IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874; Visto il regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ed il regolamento (CE) 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997, e successive attuazioni e modificazioni, relativi alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed in particolare l'art. 3 relativo al campo di applicazione dello stesso; Visto l'art. 4, comma 1, lettera b), della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che inserisce il comma 5-bis all'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, prevedendo che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministero delle politiche e forestali, emani il presente decreto per istituire il registro di detenzione degli esemplari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150; Considerato che il Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, cura l'adempimento della convenzione di Washington, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato; Visto l'art. 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che demanda al ministero delle politiche agricole e forestali, tramite il Corpo forestale dello Stato, l'effettuazione delle certificazioni e dei controlli; Ritenuto che per il momento e' necessario limitare l'istituzione del registro ai soli esemplari vivi e alle parti di essi con l'esclusione dei prodotti derivati di specie animali e vegetali incluse negli allegati A e E del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e che successivamente si provvedera' ad istituire un registro per i prodotti derivati da esemplari di specie animali e vegetali incluse negli allegati A e B del succitato regolamento CE 338/97; Sentito il parere della Commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150; Visto il decreto 22 febbraio 2001 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2001, concernente l'istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali; Ritenuto necessario integrare la prescrizione del comma 4 dell'art. 1 del decreto da ultimo menzionato, in tema di obblighi in capo ai detentori di esemplari di specie animali e vegetali incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ai fini dell'iscrizione nel registro di detenzione previsto da detto ultimo decreto; Decreta: Art. 1. Il comma 4 dell' art. 1 del decreto 22 febbraio 2001 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2001, e' sostituito dal seguente: "4. gli esemplari detenuti alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, devono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 entro venti giorni dalla data di consegna del registro, che deve essere richiesto entro il 30 giugno 2001. Per gli esemplari acquisiti a qualsiasi titolo dopo la data di pubblicazione del presente decreto l'iscrizione nel registro dovra' avvenire entro dieci giorni dall'acquisizione stessa. Sono fatte salve le disposizioni previste dall'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 marzo 2001 Il Ministro dell'ambiente Bordon Il Ministro per le politiche agricole e forestali Pecoraro Scanio |