| Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2001 (vai al sommario) |  
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| ERRATA-CORRIGE  |  
| Comunicato  relativo  al  decreto  27 febbraio 2001 del Ministero del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica, recante: "Limiti  di  giacenza  per  gli  enti  assoggettati  alle norme sulla tesoreria unica, ai fini dell'attuazione dell'art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Anno 2001". (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2001). |  
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    Nelle  premesse  del  decreto  in  questione,  alla pag. 35 della predetta  Gazzetta  Ufficiale,  seconda colonna, al quarto capoverso, dove  e'  scritto:  "...  esclusivamente  gli  enti assoggettati alla Tesoreria   Unica;";   leggasi:  "...  esclusivamente  per  gli  enti assoggettati alla Tesoreria Unica;".    Al  comma 5 dell'art. 2 dello stesso decreto, riportato alla pag. 36,  prima  colonna,  della  medesima  Gazzetta  Ufficiale,  dove  e' scritto:  "... I limiti di giacenza si applicano, ..."; leggasi: "... I limiti di giacenza non si applicano, ...".    La  denominazione  "TABELLA  (art.  2,  comma 1)", riguardante la tabella  allegata  al decreto in esame, riportata alla pag. 38, prima colonna,  della  stessa  Gazzetta Ufficiale, deve intendersi riferita sia  all'"ELENCO  DEI  COMUNI SOGGETTI AL LIMITE DI GIACENZA DEL 14%" che all'"ELENCO DEI COMUNI SOGGETTI AL LIMITE DI GIACENZA DEL 18%".  |  
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