il seguente:
"Art. 25 (Razionalizzazione degli interventi di
sostegno finanziario). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1999
la gestione degli interventi di sostegno finanziario
all'intemazionalizzazione del sistema produttivo di cui
alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge
28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, a
legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990,
n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art. 14
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla
SIMEST S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione
degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19,
viene attribuita alla FINEST S.p.a. Con apposita
convenzione sono disciplinate le modalita' di
collaborazione fra SIMEST S.p.a. e FINEST S.p.a.
2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1
la SIMEST S.p.a. stipula apposite convenzioni con il
Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di
determinare i relativi compensi e rimborsi, che non
potranno, comunque, essere superiori a quelli
precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi
interventi.".
- Il testo dell'art. 11, comma 4, della legge
28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del
bilancia annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 1986) e' il seguente:
"4. Le disponibilita' finanziarie di cui all'art. 2 del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, possono
essere utilizzate nel limite di 37,5 miliardi ed in
conformita' a criteri, modalita' e limiti stabiliti dal
Comitato previsto dall'art. 2 del citato decreto-legge, per
la concessione, ai soggetti beneficiari dei flnanziamenti
non in grado di fornire integralmente idonee o garanzie, di
una garanzia integrativa e sussidiaria non superiore al 50
per cento dell'ammontare del finanziamento".
- Il titolo della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e' il
seguente: "Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche
e della cooperazione internazionale della regione
Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle
aree limitrofe".
- Il titolo del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, e' il seguente: "Provvedimenti per il sostegno
delle esportazioni italiane.".



 
Art. 6.
(Assicurazione alle esportazioni)

1. Le imprese italiane che partecipano a societa' o imprese partecipate dalla SIMEST Spa o dalla FINEST Spa, mediante utilizzo delle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c) e g), sono considerate prioritariamente ammissibili, per le rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE).
 
Art. 7.
(Fondo rotativo)

1. Per il finanziamento dei progetti rispondenti alle finalita' della presente legge, proposti e gestiti dalle regioni, dalle province e dai comuni, e' istituita, nell'ambito del Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, un'apposita sezione per l'erogazione di contributi anche in conto interessi. A detta sezione e' assegnato l'importo di lire 14 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, a valere sul Fondo di cui all'articolo 3, comma 1.
2. I progetti di cui al comma 1 sono individuati e selezionati, d'intesa con i Ministeri rispettivamente competenti, secondo le modalita' stabilite negli accordi di programma stipulati tra gli stessi Ministeri e le regioni e le province autonome. Ai fini dell'applicazione del presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalita' per il coordinamento delle proposte formulate dagli altri soggetti pubblici operanti nel territorio.



Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 6 della citata legge
26 febbraio 1987, n. 49, si veda in nota all'art. 4.



 
Art. 8.
(Monitoraggio ambientale)

1. E' istituito un fondo per le attivita' di monitoraggio dell'inquinamento chimico-fisico e radioattivo nelle zone interessate dalle iniziative di cui alla presente legge. Il Ministro dell'ambiente dispone le attivita' di monitoraggio avvalendosi del sistema ANPA-ARPA e di altri istituti pubblici di ricerca. Il piano di monitoraggio e' curato dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, al fine di coordinare gli interventi nazionali con le iniziative assunte in sede comunitaria e multilaterale.
2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni per l'anno 2001 e di lire 4.000 milioni a decorrere dall'anno 2002.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
 
Art. 9.
(Norma di copertura)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 4, comma 3, e 5, comma 4, pari a lire 3 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001 e fino al raggiungimento delle finalita' previste dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: Fassino

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LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6466):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(D'Alema), dal Ministro del commercio con l'estero
(Fassino), dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica (Amato), dal Ministro degli affari
esteri (Dini) il 19 ottobre 1999.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 26 ottobre 1999 con pareri delle commissioni
I, IV, V, VI, X, XI e della commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
25 novembre 1999; il 1o dicembre 1999; il 26 gennaio 2000;
il 10 e 16 febbraio 2000.
Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede
legislativa, il 27 febbraio 2001 con pareri delle
commissioni I, IV, V, VI, X, XI e della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione, in sede legislativa, il
27 febbraio 2001 e approvato il 28 febbraio 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 5030):
Assegnato alla 3a commissione (Esteri), in sede
deliberante, il 6 marzo 2001 con pareri delle commissioni
1a, 4a, 5a, 6a, 10a, 13a e della commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla 3a commissione il 7 marzo 2001 e
approvato l'8 marzo 2001.
 
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