IL MINISTRO DELL'AMBIENTE                           di concerto con          IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
    Vista  la  convenzione  sul  commercio  internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington  il  3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;  Visto il regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e  successive  attuazioni  e  modificazioni,  ed  il regolamento (CE) 939/97  della Commissione del 26 maggio 1997, e successive attuazioni e  modificazioni,  relativi  alla  protezione di specie della flora e della  fauna  selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed in  particolare  l'art.  3  relativo  al  campo di applicazione dello stesso;  Visto  l'art.  4, comma 1, lettera b), della legge 9 dicembre 1998, n.  426,  che  inserisce  il  comma  5-bis  all'art.  5  della  legge 7 febbraio 1992, n. 150, prevedendo che il Ministro dell'ambiente, di concerto  con  il  Ministero  delle  politiche  e forestali, emani il presente  decreto  per  istituire  il  registro  di  detenzione degli esemplari  di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150;  Considerato  che  il  Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 8 della  legge  7 febbraio  1992,  n.  150,  cura  l'adempimento  della convenzione   di   Washington,  potendosi  avvalere  delle  esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato;  Visto l'art. 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992,  n.  150,  che  demanda al ministero delle politiche agricole e forestali,  tramite  il  Corpo forestale dello Stato, l'effettuazione delle certificazioni e dei controlli;  Ritenuto  che  per  il momento e' necessario limitare l'istituzione del  registro  ai  soli  esemplari  vivi  e  alle  parti  di essi con l'esclusione  dei  prodotti  derivati  di  specie  animali e vegetali incluse  negli  allegati  A  e  E  del  regolamento  (CE)  338/97 del Consiglio   del   9 dicembre   1996,   e   successive   attuazioni  e modificazioni,  e  che successivamente si provvedera' ad istituire un registro  per  i  prodotti  derivati da esemplari di specie animali e vegetali  incluse  negli  allegati A e B del succitato regolamento CE 338/97;  Sentito  il parere della Commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;  Visto  il  decreto  22 febbraio 2001 del Ministro dell'ambiente, di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 59 del 12 marzo  2001,  concernente l'istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali;  Ritenuto necessario integrare la prescrizione del comma 4 dell'art. 1  del  decreto  da ultimo menzionato, in tema di obblighi in capo ai detentori  di  esemplari  di  specie animali e vegetali incluse negli allegati  A  e  B  del  regolamento  (CE)  338/97  del  Consiglio del 9 dicembre  1996,  e  successive  attuazioni e modificazioni, ai fini dell'iscrizione  nel  registro di detenzione previsto da detto ultimo decreto;                              Decreta:                               Art. 1.  Il  comma  4 dell' art. 1 del decreto 22 febbraio 2001 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2001, e' sostituito dal seguente:    "4.  gli  esemplari  detenuti  alla  data  di  pubblicazione  del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, devono essere iscritti nel registro  di cui al comma 1 entro venti giorni dalla data di consegna del  registro, che deve essere richiesto entro il 30 giugno 2001. Per gli   esemplari   acquisiti  a  qualsiasi  titolo  dopo  la  data  di pubblicazione  del  presente decreto l'iscrizione nel registro dovra' avvenire  entro  dieci  giorni  dall'acquisizione  stessa. Sono fatte salve  le  disposizioni  previste  dall'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150".  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 28 marzo 2001                                            Il Ministro dell'ambiente                                                      Bordon             Il Ministro per le politiche agricole e forestali           Pecoraro Scanio  |